REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Savona, Sezione civile, in composizione monocratica in persona del dr. Alberto Princiotta in funzione di giudice unico, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. (OMISSIS) affari contenziosi R.G. anno (OMISSIS), promossa da: Me. Mi. e Ce. An., assistite dagli avvocati V. C. ed A. L., nei confronti di: Banco P. Società Cooperativa, in qualità di rappresentante processuale della Banca P. di N. spa, assistito dagli avvocati N. S., S. L. e A. S., avente ad oggetto: intermediazione mobiliare, conclusioni assunte da Me. Mi. e Ce. An.: In via principale, di merito: accertata, in relazione ai fatti descritti in premessa, la mancata sottoscrizione da parte della Banca P. di N. del contratto "quadro" di negoziazione, il mancato adeguamento dello stesso alla normativa di cui al TUF n. 58/98 e Reg. Consob n /98, la mancanza delle indicazioni prescritte dagli artt. 28 e 30 Reg. Consob n /98, nonché la. vendita delle obbligazioni Ci. in periodo di grey market, dichiarare la nullità dell'acquisto delle obbligazioni "CI. D.M. 7,75 % 05 EUR" e/o del contratto di negoziazione dei 11, sottoscritto dai sig.ri Ce. Ar. e Me. Mi. e, per l'effetto, condannare la Banca P. di N. spa a restituire ai sig.ri Me. Mi. e Ce. An. la somma di E ,64, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'investimento al saldo; In via subordinata, di merito: accertata, in relazione ai fatti descritti in premessa, la mancata sottoscrizione da parte della Banca P. di N. del contratto "quadro" di negoziazione, il mancato adeguamento dello stesso alla normativa di cui al TUF n. 58/98 e Reg. Consob n /98, la mancanza delle indicazioni prescritte dagli artt. 28 e 30 Reg. Consob n /98. la vendita delle obbligazioni Ci. in periodo di grey market, nonché la violazione delle norme di cui agli artt. 28, 29 Reg. Consob 11522/98 e 8 Reg. Consob 11768/08, dichiarare la risoluzione dell'acquisto delle obbligazioni "CI. D.M. 7,75 % 05 EUR" e/o del contratto di negoziazione del sottoscritto dai sig.ri Ce. Ar. e Me. Mi. e, per l'effetto, condannare la Banca P. di N. spa a restituire ai sig.ri Me. Mi. e Ce. An. la somma di E ,64, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'investimento al saldo;

2 In via ulteriormente subordinata, di merito: accertata la responsabilità della banca convenuta, per i fatti descritti in premessa, condannare ai sensi dell'alt. 23 TUF 58/98 la Banca P. di N. spa a risarcire ai sig.ri Me. Mi. e Ce. An. I danni nella misura di E ,64, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'investimento al saldo, o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso: spese, diritti ed onorati di causa interamente rifusi. Conclusioni assunte da BANCO P. SOCIETÀ COOPERATIVA, in qualità di rappresentante processuale della BANCA P. DI N. S.P.A.: Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, - nel merito, in via principale, respingere le domande attrici tutte, in quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto; - in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la restituzione alla banca convenuta sia degli strumenti finanziari oggetto di causa, o di ogni prezzo, altro titolo o valore ricevuto dalle attrici in loro sostituzione, sia delle cedole a suo tempo incassate dalle medesime attrici, oltre interessi legali e rivalutazione; ad un tempo accertare il concorso di colpa nella causazione del danno in capo al Prof. Ar. Ce. e An. Ce. ai sensi dell'art cod. civ. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella misura che risulterà giusta e dovuta, anche in via di equità; -in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio. IN FATTO ED IN DIRITTO I.- Mi. Me. e An. Ce., in proprio e quali eredi legittimi di Ar. Ce., hanno convenuto in giudizio la Banca P. di N. chiedendone la condanna alla restituzione -previa declaratoria di nullità e o di risoluzione dell'acquisto delle obbligazioni Ci. D.M. 7,75% 05 Eur e o del contratto di negoziazione dell'11\3\1997- di euro ,64 oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dalla data di investimento al saldo effettivo; in subordine, la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 23 TUF n. 58\98 nella misura di euro ,64, oltre rivalutazione ed interessi, in conseguenza del grave inadempimento imputabile alla convenuta. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la Banca convenuta, assumendo una diversa versione dei fatti, chiedeva il rigetto della domanda; in caso di declaratoria di nullità e o risoluzione, chiedeva la restituzione del titolo e delle somme percepite; in subordine, la riduzione del risarcimento assumendo il concorso colposo ai sensi dell' art c.c. di Ar. Ce. e della Me.. Il giudizio veniva istruito documentalmente e con l'esecuzione di una consulenza tecnica relativa alla descrizione del detto titolo verificandone l'identità tra quello ordinato e quello consegnato. Il 4 ottobre u.s., le parti precisavano le conclusioni come sopraindicato. II.- La domanda è meritevole di accoglimento.

