Capitolo Quinto La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell attività di mediazione creditizia

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1 Capitolo Quinto La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell attività di mediazione creditizia Sezione Prima La disciplina in materia di trasparenza bancaria e nell attività di mediazione creditizia 1. Finalità e campo di applicazione delle norme in materia di trasparenza bancaria La disciplina in materia di trasparenza bancaria è intesa a garantire che agli utenti dei servizi bancari (1) sia fornita, dagli istituti di credito, una informazione chiara ed esauriente sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale e sulle loro variazioni. La normativa vigente è frutto di una lunga e tormentata evoluzione che ha avuto origine da un accordo interbancario approvato dall ABI nel 1988, seguito dalla L. 154/1992 e poi dal T.U.B. nel cui articolato normativo (Titolo VI, artt ) sono stati sostanzialmente recepiti i contenuti sia della citata L. 154/1992 (formalmente abrogata), sia della L. 142/1992 concernenti il credito al consumo e di recente modificati dal D.Lgs. 141/2010, a sua volta modificato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n Il T.U.B., oltre alla disciplina di merito della materia, contiene numerosi rinvii all emanazione di norme attuative da parte delle autorità di settore ed in particolare: al Ministero dell Economia e delle Finanze, competente a determinare, sentite la Banca d Italia e la Consob, i parametri per la determinazione delle commissioni di collocamento e dei rendimenti dei titoli di Stato; al CICR relativamente: a) alle regole di pubblicità delle operazioni e dei servizi; b) alla forma dei contratti; c) ai modi e ai termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; d) al contenuto e alle modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela. Le disposizioni in materia di trasparenza sono state oggetto di una revisione organica mediante la deliberazione del CICR del e il relativo provvedimento del Governatore della Banca d Italia del , che ha costitui to il 9 aggiornamento alle Istruzioni di vigilanza per le banche (circ. 229/1999), allo scopo di perseguire con maggior efficacia «gli obiettivi di tutela della clientela e di promozione della concorrenza». Di recente sono intervenuti nel merito altri provvedimenti, tra cui quello maggiormente incisivo è stato il D.Lgs. 141/2010 recante attuazione della direttiva (1) È opportuno precisare che, ai fini dell applicazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, i termini servizi e operazioni assumono lo stesso significato nella misura in cui con essi si intende riferirsi al risultato dell attività propriamente bancaria che si concretizza, appunto, nei contratti bancari.

2 114 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, successivamente modificato dal D.Lgs. 218/2010 e il D.M. 3 febbraio 2011, n. 117, del Ministero dell Economia e delle finanze che modifica la delibera CICR del Ulteriori disposizioni rilevanti sono rappresentate da: il D.Lgs , n. 206, cd. Codice del consumo, che tocca anche aspetti relativi ai servizi bancari (per la disciplina in generale si fa però rinvio, ex art. 43, alle disposizioni del T.U.B., capi II e III del titolo VI) e che demanda al CICR (art. 40) il compito di adeguare la normativa nazionale alle direttive comunitarie relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri aventi ad oggetto il credito al consumo; la L. 262/2005 che ha previsto (art. 25) il coinvolgimento della CONSOB per le proposte, da parte della Banca d Italia, di deliberazione al CICR in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (artt. 116, co. 2, 117, co. 8, e 127, co. 3 T.U.B.) e l adesione obbligatoria delle banche e degli intermediari finanziari a forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori, che dovranno essere disciplinate dal CICR su proposta della Banca d Italia. Lo stesso provvedimento ha confermato la competenza della Banca d Italia relativamente all esercizio della vigilanza e dei relativi poteri sanzionatori per gli aspetti concernenti la trasparenza contrattuale delle banche; il D.L , n. 223, cd. pacchetto Bersani dal nome del Ministro proponente, che nell ambito di un intervento di più ampia portata finalizzato alla liberalizzazione di alcuni importanti settori dell economia, introduce significative novità in materia di trasparenza ed equità nei rapporti cliente-banca; D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, che ha inserito nel TUB l art. 116-bis, abrogato dal D.Lgs. 141/2010, che attribuiva alla Banca d Italia la facoltà di disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta, senza oneri, i principali fattori alla base dei rating che le riguardano; D.Lgs. 141/2010, che ha completamente sostituito l intero Titolo VI del T.U.B., relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Il presupposto per l applicazione di tale disciplina è la situazione di debolezza del cliente («qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca») che si verifica solo quando la controparte contrattuale della banca non sia equiparabile, per la natura dell attività esercitata, all operatore bancario. Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano alla generalità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, incluso il credito al consumo, e a tutte le banche nazionali e comunitarie che operino in Italia anche in regime di libera prestazione dei servizi e agli intermediari finanziari. 2. Obblighi di pubblicità A) Gli adempimenti informativi previsti dall art. 116 T.U.B. e dalla delib. CICR Per la necessità di informare e di aggiornare in totale trasparenza il cliente, il T.U.B. (art. 116) impone agli intermediari bancari e finanziari l obbligo di pubblicizzare: i tassi di interesse;

