Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività
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- Elvira Costanzo
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1 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività A.G. 382 Nota di verifica n febbraio 2017 Informazioni sugli atti di riferimento Natura atto: Schema di decreto legislativo Atto del Governo: 382 Titolo: Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività Norma di riferimento: Articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 Relatore per la Commissione di merito: Crimì Gruppo: PD Relazione tecnica (RT): presente Commissione competente : VII Cultura Finalità Il provvedimento adottato in attuazione di una delega conferita nella legge n. 107 del 2015 reca disposizioni dirette a promuovere la cultura umanistica, a valorizzare il patrimonio e le produzioni culturali e a sostenere la creatività degli studenti. L'articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015 (c.d. "La buona scuola") delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni in materia di istruzione. Il comma 181 stabilisce che i decreti legislativi in questione siano adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 20 della legge n. 59/1997 (principi e criteri applicabili, in generale, alle iniziative legislative di semplificazione e riassetto normativo) e di ulteriori criteri legati agli specifici ambiti oggetto di riordino, elencati nelle lettere da a) ad h) del comma 181 medesimo. In particolare, la lettera g) reca i criteri e principi direttivi cui deve attenersi il decreto in esame, che concerne la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e il sostegno della creatività connessa alla sfera estetica. Il successivo comma 185 ha stabilito che dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 (decreti correttivi) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi in parola, le amministrazioni competenti devono provvedere attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Si prevede, altresì, che a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
2 Oneri Quantificati dal provvedimento (euro) A decorrere dal 2017 Art. 17 schema di decreto legislativo Verifica delle quantificazioni Disposizioni dello schema di decreto che presentano profili finanziari Articoli 1-3: recano i princìpi fondamentali, in base ai quali le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo e le arti visive (artt. 1 e 2). Le corrispondenti componenti del curricolo scolastico vengono denominate "temi della creatività" (art. 3). Si precisa, in particolare, che all'attuazione del decreto in esame si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente (art. 1, comma 4). Articoli 4-8: si prevede un "sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti" quale requisito fondamentale del curricolo di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione. Alla realizzazione del suddetto sistema concorrono il MIUR, il MIBACT, l'istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli istituti tecnici superiori e gli istituti di cultura italiana all'estero. Fanno parte del sistema i soggetti pubblici e privati accreditati dal MIUR e dal MIBACT secondo requisiti appositamente fissati (articolo 4). Con DPCM, è adottato, con cadenza triennale e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, incluse quelle recate dal presente schema di decreto (cfr art. 17, comma 2), il "Piano delle Arti". Detto piano contiene misure quali, in via esemplificativa, il sostegno a istituti singoli o in rete, lo sviluppo di apposite pratiche didattiche, la promozione di partenariati, il coinvolgimento di musei e altre istituzioni, l'agevolazione della fruzione di attività culturali da parte di alunni e studenti, tirocini e stage all'estero ecc. Il MIUR, attraverso l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) definisce gli indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività (articolo 5). Elementi forniti dalla relazione tecnica La relazione tecnica afferma che le attività previste dagli articoli 1 e 2 sono svolte dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico previste a legislazione vigente. L'articolo 3, in base a quanto affermato dalla RT, ha natura programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma quanto segue. L'articolo 4 ha natura programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'adozione e attuazione del Piano delle Arti (articolo 5) è istituito l'apposito "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività" con dotazione pari a 2 milioni annui a decorrere dal Le attività attribuite all'indire (articolo 6) sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. L'articolo 7 non comporta oneri in quanto le reti scolastiche sono un modello organizzativo già previsto dalla normativa vigente. La formazione prevista dall'articolo 8 rientra nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2016; pertanto le attività sono a carico degli stanziamenti di bilancio sui capitoli , relativi, rispettivamente, alla "formazione in servizio dei docenti di ruolo" e "formazione in servizio del personale scolastico per l'attuazione del piano nazionale scuola digitale". 2
