Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
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- Fabriciano Marinelli
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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N Co.co.co. e co.co.pro.: la nuova disciplina Dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare contratti di collaborazione a progetto. Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Rapporto di lavoro Il 24 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 81/2015, recante la Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n Numerose e significative sono le novità introdotte sul riordino dei contratti, specie per quanto concerne i rapporti lavorativi a collaborazione (co.co.co. e co.co.pro.). Infatti, dal 25 giugno scorso i datori di lavoro/committenti non potranno più fare ricorso a un contratto co.co.pro., in quanto sono venute meno tutte le norme che regolano tale istituto (art bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Tuttavia, restano ancora in piedi quelle già in essere alla suddetta data fino alla loro naturale scadenza. Sul fronte delle collaborazioni coordinate e continuative, invece, vengono introdotti a decorrere dal 1 gennaio 2016 degli indicatori di presunzione al verificarsi dei quali scatta la riconduzione al lavoro subordinato. Premessa Con il Consiglio dei Ministri dell 11 giugno scorso, il Governo ha dato il via libera definitivo al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante l obiettivo di dar vita ad un nuovo Codice dei contratti che sfoltisce le forme contrattuali oggi vigenti. L Esecutivo, però, se da una parte elimina il contratto di collaborazione a progetto, dall altra adotta una misura piuttosto in contrasto con l obiettivo pocanzi affermato, poiché rimane ancora in piedi il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ossia quello privo degli obblighi connessi al lavoro a progetto, a determinate condizioni. 1
2 Abrogazione dei co.co.pro. Come accennato in premessa, la novità che ha suscitato maggiore scalpore nell ambito del rapporto di lavoro a collaborazione è la definitiva abrogazione nelle norme che regolavano i co.co.pro. (artt. da 81 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003). Come stabilito dall art. 52 del Decreto in commento, l abolizione è scattata dal 25 giugno 2015 (giorno successivo alla pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2015). Mentre restano salve quelle già in essere alla suddetta data fino alla loro naturale scadenza. Pertanto, a partire dalla suddetta data i nuovi rapporti in questione non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. (quindi senza progetto e senza necessità di un termine finale). Sul punto, la Fondazione Studi CdL (Circolare n. 13/2015) ci tiene a precisare che per i co.co.pro è comunque consentita la proroga, se funzionale alla realizzazione del progetto, tale da estendere il contratto anche oltre il 25 giugno In alternativa, si potrà concludere il contratto a progetto in scadenza per poi stipulare, con il medesimo lavoratore, un nuovo contratto di co.co.co. come consentito dalle nuove regole. Abrogato dal 25 giugno 2015 CO.CO.PRO Restano salvi i contratti di co.co.pro. vigenti al fino alla loro scadenza Riconduzione al lavoro subordinato Sulla base di quanto appena affermato, dopo l entrata in vigore del Decreto Legislativo i co.co.co. non scompariranno del tutto, in quanto sarà ancora possibile farvi ricorso senza la necessità di definire un progetto, libero da qualsivoglia vincolo di durata, svincolato dall obbligo di raggiungimento di un risultato e in mancanza di criteri legali per la determinazione del compenso. Tuttavia, al fine di evitare gli abusi che si sono verificati negli anni passati, all art. 2, co. 1 è stato introdotto un meccanismo di presunzione che, in presenza di determinati indicatori, fa scattare la disciplina del lavoro subordinato. Tale meccanismo, operativo dal 1 gennaio 2016, si applica ai 2
3 rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro. Gli indicatori devono essere tutti presenti affinché si verifichi la riconduzione al lavoro subordinato. Riepilogando, quindi, a partire dalla suddetta data saranno considerate genuine esclusivamente le collaborazioni già in essere (fino alla loro scadenza) purché non riguardino prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. INDICATORI DI PRESUNZIONE - Dal 1 gennaio Prestazioni esclusivamente personali e continuative Modalità di esecuzione organizzata dal datore di lavoro Tempi e luoghi organizzati dai datori di lavoro Gli indicatori devono essere tutti presenti affinché si verifichi la riconduzione al lavoro subordinato Deroghe al meccanismo presuntivo Ad ogni modo, l art. 2, co. 2 del decreto in commento indica una serie di casi in cui gli indicatori di presunzione appena visti non avranno efficacia. In particolare, stiamo parlando: delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Secondo la Circolare n. 13 della Fondazione Studi CdL, tale disposizione sembra assumere anche carattere ricognitivo qualora siano già presenti contratti collettivi che abbiano le caratteristiche richieste dalla disposizione. 3
4 delle collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali (dunque le professioni ordinistiche); delle attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; delle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n Le parti possono rivolgersi alle commissioni di certificazione di cui all art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 per la certificazione dell assenza dei requisiti di subordinazione e in tale occasione il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale, cui aderisce o conferisce mandato, o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Quindi, possono certificare le commissioni istituite presso: gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; le Direzioni provinciali del lavoro e le province; le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; 4
5 i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi). LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Altro caso di esenzione, piuttosto temporaneo, riguarda le Pubbliche Amministrazioni, le quali, in attesa del completamento della riforma del lavoro pubblico, potranno continuare a godere della vecchia disciplina sui co.co.co. fino al 31 dicembre Quindi, non vige il meccanismo presuntivo di lavoro subordinato. Dal 1 gennaio 2017, però, è stato fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di co.co.co., il che imporrà alle stesse amministrazioni di mettere al bando ogni forma di collaborazione non caratterizzata da modalità realmente autonome delle prestazioni di lavoro (anche per evitare la responsabilità dei dirigenti pubblici che le hanno autorizzate). PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Vige il vecchio regime sui co.co.co. Fino al Vige il nuovo meccanismo presuntivo Dall La stabilizzazione Estremamente interessante risulta anche la novità contenuta nell art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 che permette ai committenti/datori di lavoro privati di poter stabilizzare le pregresse collaborazioni coordinate continuative prive dei requisiti, assumendo il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato, in modo tale da evitare qualsivoglia sanzione per l errata qualificazione della natura del contratto. 5
6 La sanatoria, operativa dal 1 gennaio 2016, riguarda sia soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) sia soggetti titolari di partita Iva con cui i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, ora abrogato. La conseguenza della sanatoria è l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l assunzione. LE CONDIZIONI Tuttavia, il datore di lavoro può godere di tale beneficio a due condizioni: 1. che i lavoratori sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione (articolo 2113, comma 4, del Codice civile, e all art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003); 2. che nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. LA NORMA DI STABILIZZAZIONE Dal 1 gennaio 2016, la stabilizzazione delle collaborazioni autonome o delle c.d. partite IVA comporta per il datore di lavoro la sanatoria (estinzione) di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali che potrebbero derivare dalla erronea qualificazione dei rapporti in questione. Tale sanatoria opera se il lavoratore sottoscrive un verbale di conciliazione in sede assistita avente ad oggetto ogni possibile pretesa afferente alla qualificazione del rapporto (comprese, quindi, le rivendicazioni relative alla cessazione del rapporto), e se il datore non effettua un licenziamento, salvo che per motivi disciplinari. Verificatesi queste condizioni, l azienda rimane tutelata sia nei confronti degli Enti che del contenzioso azionabile dai singoli dipendenti. - Riproduzione riservata - 6
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