3 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari 115 i prezzi; le spese per la comunicazione alla clientela; eventuali altre condizioni economiche; gli interessi di mora; le valute per l imputazione degli interessi; il tasso effettivo globale medio per le operazioni di finanziamento comunque denominate. Per la pubblicità di tali informazioni non può essere fatto rinvio agli usi. Le regole in materia di pubblicità hanno portata più limitata rispetto all ambito generale (tutti i servizi bancari) della delibera del CICR, e precisamente si applicano ai seguenti servizi e operazioni (allegato alla delib modificato dal D.M. 3 febbraio 2011, n. 117): depositi; mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, crediti di firma e sconti di portafoglio; leasing finanziario, factoring e altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti, emissione e gestione di mezzi di pagamento; custodia e amministrazione di strumenti finanziari. B) Strumenti di pubblicità La deliberazione del CICR ha introdotto nuove modalità per assicurare l adempimento del suddetto obbligo di pubblicità, tenendo anche conto dell evoluzione tecnologica e dei nuovi strumenti informatici messi a disposizione degli utenti dagli istituti di credito al fine di effettuare transazioni a distanza (remote banking) e, comunque, al di fuori della agenzia bancaria. La delibera CICR prescrive due strumenti standardizzati, gli avvisi e i fogli informativi. Con il D.M. 117/2011 del Ministero dell Economia e delle finanze, gli avvisi hanno assunto una nuova denominazione: Documenti sui diritti e sugli strumenti di tutela del cliente, e devono essere messi a disposizione dei clienti. I fogli informativi, che sostituiscono i precedenti fogli analitici e avvisi sintetici, devono contenere, anche in documenti separati, le informazioni essenziali riguardanti la banca, le caratteristiche e i rischi tipici dell operazione o del servizio richiesto dal cliente, le condizioni economiche (tassi, spese, oneri) e le altre condizioni contrattuali. I fogli informativi devono essere asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni. I fogli informativi devono recare la data, devono essere tempestivamente aggiornati al mutare delle condizioni contrattuali e la banca ne deve conservare copia per un periodo minimo di 5 anni. Per maggiore chiarezza, i fogli informativi devono assumere una struttura divisa in sezioni, ciascuna dedicata ad informazioni di una certa natura (es. informazioni sulla banca, caratteristiche e rischi tipici dell operazione o del servizio etc.). A calce, deve essere riportata una legenda esplicativa dei principali termini tecnici; nel caso di operazioni e servizi aventi analoga natura (es. mutui a tasso fisso o variabile; conti cor-

4 116 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito renti con diverse condizioni), essi devono essere redatti in modo da favorire la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente. Accesso ai fogli informativi La Banca d Italia ha affrontato le questioni, sollevate dagli operatori bancari, circa la possibilità di fornire fogli informativi mediante sistemi informatici. In particolare, è stato chiesto se sia possibile mettere a disposizione i fogli informativi predisponendo un sistema informatico dal quale, su richiesta del cliente, sia il personale della banca a stampare la documentazione richiesta (tale modalità verrebbe comunicata alla clientela attraverso un apposita segnalazione affissa nei locali della dipendenza). La Banca d Italia ha ritenuto che qualora una banca decida di mettere a disposizione della clientela i fogli informativi attraverso apparecchiature elettroniche, la facilità di accesso e la possibilità di stampare le informazioni debba essere valutata alla stregua della tipologia del rapporto cui il foglio informativo si riferisce e dei potenziali destinatari dell offerta. In particolare, per le operazioni e i servizi commercializzati con maggiore frequenza, con caratteristiche semplici o di maggiore diffusione presso la clientela al dettaglio (es. conti correnti, depositi, mutui abitativi) il requisito della facilità di accesso deve ritenersi soddisfatto allorché l utenza possa procurarsi il documento direttamente senza l intervento del personale (che potrebbe risolversi in un ostacolo o un disincentivo). Diversamente, in caso di operazioni o servizi complessi, innovativi o indirizzati a una clientela specializzata, che possono richiedere un assistenza specifica, ovvero di prodotti non commercializzati con frequenza presso la succursale, l intervento di un dipendente della banca può reputarsi conforme alle richiamante disposizioni, potendo piuttosto agevolare l acquisizione della documentazione cui il cliente è interessato. Invece nel caso in cui l operazione consista nell acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori e nella sottoscrizione di titoli strutturati emessi dalla banca, non è sufficiente che i fogli informativi siano semplicemente «messi a disposizione del cliente» in quanto è espressamente previsto che essi gli debbano essere materialmente consegnati (9 aggiornamento alle istruzioni di vigilanza - circ. 299/1999). L art. 116, ult. co., T.U.B. stabilisce che le informazioni pubblicizzate da parte della banca «non costituiscono offerta al pubblico»: documenti e fogli informativi non determinano perciò le stesse conseguenze di un offerta al pubblico, anche se impongono alla banca di recepire quanto pubblicizzato nei contenuti contrattuali, a pena di nullità dei contratti stessi. sezioni Informazioni sulla banca Caratteristiche e rischi tipici dell operazione o del servizio Struttura dei fogli informativi* contenuto denominazione e forma giuridica della banca sede legale e sede amministrativa e eventuale indirizzo telematico codice ABI, numero di iscrizione all albo delle banche gruppo bancario di appartenenza numero di iscrizione al registro delle imprese o analogo registro (in caso di banca estera) sistemi di garanzia cui la banca aderisce capitale sociale e riserve risultanti dall ultimo bilancio approvato autorità di vigilanza estere competenti (in caso di banche estere) descrizione sintetica della struttura e della funzione economica dell operazione o del servizio principali rischi (rischi di tasso di interesse, di cambio, di controparte, rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali componenti derivate, limiti della copertura dei sistemi di garanzia)

