SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI (S.I.P.L.A.)
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- Benedetto Mattei
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1 SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI (S.I.P.L.A.) STATUTO DEL MARCHIO COLLETTIVO Produzione Piemontese Il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, nello svolgimento delle proprie attività statutarie miranti alla ricostruzione e rivitalizzazione delle economie regionali, ha realizzato il marchio Produzione Piemontese che potrà essere utilizzato dai propri soci sostenitori, regolarmente iscritti per l'anno in corso. Gli iscritti al SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, ovvero i soci sostenitori, potranno utilizzare il relativo marchio solo quando i comportamenti e le norme, previste dallo Statuto Associativo, dal presente Statuto del Marchio e dal relativo Regolamento d'uso, vengono effettivamente seguiti e rispettati senza alcuna eccezione. Solo l'adesione totale a quanto richiamato sopra sancisce la propria partecipazione al SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, presupposto per l'autorizzazione all'uso del marchio qui descritto. Il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI è proprietario del marchio collettivo Produzione Piemontese e autorizzerà l'uso dello stesso tramite la propria Commissione di Garanzia. Articolo 1 - finalità con lo Statuto del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI e con lo Statuto del Marchio collettivo Produzione Piemontese si definisce lo scenario comportamentale e normativo coerente con i principi informativi del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI e descritto tramite l'annesso Regolamento d Uso, che il socio dovrà rispettare per poter utilizzare il marchio stesso. Articolo 2 - adesione l'adesione alle norme dell'annesso Regolamento d Uso è obbligatoria per tutti i soci che utilizzano il marchio. Articolo 3 - revisione del codice 1
2 la revisione e l'aggiornamento dell'annesso Regolamento d Uso sono curati, approvati e deliberati dal consiglio direttivo del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, in caso di necessità derivante dall'evoluzione tecnica, dalle normative vigenti o altro. Il nuovo testo sarà pubblicato entro quindici giorni dalla delibera del direttivo ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione. Articolo 4 - consistenza del marchio il segno distintivo oggetto del presente Statuto del Marchio e dell'annesso Regolamento d Uso è tutelato, ai sensi della legge italiana relativa a marchi e brevetti, come marchio collettivo (marchio di garanzia). Il logo del marchio è rappresentato da un rettangolo verticale bianco incorniciato dalle fasce verde, bianca, e rossa della bandiera italiana, nella parte inferiore della cornice, nella fascia bianca al centro del foglio, compare la scritta MADE IN ITALY (in maiuscolo). All interno della cornice verde, bianca e rossa, nel rettangolo del logo su fondo bianco sono presenti: la scritta Produzione (sola iniziale maiuscola, la scritta è posta in orizzontale nella parte superiore, scritta in verde ombreggiato in nero con la P iniziale rossa); la scritta Piemontese (sola iniziale maiuscola, la scritta è posta in verticale sul lato sinistro guardando il foglio, in rosso ombreggiato nero); la cartina dell Italia (in alto a sinistra posta all interno rispetto alla scritta Produzione Piemontese e più piccola rispetto alla cartina del Piemonte dopo descritta, il contorno dello stato e delle regioni è nero, l interno delle regioni è di colore bianco tranne il Piemonte che è colorato in azzurro); la cartina del Piemonte, di dimensioni maggiori rispetto alla cartina dell Italia prima descritta, occupa la parte maggiore del logo (il contorno della regione è nero, l interno è azzurro con la scritta Torino, sola iniziale maiuscola, in rosso e l ubicazione del capoluogo identificata con punto nero); in basso nel logo compare la scritta SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI (in nero maiuscolo su un unica riga). Si allega copia stampata del logo del marchio. Articolo 5 - utilizzo del marchio possono utilizzare il marchio i soci sostenitori che dimostrino di possedere i requisiti di cui all'articolo 9. - articolo 5.1 i soci in regola con i requisiti richiesti potranno fare uso del marchio: su vetrofanie, autoadesivi, biglietti da visita, espositori per i prezzi di vendita, banner, propri siti web, materiale di propria produzione, carta da lettere, cataloghi, depliant, insegne e pubblicità televisiva, telematica, in fiere, esposizioni e manifestazioni. 2
