Al Responsabile del servizio finanziario Al Responsabile dell area tecnica Al Responsabile dell area affari generali
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1 COMUNE DI SANTA NINFA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI Al Responsabile del servizio finanziario Al Responsabile dell area tecnica Al Responsabile dell area affari generali Prot del DIRETTIVA 4/2015 e p.c. Al Revisore unico dei conti LORO SEDI OGGETTO: Linee guida per la corretta rendicontazione dei risultati della gestione 2014: riaccertamento ordinario dei residui, verifica degli accantonamenti e bilancio consolidato. La rendicontazione dei risultati della gestione 2014 deve essere effettuata utilizzando lo schema di rendiconto di cui all allegato 10 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., approvato con l art. 11, comma 1, lett. b) del decreto come integrato dal d. lgs. 126/2014. Il comune ha, infatti, partecipato al terzo anno della sperimentazione secondo le modalità di cui all art. 9 del d.l. 102/2013 applicando nell esercizio 2014 i principi contabili del terzo anno della sperimentazione. Il rendiconto 2014 comprende, pertanto, gli allegati di cui al comma 4 del citato art. 11; in particolare, la relazione sulla gestione deve avere il contenuto di cui al comma 6. Sul punto si richiama l attenzione sugli adempimenti di cui alle lettere h) i) e j), da un lato, e alla lettera m) dall altro. Il primo gruppo di norme impone l individuazione degli enti ed organismi strumentali del comune (i cui rendiconti o bilanci di esercizio) devono essere consultabili sul sito istituzionale del comune), nonché le partecipazioni dirette possedute con l indicazione della quota percentuale (gli obblighi di pubblicazione relativi ai bilanci e agli altri dati relativi alle società sono elencati all art. 22 del d. lgs. 33/2013, che prevede un doppio regime sanzionatorio: la nullità dei pagamenti effettuati a qualunque titolo a tali società e la sanzione pecuniaria agli organi amministrativi che omettono di comunicare le informazioni di cui all art. 14 del medesimo decreto). Si invitano, pertanto, le SS.LL., ad effettuare la ricognizione di organismi ed enti
2 strumentali, nonché delle partecipazioni dirette, verificando che sul sito dell ente e sulla sezione amministrazione trasparente risultino pubblicate tutte le informazioni e i dati previsti dalla legge. La lettera j) riproduce sostanzialmente il contenuto dell art. 4, comma 6 del d.l. 95/2012 (abrogato dall art. 77, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 e smi), prevedendo l obbligo di illustrare nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. L esito di tale verifica, che si sostanzia in una nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione, è finalizzata nel nuovo sistema contabile alla redazione del bilancio consolidato, su cui ci soffermeremo più avanti. In tale nuova prospettiva la norma prevede che in caso di discordanze, che debbono essere analiticamente indicate e motivate, l ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. A tal fine, si raccomanda al responsabile del settore tecnico di dare seguito alle puntuali indicazioni del revisore unico dei conti contenute nella nota prot del Nell ottica della rendicontazione patrimoniale, la lettera m) prescrive che alla relazione illustrativa sia allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell ente, con l indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti. Si invitano, pertanto, i responsabili dei settori affari generali e tecnico ad effettuare una puntuale ricognizione dei beni patrimoniali, aggiornando l inventario e verificando i proventi prodotti da ciascun bene, redigendo a tal fine un apposito elenco. Dispone il novellato art. 228, comma 3 del Tuel che prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l ente locale provvede all operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. In base all art. 3, comma 4 del citato d.lgs. 118/2011 e smi al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate : pertanto, nell ipotesi in cui a fronte di uno stanziamento e di una prenotazione di spesa non risulta perfezionata nessuna obbligazione giuridica, non sorge alcun residuo ( fatta eccezione per due fattispecie di cui si dirà più avanti). In base alla norma richiamata possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell esercizio di riferimento, ma non incassate ; le regole sull esigibilità di ogni tipologia di entrata sono illustrate nel par. 3 del principio contabile 4/2: si tratta di crediti dell amministrazione scaduti, ma non riscossi. Secondo la stessa norma possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell esercizio, ma non pagate. In pratica, si tratta di verificare sulla base del principio della competenza finanziaria