5 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari 117 Condizioni economiche dell operazione o del servizio Clausole contrattuali che regolano l operazione o il servizio per le operazioni attive e passive: tassi di interesse, periodicità e modalità di calcolo degli interessi (con riferimento alla durata dell anno civile), interessi di mora, eventuale tasso d interesse variabile, criteri di indicizzazione prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa (incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttoria, per le comunicazioni e in caso di scioglimento del rapporto) penali ove previsti, TAEG o ISC (indicatore sintetico di costo) per i rapporti di conto corrente: eventuali requisiti minimi richiesti per l apertura del conto (es. versamento iniziale di una somma di denaro, ordine di accredito dello stipendio), valute, termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l importo, commissioni di massimo scoperto per le operazioni di bonifico: modalità di calcolo delle commissioni e delle spese a carico del cliente, eventuale data di valuta applicata dalla banca e tasso di cambio clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente: recesso, termini di esecuzione delle operazioni, tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate, tempi di chiusura del rapporto, termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi, rinnovo tacito del contratto alla scadenza, accettazione di contratti accessori, esoneri di responsabilità a favore della banca, foro competente organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie clausole che possono costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione del diritto della banca di variarle per le clausole più complesse, è possibile riportare integralmente il testo delle clausole stesse per le operazioni di bonifico, sono indicati i termini massimi entro i quali, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario e, in caso di ricevimento di un bonifico, i fondi, accreditati sul conto della banca del beneficiario, sono messi a disposizione di quest ultimo (deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo), nonché le procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e le modalità per accedervi * Istruzioni di vigilanza della Banca d Italia, 9 aggiornamento alla circ. 229/99, Titolo X, cap. 1 C) Annunci pubblicitari Gli annunci pubblicitari si differenziano dalle informazioni di cui all art. 116 T.U.B. per il fatto di avere scopi meramente promozionali dei servizi e dei prodotti offerti dalla banca. Le norme regolamentari prevedono tuttavia alcuni criteri generali anche per la redazione degli annunci dai quali, in assenza di regole, potrebbe pur sempre generarsi inganno nel pubblico. Di conseguenza, essi: devono specificare chiaramente la natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale; rendere nota la disponibilità dei fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi pubblicizzati; indicare il TAEG e l indicatore sintetico di costo (ISC) (con il periodo di validità) relativi a operazioni di finanziamento. 3. Obblighi inerenti al contratto A) Informazione precontrattuale e contrattuale Il T.U.B. dedica particolare attenzione agli accordi tra la banca e i clienti al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza negoziale.

6 118 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito Le istruzioni di vigilanza (circ. 229/1999, 9 aggiornamento del ), in attuazione della delibera del CICR , hanno stabilito l obbligo della banca di consegnare al cliente, dietro sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale allo scopo di consentire una valutazione maggiormente ponderata. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni, salvo il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso spese. La consegna della copia non produce effetti contrattuali poiché non impegna le parti alla stipula del contratto. Il D.M. 117/2011, di cui abbiamo già parlato, ha introdotto un nuovo comma all art. 8 della delibera CICR , secondo cui se nei contratti di finanziamento, le condizioni economiche vengono determinate in base ad un istruttoria, il cliente prima di ricevere copia del contratto è tenuto a pagare le spese d istruttoria, come stabilito dalla Banca d Italia. Il contratto deve essere corredato di un documento di sintesi in cui sono riportate le più importanti condizioni contrattuali ed economiche praticate al cliente, nonché l indicatore sintetico di costo (ISC) quando ha ad oggetto i seguenti contratti (circ. 229/1999): mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti (es. prestiti personali o prestiti finalizzati). L ISC deve essere comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell operazione, espresso in percentuale, ed è elaborato con gli stessi criteri impiegati per il calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale obbligatorio nei contratti di credito al consumo) ex art. 122 T.U.B. B) Forma e contenuto dei contratti L art. 117 del T.U.B. impone il principio generale della forma scritta dei contratti stipulati dalle banche. La mancanza della forma scritta determina la nullità del contratto che, tuttavia, può essere fatta valere solo dal cliente (cd. nullità relativa). Il comma 2 della norma demanda al CICR l individuazione di fattispecie in cui per ragioni tecniche, è possibile derogare a tale obbligo. In attuazione della delibera CICR , le istruzioni di vigilanza della Banca d Italia (circ. 229/1999) stabiliscono che la forma scritta non è obbligatoria: per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto; per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale (es. ordini di pagamento a favore dei terzi o emissione di assegni circolari) purché il valore complessivo della transazione non ecceda euro e a condizione che la banca mantenga evidenza dell operazione compiuta e ne invii tempestivamente al cliente conferma scritta indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate; per l emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili (cd. usa e getta). Quanto al contenuto del contratto l art. 117 T.U.B. prescrive: l obbligo di indicare il tasso d interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora); la nullità di eventuali clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d interesse e degli altri oneri, nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole si considerano come non apposte per cui, in tal caso e nell ipotesi di indeterminatezza del contenuto contrattuale fondamentale (tassi di interesse e altri

7 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari 119 oneri), sovviene il seguente meccanismo di integrazione automatica del contratto (art. 117, co. 6) con l applicazione: del tasso nominale minimo e di quello massimo dei B.O.T. (o di analoghi titoli di Stato), emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; dei prezzi e delle condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto, o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla sarà dovuto dal cliente. Secondo quanto precisato dalle istruzioni di vigilanza (circ. 229/1999), il contratto deve riportare, in sostanza, le condizioni economiche indicate nel foglio informativo ed, in particolare, le commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente quali quelle, ad esempio, per le comunicazioni periodiche. Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera del CICR , i contratti devono indicare la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto dal cliente (2). Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, deve essere indicato il valore del parametro di riferimento al momento della conclusione del contratto. Il contratto deve riportare l ISC quando ha ad oggetto determinate operazioni (mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti). Infine va ricordato che la Banca d Italia può individuare, d intesa con la CONSOB (art. 117, co. 7, il contenuto tipico per determinati contratti stipulati dalle banche, individuati nominativamente o in base a specifiche caratteristiche: in tal caso la banca non può variare, nella stipulazione di tali contratti, il contenuto predeterminato dall autorità di vigilanza, pena la nullità dei contratti difformi. 4. Le clausole vessatorie Secondo la disciplina di diritto civile, sono generalmente considerate vessatorie quelle clausole contrattuali che realizzano un abuso della buona fede di una delle parti negoziali e che producono in sostanza uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La questione delle clausole vessatorie è di particolare interesse in ambito bancario stante la riconosciuta sproporzione tra la forza contrattuale della banca rispetto a quella del cliente. La disciplina applicabile ad eventuali clausole vessatorie presenti nei contratti bancari, tuttavia, è per gran parte riconducibile al diritto comune, fatte salve alcune specifiche previsioni del T.U.B. che aggiunge alle fattispecie elencate nell art c.c. (3) ulteriori ipotesi: le clausole che attribuiscono alle banche la facoltà di variare in senso sfavorevole per il cliente il tasso d interesse ed ogni altro prezzo o condizione, che devono essere approvate per iscritto; (2) In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente la banca deve assicurare ai clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. (3) Sono elencate nell art. 1341, co. 2, c.c. le clausole che dispongono limitazioni di responsabilità, che prevedono la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, la tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria.

