Regolamento per la liquidazione parziale Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo. Valido a partire dall

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento per la liquidazione parziale Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo. Valido a partire dall"

Transcript

1 Regolamento per la liquidazione parziale Valido a partire dall

2 INDICE Art. 1 Premessa 3 Art. 2 Condizioni per una liquidazione parziale 3 Art. 3 Iscrizione in bilancio 4 Art. 4 Diritto ai fondi liberi 4 Art. 5 Diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione 5 Art. 6 Riduzione in caso di scoperto 5 Art. 7 Procedura 6 Art. 8 Disposizioni finali 6 2

3 Art. 1 Premessa 1. Il Consiglio di fondazione della Cassa pensione ISS Svizzera SA (di seguito Istituto di previdenza) emana il presente regolamento sulla base degli artt. 53b e 53d LPP e degli artt. 27g e 27h OPP2. 2. Salvo diversamente specificato, le denominazioni delle persone fanno riferimento a entrambi i sessi. Art. 2 Condizioni per una liquidazione parziale 1. Le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte: a. in caso di riduzione dell organico della società fondatrice o di un azienda a essa economicamente collegata o a seguito dello scorporamento di una parte della società fondatrice o di una parte di un azienda a essa economicamente collegata, a condizione che tale operazione interessi almeno il 10% della totalità degli assicurati presso l Istituto di previdenza e almeno il 10% del capitale di risparmio complessivo; b. in caso di ristrutturazione della società fondatrice o di un azienda a essa economicamente collegata. Per ristrutturazione si intende il raggruppamento, la sospensione, la vendita, l esternalizzazione o qualsivoglia altra variazione delle attività della società che determini licenziamenti nell ordine di almeno il 5% della totalità degli assicurati presso l Istituto di previdenza e purché queste persone abbiano diritto ad almeno il 5% del capitale di risparmio complessivo; c. se il contratto di affiliazione viene sciolto dopo essere stato in vigore almeno due anni e l Istituto di previdenza viene mantenuto, a condizione che escano almeno il 5% della totalità degli assicurati dell Istituto di previdenza e almeno il 5% del capitale di risparmio complessivo delle persone assicurate e della riserva matematica totale (se vengono trasferiti beneficiari di rendita). 2. Si considera determinante la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della società che avviene entro i 12 mesi successivi alla decisione pertinente del datore di lavoro. Qualora la riduzione dei posti di lavoro abbia luogo durante un lasso di tempo maggiore o minore, si considera determinante tale periodo. 3. Una disdetta da parte del datore di lavoro è equiparata al licenziamento, qualora la stessa abbia un nesso temporale e materiale con la riduzione dell'organico o con la ristrutturazione della società. 4. Il datore di lavoro notifica all'istituto di previdenza qualsivoglia riduzione dell'organico o ristrutturazione che potrebbe risultare in una liquidazione parziale. Spetta al Consiglio di fondazione stabilire l'adempimento delle condizioni per la liquidazione parziale. 3

4 Art. 3 Iscrizione in bilancio 5. Le basi per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale sono costituite dal bilancio attuariale e dal bilancio commerciale, dai quali risulta la situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza. Hanno validità le norme di presentazione dei conti Swiss GAAP RPC L'adeguamento degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione viene effettuato qualora si renda necessario in virtù delle variazioni intervenute per l'istituto di previdenza sotto il profilo dell'investimento e degli obblighi. 7. La data determinante per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale coincide con il giorno di chiusura del bilancio prossimo all'evento che ha determinato tale liquidazione. La data determinante è fissata dal Consiglio di fondazione. 8. Qualora gli attivi e i passivi determinanti subiscano una variazione pari almeno al 5% nel periodo che intercorre tra la data determinante per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale e l'esecuzione della liquidazione parziale, si procede all'adeguamento pertinente dei valori patrimoniali determinanti. Art. 4 Diritto ai fondi liberi 9. Qualora alla data determinante per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale l'istituto di previdenza disponga di fondi liberi, gli assicurati di cui di seguito hanno diritto proporzionale a detti fondi: a. in caso di riduzione dell organico e di ristrutturazione: assicurati attivi licenziati nel periodo determinante per la liquidazione parziale, nonché beneficiari di rendita che contestualmente a detta liquidazione parziale vengono trasferiti a un altro istituto di previdenza; b. in caso di scioglimento di un contratto di affiliazione: gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita affiliati a detto contratto di affiliazione al momento dello scioglimento dello stesso. 10. La ripartizione dei fondi liberi avviene in base al capitale di previdenza. Per gli assicurati attivi i versamenti (le prestazioni di libero passaggio apportate, le prestazioni acquistate a titolo facoltativo e i rimborsi PPA) e i pagamenti (prelievi anticipati PPA e versamenti in seguito a divorzio) vengono detratti dal capitale di previdenza disponibile o sommati allo stesso come riportato di seguito: a. 100% dei versamenti e dei pagamenti avvenuti nell'anno della data determinante b. 75% dei versamenti e dei pagamenti avvenuti nell'anno precedente la data determinante c. 50% dei versamenti e dei pagamenti avvenuti nei due anni precedenti la data determinante 11. La quota di fondi liberi viene versata come di seguito: 4

