PREMESSE L attività del Consorzio di Bonifica, dalla sua costituzione ad oggi, si è concretizzata in diverse azioni che possono essere ascritte

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1 PREMESSE L attività del Consorzio di Bonifica, dalla sua costituzione ad oggi, si è concretizzata in diverse azioni che possono essere ascritte principalmente a tre categorie fondamentali: - attività di bonifica - attività irrigue - consorzio di utilizzazione idrica. Scopo del presente regolamento è la regolamentazione gestionale delle attività irrigue. Le attività irrigue consortili consistono in tutte quelle azioni volte a determinare l ottenimento di un beneficio economico da parte dell utilizzatore consortile (utente/conduttore) dalla risorsa idrica concessa (prima dallo Stato ora dalla Regione e della Provincia), ai sensi del RD n 1775 e smi e dalla L.R n 26 (Regolamento regionale 24 marzo 2006 n 2), al Consorzio di Bonifica e dallo stesso derivata da corsi idrici superficiali o da falde sotterranee. Secondo le concessioni per derivare acqua in atto, o in corso di istruttoria, alla data di redazione del presente Piano, gli utilizzi consentiti al Consorzio di Bonifica sono i seguenti: uso irriguo propriamente detto uso idroelettrico uso industriale. Nel presente Regolamento si affronteranno esclusivamente gli usi irrigui propriamente detti. Le azioni messe in atto dal Consorzio di Bonifica, negli ultimi 30 anni, nell ambito delle attività irrigue e conseguentemente a favore dei propri utenti/conduttori, sono state principalmente le seguenti: razionalizzazione delle derivazioni da fiume, mediante la sistemazione delle opere di presa e delle reti di distribuzione; eliminazione degli antichi diritti e delle sperequazioni pre-esistenti tra le diverse rogge derivate da acque superficiali; razionalizzazione dell uso della risorsa idrica; riordini irrigui sull intero comprensorio; ottenimento di nuove concessione da acque superficiali, ossia acque nuove dal Fiume Adda e dal Fiume Oglio, che hanno consentito di integrare e riordinare i comprensori irrigati con acque del fiume Serio e Cherio e Brembo, quest ultimi caratterizzati da regimi torrentizi; realizzazione di pozzi in comprensori asciutti o divenuti tali per l abbassamento della falda e della linea di affioramento dei fontanili verificatasi nell ultimo cinquantennio; interventi volti a stabilizzare o migliorare la disponibilità di risorsa mediante la realizzazione di pozzi: - per l integrazione delle portate derivate dall affioramento di falda (fontanili); - per l integrazione delle portate derivate da acque superficiali in caso di carenza di disponibilità; incentivazione dei metodi irrigui a maggiore efficienza mediante la realizzazione degli impianti pluvirrigui dell Oglio e dell Isola che hanno consentito tra l altro maggiore disponibilità di risorsa nel primo caso al comprensorio irrigato con acque del Fiume Cherio e nel secondo caso maggiore disponibilità nei comprensori dei fiumi Serio e Brembo irrigati e/ o integrati con acque derivate dal fiume Adda; messa a disposizione di risorsa irrigua in comprensori storicamente asciutti. 1

2 Tutte le suddette attività svolte dal Consorzio di Bonifica hanno determinato benefici sia specifici che collettivi a ciascun comprensorio irriguo. Tra i benefici specifici si annoverano: la razionalizzazione delle derivazioni da fiume; l equa ripartizione delle derivazioni tra le varie rogge di ciascuna asta fluviale; la dotazione irrigua specifica di ciascun fondo. Tra i benefici collettivi si annoverano: l aumento della garanzia della risorsa; il risparmio idrico attuato con la realizzazione degli impianti pluvirrigui; la riduzione dei comprensori storicamente irrigati con acque superficiali mediante sottendimento con acque nuove o con pozzi. Emerge chiaramente che, salvo alcune rare eccezioni, l attività irrigua del Consorzio è integrata e coordinata in quanto non opera su comprensori tra loro separati ma bensì su comprensori tra loro interconnessi. Alla luce del lungo lavoro svolto, che sinteticamente si può denominare di riordino irriguo, e di quello che attualmente è in corso di attuazione, si è reso necessario, in un ottica di generale razionalizzazione e semplificazione gestionale amministrativa, l adozione di un nuovo Piano di riparto consortile dei costi irrigui finalizzato a rendere più equa la ripartizione dei costi stessi. Detto Piano di riparto è stato approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (di seguito denominato Consorzio) n 6 prot del Peraltro il citato Piano di Riparto prevede al paragrafo 11. che il Consorzio si doti di un Regolamento irriguo. Su alcuni specifici Impianti (Impianti Pluvirrigui) il Consorzio ha adottato nel tempo regolamenti provvisori per la gestione degli stessi mentre su altri (Pozzi S. Giuseppe. S. Lorenzo, S. Andrea e Valere) sono stati adottati Regolamenti sperimentali. Per tutti gli altri impianti esistevano delle generiche norme di buon comportamento che venivano annualmente comunicate agli utenti unitamente alle cartoline orari. Al fine di una razionalizzazione e semplificazione della gestione tecnica sui vari impianti si rende altresì necessaria l adozione del presente Regolamento delle utenze irrigue propriamente dette (di seguito denominate come irrigue) che individui regole comuni e univoche per tutti gli utenti del Consorzio eliminando per quanto possibile sia diversità di trattamento tra i vari utenti dei diversi comprensori che margini di discrezionalità. Art.1 Oggetto del regolamento In forza della L.13 Febbraio 1933 n. 215 e della L.R. 16 Giugno 2003 n. 7, nell attuazione dei propri fini istituzionali previsti dallo Statuto, il Consorzio provvede anche alla distribuzione dell acqua in base alle dotazioni di concessione di cui è assegnatario per le esigenze irrigue del comprensorio. Il Consorzio distribuisce acqua disponibile, in funzione della portata concessa e delle possibilità di derivazione, secondo criteri di equità, tenuto conto delle necessità legate all utilizzazione agricola. Il presente regolamento disciplina la distribuzione e l uso delle acque nei comprensori sottesi dai sistemi irrigui, gestiti dal Consorzio, tra gli utenti/conduttori consortili. Esso è composto da: a) NORME GENERALI (n.g.): Insieme di norme con valenza universale che tutti gli utenti sono tenute a rispettare. Dette norme individuano i criteri per: la definizione dei comprensori irrigui, l individuazione degli utenti e dei conduttori, la gestione del catasto delle utenze, la individuazione delle modalità distributive dell acqua, le responsabilità degli utenti e del Consorzio. 2

3 b) NORME SPECIALI (n.s.): Insieme di norme peculiari che regolano la distribuzione dell acqua, la gestione degli orari e dell eventuale materiale irriguo assegnato nonché i rapporti tra tutti i soggetti interessati dal processo irriguo all interno di ognuna delle modalità di distribuzione irrigua stabilite dalle (n.g.). c) NORME ATTUATIVE (n.a.): definiscono le procedure, le tempistiche e le modulistiche necessarie per l attuazione di quanto previsto dalle (n.g.) e dalle (n.s.). Per quanto riguarda le (n.g.) e le (n.s.) potranno essere apportati adeguamenti o integrazioni, senza stravolgerne i principi fondamentali, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Per quanto attiene di contro le (n.a.), in considerazione che possono essere adeguate a seconda degli andamenti climatici stagionali, dell implementazione e sviluppo delle strumentazioni informatiche e di comunicazione, della necessità di adattarsi a future esigenze degli utenti potranno essere aggiornate con provvedimenti della Direzione Generale del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3