8 120 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito e le clausole che stabiliscono tassi, prezzi o altri oneri in misura maggiore di quelli pubblicizzati, che sono assolutamente nulle. In materia di clausole abusive va, inoltre, ricordata la dir. 93/13/CEE recepita nell ordinamento italiano con la L , n. 52 che ha introdotto nel codice civile gli artt. 1469bis sexies, aventi ad oggetto i contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di recente sostituiti dal solo art. 1469bis, così come da D.Lgs. 206/ La capitalizzazione degli interessi L art. 120 T.U.B. è stato integralmente modificato dal D.Lgs. 342/1999 (art. 25, co. 2) per quanto riguarda la disciplina del calcolo degli interessi secondo i principi della trasparenza contrattuale e di recente sostituito dal D.Lgs. 141/2010 (art. 4, co. 2). In particolare, relativamente a quest ultimo punto il legislatore ha recepito i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di anatocismo, limitando il potere della banca di predisporre contratti che prevedessero la capitalizzazione degli interessi maturati. L attuale disciplina della materia è contenuta nella delibera del CICR del , stante il rinvio disposto dall art. 120 TUB (nel testo modificato) all autorità creditizia per la determinazione dei casi e dei modi in cui legittimamente può prodursi capitalizzazione di interessi, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio di parità contrattuale per il quale la capitalizzazione infrannuale degli interessi non può riferirsi solo agli impieghi bancari ma deve riguardare anche la raccolta di fondi. La citata delibera CICR stabilisce i seguenti criteri: nelle operazioni di raccolta, gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti; gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi; i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito devono indicare espressamente la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Tali ultime previsioni sono state completamente accolte, come si è detto nei precedenti paragrafi, dalle nuove disposizioni in materia di trasparenza contrattuale. La delibera ha però sancito la legittimità e l efficacia delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione degli interessi prodotti in esecuzione di contratti stipulati prima dell entrata in vigore della deliberazione stessa, fermo restando l obbligo di adeguamento entro il e con efficacia a decorrere dal 1 luglio 2000.

9 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari L informazione periodica A) Variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi) La disciplina della trasparenza negoziale contenuta nel T.U.B., ampiamente modificata dal D.Lgs. 141/2010, che ha sostituito l intero Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, e nelle relative disposizioni di attuazione si completa con la previsione di alcune regole da osservare in caso di modifica delle condizioni contrattuali (ius variandi). Si tratta di disposizioni che tutelano il cliente assoggettando la banca a determinati limiti alla propria facoltà discrezionale, in considerazione del fatto che il potere di modifica delle considerazioni contrattuali è un potere unilaterale, cioè che solo una delle parti del contratto è in grado di esercitare: la banca. In primo luogo, l art. 118 del T.U.B., modificato dal D.Lgs. 141/2010, prevede la possibilità di variazione unilaterale, in senso sfavorevole al cliente, del tasso d interesse e di ogni altro prezzo. Nei contratti a tempo indeterminato tale possibilità può essere convenuta qualora sussista un giustificato motivo. La relativa clausola contrattuale per essere efficace, deve essere approvata specificamente dal cliente. Nei contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole che non hanno ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. In secondo luogo, l art. 118 T.U.B. stabilisce le regole procedurali nei confronti del cliente. In particolare: obbligo di comunicare al cliente qualunque modifica delle condizioni contrattuali apportata unilateralmente dalla banca con modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto»; la comunicazione deve essere effettuata in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con modalità stabilite dal CICR e con un preavviso minimo rispetto all efficacia della modifica di due mesi (art. 118, co. 2); diritto del cliente di recedere dal contratto con la banca, entro la data prevista per l applicazione della modifica, senza dover pagare alcuna penalità e senza spese di chiusura; in sede di liquidazione del rapporto contrattuale, il cliente che recede ha diritto all applicazione delle condizioni «precedentemente praticate» (non deve, cioè, ottemperare in ogni caso alle modifiche decise unilateralmente dalla banca). In mancanza delle regole sostanziali e procedurali prescritte, le variazioni contrattuali sono del tutto inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore (art co. 4. T.U.B.). B) Altre comunicazioni L art. 119 T.U.B. stabilisce che, nei contratti di durata, le banche hanno l obbligo di inviare alla clientela comunicazioni periodiche idonee a fornire l andamento del rapporto indicando in ogni caso le condizioni in vigore. Le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento senza che il cliente abbia presentato opposizione scritta. La comunicazione consiste nell invio o consegna di un rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) e del documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali.

