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1 FIRB FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA DI BASE Istruzioni per la preselezione e per la determinazione dei costi (valido soltanto per il bando Futuro in ricerca 2012) PREMESSA L obiettivo dell intervento di cui al nuovo bando è da individuare principalmente nel rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell Unione Europea. A tale scopo, il nuovo bando (destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori) intende da un lato proseguire nell'opera volta a favorire il ricambio generazionale e il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, e dall altro promuovere e sviluppare azioni di sistema, favorendo non solo le interazioni tra i diversi soggetti del sistema nazionale di ricerca pubblico, ma anche tra tali soggetti e gli altri organismi di ricerca pubblici e privati, riconoscendo priorità, in termini di premialità valutativa, proprio ai progetti che prevedano collaborazioni internazionali (fermo restando il divieto dell utilizzo di fondi FIRB per la corresponsione di compensi a studiosi o ad organismi di ricerca stranieri) e che si riconducano agli obiettivi di Horizon Il nuovo bando si caratterizza anche per diverse novità, che vengono qui di seguito sinteticamente riportate. 1) la procedura di selezione dei progetti non è più curata soltanto dal MIUR, ma anche dalle singole università, che vengono dunque responsabilizzate nella scelta dei progetti finanziabili; 2) la Commissione FIRB, operante in seno al MIUR, è sostituita (secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 240/2010) dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), da tre Comitati di Selezione (CdS), uno per ogni settore ERC, composti ciascuno da sei esperti, di cui due operanti all estero, e da più panel, cui è demandata l effettuazione delle audizioni finali; 3) le dimensioni dei progetti cambiano sensibilmente: si tratta infatti, nel rispetto degli obiettivi del bando, di progetti di grandi dimensioni (da a euro), e che prevedono non meno di tre unità operative per progetto, fino a un massimo di cinque; 4) per ogni linea d intervento è predeterminata una quota minima/massima di risorse disponibili (al lordo delle somme che si renderanno necessarie per le spese di funzionamento del CNGR e dei CdS), allo scopo di semplificare le procedure relative alla formazione delle graduatorie per area. Restano invece, anche nel presente bando, le usuali norme FIRB, tra le quali: 1) la determinazione del contributo MIUR nella misura esatta del 70% dei costi ritenuti congrui; 2) la garanzia, per ogni progetto finanziato, che il contributo concesso non risulti comunque inferiore all 80% del contributo ministeriale richiesto in sede di presentazione del progetto (ovvero nel caso in cui i costi esposti non siano ritenuti congrui in sede di valutazione, non inferiore all 80% del contributo teorico desumibile dall applicazione dei costi congrui); 3) l obbligo di prevedere contratti almeno triennali con giovani ricercatori, per un importo non inferiore al 10% del costo del progetto, valido non solo per le linee d intervento 1 e 2, ma anche per la linea d intervento 3.

