Seminari Jobs Act Modulo 3-2 ottobre Lavoro autonomo e collaborazioni organizzate
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- Ortensia Casadei
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1 Seminari Jobs Act Modulo 3-2 ottobre 2015 Lavoro autonomo e collaborazioni organizzate Studio Legale Marazza & Associati 2015
2 L art c.c. Nel lavoro autonomo una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art c.c.). Più nello specifico: il lavoratore autonomo è il prestatore d opera che si obbliga a compiere una opera od un servizio (il cosiddetto risultato); il committente può solo pretendere che l esecuzione dell opera pattuita avvenga secondo le condizioni stabilite nel contratto ed a regola d arte (art c.c.); al committente è precluso ogni potere unilaterale di intervenire sull esecuzione della prestazione specificandone contenuti e modalità.
3 segue La graduale emersione di forme di lavoro autonome che comportano un integrazione tra prestazione lavorativa e organizzazione aziendale tale da attenuare l assoggettamento al potere datoriale, ha determinato la crisi della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e la progressiva affermazione di una nuova categoria, la parasubordinazione, nella quale far confluire tutte le posizioni di quanti, pur collaborando all impresa con attività prevalentemente personale (art c.c.), non attingono alle stesse tutele riconosciute ai lavoratori subordinati.
4 ..Segue.. Con la l. n. n. 533 del 1973 viene novellato l art. 409 c.p.c., terzo comma, che ha esteso l applicazione del rito del lavoro anche alle controversie relative a: «rapporti di agenzia; di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche se non a carattere subordinato».
5 segue Solo a partire dagli anni novanta, anche in considerazione del crescente ricorso a forme di lavoro parasubordinato, il legislatore : ha previsto per questi rapporti una specifica tutela previdenziale istituendo un apposita gestione dell INPS (cd. gestione separata) (art. 2, commi 26-31, legge n. 335 del 1995) ed un regime di assicurazione contro gli infortuni; ha, infine, introdotto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ex artt del dlgs 276/2003.
6 segue La legge n. 92/2012 con l obiettivo di indurre il mercato ad un maggiore utilizzo del contratto di lavoro subordinato ha modificato il contratto di collaborazione a progetto con riferimento alla fattispecie (progetto) ed ai suoi effetti. Più nello specifico: il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale; non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa; non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi; il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non inferiore a quello del lavoratore subordinato comparabile.
7 segue Con riferimento al lavoro autonomo, la l.n.92/2012 ha introdotto la presunzione relativa della natura coordinata e continuativa della prestazione a fronte delle seguenti condizioni: a) la durata della collaborazione con lo stesso committente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) l 80% del fatturato proviene da un medesimo committente; c) la disponibilità di una postazione fissa presso il committente (art 69 bis dlgs 276/2003)
8 Il dlgs 81/2015 L art. 52 del dlgs 81/2015 «Superamento del contratto a progetto» stabilisce che «le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile». Di conseguenza: l art. 409 c.p.c. torna ad essere l unico riferimento normativo per le collaborazioni coordinate e continuative (occasionali e non) viene meno il meccanismo relativo alle presunzioni sulla natura coordinata e continuativa delle prestazioni d opera (art. 69bis del dlgs 276/2003) svolte da persona titolare di partita Iva.
9 I co.co.pro. sottoscritti prima dell entrata in vigore del dlgs 81/2015 I contratti di collaborazione a progetto già stipulati, continueranno ad essere regolati dalla disciplina previgente sino alla loro scadenza (con esclusione di rinnovi e proroghe). (ma far data dal 1 gennaio 2016 si applicherà comunque la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) (cfr slides successive).