4 NORME GENERALI (n.g.) Art.2 Impianti irrigui di competenza consortili Gli impianti irrigui di competenza consortile sono costituiti dal complesso delle opere utilizzate dal Consorzio per regolare, derivare ed addurre ai comprensori irrigui una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di essi e distribuirla agli utenti/conduttori. Patrimonialmente la rete dei canali è classificata come segue: proprietà demanio dello Stato o regionale anche se costruiti su proprietà private asservite, proprietà del Consorzio di Bonifica o dei preesistenti consorzi irrigui che hanno trasferito la gestione tecnico-amministrativa al Consorzio (canali individuati catastalmente), proprietà di consorzi non disciolti ai sensi della L.R. 59/84 e tuttora operanti (canali individuati catastalmente), proprietà privata canali in servitù (prevalentemente canali non individuati catastalmente). Gli impianti irrigui di competenza consortili sono elencati nelle (n.a.). Gli impianti irrigui di competenza consortile, costituiti prevalentemente da canali superficiali, assolvono secondo le previsioni del vigente piano di classifica, sia a funzioni irrigue, sia a funzioni idrauliche di colo dei territori attraversati. La rete dei canali deve essere esercita e tenuta efficiente, tenendo conto dell esigenza di vettoriare, sia le portate irrigue, che quelle idrauliche di colo. Non assolvono a funzioni idrauliche di colo gli impianti con rete distributrice in pressione, e gli impianti che utilizzano acque di falda privi di rete distributrice di competenza consortile fatti salvi i casi previsti al successivo art. 67. Il Consorzio provvede all esercizio degli impianti irrigui-idraulici per mezzo del proprio personale, di ditte appaltatrici ed in collaborazione con gli utenti/conduttori. Gli utenti/conduttori devono impiegare l acqua che scorre nel reticolo idrico esclusivamente per irrigare i terreni ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun specifico impianto. Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta rilasciata dal Consorzio. Art. 3 Comprensori irrigui Ogni impianto irriguo sottende un proprio comprensorio irriguo, costituito dall insieme di tutti i fondi irrigabili per mezzo dell impianto stesso o che potenzialmente si possano irrigare impiegando le acque vettoriate dall impianto medesimo. L individuazione dei comprensori irrigui è riportata nelle (n.a.). Il perimetro di un comprensorio può essere modificato dal Consorzio a seguito dell esecuzione di opere, di attività di riordino irriguo che permettano una più equa e razionale utilizzazione della risorsa irrigua e conseguentemente a variazioni urbanistiche. Sono esclusi dal comprensorio irriguo, fatto salvo quanto previsto agli artt. 9 e 10 i fondi Ente Urbano ed i terreni sui quali sorgono fabbricati. Sono temporaneamente esclusi dal comprensorio irriguo i fondi i cui proprietari siano defunti o irreperibili, sino all aggiornamento della proprietà presso l Agenzia del Territorio ovvero abbiano presentato copia degli atti notarili. Art.4 Subcomprensori irrigui Consiste nella porzione di un comprensorio irriguo individuato dai fondi irrigati o irrigabili per mezzo di una derivata dalla roggia madre principale. Il perimetro di un subcomprensorio può essere modificato dal Consorzio a seguito dell esecuzione di opere, di attività di riordino irriguo che permettano una più equa e razionale utilizzazione della risorsa irrigua e conseguentemente a variazioni urbanistiche. 4

5 Art. 5 Comitati utenti Il Consorzio potrà valutare la possibilità di riconoscere su specifici impianti dei comitati di utenti rappresentativi. Detti comitati avranno funzione consultiva e serviranno per garantire un raccordo tra l utenza ed il Consorzio. La costituzione e regolamentazione avverrà con specifico provvedimento del c.d.a. del Consorzio. Art. 6 Utenti irrigui Tutti i fondi censiti al catasto terreni inclusi nel perimetro di un comprensorio irriguo, irrigati direttamente o comunque irrigabili da uno specifico impianto, sono dotati di acqua irrigua per mezzo di detto specifico impianto. I proprietari dei fondi irrigui o irrigabili predetti sono gli utenti irrigui del Consorzio di Bonifica. Tutti gli utenti, nessuno escluso, devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento. In base a quanto sopra citato il Consorzio di Bonifica è autorizzato a provvedere a tutte le comunicazioni e notifiche, che si rendessero necessarie, ai proprietari e/o conduttori dei fondi. A tutti i proprietari dei fondi inclusi nella perimetrazione del comprensorio irriguo di un impianto verrà imputata la contribuenza irrigua secondo le modalità previste dal vigente piano di riparto dei costi irrigui. Art. 7 Conduttori Si definisce conduttore l operatore che esercita la pratica irrigua su fondi propri ovvero di terzi in ottemperanza di un contratto o accordo con la proprietà. Il Consorzio provvede a inviare, per gli impianti ove previsto, la cartolina orario e le comunicazioni riguardanti l esercizio irriguo al conduttore del fondo che risulti nel catasto consortile. Il proprietario, ovvero il nuovo conduttore, con delega della proprietà, deve comunicare al Consorzio ogni variazione in merito alla conduzione con le modalità previste nelle (n.a.). Al Consorzio non potrà essere imputata alcuna responsabilità in merito all aggiornamento delle informazioni delle banche dati dei conduttori che competono esclusivamente ai proprietari e/o conduttori. In caso mancata comunicazione del nominativo del conduttore del fondo l orario irriguo sarà inviato alla proprietà. La definizione dei rapporti tra proprietari e conduttori, in particolare per quanto riguarda il pagamento della contribuenza irrigua, non è di competenza del Consorzio di Bonifica anche se di norma le spese di gestione irrigua competono al conduttore, mentre le spese di miglioramento fondiario competono alla proprietà, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora gli uffici Consortili, tramite gli atti ufficiali dell Agenzia del Territorio, che ogni anno vengono acquisiti e scaricati dal Consorzio durante la predisposizione dei ruoli di contribuenza, accerti la variazione di proprietà di un fondo, in assenza di comunicazioni specifiche, invierà al nuovo proprietario la cartolina orario e tutte le comunicazioni irrigue. Art. 8 Fruitori irrigui I fruitori irrigui sono classificati a seconda degli indirizzi produttivi e quindi degli ordinamenti colturali in: ordinari, quelle che attuano indirizzi cerealicoli, cerealicoli zootecnici, caratterizzati da esigenze irrigue prevalentemente nel periodo estivo; specialistici, quelle che attuano indirizzi ortoflorovivastici, frutticoli, caratterizzati da esigenze irrigue durante l intero anno solare. 5