2 FASE DI PRESELEZIONE Il bando prevede che tutti i progetti chiusi correttamente entro la scadenza siano sottoposti a preselezione da parte delle università o degli EPR, al fine di proporre al MIUR, per la fase di valutazione dei CdS, un numero di progetti non superiore (a livello di coordinatore scientifico) allo 0,5% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all intero superiore), ovvero, se maggiore, al numero medio di progetti finanziati (sempre a livello di coordinatore e sempre con arrotondamento all intero superiore) nei bandi 2008 e Lo stesso bando prevede altresì che ogni università o EPR sottoponga a preselezione, a proprie spese, esclusivamente i progetti presentati da un coordinatore afferente alla stessa università/epr. Ovviamente, le risultanze della preselezione da parte dell università/epr del coordinatore sono vincolanti anche per tutte le altre unità operative del progetto, facenti capo ad altre università/epr. Ad esempio, l università Xyz ha docenti e ricercatori in ruolo al momento della scadenza del bando (esclusi i ricercatori a tempo determinato), e nei bandi 2008 e 2010 ha avuto 5 e 6 progetti finanziati; i calcoli da effettuare sono questi: 1) lo 0,5% di è 6,17, arrotondato a 7 2) la media dei progetti vinti negli anni passati è 5,5, arrotondato a 6; 3) ciò vuol dire che l università Xyz può proporre al MIUR il maggiore tra 7 e 6, cioè 7 progetti. 4) Qualora, per ipotesi, i progetti correttamente chiusi alla data di scadenza del bando da parte di coordinatori in ruolo presso l università Xyz siano 28, la stessa università dovrà selezionare 7 dei 28 progetti chiusi, e solo quei 7 progetti passeranno alla fase di valutazione dei CdS. I progetti non preselezionati dall università/epr si intendono invece definitivamente esclusi dall accesso alla fase di valutazione dei CdS. La comunicazione delle risultanze della preselezione avviene per via telematica, entro il termine perentorio indicato nel bando, secondo procedura resa disponibile dal CINECA. Pertanto, la mancata conclusione della procedura di preselezione, da parte dell università Xyz, entro il suddetto termine perentorio, esclude invece dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici di ruolo nell università Xyz. La fase di preselezione è svolta in totale autonomia da ogni università/epr, ma nel rispetto di alcuni criteri basilari fissati nel bando. Innanzitutto, nella preselezione dei progetti ogni università/epr deve assicurare una adeguata partecipazione per ogni linea d intervento, al fine di evitare una eccessiva concentrazione nell area teoricamente più forte (e cioè l area 3). Gli altri criteri basilari sono qui di seguito brevemente richiamati: 1) ogni università/epr deve avvalersi dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, che possono (ma non necessariamente debbono) essere selezionati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (messa a disposizione di ogni università da parte del CINECA), secondo il criterio della "peer review"; 2) i revisori non debbono in alcun caso essere scelti tra i partecipanti ai progetti del bando e, per ogni progetto, non debbono appartenere ai ruoli della stessa università/epr o di altre università/epr o enti coinvolti nello stesso progetto; 3) i revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri: a) innovatività e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 30; b) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e

3 dei responsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25; c) possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell arte, con particolare riferimento alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 25; d) significative interazioni tra più soggetti, in particolare tra università e/o tra università ed enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma anche tra università ed altri organismi di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali: fino a punti 15; e) coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 5. Al riguardo, appare importante sottolineare che le interazioni tra più soggetti si riferiscono, come facilmente intuibile, a persone giuridiche, e non semplicemente a collaborazioni tra persone fisiche. La semplice indicazione di uno o più studiosi italiani o stranieri (persone fisiche) nell elenco del personale, di per sé non costituisce pertanto garanzia dell esistenza di significative interazioni con organismi di ricerca nazionali o internazionali. Appare dunque utile che in sede di sottomissione del progetto l esistenza (in atto o prevista) di collaborazioni con più soggetti sia attestata, a puro titolo di esempio, con l indicazione di convenzioni già in essere o di lettere di intenti già sottoscritte. SPECIFICHE RELATIVE AI COSTI A) SPESE DI PERSONALE A.1 Personale dipendente