10 Il ritorno alle collaborazioni ex art. 409 c.p.c.: nozione Ciò detto, l unica disposizione che resta a «presidio» dei rapporti di collaborazione è l art. 409 c.p.c. che rinvia alle prestazioni d opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Pertanto si avrà un rapporto di collaborazione in presenza dei seguenti caratteri essenziali: la prestazione dovrà essere idonea a soddisfare un interesse creditorio continuativo e ciò avviene quando l esecuzione della prestazione preveda «l esecuzione di più opere o servizi tra loro collegati da un nesso di continuità»; la prestazione dovrà essere coordinata dal committente che può esercitare il potere di istruzione, anche influendo sulle modalità di esecuzione dell attività promessa, così come sulle caratteristiche dell opera o del servizio, al fine di adeguarle alle mutevoli esigenze dell organizzazione del committente. Il coordinamento presuppone che la prestazione sia funzionalmente collegata alla organizzazione del committente (Cass., n. 3698/2002; Cass., n. 3485/2001; Cass., n. 9087/1990); la prestazione dovrà essere svolta in modo prevalentemente personale dal collaboratore;
11 segue disciplina Con l abrogazione degli artt bis dlgs 276/2003, la disciplina dei rapporti di collaborazione ex art. 409 c.p.c. è rimessa prevalentemente all autonomia individuale delle parti che: potranno liberamente muoversi nell ambito dei concetti tradizionali di «opera» o «servizio» (art c.c.), senza le ulteriori restrizioni fino ad oggi derivanti dalla nozione di «progetto funzionalmente collegato ad un risultato finale» e senza vincolo relativo al contenuto meramente ripetitivo ed esecutivo della prestazione; non avranno vincoli di forma del contratto; potranno sottoscrivere un contratto a tempo determinato e indeterminato; potranno definire liberamente il corrispettivo dovuto (almeno fino alla introduzione del salario minimo legale che la l.d. art. 1 comma 7 lett. g, l.n. 183/2014, prevede sia esteso anche alle collaborazioni autonome potranno definire le modalità di risoluzione del contratto.
12 Le collaborazioni organizzate dal committente Ai sensi dell art. 2 primo comma del dlgs 81/2015 «a far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»
13 segue. L art. 2 del dlgs 81/2015, dunque, prevede l estensione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro (e non d opera): a) esclusivamente personale (e non prevalentemente personale); b) continuative; c) le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (contemporaneamente). dal 1 gennaio 2016 (per tutti i rapporti in corso)
14 a) Cosa si intende per prestazioni «esclusivamente personale»? L art. 2, primo comma, fa riferimento alla prestazione esclusivamente personale e non prevalentemente personale Ne deriva l esclusione dall ambito applicativo dell art. 2, comma 1 di tutti quei soggetti che, essendo per definizione titolari di un impresa grande (art c.c.) o piccola (art c.c.), non assumono l obbligo di realizzare un risultato in modo esclusivamente personale. Questi, infatti, nello svolgimento della loro attività economica e nell esecuzione della prestazione si avvalgono di un organizzazione d impresa (anche se, nel caso della piccola impresa, prevalentemente incentrata sul lavoro personale proprio e dei familiari - art c.c.)
15 a) Cosa si intende per prestazioni «continuative»? Con riferimento all interpretazione del requisito della continuità, enunciato dall art. 409, n. 3, c.p.c., si erano in passato distinte alcune posizioni interpretative: per un primo orientamento la continuità connota le collaborazioni in termini di rapporto di durata in senso tecnico, cioè idoneo a soddisfare un interesse durevole del committente (es: servizio di assistenza informativa) per un secondo orientamento, la continuità della prestazione d opera di cui all art. 409, n. 3, c.p.c. ricorre quando la prestazione non sia meramente occasionale e, quindi, si protrae per un arco di tempo apprezzabilmente lungo (Cass. 6298/88 e Cass. 4546/88); per un terzo orientamento, il requisito della continuità si riscontrerebbe sia nelle prestazioni di durata in senso tecnico, sia pure in quelle attività che «costituiscono semplicemente il tramite per pervenire all adempimento finale», senza, pertanto, aver riguardo al fatto che la durata attenga al profilo causale ovvero al profilo solo esecutivo del contratto (Cass /2004).