10 122 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito Il rendiconto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate (negli estratti conto anche le modalità di calcolo degli interessi), mentre il documento di sintesi aggiorna quello originariamente allegato al contratto riportando le condizioni in vigore, anche nel caso esse non siano variate. La periodicità della comunicazione è stabilita come segue: per la generalità dei contratti, alla scadenza e, comunque, almeno una volta all anno; per i rapporti regolati in conto corrente, una volta l anno o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile; per i libretti di risparmio al portatore, l estratto conto annuale e il documento di sintesi sono messi a disposizione dei clienti presso la succursale per 30 giorni a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno. Inoltre il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni e al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. 7. Obblighi di pubblicità e di trasparenza contrattuale in caso di offerta fuori sede e comunicazione a distanza La delibera del CICR e le relative istruzioni di vigilanza (9 aggiornamento alla circ. 229/1999 cit.) disciplinano, inoltre, le modalità di adempimento dell obbligo di pubblicità e di trasparenza negoziale nel caso in cui la banca si avvalga di particolari tecniche di promozione e/o commercializzazione dei prodotti e servizi bancari. In caso di offerta fuori sede (ovvero fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della banca stessa), ricade sul soggetto che effettua l offerta l obbligo: di consegnare al cliente l avviso contenente le «principali norme di trasparenza» e i fogli informativi prima della conclusione del relativo contratto. I fogli informativi devono riportare, oltre alle normali informazioni, anche i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (es. promotore finanziario e iscrizione al relativo albo) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta; di fornire, prima della stipulazione, copia del contratto ove il cliente ne faccia richiesta. La banca committente ha l obbligo di verificare che il soggetto incaricato dell offerta rispetti gli obblighi di trasparenza ed accertare la conformità degli avvisi e dei fogli informativi, in particolare quando essi siano stati redatti direttamente a cura di quest ultimo. Allorché vengano praticate forme di contratto con la clientela a distanza (senza la simultanea presenza fisica del cliente e della banca o di un suo incaricato), l avviso e i fogli informativi devono essere messi a disposizione con l ausilio delle stesse tecniche di comunicazione a distanza, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente prima che questi sia vincolato dal contratto o dall offerta. È possibile derogare a tale regola solo se il contratto viene concluso, su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consenta di trasmettere l avviso e il foglio informativo (in tal caso la banca li metterà a disposizione del cliente subito dopo la conclusione del contratto). Qualora la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata dalla banca sia la rete internet l avviso e i fogli informativi devono essere collocati sulla home page del sito utilizzato e, mediante collegamento ipertestuale, su ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti. La comunicazione a distanza è ammessa anche per la fase di stipulazione del contratto, ferma restando l osservanza del contenuto contrattuale prescritto dalla legge e salvo l obbligo di fornire il contratto in forma cartacea o su altro supporto durevole. Il contenuto contrattuale fondamentale (tassi d interesse, spese e altri oneri) e i relativi elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell operazione, ove prevista.

11 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari 123 Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R , n. 445 in materia di documenti informatici. È ammesso, previo accordo delle parti, il ricorso a tecniche di comunicazione a distanza (es. mediante posta elettronica o possibilità di accesso alle comunicazioni sul sito internet della banca) anche per l effettuazione delle comunicazioni nei confronti della clientela. In tale ipotesi, i termini per l esercizio del diritto di recesso (in caso di comunicazione di variazioni sfavorevoli al cliente) o per la contestazione dell estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l avvertimento che la stessa è effettuata «ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U.B. e l indicazione del termine per l esercizio dei relativi diritti». Comunque, in ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio. Strumenti di trasparenza Pubblicità e informazione precontrattuale Contratti Regole per la trasparenza dei contratti bancari* forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali e sui principali strumenti di tutela in favore dei clienti requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti forme di tutela nei casi di variazioni sfavorevoli al cliente delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a fornire al cliente un informazione essenziale sull andamento del rapporto contrattuale forna avvisi sulle principali norme di trasparenza + fogli informativi sulle principali condizioni contrattuali annunci pubblicitari informazione precontrattuale e documento di sintesi contenuto l avviso e il foglio informativo devono essere messi a disposizione della clientela in locali aperti al pubblico nel caso di offerta fuori sede essi devono essere consegnati al cliente prima della conclusione del contratto nel caso di impiego di tecnologie informatiche, gli avvisi e i fogli informativi devono essere messi a disposizione su supporto durevole accessibile per il cliente prima della conclusione del contratto riconoscibilità delle finalità promozionali indicazione del TAEG o dell ISC (se l annuncio concerne operazioni di finanziamento) consegna su richiesta del cliente di una copia completa dello schema di contratto prima della stipulazione predisposizione di un documento di sintesi sulle principali condizioni contrattuali che deve essere unito al contratto obbligo generale di forma scritta a pena di nullità la forma scritta può essere derogata solo nei casi stabiliti nelle istruzioni di vigilanza obbligo di forma scritta e consenso espresso del cliente per la clausola di variazione unilaterale (della banca) delle condizioni contrattuali obbligo di consegnare al cliente copia del contratto obbligo di indicare il tasso d interesse e ogni altro prezzo e onere, nonché le condizioni indicate nel foglio informativo e l ISC nei casi previsti nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso d interesse e degli altri oneri nullità delle clausole che stabiliscono condizioni economiche più onerose di quelle pubblicizzate nei fogli informativi la nullità può essere fatta valere solo dal cliente