Questa voce comprende il personale (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) dipendente dall ente cui afferisce l unità di ricerca, e che risulti direttamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica. Il costo sarà determinato in base all impegno temporale previsto per il progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato: per ogni persona indicata nel progetto sarà preso come base il costo annuo lordo (retribuzione annua lorda); sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12; il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto Aspetti e casi particolari: personale comandato, distaccato o dipendente da altri Enti/Atenei : i costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale dell unità di ricerca che risulti dipendente da altra Università/Ente, nonché quelli relativi a personale, di qualunque provenienza, che risulti comandato o distaccato presso l Università/Ente cui afferisce l unità di ricerca INSERIRE ANCHE NON VIGILATI; mesi persona: per ogni anno solare e per ogni docente/ricercatore, anche tenendo conto del contemporaneo eventuale impegno su più progetti, non potrà essere superato il limite di 12 mesi persona; cofinanziamento: i costi relativi alla voce A.1.1 (personale dipendente a tempo indeterminato) e A.1.2 (personale dipendente a tempo determinato già acquisito con fondi propri) non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto, detratta la spesa relativa ai contratti per giovani ricercatori; il personale

4 dipendente a tempo determinato da acquisire coi fondi del progetto dovrà essere imputato alla voce C (con l'avvertenza che i contratti dovranno essere necessariamente di durata almeno triennale). A.2 Personale non dipendente Questa voce comprenderà il personale che (esclusivamente e direttamente con l ente cui afferisce l unità di ricerca) risulti titolare di: contratto di collaborazione coordinata e continuativa (solo per gli EPR; per gli atenei questo tipo di contratto è limitato al personale di supporto alla ricerca, e per un costo complessivo di tali contratti indicativamente non superiore al 5% del costo dell unità di ricerca) appositamente stipulato; assegno di ricerca o dottorato di ricerca (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti). Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche o in quelle di gestione tecnico-scientifica. I contratti ed i bandi (ove previsti da norme vigenti) dovranno contenere, in linea generale, l indicazione dell oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione. Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1. Il personale non dipendente già presente presso l ente cui afferisce l unità di ricerca al momento della presentazione del progetto dovrà essere necessariamente inserito a costo zero. B) SPESE GENERALI L importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60% dell ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A) ed al successivo punto C). E importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate nelle future rendicontazioni periodiche, né sarà necessario predisporre per tale voce una apposita documentazione. Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere pertanto utilizzato per coprire almeno i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze): personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili); funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.); funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc); assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.); funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.); missioni e viaggi in Italia; spese per corsi, congressi, mostre, fiere in italia (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.); costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi; eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, ecc. C) SPESE PER CONTRATTI CON GIOVANI RICERCATORI

5 Spese per contratti relativi ai responsabili di unità o ai coordinatori nazionali linea d'intervento 1 e 2 Ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve prevedere, all atto dell approvazione, anche contratti stipulati dall ente interessato (nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni) con i coordinatori di progetto (o i responsabili di unità) per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto. Tali contratti (configurabili come chiamata diretta, e soggetti pertanto alle norme vigenti per tale tipo di contratto) dovranno avere decorrenza dal momento dell avvio ufficiale del progetto (che sarà stabilito dal MIUR con apposito decreto di ammissione ai contributi), con tolleranza orientativa di un mese successivo all avvio. Situazioni particolari saranno esaminate dal MIUR sulla base di motivate proposte presentate dall ateneo/ente beneficiario dei