3 Articolo 6 - modifica del marchio nessuna modifica del marchio nel suo aspetto grafico e verbale è consentita così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d'uso del marchio stabilite nel presente Statuto. - articolo 6.1 i soci che non ottemperino alle modalità d'uso del marchio indicate nel presente Statuto o alle condizioni richieste dalla Commissione di Garanzia, dopo essere stati interpellati, saranno soggetti alle sanzioni di cui al successivo articolo 12. Articolo 7 - quote associative il consiglio direttivo del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI stabilisce annualmente le quote associative dei soci sostenitori. Articolo 8 - budget di previsione il consiglio direttivo del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI stabilirà entro il 31 dicembre di ciascun anno un budget di previsione relativo alla gestione, difesa e promozione del marchio. Articolo 9 - requisiti necessari per l utilizzo del marchio i requisiti necessari perché il socio possa utilizzare il marchio sono: a) essere regolarmente iscritto al SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI come socio sostenitore; b) essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e di quanto previsto per la gestione del marchio; c) la produzione del prodotto su cui applicare il marchio deve avvenire sul territorio della Regione Piemonte; d) si devono privilegiare le materie prime reperibili sul territorio piemontese. Nel settore alimentare la certificazione biologica sarà un ulteriore vantaggio per ottenere il marchio; e) i prodotti finali messi in commercio devono rispettare tutte le normative già esistenti sul territorio italiano e comunitario a garanzia della qualità; f) il socio che intende applicare e usare il marchio sulla confezione dovrà acconsentire a un controllo annuale da parte di un rappresentante del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI nei termini concordati con il suddetto rappresentante; g) il socio sostenitore si impegna, nei limiti concordati con il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, a fornire disponibilità per un eventuale vendita diretta della merce con il marchio nei propri locali o altri locali messi a disposizione dal SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI; 3
4 Articolo 10 - violazioni e sanzioni il corretto uso del marchio sarà verificato dalla Commissione di Garanzia la quale potrà applicare sanzioni in seguito ad accertate violazioni. In caso di violazioni si potranno applicare: - censura scritta con diffida - sospensione - revoca della concessione d'uso del marchio - penale pecuniaria commisurata all'infrazione - obbligo di dare pubblicità a cura e spese del soggetto sanzionato, a mezzo stampa su tiratura nazionale entro sessanta giorni dalla sanzione. - articolo 10.1 nel caso in cui il socio non dovesse adempiere al contenuto della diffida o dovesse continuare a far uso del marchio dopo il provvedimento di sospensione o di revoca, il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI potrà agire legalmente con spese a totale carico del socio, fatti salvi gli ulteriori danni, senza preavviso. - articolo 10.2 i provvedimenti di cui all'articolo 10, dovranno essere comunicati al socio mediante lettera raccomandata a.r. Avverso detti provvedimenti non è ammesso ricorso, è comunque possibile chiedere al collegio dei probiviri del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI una valutazione del provvedimento. Articolo 11 - revoca dell utilizzo del marchio la concessione dell'uso del marchio si intenderà inoltre revocata nel caso in cui il socio non risulti più iscritto al SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI o sia moroso da oltre dodici mesi. Qualora non paghi la quota associativa perderà i requisiti di cui al precedente articolo 9. Parimenti qualora il socio si renda responsabile di comportamenti che pregiudichino o ledano l'immagine e i valori fondanti del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI o i principi che regolano l'utilizzo del marchio. Articolo 12 - segnalazioni ciascun socio si impegna a segnalare senza ritardo alla Commissione di Garanzia per la tutela del marchio ogni fatto, circostanza o comportamento lesivi dei diritti dello Statuto del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI e dello Statuto del Marchio, in qualsiasi modo ne sia venuto a conoscenza. 4
5 Articolo 13 - Commissione di Garanzia per la gestione del marchio è costituita la seguente Commissione di Garanzia del marchio, composta da tre soci con anzianità di iscrizione al SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI superiore ai due anni e che non usino il marchio nella propria attività. La Commissione eleggerà al suo interno il presidente e il segretario. I compiti della Commissione di Garanzia sono quelli indicati nei precedenti articoli e in particolare: accertare i requisiti di cui all'articolo 6 del presente Statuto, esprimere parere e proposte sulle modalità d'uso differente del marchio, studiare e proporre iniziative promozionali e di difesa del marchio a livello locale e nazionale ed assicurare la relativa coperture dei costi, gestire