6 Art. 9 Altre utenze Nei limiti della disponibilità della risorsa, il Consorzio potrà autorizzare il prelievo di acqua per l irrigazione di orti e giardini o comunque di mappali censiti al catasto quali Ente Urbano. Il proprietario dovrà presentare istanza secondo le modalità stabilite dalle (n.a.). Qualora la superficie da irrigare sia inferiore a 1000 mq il prelievo sarà autorizzato, solo ed esclusivamente, mediante elettropompe. Tale prelievo dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche e gestionali impartite dai servizi tecnici consortili. La quota di contribuenza irrigua verrà determinata dal c.d.a. del Consorzio. Per superfici superiori a 1000 mq la competenza irrigua verrà assegnata tramite orari turnati come per i restanti fondi del comprensorio e saranno assoggettati a contribuenza irrigua, con le modalità previste dal piano di riparto vigente. Gli impianti potranno essere utilizzati in qualsiasi momento, anche durante l esercizio irriguo per i servizi antincendio in caso di emergenza. In via del tutto eccezionale ed entro i limiti delle eventuali disponibilità potranno essere accordate utilizzazioni a scopo diverso da quello irriguo quando dette utilizzazioni possono essere di beneficio per la collettività. Resta inteso che tutte le utenze non irrigue saranno soggette ad autorizzazione provvisoria e potranno, in ogni momento, essere sospese, parzialmente o totalmente, nell interesse del buon andamento dell esercizio irriguo. Art. 10 Catasto irriguo Il Consorzio, per l esercizio delle funzioni di cui all art. 1, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto irriguo. Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del servizio irriguo sono registrate con il cognome e nome o ragione sociale, data e luogo di nascita e domicilio, codice fiscale o partita iva dei rispettivi proprietari, con l indicazione della superficie catastale, dei fogli, dei mappali e quanto altro necessario per una identificazione dell utente, nonché per la migliore conservazione del catasto stesso. Sono altresì registrati i dati del conduttore del fondo: cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale o partita iva, nonché recapito telefonico, fax e indirizzo posta elettronica se forniti. Le informazioni del catasto irriguo sono di duplice natura: cartografiche e numeriche, e sono conservate come tali dal Consorzio. Ogni cambiamento relativo ai comprensori irrigui e agli utenti/conduttori, deve essere riportato nel catasto irriguo a cura del personale consortile che vi è preposto. Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni. Nel caso di passaggio di proprietà la voltura al catasto irriguo è eseguita direttamente dall ufficio Consortile tramite gli atti ufficiali dell Agenzia del Territorio che ogni anno vengono acquisiti e scaricati dal Consorzio, o a seguito di richiesta del nuovo utente che presenti idonea documentazione attestante il trasferimento delle proprietà (copia degli atti notarili). Nel catasto irriguo potranno essere inseriti, previa richiesta del proprietario ed autorizzazione del Consorzio come previsto all art.9, i mappali censiti al catasto quale Ente Urbano con superficie irrigabile maggiore di 1000 mq. I dati che i proprietari dovranno comunicare saranno i medesimi previsti per i restanti fondi irrigui. Solo ed esclusivamente nei casi di fondi i cui proprietari siano defunti e/o irreperibili e le posizioni catastali non siano aggiornate il Consorzio potrà valutare l eventuale possibilità di inserire detti fondi nei comprensori irrigui su richiesta dei conduttori con imputazione della contribuenza al conduttore stesso che ne fa richiesta; sarà cura del conduttore comunicare al Consorzio eventuali variazioni nella conduzione. 6

7 L inserimento all interno dei singoli comprensori di mappali asciutti, a seguito di richiesta o di azioni di riordino irriguo, successivamente alla formazione del ruolo di contribuenza, determinerà l imputazione della contribuenza irrigua dell anno di inserimento come recupero nell esercizio successivo. Art. 11 Rinunce irrigue I fondi che a seguito delle modificazioni urbanistiche vengono censiti quali E.U nel catasto fabbricati sono stralciati d ufficio dal Consorzio dai rispettivi comprensori irrigui di appartenenza. Il Consorzio provvede annualmente, prima dell emissione dei ruoli di contribuenza, ad acquisire gli aggiornamenti catastali presso l Agenzia del Territorio e ad effettuare detti aggiornamenti. Gli utenti possono altresì presentare richiesta di rinuncia alla competenza di acqua e quindi di stralcio dal comprensorio irriguo, dei fondi per i quali gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali adottati prevedono una destinazione d uso diversa dall agricolo o incompatibile con l agricolo. Lo stralcio potrà avvenire solo su specifica istanza del proprietario con presentazione del certificato di destinazione urbanistica in corso di validità o di altra documentazione equipollente. Le rinunce irrigue dovranno essere presentate entro le date, e con le modalità, previste dalle (n.a.) con validità per l anno successivo. Per le istanze presentate successivamente alle date previste, il Consorzio non può garantire l accoglimento dell istanza nell anno successivo. Qualora un fondo o parte di esso venga destinato a cava il proprietario può richiedere la rinuncia della competenza irrigua, e quindi lo stralcio definitivo da un comprensorio, se al termine del periodo di coltivazione della cava e delle eventuali operazioni di recupero e ripristino, il fondo non sia più utilizzabile a fini agricoli. Qualora un fondo sia soggetto a procedure di esproprio, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta la rinuncia alla competenza di acqua mediante specifica istanza con allegato il relativo decreto di esproprio. Art. 12 Sospensioni irrigue Il Consorzio provvede d ufficio a sospendere dall esercizio irriguo, e conseguentemente dalla contribuenza, i fondi i cui proprietari risultino defunti e/o irreperibili. Qualora si accerti l aggiornamento della posizione catastale il Consorzio provvederà d ufficio a reinserirli all interno del comprensorio irriguo originale o in altro equivalente. Il Consorzio provvede inoltre d ufficio a sospendere dall esercizio irriguo, e conseguentemente dalla contribuenza le proprietà irrigue costituite da uno o più fondi che in un determinato impianto irriguo e per posizione di ruota non siano superiori a 1000 mq. I fondi sospesi verranno reinseriti d ufficio nel comprensorio quando si accerti una variazione della superficie della proprietà, tale da superare il limite minimo di 1000 mq. Qualora un fondo o parte di esso venga destinato a cava il proprietario può richiedere, con le modalità previste dalle (n.a.) la sospensione temporanea della competenza irrigua, sino alla fine del periodo di coltivazione della cava indicato dai provvedimenti autorizzativi, qualora il fondo al termine del recupero e/o ripristino sia utilizzabile a fini agricoli. Qualora un fondo sia assoggettato a procedure di occupazione, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta la sospensione della competenza di acqua per il periodo previsto di occupazione e comunque per periodi maggiori ad un anno, mediante specifica istanza con allegato il relativo decreto di occupazione. Le richieste di 7