3 L' eccezione di nullità c.d. derivata dell' acquisto delle obbligazioni Ci. avvenuto il 5 marzo 2002 è fondata in quanto il contratto di negoziazione dell'11 marzo 1997 è stato sottoscritto esclusivamente dagli investitori e non dalla banca mentre tale requisito di forma ad substantiam era necessario per il perfezionamento del vincolo (cfr., recentemente anche Tribunale Roma sez. III, 9 settembre 2013, n , edita su Banca Dati Giuffrè: Ad integrare e a soddisfare il requisito di forma previsto e prescritto dall'art. 23 TUF non può valere la sola sottoscrizione ad opera dell'investitore del documento contenente il cd. contratto quadro, occorrendo che sia espressa la volontà di entrambe le parti. Condivisibilmente, nella sentenza che riguarda un caso identico a quello in esame e da cui non c' è motivo di discostarsi nel caso di specie il detto Tribunale ha ritenuto in motivazione l'art. 23 del D.lgs. n. 58/1998 prevede che il contratto relativo ai servizi di investimento ed accessori sia stipulato per iscritto, a pena di nullità, e che una copia dello stesso venga consegnata al cliente. Peraltro, già con la L. 2 gennaio 1991, n. 1, la finalità di proteggere gli investitori, tutelando l'integrità della formazione della volontà contrattuale, era stata perseguita attraverso la predeterminazione di forma e contenuto del contralto; e così l'art. 6 della citata L. n. 1/1991 richiedeva la forma scritta per tutti i contratti che le società d'intermediazione mobiliare stipulassero con la clientela, imponendo, altresì, un contenuto minimo del documento contrattuale, una copia del quale doveva essere consegnata al cliente. D'altro canto, analoga prescrizione in ordine al requisito formale era trasfusa nell'art. 18 del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, mediante il quale era stata recepita la Direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993 sui servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari. Non va taciuto, poi, che in forza dell'art. 30 del Reg. Consob n dell' , "gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni; d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta; e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant; f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio...". Ora, è ben vero che - come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e dì merito, espressa e condivisa anche da questo Tribunale - il vincolo legale della forma scritta è destinato ad operare con esclusivo riferimento al cd. "contratto quadro" per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione dì ordini relativi a strumenti finanziari, e non anche per i singoli ordini di compravendita impartiti dall'investitore, in relazione ai quali, invece, la forma della conclusione è quella prevista in via pattizia dallo stesso "contratto quadro" (ovvero l'ordine di acquisto del cliente da inoltrare alla banca con la sottoscrizione di apposito modulo d'ordine, o, anche, la comunicazione telefonica, soggetta a registrazione, a cui fa seguito l'esecuzione dell'ordine stesso da parte della banca). Ed, infatti, l'art. 23 del D.lgs. n. 58/1998, nel prevedere che il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, si riferisce al solo contratto quadro o "master agreement", che si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e che, quindi, disciplina in via generale le modalità di espletamento dell'incarico, laddove, invece, gli ordini di borsa relativi alle singole

4 operazioni costituiscono, piuttosto, un momento esecutivo del contratto quadro, successivo alla stipula di quest'ultimo. Sennonché, il rapporto che lega il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento ed i susseguenti atti di negoziazione di titoli, la circostanza che questi ultimi si pongano come mero "momento di esecuzione" dell'accordo a monte, e l'ulteriore rilievo che, in forza delle previsioni di cui all'art. 30 della delibera CONSOB n /98 l'intermediario professionale non può operare se non in forza di un valido contratto quadro, comportano, indefettibilmente, che la nullità "dell'accordo a monte" travolga anche "l'operazione a valle", rendendo quest'ultima priva di giustificazione causale. Ed al fine di una puntuale ricostruzione del rapporto che lega il cd. contratto quadro ai singoli ordini di acquisto, par d'uopo rammentare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, di recente, chiarito (Cass., SS.UU.. 19 dicembre 2007, nn e 26725), che dal cd. contratto quadro, cui può darsi il nome di contratto d'intermediazione finanziaria e che, per alcuni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato, derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente. Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione. Ha soggiunto, la Suprema Corte, che il carattere negoziale della operazione effettuata dall'intermediario è sempre da individuare nella fase esecutiva del contratto di intermediazione, quale regolazione sul mercato dell'ordine impartito dal cliente nell'ambito del contratto, per modo che l'operazione dì acquisito ha, sì, carattere negoziale, ma si pone pur sempre come momento attuativo degli obblighi dell'intermediario nascenti dal contratto quadro. Deve ritenersi, quindi, che il contratto quadro, oltre a costituire un atto vincolato per forma (art. 23 TUF) e per contenuto (art. 30 Reg. Consob), rappresenti, altresì, un atto necessario, atteso, peraltro, che i servizi di investimento possono essere prestati soltanto sulla base del cennato contratto. Pertanto, condizione preliminare dì validità degli ordini impartiti dall'investitore alla banca, agli effetti delle singole negoziazioni di borsa, è che i primi seguano ad un contratto quadro stipulato in forma scritta. Solo in tal caso, infatti, le negoziazioni possono essere ricondotte all'interno della schema di una valida prestazione di servizi di investimento, altrimenti rimanendo travolti dalla nullità (relativa) del contratto quadro non stipulato per iscritto. Invero, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina sul mandato senza rappresentanza - dove talvolta l'atto gestorio sopravvive all'invalidità del contratto di mandato- la totale carenza di autonomia causale dell'ordine di investimento comporta la nullità dello stesso quante volte esso non sia preceduto dalla conclusione di un valido contratto quadro. Sul punto la Suprema Corte, anche in una recente pronuncia, ha avuto modo di ribadire quanto segue: "La corte d'appello ha infatti escluso che vi sia mai stato un contratto d'investimento (cd. contratto quadro) sottoscritto dai clienti. Tanto basta a determinare la nullità delle operazioni d'investimento successivamente compiute dalla banca, stante la previsione dell'art. 23 del TUF; se tali operazioni sono da considerarsi nulle, per difetto di un indispensabile requisito di forma richiesto dalla legge a protezione dell'investitore, è evidentemente da escludere che se ne possa predicare la ratifica tacita. Quando il legislatore richiede la forma scritta per meglio tutelare una delle parti del contratto, sarebbe manifestamente contraddittorio ammettere che quel difetto di forma sia rimediabile mediante atti privi anch'essi di forma scritta" (in tal senso, Cass. Civ. Sez. I, 22 marzo 2013, n Fatte le considerazioni di cui innanzi e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la copia del contratto quadro prodotta tanto dall'attore che dalla Banca convenuta, pur recando la sottoscrizione non disconosciuta di

5 C.A., non risulta sottoscritta anche dall'altra parte contraente e, dunque, dall'allora Banca N. dell'a. S.p.A., a mezzo di soggetto munito dei poteri di rappresentanza e, come tale, deputato a manifestare la volontà della società nei rapporti esterni, con effetto vincolante. A fronte di tale inequivoca "emergenza documentale", appare del tutto priva di rilievo la circostanza che sul modulo contrattuale sottoscritto da C.A. risulti apposta, a stampa, la seguente formula: "Prendo/prendiamo atto che un esemplare del presente contratto mi/ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi". Invero, anche a voler prescindere dalla considerazione che, a comprovare l'avvenuta sottoscrizione del cennato contratto quadro anche ad opera del soggetto deputato ad esprimere la volontà dell'allora Banca N. dell'a. S.p.A., non potrebbe certo valere la mera annotazione a stampa posta su modulo preventivamente predisposto dalla medesima Banca, per i fini che ci occupano resta il dato, incontestabile, che la copia del contratto quadro in concreto nella disponibilità di C.A. - che dovrebbe certamente recare la sottoscrizione per accettazione ad opera di soggetto munito dei poteri di. rappresentanza della Banca - in realtà risulta sottoscritta dal solo "cliente", sì da rilevare quale mera proposta contrattuale non seguita dall'accettazione dell'oblato. D'altro canto - come evidenziato da consolidata giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale - non può certo ritenersi che, ad integrare e soddisfare il "requisito di forma" previsto e prescritto dall'art. 23 TUF, possa valere la sola sottoscrizione, ad opera dell'investitore, del documento contenente il cd. contratto quadro. In proposito va rilevato che è ben vero che la disposizione di cui al citato art. 23 TUF è finalizzata alla tutela dell'investitore; tuttavia, tale circostanza - in difetto di una specifica previsione - non consente all'interprete di ritenere che il requisito di forma ivi previsto a pena di nullità possa essere soddisfatto dalla sottoscrizione del documento contrattuale contenente il cd. accordo quadro, ad opera del solo "contraente debole". Al contrario, anche con riferimento al disposto dell'art. 23 TUF deve ritenersi operante la regola cardine del nostro sistema, in forza della quale, nel caso in cui sia prevista, per un dato contratto, la forma scritta ad substantiam, il vincolo contrattuale può sorgere validamente solo nel caso in cui