3 potenziata- se gli impegni di spesa registrati con imputazione all esercizio chiuso al sono divenuti esigibili e sono, pertanto, da conservare tra i residui passivi, i quali secondo la nuova accezione- costituiscono debiti certi, liquidi ed esigibili: l esigibilità costituisce, infatti, uno dei requisiti per l imputazione dell impegno contabile all esercizio finanziario in cui l obbligazione viene a scadenza. La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa, analiticamente indicati nel par. 5 del principio contabile applicato 4/2, cui si rinvia. Soccorre in tal senso il par. 6 del medesimo principio contabile secondo il quale in ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nell esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell anno di riferimento. Pertanto, ai fini di un corretto riaccertamento dei residui passivi, propedeutico all approvazione del rendiconto, è necessario che ciascun responsabile di settore proceda ad analizzare ciascun impegno di spesa registrato ed imputato all esercizio precedente, attestando che la prestazione dedotta nell obbligazione giuridica posta a base dell impegno contabile sia stata effettivamente adempiuta entro l esercizio e che, pertanto, sussistono i presupposti per definire esigibile l obbligazione contratta dal comune. Tale verifica, mentre risulta automatica per tutti gli impegni già liquidati nel corso dell esercizio ma non ancora pagati, deve essere, invece, supportata o dall avvenuta presentazione della fattura da parte del creditore entro il 28 febbraio, ovvero in mancanza- da una attestazione da parte del responsabile che dichiara che la prestazione è stata resa ovvero che la fornitura è stata effettuata. Laddove si è in presenza di entrate accertate e di spese impegnate ma non esigibili (cioè, non scadute) nell esercizio 2014, esse sono immediatamente reimputate all esercizio in cui sono esigibili. In particolare, secondo il comma 4 dell art. 3 cit. la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell entrata degli esercizi successivi, l iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. In pratica, in presenza di impegno giuridico perfezionato ma non venuto a scadenza nell esercizio 2014, indipendentemente dalla correlazione della spesa con una entrata vincolata ( presupposto per l iscrizione del FPV già negli stanziamenti del bilancio di previsione), si procede a cancellare il correlato impegno contabile e a costituire in correlazione alla spesa derivante dall obbligazione giuridica perfezionata il FPV sugli stanziamenti del bilancio 2014, al solo fine di consentire la reimputazione all esercizio 2015 dell impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla sua registrazione, risulta non più esigibile nell esercizio 2014; la copertura nell esercizio 2015 dell impegno reimputato è assicurata dall iscrizione in entrata del FVP di importo pari a quello costituito nel bilancio 2014 a seguito della cancellazione dell impegno. Tutte le operazioni di variazione agli stanziamenti del FPV e agli stanziamenti correlati, dell esercizio in corso e di quello precedente, necessarie alla
4 reimputazione di entrate e spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l approvazione del rendiconto ; la norma precisa che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell esercizio provvisorio. Ne consegue che ciascun responsabile di settore dovrà con urgenza provvedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; l esito di tale riaccertamento dovrà evidenziare uno dei seguenti esiti: 1) sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta nell esercizio precedente: in tal caso si è in presenza di un residuo; in particolare, sul fronte della spesa la conferma del residuo passivo è conseguente all avvenuta liquidazione della spesa entro i termini dell esercizio precedente, all avvenuta presentazione della fattura entro il 28 febbraio, ad una attestazione del responsabile del settore circa l avvenuto adempimento dell obbligazione entro i termini di chiusura dell esercizio; 2) sussistenza di una obbligazione giuridica perfezionata ma non venuta a scadenza nell esercizio precedente: in tal caso non si è in presenza di residuo, il quale nel nuovo sistema coincide con un debito/credito certo, liquido ed esigibile; il responsabile dovrà provvedere alla cancellazione dell entrata e della spesa e alla sua reimputazione all esercizio in cui viene a scadenza; nel caso di spesa cancellata e reimputata ciò avviene attraverso la costituzione nel bilancio dell esercizio precedente del FPV e della sua iscrizione in entrata nel bilancio dell esercizio corrente a fronte della spesa reimputata. Si osserva, infatti, che in base all art. 228, comma 2, lett. b) del Tuel il conto del bilancio comprende per ogni spesa le somme impegnate, con distinzione di quella pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal FPV. In base al principio generale della competenza finanziaria potenziata affinchè si proceda alla fine dell esercizio alla iscrizione/conservazione del FPV è necessario che la spesa risulti impegnata, cioè che sia stata perfezionata una obbligazione giuridica, sebbene ancora i tutto o in parte non scaduta; se non si perfeziona l obbligazione lo stanziamento di bilancio costituisce economia e confluisce nell avanzo di amministrazione. Questo principio subisce due eccezioni, nel senso che viene determinato a fine esercizio il FPV, in assenza di obbligazione giuridica perfezionata, e al solo fine di consentire la prosecuzione dei procedimenti amministrativi di spesa nell esercizio successivo: a) in relazione a tutte le spese contenute nei QTE delle spese per lavori pubblici, a condizione che siano stati assunti impegni contabili sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate anche per alcune di tali spese, ad eccezione di quelle di progettazione; b) in relazione alle spese relative alle procedure di affidamento attivate ai sensi dell art. 53, comma 2 del codice dei contratti pubblici. In questo caso, la prenotazione contabile pur in assenza di un impegno contabile imputabile all esercizio (mancando l obbligazione giuridicamente perfezionata)