16 Cosa sono le prestazioni di lavoro «organizzate dal committente?» per un primo orientamento, sono prestazioni d opera dinamicamente etero dirette nel loro svolgimento e cioè sottoposte al potere del creditore di specificarne modalità e contenuti, anche rispetto ai tempi e ai luoghi; per un secondo orientamento, introducono una rideterminazione della nozione di subordinazione, attenuando il significato di etero-direzione in quello di etero-organizzazione.
17 L etero organizzazione «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» Per escludere l etero-organizzazione: - la prestazione non deve essere svolta in modo esclusivamente personale; - la prestazione deve essere predeterminata dalle parti e non deve essere suscettibile di variazioni unilaterali da parte del committente; - la prestazione non deve essere sottoposta al potere del creditore di specificarne modalità e contenuti anche con riferimento ai tempi e al luogo (in senso statico o dinamico?)
18 Autonomia, collaborazione, organizzazione Si avrà lavoro autonomo ex art c.c., quando il prestatore svolgerà l opera in modo prevalentemente personale e il committente potrà solo pretendere che l esecuzione dell opera pattuita avvenga secondo le condizioni stabilite nel contratto ed a regola d arte (art c.c.) mentre è a lui precluso ogni potere unilaterale di intervenire sull esecuzione della prestazione specificandone contenuti e modalità; si avrà un rapporto di collaborazione ex art. 409 c.p.c., quando il collaboratore svolgerà la prestazione in modo prevalentemente personale e il committente potrà esercitare il potere di istruzione, anche influendo «sulle modalità di esecuzione dell attività promessa, al fine di adeguarle com e necessario in un rapporto caratterizzato dalla continuità alle mutevoli esigenze dell organizzazione del committente»; si avrà una collaborazione organizzata ai sensi dell art. 3 del dlgs 81/2015 quando il prestatore svolgerà, in modo esclusivamente personale, una prestazione i cui contenuti sono specificati dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo;
19 Le collaborazioni organizzate non attratte nella disciplina del lavoro subordinato L art. 2, secondo comma elenca invece i casi nei quali è ancora consentito stipulare contratti d opera coordinata e continuativa che contemplano anche l etero organizzazione dei tempi e dei luoghi della prestazione: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (non sono pertanto riconducibili a tale categoria anche le attività svolte da professionisti iscritti in registri, ruoli o elenchi professionali come previsto in precedenza dalla l.n.92/2012); c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
20 Le collaborazioni e gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative Già in precedenza in attuazione dell art. 24 bis del dl.183/2012 erano stati sottoscritti accordi sindacali per consentire l utilizzo delle collaborazioni a progetto, se pur per le sole attività di vendita di beni e di servizi con modalità outbound nei call center sulla base di un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Un esempio in tal senso è l Accordo Collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center outbound, stipulato con riferimento al CCNL TLC 1 agosto Le associazioni di categoria hanno sottoscritto un nuovo accordo in base al quale «le previsioni e i trattamenti economici e normativi fissati dall Accordo 1 agosto 2013, in virtù della sopravvenuta normativa, devono intendersi riferiti ai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività outbound ivi regolati».
21 La certificazione delle prestazioni d opera «non» organizzate L art.2, comma 3, prevede la possibilità di certificare, nelle opportune sedi di certificazione, l assenza del requisito dell organizzazione da parte del committente di tempi e luoghi di lavoro. La certificazione potrà riguardare: il regolamento contrattuale per escludere che lo stesso non attribuisca al committente un potere di incidere unilateralmente sia sul tempo che sul luogo di lavoro; la verifica delle concrete modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. In questo caso il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
22 La stabilizzazione dei rapporti di lavoro autonomo L art. 54 stabilisce che «al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione
23 Effetti: Ove tra le parti sia sottoscritta una valida conciliazione con la quale il lavoratore rinuncia ad ogni rivendicazione inerente la diversa qualificazione dei rapporti intercorsi, l accordo transattivo raggiunto e la formalizzazione del nuovo contratto di assunzione comportano l estinzione di: eventuali illeciti amministrativi, contribuitivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto; la transazione è opponibile all amministrazione agli enti previdenziali
24 A cura di: Prof. Avv. Marco Marazza
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