# Rif. Par. Descrizione Esito controllo Note
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- Marina Testa
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2 1.a) FIRB Checklist 9 LG.04 Criteri generali Verificare che ad ogni rendicontazione sia allegata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell Ente/Società cui appartiene l unità di ricerca*, attestante: - che nello svolgimento delle attività di progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti; - che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi;- che i mesi persona relativi a ciascuna unità di personale corrispondono all effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto; - che i costi mensili lordi del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione e rendicontazione dei costi del Verificare, inoltre, che alla dichiarazione sostitutiva di certificazione siano allegate copie autentiche di tutte le fatture o parcelle effettivamente pagate per l acquisto di beni e/o servizi, di importo almeno pari ad 5.000,00. *Nel caso delle università, qualora consentito dai regolamenti interni, le dichiarazioni in argomento potranno essere rilasciate dai Direttori di Dipartimento. 10 LG.04; LG.10; LG.12 A) Spese di Personale - A.1) Spese di Personale Dipendente Verificare che il soggetto abbia stipulato un contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) con l'ente cui si riferisce la ricerca (Università di Trieste) e che risulti impegnato in attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica. # Rif. Par. Descrizione Esito controllo Note 11 LG.04; LG.10; LG.12 A) Spese di Personale - A.1) Spese di Personale Dipendente Verifica del costo annuo lordo. Verificare che il costo relativo al personale dipendente sia determinato in base all impegno temporale dedicato al progetto ed attestato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla rendicontazione, e sia valorizzato come di seguito indicato: - per ogni persona impegnata nel progetto sia preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); - sia successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per il numero di mesi lavorativi annui pari ad 11 (per LG.10 e LG.12 pari a 12 mesi); - il costo da imputare al progetto sia computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto (anch essi attestati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato alla rendicontazione). Verificare che i mesi persona attribuiti ad ogni soggetto per l'anno solare non superino il limite di 11 ( per LG.10 e LG.12, 12 mesi), anche se sia stato contemporaneamente impegnato su più progetti. In caso di personale comandato o distaccato presso l università cui afferisce l unità di ricerca, ovvero,in presenza di rapporti tra enti pubblici e/o università (regolati da apposite convenzioni), verificare che i costi relativi a tale voce comprendano anche quelli del personale del partner pubblico convenzionato. 12 LG.04; LG.10; LG LG.04; LG.10; LG.12 A) Spese di Personale - A.1) Spese di Personale Dipendente A) Spese di Personale - A.2) Spese di Personale non Dipendente Verificare che i costi relativi a tale voce (con particolare riferimento al personale dipendente a tempo indeterminato) non superino il 30% del costo complessivo del progetto, detratta la spesa relativa ai contratti per giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama (come previsto da LG.10 e LG.12), salvo casi eccezionali. In presenza di tali casi eccezionali verificare la motivazione e l'esplicita sottoposizione del caso, in sede di rendicontazione, alla valutazione del MIUR. Verificare che siano posti costi pari a zero solo una volta raggiunto il limite del 30%. Verificare che la voce comprenda il costo del personale che (esclusivamente e direttamente con l università cui afferisce l unità di ricerca) risulti titolare di: - contratto di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa appositamente stipulato (esclusi contratti con giovani ricercatori o con ricercatori di chiara fama internazionale). La voce è ammissibile solo dal 10/02/2012; - assegno di ricerca o dottorato di ricerca (rif. contratto o lettera di assegnazione ) (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti); - borsa di studio (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti, e solo qualora nel progetto siano espressamente previste specifiche attività di formazione). 14 LG.10; LG.12 A) Spese di Personale - A.2) Spese di Personale non Dipendente Verificare che i contratti di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa non abbiano durata superiore ai 3 anni. 2/7