5 consente di costituire il FPV al fine di provvedere alla reimputazione della spesa nell esercizio successivo; tuttavia se entro la conclusione dell esercizio successivo all avvio della procedura non si giunge all aggiudica definitiva le somme confluiscono in avanzo di amministrazione ed il FPV si azzera. Ulteriore fattispecie particolare è costituita dalle spese per conferimento di incarichi a legali esterni le quali, in base al par. 5/G del principio 4/2 non si impegnano in base al principio della competenza a scadenza, bensì interamente sull esercizio in cui viene conferito l incarico, indipendentemente dalla scadenza dei pagamenti. Solo dopo la chiusura dell esercizio, ed in occasione della verifica di cui al citato art. 3, comma 4, se l obbligazione non è esigibile si provvede alla sua cancellazione e alla reimputazione all esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, iscrivendo tra le spese dell esercizio in cui l impegno si cancella il FPV al fine di consentire la copertura dell impegno nell esercizio in cui l obbligazione è reimputata. Si sollecita, pertanto, l attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi entro e non oltre il 31 marzo p.v., onde consentire sia la variazione del bilancio 2014 e degli stanziamenti del corrente esercizio in relazione alla dotazione del FPV, nonché la definizione del rendiconto con gli allegati di legge da approvare entro il 10 aprile p.v. per consentirne l approvazione da parte del consiglio comunale nei termini di legge. In occasione della verifica dei residui attivi e passivi è, altresì, possibile secondo quanto dispone il par. 9.1 del principio contabile 4/2 procedere ad una riclassificazione dei crediti e debiti non imputati correttamente all esercizio 2014 a causa di errori materiali ovvero a seguito di revisione della classificazione del bilancio. Nell anno 2015 il comune deve approvare, inoltre, il bilancio consolidato, il quale costituisce un rendiconto attraverso il quali si forniscono informazioni ai portatori di interesse e alla collettività dei risultati delle scelte finanziarie e contabili riferite alla gestione complessiva del gruppo costituito dal comune e dai suoi enti, organismi e società. Lo schema di bilancio consolidato è stato approvato dal d. lgs. 126/2014 e costituisce l allegato 11 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. La disciplina è contenuta nell art. 11 bis del d. lgs. 118/2011 e nel principio contabile applicato 4/4. Gli artt. 11-ter, 11- quater e 11-quinquies forniscono, a loro volta, le definizioni di enti ed organismi strumentali e di società controllate e partecipate; si evidenzia a tal fine che in sede di prima applicazione e per gli esercizi rientrano nel concetto di società partecipate, a prescindere dalla quota di partecipazione ( che a regime deve essere almeno pari al 20%), quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali. Stante la peculiare situazione giuridico-organizzativa della partecipata Belice Ambiente spa, affidataria del servizio di igiene urbana, si rinvia alla lettura dei pareri della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana nn. 59 e 60 del 2014, che hanno affrontato le tematiche dei riflessi su tali adempimenti dello stato di liquidazione ope legis della società e della attuale gestione in forma commissariale del servizio a seguito della cessazione della gestione da parte della società. A tal fine si sollecita la definizione del percorso finalizzato alla redazione del bilancio consolidato che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2015:
6 -definizione del perimetro del gruppo ente locale di Santa Ninfa; -individuazione dell area di consolidamento; -individuazione della metodologia per il consolidamento; -eliminazione delle operazioni infragruppo; -elaborazione della nota integrativa; avviando l acquisizione della documentazione necessaria ai vari enti inseriti nell area del consolidamento. Risulta evidente la necessità di fare chiarezza contabile nelle partite reciproche con la società Belice Ambiente spa, in quanto un disallineamento delle scritture non consentendo la totale elisione delle operazioni reciprocheavrebbe effetti diretti sul risultato di amministrazione consolidato. Tale attività istruttoria risulta, inoltre, propedeutica alla quantificazione del fondo vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2015 a fronte di un eventuale risultato negativo dell esercizio 2014 della società in house, per rispettare l obbligo imposto a decorrere dal 2015 dall art. 1, commi 550, 551 e 552 della L. 147/2013. Dalla sede municipale, lì 9 marzo 2015 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Vito Antonio Bonanno
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