PARERE N. 1. Gi o v a n n i Bo n i l i n i

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1 DISEREDAZIONE E DISPOSIZIONE MODALE 19 Gi o v a n n i Bo n i l i n i PARERE N. 1 Diseredazione e disposizione modale LA TRACCIA Tizia, per mezzo di testamento olografo, ha disposto, testualmente: «Io sottoscritta Tizia scrivo le mie volontà sana di mente escludo di ogni mio avere i miei cugini E. B. fu A. e G. F. fu D. nella tomba con i miei altrimenti compramene una. Data e sottoscrizione». I cugini della testatrice, Mevio e Seio, non diseredati, ritengono, in quanto successibili legittimi più prossimi, di aver diritto all eredità di Tizia; pertanto, si rivolgono ad un legale, al fine di sapere se possano acquistarla. Il Candidato, nella sua qualità di legale di Mevio e Seio, rediga motivato parere. LE NORME DI RIFERIMENTO Artt. 587 e 647 ss. cod. civ. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE C.M. Bi a n c a, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Milano, 2005, IV ed., p. 739 ss.; M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino, s. d., ma 1966; G. Bo n i l i n i, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, s. d., ma 2010, V ed., p. 224 ss.; A. Bu r d e s e, in G. Grosso A. Bu r d e s e, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., dir. da F. Vassalli, Torino, s. d., ma 1977, p. 83 ss.; M. Co m p o r t i, Riflessioni in tema di autonomia testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e diseredazione, in Familia, 2003, I, p. 27 ss.; M. Mo r e t t i, La diseredazione, in Tratt. dir. successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, Milano, 2009, p. 263 ss.; A. Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, t. II, Milano, s. d., ma 2000, II ed., p. 639 ss.; A. To r r e n t e, voce Diseredazione (dir. vig.), in Enc. dir., XIII, Milano, s. d., ma 1964, p. 102 ss.

2 20 Parte prima / pareri DI DIRITTO CIVILE GIURISPRUDENZA ESSENZIALE Cass., 25 maggio 2012, n. 8352; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in Guida al dir., 2007, fasc. n. 19, p. 76; Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, in Corriere giur., 1994, p ss., con nota di L. Bigliazzi Ge r i, A proposito di diseredazione; Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, p ss., con nota di L. Di Lalla; Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, in Giust. civ., 1967, I, p ss.; App. Catania, 28 maggio 2003, in Giur. merito, 2004, I, p. 15 ss.; App. Genova, 16 giugno 2000, in Giur. merito, 2001, I, p. 937 ss., con nota di D. Mo r e l l o Di Gi o v a n n i, Clausola di diseredazione e autonomia negoziale del disponente; App. Cagliari. Sez. distaccata di Sassari, 12 gennaio 1996, in Riv. giur. sarda, 1998, I, p. 1 ss., con nota di A. Pi n n a Vistoso, Diseredazione, istituzione implicita e riabilitazione del diseredato: un nuovo caso giurisprudenziale sulla volontà testamentaria di esclusione; App. Cagliari, 5 dicembre 1990, in Riv. giur. sarda, 1991, p. 389 ss., con nota di F. M. Ba n d i e r a, Sulla validità della diseredazione; Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2000, in Vita not., 2001, p. 694 ss., con nota di L. Ca v a n d o l i, Clausola di diseredazione e testamento; Trib. Catania, 21 febbraio 2000, in Giur. it., 2001, p. 70 ss., con nota di E. Be r g a m o, Brevi note sulla diseredazione; Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, in Riv. giur. sarda, 1991, p. 389 ss. MASSIME GIURISPRUDENZIALI Cass., 25 maggio 2012, n È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva che può includersi nel disporre, di cui all art. 587, primo comma, c.c. diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione post mortem delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un implicita istituzione. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in Rep. Foro it., 2007, voce Successione ereditaria, n. 74. (1) Nell interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall art cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l elemento letterale e quello logico dell atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento; tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la congruità della motivazione in base alla quale