8 sospensione potranno essere previste per cause di forza maggiore, sulle stesse istanze si esprimerà il Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora indicate da enti preposti. Art.13 Dotazioni irrigue A ciascun consorziato compete un corpo d acqua sulla base della dotazione unitaria fissata dal Consorzio nelle singole zone e per il tempo indicato nell orario in relazione della durata del turno e della superficie da irrigare, ovvero per gli impianti ove previsto, in ragione dei fabbisogni irrigui di ogni utente. Le dotazioni unitarie massime di ogni impianto irriguo, espresse in l/s x ha, vengono assegnate e regolate dal Consorzio in funzione delle portate concesse e della superficie di ogni impianto. Le dotazioni effettive possono subire variazioni in funzione delle variazioni di disponibilità della risorsa. Art.14 Modalità di distribuzione irrigua Gli impianti consortili sono classificati secondo le previsioni contenute nel Piano di riparto dei costi irrigui come segue: 1) Aree servite con acque superficiali, con sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici organizzate con autonomia gestionale amministrativa. Si tratta di aree sulle quali si utilizzano acque derivate da corsi d acqua superfiiciali e che, per tradizione remota, sono organizzate con propria rete distributiva secondaria, mentre le competenze del Consorzio sono relative alla sola rete principale o alle opere di presa o alle opere di consegna. 2) Aree servite con acque superficiali, con sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici a gestione consortile. Si tratta di aree analoghe alle precedenti, ed anzi spesso con le prime confinanti, in cui la competenza del Consorzio giunge fino alle prese aziendali e/o interaziendali. 3) Aree servite con acque di falda, sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici organizzate con autonomia gestionale amministrativa. Rispetto alla tipologia indicata al punto 1) si utilizzano acque di falda sia di affioramento (fontanili) che sollevate mediante elettropompe. 4) Aree servite con acque di falda, sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici consortili. Rispetto alla tipologia indicata al punto 2) si utilizzano acque di falda sia di affioramento (fontanili) che sollevate mediante elettropompe 5) Aree servite con acque di falda, sistemi irrigui a scorrimento senza reti distributrici. Rispetto alla tipologia 4) si utilizzano esclusivamente acque sollevate da falda mediante elettropompe. Non vi è, in genere, una significativa rete distributrice di gestione consortile 6) Aree servite con impianti ad aspersione. Si tratta di aree su cui l irrigazione è esercitata con sistemi di irrigazione a pioggia. In particolare la gestione consortile si attua come segue: a) Negli impianti di cui alla tipologia 1 e 2 la rete vettoria portate irrigue durante l intero anno solare con l eccezione dei periodi di asciutta ordinaria e straordinaria. Le portate sono quelle previste all art.13 durante la stagione irrigua mentre nella stagione invernale vengono immesse portate di sicurezza tali da garantire il DMV delle rogge, il soddisfacimento dei fruitori irrigui specialistici nonché delle utenze idroelettriche ed industriali presenti sulle rogge. Durante la stagione irrigua non verranno effettuate asciutte salvo i casi di forza maggiore. 8

9 b) Negli impianti di cui alla tipologia 3 e 4 la rete vettoria durante l intero anno portate irrigue derivate da riaffioramenti o da coli di monte con l eccezione dei periodi di manutenzione nei quali, compatibilmente con gli affioramenti stessi, si cerca di mettere in asciutta i canali. Solo durante la stagione irrigua vengano, in caso di scarsità di risorsa, attivati i sollevamenti di integrazione. Durante la stagione jemale il consorzio gestisce gli affioramenti ed i coli di monte per soddisfare il DMV delle rogge, il soddisfacimento dei fruitori irrigui specialistici nonché delle utenze idroelettriche ed industriali se presenti sulle rogge. L attivazione di sollevamenti nella stagione jemale sarà effettuata dal Consorzio solo in caso di necessità ed in assenza o scarsità di affioramenti. c) Negli impianti di cui alla tipologia 5 l esercizio dei sollevamenti di falda è attivato solo nella stagione irrigua ed in condizioni di reale fabbisogno irriguo come indicato dalle (ns). Eventuali fruitori irrigui specialistici nella stagione jemale potranno essere soddisfatti se e solo risulti vantaggiosa economicamente, secondo le valutazioni del Consorzio, l attivazione del Pozzo. Ove non venisse valutato economicamente vantaggioso attivare il pozzo nella stagione invernale i fruitori irrigui specialistici potranno dotarsi di fonti di approvvigionamento idrico alternative. d) Per gli impianti di cui alla tipologia 6 l esercizio è attivato solo nell ambito dei periodi di concessione a derivare, prevalentemente nella stagione irrigua e comunque quando ne risulti economicamente vantaggiosa secondo le valutazioni del Consorzio, l attivazione dell impianto stesso. Ove non venisse valutato economicamente vantaggioso attivare l impianto nella stagione invernale i fruitori irrigui specialistici potranno dotarsi di fonti di approvvigionamento idrico alternative. Art.15 Stagione irrigua La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio opera immettendo nelle reti le portate per consentire le dotazioni irrigue massime, compatibilmente con le disponibilità di risorsa e nei limiti delle concessioni. La stagione irrigua per ogni modalità di distribuzione viene individuata nelle (n.a.). Sulla base dell andamento meteorologico, e tenuto conto della promiscuità delle canalizzazioni, il Consorzio potrà anticipare o posticipare le date previste, ovvero sospendere la distribuzione irrigua, in relazione alle necessità colturali conseguenti a significativi eventi meteorici, come meglio specificato nelle (n.s.). Art.16 Turno irriguo Si definisce turno irriguo il tempo intercorrente all interno della stagione irrigua e per ciascun utente, tra l inizio di un turno irriguo di un fondo ed il successivo. Il Consorzio individua per ogni impianto irriguo, a seconda delle condizioni pedologiche, della garanzia e costanza della risorsa, della tipologia irrigua, il turno più appropriato nell ambito delle (n.a.). Il turno è costante durante l intera stagione irrigua. Art.17 Ruota irrigua La ruota irrigua, ossia la successione degli utenti nell ambito di un turno irriguo viene definita dal Consorzio. Verrà privilegiato l ordine individuato dalla consequenzialità geografica degli utenti al fine di ridurre eventuali dispersione di risorsa. Art.18 Orari irrigui Durante la stagione irrigua ad ogni utente ovvero conduttore se conosciuto, viene inviata una cartolina orario con indicato i giorni e le ore nelle quali può utilizzare la competenza irrigua assegnata; tale cartolina orario può essere anche predisposta, su specifica richiesta, per conduttore raggruppando eventualmente anche più proprietà. 9

10 Gli utenti/conduttori dovranno adeguarsi all orario stabilito dall ufficio tecnico del Consorzio. Eventuali richieste e segnalazioni, in ordine al posizionamento nella ruota irrigua, al raggruppamento di orari suddivisi, alle percorrenze ed ai conduttori, possono comunque essere formulate e dovranno pervenire al Consorzio entro i limiti stabiliti dalle (n.a.). Richieste pervenute successivamente a tale data non potranno essere considerate per l annata in corso, ma solo per l anno successivo. In caso di errori nella predisposizione della turnazione (dimenticanza di proprietà, errori nel conteggio degli orari) si provvederà immediatamente alla rettifica. Ogni utente/conduttore dovrà utilizzare la propria competenza irrigua esclusivamente durante il proprio orario assegnato. Ad ogni utente il Consorzio predispone ed invia una cartolina orario come previsto dalle (n.a.). Potrà essere utilizzata la competenza di un altro utente solo se da questi espressamente autorizzato e nel rispetto delle (n.s.). Gli orari irrigui sono validi anche nelle stagioni irrigue successive se non sostituiti dal Consorzio. Nella stagione jemale non sono predisposti, salvo specifiche esigenze da valutarsi da parte del Consorzio, orari irrigui. Art. 19 Invasi e percorrenze Si definisce invaso il tempo necessario per innalzare il tirante idrico della roggia e consentire la tracimazione dell acqua e quindi la derivazione o l irrigazione di un fondo. Si definisce altresì percorrenza il tempo necessario all acqua per percorrere il tratto di canale da un punto (es derivazione) al successivo (es. luogo di utilizzo). Il Consorzio durante la formulazione degli orari non assegna percorrenze: tra un utente/conduttore ed il successivo in ruota per percorrere la distanza tra un appezzamento ed il successivo appezzamento (criterio comunemente detto da aratura ad aratura ) agli utenti/conduttori che, per comodità propria, richiedano l accorpamento in un unica orario delle competenze irrigue di più fondi separati comunque appartenenti ad un unico impianto irriguo. Il Consorzio valuta ed inserisce negli orari di elaborazione delle cartoline tempi di invaso o di percorrenza tenendo conto delle caratteristiche idrauliche del canale, dei terreni, delle portate potenziali della roggia. Considerato che la percorrenza/invaso va a beneficio non solo del primo utente in ruota ma anche di quelli successivi, l utente/conduttore che sulla cartolina orario dispone della percorrenza/invaso nel caso di non utilizzo dell acqua deve informare l utente successivo affinché quest ultimo debitamente informato possa provvedere di conseguenza. Il Consorzio valuta la possibilità di non inserire tempi di invaso qualora all invaso l utente/ conduttore possa ovviare per mezzo di opere con costi economicamente sostenibili. Art. 20 Variazione del turno tra gli utenti. Gli utenti di un medesimo sub-comprensorio irriguo possono, a seguito di accordo tra le parti e previa informativa al Consorzio, variare o permutare tra loro le rispettive competenze irrigue purchè, nell interesse generale, ciò non provochi danni alle altre utenze. In casi eccezionali, ove sia tecnicamente possibile farlo e non si produca pregiudizio alla rimanente utenza, il Consorzio potrà, previa specifica richiesta, autorizzare lo scambio delle competenze irrigue degli utenti all interno del medesimo comprensorio irriguo. Art.21 Gestione dei fruitori irrigui specialistici ed altre utenze 10

