Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

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1 RELAZIONE CONTENENTE LE OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE). OSSERVAZIONI PRELIMINARI In base al comma 2 dell art. 9 del codice delle assicurazioni private, i regolamenti adottati dall ISVAP ai sensi del predetto codice sono emanati dal Presidente dell Istituto nel rispetto della procedura prevista dall art. 191, commi 4 e 5. Detta procedura, come noto, impone all ISVAP, all avvio della consultazione, di rendere noto lo schema del provvedimento in preparazione ed i risultati dell analisi relativa all impatto delle nuove proposte di regolamentazione (A.I.R.) che l Istituto è tenuto ad effettuare nel rispetto dei principi enunciati dall art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, che prevede che ogni provvedimento emanando dalle Autorità indipendenti sia accompagnato da un documento che ne illustri le possibili conseguenze, tradotte in termini di vantaggi e svantaggi per le categorie dei soggetti coinvolti nel processo normativo. La finalità dell A.I.R. è chiaramente quella di prefigurare gli effetti futuri negativi e positivi delle nuove proposte regolative e di eventuali opzioni regolative alternative per permettere una valutazione completa e quindi l adozione della scelta regolativa più conveniente. Orbene, all avvio della consultazione condotta per l adozione del regolamento in epigrafe, l ISVAP ha reso noto (mediante pubblicazione sul sito Internet dell Istituto medesimo) lo schema del provvedimento in preparazione, ma non i risultati dell A.I.R.. Senza volere in questa sede entrare nel merito delle conseguenze che la scelta di non adottare lo strumento dell A.I.R. potrebbe riverberare sulla legittimità del provvedimento il cui esame ci si riserva di approfondire e di eventualmente sottoporre alla cognizione di altra autorità è di tutta evidenza come una valutazione completa della portata delle nuove disposizioni proposte sia allo stato praticamente impossibile. Parimenti risulta evidente che alcuni aspetti del provvedimento in preparazione necessitano certamente di approfondimento quanto al loro impatto, al fine di evitare l adozione di norme di regolamento, la cui applicazione rischia di rendere eccessivamente difficile, se non addirittura impossibile l esercizio dell attività di intermediazione assicurativa con ovvi riflessi negativi sugli interessi di tutte le categorie coinvolte. 1

2 Pertanto, in mancanza dello strumento dell A.I.R. ferme naturalmente le riserve già espresse sulla legittimità, sotto tale profilo, dell adottando provvedimento si auspica che l ISVAP voglia quantomeno prorogare il termine finale della pubblica consultazione e coinvolgere congiuntamente le associazioni dei soggetti coinvolti (in primis, le associazioni degli intermediari) nell attività di studio e di analisi delle opzioni regolative, allo scopo di migliorare la qualità dell adottando regolamento. All uopo, si chiede nel rispetto del ruolo dell Istituto quale Autorità indipendente che l ISVAP voglia costituire un tavolo tecnico con le Associazioni delle categorie coinvolte, allo scopo di scambiare informazioni, dati e osservazioni. Questa collaborazione tra l ISVAP e le Associazioni di categoria, a giudizio dell UNAPASS, appare tanto più necessaria oggi, stante la complessità della materia e l importanza degli effetti della adottanda regolamentazione anche considerando le recenti novità legislative introdotte dalla legge Bersani in tema di concorrenza nel settore assicurativo. OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI Ferme le riserve e le istanze testé formulate, si evidenziano di seguito i primi rilievi sull impianto normativo in preparazione, segnalando che volutamente si tralascia di commentare alcune parti del provvedimento che contengono semplici errori di coordinamento (si veda, ad esempio, l erroneo riferimento operato dall art. 3, comma 4, all art. 43, comma 5). PARTE II Accesso all attività di intermediazione. ART. 5 (Persone fisiche) L art. 5, comma 2, lettera b), per gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A e B, prevede che il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporti: b) la qualifica di esercizio dell attività di intermediazione, ovvero: se il soggetto opera individualmente; se opera in qualità di responsabile dell attività di intermediazione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società iscritte nella medesima sezione B; Si osserva che tale previsione apparentemente non tiene conto dell esercizio dell attività agenziale assicurativa in forma coagenziale. Come è noto, il vigente Accordo Nazionale Imprese-Agenti del 2003 (in analogia a quanto previsto da tutti i precedenti accordi economici collettivi del settore) prevede, al suo art. 2, comma 4, che la gestione di una agenzia di assicurazione possa essere affidata dall impresa assicuratrice a più agenti, nel qual caso si ha la coagenzia e l incarico agenziale si considera sempre conferito 2

