POLIZZA KASKO - INCENDIO E FURTO DEFINIZIONI. - la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto
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1 POLIZZA KASKO - INCENDIO E FURTO Nel testo che segue si intendono: DEFINIZIONI per ASSICURATO - la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto per CONTRAENTE - l'azienda Provinciale per i servizi Sanitari via Degasperi, 79 - Trento - P.IVA e C.F per GARANZIA - il singolo rischio coperto dall assicurazione per INDENNIZZO per VEICOLO per ACCESSORIO per OPTIONAL per POLIZZA per PREMIO per RISCHIO per SINISTRO per SOCIETA' - la somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro; - veicoli a motore soggetti all assicurazione obbligatoria della responsabilità civile secondo gli artt.122 e 123 del C.A. - l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional; - l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; - il documento che prova il contratto di assicurazione; - la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte; - la probabilità che si verifichi l'evento dannoso; - il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa; -... e le coassicuratrici. Ottobre
2 DURATA ED EFFETTO La presente polizza viene stipulata per la durata di TRE ANNI, con inizio alle ore 24 del e scadenza alle ore 24 del senza possibilità di tacito rinnovo. L Amministrazione si riserva la facoltà di chiederne il rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, per ulteriori periodi, fino ad un massimo di durata complessiva di sei anni. E altresì facoltà dell Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Compagnia la proroga dell assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione del nuovo contratto. E prevista la rescindibilità per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità a partire dal , con preavviso di 90 giorni. SOGGETTI ASSICURATI E OGGETTO DELL ASSICURAZIONE : L assicurazione è prestata, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, stabilmente fissati sul veicolo stesso e forniti dalla casa costruttrice) di proprietà e/o in uso: - del personale dipendente (o personale equiparato per effetto di accordi nazionali e provinciali), - dei medici convenzionati che svolgono il servizio di continuità assistenziale (compresi i medici non convenzionati chiamati in sostituzione), - dei medici convenzionati che svolgano incarichi di responsabile di centri di alcologia, - del personale dipendente addetto alla pronta disponibilità - del personale infermieristico e tecnico di radiologia che effettua prestazioni aggiuntive in località che distano oltre 10 km. dalla propria sede e quindi soggette a rimborso chilometrico, comunque di tutti i soggetti a favore dei quali la Contraente sia tenuta a prestare copertura assicurativa in virtù di disposizioni normative e/o di specifici accordi contrattuali, durante le missioni o i viaggi di servizio svolti per conto della Contraente, sempreché i soggetti sopra indicati risultino autorizzati all uso del proprio automezzo. Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell ambito cittadino o nel comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica; sono pertanto da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall abitazione al posto di lavoro e viceversa da parte dei dipendenti e degli altri soggetti autorizzati all uso del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni. Pertanto sono assicurati i danni in conseguenza di: - urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione con qualsiasi veicolo, identificato e non, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli o ad opera di ignoti, sono compresi i danni causati da traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano; - furto parziale o totale e rapina, consumati o tentati, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione successiva all evento; - incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; Ottobre
3 In quanto operante la garanzia incendio l assicurazione è inoltre prestata per i danni subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso: - in occasione di eventi socio-politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi e vandalismi); - in conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, alluvioni, trombe d aria, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine e neve, frane e smottamenti, valanghe e slavine). - in conseguenza della rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La Compagnia assicuratrice rimborsa, fino alla concorrenza di 300,00 per sinistro, le spese sostenute dall Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza. Saranno esclusi dalla garanzia apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: L Assicurato deve fare a sua cura e spese, immediatamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ai fini del risarcimento, denuncia alla Società Assicuratrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le circostanze nelle quali il fatto si è verificato e l importo approssimativo del danno, allegando il verbale di constatazione del danno medesimo da parte dei competenti agenti pubblici autorizzati quali polizia comunale, carabinieri, polizia stradale. Nel caso in cui tali agenti non siano intervenuti l assicurato dovrà motivarne il mancato intervento e potrà produrre una dichiarazione, della quale si assume la piena