la volontà di entrambe le parti contraenti sia espressa in forma scritta. Pertanto, ove il documento contenente l'accordo quadro risulti sottoscritto dal solo "cliente investitore" si è in presenza di una mera "proposta", destinata a sfociare in un contratto valido ed efficace solo all'esito della relativa sottoscrizione ad opera dì soggetto munito dei poteri di rappresentanza della Banca. Per i fini che ci occupano, neppure può rilevare la circostanza che la Banca convenuta, nel costituirsi nel presente giudizio, abbia prodotto il documento contenente l'accordo quadro, debitamente sottoscritto da C.A.. Ed infatti, è ben vero che il contraente, la cui sottoscrizione non figuri nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore. Tuttavia, affinché la produzione in giudizio di un documento contenente il testo, non sottoscritto, di un contratto formale, possa valere come equipollente della relativa sottoscrizione, occorre non solo che la parte fondi, sul documento prodotto, domande volte a far valere nei confronti del contraente sottoscrittore gli effetti del contratto formale, ma anche che sia ancora possibile il "perfezionarsi" del medesimo accordo e che, dunque, l'altra parte non abbia medio tempore revocato, in maniera espressa o per fatti concludenti, il consenso originariamente prestato. Ad ogni buon conto, ciò che maggiormente rileva, per i fini che ci occupano, è la considerazione che nell'ipotesi da ultimo indicata, anche ove sussistano tutte le condizioni per conferire, alla produzione del documento contrattuale privo della propria firma, il valore di equipollente della

6 sottoscrizione, in ogni caso il contratto si perfeziona con effetto ex nunc. Pertanto, quand'anche potesse valorizzarsi, quale equipollente del consenso originariamente non espresso nelle forme prescritte, l'avvenuta produzione in giudizio, ad opera della Banca M. d. P. di S. S.p.A., della copia del contratto quadro recante la sola sottoscrizione dell'odierno attore, resterebbe il dato, incontestabile, che al momento in cui veniva disposta ed eseguita, l'operazione di acquisto di obbligazioni Argentina per cui è causa non riposava su un valido contratto quadro e, quindi, doveva e deve ritenersi, di riflesso, nulla ed improduttiva di effetti ). Quand'anche non si ritenesse la nullità per il difetto della forma, il contratto di acquisto del 5 marzo 2002 risulta anche affetto di nullità derivata per l'omesso adeguamento da parte della Banca convenuta del contratto di negoziazione dell'11 marzo 1997 alla normativa prevista dal TUF n. 58\98 e reg. Consob n \98 (cfr. Tribunale Bari sez. IV, 9 novembre 2010, edito su Banca Dati Giuffrè: un c.d. contrattoquadro, volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo tra la banca ed il cliente, relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento, anche se stipulato prima dell'entrata in vigore del T.U.F. (d.lg. n. 58/1998), deve essere comunque integrato, a livello interpretativo, dalla normativa di dettaglio ivi prevista, tenuto conto che essa (art. 21 e ss., 26 e ss., oltre alla deliberazione Consob 11522/1998) è espressione del più ampio principio di buona fede richiamato dall'art c.c. In quest'ottica, incombe sulla banca l'onere di provare di avere adempiuto a tutti i doveri informativi cui è tenuta, con la specifica diligenza professionale richiesta ad un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario, a nulla valendo l'eventuale rifiuto prestato dal cliente, annotato sul contratto quadro, a fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti; tale rifiuto, infatti, non può esonerare l'intermediario dai suoi obblighi informativi e dalla valutazione del profilo di adeguatezza dell'operazione del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, e ciò in considerazione delle cc.dd. asimmetrie informative esistenti tra le parti, avendo (o dovendo avere) la banca una conoscenza approfondita del prodotto e dovendo comunque svolgere una appropriata indagine sulla propensione al rischio dell'investitore ). Il mancato adeguamento alla normativa nella fattispecie in esame risulta particolarmente significativo in esame in quanto nel contratto di negoziazione le notizie atte a delineare il loro profilo finanziario degli investitori (punto F attività di intermediazione immobiliare del contratto agli atti) non risultano compilate. La stessa Banca ha ritenuto significativo l'omissione ed avvedutasene dopo l'acquisto delle obbligazioni Ci., a distanza di mesi, nel marzo e novembre 2003 confermando inequivocabilmente il precedente inadempimento- ha assunto le notizie relative a Ar. Ce. eci. (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo della convenuta). Tale acquisizione è certamente tardiva è certamente irrilevante, ma ai fini di causa, conferma l'inadeguato operato della Banca che, contestualmente all'acquisto delle obbligazioni Ci. aveva fatto sottoscrivere ad uno degli investitori la clausola di inadeguatezza.