11 I Fruitori irrigui specialistici, dovranno dotarsi di bacini di accumulo e/o stoccaggio dell acqua al fine di poter disporre di acqua tra un turno irriguo ed il successivo. Solo nel caso particolare, in cui il fruitore specialistico sia a monte delle altre utenze turnate il Consorzio può valutare la possibilità di permettere un prelievo in continuo o con turni giornalieri mediante bocca tarata o elettropompa tarata. Detto prelievo continuo sarà dimensionato secondo la dotazione unitaria della roggia e dovrà essere sottoposto alle prescrizioni tecniche del Consorzio. Le utenze individuate all art. 9 del presente regolamento con superfici da irrigare inferiori a 1000mq attueranno un prelievo in continuo o con turni giornalieri, compatibilmente con la possibilità di prelievo, mediante elettropompa tarata e comunque con modalità contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dal Consorzio. Per le utenze individuate all art. 9 con superfici irrigabili superiori a 1000mq verranno individuati orari irrigui come indicato all art. 18. Art. 22 Asciutta ordinaria delle rogge Il Consorzio individua annualmente, generalmente nel periodo gennaio- marzo, i periodi di asciutta ordinaria delle rogge derivate da corsi d acqua superficiali durante i quali il Consorzio effettua gli interventi di manutenzione programmati su ciascuna roggia. La durata del periodo di asciutta ordinaria viene stabilita dal Consorzio in funzione dei lavori e della durata prevista per l esecuzione dei lavori stessi, programmati secondo la pianificazione di cui agli artt. 22 e 45. Il Consorzio provvede a pubblicizzare le epoche di asciutta ordinaria secondo le modalità stabilite dalle (n.a.). Ogni utente è comunque tenuto ad informarsi in merito alla definizione dei periodi di asciutta. Le asciutte ordinarie possono subire anticipazioni od allungamenti dei periodi previsti motivate per cause di forza maggiore e tutela della pubblica incolumità e sicurezza e/o per interventi di manutenzione urgenti ed indifferibili senza che ciò comporti motivo di rivalsa da parte degli utenti nei confronti del Consorzio. Per gli impianti pluvirrigui ed i pozzi il Consorzio programma gli interventi di manutenzione, compatibilmente con la tipologia di intervento da effettuare, al di fuori del periodo irriguo. Le utenze specialistiche dovranno dotarsi di bacini di accumulo di acqua e/o ricercare fonti di approvvigionamento alternative a proprio carico per sopperire ai periodi di asciutta ordinaria. Tutte le altre utenze qualora intendono effettuare interventi manutentivi nei periodi invernali e primaverili sono tenuti a programmarli tenuto conto dei periodi di asciutta ordinaria. In nessun caso le utenze, di qualsiasi natura esse siano, si potranno rivalere nei confronti del Consorzio per eventuali danni patiti durante il periodo di asciutta. Art. 23 Asciutta straordinaria delle rogge e degli impianti Il Consorzio può attivare asciutte straordinarie delle rogge o fermi impianto ossia sospensioni nel vettoriamento di acqua al di fuori del periodo di asciutta ordinaria. Le asciutte straordinarie possono interessare intere rogge o parte delle stesse. Le asciutte straordinarie o fermi impianto potranno essere adottate dal Consorzio, e senza che ciò comporti motivo di rivalsa da parte degli utenti nei confronti del Consorzio, nei seguenti casi: 1. cause di forza maggiore e tutela della pubblica incolumità e sicurezza 2. interventi di manutenzione urgenti ed indifferibili Qualora invece le asciutte straordinarie o i fermi impianto si rendano necessari per: danneggiamento delle opere consortili da parte di terzi esecuzione di opere interferenti con i manufatti consortili da parte di terzi 11

12 il Consorzio promuoverà nel limite delle proprie competenze azioni concordate con le utenze danneggiate per la risoluzione bonaria extragiudiziale di eventuali vertenze risarcitorie. Qualora ciò non fosse perseguibile il Consorzio, congiuntamente agli utenti danneggiati, intraprenderà azioni giudiziali per il ristoro dei propri danni. Il Consorzio non autorizza comunque asciutte straordinarie per l esecuzione di opere interferenti con i manufatti consortili da parte di terzi se quest ultimi non garantiscono dapprima di risarcire le utenze danneggiate. Art. 24 Pulizia dei manufatti grigliatori I manufatti grigliatori sono apposti o prescritti a monte di tombinature o coperture di rogge per la sicurezza e salvaguardia idraulica delle tombinature e coperture stesse. Detti manufatti vengono tenuti manutentati e puliti dal/i soggetto/i che beneficia/no delle coperture e tombinature predette così come previsto nei provvedimenti autorizzativi e/o concessori. Il Consorzio non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni a carico delle utenze per la mancata pulizia delle griglie di competenza di concessionari e/o autorizzati. In casi particolari ed eccezionali qualora sussistano impellenti necessità e vi siano rischi per la pubblica incolumità il Consorzio può valutare la possibilità di effettuare interventi di pulizia delle griglie con addebito dei costi ai soggetti titolari della griglia. Art. 25 Emergenze irrigue Qualora le portate disponibili per l irrigazione siano inferiori significativamente rispetto alle portate di concessione, il Consorzio adotterà razionamenti nella distribuzione irrigua per consentire un irrigazione di soccorso con le pratiche ordinarie nei vari comprensori. Le azioni di razionamento sono individuate nelle (n.a.). L adozione delle modalità gestionali durante il razionamento irriguo viene comunicato agli utenti/conduttori per mezzo degli organi di stampa locali e per mezzo del sistema di informazioni irrigue del Consorzio, al quale ogni conduttore su base volontaria può aderire come specificato nelle (n.a.). Art. 26 Riordini irrigui Il Consorzio secondo le previsioni legislative e statuarie vigenti o future svolge azioni di riordino sui diversi comprensori irrigui. Per conseguire dette finalità il Consorzio provvede tra l altro a: presentare domanda per concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell art. 7 del T.U. 11/12/1933 n 1775, e del Regolamento Regionale 24/03/2006 n 2; presentare, in proprio, domanda per variazioni alle utenze consorziali a termini dell art. 49 del T.U. 11/12/1933 n 1775, e del Regolamento Regionale 24/03/2006 n 2; intervenire nell interno delle singole utenze per vigilare ed eventualmente rettificare la distribuzione delle acque secondo la necessità per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque e il miglior esercizio delle utenze interessanti il comprensorio consortile; tutto quanto necessario per la migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell ambito delle funzioni dei consorziati ed a vantaggio dell economia del comprensorio. Nell attuare le azioni di riordino il Consorzio individua i fondi irrigabili da ogni impianto, individua i proprietari ed i conduttori dei fondi e stabilisce le opere strutturali da realizzare per migliorare la rete distributrice e/o ampliare o modificare i comprensori pre-esistenti. 12

