LA RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE (artt bis c.p.c.)

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1 CAPITOLO TERZO BIS LA RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE (artt bis c.p.c.) SOMMARIO: 1. La ricerca dei beni prevista dall art. 492 co. c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma del La ricerca dei beni ai sensi dell art. 492 bis c.p.c. introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 3, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162: a) premessa; b) la fase introduttiva; c) la autorizzazione del presidente del Tribunale e la estensione del controllo giurisdizionale; d) la individuazione delle banche dati e le modalità di accesso a cura dell ufficiale giudiziario ovvero del creditore istante; e) la ricerca presso le banche dati a cura dell ufficiale giudiziario o a cura del creditore procedente; f) le nuove forme di pignoramento mobiliare o presso terzi eseguite ai sensi dell art. 492 bis c.p.c.; g) il procedimento di espropriazione mobiliare o presso terzi nelle ipotesi di cui all art. 492 bis co. 3 5 c.p.c.; h) gli incentivi economici previsti per l ufficiale giudiziario La utilizzabilità delle risultanze scaturenti dalla interrogazione delle banche dati La ricerca delle scritture contabili ai fini dell individuazione dei beni e dei crediti dell imprenditore commerciale (art. 492 co. 8 c.p.c.) Formule: 74. Richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni (art. 491 bis c.p.c.) 75. Decreto di autorizzazione ad effettuare la ricerca dei beni (artt. 492 bis c.p.c. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.). 76. Processo verbale dell ufficiale giudiziario recante la indicazione delle banche dati interrogate e delle relative risultanze (art. 492 bis co. 2 c.p.c.) 77. Istanza del creditore che indica all ufficiale giudiziario le cose mobili o i crediti da sottoporre ad esecuzione (art. 155 ter co. 2 c.p.c.) 78. Verbale pignoramento mobiliare negativo presso il debitore (art. 492 bis co. 3 c.p.c.) 79. Verbale pignoramento mobiliare positivo presso il debitore (art. 492 bis co. 3 c.p.c.) 80. Processo verbale dell ufficiale giudiziario recante il pignoramento dei crediti o delle cose mobili di proprietà del debitore che sono nel possesso di terzi (art. 492 bis co. 4 c.p.c.) 81. Provvedimento di fissazione dell udienza dinanzi al giudice dell esecuzione (artt. 543 co. 5 c.p.c. e 492 bis co. 5 c.p.c.) 82. Decreto di liquidazione del compenso all ufficiale giudiziario (art. 122 d.p.r. 1229/1959) 83. Richiesta di verifica delle scritture contabili del debitore-imprenditore (art. 492 co. 8 c.p.c.)

2 248 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI 84. Invito dell ufficiale giudiziario al debitore ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili 85. Atto di nomina del professionista per l esame delle scritture contabili 86. Conferimento dell incarico al professionista per l esame delle scritture contabili 87. Liquidazione delle spese e del compenso del professionista a cura dell ufficiale giudiziario con onere a carico del debitore 88. Liquidazione delle spese e del compenso del professionista a cura dell ufficiale giudiziario con onere a carico del creditore 89. Richiesta del creditore procedente di ricerca presso l anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche (art. 492 co. 7 c.p.c.) 90. Ricerca di informazioni a cura dell ufficiale giudiziario 91. Comunicazione circa l esito della ricerca redatto a cura dell ufficiale giudiziario destinata al creditore procedente 1. La ricerca dei beni prevista dall art. 492 co. c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma del 2014 L art. 492 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 1 marzo 2006 n. 52, oltre a disciplinare le forme di estensione del pignoramento, contemplava per la prima volta un procedimento finalizzato alla ricerca dei beni d pignorare. Il co. 7 dell art. 492 c.p.c. prevedeva che, ove il pignoramento fosse risultato negativo o anche solo incapiente (perché inidoneo a garantire la soddisfazione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti) l ufficiale giudiziario, quando a ciò richiesto dal creditore procedente, potesse ricercare beni da sottoporre ad esecuzione rivolgendo specifica richiesta ai gestori dell anagrafe tributaria ovvero di altre banche dati pubbliche. In buona sostanza, la ricerca dei beni poteva essere avviata ad istanza del creditore procedente quando il pignoramento eseguito per sua iniziativa fosse risultato negativo o insufficiente. Competente alla ricerca era l ufficiale giudiziario che aveva tentato senza esito di eseguire il pignoramento ovvero aveva proceduto al compimento del pignoramento rivelatosi incapiente. La predetta ricerca, infine, non poteva svolgersi mediante accesso diretto dell ufficiale giudiziario alle banche dati pubbliche poiché era previsto che l ufficiale giudiziario attingesse indirettamente le notizie necessarie mediante la collaborazione dei gestori delle predette banche dati cui doveva avanzare apposita domanda( 1 ). ( 1 ) Per una descrizione dell istituto cfr. SOLDI, Manuale dell esecuzione forzata, Padova, 2014, 305 ss.

3 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA La ricerca dei beni ai sensi dell art. 492 bis c.p.c. introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 3, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162 a) premessa Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto una nuova forma di ricerca dei beni che si distingue in modo radicale dalla precedente. Il d.l. ha abrogato l art. 492 co. 7 c.p.c. ed ha introdotto nel codice di rito l art. 492 bis c.p.c. la cui rubrica reca ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Ad una prima lettura del nuovo art. 492 bis c.p.c. sembra si possa rilevare innanzitutto che il legislatore del 2014 ha collocato la ricerca dei beni in un momento antecedente al pignoramento operando una scelta improntata a finalità di efficienza ed economia di mezzi. La ricerca dei beni cessa di essere funzionale a supportare una azione esecutiva che aveva avuto esito negativo e diviene strumento funzionale a consentire al creditore che abbia formulato la domanda di tutela esecutiva di individuare il possibile oggetto della espropriazione da promuovere. Più precisamente, la ricerca dei beni prevista dall art. 492 bis c.p.c. agevola le scelte strategiche dei creditori nei casi in cui abbiano fondato motivo di ritenere che la espropriazione mobiliare nei luoghi appartenenti al debitore possa rilevarsi inutile o incapiente ovvero nelle ipotesi in cui non dispongano di notizie sufficienti a consigliare la instaurazione di una espropriazione presso terzi( 2 ). La ricerca dei beni prevista dall art. 492 bis c.p.c., inoltre, prelude ad una espropriazione che, eccezion fatta per la iniziale richiesta, si svolge ad iniziativa dell ufficiale giudiziario e richiede solo una eventuale cooperazione del creditore istante. La istanza presentata dal creditore e finalizzata alla ricerca dei beni si trasforma, infatti, in una domanda giudiziale di tutela esecutiva che darà luogo ad una espropriazione se, all esito della ricerca, sarà possibile individuare beni mobili o crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione. Tale domanda, quindi, oltre a costituire una assoluta novità nel sistema del ( 2 ) A tale proposito va, infatti, evidenziato che il pignoramento di cui all art. 543 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, pur potendo astrattamente contenere una generica descrizione dei crediti e delle cose mobili appartenenti al debitore e nel possesso del terzo, per dare luogo ad una espropriazione che possa utilmente concludersi a seguito di un eventuale riconoscimento implicito o presunto da parte del terzo della esistenza del credito ovvero del possesso delle cose mobili del debitore, dovrebbe recare una più dettagliata descrizione del compendio sottoposto ad esecuzione. Vedi cap. 9, par. 4.