12 124 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito Comunicazioni alla clientela conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza variazioni delle condizioni contrattuali comunicazioni periodiche nei contratti di durata documentazione impiego di strumenti telematici per le comunicazioni osservanza della forma scritta quando prescritta ad substantiam mediante autocertificazione o firma digitale obbligo di consegna, su richiesta del cliente, in ogni momento di copia cartacea del contratto obbligo di comunicazione scritta al domicilio del cliente il termine per l efficacia della modifica è di due mesi (preavviso minimo) diritto incondizionato del cliente di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 60 giorni inefficacia delle variazioni non comunicate o comunicate in modo difforme obbligo di comunicare l andamento del rapporto mediante invio di un rendiconto e di un documento di sintesi la comunicazione va effettuata alla scadenza del contratto e almeno una volta l anno nei rapporti regolati in conto corrente la periodicità è annuale o (a scelta del cliente) semestrale, trimestrale o mensile diritto di opposizione del cliente entro 60 giorni devono essere osservate particolari modalità per determinati contratti è possibile derogare all obbligo delle comunicazione periodiche nei casi stabiliti dalle istruzioni di vigilanza obbligo di consegnare al cliente su richiesta copia della documentazione inerente le operazioni effettuate negli ultimi 10 anni analogo obbligo sussiste nei confronti di coloro che succedono a qualunque titolo al cliente o che subentrano nell amministrazione del suo patrimonio devono essere appositamente pattuite con il cliente il cliente ha diritto in ogni momento di cambiare la tecnica utilizzata * Deliberazione del Governatore della Banca d Italia del , recante 9 aggiornamento alle Istruzioni di vigilanza per le banche (circ. 229/99). 8. Disposizioni di trasparenza nell attività creditizia Come disposto dall art. 128decies del TUB, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 108/1996 le disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel Titolo VI del TUB, in quanto compatibili. Gli adempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali sono disciplinati, tra l altro, per i mediatori creditizi, nel Provvedimento UIC del 29/4/2005 (Parte IV). La Banca d Italia ha pubblicato in data 20 giugno 2012 un provvedimento sulle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, sottolineando come la disciplina in materia di trasparenza persegue l obiettivo, nel rispetto dell autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto, in particolare attraverso l indicazione di forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale, la prescrizione di requisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti, la definizione di forme di comportamento da tenere nell attività svolta fuori sede o attraverso tecni-

13 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari 125 che di comunicazione a distanza. L adeguata applicazione delle regole in materia di trasparenza, ed il raggiungimento degli obiettivi che esse sottendono, presuppongono che i destinatari ispirino il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza. I mediatori creditizi devono fornire alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari (art. 2 Deliberazione CICR 4 marzo 2003). I mediatori creditizi in qualità di soggetti che procedono all offerta fuori sede per gli intermediari committenti osservano gli obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi (Provvedimento Banca d Italia del 29 luglio 2009, punto 4, sezione II). L applicazione delle regole di trasparenza in considerazione non esclude l applicazione di altre disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste in altri comparti dell ordinamento (mobiliare, assicurativo ecc.). L inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro a (art. 144 del TUB). Detti importi sono stati quintuplicati a seguito dell emanazione della legge n. 262/2005. La pubblicità a mezzo stampa dell attività di mediazione creditizia è subordinata all indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione all albo (ai sensi dell art. 16, comma 6, della Legge n. 108/1996). Si ricorda che la Banca d Italia al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni anche nei confronti dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, servendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l accertamento dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale già esistenti in modo da evitare oneri aggiuntivi. Sezione Seconda Il credito ai consumatori 1. Generalità La disciplina relativa al credito al consumo è stata completamente modificata con il D.Lgs. 141/2010 che, dando attuazione alla Direttiva 08/48/CE, ha sostituito l intero Titolo VI del TUB e ha abrogato gli artt. 40, 41 e 42 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). La riforma del Capo II del Titolo VI del TUB (dall art. 121 all art. 126), non più denominato Credito al consumo, bensì Credito ai consumatori, ha il preciso obiettivo di tutelare il consumatore che stipula o intende stipulare un contratto di credito al consumo così come avviene per i contratti a distanza per la vendita di qualsiasi bene o servizio (prevista dagli artt. da 50 a 67 del D.Lgs. 206/2005) ed, in particolare, per i contratti a distanza per la vendita di servizi finanziari al consumatore (prevista dagli artt. da 67bis a 67vicies bis sempre del Codice del consumo). 2. Definizioni L art. 121 del TUB contiene una serie di definizioni sui soggetti e gli oggetti che intervengono nella disciplina del credito ai consumatori. In primo luogo si definisce consumatore qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprendi-

14 126 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito toriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Quindi, è definito consumatore colui che stipula o ha intenzione di stipulare un contratto di credito al consumo per finanziare un acquisto di beni o servizi o, più genericamente, i suoi consumi e non i consumi che sono legati al lavoro dipendente, al lavoro autonomo o di impresa. Nello stesso articolo si definisce contratto di credito il contratto con cui un finanziatore, cioè una società di capitali iscritta nell Albo degli intermediari finanziari previsto dal 1 comma dell art. 106 TUB e che ha preventivamente ottenuto l autorizzazione all esercizio dell attività da parte della Banca d Italia previsto dall art. 107 dello stesso Decreto, concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. La società che eroga il credito al consumatore può avvalersi di intermediari del credito, ovvero agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che, a fronte di un compenso in denaro o di altro genere, svolge l attività di presentazione o proposta di contratti di credito e/o quella di conclusione di contratti di credito per conto del soggetto finanziatore. Inoltre, ai sensi dell art. 125novies, gli intermediari del credito hanno l obbligo di indicare, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, quali sono i loro poteri, se lavorano a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore e se c è un compenso che il consumatore deve versare all intermediario del credito per i suoi servizi e che deve essere comunicato al consumatore per il calcolo del TAEG. Il compenso è oggetto di un accordo tra il consumatore e l intermediario che va riportato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. Tale compenso è definito nell art. 121 del TUB costo totale del credito nel quale sono compresi gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori connessi al contratto di credito, compresi i premi assicurativi, che siano necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Il misuratore del costo totale del credito è il tasso annuo effettivo globale o TAEG che indica la percentuale annua rappresentata dal costo totale del credito in rapporto all importo totale del credito stesso, vale a dire del valore monetario messo a disposizione del consumatore in virtù della conclusione di un contratto di credito (quindi, più precisamente, il capitale prestato o la somma di denaro messa a disposizione con l apertura di credito). Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dalla Banca d Italia in conformità delle disposizioni dettate dal CICR e della Direttiva 2008/48/CE. Quindi, si deduce che il contratto di credito al consumo (detto, nella pratica, pure «prestito personale») può consistere anche in una apertura di credito (detta nella pratica «fido» o «affidamento») sul conto corrente del consumatore. L aver assimilato le aperture di credito al consumatore ai finanziamenti rateali in cui si sostanziano di solito i contratti di credito al consumo rappresenta un importante novità della riforma del credito ai consumatori. 3. Ambito di applicazione Per quanto riguarda l ambito di applicazione del credito ai consumatori, l art. 122 stabilisce che le disposizioni previste dal Capo II del Titolo VI del TUB si applicano ai contratti di credito ai consumatori comunque denominati ad eccezione dei finanzia-

