DELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA A.N.I.C.A.

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1 DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA Tra le Parti A.N.I.C.A. e SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL Roma 19 luglio 2012 Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull'apprendistato, a norma dell'art. l, comma 30, Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011, ritengono di predisporre la seguente disciplina dei contratti di apprendistato. Il presente testo integralmente riassume ed integra quanto disposto dall'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'industria Cineaudiovisiva sottoscritto in data 21 dicembre Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo determinato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le parti, preso atto che il D. Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

2 Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi del presente accordo, al fine di garantire un'applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell' apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad esse demanda, anche al fine dell'armonizzazione con il presente accordo. Le parti confermano che l'istituto dell'apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale. Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso l'organismo Bilaterale As.for.cinema già in vigore. Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell' entrata in vigore del presente accordo. Le Parti concordano, altresì, che i datori di lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale. PARTE I - DISCIPLINA GENERALE Art. 1 - Proporzione numerica In conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. 167/2011 art. 2, comma 3, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle agenzie di somministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 276/03, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Fatte salve specifiche previsioni di legge i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 167/11, dal computo dai limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. 2

3 Con riferimento alle assunzioni con decorrenza dall' l gennaio 2013, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni, non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non potrà superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'art. 20, co. 4, del D. Lgs.276/2003. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, potrà assumere apprendisti in numero non superiore a 3. In ogni caso, tali disposizioni non si applicheranno alle imprese artigiane, per le quali troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, L. 443/1985. Art. 2 -Sfera di applicazione Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dal 2' livello al 7' livello del CCNL Industrie Cineaudiovisive, con riferimento, per quest'ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Le Parti firmatarie del presente Accordo manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province intendano promuovere nel' ambito dell'apprendistato in percorsi di altra formazione e di ricerca. Le parti, inoltre, convengono che l'apprendistato di alta formazione e ricerca sarà attuato in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 167/11 nonché delle disposizioni di cui al presente accordo. 3

4 Art. 3 - Limiti di età Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età non inferiore ai diciotto anni (diciassette anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs, n. 226/2005), e non superiore ai ventinove e 364 giorni (trenta non compiuti). Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere stipulato con i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni, troverà applicazione la disciplina contrattuale nazionale del Settore Industrie Audiovisive, in quanto compatibili. Art. 4 - Disciplina generale Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto in forma scritta nel quale debbono essere indicati almeno i seguenti elementi: la prestazione di lavoro; le mansioni; l'eventuale periodo di prova; il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale; la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto; la durata del periodo di apprendistato non inferiore a 6 mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 5, D. Lgs. 167/2011; il piano formativo individuale secondo quanto disposto nell'art. 5 del presente accordo. E' esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. 276/2003. Per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell'art. l, D. Lgs, n. 167/2011 sono fatti salvi i diversi termini individuati dai soggetti competenti. Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 5 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. 4

5 E' vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione trova applicazione la normativa legale vigente riferita ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di formazione ai sensi dell'art c.c. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. Art. 5 - Piano Formativo Individuale (PFI) Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale (PFI) che potrà essere definito e firmato anche entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro e costituirà allegato dello stesso. Il PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo relativo alla qualifica professionale da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor, ovvero il referente aziendale. Art. 6 - Referente per l'apprendistato E' necessaria la presenza di un tutor interno, ovvero del referente aziendale, per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa e avrà il compito di seguire l'attenzione del Piano Formativo Individuale oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente CCNL. Il tutor per l'apprendistato, ovvero il referente aziendale, sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possieda competenze adeguate e un livello di inquadramento superiore a quello di destinazione dell'apprendista. Il tutor o il referente aziendale può essere lo stesso imprenditore. Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. Art. 7 - Periodo di prova 5

6 La durata massima del periodo di prova è determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale e non può essere, comunque, superiore a 30 giorni. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate. La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova e l'apprendista sarà ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metàdella durata della prova. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. Art. 8 - Trattamento normativo L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del cineaudiovisivo per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui all'art. 22 della disciplina contrattuale nazionale delle Industrie Cineaudiovisive del 7/3/2005, le ulteriori ore di permesso di cui all'art. 62 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 13 della disciplina contrattuale nazionale delle Industrie Cineaudiovisive del 7/3/2005, ferme restando per l'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B. Art. 9 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la primametà del periodo di apprendistato; - l livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. 6