4 250 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI processo esecutivo( 3 ), è caratterizzata dall avere un contenuto indeterminato poiché si traduce in una richiesta con cui il creditore invoca l avvio del processo esecutivo a condizione che tale avvio sia possibile grazie alla individuazione del compendio da pignorare, all esito delle ricerche autorizzate dal presidente del Tribunale. Gli indici normativi che inducono a ritenere che l istanza al presidente del Tribunale configuri una domanda giudiziale di tutela esecutiva a contenuto indeterminato e, dunque, in una richiesta di pignoramento eventuale, subordinata all individuazione dei beni o crediti da sottoporre ad esecuzione, sono molteplici. Si deve osservare, infatti, che, non è previsto che il creditore formuli richiesta di pignoramento all ufficiale giudiziario dopo che il Presidente del Tribunale abbia autorizzato la ricerca dei beni( 4 ) e non può essere considerato un atto di impulso né l intervento del creditore nell ipotesi in cui sia necessario scegliere tra i molteplici beni da sottoporre ad esecuzione (art. 155 ter disp. att. c.p.c.) a cui peraltro consegue in caso di inerzia l inefficacia della richiesta di pignoramento che, quindi, è già stata formulata né l attività demandata al creditore, in via transitora dall art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. prevista solo per il periodo di tempo necessario per l adozione del decreto ministeriale che disciplinerà la materia, ai sensi dell art. 155 quater disp. att., ovvero sino alla predisposizione delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario. Inoltre l istanza di cui all art. 492 bis co. 1 c.p.c. deve contenere l indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell art. 547 c.p.c., dell indirizzo di posta elettronica certificata. Come noto l assistenza del difensore (cui, nel caso di specie, è prescritta anche la indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria e del fax( 5 )), non è prescritta per il compimento degli atti prodromici all avvio della esecuzione forzata ma è, invece, obbligatoria per la formulazione della domanda esecutiva e per il compimento dei successivi atti di impulso (nella espropriazione presso terzi e nella espropriazione ( 3 ) Come noto, infatti, nella espropriazione immobiliare o presso terzi la domanda è formulata con l atto di pignoramento e, nella espropriazione mobiliare presso il debitore, è contenuta nella richiesta di pignoramento rivolta all ufficiale giudiziario. ( 4 ) Non può e equiparata ( 5 ) In realtà, l art. 125 c.p.c. nella sua attuale formulazione non richiede che le istanze o i ricorsi debbano indicare l indirizzo di posta elettronica dell avvocato. L art. 492 bis c.p.c. prescrive, dunque, che il ricorso in oggetto abbia un contenuto più ampio rispetto a quello minimo previsto per gli atti processuali.

5 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 251 immobiliare). Ed ancora, la tesi sin qui sostenuta sembra ulteriormente avallata dal fatto che, con l istanza ex art. 492 bis c.p.c., il creditore deve indicare anche l indirizzo di posta elettronica certificata con la finalità esplicita di consentire l invio della dichiarazione di cui all art. 547 c.p.c.. A tale proposito va, infatti, rilevato che non vi sarebbe ragione di menzionare detto indirizzo di posta elettronica ove la richiesta di pignoramento recante la domanda di tutela esecutiva dovesse essere formulata all esito della ricerca. La previsione in oggetto pare, invece, espressione della necessità che la istanza al Presidente del Tribunale sia di per sé autosufficiente ed idonea a consentire lo svolgimento della eventuale espropriazione presso terzi che potrebbe essere instaurata, di ufficio, ove la ricerca dei beni avesse consentito la individuazione di cose mobili o crediti del debitore. Quanto sin qui sostenuto impone allora di ritenere che il creditore, prima di presentare l istanza ex art. 492 bis c.p.c., debba provvedere al compimento degli atti prodromici all avvio della esecuzione forzata ed attendere la scadenza del termine dilatorio di cui all art. 501 c.p.c.. Tale ricostruzione è, peraltro, logica se si considera che, così argomentando, la invasione dell altrui sfera giuridica, sarebbe possibile solo nella ipotesi in cui il debitore, intimato ad adempiere, non abbia provveduto nel termine di legge. La soluzione sin qui prospettata è, peraltro, funzionale a consentire che la ricerca dei beni possa essere compiuta, con la autorizzazione del presidente del Tribunale, solo allorquando il debitore, avendo ricevuto la notificazione del precetto, sia stato messo in condizione di proporre le opposizioni esecutive preventive e di richiedere la sospensione esecutiva del titolo, ai sensi dell art. 615 co. c.p.c.. La circostanza che il ricorso al Presidente del Tribunale contenga la domanda esecutiva è, inoltre, del tutto coerente con la disposizione dettata dall art. 492 bis c.p.c. laddove disciplina lo sviluppo successivo del procedimento: l eventuale esito positivo della ricerca dei beni non comporta la sola comunicazione al creditore delle informazioni acquisite ma determina l inizio, d ufficio e senza nessuna ulteriore attività d impulso (eccezion fatta per l ipotesi contemplata dall art. 155 ter disp. att. c.p.c.), dell attività esecutiva vera e propria. L ufficiale giudiziario, invero, si reca nei luoghi appartenenti al debitore per ricercare le cose mobili che sono nella sua disponibilità ovvero notifica di ufficio un atto che è in tutto assimilabile al pignoramento poiché contiene la ingiunzione al debitore e la intimazione al terzo possessore o debitore. Né può sostenersi che, pur in difetto di una disposizione espressa, il creditore, acquisita notizia dell esito della ricerca, dovrebbe chiedere all ufficiale giudiziario di pignorare le cose mobili o i crediti individuati.

