SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO. nell'adunanza del 4 aprile 2008 composta dai seguenti magistrati: dotto Rosario ~lio BALDANZA
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1 j MODULAR IO l I C.C. 2 I J--Z La N.8/CONTR/CL/O8 a SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO nell'adunanza del 4 aprile 2008 composta dai seguenti magistrati: PRESIDENTE di SEZIONE: dotto Rosario lio BALDANZA CONSIGLIE: dotto Martìno.COLELLA, dotto Paolo NERI, dotto Mario FALCUCCI, dotto Gaetano D'AURIA, dotto Tommaso D'AMBROSIO, dotto Carlo CHIAPPINELLI, dotto Simonetta ROSA, dotto Pietro RUSSO, dotto Renzo LIBERATI, dotto Marco PIERONI, dotto Mario NISPI LANDI (relatore), dotto Vìncenzo GUIZZI, dotto Giorgio CANCELLIERI, dotto Maria Paola MARCIA, dotto Antonio MEZZERA, dott Vìncenzo P ALOMBA "dott: Cinzia BARISANO (relatore), dotto Luigi PACIFICO; IO REFERENDARIO: dotto Laura CAF ASSO.,; Io i Il VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISI A l'ipotesi di accordo per CCNL relativo al personale dei. comparto Agenzie fisci per il quadriennio nornlativo e biennio economico ; VISTA la comunicazione in data 25 marzo 2008 con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 4 aprile 2008; UDITI, in data 3 aprile 2008, gli esperti designati dalla PresidenZa del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47 comma 4, del d.lgs n. 16S'de12001; TENUTO conto delle valutazioni del nucleo tecnico "Costo del lavoro"; UDITI i relatori Cons. Mario NISPI LANDI e Cons. Cinzia BARISANO;' l
2 DELIBERA di rilasciare, con le osservazioni e raccomandazioni di cui all'allegato rapporto, certificazione positiva in ordine all'ipotesi di accordo in esame. ORDINA la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante il rapporto di certificazione, all' ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica, Al Ministero dell'economia e delle fmanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -IGOP. Il Presidente Rosario Elio Baldanza I Relatori CO() NII\/ t Cons. Cinzia BARlSANO ":)Q.A...a ::> Depositata in Segreteria PER COPIA CONfOR.Ml!. ALL.' OIlICINALt.. DALLA. SEGR.Z:i!:RIA..LL. SEZIONI RIUNl1'Z IN 81 GGMTB.OLLO R OMA,-i!ERlQQ - 2
3 Rapporto di certificazione Ipotesi di CCNL relativa al personale del com parto delle Agenzie Fiscali -quadriennio normativo biennio economico sottoscritta il 26 febbraio 2008:. 1. L'ipotesi all'esame concerne il personale non dirigente, a tempo determinato e indeterminato, delle Agenzie delle entrate, del patrimonio e delle dogane, nonché quello relativo all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinata ad essere trasfonnata in Agenzia fiscale a decorrere del 1 marzo 2008, per effetto dell' art. 40, comma 2 del D.L , n. 159, e già inserita nel relativo comparto di contrattazione collettiva, a tal fine ridefinito dall'art. 3 del vigente Accordo quadro sottoscritto in data Il giungo Il quadro programmatico delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva risulta da ultimo rivisto dalla legge 244/2007 (fmanziaria per il 2008) e dal D.L. 159 del 2007 convertito nella legge 222 del medesimo anno. In attuazione degli impegni assunti dal Governo attraverso la sottoscrizione di una serie di protocolli di intesa con le confederazioni sindacali -l'ultimo dei quali intervenuto in data 29 maggio le risorse sono state ridefinite avendo a riferimento un incremento complessivo medio pari a 101 euro lordi mensili per il personale del compatto ministeri con decorrenza 1 febbraio Tradotto in percentuale del monte salari di riferimento il beneficio a regime risulta, dunque, pari al 4,85 per cento. Sulle vicende relative alla quantificazione delle risorse si rimanda alle considerazioni svolte nel rapporto di certificazione relativo al contratto per il personale del compatto ministeri. ( delibera n.30/2007). 3. Sotto il profilo normativo l'ipotesi all'esame conferma sostanzialmente l'impianto dei precedenti contratti collettivi. Le modifiche più significative riguardano la disciplina delle sanzioni disciplinari, attraverso la previsione di nuove fattispecie punibili, l'inasprimento delle sanzioni, la tipizzazione di alcune fattispecie di illecito, la possibilità di concludere il procedimento disciplinare nell'ipotesi di arresto in fragranza del dipendente per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, a prescindere dalla conclusione del processo penale. Una ulteriore innovazione è rappresentata dalla diversa modalità di impiego dei risparmi derivanti dalla decurtazione della indennità di amministrazione per periodi di assenza superiore a 15 giorni, ad esclusivo vantaggio del personale che nel corso dell'anno abbia, comunque, assicurato una maggior presenza sul luogo di lavoro. 3