3 1.a) FIRB Checklist 15 LG.04; LG.10; LG.12 A) Spese di Personale - A.2) Spese di Personale non Dipendente Verificare che tali soggetti siano impegnati direttamente nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica. 16 LG.04; LG.10; LG.12 A) Spese di Personale - A.2) Spese di Personale non Dipendente Verificare che tali contratti/bandi contengano in linea generale, l indicazione dell oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione. 17 LG.04; LG.10; LG.12 A) Spese di Personale - A.2) Spese di Personale non Dipendente Verificare che il costo di tali soggetti sia determinato secondo le modalità previste per il personale dipendente (rif. punto 11). # Rif. Par. Descrizione Esito controllo Note 18 LG.04; LG.10; LG.12 B) Spese Generali Verificare che tale voce di costo sia calcolata forfettariamente nella misura del 60% dell ammontare dei costi per il personale (rif. spese di personale e spese per contratti con giovani ricercatori o con ricercatori di chiara fama internazionale). NB: tali spese, proprio per la loro natura forfettaria, non drovranno essere in alcun caso dettagliate nelle rendicontazioni periodiche, né sarà necessario predisporre per tale voce una apposita documentazione. Detto forfait si intende riferito a tutti quei costi non collocabili in altre voci di spesa, a titolo esemplificativo, i costi per: - personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili); - funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione); - acqua, lubrificanti, gas vari ecc.); - funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc); - assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne); - antinfortunistica, coperture assicurative ecc.); - funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.); - missioni e viaggi in Italia; - spese per corsi, congressi, mostre, fiere in italia (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.); - costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione); - ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; - costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;- eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, ecc. # Rif. Par. Descrizione Esito controllo Note 3/7
4 1.a) FIRB Checklist 19 LG.04; LG.10; LG.12 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale Verificare che la rendicontazione preveda che siano stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto tra l ente interessato e giovani ricercatori o ricercatori di chiara fama internazionale, e che il totale degli importi stabiliti in sede di contratto sia effettivamente almeno pari al 10% del costo del progetto. In particolare LG.10 e LG.12 prevedono: - il rispetto del vincolo del 10% per le linee 1 e 2 e il rispetto di un ulteriore 10% per la linea di intervento 3 sullo stesso progetto, tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. - per i giovani ricercatori non responsabili, è invece tollerabile un ritardo nell'avvio dei contratti rispetto all'avvio del progetto, fermo restando l'obbligo della triennalità e del rispetto del criterio di cassa ai fini del riconoscimento dell'intero costo. Verificare che i costi derivanti da tali contratti siano stati sostenuti nell'ambito del periodo di vigenza del progetto, indicato nei decreti di approvazione. Verificare che tali contratti siano stati attivati al massimo entro 12 mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto. Di seguito è riportato un esempio per meglio comprendere i concetti sopra esposti: - Costo progetto euro ( ricerca contratti per giovaniricercatori); - contributo MIUR definito in sede di approvazione del progetto: euro(=70% di euro % di euro );- importo dei contratti stipulati al termine del progetto: euro; - importo delle spese sostenute al termine del progetto: euro ( ricerca contratti per giovani ricercatori);- contributo MIUR riconosciuto a consuntivo: euro (=70% di euro % di euro ). Verificare, ai sensi del Regolamento FIRB 2004, il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: - i contratti con giovani ricercatori devono prevedere un impegno a tempo pieno e non potranno avere una durata 20 LG.04; LG.10; LG.12; Reg.04 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale inferiore ai tre anni; - i contratti con giovani ricercatori devono inoltre essere stipulati con laureati di età non superiore ai 32 anni, o con laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, o con titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente; - i livelli retributivi minimi dei contratti con giovani ricercatori devono essere compresi nei limiti seguenti: - importo non inferiore all assegno di ricerca per i laureati di età non superiore ai 32 anni; - importo compreso tra la retribuzione del ricercatore universitario confermato ed il professore associato confermato per i laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ed i titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente; - i contratti con ricercatori di chiara fama internazionale devono prevedere un impegno di durata complessiva non inferiore ai sei mesi in equivalente tempo pieno. Verificare che la retribuzione dei ricercatori di chiara fama internazionale sia equivalente alle retribuzioni corrisposte in Italia per le qualifiche comparabili a quelle ricoperte dagli stessi ricercatori nei paesi di origine 21 LG.04; LG.10; LG.12 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale Verificare che, nel caso in cui un contratto già stipulato si sia interrotto per causa non imputabile all Università cui afferisce l unità di ricerca, sia stato stipulato dalla stessa Università, e con altro ricercatore, un nuovo contratto co.co.co. di durata almeno pari al periodo residuo rispetto agli obblighi di durata contrattuale previsti per giovani ricercatori e ricercatori di chiara fama internazionale. Verificare il rispetto di tali obblighi di durata anche nel caso in cui, per volontà delle parti, un contratto già stipulato venga trasformato in contratto a tempo determinato. 4/7