6 252 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI Se, infatti, una soluzione di questo tipo, pur nel silenzio della legge, potrebbe essere percorribile con riguardo alla espropriazione mobiliare di cui all art. 513 c.p.c., analoga soluzione non è compatibile con la espropriazione presso terzi che, come noto, presuppone la formulazione di una domanda esecutiva a mezzo di un difensore, pena la inesistenza dell atto introduttivo( 6 ). Per completezza, giova rilevare che la ricostruzione secondo cui l ufficiale giudiziario, una volta autorizzato dal presidente del Tribunale, debba, di regola, operare di ufficio in virtù della richiesta già contenuta nella istanza ex art. 492 bis co. 1 c.p.c. si evince anche dal fatto che, ai sensi dell art. 155 ter disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l.12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 62, quando la ricerca abbia consentito la individuazione di una pluralità di beni, il ritardo o l omissione del creditore nella scelta delle cose mobili o dei crediti da sottoporre ad esecuzione comporta la inefficacia della richiesta di pignoramento, evidentemente già formulata. Va, ancora, evidenziato che la ricostruzione secondo cui l istanza di cui all art. 492 bis c.p.c. contiene la domanda esecutiva (quantunque condizionata) non è contraddetta dalla previsione degli artt. 13 e 14 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162: l art. 13 co. 1 quinquies stabilisce la misura del contributo unificato da versare per il procedimento di cui all art. 492 bis c.p.c. e l art. 14 co. 1 bis prescrive che tale contributo unificato debba essere corrisposto contestualmente alla presentazione dell istanza di autorizzazione all accesso alle banche dati( 7 ). È, infatti, evidente che il pagamento del contributo unificato sia funzionale allo svolgimento del subprocedimento giurisdizionale di ricerca dei beni( 8 ) che non è detto che si evolva in una espropriazione forzata atteso che la predetta ricerca potrebbe avere esito negativo. La previsione del successivo ulteriore pagamento del contributo unificato al momento della iscrizione del procedimento a ruolo si giustifica, quindi, con il fatto che l originaria istanza di tutela esecutiva anticipata contenuta nel ricorso ex art. 492 bis c.p.c. ha contenuto indeterminato ed è suscettibile di accoglimento solo quando le risultanze dell accesso alle ( 6 ) Cfr. cap. 3, par. 3. ( 7 ) Il contributo unificato per la istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ammonta a 43 euro (art. 13 co. 1 quinquies D.P.R. 30 maggio 2002, n. 155 come modificato dall art. 19 co. 3 lett. a) del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162). ( 8 ) L accesso alle banche dati è invece gratuito, come previsto dall art. 155 quater co. 4 disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162.

7 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 253 banche dati abbiano dato esito positivo. Alla luce di quanto esposto può, dunque, conclusivamente sostenersi che il creditore può proporre istanza ex art. 492 bis c.p.c. solo dopo aver notificato il titolo in forma esecutiva ed il precetto; che detta istanza contiene la domanda esecutiva a contenuto indeterminato; che la richiesta di pignoramento deve essere adempiuta dall ufficiale giudiziario quando la ricerca abbia avuto esito positivo e non sia necessario attendere la scelta dei beni a cura del creditore; che il processo esecutivo è pendente, nel caso di espropriazione mobiliare quando l ufficiale giudiziario, con proprio verbale, abbia rinvenuto e sottoposto ad esecuzione le cose mobili del debitore nei luoghi a questo appartenenti e, nel caso di espropriazione presso terzi, quando il verbale dell ufficiale giudiziario, recante la ingiunzione e la intimazione, sia stato notificato al terzo ed al debitore. Resta da valutare se il procedimento di cui all art. 492 bis c.p.c. sia compatibile con il pignoramento degli autoveicoli di cui all art. 521 bis c.p.c. La risposta sembra debba essere positiva ma va considerato che, se così si ritiene, l ufficiale giudiziario dovrebbe redigere d ufficio il pignoramento nelle forme previste dall art. 521 bis c.p.c.. b) la fase introduttiva Come si è visto per il disposto dell art. 492 bis c.p.c. il creditore che ha interesse ad agire esecutivamente nei confronti del proprio debitore, può chiedere al presidente del Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede di autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare formulando apposita istanza che deve contenere l indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell art. 547 c.p.c., dell indirizzo di posta elettronica certificata. L istanza di cui all art. 492 bis co. 1 c.p.c. presenta diverse peculiarità che rendono il procedimento in esame del tutto nuovo. La istanza proposta dal creditore, ai sensi dell art. 492 bis c.p.c., pur traducendosi in una richiesta di tutela esecutiva, non è rivolta direttamente all ufficiale giudiziario, come è previsto dal codice di rito per ciascuna delle tre forme di espropriazione forzata, ma è diretta ad un organo giurisdizionale, il presidente del Tribunale, che è chiamato ad una valutazione preventiva circa la sussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente. Di regola la verifica circa la sussistenza del diritto del creditore a

8 254 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI procedere esecutivamente è affidata al giudice delle opposizioni esecutive e, dopo l inizio dell esecuzione, al giudice dell esecuzione, incaricato della direzione del processo esecutivo (che opera questa valutazione d ufficio); in questo caso una valutazione preventiva è rimessa al presidente del Tribunale che è chiamato ad autorizzare la ricerca dei beni solo che l istante è titolare del diritto ad agire esecutivamente. Come si è visto l istanza deve essere preceduta dalla notifica del precetto ed occorre, inoltre, che il precetto sia ancora efficace e che, pertanto, non sia scaduto il termine di cui all art. 481 c.p.c.. L istanza di cui all art. 492 bis c.p.c., inoltre, contrariamente a quanto accade quando si deve procedere al pignoramento ordinario, non reca una preventiva scelta del creditore circa la forma espropriativa da promuovere. Poiché detta istanza è funzionale ad una ricerca dall esito incerto il creditore chiede la tutela esecutiva in forma generica rimettendo all ufficiale giudiziario, che dovrà sottoporre ad esecuzione i beni individuati a seguito della consultazione delle banche dati, la scelta del modello legale da utilizzare in rapporto al bene individuato. La genericità della domanda di tutela esecutiva esclude, peraltro, che si possa individuare preliminarmente il Tribunale competente per l espropriazione e che l individuazione del Tribunale al quale rivolgere l istanza di cui all art. 492 bis c.p.c. possa essere effettuata con riferimento alla competenza per la futura procedura espropriativa. Di qui la scelta di individuare un criterio di competenza analogo a quello prescelto nel procedimento per la composizione del sovraindebitamento del debitore regolata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3. La istanza di cui all art. 492 bis c.p.c. va, quindi, proposta al presidente del Tribunale del luogo di residenza del debitore e, dunque, ad un ufficio giudiziario che coinciderà con quello della eventuale successiva espropriazione mobiliare o presso terzi esclusivamente quando la ricerca dei beni avrà consentito di individuare e sottoporre ad esecuzione un credito( 9 ) ovvero cose mobili (rinvenute in luoghi appartenenti al debitore o presso terzi) che si trovano nella circoscrizione del Tribunale adito. Deve, infine, rilevarsi che l istanza di cui all art. 492 bis c.p.c. introduce una domanda esecutiva che può dar luogo esclusivamente ad una espropriazione mobiliare presso il debitore ovvero presso terzi atteso che il legislatore non contempla l ipotesi che la ricerca abbia luogo presso le Conservatorie dei registri immobiliari e possa, perciò, condurre alla instaurazione di una espropriazione di beni immobili. Tale scelta è, peraltro, ( 9 ) Ai sensi dell art. 26 bis c.p.c. competente a conoscere della espropriazione forzata dei crediti è il giudice del luogo ove ha la residenza il debitore esecutato.