4 ",y.,,c-.::1- Infine, il comma 3 dell'art.9 prevede la possibilità di destinare, in fase di prima contratto, una quota delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo al finanziamento \...'-1 ' :';i;,'" \ B(... f} copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, in attuazione di quanto previsto dall"art.9, comma 6 del CCNL 28 maggio Al riguardo, si sottolinea la necessità che tale iniziativa venga attuata nel rispetto dei limiti posti dall'art.3, comma 59 della legge 244/2007 (legge finanziaria per l'esercizio 2008). Nel complesso, dunque, una revisione della parte normativa molto ristretta rispetto ai temi e alle problematiche individuate dal Comitato di settore nell'atto di indirizzo. In particolare risulta di fatto rinviata alla prossima contrattazione normativa la concreta attuazione dei principi in materia di incremento della produttività del lavoro e miglioramento qualitativo dei servizi da rendere alla collettività, che avrebbero dovuto rappresentare, ai sensi del protocollo di intesa stipulato tra il Governo e le confederazioni sindacali nel mese di gennaio 2007, la contropartita degli incrementi retributivi in quella sede pattuiti. Relativamente a tale impostazione minimalista del contratto ed alla generalizzata tendenza a concentrare sul trattamento fisso gran parte delle risorse disponibili, questa Corte si riserva di riferire al Parlamento, nell'ambito della relazione sul costo del lavoro di cui all'art. 60 del D.L.vo 165 del 2001 e nello specifico capitolo dedicato al personale pubblico della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio Sotto il profilo del trattamento economico, l'ipotesi all'esame prevede incrementi nella retribuzione tabellare delle diverse fasce economiche in cui è suddivisa ciascuna area di inquadramento, con decorrenza rispettivamente gennaio 2006 e 1 febbraio 2007, una riparametrazione e un successivo incremento della indennità di amministrazione differenziato tra le diverse Agenzie e un aumento delle risorse da utilizzare in contrattazione integrativa pari, in percentuale, allo 0,5 di quelle complessivamente disponibili per i rinnovi contrattuali. 5. Disposizioni particolari riguardano la disciplina transitoria connessa con l'inserimento del personale dei monopoli di stato nel comparto Agenzie fiscali. In particolare l'art. lo comma 1 letto b prevede che, in via eccezionale e in sede di prima applicazione del contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione dell' amministrazione, in sede di contrattazione integrativa potranno essere previste procedure di riqualificazione tali da consentire il passaggio del personale inquadrato nella prima area a quella successiva. Al di là degli aspetti relativi alla compatibilità economica della predetta operazione, concernente nella specie un ridotto numero di interessati, che dovrà trovare adeguata copertura nella dinamica complessiva del fondo unico di amministrazione, questa Corte non può non evidenziare il contenuto anomalo di una nonna che demanda alla contrattazione decentrata, sia pure in via eccezionale, una 4
5 importante operazione di mobilità verticale in deroga al principio indirettamente 15, comma 3 dell'ipotesi all'esame, che riserva alla contrattazione nazionale di compatto le /..,v c."", /:;;- '?/ \... --; \= cf,... _u $ O. operazioni da fmanziare con quota parte delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie di riferimento per i rinnovi contrattuali. Sempre con riferimento all'inserimento dell'amministrazione dei monopoli nel comparto Agenzie fiscali, l'art. 17, comma 1, lett.a) prevede il mantenimento dell'eventuale maggior retribuzione in godimento rispetto a quella contrattualmente stabilita per il comparto attraverso la attribuzione agli interessati di un assegno personale non riassorbibile. Al riguardo devesi ribadire fermo restando il divieto di reformatio in peius e pur considerando la minima entità del differenziale in questione, l'esigenza di dare generale applicazione al principio del riassorbimento dei trattamenti, al fine di assecondare il processo di aggregazione del personale nei diversi comparti di contrattazione e di garantire, con il tempo, una omogeneità dei trattamenti fondamentali stabiliti in contrattazione nazionale. 