3 Diseredazione e disposizione modale 21 si era ritenuto che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma aveva, invece, previsto soltanto un onere a carico dell erede, individuato secondo le norme della successione legittima in mancanza di istituzione testamentaria di erede, pur col singolare esito di utilizzazione dell intero patrimonio ereditario per il soddisfacimento di quell onere, volto alla realizzazione di un asilo nido, in apposita località, a beneficio di bambini extracomunitari). (2) Le disposizioni testamentarie previste dall art. 630 cod. civ., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e «simili», si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant è vero che tale norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell ultimo domicilio del de cuius, stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza, attribuendogli la qualità di chiamato (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata con la quale si era statuito che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma prevedere soltanto un onere, per finalità morali, a carico di chi, alla sua morte, sarebbe stato suo erede secondo le regole della successione legittima, sancendo l inapplicabilità dell art. 630 cod. civ., non ricorrendone i presupposti dell indeterminatezza dei soggetti da favorire, invece individuati nei bambini da asilo nido provenienti da paesi extracomunitari ed abitanti nel comune di suo domicilio, e dell indeterminatezza dell uso della disposizione testamentaria, consistente nella realizzazione di un asilo nido nel predetto comune). (3) L onere o modus si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un istituzione di erede per legge, nell ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima; infatti, l imposizione dell onere all erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all art. 629 cod. civ., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell anima «si considerano come un onere a carico dell erede o del legatario, e si applica l art. 648», implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l onere possa gravare sull erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell art. 648 cod. civ. sull adempimento dovuto. (4) La previsione contenuta nell art. 647, secondo comma, cod. civ., che autorizza il giudice del merito della causa pendente (o, altrimenti, il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione) qualora non vi abbia provveduto direttamente il testatore e ne ravvisi l opportunità ad imporre all erede o al legatario gravato dall onere una cauzione, pone riferimento all esercizio di un potere discrezionale al riguardo, che, in quanto tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata congruamente motivata la mancata imposizione della cauzione invocata dal ricorrente sostenendo che il soggetto onerato aveva riconosciuto l esistenza dell onere e l obbligo di soddisfarlo, senza porre in essere alcuna condotta contraria in proposito). Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, in Corriere giur., 1994, p. 1498, con nota di L. Bigliazzi Geri. La volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non disereda-

4 22 Parte prima / pareri DI DIRITTO CIVILE ti solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l effettivo contenuto della volontà di istituzione. Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, c La diseredazione, al pari della indegnità a succedere, non esclude la operatività della rappresentazione in favore dei discendenti del diseredato. La volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l effettivo contenuto della volontà di istituzione; pertanto, ove il giudice del merito nell interpretazione dello scritto ritenga inesistente una tale volontà, correttamente lo stesso non ammette la prova diretta al fine di dimostrare la volontà del de cuius di disporre dei propri beni a favore di alcuni soggetti, in quanto con tale prova si mira non già ad identificare la volontà testamentaria contenuta, esplicitamente o implicitamente, nella scheda, ma alla creazione di una siffatta volontà. La diseredazione ha effetti nei soli confronti del soggetto nei cui confronti è effettuata e, pertanto, non esclude che il discendente legittimo di chi sia stato diseredato dal testatore possa succedere a quest ultimo per rappresentazione. App. Catania, 28 maggio 2003, in Giur. merito, 2004, p. 15. Qualora il de cuius abbia espresso in un testamento la volontà di revocare ogni sua precedente disposizione testamentaria e di diseredare tutti i suoi parenti (non legittimari), quest ultima disposizione deve ritenersi nulla, per illiceità della causa, non essendo ammessa dall art. 587, 1º comma, cod. civ. la mera diseredazione, qualora dall interpretazione della scheda testamentaria non risulti che il testatore abbia al contempo inteso, ancorché implicitamente, chiamare a succedergli lo stato; ma tale nullità non comporta la nullità dell intero negozio, e quindi non si estende alla disposizione di revoca dell istituzione di erede contenuta nel precedente testamento, a meno che risulti che il suo autore avrebbe voluto mantenerla ferma se avesse avuto consapevolezza della nullità della diseredazione. App. Genova, 16 giugno 2000, in Giur. merito, 2001, p. 937, con nota di D. Morello Di Giovanni. La clausola di diseredazione contenuta in un testamento è una disposizione negativa di contenuto atipico rispetto all istituzione di erede o di legato, espressione della più generale autonomia negoziale del de cuius; se è sicura la validità della clausola quando contenga un esplicita istituzione di erede, proprio dal riferimento all autonomia negoziale del testatore discende l affermazione di validità della clausola stessa, anche quando nella scheda testamentaria non sia contenuta

