Prot.n. 76. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è recentemente intervenuto su tale nuova disciplina con l'emanazione:

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1 Prot.n. 76 CIRC.n. 21 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Prestazioni rese in regime di lavoro autonomo da titolari di partita IVA - Art. 69bis D.Lgs. n.276/ D.M Chiarimenti del Ministero del lavoro. Come noto, il nuovo art. 69-bis del D. Lgs. n. 276/2003 introdotto dalla cd. riforma Fornero (L. n. 92/2012; cfr. da ultimo nostra circolare n.223 del ) prevede, per le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di "partita IVA, in presenza di alcuni presupposti, l'operatività una presunzione relativa (e cioè salvo prova contraria da parte del committente) in forza della quale i rapporti sono considerati di collaborazione coordinata e continuativa. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è recentemente intervenuto su tale nuova disciplina con l'emanazione: della circolare interpretativa n. 32/2012 del che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla nuova disposizione; del Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, previsto dall art. 69-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003, che individua le attività professionali per le quali non opera la presunzione relativa di collaborazione coordinata e continuativa prevista dal medesimo articolo. La circolare n. 32/2012 conferma che, ai sensi del comma 4 dell'art.69bis del D.Lgs. n.276/2003, la nuova presunzione relativa opera esclusivamente per i rapporti di lavoro autonomo (c.d. a partita IVA) instaurati successivamente al 18 luglio Per i rapporti instaurati precedentemente, invece, la nuova disciplina troverà applicazione solo dopo 12 mesi da tale data ovvero a partire dal 18 luglio Tanto premesso sotto il profilo intertemporale, la circolare ministeriale fornisce alcuni chiarimenti tanto sotto il profilo dell ambito di applicazione della nuova presunzione relativa quanto sotto il profilo dei suoi effetti. L ambito di applicazione della presunzione La presunzione relativa prevista dal nuovo art.69-bis, comma 1, del d.lgs. n.276/2003, si realizza qualora ricorrano 2 dei 3 seguenti presupposti:

2 a) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a (deve intendersi "da") più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La circolare ministeriale ha fornito chiarimenti su ciascuno dei tre presupposti: a) Durata della collaborazione. La circolare precisa che la durata di 8 mesi deve essere individuata nell'ambito di ciascun anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Ne consegue che il presupposto è soddisfatto solo se il rapporto di lavoro autonomo ha superato gli 8 mesi in ciascun periodo di riferimento (1 gennaio 31 dicembre) di due anni civili consecutivi. Dal momento che i periodi di lavoro autonomo svolti nel biennio possono essere anche non continuativi, la circolare chiarisce che il superamento degli 8 mesi deve essere verificato in termini di giorni, assumendo che la durata media di un mese è di 30 giorni. Così, per soddisfare il presupposto, è necessario che in ciascuno dei 2 anni civili consecutivi, il lavoratore abbia svolto lavoro autonomo, a favore dello stesso committente, per almeno 241 giorni, anche non continuativi. A tali fini, gli ispettori terranno in considerazione i periodi di attività desumibili da elementi documentali (ad es. lettere di incarico o fatture in cui è indicato l'arco temporale di riferimento della prestazione), nonché da elementi di carattere testimoniale assunti da altri lavoratori o da terzi. La circolare precisa inoltre che la verifica in ordine alla sussistenza del presupposto in esame potrà essere effettuata solo a partire dal 2015, dal momento che la sua applicazione richiede che sia trascorso almeno un biennio civile dall entrata in vigore della nuova disposizione ( ). b) Corrispettivo derivante dalla collaborazione. Il corrispettivo derivante dalla collaborazione deve costituire almeno l'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi. La circolare osserva che il presupposto del corrispettivo annuo deve essere accertato avendo a riferimento un arco temporale pari a 2 anni solari consecutivi (a differenza del presupposto della durata che è riferito a 2 anni civili). Pertanto, la condizione dell 80% dei corrispettivi annui deve verificarsi per 2 periodi consecutivi di 365 giorni, a far data dall avvio della prestazione, e non pag. 2

