COMUNE DI RIMINI DEFINIZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI CONNESSI ALLA GESTIONE FUTURA DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI NONCHE DEGLI INVESTIMENTI IVI
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- Baldo Pandolfi
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1 COMUNE DI RIMINI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI CONNESSI ALLA GESTIONE FUTURA DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI NONCHE DEGLI INVESTIMENTI IVI REALIZZABILI E DEI RELATIVI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE E DI AMMORTAMENTO. *** L anno 2009 (duemilanove), addì ( ) del mese di nella Residenza Comunale, in Rimini, Piazza Cavour, 27, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: a) Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n.27, codice fiscale e partita I.V.A , nel presente atto rappresentato dal responsabile dell U.O. Partecipazioni Societarie e Sport, dott. Mattia Maracci, giusto provvedimento del direttore della Direzione Cultura e Turismo dott. Federico Placucci prot. n del 28/10/2009, (in prosecuzione del precedente provvedimento prot. n. SC del 27/10/2006), ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1622 del 20/10/2009, esecutiva, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, committente ; e b), nato a ( ), il / /, residente in ( ), via, n. - CAP - ( ), codice fiscale:, partita Pagina 1 di 8
2 I.V.A., nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità esperto ; premesso che: a) tra agosto 2010 e febbraio 2011 scadranno tutti gli undici contratti decennali di appalto relativi al servizio di gestione dei seguenti undici campi da calcio di proprietà comunale: Ina Casa, Lagomaggio, San Giuliano, Miramare, Gaiofana, Viserbella, San Vito, Rivazzurra, Torre Pedrera, Viserba e Vergiano; b) il committente intende svolgere, ai sensi della L.R. E.R. 11/2007, apposita procedura ad evidenza pubblica per l individuazione dei soggetti a cui affidare, per un ulteriore decennio, la gestione dei sopra citati campi da calcio, unitamente alla realizzazione, nel primo periodo di tale decennio, degli investimenti eventualmente ivi realizzabili con il duplice fine del conseguimento di un risparmio energetico nella gestione e di un maggiore e migliore utilizzo degli impianti sportivi in questione da parte dei fruitori attuali e/o potenziali futuri; c) per l espletamento di tale procedura di gara è necessario definire preliminarmente, attraverso apposito studio, per ciascuno degli undici campi da calcio sopra indicati: c1) i costi e i ricavi che la sola gestione dell impianto produrrebbe, in capo al gestore, nell ipotesi in cui il gestore stesso si limitasse a gestire l impianto, nel rispetto degli indirizzi (tariffari e di utilizzo) imposti dal committente, eseguendovi unicamente la manutenzione (ordinaria e straordinaria) periodica, senza realizzazione di alcun investimento; Pagina 2 di 8
3 c2) gli investimenti che il gestore potrebbe realizzare al duplice fine del conseguimento di un risparmio energetico nella gestione e di un maggiore e migliore utilizzo degli impianti sportivi in questione da parte dei fruitori attuali e/o potenziali futuri, i relativi tempi e costi di realizzazione, tempi di ammortamento, nonché i relativi impatti sui costi e i ricavi della gestione dell impianto; c3) il canone annuo di concessione che il committente potrebbe incassare dal gestore, oppure il corrispettivo annuo che il committente dovrebbe pagare al gestore, per ciascuno dei dieci anni sopra indicati, nel caso in cui il gestore si limitasse alla sola gestione dell impianto, come previsto al precedente punto c1) e nel caso alternativo in cui realizzasse anche gli investimenti individuati secondo quanto indicato al precedente punto c2); d) a fronte dell alta complessità e tecnicità della materia e dell inesistenza, al proprio interno, di figure professionali in grado di elaborare tale studio, il committente ha bandito apposita procedura ad evidenza pubblica, con la quale ha individuato l esperto; e) alla data odierna sono ancora in corso le verifiche del committente sul possesso, da parte dell esperto, dei requisiti di ammissione alla procedura ad evidenza pubblica con cui è stato individuato l esperto, conseguentemente la validità del presente contratto è subordinata all esito positivo di tali verifiche, mentre in caso di esito negativo il presente contratto sarà nullo e l esperto non potrà pretendere alcunché dal committente 1 ; 1 Questa clausola della lettera e) verrà inserita solamente nel caso in cui, per motivi di urgenza, il committente avesse aggiudicato la procedura al primo concorrente della graduatoria (relativa alla procedura ad evidenza pubblica indicata al precedente punto d) e stipulasse con esso il presente Pagina 3 di 8
4 si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Oggetto della prestazione Il committente affida all esperto, che accetta, l incarico consistente nell elaborazione e nella consegna al committente, entro il termine indicato al successivo articolo 3, di una dettagliata e motivata relazione che definisca, per ciascuno degli undici campi da calcio indicati in premessa: a) i costi e i ricavi che la sola gestione futura dell impianto produrrebbe, in capo al gestore, nell ipotesi in cui il gestore stesso si limitasse a gestire l impianto, nel rispetto degli indirizzi (tariffari e di utilizzo) imposti dal committente, eseguendovi unicamente la manutenzione (ordinaria e straordinaria) periodica, senza realizzazione di alcun investimento; b) gli investimenti che il gestore potrebbe realizzare al duplice fine del conseguimento di un risparmio energetico nella gestione e di un maggiore e migliore utilizzo degli impianti sportivi in questione da parte dei fruitori attuali e/o potenziali futuri, i relativi tempi e costi di realizzazione, tempi di ammortamento, nonché i relativi impatti sui costi e i ricavi della gestione dell impianto; c) il canone annuo di concessione che il committente potrebbe incassare dal gestore, oppure il corrispettivo annuo che il committente dovrebbe pagare al contratto, nelle more degli esiti delle verifiche del possesso dei requisiti precedentemente autodichiarati da parte di tale primo concorrente della graduatoria. Pagina 4 di 8