contributi. Per gli atenei la possibilità offerta dalle norme vigenti è quella del ricercatore a tempo determinato, mentre per gli EPR e per i consorzi interuniversitari la scelta è più ampia (sono possibili anche co.co.co. e, per gli EPR, ove consentito dai regolamenti interni, gli assegni di ricerca). La scelta del tipo di contratto dovrà essere effettuata, pertanto, direttamente dall ente interessato, tenendo conto, caso per caso, di eventuali vincoli e possibilità offerti dalla normativa e dai regolamenti vigenti all atto della stipula: è pertanto impossibile definire inizialmente una unica tipologia di contratto utilizzabile. Nel caso in cui un contratto già stipulato per un responsabile di unità si dovesse interrompere per volontà del giovane ricercatore, il MIUR, sulla base delle proposte formulate dal Coordinatore di progetto e dagli atenei/enti sedi delle unità di ricerca del progetto, assumerà le opportune decisioni (valutando altresì il permanere della validità scientifica del progetto). Nel caso, invece, in cui un contratto già stipulato per un coordinatore di progetto si dovesse poi interrompere per volontà del giovane ricercatore il progetto non potrà, in nessun caso, proseguire oltre (venendo a mancare la figura del vincitore del bando), e le somme eventualmente già accreditate agli enti (compresi quelli cui dovessero afferire altre unità di ricerca del progetto), qualora non spese, saranno assoggettate a recupero. Stessa situazione (e per le stesse motivazioni) in caso di trasferimento all estero del coordinatore di progetto (esclusi ovviamente i trasferimenti di breve durata, orientativamente non superiori a un mese); in tal caso, peraltro, il MIUR procederà d ufficio non appena in possesso delle informazioni relative al trasferimento. Può invece affermarsi fin d ora che le attività di progetto potranno proseguire senza alcun problema nel caso in cui il dottore di ricerca (responsabile di unità o coordinatore di progetto) venga inserito nei ruoli dell ente cui afferisce la sua unità di ricerca. Invece, nel caso in cui il dottore di ricerca (responsabile di unità o coordinatore di progetto) si trasferisca, in fase di esecuzione del progetto, presso un altro ateneo/ente (ad esempio a seguito di un inserimento nei ruoli del nuovo ateneo/ente), il progetto potrà proseguire, sotto la responsabilità dello stesso dottore di ricerca, ma, con molta probabilità, solo presso l ateneo/ente originario, ove gli atenei/enti interessati (quello indicato in progetto e quello di nuova destinazione del dottore di ricerca) acconsentano. E esclusa infatti la portabilità, a priori, dei contributi, sia a seguito della loro identificazione con l apposito codice CUP (richiesto dalle vigenti normative in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici e di tracciabilità dei pagamenti), che si associa al binomio inscindibile ente-finanziamento, sia per effetto di probabili impegni irrevocabili già assunti dall ente prima del trasferimento del responsabile di progetto.

6 Il Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 obbliga inoltre il MIUR a verificare anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: i contratti dovranno prevedere un impegno a tempo pieno e non potranno avere una durata inferiore ai tre anni; i livelli retributivi minimi (in caso di co.co.co.) non dovranno essere inferiori all importo compreso tra la retribuzione del ricercatore universitario confermato ed il professore associato confermato. Resta peraltro inteso che per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa. Pertanto, per il pieno riconoscimento dei costi relativi ai contratti in argomento, non sarà sufficiente che tutti i contratti risultino stipulati per un importo almeno pari al 10% del costo del progetto, ma anche che le relative spese siano state effettuate nell ambito del periodo di vigenza del progetto, indicato nei decreti di approvazione. Spese relative a contratti per giovani ricercatori (non responsabili di unità/coordinatori di progetto) per le linee d'intervento 1, 2 e 3 Le seguenti disposizioni riguardano giovani ricercatori non identificati come responsabili di unità. Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004, ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve prevedere, all atto dell approvazione, anche contratti stipulati (da una o più delle unità di ricerca partecipanti al progetto) con giovani ricercatori per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto. Per le linee 1 e 2, tale vincolo potrebbe risultare già rispettato mediante la stipula dei contratti con i responsabili di unità. Per la linea 3, invece, tale vincolo può essere rispettato solo con la stipula di appositi contratti (delle tipologie già indicate precedentemente: ricercatori a tempo determinato per tutti gli enti; assegnisti, soprattutto per gli EPR; co.co.co. per gli EPR e i consorzi interuniversitari), secondo le procedure qui di seguito indicate. Stipula dei contratti: per evitare il protrarsi di situazioni di dubbia accettabilità, tutte le procedure per la stipula dei contratti per giovani ricercatori (per importi almeno pari agli importi previsti in progetto) dovranno essere attivate con la massima tempestività subito dopo la comunicazione dell avvenuta concessione del contributo. A tale scopo appare pertanto consigliabile che l eventuale anticipo corrisposto dal MIUR subito dopo l ammissione al contributo venga prioritariamente utilizzato per consentire la stipula dei contratti in argomento. Qualora tuttavia, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto, i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Interruzione o trasformazione dei contratti: nel caso in cui un contratto già stipulato si interrompa per causa non imputabile all Università/Ente cui afferisce l unità di ricerca (ad esempio, per dimissioni del ricercatore), dovrà essere stipulato, dalla stessa Università/Ente, e con altro ricercatore, un nuovo contratto di durata almeno pari al periodo residuo rispetto all obbligo imposto dal Regolamento FIRB del 26 marzo Vincoli di durata, di età e di costo: oltre al controllo sull importo complessivo dei contratti stipulati, il citato Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 obbliga il MIUR a verificare anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

7 i contratti con giovani ricercatori dovranno prevedere un impegno a tempo pieno e non potranno avere una durata inferiore ai tre anni; nel solo caso dei co.co.co., essi dovranno inoltre essere stipulati con laureati di età non superiore ai 32 anni, o con laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, o con titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente; sempre per i co.co.co. i livelli retributivi minimi dovranno essere compresi nei limiti seguenti: importo non inferiore all assegno di ricerca per i laureati di età non superiore ai 32 anni; importo compreso tra la retribuzione del ricercatore universitario confermato ed il professore associato confermato per i laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ed i titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente. Costo ammissibile e rispetto del criterio di cassa: il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa. Pertanto, per il pieno riconoscimento dei costi relativi ai contratti in argomento, non sarà sufficiente che tutti i contratti risultino stipulati per un importo almeno pari al 10% del costo del progetto, ma anche che le relative spese siano state effettuate nell ambito del periodo di vigenza del progetto, indicato nei decreti di approvazione. D) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE In questa voce dovranno essere previste le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto (non esistenti cioè presso la singola unità di ricerca alla data della decorrenza dell ammissibilità delle spese, fissata nel decreto di approvazione) e nuovi di fabbrica, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell attività oggetto del progetto. Ammissibilità del costo per intero: le attrezzature e le strumentazioni scientifiche funzionali allo svolgimento del progetto potranno essere imputate interamente al progetto stesso, ma solo nel caso in cui le stesse, al termine del progetto, risultino obsolete dal punto di vista scientifico ovvero non più utilmente utilizzabili né per attività di ricerca, né a fini produttivi. In tal caso, peraltro, alle future rendicontazioni dovrà essere allegata apposita dichiarazione (rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) sottoscritta dal responsabile dell unità di ricerca, attestante il verificarsi delle condizioni sopra esposte. Ammissibilità del costo in quota parte: negli altri casi, il costo da imputare al progetto (che dovrà essere determinato a partire dall importo della fattura lordo IVA, più imballo, trasporto, installazione ed eventuali dazi doganali, con esplicita esclusione di ogni ricarico per spese generali) dovrà essere ricavato con l applicazione della seguente formula: C = (M/T) x F M = mesi di utilizzo effettivo dell attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell ambito del progetto; T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi; F = costo dell attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuali imballo, trasporto, installazione e dazi doganali) Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue: Q = C x P dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca. Leasing: per le attrezzature e strumentazioni in leasing, saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali; l importo massimo

