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1 AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 09/02/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consìglio regionale del Veneto Interno del 09/02/2011 Num CRV CRV spc Ai Signor Presidente della QUARTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari!X LK;ISU\TUR.\ Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 139 Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Possamai, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Corazzari, Lazzarini, Finozzi, Manzato, Sandri, Tosato, Stivai, Furlanetto, Fineo, Lazzarini, Toscani e Corazzari relativa a: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 'Disciplina della raccolta e commercializzzazione dei funghi epigei freschi e conservati'". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Quarta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quarta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza, DlllEZIONE RAPPORTI AITIVITÀ ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia (e/ fax drai.uai@consiguoveneto.it

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 139 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Corazzari, Lazzarini, Finozzi, Manzato, Sandri, Tosato, Stivai, Furlanetto, Fineo e Toscani MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI" Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 gennaio Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUARTA e ai Consiglieri regionali il 9 febbraio 2011.

3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI" Relazione: Con la presente proposta dì legge a modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, sì intende dare risposta alla necessità dì snellimento burocratico in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione della raccolta dei funghi. A questo risultato si è giunti partendo dal presupposto che per rendere "il più semplice possìbile le normative ", è necessario procedere ali 'abrogazione dei procedimenti amministrativi non indispensabili, a carico dei cittadini, eliminando obblighi inutili e costosi. Il tìtolo per l'autorizzazione alla raccolta sarà quindi costituito esclusivamente dalla ricevuta dì versamento, ove rientrasse nelle fattispecie per le quali è attualmente richiesta, da esibirsi unitamente al documento dì identificazione. Con questa modifica, pertanto si raggiunge un'ulteriore semplificazione amministrativa in quanto si rende non più necessario l'ottenimento del tesserino identificativo evitando così gli inutili adempimenti da parte dei cittadini, come il recarsi presso gli uffici pubblici muniti di foto-tessera recente, con conseguente alleggerimento dei compiti del personale pubblico preposto alla compilazione e al rilascio del titolo autorizzativo; non sarà di conseguenza piii necessaria l'applicazione di due marche da bollo (imposta di bollo) al rilascio del tesserino, ed una marca da bollo al rinnovo. Vengono eliminati, di conseguenza, anche i costi, a carico della Regione, per la stampa e distribuzione dei tesserini. Altro elemento importante introdotto riguarda gli introiti derivanti sia dal rilascio dei permessi sia dalle sanzioni amministrative pecuniarie che resteranno in capo ai soggetti che rilasceranno le autorizzazioni. La proposta dì legge in esame è pertanto così composta: l'artìcolo 1 sostituisce l'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, disciplinando l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, definendone il carattere personale e la validità, individuando gli enti delegati preposti al rilascio dell'autorizzazione, di cui sì definiscono le modalità, precisando che le somme sono introitate da tali enti ed utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio; l'articolo 2, sostituisce l'articolo 16 della legge regionale n. 23/1996, prevedendo che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative siano introitate direttamente dagli enti delegati al rilascio delle autorizzazioni ed impegnate per la tutela e salvaguardia del territorio, prevedendo inoltre, la trasmissione, con cadenza annuale, alla Regione di una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie riscosse; infine l'artìcolo 3 prevede l'abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 23/1996 in quanto non è più necessario la predisposizione, da parte della Giunta regionale, del facsimile del tesserino di cui all'articolo 2 della presente legge.

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5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI" Art. 1 - Modifica deirarticolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". 1. L'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei fiinghi epigei freschi e conservati" è così sostituito: "Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei freschi è consentita previa autorizzazione rilasciata nell 'ambito del territorio dall 'ente preposto. 2. Le comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani e le province per il rimanente territorio, sono delegate a rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 8 e L'autorizzazione di cui al comma 1, è personale ed è costituita dalla ricevuta dì versamento dì una somma stabilita dall'ente preposto al rilascio e costituisce attestazione ai finì della raccolta. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identificazione, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza. 4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 16. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio. 5. Sono esentati dall'autorizzazione, dì cui al comma 3, ì proprietari dei terreni, gli usufruttuari, ì conduttori ed ì loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono comprovare ì titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n Nel territorio appartenente alle Regole, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Regola o da un suo delegato. 7. Le comunità montane e province determinano su base annua: a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta; b) le categorie dei soggetti che possono essere esentate dall'autorizzazione, oltre a quelle previste dal comma Nei territorio appartenenti al demanio regionale, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente gestore, dando priorità ai soggetti di cui all'articolo Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento dì pianificazione ambientale, è autorizzata dall 'ente gestore del parco stesso. ".

6 Art. 2 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". 1. L'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è così sostituito: "Art. 16-Introiti raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75, Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, sono introitate dagli enti delegati al rilascio delle autorizzazioni, e sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio. 3. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull 'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell 'artìcolo 2. ". Art. 3 - Abrograzioni. 1. L'articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è abrogato.

7 INDICE Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e conmiercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" 3 Art. 2 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei Ireschi e conservati" 4 Art. 3 - Abrograzioni 4

8 PDLn. 139 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI DEI Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta. 1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio: a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale; b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato. 2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e omissis (1) 4. omissis (2) 5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua: a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti; b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune. 6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta. 7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10. (3) 7 bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare. (4) 8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione. 9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate

9 dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso. (1) Comma abrogato da comma 1 art. 27 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (2) Comma abrogato da comma 1 art. 27 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (3) Comma così sostituito da comma 2 art. 27 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (4) Comma inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (2). Art Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di docimienti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (3). (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. (2) 11 presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n (3) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente: comma 1: (articolo 4, primo comma, legge n. 15/1968); comma 2: (articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica, n. 403/1998); comma 3: (articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998);

10 comma 4: (-). Nota all'articolo 2 Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI Art Introiti. 1.1 raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di im contributo variabile da lire a lire Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. 2 bis. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazioni accertate sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, per la parte eccedente i costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, sono destinati al miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio delle regole e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico. (1) 3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1. (1) Comma aggiunto da art. 15 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 Nota all'articolo 3 Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI Art Disposizioni esecutive dì attuazione. 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.

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