3 Sono previsti specifici compiti che il MIUR svolge avvalendosi, senza ulteriori oneri, anche dell'indire (articolo 6). Vengono individuate specifiche attività che possono essere svolte mediante "reti di scuole" costituite ai sensi dell'art. 1, co. 70, della legge n. 107/2015 (articolo 7). Ai sensi di tale comma 70 gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività è compresa nel Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, co. 124, della legge n. 107/2015, anche in attuazione del comma 20 del medesimo articolo 1 (articolo 8, comma 1). Il richiamato comma 124 stabilisce, tra l'altro, che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Ai sensi del comma 20 per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione dell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività è realizzata anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 (articolo 8, comma 2). Articoli 9-12: le disposizioni, relative al primo ciclo scolastico, prevedono che nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado lo sviluppo dei temi della creatività sia promosso mediante l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, co. 3. Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale. Per lo sviluppo dei temi di creatività nella scuola secondaria di primo grado sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, co. 3 (articoli 9 e 10). Viene prevista la facoltà di costituire dei Poli ad orientamento artistico tra scuole del medesimo ambito territoriale. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali. Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 17 del provvedimento in esame (articolo 11). Con decreto del MIUR sono definiti parametri e modalità finalizzati al riequilibrio territoriale e al potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale (articolo 12). La relazione tecnica afferma quanto segue. Per lo sviluppo dei temi della creatività ed il potenziamento della pratica musicale (articoli 9 e 10) sono impiegati docenti che rientrano nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3 del provvedimento in esame. Le misure finanziarie in favore dei Poli sono destinate nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del provvedimento in esame (articolo 11). La RT, nella parte riferita all'articolo 12, si limita ad illustrare il contenuto della disposizione. Nella parte riferita all'articolo 17, comma 1, del decreto in esame (su cui v. infra), la medesima RT afferma l'invarianza finanziaria dell'articolo 12. 3
4 Articoli 13-14: le disposizioni, riferite al secondo ciclo scolastico, prevedono che le scuole secondarie di secondo grado che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati per lo sviluppo dei temi della creatività sono destinatarie di misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'art. 17. Per lo sviluppo dei temi di creatività nella scuola secondaria di secondo grado sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, co. 3 (articolo 13). Per i licei musicali e coreutici è possibile, ferma restando la dotazione organica vigente, la rimodulazione del monte orario complessivo. È altresì prevista la progressiva presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica vigente. Sono previste ore di compresenza di docenti fino al prossimo riordino delle classi di concorso (articolo 14). Articolo 15: dispone che la formazione musicale di base sia assicurata dalle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è invece assicurata dai licei coreutici. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici organizzano corsi propedeutici quali corsi di formazione professionalizzante finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello. Le attività propedeutiche sono organizzate dall'afam sulla base di requisiti e modalità stabiliti con decreto del MIUR. Articolo 16: prevede l'abrogazione del terzo periodo del comma 9, articolo 11 del d.lgs. n. 124/1999. Ai sensi del citato terzo periodo "il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale". Inoltre, è prevista la cessazione degli effetti del DM 6 agosto 1999 recante Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 11, comma 9. Articolo 17: la disposizione, concernente la copertura finanziaria e il fabbisogno di organico, stabilisce che: - dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1); - per l'attuazione del Piano delle Arti di cui all'articolo 5 è istituito un Fondo con dotazione di 2 milioni annui a decorrere dal La compensazione finanziaria è a valere sulla La relazione tecnica afferma che le misure finanziarie previste sono riconosciute nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 17 (articolo 13) e che l'articolo 14 ha natura programmatica, non genera esuberi di personale ed è attuato nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. La relazione tecnica afferma che le istituzioni AFAM possono realizzare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente. La relazione tecnica afferma che la norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma. 4