3 congiuntamente e solidalmente anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente. I coagenti normalmente sono riuniti in società regolari anche se spesso il contratto di agenzia risulta stipulato con le persone fisiche dei cogenti, soprattutto nei casi in cui la stipula è antecedente l entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n Il numero delle persone fisiche esercenti l attività agenziale in forma coagenziale è assai elevato e per molte di esse rappresenterebbe un problema l iscrizione nel nuovo registro. Pertanto, si ritiene indispensabile introdurre nel regolamento specifiche disposizioni che, da un lato, tengano conto delle peculiarità sopra descritte e, dall altro, precisino quali adempimenti devono essere svolti dai cogenti ai fini dell iscrizione nella sezione A. L UNAPASS propone anzitutto di integrare il paragrafo della lettera b) del comma 2 dell art. 5 come segue: b) la qualifica di esercizio dell attività di intermediazione, ovvero: se il soggetto opera individualmente; se il soggetto opera in qualità di coagente e, in tale qualità, di responsabile dell attività di intermediazione di società iscritta nella sezione A; se opera in qualità di responsabile dell attività di intermediazione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società iscritte nella medesima sezione B; Di conseguenza, si propone anche di modificare i successivi artt. 6, comma 1, lettera e) e 63 e 65, come segue (pur riguardando articoli successivi, le variazioni suggerite vengono anticipate nel presente paragrafo ed evidenziate in carattere corsivo n.d.s.). In particolare, si suggerisce di aggiungere al termine della lettera e) del comma 1 dell art. 6 le parole in forza di un incarico di tipo agenziale o coagenziale e di modificare pertanto il testo come segue: Art. 6 (Società) 1. Per le società esercenti l attività di intermediazione il registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) ragione o denominazione sociale; b) sede legale ed eventuali sedi secondarie; c) numero e data di iscrizione; d) per le società iscritte nelle sezioni A, B o D, gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede; e) per le società iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale dell impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono 3

4 Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione l attività in forza di un incarico di tipo agenziale o coagenziale. Quanto all art. 63, si suggerisce di aggiungere, dopo il terzo comma, un ulteriore comma: Art. 63 (Trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell Albo nazionale degli agenti di assicurazione) (omissis) 3 bis - Le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritte nell Albo nazionale degli Agenti di assicurazione ed esercitano attività coagenziale, ai fini dell iscrizione di diritto nella sezione A del registro, possono invocare l applicazione delle disposizioni previste dall art. 65, commi da 1 a 5, in luogo dell applicazione del comma 1 del presente articolo. 4. Quanto all art. 65, si suggerisce di modificare il comma 1 come segue: Art. 65 (Iscrizione al registro delle società esercenti attività agenziale) 1. Le società esercenti attività agenziale o coagenziale tramite rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell attività assicurativa iscritti nell Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere iscritte nella sezione A del registro, a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti dall articolo 13, comma 1; b) i suddetti rappresentanti legali o delegati agenziali siano iscritti nella sezione A in qualità di responsabili dell attività di intermediazione delle società stesse o in qualità di cogenti e, in tale qualità, di responsabili dell attività di intermediazione delle società stesse. Tornando all esame dell art. 5 dello schema di regolamento, si osserva che il comma 3, lettera b), per gli intermediari persone fisiche iscritti nella sezione E, prevede che il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, debba riportare: la qualifica di esercizio dell attività di intermediazione, ovvero: se il soggetto opera individualmente; se opera in qualità di responsabile dell attività di intermediazione di società 4

5 Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione iscritte nella sezione E; se opera in qualità di addetto all attività di intermediazione di una società iscritta nella sezione E. In base a tale disposto, il dipendente o collaboratore di una società iscritta nella sezione E, che sia addetto all attività di intermediazione (ad esempio, il dipendente di una società esercente attività subagenziale, che sia addetto all attività di intermediazione) deve essere iscritto nella sezione E. La previsione dell obbligo di iscrizione nella sezione E anche di tali soggetti appare opportuna. Per analogia, peraltro, dovrebbe iscriversi nella medesima sezione l addetto all attività di intermediazione di una persona fisica iscritta nella sezione E (ad esempio, il dipendente di un subagente che non operi in forma societaria). Infatti, non sembra né opportuno né praticabile impedire alla persona fisica iscritta in E di avvalersi di addetti nell attività di intermediazione. A quanto ci risulta, vi sono numerose persone fisiche che esercitano attività subagenziale (ad esempio, per conto di agenti INA Assitalia) avvalendosi di addetti all attività di intermediazione e appare pertanto indispensabile salvaguardare tali realtà lavorative. Si propone pertanto di aggiungere un ulteriore alinea al termine della lettera b) del comma 3 dell art. 5, del seguente tenore: se opera in qualità di addetto all attività di intermediazione di una persona fisica iscritta nella sezione E. ART. 6 (Società). Come già evidenziato in precedenza, quanto previsto dalla norma in esame non tiene adeguatamente conto dell esercizio dell attività agenziale assicurativa in forma coagenziale. Le proposte di modifica hanno già formato oggetto di trattazione nel paragrafo precedente, al quale per brevità si rinvia. ART. 10 (Commissione esaminatrice). L art. 10, comma 1, stabilisce la composizione della commissione esaminatrice. Viste anche le materie sulle quali vertono gli esami e (ad es., la materia della tecnica assicurativa ), al fine di consentire una ancora più completa valutazione dell idoneità dei candidati, si propone di integrare la composizione della commissione prevedendo anche la nomina di due esperti del settore assicurativo designati dalle associazioni degli intermediari iscritti nelle sezioni A e B. 5