5 a. per gli assicurati attivi: in linea di massima individualmente, unitamente alla prestazione d'uscita; in caso di uscita collettiva (cfr. art. 5 Diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione) il diritto viene trasferito collettivamente, a condizione che questi fondi siano necessari per l'acquisto delle riserve dell'istituto di previdenza subentrante; il Consiglio di fondazione stabilisce se sono soddisfatte le condizioni per un trasferimento collettivo; b. per i beneficiari di rendita: collettivamente al nuovo istituto di previdenza. 12. La quota di assicurati attivi e di beneficiari di rendita che non lasciano l'istituto di previdenza rimane in quest'ultimo. Art. 5 Diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione 13. In caso di uscita collettiva contestuale a una procedura di liquidazione parziale sussiste, in aggiunta al diritto ai fondi liberi (art. 4), un diritto proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Il diritto agli accantonamenti è valido soltanto nella misura in cui vengano trasferiti rischi attuariali. Il diritto alle riserve di fluttuazione è proporzionale al diritto alla riserva matematica di risparmio. 14. Per uscita collettiva si intende il trasferimento collettivo di un gruppo di almeno 10 assicurati (assicurati attivi o beneficiari di rendita) a un altro istituto di previdenza. 15. Il Consiglio di fondazione stabilisce la quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione da trasferire. Vengono considerati eventuali accantonamenti e riserve di fluttuazione apportati dalla collettività in uscita al momento della sua entrata, a condizione che influiscano sugli accantonamenti e sulle riserve di fluttuazione disponibili al momento della liquidazione parziale. 16. Nello stabilire gli accantonamenti tecnici possono essere effettuati ulteriori accantonamenti tecnici che, considerato l aspetto della liquidazione parziale, risultano in seguito al cambiamento nella struttura degli investimenti e degli obblighi dell Istituto di previdenza. 17. Il diritto collettivo ad accantonamenti e riserve di fluttuazione è trasferito in ogni caso collettivamente al nuovo istituto di previdenza. 18. Qualora la liquidazione parziale sia determinata dal gruppo che esce collettivamente dall'istituto, non esiste alcun diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione. Art. 6 Riduzione in caso di scoperto 19. Qualora al momento della liquidazione parziale l'istituto di previdenza si trovi in una situazione di scoperto, i fondi da trasferire vengono ridotti, in modo proporzionale, del disavanzo attuariale. 20. L'avere di vecchia ai sensi dell'art. 15 LPP non è in alcun caso soggetto a tale riduzione. 21. In una prima fase, uno scoperto in caso di uscita di assicurati dal portafoglio viene compensato sciogliendo gli accantonamenti tecnici da trasferire ai sensi dell'art Se dopo lo scioglimento degli accantonamenti tecnici rimane un disavanzo, quest ultimo viene attribuito proporzionalmente al capitale di previdenza. Conformemente all'art. 4.2, 5