responsabilità sia civile che penale, da cui risultino: - data e ora del sinistro - dettagliata esposizione della dinamica del sinistro Unitamente alla denuncia l assicurato dovrà produrre : - copia conforme (certificata dal responsabile della struttura o dell ufficio di appartenenza) dell autorizzazione ad usare la propria macchina per missioni di servizio ai sensi della normativa vigente; oppure - copia conforme (certificata dal responsabile della struttura o dell ufficio di appartenenza) della preventiva autorizzazione al compimento della missione o del viaggio di servizio; - per i danni subiti in occasione di viaggi di trasferimento compiuti per ragioni di servizio nell ambito cittadino o nel comune di residenza, nonché, limitatamente ai medici non convenzionati chiamati a prestare servizio in caso di necessità in sostituzione di medici addetti al servizio di continuità assistenziale, nell'ambito territoriale in cui devono essere garantiti gli interventi domiciliari di competenza, l'interessato deve produrre la dichiarazione del dirigente responsabile della struttura di appartenenza attestante il compimento del suddetto viaggio. Ottobre
4 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI - INDENNIZZO MASSIMO: L ammontare del danno, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l avvertenza che: - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione; - non sono indennizzabili le spese di custodia; - non sono indennizzabili i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri pregiudizi, anche fiscali; DANNO PARZIALE: - il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di immatricolazione, con il massimo del 50%; Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione l importo del risarcimento sarà pari al valore a nuovo del veicolo col limite del massimo risarcimento garantito. - è derogata l applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo per le parti elettroniche e di carrozzeria. DANNO TOTALE: - la Società rimborsa il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, ed in ogni caso non indennizza somme superiori al limite di risarcimento garantito; - al prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione; - al valore riportato nei listini EUROTAX (blu) riportanti il prezzo di acquisto, successivamente ai primi sei mesi. Poiché le garanzie sono prestate A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società assicuratrice in caso di sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall art cod. civ. Qualora l Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l imposta sul valore aggiunto (IVA), l indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta. In ogni caso l indennizzo non potrà superare l importo di ciascun sinistro, intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri. In ogni caso l indennizzo non potrà superare l importo di ,00 (diecimilaeuro) per ciascun sinistro, intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri. Per i sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici e rottura cristalli, il massimo risarcimento per sinistro non potrà superare l importo di 2.000,00 (duemilaeuro) Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di 100,00 (centoeuro) per sinistro. Ottobre
5 CONDIZIONI PARTICOLARI: La Contraente è esonerata dall obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri o ad altri documenti equipollenti. Tali registri od altri elementi equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di assicurazione di effettuare accertamenti e controlli. MODALITÀ PER LA FISSAZIONE DEL PREMIO E PAGAMENTI: Il premio dovrà essere riferito a chilometro percorso. Il pagamento di tale premio verrà effettuato come segue : - mediante fissazione di un pagamento anticipato all inizio di ogni anno di esercizio; - mediante regolazione del premio, da effettuarsi sulla base dei chilometri effettivamente percorsi ed a consuntivo, previa comunicazione da parte della Contraente da effettuarsi al termine dell anno di riferimento, entro 60 giorni. Non sono previste regolazioni premio con conguagli negativi. Preventivo kilometri annualmente percorsi: Premio per kilometro PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente o l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA La Società rinuncia al diritto di recedere dall assicurazione dopo ciascun sinistro. La Stessa potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio. Ottobre
6 OBBLIGO DELLA COMPAGNIA DI FORNIRE I DATI INERENTI AI SINISTRI La Compagnia si impegna a fornire con frequenza semestrale e comunque al termine dell annualità assicurativa i dati consuntivi riguardo i sinistri liquidati e riservati nel periodo. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in vigore in Italia. FORO COMPETENTE Foro competente é esclusivamente quello dell autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente CLAUSOLA BROKER Al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Eurorisk S.r.l. di Trento, capogruppo, Aon S.p.A. di Milano e Marsh S.p.A. di Milano, mandanti, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker dell Azienda Provinciale per i Servizi sanitari. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. Il pagamento dei premi viene effettuato dal contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici. Ottobre
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