5 Diseredazione e disposizione modale 23 alcuna disposizione positiva, non sussistendo alcun contrasto con il 1º comma dell art. 587 cod. civ., per cui il testamento è l atto con cui il soggetto dispone di tutte o di parte delle sue sostanze. Trib. Catania, 28 marzo 2000, in Giur. it., 2001, p. 70, con nota di E. Bergamo. È valida come disposizione testamentaria, raccolta in testamento per atto di notaio, la volontà puramente diseredativa, da cui consegna la successione dello stato ai sensi dell art. 586 cod. civ. IL PARERE La volontà della testatrice è chiara. Deve bensì osservarsi che è manifestata in forma lessicalmente povera, sgrammaticata, avara nella punteggiatura; non di meno, è inequivoca. Essa è espressa attraverso due disposizioni patrimoniali: la diseredazione di dati soggetti e l imposizione di un modus, comportante l obbligazione d acquistare una tomba, cui affidare le spoglie mortali della testatrice, ove non possa aver seguito la disposizione, non patrimoniale, concernente la sepoltura nella tomba dei suoi famigliari. La prima disposizione comporta la diseredazione di dati successibili legittimi, menzionati in modo preciso, stante anche l indicazione del loro ascendente. Essa presuppone la consapevolezza della loro, potenziale, idoneità ad assumere la veste di eredi legittimi (art. 572 cod. civ.). La testatrice, dunque, era conscia della portata delle parole impiegate, ché ha menzionato soltanto dati cugini, con ciò dimostrando di non volere escludere dalla successione i rimanenti parenti di pari grado. La formula impiegata: «escludo di ogni mio avere i miei cugini [ ]», non può avere altro significato, se non quello di impedire, ai menzionati soggetti, di sottentrare nella sua eredità; al contempo, ha reso possibile l acquisto ereditario ai cugini non diseredati. La privazione della possibilità di succedere, peraltro, è indirizzata nei confronti di successibili privi della qualità di legittimarî, sicché non sorgono le preoccupazioni in cui si incappa, ove la diseredazione concerna un legittimario, nel qual caso, non di meno, la sua tutela permarrebbe piena. Alla volontà di diseredare i menzionati cugini, dunque, si accompagna l effetto di rendere possibile l acquisto ereditario ai rimanenti successibili legittimi: gli altri cugini della testatrice. La disposizione di diseredazione, infatti, deve ritenersi valida, specie se, come nel caso di specie, sia interpretabile come esclusione di successibili legittimi comportante l ampliamento del beneficio degli altri successibili ex lege. Detta disposizione potrebbe non andare ad èsito, invece, ove intaccasse i diritti dei legittimarî, ed in ciò la diseredazione si differenzia dall indegnità a succedere, che colpisce anche questi ultimi. La scheda testamentaria non si esaurisce nella disposizione di diseredazione, ché la testatrice vi ha accompagnato quella inerente la sepoltura. È inequivoca la sua volontà, avendo indicato, mediante il richiamo alla tomba, in cui riposano «i miei», il luogo in cui collocare le sue spoglie mortali. La sua previdenza, peraltro,

6 24 Parte prima / pareri DI DIRITTO CIVILE è rivelata dalla successiva disposizione, che impone, agli effettivi successori, l obbligazione di acquistare una tomba, eventualmente destinata alla sua sepoltura. La formulazione è poco corretta dal punto di vista lessicale; non di meno, è perspicua la volontà. L avverbio «altrimenti», utilizzato subito dopo la disposizione circa la sepoltura nella tomba dei «miei», non ha altro significato, se non quello di prospettare l eventualità che, per le più varie ragioni, le spoglie mortali della testatrice non possano essere collocate nella tomba dei suoi famigliari; nella qual ipotesi, appunto, diviene attuale l altra disposizione, configurante, tecnicamente, un modus a carico dei successori, che li obbliga all acquisto di una tomba per la sepoltura della testatrice. Si potrebbe eccepire che l espressione usata: «compramene una», si presti ad equivoco, dato che potrebbe ritenersi indirizzata ad un solo soggetto, non direttamente menzionato, là dove, se la testatrice avesse impiegato l espressione: «compratemene», non vi sarebbe dubbio alcuno circa l indirizzarsi, verso tutti gli effettivi successori, dell obbligazione. Si deve osservare, tuttavia, che, a parte la