7 Il riferimento è al documento allegato sub 3 dalla parte convenuta nel quale, peraltro solo uno degli investitori, ha dichiarato prendo atto che in data odierna sono stato informato che l' operazione non è adeguata: A) esperienza dichiarata, autorizzo l' operazione non adeguata, ai sensi dell' art. 29 della delibera Consob n \98 e successive integrazioni e modifiche. In realtà l' operazione era inadeguata in quanto rappresentava un investimento dalla natura speculativa e ad alto rischio di rimborso, proposta ad un investitore che non poteva essere considerato qualificato ai sensi della normativa Consob. In relazione alla rischiosità dell'operazione, in particolare, risulta provato che l'acquisto è intervenuto nella c.d. fase di grey marchet, che le obbligazioni erano quotate presso la Borsa del Lussemburgo, che non erano state emesse in Italia e, per giunta, erano emesse da un gruppo altamente indebitato (cfr. Corte appello Torino 2 dicembre 2009, Foro it. 2010, 4, I, 1309: sussistono i presupposti per pronunciare la risoluzione dell'ordine di acquisto di titoli obbligazionari, con la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non aveva fornito ai clienti informazioni effettive sull'operazione eseguita, limitandosi a qualificarla come un buon investimento, né aveva chiesto notizie sulla loro esperienza in materia di investimenti e sulla loro propensione al rischio (nella specie, si trattava dell'acquisto di obbligazioni Ci., rispetto alle quali I'intermediario non aveva chiarito che il titolo non era riferibile alla società italiana cui alludeva, senza nemmeno evidenziare che mancavano informazioni sull'affidabilità del titolo in periodo di "grey market" e che il "rating" ufficioso lo indicava come altamente speculativo). Considerato che l' operazione non era adeguata al profilo degli investitori ed è avvenuta senza la necessaria informazione, quand'anche ritenuta la stessa perfezionatasi, non si può, comunque, porre alcuna questione in tema di nesso causale né configurarsi un concorso di colpa (cfr. Cassazione Sez. 1, sentenza n del 29/12/201: Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte ). Va, quindi, dichiarata la nullità del c.d. contratto - quadro in data 11 marzo 1997 con conseguente nullità dell'acquisto delle obbligazioni Ci. de qua. La Banca convenuta va conseguentemente condannata a restituire a Me. Mi. e Ce. An. la somma E ,640 a suo tempo versata. Non può disporsi alcuna rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore e vanno corrisposti gli interessi decorrenti dalla data di notifica della citazione al saldo.

8 Va ulteriormente disposta la restituzione alla Banca del titolo in contestazione mentre non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle cedole incassate in difetto della prova di alcun pagamento (neppure indicato dalla convenuta). IV.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo in difetto di deposito della nota spese. Le spese C.T.U., già liquidate in precedenza con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della banca convenuta. per questi motivi P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede: 1.- dichiara la nullità del c.d. contratto-quadro in data 11 marzo 1997 e la conseguente nullità dell' acquisto delle obbligazioni Ci. de qua; 2.- condanna conseguentemente la Banca convenuta al pagamento a Me. Mi. e a Ce. An. di E ,640 con gli interessi decorrenti dalla data di notifica della citazione al saldo; 3.- dispone la restituzione alla convenuta del titolo in contestazione; 4.- condanna la Banca convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 195 per esborsi, ed E per compensi al difensore oltre Iva e Cpa come per legge; 5.- pone le spese C.T.U. già liquidate in precedenza con separato provvedimento definitivamente a carico della convenuta. Così deciso il 3 gennaio sentenza depositata in via telematica l' 8 gennaio

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