3 necessariamente coincidenti con 2 anni civili. La circolare precisa, tuttavia, che tale regola generale dell'anno solare, inteso come periodo di 365 giorni, non opera qualora questo presupposto venga fatto valere insieme a quello della durata del rapporto di lavoro autonomo di cui alla lett. a). Infatti, solo in questo caso, anche il presupposto del corrispettivo deve essere verificato con riferimento all anno civile, come per la durata, e non più con riferimento all anno solare. Seppur risulti apprezzabile lo sforzo del Ministero di cercare di dare una lettura sistematica e razionalizzante delle due distinte fattispecie, deve dirsi che questa impostazione potrebbe non superare un più rigoroso vaglio interpretativo da parte della giurisprudenza. Il consiglio è, pertanto, quello di verificare distintamente la sussistenza dei due diversi presupposti. Per quanto riguarda i corrispettivi, la circolare precisa che devono essere considerati, ai fini del calcolo in esame, solo quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo, con conseguente esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, accessorio o comunque altri redditi diversi, e che devono essere calcolati i corrispettivi comunque "fatturati", indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite. Quanto al committente che paga il corrispettivo, la circolare osserva che la norma fa rientrare nel computo i compensi dovuti da più soggetti comunque "riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi. Sul punto, il Ministero fa riferimento alla giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione per la determinazione della base occupazionale dell impresa ai fini del superamento di eventuali soglie dimensionali previste dalla legge citando, a titolo esemplificativo, la sentenza n /2009. Pertanto, di regola, ogni soggetto giuridico costituisce un autonomo centro di imputazione di interesse salvo che non sia accertato che vi sia una simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti giuridici del medesimo gruppo. A tal fine la giurisprudenza ha elaborato alcuni indici presuntivi che vengono riportati dalla circolare del Ministero del Lavoro: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativofinanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. c) Postazione fissa di lavoro. Ai fini della verifica del presupposto di disponibilità da parte del collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente, la circolare precisa che non è necessario che: la postazione sia di uso esclusivo del lavoratore; pag. 3

4 il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore attrezzatura funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa. Esclusione della presunzione relativa L art. 69-bis, ai commi 2 e 3, prevede due ipotesi di esclusione della presunzione. Rinviando a quanto diremo più avanti in merito al D.M. 20 dicembre 2012 (che concerne l esclusione prevista, dal comma 3, per le prestazioni svolte nell'esercizio di professioni per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati) ci soffermiamo sull ulteriore ipotesi prevista dal comma 2. Quest ultima ipotesi, prevista dall'art.69-bis comma 2, esclude dalla presunzione relativa le prestazioni che abbiano i seguenti requisiti: a) siano connotate da competenze teoriche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) siano svolte da titolari di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n In primo luogo la circolare chiarisce che, affinché operi l esclusione dalla presunzione, devono essere presenti entrambi i requisiti congiuntamente, ossia sia il livello di reddito che le competenze o la capacità. Segnaliamo che autorevoli interpreti si erano, viceversa, espressi nel senso che, per avere l effetto dell esclusione dalla presunzione, fosse sufficiente il ricorrere di uno solo dei due requisiti. Nel prendere atto dell interpretazione del Ministero, osserviamo che le motivazioni addotte nella circolare, a sostegno della necessità che ricorrano entrambi i presupposti perché si escluda l applicabilità della presunzione, appaiono avere un fondamento non facilmente contestabile. a) Le competenze teoriche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o le capacità tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività In attesa dell entrata in vigore della disciplina della certificazione delle competenze, la circolare elenca una serie di titoli di studio e di capacità ed esperienze idonei a soddisfare la condizione: titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (liceo, istituto professionale); titolo di studio universitario; pag. 4

5 qualifica o diploma acquisito al termine di una delle tre tipologie di apprendistato; possesso di una qualifica o specializzazione prevista dal contratto collettivo di riferimento per almeno 10 anni; svolgimento della medesima attività di lavoro autonomo, in via esclusiva o comunque prevalente, per almeno 10 anni. La circolare precisa, inoltre, che nel caso dei titoli di studio è necessario che essi riguardino competenze attinenti all attività svolta dal lavoratore autonomo. A nostro avviso, identificare il requisito del possesso delle capacità tecnico-pratiche con un esperienza decennale appare eccessivo. Resta il problema che siamo in materia di presunzioni e che, pertanto, una volta che il Ministero ha adottato tale criterio, gli ispettori lo applicheranno automaticamente. Ne consegue che, laddove si fosse interessati ad avvalersi dell esenzione dalla presunzione, occorrerà prendere a riferimento l interpretazione ministeriale. Nel caso in cui da essa ci si volesse discostare, occorrerà documentare o, comunque, fornire la prova della maturazione di rilevanti esperienze professionali. Va escluso, infatti, che la pur significativa interpretazione ministeriale non consenta di dimostrare, in altro modo, la sussistenza del requisito previsto dalla legge. E ovvio però che, in tal caso, sussistano margini di maggiore incertezza e opinabilità. b) Reddito annuo da lavoro autonomo. La circolare precisa che il reddito rilevante, ai fini dell esenzione dalla presunzione, da intendersi come "lordo", è solo quello derivante da attività di lavoro autonomo, specificando inoltre che, per l anno 2012, la soglia di reddito minimo per beneficiare dell esenzione erta pari a euro ,50. Effetti della presunzione. Qualora, in presenza dei presupposti, trovi applicazione la presunzione, se il committente non riesce ad adempiere all onere della prova contraria, posto a suo carico, il rapporto di lavoro autonomo si considera una collaborazione coordinata e continuativa (art.69-bis, comma 1), con la conseguente applicazione della relativa normativa, compresa quella relativa alla necessaria riconducibilità ad un progetto (art.69-bis comma 4). La circolare del Ministero del Lavoro si sofferma sull ulteriore possibile effetto derivante: se la collaborazione risulta priva di progetto, come accade normalmente nel lavoro autonomo, opera l ulteriore presunzione assoluta prevista dall art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 ed il rapporto si considera subordinato e a tempo indeterminato. Cogliamo, pertanto, l occasione per ribadire che è senz altro consigliabile, ove possibile, la redazione di uno specifico progetto anche nelle ipotesi di lavoro autonomo, escludendo così l automatismo derivante dall operare delle due presunzioni. L art. 69-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003 disciplina inoltre le conseguenze pag. 5