9 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 255 pienamente coerente se si considera che la ricerca del patrimonio immobiliare del debitore è possibile senza alcuna autorizzazione potendo essere compiuta attraverso la consultazione di banche dati accessibili a chiunque. Quanto sin qui esposto circa la natura e la forma della istanza introduttiva consente innanzitutto di affermare che, ove la stessa non sia stata sottoscritta dal difensore del creditore, possa ritenersi affetta da nullità insanabile e debba essere rigettata. Ed, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l atto introduttivo della procedura esecutiva, pignoramento immobiliare o presso terzi, che sia stato redatto dal creditore senza il patrocinio del difensore è affetto da vizio rilevabile ad istanza degli interessati ovvero di ufficio in ogni stato e grado del processo. Né può sostenersi che tale soluzione possa essere messa in dubbio dal fatto che, secondo la giurisprudenza, la richiesta di pignoramento mobiliare può provenire anche dalla parte personalmente. La formulazione dell art. 492 bis c.p.c. è, infatti, chiara nel prescrivere la assistenza del difensore e tale scelta è, peraltro, coerente al fatto che la ricerca dei beni prelude ad una espropriazione di cui non è preventivamente individuato l oggetto. Restano da valutare le ragioni che giustificano la scelta di subordinare la tutela esecutiva del creditore che invoca la ricerca dei beni del suo debitore ad una preventiva autorizzazione dell organo giurisdizionale. Come è noto, quando il creditore intende esercitare l azione esecutiva, chiede all ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento in una delle tre forme previste dal codice di rito e gli consegna il titolo esecutivo ed il precetto. Nelle forme ordinarie di pignoramento spetta, quindi, all ufficiale giudiziario, prima di eseguire il pignoramento, verificare implicitamente, attraverso l esame del titolo esecutivo, la sussistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva ed a rifiutare di procedere ove tale riscontro dovesse avere esito negativo. Il legislatore del 2014 ha ritenuto, invece, nel caso in cui la espropriazione forzata debba avvenire previo esame delle banche dati, che la domanda del creditore debba essere autorizzata dal presidente del Tribunale cui è rimesso il compito di verificare la sussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente. La ragione di tale scelta è piuttosto evidente se si considera che la ricerca nelle banche dati costituisce una forma di intromissione nella privacy (aggravata anche dal fatto che le risultanze della interrogazione alle banche dati possono essere utilizzate pure nell ambito di altri procedimenti) che si giustifica esclusivamente nei casi in cui il soggetto che la subisce abbia

10 256 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI omesso di adempiere ad una obbligazione la cui esistenza è cristallizzata in un titolo esecutivo. In questa prospettiva appare, perciò, non condivisibile la osservazione secondo cui sarebbe stato sufficiente, anche nelle ipotesi contemplate dall art. 492 bis c.p.c., affidare all ufficiale giudiziario il compito di svolgere le verifiche necessarie ad accertare la sussistenza del diritto del creditore, e ciò quantomeno nelle ipotesi in cui la ricerca alle banche dati debba essere effettuata per il suo tramite ed in via telematica. Come si vedrà in seguito, ai sensi dell art. 155 quinquies( 10 ), la ricerca dei beni potrà temporaneamente essere compiuta dal creditore istante con interrogazione diretta ai gestori delle banche dati pubbliche, e ciò sino a quando non sarà emanato il decreto del Ministero della Giustizia di cui all art. 155 quater ovvero sino alla informatizzazione degli uffici U.N.E.P.. Per completezza, giova, infine, precisare che il creditore, nel formulare la domanda di tutela esecutiva a contenuto indeterminato, nei modi previsti dall art. 492 bis c.p.c., potrebbe evidenziare che la richiesta di pignoramento debba intendersi espressamente rinunciata quando la ricerca presso le banche dati avesse consentito di individuare solo crediti impignorabili. Poiché, come si è detto, il ricorso al presidente del Tribunale reca una istanza di pignoramento che va eseguita ogniqualvolta vengano individuati beni mobili o crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione, il creditore, per impedire l avvio della espropriazione, nei casi in cui ritenga che la stessa non sia utile o possa concludersi negativamente( 11 ), potrebbe precisare preliminarmente i termini della sua richiesta. c) la autorizzazione del presidente del Tribunale e la estensione del controllo giurisdizionale Ai sensi dell art. 492 bis c.p.c. il presidente del Tribunale esamina la richiesta del creditore procedente ed autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Come si è visto, tale autorizzazione deve ritenersi estesa anche alla successiva espropriazione cui l ufficiale giudiziario potrà procedere di ufficio quando la interrogazione delle banche dati avrà consentito di individuare un solo bene ovvero un solo credito da sottoporre ad esecuzione. Come si vedrà in seguito, il procedimento impone, infatti, al creditore di ( 10 ) Cfr. in questo capitolo, vedi nota 35. ( 11 ) Il creditore, ad esempio, potrebbe paventare la proposizione, a cura del debitore, di una opposizione all esecuzione con la quale si contesti la impignorabilità dei beni staggiti.

