LE COLLABORAZIONI ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/2015 I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

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1 CdL LE COLLABORAZIONI ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/2015 I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 SEDE DEL CORSO: Roma, 21 marzo 2016 FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI 1

2 La normativa di riferimento La disciplina delle collaborazioni parasubordinate e autonome ML Circolare n. 3/2016: applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato La stabilizzazione dei lavoratori autonomi ML Circolare n. 3/2016: stabilizzazione delle collaborazioni Le risposte del Ministero del Lavoro La certificazione dei contratti di lavoro 2

3 La normativa di riferimento L. 183/2014 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro Art. 1 co. 2 lett. b) punto 3): previsione dell universalizzazione del campo di applicazione dell'aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci [ ]; Art. 1 co. 7 lett. g): previsione dell introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [ ]. 3

4 D. Lgs. 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Art. 2 Art. 52 Collaborazioni organizzate dal committente Superamento del contratto a progetto Art. 54 Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA Prassi ML o risposta interpello 2 e 5 del o risposta interpello 6 del o circolare n. 3 del

5 LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI PARASUBORDINATE E AUTONOME Ex Art. 2 D. Lgs. 81/2015 A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative* e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione) (co. 1). *salve, pertanto, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Inoltre la disposizione di cui al co.1 (quindi la relativa presunzione) non trova applicazione con riferimento a (co.2): collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.. 5

6 Art. 2 co. 3 Possibilità per le parti di richiedere alle commissioni di cui all Art. 76 del D.Lgs. 276/2003 la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Art. 52 Superamento del contratto a progetto: le disposizioni di cui agli artt bis del D.Lgs. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. N.B.! Dal non è più possibile stipulare co.co.pro. Tuttavia dal è possibile stipulare co.co.co. per casistiche espressamente richiamate dalla norma; per le prestazioni lavorative nelle quali non sono riscontrabili tutti e tre i requisiti di presunzione 6

7 Ministero del Lavoro Circolare n. 3 del il Ministero fornisce chiarimenti interpretativi relativamente alle Collaborazioni organizzate dal committente e la procedura di Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA Con riferimento all Art. 2 co. 1 D.Lgs. 81/2015, ogniqualvolta il collaboratore operi all interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni dell articolo, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Le 3 condizioni devono ricorrere congiuntamente. Cosa si intende per prestazioni di lavoro esclusivamente personali? Prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l ausilio di altri soggetti. Cosa si intende per continuative? Il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. Dunque la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 7

8 Ma quali sono le conseguenze dell applicazione di tale disciplina? Chiarisce il Ministero che La formulazione utilizzata dal legislatore, di per sé generica, lascia intendere l applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, l applicazione della disposizione comporterà altresì l irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 8

9 La stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA ex Art. 54 D.Lgs. 81/2015 Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di: soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo godono degli effetti di cui al comma 2, ovvero l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione) a condizione che: i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all Art co. 4 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione; nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 9

10 Ministero del Lavoro Circolare n. 3 del : i chiarimenti in materia di stabilizzazione Dalla norma si evince che: i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro. ATTENZIONE!La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede il rispetto delle due condizioni. Vale anche per associati in partecipazione? NO Chiarisce ancora il Ministero L adesione alla procedura comporta l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all accesso ispettivo e quindi all inizio dell accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all esito dell ispezione. Viceversa, qualora l accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all Art. 54 del D.Lgs. 81/2015 potrà determinare l estinzione degli eventuali illeciti accertati all esito dell ispezione. 10

11 Sempre dalla circolare 3/2016 Stabilizzazione ed esonero contributivo Il ML evidenzia, inoltre, che tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi. 11

12 LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO QUESITO RISPOSTA AD INTERPELLO L istante chiede se, nell ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo di cui sopra in presenza dei requisiti previsti dalla legge. l istante chiede se la suddetta disposizione possa trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private). 2/2016: con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l art. 54 del D.Lgs. 81/2015, prevedendo uno specifico incentivo costituito dalla estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. In tal caso il Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già iniziato un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento. 5/2016: si ritiene che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi non rientrino nel campo di applicazione dell art. 2, comma 1, citato nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore. gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) dell Art. 2 co.2 D.Lgs. 81/2015 possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI. 6/2016: in risposta al quesito avanzato, si ritiene che esulino dall applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall art, 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi. 12

