PROVINCIA DI AREZZO. Capitolato di Assicurazione RCT/O DURATA DEL CONTRATTO ORE DEL ORE DEL 30/10/2012

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1 Capitolato di Assicurazione RCT/O DURATA DEL CONTRATTO ORE DEL ORE DEL 30/10/2012 1

2 DEFINIZIONI INDICE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 1. Attività oggetto dell'assicurazione 2. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 3. Persone non considerate terzi 4. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 5. Responsabilità civile dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge 6. Malattie professionali 7. Esclusioni 8. Estensione di garanzia 9. Servizio di sicurezza e salute dei lavoratori D. Lgs. 81/ Responsabilità del committente D. Lgs. 81/ Massimale di garanzia 12. Durata del contratto 13. Assicurazione presso diversi assicuratori 14. Pagamento del premio 15. Regolazione premio 16. Franchigie e limiti di risarcimento 17. Gestione sinistri 18. Gestione franchigia frontale 19. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 20. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro relativo ai prestatori di lavoro (R.C.O.) 21. Rinuncia alla rivalsa 22. Comunicazione della situazione sinistri 23. Recesso in caso di sinistro 24. Estensione territoriale 25. Gestione delle vertenze di danno e spese legali 26. Ripartizione dell'assicurazione e delega 27. Oneri fiscali 28. Rinvio ad altre disposizioni 29. Foro competente 30. Forma delle comunicazioni 31. Interpretazione del contratto SCHEDA TECNICA 2

3 DEFINIZIONI Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che prova l'assicurazione; Contraente: l'amministrazione Provinciale di Arezzo; Assicurato: Provincia di Arezzo: Società: L'impresa/e Assicuratrice/i ed eventuali coassicuratrici; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali; Franchigia: la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico; Scoperto: l'importo percentuale di danno che resta a carico dell'assicurato; Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; Annualità assicurativa: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione di assicurazione; Retribuzione lorda: quanto al lordo delle ritenute previdenziali effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni: - i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso INAIL e quelli non INAIL; 3

4 1) ATTIVITA' OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Si prende atto tra le parti che la descrizione dell attività svolta dall Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate. L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Provinciale, in relazione allo svolgimento dell attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione o comunque di fatti svolti incluse le attività e servizi che in futuro possano essere esplicati. L Assicurato qualora non intenda gestire in proprio tali servizi e/o competenze, può avvalersi, demandare e/o delegare a terzi compresi altri Enti. Sono pure comprese le attività e/o servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi in qualsiasi forma. 2) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La società risponde delle somme che l assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione - all attività descritta - a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nullo escluso né eccettuato) sia che l assicurato agisca nella qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuraio, gestore, committente o compartecipe, - alla responsabilità civile che possa derivare all assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere, - alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, - alla responsabilità connessa a lavori di manutenzione per gli immobili di proprietà o in uso, - alla responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere. 3) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Si prende atto tra le Parti che non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti del Contraente, assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n e successive modificazioni, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all articolo seguente. 4) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne L Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile. a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori para subordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs, addetti 4

5 alle attività per le quali è prestata l assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall INAIL, non inferiore al 6%. La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall INAIL mediante l azione di rivalsa ai sensi dell ìart. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di leggi vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell articolo 10 della legge 12 giugno 1984 n Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanzia di R.C.T., i lavoratori para subordinati, sono considerati terzi per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza di loro partecipazione manuale all attività assicurata. L assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, stagisti, allievi, tirocinanti, ect..) che prestano servizio presso la Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi prove ed altro e che, per essere assimilati agli apprendisti, vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. I dipendenti soggetti all assicurazione obbligatori INAIL inviati all estero saranno considerati terzi qualora l INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La garanzia R.C.O. S'intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03, soggetti e non soggetti INAIL, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. 5) RESPONSABILITÀ CIVILE DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI LEGGE Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti eventualmente non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30/06/1965 n.1124, per lesioni corporali (escluse malattie professionali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio). 6) MALATTIE PROFESSIONALI L'assicurazione di cui all art. 4) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali dei prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965, n.1124, o contemplate dal D.P.R n.482 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima 5

6 volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originatisi dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali dell'assocurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalle data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le "Norme" in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro l' assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità anche se l'assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. 7) ESCLUSlONI L'assicurazione R. C. T. non comprende: a) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti di esecuzione; b) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; c) i danni alle cose e o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono lavori oggetto delle attività; d) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; e) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamenti; tuttavia 6