6 previdenziali della conversione del lavoro autonomo in collaborazione coordinata e continuativa a progetto. La disposizione, infatti, riconosce al lavoratore, in caso di conversione del rapporto di lavoro autonomo in collaborazione coordinata e continuativa, il diritto di rivalsa nei confronti del committente per la parte dei contributi che, in base alla disciplina delle collaborazioni, è posta a carico del committente stesso ovvero i 2/3 dell aliquota contributiva. La circolare, infine, ricorda che, indipendentemente dall applicabilità o meno della presunzione di cui all art. 69-bis, resta fermo il principio generale per cui la qualificazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata in base alle concrete modalità del suo svolgimento, anche avvalendosi dei c.d. indici sintomatici elaborati in proposito dalla giurisprudenza. In proposito ricordiamo che, nell'ambito del settore dell'edilizia, il Ministero del lavoro, con circolare n.16/2012 del , ha fornito alcune indicazioni operative volte ad orientare l'azione ispettiva nella verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome. Di qui, anche in questo caso, riteniamo necessario consigliare di valutare attentamente l opportunità di avvalersi della certificazione del contratto di lavoro autonomo stanti i profili di complessità ed incertezza applicativa della normativa. Il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012 Come anticipato, l art. 69-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003 esclude l applicabilità della presunzione relativa di collaborazione coordinata e continuativa per le attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni, da individuare con apposito decreto ministeriale. Il 20 dicembre 2012 il Ministero ha emanato il decreto in materia, che indica i criteri di qualificazione degli ordini, collegi, registri, albi, ruoli od elenchi la cui iscrizione identifica le attività professionali alle quali non si applica la presunzione, e ne individua un elenco qualificato di essi - avente carattere meramente esemplificativo. Tra gli Ordini professionali ed i Collegi qualificati riconosciuti rientrano, per quanto di interesse: il Consiglio Nazionale Ingegneri; il Consiglio nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Consiglio nazionale dei Geologi; Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro; Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati. I criteri di qualificazione indicati dal D.M. in questione sono i seguenti: gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali devono essere tenuti o controllati da una pubblica amministrazione o da federazioni sportive; l iscrizione ad essi deve essere condizionata al superamento di un esame di stato o alla valutazione da parte di un organo specifico dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell attività. In sede di certificazione dei contratti di lavoro autonomo, c.d. a partita IVA, la pag. 6

7 commissione di certificazione può anche accertare la sussistenza di questi criteri previsti dall art. 1 del D. M. e necessari per l esclusione dalla presunzione prevista dall art. 69-bis del D. Lgs. n. 276/2003 (cfr. art. 4 del D. M.). Un profilo critico si riscontra nell art. 3 del D.M., laddove prevede che l iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa individuale, non costituisce elemento di esclusione dalla applicazione della presunzione. La disposizione del D.M. finisce, così, per assoggettare alla presunzione di cui all art. 69-bis tutti i titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche ovvero imprese individuali. Così facendo non si considera, però, che l art. 69-bis è disposizione lavoristica che ha come unica finalità quella di contrastare l abuso della forma lavoro autonomo. Dunque, non appare corretto far rientrare nell alveo della sfera di efficacia dell art. 69 bis anche le imprese individuali che, dal punto di vista giuridico (ed anche da quello più strettamente fiscale), sono cosa distinta dal lavoratore autonomo, la cui disciplina trova fondamento nell art Cod. Civ. La conferma della non correttezza del D.M., sul punto in esame, si evince, in chiave sistematica, anche dal disposto dell art. 69-bis, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 276/2003. Questa norma prevede che un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo in una certa misura (per l anno 2012, euro ,50) è sottratto dalla presunzione relativa. Se fosse stato vero che anche le ditte individuali rientrano nell alveo dell art. 69 bis, questo norma non si sarebbe dovuta limitare ad esimere dalla presunzione i soli soggetti titolari di un reddito annuo da lavoro autonomo ma anche le imprese individuali. In altre parole, l art. 3 del D.M. risulta eccedere il dato normativo dell art. 69-bis, laddove finisce, indirettamente, per assoggettare alla presunzione anche i contratti d opera conclusi con le imprese individuali regolarmente iscritte al registro delle imprese. Riteniamo, pertanto, che le imprese committenti ben potranno valutare l ipotesi di resistere in sede giudiziaria in caso di accertamenti fondati esclusivamente sull applicazione della presunzione di cui all art. 69-bis ad imprese individuali. Per informazioni: Area Lavoro e Previdenza Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it pag. 7

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