alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
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5 alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
6 c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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10 A) la collaborazione deve avere una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; B) il corrispettivo della collaborazione deve costituire più dell 80% dei compensi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi. C) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente
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12 (ANCHE) DELL ASSOCIAZIONE IN
13 I contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell a ociato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
14 Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (2). Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cuiall'articolo 76del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento
15 DELL ART.
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35 JOBS ACT AUTONOMI: COS È??
36 Arrivederci al prossimo incontro: VideoLavoro - 12 maggio 2016 a cura di Area Impresa
37 PRASSI MINISTERI prassi SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI PRIMI CHIARIMENTI SULLE NUOVE COLLABORAZIONI D. Lgs , n D. Lgs , n C.M. Lav , n. 3 - Interpello M. Lav , n. 27 Interpello M. Lav , n. 2 - Interpello M. Lav , n. 5 - Interpello M. Lav , n. 6 Circ. Fond. Studi Cons. Lav. 4/2016 L art. 2 del D. Lgs. 81/2015 ha previsto che dal 2016 debba applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione etero-organizzati ed etero-diretti. Le regole del contratto a progetto e, quindi, anche delle mini Co.co.co. e delle collaborazioni con percettori di pensione di vecchiaia, sono venute meno, ma è sempre possibile stipulare contratti di Co.Co.Co., facendo però attenzione ad evitare l etero-organizzazione e l etero-direzione per non essere soggetti all applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Il Ministero del Lavoro, con la circolare 3/2016, ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità normative, precisando che al fine di contrastare possibili comportamenti elusivi e fermo restando quanto verrà stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento della vigilanza, intende avviare specifiche campagne ispettive nel corso del 2016, in particolare nel settore dei call-center. APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO Art. 2 D. Lgs. 81/2015 SCHEMA DI SINTESI Dal si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (eteroorganizzazione) (2). Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all art. 76 D. Lgs. 276/2003 la certificazione dell assenza dell etero organizzazione e dell etero direzione e il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro (4). ESCLUSIONI La disposizione non si applica:.. alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (1) prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;.. alle collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali (3) ;.. alle attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;.. alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall art. 90 L. 289/2002;.. alle collaborazioni coordinate e continuative rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva (Interp. Min. Lav. 6/2016);.. alle collaborazioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni, fino al completo riordino della disciplina dell utilizzo dei contratti di lavoro flessibili (dal 2017 le P.A. non potranno più stipulare contratti di collaborazione etero diretti ed etero organizzati);.. ai rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore (Interp. Min. Lav. 5/2016). Anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell art C.C. (C.M. Lav. 3/2016). Note (1) Secondo il Ministero del Lavoro l applicazione di un contratto collettivo sottoscritto da associazioni sindacali prive del grado di maggior rappresentatività non impedisce l applicazione della disciplina del lavoro subordinato (Interpello Min. Lav. 27/2015). (2) Ogni qualvolta il collaboratore operi all interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all art. 2, c. 1, D. Lgs. 81/2015 sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali (C.M. Lav. 3/2016). (3) La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene non rientranti nella fattispecie eventuali iscrizioni del collaboratore ad elenchi tenuti dalle Camere di Commercio locali (Circ. 4/2016). (4) La certificazione potrà riguardare sia i rapporti da instaurare, sia quelli già instaurati (Circ. Fond. Studi 4/2016). Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al R ATI O Lav or o N. 3 / N P - L 25 Riproduzione vietata
38 MINISTERI prassi APPROFONDIMENTI CONDIZIONI DI ETERO ORGANIZZAZIONE Deve trattarsi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro:.. esclusivamente personali; Si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l ausilio di altri soggetti. Pertanto, se il collaboratore si avvale di ulteriori collaboratori, il requisito non ricorre. Non si applicano le regole di etero-organizzazione nel caso in cui il collaboratore possa attuare una clausola di sostituibilità nel caso di suo impedimento a svolgere la prestazione di lavoro (Circ. Fond. Studi 4/2016)... continuative; Ossia che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. La prestazione non deve quindi essere occasionale ma durevole. Occasionalità, peraltro, non significa che la stessa prestazione non possa essere resa più volte ma che l oggetto della stessa si realizzi in relazione alla singola prestazione (Circ. Fond. Studi 4/2016). C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/ le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, non è possibile la programmazione unilaterale della prestazione in ordine ai tempi ed anche al luogo di lavoro da parte del committente in quanto tali ipotesi, ove ricorrano congiuntamente, porterebbero alla presenza dei requisiti previsti dall art. 2 D. Lgs. 81/2015. Viceversa, appare legittima la possibilità di fasce orarie all interno delle quali il collaboratore, autonomamente, potrà rendere la propria prestazione nel luogo messo a disposizione del committente. Quanto al concetto di luogo di lavoro si ritiene debba intendersi ampio, ovvero qualsiasi luogo presso il quale il collaboratore deve rendere la prestazione, che sia nella disponibilità o comunque riferibile o individuato dal committente, anche se non