8 ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Casi particolari: non saranno ammesse le spese relative all acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca. E) STAGES E MISSIONI ALL ESTERO Personale ammissibile per gli stages e le missioni: In questa voce potranno essere previste tutte le spese sostenute per missioni all estero, senza vincoli temporali, anche finalizzate alla partecipazione a stages inerenti il progetto, da (e solo da) docenti/ricercatori/tecnici effettivamente partecipanti al progetto, ed il cui impegno temporale risulti pertanto attestato nell ambito della rendicontazione della voce di spesa personale (voci A e C del presente documento). Costi ammissibili: In particolare, potranno essere riconosciute, ove attribuibili al personale sopra indicato e nel rispetto degli eventuali regolamenti interni per viaggi e missioni, le spese per il trasporto (viaggio di andata e ritorno), le spese per il soggiorno (pernottamenti e ristoranti), le diarie, e le eventuali spese per l iscrizione a corsi, congressi, ecc. e le eventuali spese per l acquisto del materiale scientifico e didattico. Autorizzazioni necessarie: Al fine del riconoscimento di tali spese è peraltro necessario che, nell autorizzazione allo svolgimento della missione, risultino chiaramente indicati il periodo di missione ed i motivi di carattere tecnico-scientifico, strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto. Casi particolari: In nessun caso potranno essere riconosciute, sotto questa voce, le spese sostenute per missioni dall estero verso l Italia. Stages e missioni in Italia: non sono ricomprese in tale voce, ma nella voce forfetaria spese generali F) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI In questa voce dovranno essere previste tutte le attività commissionate dall unità di ricerca e svolte da terzi affidatari (cioè da soggetti, pubblici o privati, diversi dall università/ente cui afferisce l unità di ricerca) e ricadenti nelle fattispecie seguenti: Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche rese da persone fisiche o da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l indicazione dell oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (lordo IVA). Rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici: potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede dell unità di ricerca, purché preventivamente autorizzate e/o richieste dal responsabile dell unità di ricerca per motivi di carattere tecnico-scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito ( visiting professors ). E importante ribadire che sotto tale voce non potranno essere rendicontate le spese per viaggi e missioni di persone fisiche dipendenti da organismi di ricerca indicati in progetto come partner del progetto stesso (organismi di ricerca nazionali o stranieri) o affidatari di commesse di ricerca (organismi di ricerca nazionali). Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA).

9 Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA). Opere edili ed impiantistiche, limitatamente agli adeguamenti, ai restauri ed alle ristrutturazioni di modesto importo ed effettivamente indispensabili per le finalità del progetto approvato. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA). G) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere previste le spese per l acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario), oltre a quelle per l acquisto di attrezzature e strumentazioni o prodotti software utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA), che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali. Costi non ammissibili: Non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), CD e simili per computer, carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento di animali da laboratorio ecc.

10 INDICAZIONI OPERATIVE PROGETTI PRIN E FIRB A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito ad alcuni aspetti dei bandi PRIN e FIRB, in particolare per quanto riguarda le collaborazioni con organismi di ricerca, nazionali e internazionali, e le tematiche del programma Horizon 2020, si ritiene opportuno precisare quanto segue. 