5 riduzione del Fondo "la Buona Scuola" di cui all'art. 1, co. 202, della legge n. 107/2015 (comma 2); per la promozione dei temi della creatività è utilizzato il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107/2015. Tale destinazione è effettuata senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti (comma 3). In merito ai profili di quantificazione si prende atto, preliminarmente, che - ai sensi dell'articolo 1, comma 4 - all'attuazione del provvedimento in esame "si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente". Peraltro un'analoga clausola di invarianza è prevista, limitatamente all'articolo 12, dall'articolo 17, comma 1 (secondo il quale "dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"). Infine, all'articolo 6 si prevede un'analoga clausola in merito ai compiti dell'indire. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo al coordinamento delle predette disposizioni. Con specifico riferimento alla previsione di invarianza di carattere generale, di cui all'art. 1, comma 4, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di far fronte ai nuovi adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse già disponibili a legislazione vigente; ciò con riferimento, in particolare, all'articolo 2, che attribuisce nuovi compiti alle istituzioni scolastiche, che dovranno sulla base delle indicazioni della RT, non riportate nel testo della norma - essere svolte dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse disponibili nonché delle consistenze di organico previste a legislazione vigente. Si osserva altresì che la clausola di invarianza generale di cui all'art. 1, comma 4, non esclude espressamente le disposizioni di cui all'art. 5 (piano delle arti), in relazione alle quali l'art. 17, comma 2, istituisce un apposito fondo con una dotazione di 2 mln annui a decorrere dal In merito, andrebbe acquisita conferma che le misure del Piano possano effettivamente essere realizzate nel limite delle disponibilità del Fondo. Si segnala inoltre che per la promozione dei temi della creatività è previsto l'impiego di docenti facenti parti del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Poiché ai sensi dell'art. 17, co. 3, a tale finalità è destinato il 5 per cento del predetto contingente senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti, andrebbe chiarito se risulti effettivamente possibile realizzare il progetto in tutti gli istituti interessati ovvero se, in assenza delle necessarie disponibilità di docenti, gli istituti possano rinviare l'applicazione delle disposizioni in esame. Riguardo ai contenuti della relazione tecnica, si rileva altresì che: - relativamente agli articoli 9 e 10, la RT si limita a ribadire il contenuto delle norme senza chiarire i relativi effetti finanziari; - relativamente all'art. 14, la RT afferma la natura programmatica della norma, la quale però, ai commi 2 e 3, detta disposizioni (sull'istituzione di nuove cattedre e sulle compresenze) che - dal tenore testuale - appaiono di natura precettiva, sia pure con la previsione di un'attuazione progressiva, per taluni istituti scolastici. Sui predetti punti appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità relativa all'intero decreto, recata dall'articolo 1, comma 4, si rileva, in aggiunta a quanto già segnalato in merito al coordinamento con le ulteriori clausole di cui agli articoli 6 e 17, comma 1, e all'opportunità di escludere espressamente le disposizioni onerose di cui all'articolo 5, che la clausola medesima potrebbe essere più precisamente formulata mediante il riferimento alle risorse umane, oltre che a quelle finanziarie e strumentali. Tale integrazione renderebbe inoltre 5
6 coerente la disposizione normativa con quanto indicato nella relazione tecnica. Sul punto è comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. In relazione all'articolo 17, comma 2, si evidenzia che la copertura dell'onere di cui all'articolo 5, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, è effettuata mediante riduzione del Fondo "La Buona scuola", istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, con una dotazione di 104,043 milioni di euro per l'anno 2017, di 69,903 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,053 milioni di euro per l'anno 2019, di 43,490 milioni di euro per l'anno 2020, di 48,080 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,663 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno Si ricorda che il Fondo "La Buona scuola" (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) è stato recente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) per un importo di 300 milioni di euro per il 2017, di 400 milioni di euro per il 2018, di 500 milioni di euro per il 2019 e di complessivi 40 miliardi di euro per gli anni 2020 e successivi. Conseguentemente il Decreto del 27 dicembre 2016, recante Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio , prevede stanziamenti pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il Il Fondo sembrerebbe pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, pari, come già riportato, a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo "La Buona scuola", recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (si tratta degli schemi 377, 378, 379, 380, 381, 383 e 384). Sul punto è comunque necessaria una conferma da parte del Governo. Sempre in merito all'articolo 17, comma 2, si osserva che la copertura dell'onere di cui all'articolo 5 dovrebbe essere effettuata mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e non mediante riduzione del medesimo articolo, come indicato nel testo del provvedimento. Si reputa opportuno, sentito il Governo, inserire tale precisazione. VQAG382 Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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