6 versamenti e pagamenti vengono detratti dal capitale di previdenza disponibile o sommati allo stesso. 23. Non appena l'istituto di previdenza viene a conoscenza dell'esistenza di una condizione che potrebbe risultare in una liquidazione parziale, riduce a titolo precauzionale la prestazione d'uscita degli assicurati attivi che lasciano l'istituto di previdenza e che potrebbero essere interessati dalla liquidazione parziale. L'ammontare della riduzione attuata a titolo precauzionale viene stabilito dal Consiglio di fondazione. 24. In presenza di un piano di ripartizione con validità giuridica si procede al pagamento successivo di un eventuale saldo. Qualora la prestazione d'uscita ridotta a titolo precauzionale sia più elevata del diritto contemplato nel piano di ripartizione, è necessario rimborsare la differenza. Art. 7 Procedura 25. Il Consiglio di fondazione informa in maniera adeguata della liquidazione parziale tutti i destinatari interessati dalla stessa (ovvero tutti i dipendenti contemplati nello scopo della Fondazione) specificando tutte le fasi del procedimento. Il Consiglio di fondazione raccomanda ai destinatari di prendere visione entro 30 giorni della documentazione determinante di cui all'art. 53d cpv. 5 LPP. 26. I destinatari possono sollevare obiezioni sulle condizioni per la liquidazione parziale nonché contro il procedimento e il piano di ripartizione entro il periodo di 30 giorni disposto per la consultazione dei documenti presso il Consiglio di fondazione. 27. Qualora vengano presentate delle obiezioni, il Consiglio di fondazione è tenuto, dopo aver ascoltato le persone interessate, a considerarle e a rispondervi per iscritto. Qualora tali obiezioni siano approvate, si procede ad adeguare in modo pertinente il procedimento e/o il piano di ripartizione. 28. A scadenza avvenuta il Consiglio di fondazione informa l'autorità di vigilanza in merito alle obiezioni sollevate e al procedimento adottato per le stesse. Qualora non vengano presentate obiezioni oppure qualora su tali obiezione si trovi una soluzione di comune accordo, il Consiglio di fondazione può implementare il piano di ripartizione. L'implementazione è subordinata a una conferma scritta dell'autorità di vigilanza, a condizione che alla stessa non siano pervenuti reclami entro il termine di 30 giorni stabilito. 29. Qualora, in seguito alla presentazione di un'obiezione, non sia possibile raggiungere un accordo, il Consiglio di fondazione inoltra tale obiezione, corredata del suo parere scritto e di eventuali documenti pertinenti, all'autorità di vigilanza. Quest'ultima verifica la condizione, il procedimento e il piano di ripartizione e decide in merito agli stessi. 30. Come previsto dall'art. 74 LPP, è possibile presentare reclami in merito alla decisione dell'autorità di vigilanza entro il termine di 30 giorni. Art. 8 Disposizioni finali 31. Il presente regolamento è emanato dal Consiglio di fondazione con decisione dell 8 dicembre 2015 ed entra in vigore, previa approvazione giuridicamente valida dell'autorità di vigilanza, il 1 gennaio

7 32. Sostituisce il regolamento sulla liquidazione parziale del 1 gennaio Il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare in qualsivoglia momento il presente regolamento conformemente delle disposizioni di legge. L'entrata in vigore delle modifiche è subordinata all'approvazione giuridicamente valida dell'autorità di vigilanza. 7

8 8

Regolamento per la liquidazione parziale della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo. Valido dal 1 gennaio 2005 (Traduzione)

Regolamento per la liquidazione parziale della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo. Valido dal 1 gennaio 2005 (Traduzione) Regolamento per la liquidazione parziale della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo Valido dal 1 gennaio 2005 (Traduzione) - 2 Indice Art. 1 Premessa 1 Art. 2 Condizioni per una liquidazione parziale

Dettagli

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016 Art. 1 Disposizioni generali 1) Sotto il nome «Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)» [di seguito

Dettagli

Cassa pensione Novartis 2. Regolamento inerente le condizioni e le procedure per una liquidazione parziale

Cassa pensione Novartis 2. Regolamento inerente le condizioni e le procedure per una liquidazione parziale Cassa pensione Novartis 2 Regolamento inerente le condizioni e le procedure per una liquidazione parziale Cassa pensione Novartis 2 Regolamento inerente le condizioni e le procedure per una liquidazione

Dettagli

Regolamento per la liquidazione parziale Gennaio 2005

Regolamento per la liquidazione parziale Gennaio 2005 Regolamento per la liquidazione parziale Gennaio 2005 In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca. Copyright by Profond Istituto