5 1.a) FIRB Checklist 22 LG.04 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale Verificare che tali contratti contengano l'indicazione: - dell'oggetto e della durata del rapporto; - della remunerazione prevista; - delle attività da svolgere; - delle eventuali modalità di esecuzione Verificare per ciscun giovane ricercatore e ricercatore di chiara fama internazionale la disponibilità del relativo Curriculum vitae. Verificare che la determinazione del relativo costo sia determinato secondo le modalità definite per il personale dipendente (rif. punto 11). (LG.12 prevede che l'importo del contratto indicato nella voce C, in sede di rimodulazione esclusivamente al netto degli oneri contributivi e fiscali, potrà essere invece inserito in rendicontazione sia al netto che al lordo degli oneri contributivi e fiscali, a scelta dell'ente beneficiario). 23 LG.10 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale - C.1) Spese connesse a Contratti relativi ai Responsabili di Unità o ai Coordinatori Nazionali (LINEA D'INTERVENTO 1 E 2) In caso di contratti relativi ai Responsabili di unità e Coordinatori nazionali, verificare che la data di decorrenza di questi coincida con la data di avvio ufficiale del progetto (stabilita dal MIUR con apposito decreto di ammissione ai contributi), ovvero non superi al massimo un mese dall'avvio. Inoltre, qualora vi siano contratti che abbiano decorrenza da data diversa rispetto a quelle succitate, verificare che sia stata inoltrata al MIUR motivata proposta dall'ateneo beneficiario dei contributi, e che esso abbia acconsentito a tale eccezione. 24 LG.10; LG.12 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale - C.1) Spese connesse a Contratti relativi ai Responsabili di Unità o ai Coordinatori Nazionali (LINEA D'INTERVENTO 1 E 2) Verificare l'eventuale risoluzione, durante lo svolgimento del progetto, di contratti stipulati per Responsabile di Unità per volontà del giovane ricercatore (LG.12 prevede il caso in cui un responsabile di ricerca sia stato assunto a tempo pieno all estero o presso un azienda privata, ovvero si sia impegnato a tempo pieno su altri progetti finanziati da altri soggetti pubblici o privati). Verificare che ne sia stata data comunicazione al MIUR e che questo, sulla base delle proposte formulate dal Coordinatore di progetto e dall'ateneo, abbia concluso per la prosecuzione del progetto (sentita la competente Commissione FIRB in merito al permanere della validità scientifica del progetto). 25 LG.10; LG.12 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale - C.1) Spese connesse a Contratti relativi ai Responsabili di Unità o ai Coordinatori Nazionali (LINEA D'INTERVENTO 1 E 2) Verificare l'eventuale risoluzione o l'eventuale trasferimento all'estero, durante lo svolgimento del progetto, di contratti stipulati per Coordinatore di progetto per sua volontà (LG.12 prevede il caso in cui un coordinatore di progetto sia stato assunto a tempo pieno all estero o presso un azienda privata, ovvero sia impegnato a tempo pieno su altri progetti finanziati da altri soggetti pubblici o privati). Essendo, tale ultima fattispecie, causa di decadenza dal beneficio del contributo e motivo di recupero delle somme già erogate e non spese, verificare che di tale situazione sia stata data comunicazione al MIUR. Stessa situazione in caso di trasferimento all estero del coordinatore di progetto (esclusi ovviamente i trasferimenti di breve durata, orientativamente non superiori a un mese). 26 LG.10 C) Spese per Contratti con giovani Ricercatori o con Ricercatori di chiara fama Internazionale - C.1) Spese connesse a Contratti relativi ai Responsabili di Unità o ai Coordinatori Nazionali (LINEA D'INTERVENTO 1 E 2) Verificare che, in caso di trasferimento in un nuovo ateneo/ente (ad esempio a seguito di un inserimento nei ruoli del nuovo ateneo/ente) di un dottore di ricerca (responsabile di unità o coordinatore di progetto), egli continui a svolgere l'attività oggetto di ricerca presso l'ente originario e che sia stato prestato consenso da parte degli atenei/enti interessati (è esclusa infatti la portabilità d ufficio dei contributi, a seguito della loro identificazione con l apposito codice CUP(richiesto dalle vigenti normative in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici e di tracciabilità dei pagamenti), che si associa al binomio inscindibile ente-finanziamento). # Rif. Par. Descrizione Esito controllo Note 27 LG.04; LG.10; LG.12 D) Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software Verificare che Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software siano: - di nuovo acquisto (non esistenti presso la singola unità di ricerca alla data della decorrenza dell'ammissibilità delle spese, fissata nel decreto di approvazione), o - "nuovi di fabbrica", limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto. 5/7