con puntualità l'elenco dei soci che sono stati autorizzati ad usi differenti del marchio, accertare il pagamento della quota, applicare l'articolo 13. Sarà compito della Commissione effettuare controlli presso i soci sostenitori per verificare i requisiti necessari all'applicazione del marchio. - articolo 13.1 la Commissione di cui al presente articolo si riunirà su convocazione del presidente o su richiesta del consiglio direttivo del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI. Delibererà a maggioranza semplice e dovrà, pena la decadenza, uniformarsi ad ogni decisione o direttiva disposta dal consiglio direttivo del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI. La Commissione dura in carica cinque anni. Articolo 14 - modifica dello Statuto il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI potrà modificare in ogni momento il presente Statuto del Marchio. 5
6 SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI (S.I.P.L.A.) REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO COLLETTIVO Produzione Piemontese 1 - Concessione del marchio a) il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI concede in uso il marchio ai propri sostenitori che operano sul territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento d Uso, soddisfatte le condizioni previste dall'annesso Statuto del Marchio e in particolare quelle indicate dall'articolo 9; b) la licenza d'uso del marchio è concessa solo ai soci sostenitori, fermo restando la possibilità da parte del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI di verificare il pagamento della quota annuale. 2 - Estinzione del diritto dell uso del marchio e pubblicità a) la perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente punto 1 comporta l'immediata estinzione del diritto all'uso del marchio; b) il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, su proposta della Commissione di Garanzia, deve dare pubblicità della perdita del diritto d'uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento d Uso. 3 - Controlli il corretto uso del marchio e il rispetto del presente Regolamento d Uso sono soggetti al controllo del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI e della Commissione di Garanzia, che potranno effettuare, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo. 4 - Sanzioni il SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, acquisito il parere della Commissione di Garanzia, può applicare le seguenti sanzioni: a) diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso; 6
7 b) censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento degli utilizzatori, un certo rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio; c) revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento d Uso e o all'immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori sanzioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti; d) penale: pari a euro duecento per ogni settimana decorrente dal termine intimato per la dismissione del marchio, comunicato nel dispositivo di revoca di cui al precedente punto c; e) obbligo di pubblicazione del provvedimento a spese del soggetto sanzionato tramite trafiletto di stampa su quotidiano a tiratura nazionale, in specifiche modalità. In caso di inadempienza da parte del socio nei riguardi della sanzione ricevuta vale quanto previsto dall'articolo 10 dell annesso Statuto del Marchio. 5 - Uso del marchio a) i soci sostenitori per essere autorizzati all'uso del marchio devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente Regolamento d Uso. Quindi potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dallo stesso su vetrofanie, autoadesivi, biglietti da visita, espositori per i prezzi di vendita, banner, propri siti web, materiale di propria produzione, carta da lettere, cataloghi, depliant, insegne e pubblicità televisiva, telematica, in fiere, esposizioni e manifestazioni, confezioni dei prodotti rispettanti il presente Regolamento d Uso; b) le modalità d'uso del marchio permesse ai soci sostenitori sono contestualmente approvate da ogni socio sostenitore al momento della propria iscrizione al SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI; c) il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dall'azienda utilizzatrice. Il marchio può essere concesso e deve conseguentemente essere utilizzato solo per quelle merci o iniziative realizzate nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento d Uso, nell'annesso Statuto del Marchio e nel rispetto dei valori richiamati dallo Statuto Associativo del SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI, nonché delle vigenti normative italiane e comunitarie. 6 - Foro competente Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Torino. IN ALLEGATO: il logo del marchio Produzione Piemontese (diversi formati in grandezza). 7
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