11 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 257 assumere una ulteriore iniziativa processuale solo nel caso in cui la ricerca dei beni abbia consentito di individuare plurimi beni e crediti ed occorra stabilire quali di essi debba essere sottoposto ad esecuzione ovvero quando la competenza ad effettuare il pignoramento spetti ad altro ufficiale giudiziario. Nonostante l art. 492 bis c.p.c. non lo prescriva espressamente, alla istanza del creditore debbono essere allegati il titolo esecutivo ed il precetto, come si ricava dal fatto che il presidente del Tribunale concede l autorizzazione alla ricerca solo dopo aver verificato la sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. In buona sostanza, esaminati titolo esecutivo e precetto, il presidente del Tribunale accoglie la richiesta a condizione che la esistenza del diritto di credito sia cristallizzata in un titolo esecutivo che sia idoneo a produrre effetti, che il creditore istante sia munito della legittimazione attiva (essendo nominativamente indicato dal documento titolo ovvero essendo subentrato alla posizione del creditore cartolare nei casi previsti dall art. 475 c.p.c.), che il debitore intimato sia munito della legittimazione passiva e risulti, quindi, obbligato a rendere la prestazione (essendo nominativamente indicato dal documento titolo ovvero essendo subentrato, ai sensi dell art. 477 c.p.c., nella titolarità del debito), che il credito sia certo liquido ed esigibile. Deve ritenersi che, utilizzando la locuzione verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, il legislatore della riforma abbia inteso attribuire all organo giurisdizionale il potere di svolgere, in via preventiva, tutte le indagini che il giudice dell esecuzione ha il potere dovere di compiere quando abbia assunto la direzione del processo esecutivo ormai pendente. Più precisamente, allora, il presidente del Tribunale accoglie l istanza del creditore quando rileva la sussistenza dei presupposti per l esercizio dell azione esecutiva. Avuto riguardo alla lettera della legge deve, invece, escludersi che il presidente del Tribunale possa sindacare la legittimità formale degli atti prodromici all esecuzione; i loro eventuali vizi potranno, dunque, come avveniva in precedenza essere fatti valere esclusivamente con la proposizione a cura del debitore della opposizione preventiva ex art. 617 c.p.c.. Resta a questo punto da valutare quale valenza assuma il provvedimento di accoglimento o diniego della autorizzazione assunto dal presidente del Tribunale ed, ancora, se il creditore possa impugnare l eventuale diniego. A tale proposito giova rilevare che la decisione assunta dal presidente del Tribunale non è idonea al giudicato perché adottata senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e, comunque, al di fuori di un processo di

12 258 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI cognizione ovvero di altro procedimento giurisdizionale finalizzato a concludersi con una decisione opponibile erga omnes. Nonostante l art. 492 bis c.p.c. non lo chiarisca espressamente, sembra, perciò, preferibile sostenere che il diniego di autorizzazione alla ricerca presso le banche dati fondata sull assunto che il creditore procedente è sprovvisto del potere di procedere esecutivamente produca l unico effetto di impedire all istante l accesso alle notizie contenute nelle banche dati riservate. Non può, invece, sostenersi che detto provvedimento di rigetto impedisca a quello stesso creditore di promuovere un processo di espropriazione forzata nelle forme ordinarie e, dunque, formulando richiesta di pignoramento all ufficiale giudiziario. Muovendo da questa prospettiva può, ancora, sostenersi che l art. 492 bis c.p.c. non incide sulla proponibilità a cura del debitore della opposizione all esecuzione preventiva o successiva. Più precisamente, quantunque il presidente del Tribunale abbia autorizzato l accesso alle banche dati, il debitore può contestare, con la opposizione ex art. 615 c.p.c., il diritto del creditore istante a procedere esecutivamente sia nella fase della ricerca che, successivamente, in pendenza del processo esecutivo. È, perciò, di tutta evidenza che il procedimento di cui all art. 492 bis c.p.c., che si svolga in virtù della autorizzazione del presidente del Tribunale, sarà temporaneamente o definitivamente travolto dall accoglimento della domanda giudiziale ordinaria o cautelare proposta dal debitore ai sensi dell art. 615 c.p.c.. Resta da stabilire se il provvedimento del presidente del Tribunale sia o meno impugnabile. Riguardo alla posizione del debitore deve considerarsi che questi non dovrebbe conoscere il provvedimento ex art. 492 bis c.p.c., poiché esso viene adottato senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e non è previsto, quindi, che debba essergli comunicato. Giova però considerare che gli strumenti processuali previsti dal codice di rito gli garantiscono una adeguata tutela, anche senza prevedere l impugnazione diretta del decreto presidenziale. Ed, infatti, resta ferma la possibilità per il debitore di proporre opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. (anche al fine di richiedere la sospensione dell efficacia esecutiva del titolo) per contestare il diritto del creditore istante ad agire esecutivamente nei suoi confronti. L eventuale accoglimento della opposizione o la sospensione dell efficacia esecutiva del titolo farebbero venir meno il presupposto sostanziale della autorizzazione alla ricerca dei beni. Il debitore può, inoltre, proporre l opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 co. 1 c.p.c., per far valere un vizio del precetto che, come si è visto, è il

13 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 259 presupposto formale per il l rilascio dell autorizzazione ovvero può proporre l opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 co. 2 c.p.c. per rilevare l illegittimità del primo atto dell espropriazione( 12 ) come conseguenza di un vizio dell autorizzazione (ad esempio, perché non preceduta dalla preventiva notificazione del precetto). Più complessa è la questione della impugnabilità del provvedimento recante il rigetto a cura del creditore. Poiché il diniego di autorizzazione si inserisce nella fase che precede l avvio del processo esecutivo deve escludersi che possa essere impugnato con l opposizione ex art. 617 c.p.c.. L art. 617 co. 1 c.p.c. consente, invero, la sola opposizione al precetto, mentre l art. 617 co. 2 c.p.c. autorizza la impugnazione degli atti compiuti all interno del processo esecutivo che, nella fase regolata dall art. 492 bis co. 1 c.p.c., non è ancora pendente e non potrà essere avviato con l esecuzione del pignoramento in mancanza dell autorizzazione alla ricerca dei beni. Tuttavia, va considerato che il diniego di autorizzazione del presidente del Tribunale potrebbe incidere sul diritto soggettivo del creditore ad esercitare la azione esecutiva atteso che la facoltà di accesso alle notizie riservate, contenute nelle banche dati, potrebbe costituire l unica possibilità di cui dispone il creditore per aggredire e sottoporre ad esecuzione i beni del suo debitore. In questa prospettiva, sembra potersi sostenere che il predetto provvedimento possa essere impugnato direttamente con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 co. 2 Cost. in considerazione del fatto che la ricerca costituisce l unica via per l esercizio dell azione esecutiva( 13 ). d) la individuazione delle banche dati e le modalità di accesso a cura dell ufficiale giudiziario ovvero del creditore istante L art. 492 bis co. 2 c.p.c. consente l accesso dell ufficiale giudiziario alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle banche dati cui le pubbliche amministrazioni possono accedere. La predetta disposizione, tuttavia, individua solo le principali banche dati cui sarà possibile accedere indicando tra queste l anagrafe tributaria, ( 12 ) Per l individuazione del primo atto di espropriazione, vedi sopra in questo capitolo, par. 2 a). ( 13 ) L unica interpretazione alternativa potrebbe essere quella di considerare il provvedimento di autorizzazione come atto interno alla esecuzione forzata con la conseguente sua impugnabilità ex art. 617 co. 2 c.p.c.