6 1.a) FIRB Checklist 28 LG.04; Reg.04 D) Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software Verificare, ai fini dell'ammissibilità per intero del costo relativo ad Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software, che: - tali costi siano riconducibili ai progetti con finalità di potenziamento di grandi infrastrutture di ricerca ovvero la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica anche su scala internazionale, in quanto implicitamente legati allo svolgimento di più progetti di ricerca in un arco temporale non limitato alla durata di un singolo progetto (Progetti di cui art.7 Regolamento Firb 2004); - tali costi siano riconducibili a progetti di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, e lo sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali, a condizione i beni oggetto, al termine del progetto, risultino obsolete dal punto di vista scientificoovvero non più utilmente utilizzabili né per attività di ricerca, né a fini produttivi (Progetti di cui art.6 Regolamento Firb 2004). Verificare per quest'ultimo caso la presenza, in allegato alla rendicontazione, della dichiarazione (rilasciata ai sensi dell art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) sottoscritta dal responsabile dell unità di ricerca, attestante il verificarsi delle condizioni sopra esposte. 29 LG.10; LG.12 D) Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software Verificare, ai fini dell'ammissibilità per intero del costo relativo ad Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software, che: - le attrezzature e le strumentazioni scientifiche risultino obsolete dal punto di vista scientifico ovvero non più utilmente utilizzabili né per attività di ricerca, né a fini produttivi - alle future rendicontazioni sia allegata apposita dichiarazione (rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) sottoscritta dal responsabile dell'unità di ricerca, attestante il verificarsi delle condizioni sopra esposte. 30 LG.04; LG.10; LG.12 D) Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software Verificare, per i casi di imputazione per quota parte del costo relativo ad Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software, che la quota parte di costo da imputare al progetto sia determinata come segue: C = (M/T) X F M = Mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software nell'ambito del progetto T = Tempo di deprezzamento pari a 36 mesi F = Costo base, determinato a partire dall importo della fattura lordo IVA, più imballo, trasporto, installazione ed eventuali dazi doganali, con esplicita esclusione di ogni ricarico per spese generali Qualora le Attrezzature, le Strumentazioni o i Prodotti Software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, verificare che il costo imputabile, determinato come sopra, sia stato moltiplicato per la percentuale di utilizzo attribuibile al progetto in esame: Q = C X P P = Percentuale di utilizzo del bene nel progetto N.B. Per i beni il cui costo unitario non è inferiore a 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di deduzione, come previsto dall'art.102, comma 5 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR). 31 LG.04; LG.10; LG.12 D) Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software Per ciò che concerne le Attrezzature e Strumentazioni in Leasing, verificare che il costo imputabile sia costituito dai canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate (esclusi oneri amministrativi, bancari, fiscali). Verificare che il costo delle Attrezzature e Strumentazioni imputate al progetto non superi, in ogni caso, il valore commerciale netto del bene. Verificare che il contratto di Leasing su Attrezzature e Strumentazioni stipulato nell'ambito del progetto, preveda esplicitamente una clausola di riacquisto ovvero un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto di contratto. 32 LG.04; LG.10; LG.12 D) Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software Verificare l'assenza di costi derivanti dall'acquisto di mezzi di trasporto con eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove intuitivamente necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca. 33 LG.04; LG.10; LG.12 E) Stages e Missioni all'estero Verificare che le spese derivanti da stage o missioni all'estero siano inerenti il progetto e che siano state sostenute esclusivamente da docenti/ricercatori/tecnici effettivamente partecipanti al progetto il cui impegno temporale risulti attestato nell'ambito della rendicontazione della voce di spesa "personale" (voci A e C). Verificare la preventiva autorizzazione della missione da parte del responsabile dell'unità di ricerca e la sua formalizzazione in una lettera d'incarico "ad personam" in cui siano indiacati il periodo di missione ed i motivi di carattere tecnico-scientifico, strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto. # Rif. Par. Descrizione Esito controllo Note 6/7