possibilità di un mero errore d ortografia: «compramene» e «compratemene» sono espressioni graficamente simili, è verosimile che la testatrice abbia alluso non già ad un soggetto preciso, bensì, genericamente, a chi, o a coloro, i quali, stante la diseredazione, effettivamente raccoglieranno l eredità. La testatrice, peraltro, è incorsa in errori grammaticali (lettera minuscola dopo il punto; uso improprio della punteggiatura), capaci di rivelare una sua scarsa dimestichezza con la lingua italiana scritta. Quanto rileva, però, è la chiarezza del voluto, sicché non è ostativo l uso del verbo singolare: «compramene», anziché del plurale: «compratemene», al risultato di rendere obbligati, all adempimento del modus predetto, tutti i cugini, non diseredati, venuti, effettivamente, alla successione, ben potendo essere, non di meno, che, nonostante siano più i vocati, uno solo accetti l eredità, nel qual caso, l obbligazione modale graverebbe soltanto sul medesimo. L uso del singolare imperativo: «compramene», dunque, non può mettere in discussione la volontà, implicita, di rendere possibile, a tutti i cugini non diseredati, di venire alla successione. A questo punto, giova osservare che l interpretazione prevalente, dottrinale e giurisprudenziale, è nel senso della validità della disposizione di diseredazione. Si registrano sì differenti giustificazioni, specificazioni, distinzioni; non di meno, è saldo l orientamento, secondo cui rientra, fra i poteri d autonomia testamentaria, anche quello di escludere dati successibili legittimi dalla successione, purché non legittimarî. Altra dottrina, sulla scia della giurisprudenza, si esprime nel senso che la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a far conoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati, soltanto quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà, o dal tenore complessivo dell atto, risulti l effettiva esistenza dell anzidetta autonoma, positiva, volontà del dichiarante, con la conseguenza che, solo in tal caso, è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni allo scritto, l effettivo contenuto della volontà. Si precisa: riguardo alla scheda testamentaria, che escluda alcuni successibili legittimi, si è in presenza di una volontà negativa della loro istituzione, ed è questa volontà

7 Diseredazione e disposizione modale 25 ad aprire agli altri successibili legittimi l attribuzione dei beni relitti, secondo le regole della successione legittima. Al medesimo registro, è ascrivibile la dottrina che osserva: giusta l art. 587, primo comma, cod. civ., il testamento è definito, con formula ampia, quale atto di disposizione delle sostanze, sicché essa si presta a ricomprendervi le disposizioni negative, attraverso le quali, il testatore decide, in definitiva, della propria successione, ampliando la quota degli altri successibili per legge. La rilevanza della volontà di diseredazione, dunque, è incontestata, ove sia manifestata o sia suscettibile di essere interpretata come intento di beneficare gli altri successibili legittimi. Può rammentarsi, infine, che, al risultato della validità della disposizione di diseredazione, è giunto anche chi vi ha dedicato lo studio più ampio e completo, pervenendo alla conclusione, secondo cui ogni disposizione di ultima volontà, anche se non attributiva, e non prevista nominatim dalla legge, è idonea a costituire valido contenuto del testamento, ex art. 587, primo comma, cod. civ., purché risponda al requisito di liceità e meritevolezza di tutela. Ne discende, fra l altro, la validità della disposizione di mera esclusione, altresì ove esaurisca il contenuto del testamento. La giurisprudenza ha avuto svariate occasioni per pronunziarsi. Secondo la Suprema Corte, il testatore può validamente escludere dall eredità, in modo esplicito o implicito, un successibile legittimo, non legittimario, purché la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive, vale a dire rivolte ad attribuire beni ereditarî ad altri soggetti. Nell ipotesi in cui risulti che il de cuius abbia implicitamente inteso attribuire le proprie sostanze ad altri soggetti, il testamento è valido nella totalità, contenendo una vera e propria, valida, disposizione positiva di beni, sufficiente a conferire efficacia anche alla disposizione negativa di diseredazione. Occore ora rammentare, peraltro, che, con decisione n. 8352, del 25 maggio 2012, il Supremo Collegio ha riconosciuto come la disederazione integri un atto di disposizione delle sostanze ereditarie, costituendo espressione del regolamento di rapporti patrimoniali, che può iscriversi nel contenuto tipico del testamento, stabilendo quindi, inequivocabilmente, l ammissibilità della disposizione di diseredazione quale autonoma disposizione negativa, ché