14 260 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI compreso l archivio dei rapporti finanziari, le banche date degli uffici previdenziali, il pubblico registro automobilistico mentre, per il resto, rinvia alle determinazioni del Ministero della Giustizia. Ed, invero, l art. 155 quater disp. att. c.p.c. stabilisce, che con proprio decreto, il Ministero della Giustizia dovrà individuare le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni ovvero quelle cui le pubbliche amministrazioni possono accedere. Sempre il Ministero della Giustizia è tenuto a regolare i casi, i limiti e le modalità di accesso alle predette banche dati, ivi compresi i criteri di trattamento e conservazione dei dati acquisiti e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. La emanazione del predetto decreto del Ministero della Giustizia è, peraltro, condizione per la effettiva operatività della disciplina dettata dall art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. atteso che tale disposizione subordina a detta emanazione l accesso diretto dell ufficiale giudiziario alle banche dati individuate dall art. 492 bis c.p.c.. L art. 155 quinquies detta nel contempo una disciplina finalizzata a non pregiudicare il diritto del creditore a ricercare i beni del suo debitore a partire dall 11 dicembre 2014, data di dalla applicabilità delle norme relative alle esecuzioni del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n Più precisamente, ai sensi dell art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., sino alla entrata in vigore del decreto del Ministero della Giustizia e, comunque, in ogni caso in cui l ufficiale giudiziario non disponga delle strutture tecnologiche funzionanti per procedere in via telematica alla interrogazione delle banche dati, la ricerca dei beni può essere condotta direttamente dal creditore istante, che, con l autorizzazione di cui all art. 492 bis c.p.c., può richiedere ai gestori delle banche dati della pubbliche amministrazioni (e, dunque, non solo alle banche dati previste dall art. 492 bis c.p.c. ma anche a tutte quelle altrimenti non individuate purché ascrivibili nella categoria) le informazioni di cui dispongano, finalizzate ad individuare i beni del proprio debitore. In sostanza, può, quindi, sostenersi che sino alla emanazione del decreto ministeriale di cui si è detto ed alla informatizzazione degli uffici U.N.E.P., il procedimento di cui all art. 492 bis c.p.c. potrà operare nelle forme previste ma con la particolarità che l accesso alle banche dati verrà realizzato mediante una richiesta non telematica del creditore ai loro rispettivi gestori. Va, comunque, chiarito che, nel caso in cui la ricerca avvenga in via non telematica e per il tramite del creditore, sarà il creditore a dover fornire all ufficiale giudiziario (in servizio presso l ufficio che fa capo al Tribunale del luogo di residenza del debitore) la documentazione recante la risposta dei gestori delle banche dati onde consentire a quest ultimo di procedere ai

15 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 261 sensi dell art. 492 bis commi 3 e 4 c.p.c.. e) la ricerca presso le banche dati a cura dell ufficiale giudiziario o a cura del creditore procedente Come si è già visto nel paragrafo precedente, la ricerca dei beni di cui all art. 492 bis c.p.c., di regola, dovrebbe avvenire in via telematica ed a cura dell ufficiale giudiziario; tuttavia, sino alla emanazione del decreto di attuazione del Ministero della Giustizia e, comunque, sino alla informatizzazione degli U.N.E.P., e, dunque, per un periodo transitorio dalla durata non predeterminabile, tale ricerca dovrà essere compiuta direttamente dal creditore istante che, munito della autorizzazione del presidente del Tribunale, può rivolgersi ai gestori delle banche dati pubbliche per ottenere le informazioni relative al patrimonio del suo debitore. Occorre illustrare, quindi, le particolarità del procedimento considerando sia l ipotesi della ricerca telematica a regime che l ipotesi della ricerca compiuta a cura del creditore istante. Quando il procedimento di cui all art. 492 bis c.p.c. sarà a regime il presidente del Tribunale, autorizzando la ricerca dei beni dispone che l ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati della pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere. Inoltre, nell ipotesi che si sta esaminando, nonostante l art. 492 bis c.p.c. non impone al creditore lo svolgimento di ulteriori attività, è possibile ipotizzare che il creditore sia tenuto a depositare presso l U.N.E.P. il provvedimento che accoglie la sua richiesta del creditore nonché il titolo esecutivo ed il precetto affinché l ufficiale giudiziario possa procedere alle sue attività. Ricevuto il decreto recante l autorizzazione e la documentazione allegata, l ufficiale giudiziario incaricato procede, quindi, a collegarsi in via telematica a tutte le banche dati individuate dal Ministero della Giustizia. Non è, infatti, ipotizzabile che l ufficiale giudiziario limiti la ricerca dei beni solo ad alcune banche dati, nemmeno nel caso in cui la interrogazione presso alcune di esse abbia dato esito positivo, poiché, ai sensi dell art. 155 ter disp. att. c.p.c., spetta al creditore scegliere quali, tra i beni o i crediti complessivamente individuati, debbano essere sottoposti ad espropriazione. Le operazioni di ricerca e le eventuali notizie acquisite sono descritte dall ufficiale giudiziario in un processo verbale. Se le operazioni di ricerca hanno un esito negativo perché la interrogazione non ha consentito di individuare beni utilmente pignorabili, esse sono assimilabili ad un pignoramento negativo ragion per