7 1.a) FIRB Checklist 34 LG.04; LG.10; LG LG.04; LG.10; LG.12 E) Stages e Missioni all'estero F) Servizi di Consulenza e simili Verificare che tali spese siano riconducibili a: - spese di trasporto (viaggio andata e ritorno), - spese per soggiorno (pernottamenti e ristoranti), - diarie, - spese per iscrizione a corsi, congressi, ecc.(in deroga a indicazioni su spese generali),- spese per l'acquisto di materiale scientifico e didattico. Verificare l'assenza di costi derivanti da missioni dall'estero verso l'italia. Inoltre, sulla base di quanto previsto da LG.10 e LG.12, verificare l'assenza di costi derivanti da stage e missioni in Italia (costi ricompresi nella voce B).. Verificare che tali costi derivino da servizi svolti da terzi affidatari (persone fisiche o giuridiche) e siano regolati da apposito atto di impegno giuridicamente valido che dovrà contenere, in linea generale, indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. I servizi possono afferire a: - Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche, e rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici, - Prestazioni di servizio non scientifiche, - Acquisizione di brevetti, Know-how, diritti di licenza,- Opere edili ed impiantistiche. 36 LG.04; LG.10; LG.12 F) Servizi di Consulenza e simili Per costi di consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche, prestazioni di servizi di tpo non scientifico e acquisizione di brevetti, know-how e diritti di licenza, verificare che il costo imputabile al progetto sia stato determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'iva. Per i soli consulenti scientifici, in caso di spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni degli stessi, verificare che siano state preventivamente autorizzate e/o richieste dal responsabile dell'unità di ricerca per motivi di carattere tecnico-scientifico correlati al progetto, anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito ("visiting professors"). 37 LG.04; LG.10; LG.12 F) Servizi di Consulenza e simili Per costi di opere edili ed impiantistiche, verificare che le stesse siano limitate ad adeguamenti, restauri ed ristrutturazioni di modesto valore ed effettivamente indispensabili per le finalità del progetto approvato. Verificare inoltre che il costo imputato al progetto sia determinato in base alla fattura al lordo dell'iva. 38 LG.04; LG.10; LG.12 G) Altri costi di esercizio Verificare che siano stati imputati in questa voce i costi di acquisto di: - materie prime, componenti, semilavorati, - materiali da consumo specifico (es. reagenti), - materiali per colture ed allevamento (es. per ricerche di interesse agrario), - attrezzature, strumentazioni o prodotti software utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Verificare che il costo imputabile al progetto di tali spese sia stato determinato in base alla fattura al lordo dell'iva, in cui deve risultare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, maggiorato di eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali. 39 LG.04; LG.10; LG.12 G) Altri costi di esercizio Verificare l'assenza di costi riconducibili a spese per l'acquisto di materiali minuti necessari per la funzionalità operativa (in quanto rientranti nella voce B) quali: - attrezzi di lavoro, - minuteria metallica ed elettrica, - articoli per la protezione del personale (es. guanti, occhiali), - CD e simili per computer, carta per stampanti, - vetreria di ordinaria dotazione, - mangimi, lettere e gabbie per il mantenimento di animali da laboratorio, etc. 7/7
8 2.a) FIRB FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLA RICERCA DI BASE LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI Documento redatto nel rispetto dei contenuti del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 (valido per tutti i progetti approvati dal 26 marzo 2004 in poi) PREMESSE Adempimenti a carico delle singole unità di ricerca Ogni unità di ricerca è tenuta a presentare (annualmente ed al termine del progetto) la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti nel periodo in esame, consistente in un'elencazione contabile analitica, ove risultino indicate le fatture e gli altri titoli di spesa, il relativo importo posto a carico del FIRB, il percipiente e la causale, secondo i criteri illustrati nel presente documento. A tale scopo: il MIUR, attraverso il CINECA ed all approssimarsi di ogni scadenza, farà pervenire al responsabile dell unità di ricerca una con la quale comunicherà il periodo temporale entro il quale il responsabile dell unità di ricerca dovrà provvedere ad effettuare la propria rendicontazione; la rendicontazione dovrà essere compilata per via telematica dal responsabile dell unità di ricerca, e quindi stampata ed inoltrata (nei dieci giorni successivi) per posta al MIUR D.G. Coordinamento e Sviluppo Ricerca - Uff.IV P.zza Kennedy ROMA; alla rendicontazione cartacea dovranno essere allegate la dichiarazione di cui al comma 10 dei CRITERI GENERALI (schema disponibile sul sito personale del responsabile dell unità di ricerca) e le fotocopie autenticate delle fatture (od altri titoli di spesa) relative all acquisto di beni e/o servizi d importo superiore ai 5.000,00 euro. Adempimenti a carico del coordinatore Ogni coordinatore è tenuto a presentare (annualmente ed al termine del progetto) la relazione sulle attività completate nel periodo in esame. A tale scopo: il MIUR, attraverso il CINECA ed all approssimarsi di ogni scadenza, farà pervenire al coordinatore una con la quale comunicherà il periodo temporale entro il quale il coordinatore dovrà provvedere ad effettuare la propria relazione; la relazione dovrà essere compilata per via telematica dal coordinatore e quindi stampata ed inoltrata (nei dieci giorni successivi) per posta al MIUR D.G. Coordinamento e Sviluppo Ricerca - Uff.IV P.zza Kennedy ROMA.