7 tali danni sono compresi in garanzia, qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino alla concorrenza di ,00 per sinistro ed anno. f) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi; g) danni derivanti da furto h) danni derivanti alle cose trasportate i) danni conseguenti a responsabilità derivante da campi elettromagnetici; L'assicurazione RCT e RCO non comprende: l) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc,); m) danni di qualunque natura, comunque occasionati direttamente o indirettamente, se pur in parte dalla esposizione e/o contatto con l asbesto e /o qualsiasi altra sostanza contente in qualunque forma e misura l asbesto; n) danni conseguenti e/o derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio 8) ESTENSIONI Dl GARANZIA A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: a. responsabilità civile che può derivare all Assicurato dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età. b. responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati e terreni che possono essere usati oltre che dall Assicurato per la sua attività da terzi a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomodanti. L assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all Assicurato nella sua qualità di committente. L assicurazione comprende i danni derivanti da spargimento d acqua, purché conseguente a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture c. responsabilità civile derivante all'assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 CC. di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di Committenza si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti anche a motore, da parte di persone incaricate dall'assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i 7

8 suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia opererà fino a concorrenza di ,00 per anno assicurativo. d. servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani compreso il rischio dell' eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente; e. l'assicurazione vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danni a cose in conseguenza dell'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di Agente della Polizia Provinciale o di Guardia Ambientale Volontaria. La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonchè per intraprendere taluna delle attività previste all'articolo 55 CP. f. l'assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai veicoli da trasporto ad eccezione dei natanti, sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato. g. responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose di terzi e/o dipendenti in consegna e/o custodia all' Assicurato fino a concorrenza di ,00= per anno assicurativo; h. danni derivanti da colpa grave dell' Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere; i. servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario. j. responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; k. responsabilità civile derivante all Assicurato per danni subiti da: - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato; - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti; l. responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di scuole di formazione professionale, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile di 8

9 cui agli articoli 1783, 1784 e 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge n. 316, 1786 CC., che si intende garantita fino a concorrenza di 2.600,00 per danneggiato con il limite di ,00 per anno; m. l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi; la garanzia opera fino alla concorrenza di ,00 per anno assicurativo; n. danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, dei dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta-traffico, da omissioni dei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza; o. la responsabilità civile derivante dalla gestione della fauna selvatica e dagli animali tenuti in custodia;+ p. danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 5.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. q. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose, ma con un limite di risarcimento di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia RICORSO DEI VICINI, la presente opererà in secondo rischio per l eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. r. danni ai locali ove si eseguono i lavori (o nelle immediate vicinanze) o alle cose che si trovino nell ambito dell esecuzione dei lavori stessi. Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. s. responsabilità civile dell assicurato per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con massimo risarcimento di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo; questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 520,00. t. responsabilità civile dell assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.600,00. 9

10 u. responsabilità civile derivante per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci. v. la responsabilità civile derivante dalla gestione del territorio, ivi comprese le strade, le opere di bonifica idraulica, le acque pubbliche e la difesa del suolo in generale. 9) SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI D.LGS. 81/08 E stabilito e convenuto che la garanzia si intende operante in relazione alle responsabilità derivanti da violazione o inosservanza di norme di cui al Decreto Legislativo 81/08. 10) RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE D.Lgs 81/08 L'assicurazione s'intende operante anche per la responsabilità che può derivare all Assicurato per le attività di cui al Decreto Legislativo 81/08. 11) MASSIMALI DI GARANZIA a - Responsabilità civile verso terzi: l'assicurazione vale fino alla concorrenza massima di ,00= per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone e/o delle cose coinvolte, con il limite di ,00 per ogni persona lesa e di ,00 per danni a cose. b - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: l' assicurazione vale fino alla concorrenza massima di ,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di ,00 (duemilioni/00) per ogni prestatore di lavoro infortunato. 12) DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, senza obbligo di disdetta. La contraente si riserva la facoltà, con preavviso di 60 giorni, di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale. A richiesta dell Ente Contraente, la Società avrà l obbligo di concedere una proroga della assicurazione per un periodo massimo di MESI 3 alle medesime condizioni. 13) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali Polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. 14) PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento del premio viene effettuato in due rate semestrali anticipate. Il pagamento della prima rata 10

11 rata verrà effettuato nel termine di 60 gg. dall attivazione della copertura assicurativa, mentre quello delle rate successive verrà effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del semestre. Si precisa che se dai controlli effettuati dall'ente in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008, risultasse un inadempimento a carico della/e società assicuratrice/i la/e stessa/e s'impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i limiti di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. Precedentemente richiamato. 15) REGOLAZIONE PREMIO Il premio convenuto è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione e della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 90 giorni dalla presentazione Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero dovuto (deposito più conguaglio). 16) FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO a. franchigia frontale di 2.500,00= per ogni tipo di sinistro b. per la responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente, per incarichi e lavori eseguiti da terzi: massimo risarcimento ,00; c. per danni alle cose di terzi in consegna o custodia: massimo risarcimento ,00; c. per la responsabilità derivante dall'esercizio di scuole, centri di assistenza, ambulatori ecc, : massimo risarcimento ,00= per anno, con il limite di 2.600,00 per danneggiato; d. per danni derivanti da sospensione o interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi: massimo risarcimento ,00; e. per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute: massimo risarcimento ,00; f. per danni ai locali ove si eseguono lavori od alle cose ecc.: massimo risarcimento ,00=; g. per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento ,00; 11