essa è in linea con l ampio riconoscimento alla libertà e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore. In definitiva, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili». Può ritenersi, dunque, che la complessiva interpretazione della scheda testamentaria in esame, porti a riconoscere come inequivoca la volontà della testatrice: diseredazione dei cugini menzionati; possibilità dell acquisto successorio da parte dei cugini, di pari grado, non menzionati, i quali, alla morte della testatrice, sono stati immediatamente vocati, con facoltà di accettazione o di rinunzia; obbligo, in capo a colui, o a coloro, i quali abbiano accettato l eredità, di dare sepoltura al de cuius nei termini precisati nel testamento, anche mediante l acquisto di una tomba, in cui collocare le spoglie mortali della testatrice. Occorre riconoscere, infatti, che, apertasi la successione della testatrice, ed accertato chi, dei parenti non diseredati, abbia acquistato l eredità, è divenuto attuale l obbligo di procedere alla sua sepoltura nel modo voluto dalla stessa.

8 26 Parte prima / pareri DI DIRITTO CIVILE Interpretazione, questa, proponibile, là dove si reputi che è valida, in ogni caso, la disposizione di diseredazione. Ci si avvede agevolmente, peraltro, di come la scheda testamentaria in esame sia in armonia anche con l interpretazione, altresì giurisprudenziale, contraria alla validità della solitaria disposizione di diseredazione. Eloquente, al riguardo, è una recente decisione del Supremo Collegio, il quale ha statuito nel senso che la volontà di diseredazione di alcuni successibili legittimi può valere a fare riconoscere una contestuale volontà istitutiva di tutti gli altri successibili non diseredati, solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà, o dal tenore complessivo dell atto, che la contiene, risulti l effettiva esistenza dell anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che, solo in tal caso, è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto racchiudente la dichiarazione di diseredazione, l effettivo contenuto della volontà di istituzione. Codesta decisione si apprezza, in particolar modo, nel passo in cui la Suprema Corte osserva che, in caso di dubbio, esso va risolto a favore dell interpretazione attribuente effetto alla scheda, piuttosto che di quella che le nega efficacia. Nel caso di specie, l esplicita previsione di un modus a carico dei successori, costituisce una positiva manifestazione di volontà, che rafforza l implicita possibilità successoria dei cugini non diseredati, i quali non sono sì stati indicati, nominativamente, nella scheda, ma non sono stati neppure oggetto di diseredazione e, di più, sono stati gravati del modus predetto. Deve osservarsi, peraltro, che, nel caso in esame, la testatrice era conscia del fatto che, in assenza di testamento, sarebbero venuti, alla sua successione, soltanto parenti non particolarmente prossimi appunto: cugini ; pertanto, ha manifestato di non volere che, fra questi, acquistassero la sua eredità i cugini indicati, altresì volendo, sì implicitamente, ma chiaramente, che fossero i cugini non menzionati a raccoglierne l eredità. Tant è, che ha imposto loro il modus, di cui si è detto. Giova ancora domandarsi, se i soggetti non menzionati nella scheda, vale a dire non diseredati, siano stati chiamati alla successione per legge o per testamento. Al riguardo, l interpretazione non è univoca. In giurisprudenza, si trova espressamente sostenuto che, nel caso in cui la disposizione d esclusione dalla successione di taluni successibili legittimi esaurisca il contenuto del testamento, si apre la successione legittima in favore dei non diseredati. Accettando, però, l interpretazione, secondo cui la solitaria disposizione di diseredazione è valida, purché l atto mortis causa sia interpretabile nel senso che, implicitamente, ha chiamato all eredità i soggetti, contemplati nel catalogo dei successibili legittimi e non direttamente esclusi dalla successione, dovrebbe logicamente concludersi nel senso che esso, in realtà, pur non espressamente menzionandoli, li ha vocati, appunto, per testamento. Concettualmente, sono distinte la vocazione ex lege e quella ex testamento, anche nell ipotesi in cui l eredità sia acquistabile dai medesimi soggetti. Non si può negare, però, che, visto dall angolo visuale della volontà ultima del testatore, l èsito finale è il medesimo: l eredità è acquistabile, fra i soggetti individuati come successibili legittimi, soltanto da coloro, nei confronti dei quali il testatore non ha espresso la volontà di diseredazione. Quasi per differenza, il testatore, espressamente individuando i diseredati, mira a che gli altri successibili, di grado prossimo, possano acquistarne l eredità.