9 2.a) CRITERI GENERALI 1. Impegni: i costi dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto. 2. Criterio di cassa: in linea generale i costi saranno riconosciuti solo se effettivamente sostenuti dall ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l unità di ricerca finanziata; varrà cioè per essi il criterio di cassa, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale. Le fatture e gli altri titoli di spesa di cui non si dia dimostrazione inequivoca dell avvenuto pagamento alla presentazione del rendiconto contabile saranno escluse dai costi ammissibili. 3. Criterio di cassa nei rapporti consorzi/consorziati: per i consorzi potranno essere prese in considerazione anche le spese effettivamente sostenute direttamente dai consorziati, purché si dimostri altresì, nel rispetto del già citato criterio di cassa (e fatto salvo quanto più avanti specificato sotto la voce A.1 Personale dipendente), l avvenuto trasferimento delle relative risorse finanziarie dal Consorzio a favore del consorziato. 4. Vigenza temporale: i costi saranno riconosciuti solo se sostenuti nell ambito dei periodi di vigenza dei progetti, e solo se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nei progetti stessi. Le eventuali richieste di proroga e/o di variante, redatte secondo lo schema reso disponibile dal CINECA ad ogni coordinatore di progetto, dovranno essere inoltrate per posta al MIUR D.G. Coordinamento e Sviluppo Ricerca Uff.IV Piazza Kennedy, ROMA. 5. I.V.A.: i costi afferenti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica; dovranno considerarsi invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile (è questo, ad esempio, il caso delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, e di tutti gli altri soggetti pubblici). 6. Fatture in valuta diversa dall euro: nella rendicontazione contabile delle fatture con divisa diversa dall Euro, per la valutazione del costo dovrà essere riportato il cambio in euro relativo al giorno di effettivo pagamento delle fatture stesse. Resteranno in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni. 7. Ammissibilità di mobili, arredi ed opere edili: non saranno riconosciuti in nessun caso i costi relativi a mobili ed arredi, mentre gli interventi di adeguamento edilizio potranno essere riconosciuti solo nel caso di modesti interventi effettivamente indispensabili per le finalità del progetto approvato, e per immobili di proprietà o la
10 2.a) cui disponibilità sia garantita con atto giuridicamente vincolante e non revocabile, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione dell intervento 8. Accettazione delle rendicontazioni e delle relazioni scientifiche: l accettazione della relazione sulle attività svolte, da parte della Commissione di esperti, costituirà elemento necessario per il riconoscimento dei costi sostenuti. Altro elemento fondamentale per il riconoscimento dei costi sostenuti sarà rappresentato dalla accettazione della rendicontazione contabile, sotto il profilo delle pertinenza, della congruità e della ammissibilità delle spese (in particolare per ciò che concerne il rispetto del criterio di cassa e di tutte le altre condizioni poste nel decreto di ammissione al finanziamento e nel presente documento). 9. Varianti all articolazione economica ed al costo di progetto: le modifiche all articolazione economica per voci di spesa od al costo complessivo delle attività di competenza di ciascuna unità di ricerca (in aumento o in diminuzione rispetto ai progetti rimodulati) non saranno soggette a preventiva autorizzazione, e non potranno quindi costituire di per sé stesse motivo per il rigetto delle rendicontazioni e/o delle relazioni scientifiche. Faranno ovviamente eccezione le modifiche all articolazione economica correlate con varianti tecnico-scientifiche sostanziali, per le quali dovranno essere seguite le procedure appositamente indicate nel decreto di ammissione al contributo. 10. Dichiarazioni sostitutive di certificazione: al fine dell accettazione, inoltre, ad ogni rendicontazione dovrà essere allegata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell Ente/Società cui appartiene l unità di ricerca, attestante: che nello svolgimento delle attività di progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti; che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi; che i mesi persona relativi a ciascuna unità di personale corrispondono all effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto; che i costi mensili lordi del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente documento. A puro titolo di esempio, nel caso delle università, qualora consentito dai regolamenti interni, le dichiarazioni in argomento potranno essere rilasciate dai Direttori di Dipartimento. Alla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovranno essere inoltre allegate copie autentiche di tutte le fatture o parcelle effettivamente pagate per l acquisto di beni e/o servizi, di importo almeno pari ad 5.000, Fidejussioni: fatta eccezione per le unità di ricerca appartenenti ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, l erogazione dell eventuale anticipo sarà subordinata alla presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR.