15 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari 127 menti di importo inferiore a 200 euro e superiore a euro. Per il calcolo di questa soglia minima si devono considerare anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili ad una medesima operazione economica (art. 122, 1 comma, lettera a). Sono esclusi dall applicazione di tali norme anche: i contratti di somministrazione (artt e ss. c.c.); i contratti di appalto (artt e ss. c.c.); i finanziamenti che devono essere restituiti entro tre mesi dall utilizzo delle somme e col pagamento di commissioni per un importo non significativo; i mutui fondiari (quelli destinati all acquisto della proprietà di un bene immobile); i mutui o i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili di durata superiore a cinque anni; i contratti di locazione, anche finanziaria (leasing), che prevedano espressamente l impossibilità del trasferimento della proprietà della cosa locata al consumatore locatario; i contratti di microcredito (art. 111 TUB anch esso modificato dal D.Lgs. 141/2010) purché non prevedano il pagamento di interessi oppure prevedano tassi di interesse inferiori a quelli prevalenti (nel senso di «medi») sul mercato ed altre condizioni per il consumatore più favorevoli rispetto a quelle prevalenti (cioè «medie») sul mercato; i finanziamenti garantiti totalmente da un pegno su un bene mobile; i contratti che consistono soltanto nella possibilità di uno sconfinamento sul conto corrente del consumatore. Inoltre, restano fuori dall ambito di applicazione i finanziamenti senza interessi ed altri oneri, ovvero i cd. finanziamenti a tasso zero. Per queste tipologie di operazioni finanziarie non occorre l intervento dell intermediario finanziario, ma basta l accordo tra venditore e consumatore sulle modalità di pagamento, che possono prevedere la soluzione unica o il pagamento a rate, senza interessi o ulteriori oneri. Laddove l operazione preveda anche il pagamento di interessi è necessario il coinvolgimento dell intermediario finanziario specializzato nel credito ai consumatori. 4. Diritto del consumatore all informazione precontrattuale L art. 123 del TUB disciplina la materia relativa alla pubblicità di servizi di credito ai consumatori, stabilendo che, fatto salvo quanto previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. da 18 a 27quater) sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori, in cui rientrano la pubblicità ingannevole e quella comparativa illecita, tutti gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito al consumo devono indicare le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, con l impiego di un esempio rappresentativo, necessariamente in forma numerica: il tasso d interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; l importo totale del credito; il TAEG Tasso annuo effettivo globale del credito stesso; l esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

16 128 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito la durata del contratto, se determinata; se è determinabile in anticipo, l importo totale dovuto dal consumatore, nonché l ammontare delle singole rate. In secondo luogo, l art. 124, co. 1, stabilisce, su disposizioni dettate dalla Banca d Italia, in base alle deliberazioni del CICR, che il finanziatore o l intermediario del credito forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Queste informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole utilizzando il modulo denominato Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Qualsiasi informazione aggiuntiva va fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire queste informazioni, quale può essere il telefono o la televisione, il finanziatore o l intermediario del credito devono fornire al consumatore il modulo citato immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. Il consumatore ha, inoltre, il diritto di richiedere e di ottenere gratuitamente una copia della bozza del contratto di credito a meno che il finanziatore o l intermediario del credito, al momento della richiesta, intendano procedere alla stipulazione dello stesso. Si tratta di una norma piuttosto pericolosa per il consumatore, in quanto la controparte ha tutto l interesse a concludere rapidamente il contratto a scapito dell approfondimento dei suoi contenuti e, quindi, impone al consumatore un atteggiamento di prudenza e di rifiuto di una immediata conclusione del contratto di credito se non ha avuto la possibilità di visionare prima lo stampato del contratto stesso. In base al comma 5 dell art. 124 del TUB, il finanziatore o l intermediario del credito devono fornire al consumatore chiarimenti adeguati a fargli valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria. In caso di offerta contestuale di più contratti di credito non collegati all acquisto di beni o servizi deve essere specificato se la validità dell offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. Prima della conclusione del contratto di credito, in base all art. 124bis del TUB, il finanziatore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, fornite dal consumatore stesso o, quando necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Tale valutazione va ripetuta ogni volta che il consumatore fa richiesta di aumento dell importo del credito una volta concluso il contratto. Se il rifiuto della concessione di un credito al consumatore si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore è tenuto ad informare quest ultimo immediatamente e gratuitamente del risultato della ricerca e degli estremi della banca dati (art. 125, co. 2). Il Ministro dell Economia può individuare, con un suo regolamento, dei casi in cui le comunicazioni di cui al capoverso precedente non sono effettuate perché vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all ordine pubblico od alla pubblica sicurezza (art. 126). Se invece la banca dati contiene informazioni nominative sul credito ritenute negative dalla disciplina creditizia, il finanziatore deve informare preventivamente il consumatore. Le informazioni trasmesse a queste banche dati devono essere esatte ed aggiornate ed in caso di errore il finanziatore ha l obbligo di rettificare prontamente