Dettagli

Liquidazione. Approvato il In vigore dal EGOLAMENTO

Liquidazione. Approvato il In vigore dal EGOLAMENTO Liquidazione parziale Approvato il 15.03.2010 In vigore dal 01.07.2010 EGOLAMENTO 2 Indice Art. 1 Condizioni 3 Art. 2 Data di riferimento 3 Art. 3 Forme di trasferimento 4 Art. 4 Determinazione dei fondi

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale

Regolamento sulla liquidazione parziale Regolamento sulla liquidazione parziale Indice Art. 1 Condizioni 2 Art. 2 Data determinante 2 Art. 3 Forme di trasferimento 3 Art. 4 Determinazione dei fondi liberi della Cassa 3 Art. 5 Imputazione di

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale 2012

Regolamento sulla liquidazione parziale 2012 Regolamento sulla liquidazione parziale 2012 Indice Art. 1 Basi Art. 2 Condizioni per una liquidazione parziale (art. 53b cpv. 1 LPP) 3 Art. 3 Art. 4 Data determinante in caso di riduzione di personale

Dettagli

Berna, 22 settembre Previs Previdenza. Peter Flück Presidente del consiglio di fondazione. Stefan Muri Direttore

Berna, 22 settembre Previs Previdenza. Peter Flück Presidente del consiglio di fondazione. Stefan Muri Direttore Previs Vorsorge Previs Prévoyance Seftigenstrasse 6 Postfach 50 CH-084 Wabern bei Bern T 0 960 F 0 960 info@previs.ch www.previs.ch Regolamento sulla liquidazione parziale di Comunitas, valevole a partire

Dettagli

ABB Cassa pensione Regolamento di liquidazione parziale

ABB Cassa pensione Regolamento di liquidazione parziale ABB Cassa pensione Regolamento di liquidazione parziale Valido a partire dal 1º luglio 2017 Indice Art. 1 Disposizioni generali... 2 Art. 2 Requisiti... 2 Art. 3 Quadro temporale determinante in caso di

Dettagli

REGOLAMENTO Liquidazione parziale

REGOLAMENTO Liquidazione parziale VORSORGESTIFTUNG DES VSV FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASG FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG Organo di gestione Casella postale 300 8401 Winterthur Telefono 052 261 78 74 Fax 052 261 63 47 REGOLAMENTO Liquidazione

Dettagli

Regolamento di liquidazione parziale dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino. del 18 giugno 2018 (valido dal 1 gennaio 2019)

Regolamento di liquidazione parziale dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino. del 18 giugno 2018 (valido dal 1 gennaio 2019) Regolamento di liquidazione parziale dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 18 giugno 2018 (valido dal 1 gennaio 2019) INDICE Capitolo primo Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Disposizioni

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE 2017

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE 2017 GEMINI Fondazione collettiva REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE 2017 VALIDO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2017 INDICE SCOPO E CONTENUTO 3 1. Disposizioni di carattere generale 3 LIQUIDAZIONE PARZIALE DI

Dettagli

PKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse

PKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse PKS CPS 1 giugno 2009 Regolamento sulla liquidazione parziale della Cassa pensioni Pensionskasse Caisse de pension Cassa pensioni Cassa da pensiun Pensionskasse Thunstrasse 18 CH-3000 Bern 15 Telefon 031

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale. Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia

Regolamento sulla liquidazione parziale. Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Regolamento sulla liquidazione parziale Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Approvato il 07.06.2012 In vigore dal 01.07.2012 Approvato dall'autorità di vigilanza il 06.12.2012 Indice Prefazione

Dettagli

Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza

Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza Regolamento concernente la liquidazione parziale o delle casse di previdenza valevole dal 1 gennaio 2014 pensionskasse cassa di pensione pro pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442

Dettagli

Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa. Regolamento sulla liquidazione parziale

Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa. Regolamento sulla liquidazione parziale Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa Regolamento sulla liquidazione parziale Valido dal 1 gennaio 2012 Indice Art. 1 Requisiti... 2 Art. 2 Giorno di riferimento... 2 Art. 3 Quota di fondi liberi...