11 2.a) Tale garanzia potrà essere costituita da apposita fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, di importo pari al 30% del contributo ammesso, rilasciata da primaria compagnia iscritta al ramo cauzioni, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La garanzia (di durata pari alla durata prevista per il progetto più sei mesi, con esplicita previsione di proroghe automatiche fino allo svincolo da parte del MIUR), dovrà contenere espressamente l' impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del MIUR, il capitale più gli interessi, calcolati sulla base del T.U.S. vigente al momento dell'erogazione della prima quota di contributo, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa potrà essere liberata solo successivamente alla conclusione delle verifiche finali previste dal decreto di approvazione. CRITERI RELATIVI ALLE SINGOLE VOCI DI SPESA Fermo restando quanto previsto nei criteri generali, potranno essere riconosciute le spese relative alle voci di spesa sottoindicate, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutarne l ammissibilità la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata. A) SPESE DI PERSONALE A.1 Personale dipendente Questa voce comprende il personale (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) dipendente dall università/ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l unità di ricerca, e che risulti direttamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnicoscientifica. Il costo relativo sarà determinato in base all impegno temporale dedicato al progetto ed attestato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla rendicontazione (documento B di cui alle premesse), e sarà valorizzato come di seguito indicato: per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per il numero di mesi lavorativi annui (normalmente pari ad 11); il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto (anch essi attestati
12 2.a) nel documento B, dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato alla rendicontazione). Aspetti e casi particolari: personale comandato o distaccato: i costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli relativi a personale comandato o distaccato presso l università/ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l unità di ricerca; nei rapporti tra enti pubblici e/o università regolati da apposite convenzioni i costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale del partner pubblico convenzionato; consorzi: nel caso di unità di ricerca afferenti a consorzi per i quali sia previsto nell atto costitutivo, come modalità operativa, l utilizzo, presso una propria sede, del personale dei consorziati, i costi relativi a tale voce potranno comprendere, nel rispetto del criterio di cassa, anche i costi del personale dipendente dai consorziati; consorzi interuniversitari: nel caso di unità di ricerca afferenti a consorzi interuniversitari, i costi relativi a tale voce potranno comprendere in ogni caso, anche i costi del personale universitario; mesi persona: per ogni anno solare e per ogni docente/ricercatore, anche tenendo conto del contemporaneo eventuale impegno su più progetti, non potrà essere superato il limite di 11 mesi persona; in caso di superamento del predetto limite il MIUR riterrà non ammissibile (all atto del superamento) un importo pari al prodotto del costo mensile medio relativo al docente/ricercatore per il numero di mesi persona (anche non intero) eccedenti; cofinanziamento: in linea generale, i costi relativi a tale voce (con particolare riferimento al personale dipendente a tempo indeterminato) non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto, salvo casi eccezionali da motivare e sottoporre esplicitamente, in sede di rendicontazione, alla valutazione del MIUR. A.2 Personale non dipendente Questa voce comprenderà il personale che (esclusivamente e direttamente con l università/ ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l unità di ricerca) risulti titolare di: contratto di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa appositamente stipulato (esclusi quelli di cui alla successiva voce C); assegno di ricerca o dottorato di ricerca (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti); borsa di studio (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti, e solo qualora nel progetto siano espressamente previste specifiche attività di formazione). Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività tecnicoscientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica. I contratti ed i bandi (ove previsti da norme vigenti) dovranno contenere, in linea generale, l indicazione dell oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione. Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.
13 2.a) B) SPESE GENERALI L importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60% dell ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A) ed al successivo punto C). E importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate nelle rendicontazioni periodiche, né sarà necessario predisporre per tale voce una apposita documentazione. Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere pertanto utilizzato per coprire almeno i costi relativi alle voci sottoindicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze): personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili); funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.); funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc); assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.); funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.); missioni e viaggi in Italia; spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.); costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi; eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, ecc. C) SPESE PER CONTRATTI CON GIOVANI RICERCATORI O CON RICERCATORI DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004, ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve prevedere, all atto dell approvazione, anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto stipulati (da una o più delle unità di ricerca partecipanti al progetto) con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto.