17 Capitolo Quinto: La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari 129 le informazioni e i dati errati. Il finanziatore, inoltre, deve informare il consumatore degli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome possono avere sulla sua capacità di accedere al credito (art. 125). 5. La disciplina del contratto L art. 125bis TUB, introdotto sempre dall art. 1 del D.Lgs. 141/2010, contiene una serie di norme particolari sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori. Questo articolo rinvia agli artt. 117, 118, 119 del TUB per ciò che riguarda i requisiti richiesti dai contratti bancari in genere. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono le informazioni e le condizioni, cioè le clausole contrattuali, previste dalla Banca d Italia sulla base delle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto concluso, sempre su carta od altro supporto durevole, deve essere consegnata al cliente (art. 125bis, co. 1, TUB e D.M ). È considerato un supporto durevole quello che permette al consumatore di conservare le informazioni in esso contenute in modo tale da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità a cui esse sono destinate e che permette la riproduzione, per esempio a stampa, sempre di esse. La consegna di una copia al consumatore dello stampato del contratto prima della conclusione di esso è solo una facoltà, ma non un obbligo, per il finanziatore o l intermediario del credito, dato che questo caso non è previsto dalla legge. Non si comprende perché non sia stato previsto un tale obbligo per il finanziatore, almeno quando vi sia la richiesta del consumatore. In generale un contratto bancario è considerato nullo, ex art. 117, co. 3, TUB, se non è redatto per iscritto su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta, nello specifico il contratto di credito, ex art. 125bis, co. 8, è nullo se non contiene le informazioni essenziali sul tipo di contratto, sulle parti del contratto e sull importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso del relativo importo totale. In caso di nullità del contratto, il consumatore è tenuto a restituire soltanto le somme utilizzate ed ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili. Sono invece nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo scorretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione informativa precontrattuale predisposta secondo quanto previsto dall art La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Qualora le clausole contrattuali siano assenti o considerate nulle, il TAEG del contratto di credito al consumatore viene equiparato al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell Economia, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e il consumatore non è tenuto a versare alcuna altra somma a titolo di interessi, commissioni o altre spese; la durata del credito al consumatore è inteso di trentasei mesi. 6. Diritto del consumatore di recesso dal contratto Un altra importante novità della riforma dei contratti di credito ai consumatori, che la avvicina molto alla disciplina dei contratti a distanza prevista dal Codice del consumo (artt. da 50 a 67, D.Lgs. 206/2005), è la previsione, disciplinata dall art. 125ter TUB, del

18 130 Parte I: Il sistema finanziario e l intermediazione del credito diritto di recesso del consumatore da questi contratti entro quattordici giorni di calendario a partire dalla conclusione di essi oppure, se successivo, dal momento in cui egli riceve le informazioni su tutte le condizioni contrattuali e le altre informazioni che saranno previste dalla Banca d Italia sulla base delle deliberazioni del CICR, ai sensi dell art. 125bis, co. 1. Il consumatore che recede lo fa senza alcuna penalità e senza l obbligo di specificarne il motivo. Se il contratto di credito al consumo è stipulato per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il termine iniziale è calcolato in base a quanto previsto dall art. 67duodecies, co. 3, del D.Lgs. 206/2005, ovvero dalla data di conclusione del contratto o da quella in cui il consumatore riceve la comunicazione su supporto durevole delle condizioni contrattuali e delle informazioni di cui all art. 67undecies dello stesso decreto, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Il consumatore che recede dal contratto di credito ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli una comunicazione scritta all indirizzo della sua sede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche con telegramma, telex, posta elettronica o fax, ma deve essere confermata da raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro le 48 ore successive. In base all art. 125ter, co. 2, lett. b), se il contratto di credito al consumo ha avuto esecuzione in tutto od in parte, il consumatore, entro trenta giorni dall invio della comunicazione del recesso, deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati su di esso fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il consumatore restituisce al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione come, per esempio, le eventuali imposte. Oltre a queste somme il finanziatore non può pretendere somme ulteriori: da questa ultima norma si deduce che il diritto di recesso del consumatore non può essere sottoposto ad alcuna penalità, mentre la mancanza dell obbligo di specificare il motivo del recesso si deduce dal tenore complessivo di queste norme che rendono tale ipotetico obbligo del tutto incongruo rispetto al diritto di recesso riconosciuto al consumatore acquirente. Infine, per i contratti a distanza, in particolare per quelli di vendita di servizi finanziari, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell art. 125ter TUB, ai contratti di credito al consumatore non si applicano gli artt. 64, 65, 66, 67duodecies e 67terdecies del Codice del consumo sul diritto di recesso. Nei contratti di credito al consumo a tempo indeterminato (essenzialmente, le aperture di credito su conto corrente di questo tipo) il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un periodo di preavviso non superiore a un mese (art. 125quater, co. 1). Inoltre, come abbiamo spiegato in precedenza, non c è l obbligo di specificare il motivo del recesso. Gli stessi contratti possono prevedere il diritto del finanziatore a recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, recesso che deve essere comunicato al consumatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e di sospendere, per una giusta causa, l utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione sempre su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

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PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per Allegato 2 PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE A) Offerta presso lo sportello e fuori sede PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE per conto corrente depositi finanziamenti leasing credito

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