Dettagli

Tellco pkpro. Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza

Tellco pkpro. Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza Regolamento concernente la liquidazione parziale o delle casse di previdenza Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t +41 58 442 50 00 pkpro@tellco.ch pkpro.ch valevole dal 15 novembre 2018 Indice

Dettagli

Allegato 4. Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento per la liquidazione parziale

Allegato 4. Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento per la liquidazione parziale Allegato 4 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim Regolamento per la liquidazione parziale Il presente regolamento per la liquidazione parziale si fonda sugli articoli 53b e 53d

Dettagli

Regolamento di liquidazione parziale. Gennaio 2014

Regolamento di liquidazione parziale. Gennaio 2014 Regolamento di liquidazione parziale Gennaio 04 Indice Indice I. Disposizioni generali Art. Scopo Art. Persone assicurate Art. Determinazione dei fondi liberi II. Art. 4 Condizioni Art. 5 Riduzione considerevole

Dettagli

Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o di Casse di previdenza della

Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o di Casse di previdenza della Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o di Casse di previdenza della Tellco Pensinvest valevoli dal 24.07.2012 Tellco Pensinvest Bahnhofstrasse 4 Postfach 713 CH-6431 Schwyz t + 41

Dettagli

Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o degli istituti di previdenza della cassa pensione pro

Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o degli istituti di previdenza della cassa pensione pro Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o degli istituti di previdenza della cassa pensione pro validi dallo 01.01.2010 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431

Dettagli

Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale

Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione nonché per la liquidazione totale e parziale delle casse di previdenza (In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 08/02/2016 e alla

Dettagli

Regolamento per la liquidazione parziale

Regolamento per la liquidazione parziale Regolamento per la liquidazione parziale Liberty LPP fondazione collettiva Sommario Art. 1 Campo d applicazione di questo Regolamento Art. 2 Condizione necessaria per una liquidazione parziale Art. 3 Esecuzione

Dettagli

Regolamento per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza

Regolamento per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Regolamento per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Liberty LPP fondazione collettiva Sommario Art. 1 Scopo e campo d applicazione di questo Regolamento Art. 2 Condizioni necessarie

Dettagli

Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze

Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze valevole dal 25 aprile 2017 pensionskasse cassa di pensione pro pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 50

Dettagli

Regolamento di liquidazione parziale.

Regolamento di liquidazione parziale. Regolamento di liquidazione parziale. 2 Indice 1 Scopo 2 Liquidazione parziale della Fondazione 2.1 Condizioni 2.2 Data di riferimento 2.3 Determinazione dei fondi liberi/ 2.4 Ripartizione dei fondi liberi

Dettagli

Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza

Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza valevole dal 9 febbraio 2018 pensionskasse Tellco Previdenza pro1e Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 713 CH-6431

Dettagli

Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro

Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro validi dallo 31.12.2012 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t + 41 41 817 70 10 f + 41 41 817 70 15

Dettagli

LPP REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE

LPP REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE LPP REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE Edizione 2017 Indice A. Informazioni generali 1 B. Affiliazione di un istituto di previdenza 1 C. Finanziamento della differenza del grado di copertura 2 D.

Dettagli

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento

Dettagli

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. deoerminare gli accanoonamenoi e le riserve a livello di fondazione

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. deoerminare gli accanoonamenoi e le riserve a livello di fondazione Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo (Fondazione) Regolamenoo per deoerminare gli accanoonamenoi

Dettagli

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA 01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA INDICE 1 Scopo e campo d applicazione 2 1.1 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza 2 1.2

Dettagli

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. deoerminare gli accanoonamenoi e le riserve a livello di opera di previdenza

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. deoerminare gli accanoonamenoi e le riserve a livello di opera di previdenza Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo (Fondazione) Regolamenoo per deoerminare gli accanoonamenoi

Dettagli

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2017 Questionario 24 gennaio 2018 1/10 SOMMARIO

Dettagli

Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro

Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro validi dallo 31 dicembre 2015 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 50 00 pkpro@tellco.ch pkpro.ch

Dettagli

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo (Fondazione) Atto di fondazione Il presente atto di fondazione

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico) Modifica del L Assemblea federale della

Dettagli

Regolamento accantonamenti e riserve Vita Invest. Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo

Regolamento accantonamenti e riserve Vita Invest. Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo Regolamento accantonamenti e riserve Vita Invest Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo Sommario Regolamento per accantonamenti e riserve 1 Introduzione

Dettagli

Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale Edizione gennaio 2018 2 Indice 8. Riserva di modifica 8 9. Entrata in

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

regolamento di previdenza 2013

regolamento di previdenza 2013 Cassa pensione dell Economia Lattiera (proparis Previdenza arte e mestieri Svizzera) Appendice 2 al regolamento di previdenza 2013 Seconda parte: Disposizioni generali Validità dal 1 gennaio 2017 Nel presente

Dettagli

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2014 Questionario 15 gennaio 2015 1/10 SOMMARIO

Dettagli

Regolamento sui costi

Regolamento sui costi Regolamento sui costi valevole dal 1 gennaio 2018 Contenuto Pagina DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1 Fondamenti 3 SPESE AMMINISTRATIVE ORDINARIE 3 Art. 2 Spese legate al personale 3 Art. 3 Servizi 3 SPESE

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza di vecchia con esonero dal pagamento dei contributi in caso d invalidità (WA) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza vecchiaia senza prestazioni di rischio nell ambito della LPP (WO) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni personali

Dettagli

HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza

HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Pagina HOTELA Fondo di previdenza Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Valido dal luglio 009 revisione dal gennaio 07 Rue de la Gare 8, Case postale 5, 80 Montreux, Tél. 0 96 49 49,

Dettagli

Regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale Regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale Edizione gennaio 2015 2 Regolamento per la costituzione di riserve e

Dettagli

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /9

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /9 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2013 Questionario 14 gennaio 2014 1/9 SOMMARIO Dati

Dettagli

Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione luglio 2015) 2 Regolamento per la costituzione di accantonamenti

Dettagli

FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG, ZURIGO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI E RISERVE

FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG, ZURIGO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI E RISERVE VORSORGESTIFTUNG DES VSV FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASG FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG Organo di gestione Casella postale 300 8401 Winterthur Telefono 052 261 78 74 Fax 052 261 63 47 FONDAZIONE DI

Dettagli

Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017)

Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017) Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017) Il Consiglio di Amministrazione dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino, viste le modifiche

Dettagli

Conto annuale Allianz Pension Invest

Conto annuale Allianz Pension Invest Allianz Pension Invest Allianz Pension Invest Bilancio al 31.12.2016 Allegato 31.12.2016 Investimenti patrimoniali 6.4 3'269'828 Liquidità e crediti del mercato monetario 374'100 Investimenti collettivi

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni personali valgono sempre per ambo i sessi. Oltre alle disposizioni seguenti

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) Modifica del 17 dicembre 2010

Dettagli

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta n 2 al Regolamento di previdenza 2015 In vigore dal 01.01.2017 Rue Pedro-Meylan 7 - Casella postale 6124-1211 Ginevra 6 Tel. 022 718 99 88 - Fax

Dettagli

Regolamento delle spese. Settembre 2016

Regolamento delle spese. Settembre 2016 Regolamento delle spese Settembre 06 Indice Indice I. Disposizioni generali Art. In generale Art. Contributi ai costi ordinari Art. 3 Prestazioni indennizzate II. Contributi ai costi per spese particolari

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2017, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

del 20 aprile 2017, valido dal 1 luglio 2017 (ultime modifiche del 20 aprile 2017)

del 20 aprile 2017, valido dal 1 luglio 2017 (ultime modifiche del 20 aprile 2017) Pro Medico Stiftung Regolamento dei costi del 20 aprile 2017, valido dal 1 luglio 2017 (ultime modifiche del 20 aprile 2017) Il Consiglio di fondazione della Pro Medico Stiftung (di seguito denominata

Dettagli

Iscrizione per l'affiliazione

Iscrizione per l'affiliazione Iscrizione per l'affiliazione No di affiliazione da (di seguito denominato "datore di lavoro") alla Fondazione istituto collettore LPP (di seguito denominata "Fondazione") / 5 The resource of this report

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti (AN) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile

Dettagli

Convenzione di affiliazione

Convenzione di affiliazione Vorsorgestiftung des VSV Fondation de prévoyance de l'asg Fondazione di previdenza dell'asg Occupational benefits foundation of the SAAM Convenzione di affiliazione tra la ditta (qui di seguito denominata

