CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DANNI ALLE AUTOVETTURE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI UTILIZZATE PER CAUSA DI SERVIZIO

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1 CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DANNI ALLE AUTOVETTURE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI UTILIZZATE PER CAUSA DI SERVIZIO

2 SCHEMATIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA Effetto contratto : ore 24,00 del Durata : anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24:00 del e scadenza alle ore 24:00 del con possibilità di proroga alla scadenza, solamente dietro motivata richiesta scritta del contraente. Rateazione del premio : 30/09/ /12/ /12/ /12/ /09/2014. Capitali Assicurati Garanzie richieste : ,00 (ventimila) a Primo Rischio Assoluto : Incendio Furto Eventi Sociopolitici Eventi Atmosferici Kasko Cristalli 1.000,00 Assistenza come descritto nelle condizioni generali di assicurazione della Compagnia. Elemento Variabile : Kilometri annui a preventivo Opzioni di offerta : E data facoltà di quotare entrambe o una sola delle seguenti opzioni: a) indicazione del premio annuo lordo senza l applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto. b) indicazione del premio annuo lordo con l applicazione di scoperto/franchigia previsti dalla tariffa della Compagnia offerente.

3 I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano: DEFINIZIONI «Accessori aggiuntivi non di serie»: equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente; «Accessori di serie»: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice compresi gli accessori fonoaudiovisivi, e inclusi nel prezzo base del listino; «Accessori fonoaudiovisivi»: radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico; «Assicurato»: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti; «Assicurazione»: il contratto di assicurazione come definito dall art c.c. e/o la garanzia data con il contratto; «Contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; «Ebbrezza»: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche; «Furto»: è il reato, previsto dall art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; «Compagnia»: la Compagnia Assicuratrice; «Incendio»: è la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; «Indennizzo»: la somma dovuta dalla Compagnia all Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro; «Polizza»: il documento che prova l assicurazione; «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; «Primo rischio assoluto»: la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art c.c.); «Rapina»: è il reato, previsto all art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; «Rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro; «Scoppio»: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo; «Sinistro»: evento causa del danno; «Valore Commerciale»: il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;

4 1. NORME CONTRATTUALI COMUNI 1.1. PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DURATA DEL CONTRATTO Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. La Compagnia avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 60 giorni successivi alla data di consegna dei relativi documenti. Per le rate di premio successive alla prima e per ogni eventuale appendice a titolo oneroso, la Compagnia avrà diritto al pagamento entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1 comma, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C.. I premi o le rate di premio devono essere pagati, anche tramite il Broker, all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze. La durata del presente contratto è fissata in anni tre, con effetto dalle ore 24,00 del 30/09/2011 e scadenza alle ore 24,00 del 30/09/2014, escluso il tacito rinnovo e con possibilità di recesso annuale da parte del contraente con preavviso di giorni DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. 1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro. L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, da chiunque rilasciata, non siano barrate ad esclusione sempre e comunque di Marocco e Albania. 1.5 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul contratto sostituito TACITA PROROGA DELLA POLIZZA La presente polizza non è soggetta a tacita proroga. 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. La Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta.

5 1.8 FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. 1.9 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti PROVA E' a carico di chi domanda l'indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza POLIZZA AMMINISTRATA A REGOLAZIONE PREMIO Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo: a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto: gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società deve fissargli, mediante un atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. b) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente. c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria. Se all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di

6 una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell ultimo consuntivo. d) Verifiche e controlli La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie CLAUSOLA BROKER Applicabile qualora sia stato rilasciato o venga rilasciato incarico di brokeraggio assicurativo ed entro i limiti di validità dello stesso. Alla Società di Brokeraggio indicata dal Contraente è stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell art. 109, comma 2 lettera b), del d. Lgs. 209/2005. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. 2. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. agli Amministratori,o ai Dipendenti del Contraente od ai loro familiari conviventi, ed utilizzate in occasione di missioni autorizzate per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di: Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; - Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati; - Eventi socio-politici - disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell evento; - Eventi Atmosferici - inondazioni, trombe d aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine; - KASKO collisione con altri veicoli; urto contro ostacoli di qualsiasi genere; ribaltamento e fuoriuscita di strada; durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. L assicurazione è estesa: alle attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; agli accessori di serie, compresi fonoaudiovisivi; nei casi di furto o di rapina ai danni prodotti al veicolo durante l esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina. La Compagnia rimborsa i danni previa deduzione, dall ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile previsti in polizza.