9 Diseredazione e disposizione modale 27 Non può negarsi che, sia nell ipotesi in cui si ritenga che si abbia, attraverso la diseredazione, un implicita istituzione d erede nelle persone dei non diseredati, sia in quella in cui si reputi che è sicura, quanto meno, la volontà del disponente a che l eredità possa essere acquistata dai successibili legittimi esclusi, beninteso, quelli diseredati, si perviene al risultato, doveroso, di rispettare la volontà del de cuius. La quale, appunto, è nel senso di impedire, ai diseredati non legittimarî, l acquisto dell eredità, ampliandosi, di conseguenza, il beneficio dei soggetti, individuati come successibili legittimi, in ordine ai quali non operi la diseredazione, effettivamente venuti alla successione. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Fra i cugini di pari grado della testatrice, dunque, hanno titolo per acquistarne l eredità, soltanto quelli non diseredati: Mevio e Seio. Là dove si escluda che siano stati implicitamente vocati ex testamento, permane sicuro, non di meno, che essi hanno titolo, ex lege, a venire alla successione. Acquisito chi, fra i cugini non diseredati, abbia fatto propria l eredità, si coglie, automaticamente, su chi gravi l obbligazione modale. Si rammenti, peraltro, che, anche ove si ammetta che detti soggetti siano venuti all eredità ex lege, essi sarebbero gravati dall obbligazione modale predetta. Perspicuamente, ne dà conferma, recentemente, il Supremo Collegio: il modus è sì accidentale, o accessorio, al testamento, ma tale natura non esclude che possa collegarsi ad un istituzione d erede per legge, dando luogo ad una successione legittima. L imposizione dell onere all erede legittimo, infatti, è stabilita dall art. 629 cod. civ., sicché, in mancanza di istituzione testamentaria, il modus grava sull erede contemplato dalla legge, con applicazione dell art. 648 cod. civ. sull adempimento dovuto. In via conclusiva, può sostenersi che l esaminata scheda testamentaria racchiuda una valida disposizione di diseredazione, che comporta la chiamata alla successione dei cugini della testatrice non diseredati. Detta scheda è rispettosa dell art. 587, primo comma, cod. civ., non potendosi negare che disponga delle proprie sostanze, anche chi manifesti l intenzione di non disporne in favore di qualcuno. Il Supremo Collegio, del resto, con la recente decisione n. 8352/2012, ha affermato la validità, altresì, della solitaria disposizione di diseredazione. Nel caso di specie, peraltro, il testamento non si esaurisce nell esclusione di alcuni successibili ex lege, contenendo anche l imposizione di un onere, intendendo dunque rivolgersi, la testatrice, a qualcuno, considerandolo suo successore. La disposizione modale, non soltanto assume, di per sé, carattere patrimoniale, ma implica una positiva istituzione d erede (art. 647 cod. civ.), che attiene ai cugini non diseredati, i quali hanno pieno titolo per venire alla successione. Dal tenore complessivo dell atto esaminato, dunque, risulta la positiva volontà di istituire, quali eredi, tutti gli altri successibili non diseredati, vale a dire i cugini, non diseredati, di pari grado di quelli esclusi. I successori contemplati, come acquistano i beni relitti, così debbono attuare la volontà sulla sepoltura, altresì adempiendo l obbligazione di acquistare una tomba.

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