7 Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. L'apprendista non potrà essere retribuito a cottimo. Art Durata dell'apprendistato La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, per la sua componente formativa, è di 36 mesi per tutti i livelli professionali e la sua suddivisione, ai fini retributivi e di inquadramento, viene fissata in 18 mesi. In deroga a quanto previsto dal comma precedente ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali per le quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superioria 3 anni, le parti individuano nelle tabelle A e B tali figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi. Considerata la peculiarità del comparto di riferimento del presente accordo, anche alla luce di quanto previsto all'art. Il successivo, le Parti concordano che il periodo di 36 o 48 mesi di cui sopra, pur segmentato nelle relative fasi, possa risultare quale sommatoria di più contratti, con differenti datori di lavoro, di durata conforme con la durata della produzione nella quale l'apprendista verrà assunto ed assegnato. In ogni caso, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 5, D. Lgs. 167/2011, il contratto non può avere durata inferiore a 6 mesi. Art Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai finì del computo delle durate massime di cui al precedente art.10, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano ad attività omogenee. Art Malattia e infortunio In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentate, superiori a 30 giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Il 7

8 prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. In caso di malattia o infortunio sul lavoro viene assicurata la conservazione del posto sino ad un massimo di sei mesi; per il trattamento economico i primi tre mesi sono a retribuzione intera, i restanti tre a metà retribuzione. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme del CCNL Industrie Audiovisive. Art Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo: a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo; c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; d) di consentire all' apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro; e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio; f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi arti. 15, 16 e 17. Art Doveri dell'apprendista L'apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste; d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del cineaudiovisivo e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di 8

9 azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio. Art Attività formativa: durata e contenuti Per formazione deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svoltain modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le parti hanno condiviso la seguente articolazione della formazione di base: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza e igiene sul lavoro. Inoltre le parti convengono che la formazione professiona1izzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenzaed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il percorso formativo dell'apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale dell'industria Cineaudiovisiva che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi All. I), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dall'art.10 del presente accordo. 9

10 In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo. Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Art Modalità di erogazione della formazione Le ore di formazione di base e trasversali e quelle professionalizzanti sono comprese nel normale orario di lavoro. La formazione finalizzata all'acquisizione è relativa ad un monte complessivo di 120 ore per il triennio, articolata in 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell'anno precedente un massimo di 20 ore. Tale formazione è disciplinata dalla Regione, e ai fini dell'applicazione della disciplina, per le Aziende plurilocalizzate, si potrà fare riferimento alla Regione nella quale l'azienda ha la sede legale. Nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto. Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, quest'ultima dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. L'Azienda, con cadenza annuale, dovrà fornire all'apprendista un certificato di valutazione individuale sull'andamento dell'iter formativo. Di nonna annualmente l'azienda farà pervenire all'organismo Bilaterale As.for.cinema un rapporto completo, che sarà consegnato, in apposito incontro, 10

11 alle RSU laddove esistenti, riferito al numero di apprendisti assunti ed alla formazione effettuata. Art Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti infonnatici tracciabili e fogli firma. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare tutta la documentazione a dimostrazione dell'avvenuta formazione dell'apprendista. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'organismo bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato con attribuzione della qualifica, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. Art Procedure di certificazione dei PFI Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'organismo Bilaterale As.for.cinema, competente per territorio, prevista dalle nonne contrattuali nazionali dell'industria Cineaudiovisiva, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle nonne previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. 11

12 Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al presente accordo. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni, e le aziende con sede in territori ove l'ente bilaterale è ancora in fase di costituzione, possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita Commissione istituita in seno all'ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all'ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla disciplina contrattuale nazionale dell'industria Cineaudiovisiva in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all'organismo Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. Tale termine si riduce a 15 nel caso delle aziende con sede in territori ove l'organismo Bilaterale è ancora in fase di costituzione. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende - con unità produttive distribuite in più di due regioni - provvederarmo a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all'organismo Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto delle condizioni del presente accordo. 12