Dettagli

Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo

Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo (Fondazione) Atto di fondazione Entrata in vigore: 1 gennaio 2012 Il presente atto di

Dettagli

Convenzione di affiliazione

Convenzione di affiliazione Vorsorgestiftung des VSV Fondation de prévoyance de l'asg Fondazione di previdenza dell'asg Occupational benefits foundation of the SAAM Convenzione di affiliazione tra la ditta (qui di seguito denominata

Dettagli

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Modifiche del 2 e del 15 settembre 2009 nonché del 20 ottobre 2009 Approvate dal Consiglio federale l 11 novembre 2009 L organo paritetico

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti (AN) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile

Dettagli

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 Stato 1.1.2007 1. Denominazione e sede 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza - Dipendenti con vari datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 06 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi

Dettagli

Relazione sulla gestione 2013 Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria

Relazione sulla gestione 2013 Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Bilancio Attivi Total investimenti e averi 44 434 196.90 35 395 484.84 Averi 44 263

Dettagli

Regolamento sull organizzazione

Regolamento sull organizzazione Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza Continuazione della previdenza per la vecchiaia Valido dal gennaio 06 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili

Dettagli

Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza nel 2012

Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza nel 2012 Numero d identificazione*: CH-0001 Nome dell istituto di previdenza*: Indirizzo: NPA e luogo: Cantone: Autorità di vigilanza: Il questionario vuoto e le spiegazioni per la compilazione possono essere scaricati

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza indipendenti (SE) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile

Dettagli

Relazione sulla gestione 2015 Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria

Relazione sulla gestione 2015 Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Bilancio Attivi Investimenti patrimoniali 0.00 0.00 Crediti 35 286 618.96 44 692 920.21

Dettagli

Fondazione di previdenza PANVICAplus

Fondazione di previdenza PANVICAplus Fondazione di previdenza PANVICAplus Rapporto annuale 2014 Sommario Pagina Forma giuridica / Organi / Partner 2/3 Evoluzione del portafoglio e delucidazioni 4 Conto annuale 2014 5 Investimenti 2014 6/7

Dettagli

Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni)

Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) Allegato II Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (stato al 1 gennaio

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza complessiva nell ambito della LPP (WG) Valido dal gennaio 09 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento

Dettagli

Art. 122 Previdenza professionale

Art. 122 Previdenza professionale Art. 122 Previdenza professionale Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. Art. 123 Previdenza

Dettagli

REGOLAMENTO. sulla tenuta dei conti di libero passaggio. Fondazione istituto collettore LPP. Conti di libero passaggio. Valido dal 1 gennaio 2018

REGOLAMENTO. sulla tenuta dei conti di libero passaggio. Fondazione istituto collettore LPP. Conti di libero passaggio. Valido dal 1 gennaio 2018 REGOLAMENTO sulla tenuta dei conti di libero passaggio Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza WO (continuazione della previdenza per la vecchiaia Valido dal 1 gennaio 2014 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili

Dettagli

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Statuti di PUBLICA) del 29 agosto 2001 (Stato 18 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 e 27 della legge federale

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza DIP (dipendenti) Valido dal 1 gennaio 2013 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi. Vorsorgereglement

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza di vecchia con esonero dal pagamento dei contributi in caso d invalidità (WA) Valido dal gennaio 09 Per garantire

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza vecchiaia nell ambito della LPP (WO) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento

Dettagli

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa

Dettagli

Regolamento supplementare di previdenza Implenia

Regolamento supplementare di previdenza Implenia Regolamento supplementare di previdenza Implenia Per gli assicurati del Vallese soggetti al CCL concernente i diritti minimi per i lavoratori dell'edilizia principale del Cantone del Vallese in materia

Dettagli

Fondazione collettiva Swiss Life per il 2 pilastro, Zurigo. Regolamento. determinare gli accantonamenti e le riserve.

Fondazione collettiva Swiss Life per il 2 pilastro, Zurigo. Regolamento. determinare gli accantonamenti e le riserve. Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione collettiva Swiss Life per il 2 pilastro, Zurigo (Fondazione) Regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve Entrata

Dettagli