13 Art. 27 Risparmio idrico Il Consorzio nella sua azione di promozione del risparmio della risorsa irrigua può istituire con il consenso della maggioranza degli utenti del sub-comprensorio irriguo l adozione di specifici accorgimenti tecnico-agronomici, con oneri a carico di tutti i beneficiari, quali sistemazione livellamento dei terreni, impermeabilizzazione dei canali aziendali, e utilizzo dei sistemi irrigui più efficienti, a condizione che le opere previste riguardino l intero sub-comprensorio ed i relativi utenti dello stesso. Art. 28 Riconversioni dei metodi irrigui Il Consorzio qualora sussistono limiti, nella disponibilità di risorsa irrigua, nelle condizioni pedologiche dei suoli o nel sistema di distribuzione consortile potrà valutare la possibilità di riconversione dei sistemi irrigui ordinari presenti in un determinato comprensorio. Il Consorzio realizzerà, con il consenso della maggioranza degli utenti del subcomprensorio irriguo, progetti di riconversione ed individuerà modalità realizzative che risultino complessivamente più favorevoli alla situazione pregressa. Fatto salvi i finanziamenti reperibili a livello comunitario, statale, regionale, provinciale o locale gli oneri per la realizzazione delle nuove opere consortili saranno a carico del Consorzio, mentre quelli per la realizzazione di opere di sistemazione aziendali o acquisti di materiale mobile saranno a carico di tutti i beneficiari delle singole utenze aziendali dell intero sub-comprensorio. Art. 29 Rete pluviometrica Il Consorzio costituirà una rete pluviometrica per mezzo sia di proprie stazioni meteo che di stazioni meteo rilevabili su siti internet o altri enti territoriali al fine di rilevare localmente gli apporti idrici meteorici. Art. 30 Sperimentazioni irrigue Il Consorzio può effettuare, con il consenso della maggioranza dell utenza interessata, sperimentazioni in campo irriguo avvalendosi se nel caso della collaborazione dell utenza stessa. Il Consorzio in tali casi si assumerà i costi della sperimentazione inclusi i maggiori costi in capo all utenza stessa. Art. 31 Autoapprovvigionamento aziendale di acqua Qualora un utente i cui fondi siano già dotati con acque irrigue consortili ricerchi ed ottenga la concessione per nuove dotazioni irrigue, rimarrà comunque utente del Consorzio e sarà soggetto a contribuenza irrigua secondo le previsioni del piano di riparto. Nell ottica del risparmio delle risorse idriche il Consorzio, nell ambito dell espressione dei pareri ai sensi della L.R. 7 art. 5 c. 1 lettera g, esprimerà parere favorevole alle nuove derivazioni su fondi già inclusi in comprensori consortili solo ed esclusivamente nei casi di provata insufficienza delle disponibilità delle dotazioni consortili o per provata inidoneità qualitativa dell acqua consortile all utilizzo da parte dell utenza su colture specifiche quale le orticole per consumo fresco. Art. 32 Responsabilità degli utenti/conduttori Gli utenti/conduttori sono responsabili della razionale distribuzione dell acqua nell ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno. 13

14 In particolare per assicurare il buon uso dell acqua di irrigazione ogni utente/conduttore deve provvedere a: sistemare, manutentore e pulire la rete irrigua ed i manufatti di competenza privata; sistemare convenientemente le parcelle irrigue, in modo da assicurare il migliore e il più razionale adacquamento; mantenere in efficienza le proprie apparecchiature di distribuzione; impiegare per le adacquature personale formato, assicurandone la presenza costante sul campo; curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi. L utente che pratica l irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che per malgoverno dell acqua nell appezzamento per qualsiasi altra causa ne derivassero a terzi. Ogni utente/conduttore delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni verso la rete consortile, in particolare per quanto riguarda la raccolta delle acque di sgrondo sia di natura irrigua che meteorica nonché inoltre indirizzare gli eventuali coli irrigui, se non utilizzati da altri utenti, in canali con continuità idraulica o con scarico. Art. 33 Responsabilità del Consorzio Il Consorzio è responsabile della gestione della rete consortile e della corretta e razionale distribuzione della risorsa irrigua, così come previsto dal presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dall art. 1 nessuna responsabilità può essere imputata al Consorzio per: in ordine alla concreta disponibilità e continuità dell erogazione irrigua; in ordine alla qualità dell acqua per i diversi usi agricoli. guasti e/o rotture accidentali e non prevedibili alle opere di derivazione, agli impianti di sollevamento e alle reti di distribuzione che comportino la mancata o ridotta erogazione dell acqua; per gli interventi urgenti e non differibili necessari per la sistemazione e/o riparazione dei guasti e/o rotture predette; per gli interventi di parzializzazione e/o riduzione delle portate irrigue nei canali, attivati a seguito di eventi meteorici o per l attivazione di stati di pre-allerta o allarme da parte delle autorità competenti in materia di tutela della pubblica incolumità. deviazioni o utilizzi di acqua senza autorizzazione operati da terzi o da altri utenti. Non possono essere altresì imputate alcune responsabilità al Consorzio in merito a: qualsiasi danno arrecato ai manufatti, oppure, pertinenze o impianti consorziali, causati da terzi e/o ignoti; per danni arrecati da parte degli utenti a terzi per effetto di un non corretta gestione della pratica irrigua e per l inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Relativamente alla qualità delle acque irrigue distribuite all utenza, il Consorzio metterà a disposizione dell utenza stessa, i risultati della attività di monitoraggio qualitativo che svolge indicando sia i periodi che le località di monitoraggio. Art. 34 Deviazioni od utilizzo d acqua senza autorizzazione 14

15 E vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo e concessorio, pena l applicazione delle sanzioni previste dall art. 17 R.D. 11 novembre 1933 n 1775 e ferme restando, ove possibili, le connesse sanzioni penali. Art. 35 Violazione del regolamento Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento risponde secondo le disposizioni vigenti ed è assoggettato alle sanzioni previste dalle vigenti normative concernenti in materia. Art. 36 Esclusione dal regolamento Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia. Art. 37 Abrogazione dei pre-esistenti regolamenti Con l entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i pre-esistenti Regolamenti irrigui per gli impianti ove era in vigore 15