13 Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l'apprendistato in seno all'organismo bilaterale nazionale As.for.cinema. Art Percentuale di conferma In considerazione della specificità del settore, le Parti convengono che i limiti dimensionali che impongono il mantenimento in servizio del 30% delle risorse impiegate con contratto di apprendistato, mediante trasformazione a tempo indeterminato, non possono trovare applicazione considerato che la maggior parte dei rapporti riguardante il comparto de quo è a tempo indeterminato. Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 167/2011, come modificato dalla L. 92/2012, la percentuale di cui sopra salirà al 50% a far data dal 18/7/2015. In ogni caso per le ipotesi residuali non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova Art Rinvio Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale dell'industria Cineaudiovisiva. Art Decorrenza Il presente accordo decorre dal

14 Dichiarazione delle Parti n. l Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle Parti n. 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma l, L. 183/2011, le Parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. 14

15 All.1 Percorso formativo dell'apprendista in relazione alla qualifica professionale e livello di inquadramento e durata 15

16 Contratto di apprendistato Tra le Parti La Società (C.F l), in persona del legale rappresentante prod in.. a tempore, con sede.. e - datore di lavoro - il Signor (C.F. --.J) nata/o il a. residente a via. *** PREMESSO CHE I) La Società svolge attività di _ 2) Il Signor è in possesso del titolo di studio _ - apprendista - (p.e.: diploma di scuola media, diploma di scuola o istituto professionale, diploma di scuola superiore, diploma di laurea, etc.) ( in alternativa, Crediti formativi: nei percorsi universitari, attestati riguardo ad altre competenze ed esperienze lavorative acquisite etc.) Per quanto premesso, si conviene e stipula quanto segue. l) Premesse Le premesse formano parte integrante del presente contratto 2) Tipologia contrattuale Le Parti intendono stipulare un contratto di apprendistato (indicare la tipologia: per la qualifica ed il diploma professionale; professionalizzante o contratto di mestiere; di alta formazione; di ricerca). 3) Durata L'apprendistato si svolgerà dal al salvo sospensioni o cessazione del rapporto di lavoro. 16

17 La durata dell'apprendistato corrisponde a quella prevista dall'accordo sull'apprendistato per il settore cineaudiovisivo del ed è di 36 mesi complessivi. La durata del periodo di apprendistato è ridotta: (indicare: di mesi per un periodo di apprendistato già svolto nella stessa professione/qualifica; di mesi in considerazione delle specifiche conoscenze professionali già acquisite dall'apprendista attraverso esperienze lavorative o la frequenza di scuole o corsi). Il periodo di apprendistato rimanente è di mesi. 4) Referente Il Referente per l'attività formativa sarà il Signor _ 5) Inquadramento L'inquadramento professionale di destinazione è _ L'inquadramento professionale iniziale per il periodo è dal al _ L'inquadramento professionale intermedio per il periodo è dal al _ 6) Mansioni L'apprendista svolgerà le seguenti mansioni: (indicare dettagliatamente le mansioni) 7) Sede e orari L'attività lavorativa dell'apprendista si svolgerà presso la sede della Società sita in via n. _ L'apprendista sarà tenuto al seguente orario di lavoro: _ 8) Piano formativo individuale Il piano formativo individuale è allegato al presente contratto di apprendistato e costituisce parte integrante dello stesso. Il quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del presente rapporto di apprendistato è vincolante per entrambe le parti. 9) Periodo di prova 17