16 262 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI cui le spese sostenute dal creditore istante, ivi comprese quelle di precetto, ove quest ultimo nel frattempo sia divenuto inefficace, restano a suo carico ai sensi dell art. 95 c.p.c.. Se le operazioni di ricerca hanno un esito positivo l ufficiale giudiziario procede, invece, alla operazioni di cui all art. 492 bis co. 3, 4 e 5 c.p.c. Se la ricerca ha consentito di individuare cose mobili appartenenti al debitore l ufficiale giudiziario, acquisito il provvedimento del presidente del Tribunale ed esaminati titolo esecutivo e precetto( 14 ), se territorialmente competente( 15 ), accede ai luoghi in cui esse si trovano e provvede di ufficio agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c.( 16 ), mentre se la ricerca dei beni ha consentito di individuare crediti ovvero cose mobili appartenenti al debitore che sono in possesso di terzi, l ufficiale giudiziario procede alla compilazione di un atto che tiene luogo del pignoramento presso terzi e che ne riproduce per molti aspetti il contenuto, eccezion fatta per la descrizione del compendio pignorato, di cui all art. 543 n. 2 c.p.c., e per la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice dell esecuzione( 17 ). Tuttavia il pignoramento è preceduto da una fase prodromica ulteriore nel caso in cui siano stati individuati una pluralità di beni e/o di crediti, che è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 492 bis co. 6 e 7 c.p.c. e 155 ter co. 2 c.p.c.. L art. 492 bis co. 6 e 7 si limita ad indicare che, quando l accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi ovvero ha consentito di individuare sia le cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Le modalità della scelta sono specificate dall art. 155 ter co. 2 disp. att. c.p.c.. Questa disposizione precisa che nei casi di cui all art. 492 bis sesto e settimo comma e, dunque, quando la ricerca presso le banche dati ha consentito la individuazione di plurimi beni mobili o crediti del debitore, l ufficiale giudiziario comunica al creditore le banche dai interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Nei dieci giorni successivi alla predetta comunicazione il creditore, a pena di inefficacia della richiesta di ( 14 ) Come già precisato, deve ritenersi che all ufficiale giudiziario, con il provvedimento che autorizza la ricerca dei beni, debbano essere consegnati il titolo esecutivo ed il precetto. ( 15 ) L ufficiale giudiziario è territorialmente competente quando la cosa mobile da sottoporre ad esecuzione si trova nella circoscrizione del tribunale adito ai sensi dell art. 492 bis c.p.c., come si evince dall art. 26 c.p.c.. ( 16 ) Vedi più ampiamente, cap. 3 par. 4. ( 17 ) Vedi più ampiamente, cap. 3 par. 3.

17 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 263 pignoramento, deve indicare all ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione. Dalla lettura degli artt. 492 bis co. 6 e 7 c.p.c. e 155 ter co. 2 disp. att. c.p.c. si desume che l intervento del creditore è necessario solo quando occorra scegliere i beni da sottoporre ad esecuzione; di conseguenza se l interrogazione delle banche dati ha consentito di individuare una sola posta patrimoniale attiva (e, dunque, un unico bene appartenente al debitore ovvero un unico credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo), l ufficiale giudiziario, procede d ufficio, senza informare il creditore( 18 ) a compiere le attività necessarie alla espropriazione dei beni da eseguirsi ai sensi dell art. 492 bis co. 3, 4 o 5 c.p.c.. In quest ultimo caso l ufficiale giudiziario deve, tuttavia, astenersi dal compimento degli atti esecutivi se gli elementi acquisiti consentono di ritenere che il bene individuato sia impignorabile. Per contro, ove all esito delle attività di ricerca si sia acquisita notizia del fatto che il debitore abbia un patrimonio più ampio, costituito da plurimi beni mobili o crediti, l ufficiale giudiziario non può procedere all espletamento delle operazioni di cui all art. 492 bis co. 3, 4 o 5 c.p.c. ma deve attendere l ulteriore iniziativa processuale del creditore che ha l onere di integrare la sua prima istanza definendo la estensione della domanda di tutela esecutiva avanzata ai sensi dell art. 492 bis co. 1 c.p.c.. Il creditore, cioè, dovrà precisare se la esecuzione debba avere ad oggetto solo alcuni beni o crediti o tutti i beni o crediti che la ricerca ha consentito di identificare. Stante la formulazione dell art. 155 ter disp. att. c.p.c. non vi sono, infatti, ragioni per ritenere che il creditore abbia l obbligo di limitare l oggetto della instauranda espropriazione ma anzi sembra potersi sostenere che la scelta possa essere pure quella di richiedere una esecuzione a tutto campo. Va, peraltro, evidenziato che, sempre la formulazione dell art. 155 ter disp. att. c.p.c., induce a collocare la scelta del creditore tra le attività propulsive che rendono possibile l ulteriore svolgimento del procedimento come si evince dal fatto che il ritardo o la omissione nella scelta sono espressamente sanzionati con la inefficacia della richiesta di pignoramento. Questa soluzione normativa è condivisibile poiché è il creditore a dover compiere le opportune valutazioni di convenienza nella individuazione dell oggetto della esecuzione forzata (il creditore in questa fase potrebbe, ad ( 18 ) Il creditore potrebbe conoscere immediatamente le risultanze della ricerca eseguita presso le banche dati solo ove avesse direttamente partecipato alle operazioni ai sensi dell art. 155 ter disp. att. c.p.c. che, a tale proposito, richiama l art. 165 disp. att. c.p.c..

18 264 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI esempio, dichiarare di non avere interesse alla espropriazione di quelli, tra i beni o i crediti individuati che presumibilmente hanno un valore modesto o che prognosticamente appaiono non facilmente liquidabili) e solo il creditore deve assumersi la responsabilità di promuovere una espropriazione eccessiva che, una volta instaurato il processo, possa essere ritenuta abusiva e, perciò, ridotta o limitata ai sensi degli artt. 496 o 483 c.p.c.. Resta ancora da stabilire come operi la inefficacia della istanza di espropriazione avanzata ex art. 492 bis c.p.c. tenuto anche conto che essa precede l avvio del processo esecutivo e che, dunque, nel caso di specie, non soccorre l art. 630 c.p.c. (che regola la inattività dei creditori). Sembra potersi sostenere che in tali casi l ufficiale giudiziario, preso atto della omissione o del ritardo del creditore, debba informare l ufficio giudiziario che ha disposto la ricerca dei beni affinché il presidente del Tribunale possa dichiarare improcedibile la istanza di cui all art. 492 bis c.p.c.. Tale soluzione sembra la più ragionevole tenendo conto del fatto che la domanda di tutela esecutiva è rivolta non all ufficiale giudiziario ma all organo giurisdizionale e che non può farsi applicazione dell art. 630 c.p.c.. La situazione si atteggia, tuttavia, in termini diversi quando deve applicarsi la disciplina transitoria e, dunque, quando la ricerca debba essere compiuta direttamente dal creditore a ciò autorizzato dal presidente del Tribunale. Quest ultimo, sino alla emanazione del decreto ministeriale e comunque alla completa informatizzazione degli uffici U.N.E.P., quando autorizza la ricerca dei beni, non dispone che ad essa proceda l ufficiale giudiziario (come dovrebbe fare, invece, applicando l art. 492 bis co. 2 c.p.c.) ma il creditore istante, come stabilito, per il periodo transitorio, dall art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.. In tal caso, e nonostante le disposizioni di legge non chiariscano il punto (l art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. si limita a regolare lo svolgimento della ricerca dei beni sino a che non sarà possibile espletare la ricerca telematica a regime ), deve ritenersi che il creditore, quando la interrogazione ai gestori delle banche dati abbia consentito di individuare beni utilmente pignorabili, abbia l onere di depositare presso l U.N.E.P. competente (e cioè all U.N.E.P. del Tribunale investito del procedimento di cui all art. 492 bis c.p.c.) una istanza (alla quale dovranno essere allegate le informative ricevute dai predetti gestori) con la quale chiede che si proceda alle operazioni cui all art. 492 bis co. 3, 4 e 5 c.p.c. individuando, ove sia necessario effettuare la scelta di cui all art. 155 ter disp. att. c.p.c., i beni da sottoporre ad esecuzione.