14 2.a) Rispetto del livello minimo del 10%: al momento della presentazione delle rendicontazioni, sarà necessario controllare da parte del MIUR, il permanere di tutte le condizioni in base alle quali il progetto è stato approvato. Nel caso in esame, il MIUR dovrà pertanto controllare che i contratti con giovani ricercatori o con ricercatori di chiara fama internazionale siano stati effettivamente stipulati, e che il totale degli importi stabiliti in sede di contratto sia effettivamente almeno pari al 10% del costo del progetto. Stipula dei contratti: per evitare il protrarsi di situazioni di dubbia accettabilità, tutte le procedure per la stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale (per importi almeno pari agli importi previsti in progetto) dovranno essere attivate con la massima tempestività subito dopo la comunicazione dell avvenuta concessione del contributo. A tale scopo appare pertanto consigliabile che l eventuale anticipo corrisposto dal MIUR subito dopo l ammissione al contributo venga prioritariamente utilizzato per consentire la stipula dei contratti in argomento. Qualora tuttavia, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto, i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Interruzione o trasformazione dei contratti: nel caso in cui un contratto già stipulato si interrompa per causa non imputabile all Università/Ente/Istituto/Società/ecc. cui afferisce l unità di ricerca (ad esempio, per dimissioni del ricercatore contrattualizzato), dovrà essere stipulato, dalla stessa Università/Ente/Istituto/Società/ecc., e con altro ricercatore, un nuovo contratto di durata almeno pari al periodo residuo rispetto all obbligo imposto dal Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 (triennale per giovani ricercatori o semestrale per ricercatori di chiara fama internazionale). Viceversa, nel caso in cui un contratto già stipulato venga trasformato, per volontà delle parti, in contratto a tempo determinato, la durata complessiva dei contratti dovrà rispettare i limiti temporali imposti dal citato Regolamento FIRB. La trasformazione in contratto a tempo indeterminato è sempre consentita. Vincoli di durata, di età e di costo: oltre al controllo sull importo complessivo dei contratti stipulati, il citato Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 obbliga il MIUR a verificare anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: i contratti con giovani ricercatori dovranno prevedere un impegno a tempo pieno e non potranno avere una durata inferiore ai tre anni; essi dovranno inoltre essere stipulati con laureati di età non superiore ai 32 anni, o con laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, o con titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente; i livelli retributivi minimi dovranno essere compresi nei limiti seguenti: importo non inferiore all assegno di ricerca per i laureati di età non superiore ai 32 anni;
15 2.a) importo compreso tra la retribuzione del ricercatore universitario confermato ed il professore associato confermato per i laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ed i titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente; i contratti con ricercatori di chiara fama internazionale dovranno prevedere un impegno di durata complessiva non inferiore ai sei mesi in equivalente tempo pieno. In linea indicativa, ai ricercatori di chiara fama internazionale potranno essere riconosciuti compensi equivalenti alle retribuzioni corrisposte in Italia per le qualifiche comparabili a quelle ricoperte dagli stessi ricercatori nei paesi di origine. Costo ammissibile e rispetto del criterio di cassa: ai fini del riconoscimento del costo, oltre al contratto (che dovrà contenere, in linea generale, l indicazione dell oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione) dovrà essere disponibile il curriculum vitae del ricercatore. Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa. Pertanto, per il pieno riconoscimento dei costi relativi ai contratti in argomento, non sarà sufficiente che tutti i contratti risultino stipulati per un importo almeno pari al 10% del costo del progetto, ma anche che le relative spese siano state effettuate nell ambito del periodo di vigenza del progetto, indicato nei decreti di approvazione. Viene qui di seguito riportato un semplice esempio che consente di meglio comprendere il concetto sopra esposto: Costo progetto euro ( ricerca contratti per giovani ricercatori); contributo MIUR definito in sede di approvazione del progetto: euro (=70% di euro % di euro ); importo dei contratti stipulati al termine del progetto: euro; importo delle spese sostenute al termine del progetto: euro ( ricerca contratti per giovani ricercatori); contributo MIUR riconosciuto a consuntivo: euro (=70% di euro % di euro ). D) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE In questa voce dovranno essere inserite le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto (non esistenti cioè presso la singola unità di ricerca alla data della decorrenza dell ammissibilità delle spese, fissata nel decreto di approvazione) e nuovi di fabbrica, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell attività oggetto del progetto. Ammissibilità del costo per intero: per i progetti di cui all art. 7 del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004, aventi come finalità il potenziamento di grandi infrastrutture di ricerca
16 2.a) ovvero la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica anche su scala internazionale, le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software (implicitamente legati allo svolgimento di più progetti di ricerca in un arco temporale non limitato alla durata di un singolo progetto) potranno essere imputati interamente al progetto stesso. Anche per i progetti di cui all art. 6 del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 (aventi come finalità lo svolgimento di progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, e lo sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali), le attrezzature e le strumentazioni scientifiche funzionali allo svolgimento del progetto potranno essere imputate interamente al progetto stesso, ma solo nel caso in cui le stesse, al termine del progetto, risultino obsolete dal punto di vista scientifico ovvero non più utilmente utilizzabili né per attività di ricerca, né a fini produttivi. In tal caso, peraltro, alla rendicontazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione (rilasciata ai sensi dell art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) sottoscritta dal responsabile dell unità di ricerca, attestante il verificarsi delle condizioni sopra esposte. Ammissibilità del costo in quota parte: negli altri casi, il costo da imputare al progetto (che dovrà essere determinato a partire dall importo della fattura -netto o lordo IVA, a seconda delle diverse condizioni di cui al punto 5 dei criteri generali-, più imballo, trasporto, installazione ed eventuali dazi doganali, con esplicita esclusione di ogni ricarico per spese generali) dovrà essere ricavato con l applicazione della seguente formula: C = (M/T) x F M = mesi di utilizzo effettivo dell attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell ambito del progetto; T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi; F = costo dell attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuali imballo, trasporto, installazione e dazi doganali) Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue: Q = C x P dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca. Leasing: per le attrezzature e strumentazioni in leasing, saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali; l importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
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