18 I! periodo di prova è di giorni di lavoro effettivo. Durante tale periodo il rapporto di apprendistato può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso. 10) Retribuzione All'apprendista spetta una retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL La retribuzione lorda mensile iniziale è pari a euro (per mensilità). 11) Malattia e infortunio In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, il periodo di apprendistato è prolungato per una durata pari al periodo dell'evento. 12) Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro si impegna ad istruire approfonditamente, anche tramite collaboratori qualificati, l'apprendista nell'attività (indicare: professionale/qualifica di,. per il conseguimento del diploma/titolo/dottorato di ricerca di ). Il datore di lavoro prende atto di essere obbligato per legge ad accordare all'apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla retribuzione, i permessi necessari per frequentare la scuola professionale e per sostenere i relativi esami e conferma inoltre che il rapporto di apprendistato è stato comunicato entro il termine previsto dalla normativa vigente all'ufficio del lavoro. 13) Obblighi del lavoratore L'apprendista prende atto di essere obbligato per legge: - a seguire le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o dai collaboratori incaricati da quest'ultimo all'addestramento e ad eseguire coscienziosamente i lavori affidatigli nell'ambito dell'addestramento; - a frequentare regolarmente tutti i percorsi di formazione teorica ed a presentare puntualmente al datore di lavoro i relativi attestati e le comunicazioni; 18

19 - ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dai percorsi di formazione teorica adducendoneil motivo; - a rispettare i segreti aziendali e professionali. 14) Disposizioni finali Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato non espressamente disciplinati dal presente contratto (in particolare ferie e permessi, orario di lavoro, periodo di preavviso etc.), si applicano le disposizioni del CCNL per i dipendenti dell'industria Cineaudiovisiva.... lì.. Ali.: Piano Formativo Individuale Il datore di lavoro L'apprendista 19

20 Piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato del... 1) Datore di lavoro: (Schema base-linee guida) Via n.... ( ) Codice fiscale e p. iva:. Te!. Fax.. . Titolare/legale rappresentante:. 2) Apprendista: Nome cognome. Codice fiscale:.. Cittadinanza:. Nato a il.. Residente a Via n.. Provincia.. Tel Informazioni e dati sulle esperienze lavorative e formative Titoli di studio, diplomi e/o eventuali attestazioni sui percorsi formativi (anche se ancora in corso):. Esperienze lavorative: Periodi di apprendistato già svolti Formazione extra scolastica (inclusa quella svolta in apprendistato): Dati contrattua1i e normativi Data di inizio del rapporto di apprendistato:.. Qualifica/standard professionale/titolo/diploma/dottorato di ricerca da conseguire: Durata del periodo di apprendistato:. Categoria/livello di inquadramento:. 20

21 3) Referente per la formazione Nominativo Sig./Sig.ra:. Data e luogo di nascita:. Consigliere delegato/inquadramento/livello e funzione all'interno dell'impresa di servizi: Esperienze (p. e. anni di attività, diplomi, altri incarichi etc.): 4) Formazione (teorica e pratica) 4.1) Formazione nell'apprendistato per la qualificaed il diploma professionale La formazione avviene nel rispetto degli standard formativi e del monte ore di formazione fissati a livello secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dell'accordo territoriale per la qualificao il diplomaprofessionale. Qualifica e diploma professionale Monte ore formativo Esterno Interno Modalitàper l'erogazione della formazione Formazione interna Formazione esterna (barrare le caselle corrispondenti) (Indicare l'istituzione che eroga la formazione) [] Formazione teorica in aula; [] E-learning [] Seminari [] Gruppi di lavoro [] Studio casi di "Best practice" [] Actionlearning [] Affiancamento 4.2) Formazione nell'apprendistato professionalizzante o contrattodi mestiere Formazione trasversale: Ore Di cui nel primo anno Le parti hanno condiviso la seguente articolazione della formazione di base competenze relazionali; 21

22

23 La formazione avviene nel rispetto e in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o universitaria. Titolo, dottorato di ricerca, diploma professionale (indicare) Monte ore formativo Esterno Interno Formazione interna Formazione esterna (barrare le caselle corrispondenti) [ ] Formazione teorica in aula; [ ] E-learning [] Seminari [ ] Gruppi di lavoro [ ] Studio casi di "Best practice" [ ] Action learning [ ] Affiancamento (Indicare l'istituzione/le istituzioni/l'universitàche eroga/no la formazione)... li. datore di lavoro L'apprendista 23

24 TABELLA A: requisiti quantitativi in relazione all'apprendistato tipo a) 24

25 TABELLA B: limiti quantitativi in relazione all'apprendistato tipo b) 25

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