1) Collaborazioni Le collaborazioni che contribuiscono alla determinazione del punteggio del criterio d) sono esclusivamente quelle con organismi di ricerca (nazionali o stranieri, pubblici o privati, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano anche nello svolgere attività di ricerca, ivi comprese le università e gli enti pubblici di ricerca), e non semplicemente con persone fisiche; tali collaborazioni potranno essere attestate nei seguenti modi: A) Collaborazioni con organismi di ricerca stranieri E necessario che una persona fisica che ha potere di firma in rappresentanza dell organismo di ricerca (es.: il rettore, il presidente, oppure, in molti casi, il direttore del laboratorio/istituto/dipartimento), inoltri al responsabile dell unità di ricerca interessata una apposita lettera d intenti; oppure che il responsabile dell unità di ricerca attesti l esistenza di una convenzione già in essere, pienamente riconducibile alle tematiche del progetto. La collaborazione deve essere specificata al punto 8 del Modello B del FIRB e al punto 17 del Modello A del FIRB, ovvero al punto 8 del Modello B del PRIN e al punto 16 del Modello A del PRIN. In particolare dovrà essere chiarito in cosa consisterà l intervento dell organismo di ricerca straniero e come questo possa organicamente inserirsi nel programma proposto per il finanziamento. E importante ricordare che tutti gli eventuali costi sostenuti direttamente da tali organismi per l espletamento delle loro attività nell ambito della collaborazione resteranno esclusivamente a loro carico (partnership). La lettera di intenti dovrà essere inoltre allegata in Pdf nel Modello B, tanto del PRIN quanto del FIRB, dell Unità di ricerca interessata. Non si deve invece inserire ai punti 6.5 del Mod. B del FIRB e al 14.5 del Mod. B del PRIN il nominativo del/i ricercatore/i straniero/i appartenente all organismo di ricerca di cui alla lettera di intenti o alla convenzione. In assenza di un accordo con l organismo di ricerca straniero è invece possibile inserire nominativamente il/i ricercatore/i straniero/i al punto 6.5 del modello B del FIRB e al punto 14.5 del modello B del PRIN, ma in questo caso la collaborazione (sempre a costo zero), essendo a titolo puramente personale, non potrà incidere sul punteggio del progetto (criterio d) in sede di valutazione. Non è possibile peraltro prevedere, per tale personale, il rimborso di spese per missione. 1

11 RIEPILOGO Collaborazione con: Convenzione o lettera di intenti Indicazione nella modulistica Incidenza positiva sulla valutazione Persona fisica NO PRIN mod. B 14.5 FIRB mod. B 6.5 NO Organismo di ricerca SI PRIN mod. B 8 PRIN mod. A 16 FIRB mod. B 8 FIRB mod. A 17 SI B) Collaborazioni con organismi di ricerca italiani B1: Collaborazione con organismi di ricerca nazionali diversi da università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Tali organismi non sono ammissibili come sede di Unità (come gli organismi di ricerca stranieri); la collaborazione è però configurabile in uno dei seguenti due modi: a) l'organismo di ricerca collabora all attività di progetto come organismo associato senza ricevere contributi (partnership): ogni costo eventualmente derivante dalla collaborazione rimarrà interamente a suo carico; in questo caso gli studiosi afferenti a tali organismi non devono essere inseriti nominativamente nelle unità operative delle singole Università/Enti; b) l organismo di ricerca diventa affidatario di una commessa (voce di spesa "Servizi di consulenza") e sarà quindi compensato per il lavoro svolto; anche in questo caso gli studiosi afferenti a tali organismi non devono essere inseriti nominativamente nelle unità operative delle singole Università/Enti. In entrambi i casi è necessario che una persona fisica con potere di firma in rappresentanza dell organismo di ricerca (es.: il rettore, il presidente, oppure, in molti casi, il direttore del laboratorio/istituto/dipartimento), inoltri al responsabile dell unità di ricerca interessata una apposita lettera d intenti; oppure che il responsabile dell unità di ricerca attesti l esistenza di una convenzione già in essere, pienamente riconducibile alle tematiche del progetto. La collaborazione deve essere specificata al punto 8 del Modello B del FIRB e al punto 17 del Modello A del FIRB, ovvero al punto 8 del Modello B del PRIN e al punto 16 del Modello A del PRIN. In particolare dovrà essere chiarito in cosa consisterà l intervento dell organismo di ricerca nazionale e come questo possa organicamente inserirsi nel programma proposto per il finanziamento. 2

12 La lettera di intenti dovrà essere inoltre allegata in Pdf nel Modello B dell Unità di ricerca interessata. Non si deve invece inserire, ai punti 6.1 del Mod. B del FIRB e al 14.2 del Mod. B del PRIN il nominativo del/i ricercatore/i appartenente all organismo di ricerca di cui alla lettera di intenti o alla convenzione. B2: Collaborazioni con altre università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR Anche qui sono possibili diverse possibilità: a) la collaborazione avviene a livello di unità di ricerca: in tal caso non è necessario produrre alcuna documentazione (lettera d intenti o altro), essendo implicita l esistenza di una collaborazione tra enti; il personale presente nei ruoli di atenei/enti sedi di unità di ricerca potrà anche essere indicato nell elenco del personale di un altra unità di ricerca, appartenente ad un altro ateneo/ente; in tal