6 ART. 11 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile). La disposizione in esame stabilisce che la polizza debba avere le seguenti caratteristiche: - deve coprire, senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione dell intermediario dal registro (comma 2); - non deve contemplare clausole che limitino o escludano la copertura (comma 2, ultimo periodo); non deve prevedere scoperti o franchigie (comma 4); - deve coprire tutti i danni occorsi nel periodo di vigenza della polizza, ancorché denunciati nei 5 anni successivi (comma 4); - deve avere decorrenza non successiva dalla data della domanda di iscrizione nel registro e scadenza al 31 dicembre dell anno di iscrizione e deve essere rinnovata annualmente (comma 5); - in sede di prima applicazione, deve avere scadenza al 31 dicembre 2007 (comma 5). La dizione coprire, senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione dell intermediario dal registro appare tutt altro che inequivoca. Si propone pertanto di distinguere più chiaramente i requisiti di vigenza della polizza dalla copertura dei sinistri denunciati nei 5 anni successivi. Si osserva, inoltre, che la previsione del divieto di scoperti o franchigie rischia di rendere eccessivamente difficoltoso, se non praticamente impossibile per gli elevatissimi costi, il reperimento della copertura e quindi l iscrizione e lo svolgimento dell attività. L UNAPASS osserva che l esigenza di garantire l effettiva tutela dei terzi potrebbe essere ugualmente soddisfatta, prevedendo che eventuali franchigie o scoperti o clausole che limitino o escludano la copertura debbano essere non opponibili ai terzi. Si ritiene anche opportuno che la norma operi un distinguo tra decorrenza della polizza ed effetto della stessa, in quanto le ulteriori disposizioni dettate dal provvedimento fanno ritenere che la data di iscrizione nel registro possa non coincidere con quella di presentazione della domanda. Pertanto, si propone di modificare il testo dell articolo come segue: ART. 41 (Condizioni per la distribuzione). Il comma 3 dell art. 41, per il suo tenore letterale, sembrerebbe autorizzare gli intermediari iscritti alla sezione D alla vendita di prodotti non standardizzati all interno dei locali di tali intermediari avvalendosi di loro dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo parziale) iscritti come persone fisiche nella sezione A. Ove la norma dovesse essere così interpretata, sarebbe da ritenersi in violazione del disposto dell art. 119 del codice delle assicurazioni. L UNAPASS suggerisce quindi di precisare che la vendita di prodotti non standardizzati all interno dei locali degli intermediari iscritti alla sezione D non possa essere effettuata da dipendenti dell intermediario. 6

7 ART. 42 (Requisiti per lo svolgimento dell attività). Il termine fissato dal comma 3 dell art. 42 appare incongruo. Se ne richiede la modifica, portandolo a 12 mesi. ART. 47 (Regole generali di comportamento). Il comma 1 di tale norma dispone che: Nello svolgimento dell attività d intermediazione ed in particolare nell offerta dei contratti di assicurazione e nell esecuzione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, rispettando altresì le procedure e le istruzioni dell impresa per la quale operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati. Il riferimento alla professionalità contenuto nella lettera a) ma non previsto dal codice delle assicurazioni rischia di ingenerare confusione, perché al termine professionale vengono normalmente assegnati molteplici e diversi significati. Si suggerisce pertanto l eliminazione delle parola professionalità. Si ritiene che anche la previsione dell obbligo di osservare le procedure e le istruzioni dell impresa contenuta nella lettera b) non possa che essere fonte di confusione. Al riguardo, va considerato che la migliore dottrina insegna che le istruzioni impartite dall impresa preponente non sono, data l autonomia dell agente (e in genere degli intermediari), vincolanti in senso proprio. Del resto, proprio in considerazione delle pesanti responsabilità previste a carico degli intermediari dallo stesso regolamento in esame, non si può pensare di obbligare gli stessi intermediari al rispetto di disposizioni che potrebbero essere incongrue e persino di ostacolo al raggiungimento degli interessi perseguiti dal legislatore a tutela dei consumatori. L UNAPASS chiede pertanto di eliminare le parole rispettando altresì le procedure e le istruzioni dell impresa per la quale operano anche in considerazione del fatto che il successivo art. 62 prevede pesanti sanzioni disciplinari a carico degli intermediari in caso di inosservanza degli obblighi sanciti dall art