19 FORMULARIO DELL ESECUZIONE FORZATA 265 f) le nuove forme di pignoramento mobiliare o presso terzi eseguite ai sensi dell art. 492 bis c.p.c.. Una volta completata con esito positivo la ricerca, l ufficiale giudiziario procede alla operazioni di cui all art. 492 bis co. 3, 4 e 5 c.p.c.. Se la ricerca ha consentito di individuare cose mobili appartenenti al debitore e le stesse debbono essere sottoposte ad esecuzione (di ufficio, o su richiesta del creditore nei casi in cui l art. 155 ter disp. att. c.p.c.), l ufficiale giudiziario, acquisito il provvedimento del presidente del Tribunale ed esaminati titolo esecutivo e precetto( 19 ), se territorialmente competente( 20 ), accede ai luoghi in cui esse si trovano e provvede di ufficio agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c.. Più precisamente, l ufficiale giudiziario, recatosi nei predetti luoghi, ricerca il bene la cui esistenza è stata rilevata in virtù delle risultanze della ricerca e, quando lo individua, procede alla sua stima (che, se necessario potrebbe anche essere differita ai sensi dell art. 518 c.p.c.) ed assume i provvedimenti inerenti la custodia. Va, peraltro, osservato che, nell ipotesi che si sta esaminando, l ufficiale giudiziario non può sottoporre ad esecuzione un bene diverso da quello identificato attraverso l accesso alle banche dati né ulteriori beni mobili ivi rinvenibili, quantunque essi siano necessari a cautelare il credito (nei limiti del valore precettato aumentato della metà) atteso che la espropriazione di cui all art. 492 bis c.p.c. ha un oggetto vincolato ( 21 ). Il richiamo generico alla applicazione degli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. consente di affermare che l ufficiale giudiziario, anche quando procede ai sensi dell art. 492 bis co. 3 c.p.c., debba formulare l ingiunzione rivolta al debitore e redigere il processo verbale recante la descrizione delle attività poste in essere. Peraltro, poiché detto processo verbale tiene luogo del pignoramento eseguito nelle forme ordinarie, è ragionevole sostenere che determini la pendenza del processo esecutivo. Ove, tuttavia, l ufficiale giudiziario non rinvenga nei luoghi appartenenti al debitore il bene mobile risultante dalle banche dati redige processo verbale ( 19 ) Come già precisato, deve ritenersi che all ufficiale giudiziario, con il provvedimento che autorizza la ricerca dei beni, debbano essere consegnati il titolo esecutivo ed il precetto. ( 20 ) L ufficiale giudiziario è territorialmente competente quando la cosa mobile da sottoporre ad esecuzione si trova nella circoscrizione del tribunale adito ai sensi dell art. 492 bis c.p.c., come si evince dall art. 26 c.p.c.. ( 21 ) Si può, al più, ipotizzare che il creditore istante, quando partecipa alle operazioni di esecuzione ai sensi dell art. 155 ter disp. att. c.p.c., se si avvede della esistenza di altri beni, può formalizzare separatamente una richiesta di pignoramento mobiliare nelle forme ordinarie.

20 266 CAPITOLO III BIS - LA RICERCA DEI BENI negativo che è a tutti gli effetti assimilabile ad un pignoramento senza esito. In presenza di una espropriazione mancata l ufficiale giudiziario dovrà, quindi, intimare al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui il bene si trova avvertendolo che l omessa o falsa comunicazione è punita a norma dell art. 388, sesto comma, del codice penale, in conformità a quanto stabilito dall art. 492 bis co. 4 c.p.c. che, sul punto, evoca l art. 492 co. 3 c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, l ufficiale giudiziario, quando rivolge al debitore l interpello invitandolo ad indicare altri beni utilmente pignorabili, lo avverte delle sanzioni penali previste per l omessa o falsa dichiarazione. Si può, perciò, ritenere che la intimazione al debitore di cui all art. 492 bis co. 4 c.p.c. debba essere effettuata con le stesse modalità di cui si è detto trattando dell interpello dell ufficiale giudiziario al debitore regolato dall art. 492 c.p.c.. Può, dunque, conseguentemente, sostenersi che l intimazione al debitore, per rendere operanti le sanzioni penali di cui all art. 388 c.p., debba essere formalizzata alla sua presenza. Se il debitore è assente, l ufficiale giudiziario dovrà, invece, limitarsi a lasciare nei luoghi a questo appartenenti un invito a comparire presso gli U.N.E.P. funzionale a provocarne la presenza ed a rendere possibile la intimazione prevista dall art. 492 bis co. 4 c.p.c.. Va, ancora evidenziato che l art. 492 bis co. 3 c.p.c. contempla l ipotesi in cui la espropriazione non possa essere eseguita a cura dell ufficiale giudiziario investito della richiesta di ricerca dei beni del presidente del Tribunale perché territorialmente incompetente. In tal caso, l ufficiale giudiziario che ha eseguito la ricerca rilascia al creditore copia autentica del processo verbale recante la descrizione delle operazioni di interrogazione telematica delle banche dati. Invero, il creditore, a pena di inefficacia della richiesta entro quindici giorni dal rilascio, è tenuto a presentare all ufficiale giudiziario territorialmente competente la predetta copia autentica ed una istanza con cui richiede l espletamento degli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520. Nonostante l art. 492 bis co. 3 c.p.c. non lo chiarisca, sembra di tutta evidenza che oltre alla copia autentica del verbale, il creditore debba allegare alla istanza anche copia autentica del provvedimento di autorizzazione del presidente del Tribunale nonché l originale o la copia autentica del titolo esecutivo e del precetto. Giova, inoltre, rilevare che, anche in questa ipotesi, non è agevole stabilire come la inefficacia del procedimento che consegue alla omessa o intempestiva proposizione della istanza all ufficiale giudiziario competente per territorio, possa essere rilevata. Si è già detto, trattando della inefficacia conseguente alla inerzia del creditore nella ipotesi di cui all art. 155 ter disp. att. c.p.c. che il procedimento previsto dall art. 492 bis c.p.c. dovrebbe essere chiuso a cura del presidente del Tribunale. Nel caso in

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