7 2.2 ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i danni: c) determinati o agevolati da dolo del Proprietario, del Conducente, del Contraente e/o dell Assicurato; d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; h) agli accessori aggiuntivi e fonoaudiovisivi non di serie. Per la sola garanzia Incendio e Furto: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; b) cagionati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare; e) derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo; f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; g) conseguenti ad appropriazione indebita; Per la sola garanzia Eventi socio-politici: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; Per la sola garanzia Eventi atmosferici: a) da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche; Per la sola garanzia kasko: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche; e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; f) determinati da vizi di costruzione; g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico; h) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; i) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati all art KASKO; l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. 2.3 VALIDITA DELL ASSICURAZIONE Le garanzie prestate con la seguente polizza sono operanti a condizione che le missioni siano regolarmente autorizzate.

8 Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: data e luogo della trasferta; generalità del dipendente, dell Amministratore autorizzato alla trasferta; numero dei chilometri percorsi. Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli. 2.4 CALCOLO DEL PREMIO Per la determinazione del premio annuo lordo relativo ai veicoli utilizzati dagli assicurati si farà riferimento ai km percorsi nel periodo assicurativo di riferimento. Alla data di stipulazione del contratto di assicurazione il contraente provvederà a corrispondere alla Compagnia un anticipazione del premio annuo lordo calcolato su un preventivo di..000 km annui. Tale premio minimo rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia, salvo conguaglio da effettuarsi sul chilometraggio effettivamente percorso e sulla base di un premio lordo convenuto in. a chilometro. 2.5 RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE La Compagnia ha la facoltà di fare eseguire a regola d arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. 2.6 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO La garanzia è prestata, nella forma a Primo Rischio Assoluto, con il limite massimo di indennizzo di ,00 (ventimila), fermo restando che in ogni caso l entità dell indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA ove l Assicurato la tenga a suo carico. In caso di danno parziale la Compagnia determina l indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa, senza tenere conto del degrado d uso. Per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori di serie e degli accessori fonoaudiovisivi assicurati al momento del sinistro In caso di danno totale la Compagnia determina l indennizzo nel limite del capitale indicato in polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori di serie e degli accessori fonoaudiovisivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale

9 ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all 80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori di serie e degli accessori fonoaudiovisivi assicurati al momento del sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. 2.7 SCOPERTO MINIMO NON INDENNIZZABILE (clausola valida se richiamata in polizza) La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di uno scoperto pari al da calcolare sull ammontare del danno indennizzabile. L importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile fissato in MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI I sinistri debbono essere denunciati alla Compagnia entro quindici giorni da quando il Contraente e/o l Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all Autorità competente trasmettendone copia alla Compagnia e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall art del c.c. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l Assicurato, oltre alla denuncia presentata all Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all Autorità italiana. 2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell Assicurato. I periti devono: 1) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10 2.10 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO La Compagnia, tenuto conto degli eventuali limiti all indennizzo pattuiti su contratto, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Compagnia procede al pagamento dell indennizzo entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità RECUPERI Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recuperato realizzato prima dell effettivo pagamento dell indennizzo (nonostante l eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Compagnia che subentra nei diritti dell Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell eccedenza all Assicurato DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell Assicurato. Data, Il Contraente La Compagnia di Assicurazione CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE Agli effetti dell art del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme che regolano l assicurazione. Art DURATA DEL CONTRATTO Art PAGAMENTO DEL PREMIO Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO Art DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO Art MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI Art LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI

11 Il Contraente

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