6. La quantificazione dei costi contrattuali risulta effettuata sulla base dei dati quantitativi contenuti nel conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato aggiornati al 31 dicembre 2005, la retribuzione annua assunta come base di calcolo risulta essere quella di uscita dalla precedente tornata contrattuale. Il conto annuale per il successivo esercizio 2006 rileva, peraltro, significativi scostamenti in aumento, con particolare riferimento al personale a tempo determinato appartenente alla più alta area di inquadramento. Lo scostamento tra i dati di consistenza e retributivi relativi al momento di teorica vigenza dei contratti e quelli riferiti alla effettiva data di entrata in vigore degli stessi, è da imputare, come in varie occasioni rilevato dalla Corte, ai ritardi nella stipula dei contratti, il che comporta il rischio di una sotto stima delle risorse e di conseguenti esorbitanze di spesa in ipotesi di rilevanti incrementi quantitativi ovvero di intervenuti mutamenti nell'inquadramento degli interessati per effetto della mobilità orizzontale e verticale intervenuta per effetto della contrattazione integrativa. Allorché si verifichi, come avvenuto nelle ultime tornate contrattuali, la necessità di una ridetemlinazione delle risorse da destinare alla contrattazione ad opera delle leggi finanziarie successive a quelle del primo anno di vigenza dei contratti, è da valutare l'esigenza, in tale sede, di ridefmire l'onere nella sua interezza utilizzando opportunamente dati più aggiornati sulla consistenza del personale e sulla distribuzione degli interessati nelle diverse posizioni retributive. Quanto sopra potrebbe rappresentare una importante occasione di verifica circa agli effetti delle nomle contenute nelle diverse leggi finanziarie in materia di contenimento della spesa di personale e di efficacia delle politiche restrittive. *
6 Fenna restando la necessità, nell'attuale sistema, di mantenere una presi alla base della quantificazione delle disponibilità e quelli utilizzati per il calcolo contrattuali, questa Corte sottolinea l'esigenza di mantenere margini di flessibilità nell' utilizzo delle risorse disponibili. L' Aran dovrebbe, inoltre, tener conto nella quantificazione dei costi contrattuali i casi di andamenti eccezionali o anomali nella dinamica quantitativa e retributiva del personale, tali da alterare significativamente la platea degli interessati e la distribuzione nelle fasce economiche di pertinenza, con particolare riferimento ad ipotesi di passaggio ad altri comparti di intere categorie di personale, ovvero di privatizzazione di settori in precedenza gestiti dall' amministrazione. 7. In ordine alla previsione contenuta nell'art. 15 comma 3 concernente la riassegnazione al fondo unico di amministrazione del differenziale tra la fascia retributiva iniziale e quella di inquadramento del personale in caso di mobilità verticale ( cioè di passaggio ad area superiore) il Collegio prende atto delle precisazioni fornite' dall' Aran coerenti con l'indicazione fonnulata in tal senso dal Ministero dell'economia e delle finanze, n base alle quali la predetta rassegnazione sarà contenuta ni!imiti necessari a reintgrare ettivartlene il fondo unio delle.risorse.a so tempo prelevate' e, utilizzate per la corresponslone agli mtere:sati del predetto differenziale retrìbutivo. f ( 8. Il riepilogo degli oneri contenuto nella scheda tecnica predisposta dall' Aran e le verifiche effettuate dal Nucleo tecnico di supporto aua certificazione dei contratti collettivi evidenziano come i costi contrattuali, correttamente quantificati, trovino copertura nelle diverse fonti di finanziamento. e la crescita retributiva risulti a regime contenuta nel limite del 4,85 per cento a regime in coerenza con il quadro programmatico delineato progressivamente dalle leggi finanziarie per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 e nei protocolli di intesa tra il Governo e le Confederazioni sindacali. 9. In relazione a quanto sopra, sussistono i presupposti, con le osservazioni e le raccomandazioni di cui ai precedenti punti, per una positiva certificazione sulla attendibilità dei costi contrattuali e sulla loro compatibilità economico-finanziaria con gli strumenti di programmazione di bilancio. ( Er 6
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