13 La certificazione dei contratti di lavoro La nozione La certificazione è una procedura volontaria di verifica della conformità del tipo contrattuale prescelto al rapporto che in concreto le parti intendono instaurare. Essa è disciplinata dagli Artt D.Lgs. 276/2003 La finalità (Art. 75): Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria così disciplinata La procedura di certificazione può riguardare: 1) La scelta di una determinata tipologia contrattuale; 2) Il contenuto di singole clausole del contratto. Gli organi di certificazione (Art. 76): sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso -gli Enti Bilaterali costituiti nell ambito territoriale di riferimento -le Direzioni provinciali del lavoro e le province -le Università pubbliche e private, comprese Fondazioni universitarie -la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro -i Consigli provinciali dei CdL 13

14 GLI EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Tale effetto può essere superato SOLO attraverso una successiva differente valutazione del giudice. Le parti devono fare espressa richiesta nell istanza di certificazione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali richiedono la certificazione (Art. 78, co.2) = in mancanza di tale espressa indicazione, l atto di certificazione produce effetti solo tra le parti. Gli effetti dell accertamento, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto se la commissione ha appurato che l attuazione sia stata coerente con quanto riscontrato. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono solo se e nel momento in cui esse provvedono a sottoscriverli, con eventuali integrazioni e modifiche suggerite (Art. 79). Contro la certificazione avranno rilievo: l erronea qualificazione del contratto, il vizio del consenso e la difformità tra quanto prima certificato e ciò che effettivamente è stato attuato dopo (Art. 80, co.1). Nell adottare la decisione, il giudice valuterà il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione (Art. 80, co.3). D.Lgs. 81/2015 = tentativo di rilanciare l istituto della certificazione! Nello specifico, esso tratta di certificazione in materia di: collaborazioni organizzate dal committente stabilizzazione di co.co.co., co.co.pro. e titolari di partita IVA mansioni, inquadramento e retribuzione contratto di lavoro part-time (clausole elastiche) 14

15 Come certificare un contratto Azienda e lavoratore devono presentare un istanza volontaria redatta su apposita modulistica, in carta da bollo sottoscritta da entrambe le Parti (datore di lavoro e lavoratore) con allegata copia del documento di identità dei firmatari. Per i CPO CDL le procedure da seguire sono indicate nella regolamentazione, delle singole Commissioni, rispettosa di quanto indicato dal CNO d intesa con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. L inizio della fase di certificazione deve essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro, a cui compete l onere di notificare l istanza a tutte le autorità pubbliche interessate (Inps, Inail, A.E.). Nota: La procedura di certificazione deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. 15

16 Durante la fase istruttoria, nella valutazione delle condizioni contrattuali, può essere richiesta la presenza delle Parti al fine di acquisire informazioni o chiarimenti a proposito del contratto di lavoro da certificare, pena l improcedibilità dell istanza e l onere della riproposizione di una nuova domanda. Azienda e lavoratore possono in fase di audizione : 1. Farsi rappresentare, solo nell ipotesi di comprovate motivazioni, da un soggetto opportunamente delegato; 2. Farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Quanto è dichiarato dalle Parti e dalla Commissione, riguardo all attività svolta, è verbalizzato ed è funzionale all adozione del provvedimento finale di certificazione. 16

17 L atto di certificazione redatto, pertanto, ha natura di provvedimento amministrativo e deve contenere le motivazioni, con l indicazione degli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali, legati a quanto certificato e del particolare contratto di lavoro oggetto dell atto e, se del caso, l autorità competente cui è possibile ricorrere. Una copia dell atto di certificazione deve essere rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l istanza. In caso di diniego di certificazione, cioè, in caso di adozione di un Provvedimento di mancata Certificazione su istanza di Parte chi ha interesse può presentare ricorso vero è che è possibile la ripresentazione di una successiva istanza davanti allo stesso o a diverso organo ma solo se fondata su presupposti e motivi diversi. Nota: Una volta certificato, il contratto di lavoro è conservato presso l Ente certificatore fino ai cinque anni successivi alla scadenza del contratto. 17