caso potrà essere inserito nel modello B del PRIN al punto 14.2 o nel modello B del FIRB al punto 6.1, ed il suo costo potrà essere valorizzato anche ai fini del cofinanziamento; b) il personale è nei ruoli di altri atenei/enti ammissibili al finanziamento, ma che non costituiscono unità: anche in tal caso il personale potrà essere inserito nel modello B del PRIN al punto 14.2 o nel modello B del FIRB al punto 6.1, ed il suo costo potrà essere valorizzato anche ai fini del cofinanziamento. Tuttavia, allo scopo di evitare che tale collaborazione sia intesa dai valutatori del progetto come collaborazione a titolo esclusivamente personale, si ritiene consigliabile, anche in questo caso, presentare una apposita lettera d intenti, da allegare in Pdf nel Modello B dell Unità di ricerca interessata. NOTA BENE Il semplice inserimento di personale incardinato nei ruoli di organismi di ricerca nazionali diversi da università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ovvero di altre amministrazioni (ad esempio: personale dipendente da enti locali, istituti scolastici, soprintendenze, ecc.) o di imprese, non configura di per sé l esistenza di alcun tipo di collaborazione tra enti. Si ritiene inoltre indispensabile ricordare che, per gli atenei, l inserimento di tale personale potrà avvenire solo nel caso in cui venga stipulata apposita convenzione, come da legge 240/10, art. 18, comma 5, lettera f, senza oneri finanziari per gli stessi atenei; tale convenzione, peraltro, riguardando esclusivamente l utilizzo del personale e non la collaborazione tra organismi di ricerca, non dovrà essere riportata al punto 8 della modulistica, non essendo significativa ai fini della valutazione complessiva del criterio d. 3

13 2) Horizon 2020 La completa definizione del programma è ancora in fieri, ma l'attinenza con i temi del programma Horizon2020 può rappresentare, solo per le aree interessate, fino a 25 punti aggiuntivi in fase di valutazione. Di seguito si riporta una sintesi della struttura di Horizon 2020 Il Programma Horizon 2020 si articola in tre parti fondamentali : Parte I: Priorità "Eccellenza scientifica"che riguarda la ricerca di base completamente bottom up dove non vi sono tematiche di riferimento Parte II: Priorità "Leadership industriale" dove fondamentale e' la parte di *Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali (ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione avanzata e spazio) Parte III: Priorità "Sfide per la società" - Migliorare la salute e il benessere di tutti lungo tutto l'arco della vita. - Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti, sviluppando sistemi di produzione primaria produttivi ed efficienti sul piano delle risorse, incentivando i servizi ecosistemici, parallelamente a catene di approvvigionamento competitive a basse emissioni di carbonio. - Compiere la transizione verso un sistema energetico, sostenibile e competitivo, di fronte alla penuria crescente di risorse, al fabbisogno crescente di energia e ai cambiamenti climatici. - Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità a vantaggio dei cittadini, dell'economia o della società. - Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime che risponda alle esigenze della crescita demografica mondiale, entro i limiti sostenibili delle risorse naturali del pianeta. - Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure in un contesto di trasformazioni senza precedenti e crescenti interdipendenze mondiali 4

14 Personale non dipendente già presente alla data di presentazione del progetto Si rammenta quanto indicato nelle istruzioni dei Bandi Prin e Firb relativamente alla voce Personale non dipendente già presente alla data di presentazione del progetto: Punto 14.3 del modello B del PRIN - Personale non dipendente già presente presso l'ateneo/ente cui afferisce l'unità di ricerca alla data di presentazione del progetto (da inserire a costo zero): assegnisti, dottorandi e professori a contratto, già acquisiti con l esclusivo utilizzo di fondi "liberi", cioè di fondi propri diversi dai fondi PRIN e da altri fondi specifici per il finanziamento di progetti, e saltuariamente impiegabili nel progetto; Punto 6.2 -A.2.1 del modello B del FIRB - Personale non dipendente già presente alla data di presentazione dello specifico progetto: assegnisti, dottorandi e professori a contratto, già acquisiti con l esclusivo utilizzo di fondi liberi, in ogni caso tutte queste figure devono essere inserite OBBLIGATORIAMENTE A COSTO ZERO. Pertanto, assegnisti, RTD e dottorandi il cui costo gravi su altri progetti (v. Prin, Firb, Progetti europei, Dote Ricerca, ecc..) non possono esporre nessun mese uomo, in quanto completamente impegnati a tempo pieno sui predetti progetti.

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