5 gestore, per ciascuno dei dieci anni sopra indicati, nel caso in cui il gestore si limitasse alla sola gestione dell impianto come previsto al precedente punto a) e nel caso alternativo in cui realizzasse anche gli investimenti individuati secondo quanto indicato al precedente punto b). Articolo 2 - Svolgimento dell incarico Il committente si impegna a prestare piena collaborazione, sua e, nei limiti del proprio potere di indirizzo, degli attuali gestori degli undici campi da calcio indicati in premessa, per ciò che concerne il reperimento dei dati e dei documenti indispensabili ai fini dell espletamento dell incarico da parte dell esperto. L esperto svolgerà l incarico di cui all articolo 1 confrontandosi ed interagendo con il committente ed eventualmente avvalendosi, qualora lo ritenesse necessario e/o opportuno, per le problematiche più strettamente tecniche, dell ausilio di collaboratori di sua fiducia. Articolo 3 - Tempi di attuazione L esperto inizierà il proprio lavoro dalla data di stipula del presente contratto e dovrà consegnare la relazione indicata al precedente articolo 1 entro e non oltre 2 giorni da tale data. Qualora, nello svolgimento dell incarico, l esperto dovesse incorrere in situazioni che possano influenzare i tempi o la qualità del suo lavoro, e la corrispondente stima dei corrispettivi sotto riportata, sarà sua cura informare tempestivamente per iscritto il committente ed individuare con quest ultimo le possibili soluzioni. Articolo 4 - Compensi e relative modalità di pagamento 2 Qui verrà indicato il numero proposto dall esperto nell offerta tecnica da esso presentata in occasione della partecipazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica indicata al punto d) della premessa. Pagina 5 di 8
6 Per l espletamento dell incarico di cui all art.1 all esperto spetterà un compenso omnicomprensivo di., 3 ( / ), oltre al contributo previdenziale (4%) 4 per.,00 ( / ) e all I.V.A. (20%) per., ( / ), per complessivi., ( / ) da pagarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, che dovrà essere emessa dopo la consegna della documentazione indicata all art.3. Articolo 5 - Riservatezza e confidenzialità L esperto ed i collaboratori da questo eventualmente impiegati nell espletamento dell incarico avranno l obbligo di mantenere la massima riservatezza su tutti i dati, le informazioni e i documenti eventualmente acquisiti per l espletamento dell incarico. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questo articolo non si applicano alle informazioni: che sono o diventano di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni delle pattuizioni dei paragrafi precedenti; che vengono divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza; per le quali è richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso l esperto ne darà prontamente comunicazione. Articolo 6 - Privacy 3 Qui verrà indicato l importo proposto dall esperto nell offerta economica da esso presentata in occasione della partecipazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica indicata al punto d) della premessa. 4 Il contributo previdenziale verrà indicato solamente se l esperto sarà un soggetto tenuto a tale contributo (ad esempio un libero professionista). Pagina 6 di 8
7 Per quanto concerne il D.Lgs , n.196 sulla privacy, l esecuzione del presente incarico sarà soggetta al preventivo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie al trattamento e alla divulgazione delle informazioni raccolte durante il presente incarico. Articolo 7 - Conservazione dei documenti L esperto potrà conservare presso i suoi uffici o presso società specializzate documenti relativi al presente incarico per un periodo di dieci anni, a decorrere dal termine dell incarico stesso. Articolo 8 - Limitazione di responsabilità Il committente solleva fin d ora l esperto da qualunque responsabilità per i danni che dovessero eventualmente derivare al committente stesso in conseguenza di qualunque perdita di dati e/o informazioni derivante da fraudolenta e/o negligente comunicazione, occultazione o distorsione dei dati stessi. La passività massima che l esperto (inclusi eventuali collaboratori) potrà sostenere a seguito di eventuali contestazioni promosse dal committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente incarico e per inadempimenti extracontrattuali, sarà limitata al doppio dell ammontare dei corrispettivi corrisposti dal committente all esperto, salvo i casi di dolo e colpa grave. I collaboratori eventualmente impiegati dall esperto nello svolgimento dell incarico non avranno alcun rapporto contrattuale con il committente. L esperto dichiara sin d ora che, per quanto concerne eventuali responsabilità derivanti da inadempimenti extracontrattuali, i propri eventuali collaboratori sono coperti dalla medesima clausola di limitazione di responsabilità qui prevista per il consulente stesso. Pagina 7 di 8
8 Articolo 9 - Scioglimento del contratto Entrambe le parti hanno diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto. Il diritto di recesso deve essere esercitato e comunicato per iscritto. Qualora il lavoro dell esperto dovesse interrompersi per qualsiasi motivo non imputabile a suo dolo o colpa grave, saranno in ogni caso dovuti allo stesso i corrispettivi (con il relativo contributo previdenziale e la relativa I.V.A.), individuati nel precedente articolo 4, maturati fino a tale momento. I corrispettivi maturati verranno determinati con riferimento al tempo effettivamente impiegato dagli eventuali collaboratori dell esperto nell esecuzione dell incarico, in base allo stato di avanzamento del lavoro. Articolo 10- Legge applicabile e foro competente Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le modifiche apportate al seguente contratto dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Rimini. Articolo 11 - Spese Le eventuali spese contrattuali (di registrazione bollo, ecc.) saranno a carico dell esperto. Rimini, / /2009 Il committente l esperto Comune di Rimini Il responsabile U.O. Partecipazioni Societarie e Sport dott. Mattia Maracci Pagina 8 di 8
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