12 h. la responsabilità derivante da danni dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento ,00, per danni ai fabbricati; i. per i danni derivanti da inquinamento accidentale: massimo risarcimento ,00 per sinistro ed anno; 17) GESTIONE SINISTRI La società provvederà alla gestione liquidazione di tutti di danni, compresi quelli il cui importo rientra parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17. Alla fine di ogni semestralità la società provvederà nei confronti del contraente al recupero delle stesse mediante emissione di apposito documento contenente: data del sinistro nominativo della controparte importo liquidato data del pagamento importo da recuperare. 18) GESTIONE FRANCHIGIA FRONTALE L'assicurato provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri con solo danni a cose, rientranti nei limiti della franchigia frontale contrattualmente prevista con le seguenti modalità: Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale alla franchigia il sinistro verrà gestito direttamente dall'assicurato, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad. es. interessi, spese legali, peritali, medico legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili all'assicurato stesso. Nel caso di richieste di risarcimento maggiori alla franchigia l'assicurato provvederà ad interessare la compagnia, nei termini contrattuali previsti, lasciando alla stessa la gestione del sinistro. Analogamente opererà l'assicurato nei casi in cui l'entità del danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento. Nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, l'assicurato assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato maggiore alla franchigia o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, l'assicurato entro 45 gg. dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum. Nel caso di richieste di carattere giudiziale, l'assicurato/contraente e la Società concorderanno la nomina di un legale penalista/civilista cui affidare la gestione delle pratiche. 19) OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO Dl SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza 12

13 oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 CC.) Per quanto concerne gli accertamenti il termine viene elevato a 90 (novanta) giorni. Il contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. Solo ed esclusivamente: in caso di sinistro per quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte dei dipendenti o loro aventi diritto; in caso di richiesta di risarcimento INAIL e/o INPS. 20) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO Dl SINISTRO RELATIVO AI PRESTATORI DI LAVORO (RCO) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. 21) RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell'art del c.c. nei confronti di: Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possono collaborare con l'assicurato per le sue attività; Persone fisiche di cui l'assicurato si avvalga per le sue attività salvo, i casi di dolo e colpa grave; Eredi dell'assicurato. La Società si obbliga, in seguito al decesso di assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. Salvo sempre i casi di dolo e colpa grave. 22) COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE SINISTRI La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale e a richiesta della Contraente, un riepilogo dei sinistri denunciati specificando per ognuno: - numero di repertorio del sinistro imputato dalla Società; - data di accadimento; - sezione di polizza attivata a copertura del rischio; - nome della controparte; - stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito"); - importo a riserva; - importo liquidato; - data della liquidazione; - numero totale dei sinistri in trattativa, liquidati e senza seguito; 23) RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata, telex o telefax, con preavviso di quattro mesi. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Anche la Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del 13

14 comma precedente, fermo il diritto al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 24) ESTENSIONE TERRITORIALE La validità dell assicurazione è estesa al mondo intero. 25) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norma dell Assicurato, designando d intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali e tecnici che non siano designati d intesa fra Assicurato e Società come meglio esplicato ai punti suddetti e non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all andamento delle liti giudiziali. 26) RIPARTIZIONE DELL ASSICURAZIONE E DELEGA Le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Società delegataria, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. Sia in caso di coassicurazione che di associazione temporanea di imprese la ripartizione delle quote avrà efficacia solo nei rapporti interni tra le Coassicuratrici, mentre i terzi e l Assicurato potranno chiedere il pagamento dell indennizzo alla sola Coassicuratrice Delegataria che sarà obbligata per l intero, in deroga a quanto previsto dall art c.c. 27) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 28)RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le condizioni generali predisposte dalla Compagnia Assicuratrice nonché le norme di legge. La firma apposta dal Contraente su moduli e stampe vale solo quale presa d atto del premio e delle ripartizioni del rischio tra le società partecipanti alle Coassicuratrici. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 14

15 29)FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto di assicurazione è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale la Contraente, con espressa rinuncia ed esclusione di ogni altro. 30)FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni del Contraente e dell Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telefax, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. 31) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 15

16 SCHEDA TECNICA PER CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO. La Provincia, ai fini della determinazione del premio di assicurazione e della prestazione della relativa copertura, dichiara: Ammontare retribuzioni lorde corrisposte: ,00= Massimali di garanzia per: A) Responsabilità Civile verso terzi: L Assicurazione vale fino alla concorrenza massima delle seguenti ipotesi alternative: a) ,00 unico per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone e/o delle cose coinvolte; A) Responsabilita Civile verso prestatori di lavoro: L assicurazione vale fino alla concorrenza massima di ,00 per sinistro con il limite di ,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato Rapporto sinistri premi periodo / : Totale sinistri liquidati: n. 4 per complessivi = Totale sinistri riservati: n. 27 per un totale di danno presunto di ,00= Totale sinistri denunciati alla Provincia 300 circa trecento SCADENZA VECCHIA POLIZZA 30/10/

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