16 NORME SPECIALI (n.s.) 1) AREE SERVITE CON ACQUE SUPERFICIALI, CON SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI DISTRIBUTRICI ORGANIZZATE CON AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA. Art. 38 Applicazione Le seguenti norme disciplinano l utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque derivate da corsi d acqua superficiali e che, per tradizione remota, sono organizzate con propria rete distributiva. La gestione dei singoli impianti irrigui è effettuata da Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio. Il Consorzio di Bonifica, ai sensi dell art. 4 comma 3 della Legge Regionale n 7 del 16/06/2003, delle previsioni del proprio Statuto, e dei regolamenti approvati, riconosce e conferisce alle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali l autonomia gestionale amministrativa per l esercizio irriguo ed idraulico sul reticolo di competenza nell ambito del comprensorio di bonifica irrigua di appartenenza. Art. 39 Competenze del Consorzio Il Consorzio provvede alla sola gestione della rete principale (rogge madri) e/o delle opere di presa e/o delle opere di consegna e comunque come dettagliato nelle specifiche convenzioni. Dopo la consegna dell acqua, dal manufatto di consegna, la distribuzione dell acqua e la gestione dei reticoli, avviene a cura della Compagnia e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio che gestiranno inoltre anche le funzioni di polizia idraulica loro assegnate nell ambito delle convenzioni in essere. Ferme restando le funzioni di vigilanza, ed il potere di eseguire interventi diretti, conferiti ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio nei casi e nei modi previsti dalla legge Regionale nr. 7/2003, il Consorzio provvederà al monitoraggio delle portate, sia irrigue che di colo, derivate o vettoriate, dai canali appartenenti al comprensorio della Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate. Al Consorzio spetta, secondo le proprie previsioni statutarie, effettuare azioni di riordino irriguo sui comprensori sottesi dalle rogge gestite dalle Compagnie e/o Consorzi privati e/ o Amministrazioni Comunali convenzionate e produrrà se richiesto e secondo le informazioni ricevute, le cartoline orario per una razionale distribuzione irrigua. Art. 40 Obblighi dei soggetti convenzionati Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati dovranno trasmettere al Consorzio tutti gli elementi atti ad individuare precisamente l area irrigua beneficiaria della Roggia gestita, il reticolo idrico ed il catasto irriguo. Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate dovranno, altresì, trasmettere gli adeguamenti che, di anno in anno, dovessero rendersi necessari. Qualora venga richiesta al Consorzio la produzione delle cartoline orario le Compagnie e/ o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati nonché i rispettivi utenti dovranno altresì rispettare le (n.g.). 2) AREE SERVITE CON ACQUE SUPERFICIALI, CON SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI DISTRIBUTRICI A GESTIONE CONSORTILE. Art. 41 Applicazione Le seguenti norme disciplinano l utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque derivate da corsi d acqua superficiali con gestione dei singoli impianti irrigui effettuata dal Consorzio. 16

17 Art. 42 Rete e manufatti irrigui consortili La rete irrigua consortile, indipendentemente dalla natura patrimoniale della stessa, è costituita da: dai canali che hanno caratteristiche idrauliche prevalenti ossia quelli la cui funzione idraulica di colo è prevalente sulla funzione irrigua dai canali con prevalente funzione irrigua ossia quelli che assolvono ad esclusive funzioni irrigue e limitate funzioni di colo e che soddisfino contemporaneamente alle seguenti due condizioni: 1) n utenti (proprietà) sottesi maggiore di 3 2 unità; 2) superficie sottesa maggiore di 5 ettari irrigabili I manufatti consortili sono costituiti da: opere di presa da corsi d acqua superficiale partitori scaricatori manufatti di derivazione e paratoie che soddisfino contemporaneamente alle seguenti due condizioni: 1) n utenti (proprietà) sottesi maggiore di 3 2 unità; 2) superficie sottesa maggiore di 5 ettari irrigabili Art. 43 Rete e manufatti irrigui privati Tutti i canali e/o manufatti non individuati di competenza consortile ai sensi dell Art. 42 rientrano tra le competenze private degli utenti interessati. Art. 44 Altra rete di competenza privata Al fine del contenimento dei costi gestionali ovvero per usi e consuetudini locali ovvero per prassi consolidata taluni canali, classificati come consortili ai sensi del precedente art. 42, sono comunque individuati di competenza privata. Il Consorzio valuta congiuntamente agli utenti dell impianto interessato la possibilità di assegnare e/o stralciare dalla competenza privata un canale classificato come consortile. Art. 45 Manutenzione dei canali e manufatti di competenza consortile Sui canali e/o manufatti individuati di competenza consortile ai sensi dell Art. 42 il Consorzio effettua gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari per una proficua gestione irriguo-idraulica degli stessi. Il Consorzio garantisce la funzionalità idraulica dei canali e/o manufatti con funzionalità idraulica e di colo che rientrano tra quelli di competenza consortile. Il Consorzio individuate le criticità, definite la tipologia e natura degli interventi di manutenzione da effettuarsi sui canali e manufatti, e stabilite le priorità pianifica detti interventi nell arco di uno o più esercizi. Ogni utente è tenuto ad assicurare il passaggio dei mezzi manutentori consortili sulle porzioni di fondo contermini ai canali interessati dalle manutenzioni senza che ciò comporti richieste di risarcimento per l occupazione temporanea dell area con la solo esclusione del risarcimento dei danni ai frutti pendenti o anticipazioni colturali. Art. 46 Manutenzione dei canali e manufatti di competenza privata Sui canali e manufatti individuati di competenza privata ai sensi degli artt. 43 e 44 gli utenti interessati devono effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari. Fatti salvi gli usi e le consuetudini consolidate nel tempo localmente si devono rispettare le seguenti regole: 1. se il canale o il manufatto è a servizio di un unico utente questi deve effettuare gli interventi necessari a proprio carico ed autonomamente; 17

18 2. durante la stagione irrigua, se il canale è a servizio di due o più utenti e comunque nei limiti previsti all art. 42, gli utenti stessi ripartiscono le porzioni di canale da manutentare secondo il principio consolidato cosiddetto da paratoia a paratoia ; ogni utente deve cioè manutentare il tratto di canale dalle paratoie che egli utilizza all ultima paratoia dell utente immediatamente precedente e prossimale al canale consortile. 3. durante la stagione jemale i proprietari dei fondi adiacenti ai canali devono effettuare la pulizia dei rispettivi tratti in proprietà; 4. alla manutenzione di un manufatto di competenza privata devono concorrere tutti gli utenti interessati proporzionalmente alle superfici sottese. Gli utenti possono provvedere alle manutenzioni di competenza anche per mezzo dei conduttori dei propri fondi. Qualora uno o più utenti/conduttori non provvedano alla manutenzione dei manufatti o tratti di canale di competenza privata, gli altri utenti interessati che subiscano danni possono richiedere l intervento del Consorzio, il quale accertata la mancata pulizia e la potenziale ridotta o mancante funzionalità idraulica del canale, provvede all esecuzione dell intervento manutentorio imputandone i relativi costi agli utenti negligenti proporzionalmente alle superfici sottese del canale o del manufatto non manutentato. In detti casi il Consorzio provvede ad informare l utente/i negligente/i dell avvenuta verifica, a mezzo di raccomandata a.r., corredata se del caso di rilievi fotografici, imponendogli un tempo entro il quale deve effettuare l intervento manutentorio che comunque non può mai essere superiore a 7 giorni consecutivi. Trascorso il tempo fissato senza riscontro il Consorzio interviene addebitando i costi dell intervento all utente/i negligente/i. Art. 47 Formulazione degli orari Ai fini della formulazione degli orari si definisce derivazione (anche bocca o paratoia n X a seconda degli usi locali) ogni diramazione dalla roggia principale che possa interessare 1 o più utenti. Nella formulazione degli orari il Consorzio predispone ruote irrigue come previste all art. 17 del presente Regolamento. L ordine viene definito tenendo conto anche degli usi e delle consuetudini locali. Le eventuali code della ruota sono di competenza dell ultimo utente di ruota della roggia o della derivazione di appartenenza. Qualora un conduttore conduca fondi appartenenti a rami diversi della medesima roggia il Consorzio, su formale richiesta dello stesso, può valutare la possibilità di accorpare gli orari irrigui in un unico orario purchè ciò non causi pregiudizio alla rimanente utenza. In tali casi l orario viene generalmente assegnato alla prima paratoia di derivazione in ordine di ruota ovvero in altra posizione se tecnicamente più razionale. Art. 48 Consegna dell acqua Fatte salve specifiche condizioni determinatesi a seguito di usi e consuetudini locali nei canali consortili il Consorzio mette a disposizione del primo utente/conduttore in ruota l acqua in corrispondenza della paratoia della derivazione/partitore iniziale. Per gli altri utenti/conduttori di una roggia e/o derivazione la competenza irrigua viene messa a disposizione dell utente in corrispondenza della paratoia o derivazione ultima/più prossima dell utente che lo precede. Nei canali di competenza consortile è vietato il prelievo tramite idrovora o elettropompa posate direttamente in alveo fatte salve espresse autorizzazioni del Consorzio. Nei canali di competenza privata il Consorzio mette a disposizione del primo utente/conduttore l acqua in corrispondenza della paratoia Consortile. Per i successivi utenti del medesimo canale privato la competenza irrigua viene messa a disposizione 18