8 Il comma 3 dell art. 47 regola le modalità di pagamento dei premi assicurativi, stabilendo che: gli intermediari possono ricevere dal contraente esclusivamente: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa per conto della quale operano o a quella i cui contratti sono distribuiti, oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). La norma stabilisce altresì il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita e, per premi di importo superiore a cinquecento euro annui complessivi, per i contratti di assicurazione contro i danni. A prescindere da ogni considerazione circa la ratio della disposizione, va osservato che il regolamento non può impedire agli assicurati di effettuare il pagamento del premio a mezzo contante, cosi come previsto dall art del codice civile. Ne deriva che agli intermediari sarebbe impossibile osservare detta disposizione. L UNAPASS, anche per maggiore coerenza con le disposizioni civilistiche, propone pertanto di eliminare l intero comma in esame, tanto più che il successivo art. 62, come già ricordato, prevede pesanti sanzioni disciplinari a carico degli intermediari in caso di inosservanza degli obblighi sanciti dall art. 47. ART. 48 (Conflitti di interesse). Le disposizioni previste dall art. 48 risultano generiche e di difficile interpretazione. Non è chiaro in particolare il contenuto degli obblighi previsti alle lettere c) e d) del comma 2, che, stante la loro indeterminatezza, potrebbero causare non pochi problemi interpretativi. L UNAPASS propone quindi la loro eliminazione. Parimenti non è chiaro quali procedure gli intermediari dovrebbero adottare ai sensi del successivo terzo comma. Anche di tale comma si chiede pertanto l eliminazione. ART. 49 (Informativa precontrattuale). Si ritiene che la disposizione non tenga adeguatamente conto delle varie tipologie di rischio e delle differenti esigenze degli assicurati, in violazione dei principi e delle regole fissate dal codice delle assicurazioni (v. artt. 120 e 183 del codice). 8

9 ART. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale). Si osserva che l art. 117 del codice delle assicurazioni prevede anche per l intermediario iscritto alla sezione A esercente l attività per più imprese l obbligo di tenere un solo ed unico conto separato. L obbligo previsto dall ultimo periodo del comma 2 dell art. 54 del regolamento di tenere un conto separato per ciascuna impresa non sembra rispettare quanto previsto dal codice ed inoltre introduce una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni analoghe tra intermediari iscritti nella sezione A ed iscritti nella sezione B. Occorre anche considerare che l osservanza di tale obbligo di tenuta di più conti, per la sua onerosità e difficoltà gestionale, rischia di scoraggiare gli agenti dall assumere una pluralità di mandati e quindi di paralizzare i positivi effetti sulla concorrenza introdotti dalla legge Bersani. L UNAPASS chiede pertanto l eliminazione dell ultimo periodo del comma 2 dell art. 54. PARTE IV Provvedimenti sanzionatori. ART. 62 (Violazioni alle quali si applicano sanzioni disciplinari). La norma, al suo comma 2, lettera a), punto 4), contempla la sanzione della radiazione in caso di mancata rimessa di somme percepite a titolo di premi assicurativi. L ipotesi non sembra di facile e piana individuazione. Basti considerare che una parte dei premi rappresenta il compenso provvigionale degli agenti. Per evitare problemi interpretativi ed applicativi di non poco conto, appare preferibile circoscrivere l ipotesi da sanzionare alla appropriazione indebita di somme percepite a titolo di premi assicurativi. L UNAPASS propone pertanto di modificare il punto 4 come segue: appropriazione indebita di somme percepite a titolo di premi assicurativi o di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;. PARTE V Disposizioni transitorie. ARTT. 63 e 71. Il termine del 31 ottobre 2006 previsto dalle disposizioni in esame appare in violazione di quanto stabilito dal codice delle assicurazioni al suo art Pertanto, si ritiene che il termine del 31 ottobre debba essere sostituito con quello del 31 dicembre

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