coincidente con la sede aziendale. Le predette condizioni devono ricorrere congiuntamente. APPLICAZIONE DISCIPLINA LAVORO SUBORDINATO A far data dal , qualora sia riscontrata la contestuale presenza delle condizioni di eteroorganizzazione, sarà applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, la sussistenza dei requisiti della etero organizzazione comporta il mantenimento del contratto di collaborazione stipulato, ma allo stesso si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (Circ. Fond. Studi 4/2016). Onere della prova Rimane peraltro l onere della prova a carico del lavoratore, ovvero dei terzi interessati, circa la sussistenza dei suddetti requisiti, in quanto non dovrà essere il committente a doverne dimostrare l assenza, anche se il legislatore, al fine di prevenire possibili rischi di errata valutazione, ha previsto la possibilità per le parti di ricorrere alla certificazione. C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/2016 Effetti La formulazione utilizzata dal legislatore, di per sé generica, lascia intendere l applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es.: trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. La Fondazione Studi ritiene che in ogni caso le tutele riguardino il lavoratore interessato e pertanto non producano effetti ai fini aziendali. Ne consegue che le collaborazioni etero organizzate non si computano nella base occupazionale dell azienda ogniqualvolta la norma o il contratto collettivo faccia riferimento ai lavoratori subordinati. L applicazione della disposizione comporterà altresì l irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 26 RATIONonprofit N. 3 / NP-L Aggiornato al Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
39 PRASSI MINISTERI prassi SUPERAMENTO DELLE CO.CO.PRO. E DELLE PRESUNZIONI SULLE PARTITE IVA Co.co.pro. in corso al Sono state abrogate le disposizioni degli artt. da 61 a 69-bis, D. Lgs. 276/2003 sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto che continuano ad applicarsi solo per i contratti già in atto al La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro precisa, al riguardo, che il contratto ancora in corso al dovrà comunque rispettare anche i requisiti di cui all art. 2, c. 1 del D. Lgs. 81/2015 (oltre a quelli dell art del C.C.) per non incorrere nell applicazione della disciplina del lavoro subordinato (Circ. 4/2016). Art. 52 D. Lgs. 81/2015 Circ. Fond. Studi 4/2016 Collaborazioni dal Partite IVA Resta salvo quanto disposto dall art. 409 c.p.c. sulle co.co.co. che, quindi, possono ancora essere stipulate, senza le regole sul progetto, ma nel rispetto dei contenuti dell art. 2, D. Lgs. 81/2015. È stato abrogato anche l art. 69-bis del D. Lgs. 276/2003 che conteneva le presunzioni sulle prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA introdotte dalla legge Fornero e che continuano ad applicarsi solo per i contratti già in atto al Se tali prestazioni presentano congiuntamente tutti gli elementi che il legislatore ha individuato (art. 2, c. 1), ad esse si applica la disciplina del lavoro subordinato (Circ. Fond. Studi 4/2016). STABILIZZAZIONE DI CO.CO.CO. E PARTITE IVA Beneficio Estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all assunzione. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione sia avviata successivamente all accesso ispettivo e quindi all inizio dell accertamento, non si potrà beneficiare dell estinzione degli illeciti che saranno eventualmente accertati all esito dell ispezione. Scopi Promuovere la stabilizzazione dell occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo. Decorrenza Art. 54 D. Lgs. 81/2015 C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/2016 Soggetti interessati Tipo di contratto da stipulare Datori di lavoro privati che procedano all assunzione di soggetti:.. già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto; Quindi anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti... titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo. Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che rispetti le condizioni previste. Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al R ATI O Lav or o N. 3 / N P - L 27 Riproduzione vietata
40 MINISTERI prassi STABILIZZAZIONE DI CO.CO.CO. E PARTITE IVA (Segue) Art. 54 D. Lgs. 81/2015 C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/2016 ABOLIZIONE DELL ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Art. 53 D. Lgs. 81/2015 Condizioni Accesso ispettivo Esonero contributivo Definizione Associati persone fisiche Disciplina transitoria I lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi protette di cui all art. 2113, c. 4, C.C., o avanti alle commissioni di certificazione. Nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. L estinzione degli illeciti è quindi preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione trasformati in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo. Qualora l accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es.: sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all art. 54 del D. Lgs. 81/2015 potrà determinare l estinzione degli eventuali illeciti accertati all esito dell ispezione. Ferma restando l opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni indicate dall art. 54 del D. Lgs. 81/2015 e, in particolare, il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo previsto dalla disposizione. La procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi. Nell ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato siano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2016, ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo. Pertanto, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro. Con il contratto di associazione in partecipazione l associante attribuisce all associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l associato sia una persona fisica l apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. I contratti di associazione in partecipazione in atto al , nei quali l apporto dell associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Restano aperte le questioni sui contratti a tempo indeterminato e con rinnovo tacito in assenza di disdetta: in quest ultimo caso pare prudente non proseguire oltre l originaria scadenza in mancanza di chiarimenti. 28 RATIONonprofit N. 3 / NP-L Aggiornato al Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
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