19 dell utente in corrispondenza della derivazione ultima/più prossima dell utente che lo precede. Ogni utente alla fine del proprio turno è tenuto a chiudere la propria paratoia di derivazione al fine di garantire il vettoriamento della portata irrigua sul canale principale a servizi del/degli utente/i successivi. Art. 49 Esecuzione delle manovre Si definisce manovra la movimentazione dei manufatti idraulici presenti lungo i canali. Il Consorzio effettua per mezzo del proprio personale di sorveglianza gli interventi di manovra sui manufatti principali, ossia quelli che per caratteristiche e posizione assolvono prevalentemente a funzione idraulica, presenti sulle rogge: partitori, scaricatori, paratoie movimentate elettricamente, opere di presa e manufatti di regolazione. La manovra delle paratoie secondarie, anche se classificate consortili, che assolvono esclusivamente a funzioni irrigue, viene effettuata dagli utenti sottesi. Il Consorzio mette a disposizione degli utenti interessati le chiavi o quanto previsto per la movimentazione delle paratoie. La responsabilità per la scorretta movimentazione delle paratoie rimane in carico esclusivo dell utente che ha commesso l errore. Le manovre sui manufatti di derivazione dei fossi di competenza privata sono di competenza esclusiva degli utenti di detto canale. Art. 50 Responsabilità degli utenti e conduttori 1. Ogni utente/conduttore è tenuto alla sorveglianza dei canali e dei manufatti di competenza privata. 2. Sulla rete e manufatti di competenza privata l utente/conduttore è responsabile per eventuali danni procurati a terzi, e ne risponde in solido, a seguito delle errate manovre dei manufatti, della mancata manutenzione dei manufatti e dei canali, della mancata sorveglianza. 3. Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni sia ai canali di competenza privata che a quelli di competenza consortile. 4. Coloro che arrecano danneggiamenti in genere ai manufatti e canali consortili sono tenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso. 5. Ogni utente è altresì tenuto nel caso di canali e manufatti di competenza privata a salvaguardare i propri diritti di servitù di acquedotto e conseguentemente a far mantenere gli esistenti canali anche su proprietà altrui garantendo così la conservazione delle servitù di acquedotto a favore dei propri fondi. 6. Qualora in caso di vendita o divisione un fondo rimanga privo di opere irrigue (canali e manufatti) l utente interessato deve provvederne a proprio carico. 7. Qualora un fondo a seguito di opere di urbanizzazione, costruzione di strade, variazioni urbanistiche e similari, rimanga privo di opere irrigue, l operatore che effettua dette modifiche deve ricostituire il sistema dei canali e manufatti per consentire l esercizio irriguo all utente danneggiato. E comunque in carico dell utente danneggiato attuare le necessarie iniziative di autotutela anche con l assistenza e consulenza del Consorzio di Bonifica. Non costituiscono motivi di rinuncia irrigua ai sensi dell art. 11 la mancanza di canali e/o di manufatti irrigui a seguito delle fattispecie previste dai punti 6 e 7 del presente articolo. 19

20 3) AREE SERVITE CON ACQUE DI FALDA, SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI DISTRIBUTRICI ORGANIZZATE CON AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA. Art. 51 Applicazione Le seguenti norme disciplinano l utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque di falda sia di affioramento (fontanili) che sollevate mediante elettropompe e che, per tradizione remota, sono organizzate con propria rete distributiva. La gestione dei singoli impianti irrigui è effettuata da Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio. Il Consorzio, ai sensi dell art. 4 comma 3 della Legge Regionale n 7 del 16/06/2003, delle previsioni del proprio Statuto, e dei regolamenti approvati, riconosce e conferisce alla Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali l autonomia gestionale amministrativa per l esercizio irriguo ed idraulico sul reticolo di competenza nell ambito del comprensorio di bonifica irrigua di appartenenza Art. 52 Competenze del Consorzio Il Consorzio provvede, di norma, alla sola gestione dei pozzi di integrazione. Il pozzo, durante la stagione irrigua, può essere fermato per cause di forza maggiore (quali guasti o interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili) per tempi di fermo tecnico generati dall orario irriguo e/o su richiesta delle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati con Consorzio. In caso di eventi meteorici che garantiscano una piovosità utile, pari ad almeno a 3-5 mm/giorno a seconda dello stadio fenologico delle colture, dei terreni e dell epoca, il Consorzio di concerto con la Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati può decidere il fermo tecnico del pozzo per un tempo pari alla lunghezza della ruota irrigua o per porzione significativa della stessa. In detta condizione il pozzo riprende il proprio funzionamento con l utente collocato nella ruota nel giorno di avvio dell impianto stesso. Per misurare la piovosità utile il Consorzio si avvale della rete pluviometrica costruita ai sensi dell art. 29. Dopo la consegna dell acqua dal manufatto di consegna previsto, la distribuzione dell acqua e la gestione dei reticoli avviene a cura delle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio che gestiscono inoltre anche le funzioni di polizia idraulica loro assegnate dalle convenzioni in essere. Ferme restando le funzioni di vigilanza, ed il potere di eseguire interventi diretti, conferiti ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio nei casi e nei modi previsti dalla legge Regionale nr. 7/2003, il Consorzio provvede al monitoraggio delle portate, sia irrigue che di colo, derivate o vettoriate, dai canali appartenenti al comprensorio della Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate. Al Consorzio spetta, secondo le proprie previsioni statutarie, effettuare azioni di riordino irriguo sui comprensori sottesi dalle rogge gestite dalle Compagnie e/o Consorzi privati e/ o Amministrazioni Comunali convenzionate e produrrà, se richiesto e secondo le informazioni ricevute, le cartoline orario per una razionale distribuzione irrigua. Art. 53 Obblighi dei soggetti convenzionati Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati devono trasmettere al Consorzio tutti gli elementi atti ad individuare precisamente l area irrigua di competenza, il reticolo idrico ed il catasto irriguo. Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate devono, altresì, trasmettere gli adeguamenti che, di anno in anno, dovessero rendersi necessari. 20

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