18 Quanto illustrato è la esatta volontà del Legislatore Delegato, cioè disposizioni ad hoc per rafforzare - anche nei confronti degli Organi Giurisdizionali il valore vincolante dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dalla Commissione, in merito alla volontà delle Parti sottoscrittrici. Ad esempio: Il giudice, in forza del disposto, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, dovrà tenere conto "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione", delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo. ATTENZIONE: Oltre quelle presenti nei CCNL anche quelle individuate, con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro. 18

19 innovazioni introdotte dal 2010 Il Collegato ha ridefinito anche la finalità della procedura di certificazione precisando che possono essere oggetto di certificazione tutti i contratti in cui si possibile dedurre, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Nota: chiariti i dubbi emersi in passato sulla possibilità di certificare da parte delle Commissioni, contratti che pur prevedendo lo svolgimento di attività lavorative, non erano qualificabili come veri e propri rapporti di lavoro (vedi la somministrazione di personale, l'associazione in partecipazione, l appalto e i regolamenti delle cooperative). Attenzione: Il provvedimento di certificazione, rilasciato al termine della procedura regolamentare, conferisce forza legale al contratto nei confronti di tutti quei soggetti terzi, nella cui sfera giuridica esso è destinato ad avere riflessi. Tale efficacia permane fino al eventuale sentenza di merito (del giudice ordinario) o alla decisione in primo grado (del giudice amministrativo) che dichiarino l annullamento del provvedimento adottato. 19

20 ATTENZIONE: Gli effetti della certificazione si producono: in caso di contratti non ancora sottoscritti al momento dell audizione, soltanto dal momento dell'effettiva sottoscrizione. In caso diverso, ove la commissione abbia appurato che l attuazione del contratto sia stata coerente con quanto certificato, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, dal momento dell inizio delle attività. Le norme del collegato lavoro hanno inciso (vedi l'art. 31) nella regolamentazione della vita delle commissioni di certificazione, chiarendo che esse possono svolgere attività di certificazione unicamente nell ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell Ordine, attribuendo a quest ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi, ma uniformando di fatto la visione sull intero territorio nazionale, perdendo di vista esigenze connaturate alla reltà di territori vasti o intensamente popolati/produttivi. 20

21 Ricorsi Le parti o i terzi (istituti previdenziali e assicurativi) possono presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione in caso di: 1. Supposta erronea qualificazione del rapporto; 2. difformità tra quanto dichiarato e quanto posto in essere; 3. vizio di consenso. Devono però obbligatoriamente rivolgersi prima alla Commissione per un tentativo di conciliazione. Solo se l esito del tentativo di conciliazione è negativo, si può fare ricorso al giudice del lavoro competente per territorio. 21

22 Ricorsi ATTENZIONE: Nel caso in cui il giudice accerti una difformità tra oggetto concordato ed effettiva realizzazione, la sentenza ha effetto dal momento in cui è stata accertata la difformità. È possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, contro il Provvedimento della commissione, entro sessanta giorni dalla sua adozione, solo in caso di: 1. violazione del procedimento di certificazione; 2. presunto eccesso di potere da parte della Commissione. 22

23 Vista la normativa altri Professionisti e, soprattutto, degli Amministrativi si sono domandati e si domandano: Perché la possibilità di costituire Commissioni di Certificazione è data al Consulente del Lavoro? Perché a un Professionista, massima espressione, nell immaginario più retrò, dell individualista è data funzione pubblica? credo che il Legislatore ha riconosciuto il merito, e anche gli altri Ordini e le Istituzioni devono farlo, ai Consulenti del lavoro quello di aver dato l esempio su come essere tessitori quotidiani, con la propria opera e con la propria iniziativa (*), del recupero della fiducia dei Cittadini, imprenditori e lavoratori, nei confronti degli apparati pubblici. Creare fiducia, Garantire fiducia, per ottenere fiducia. (*) vedi CPO RM, oltre la Commissione di Certificazione, Sportelli Enti AGO, Collaborazione con A.E. e CAF Dipendenti, Sportello del Consulente, Consulte territoriali, ecc. 23

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