Scambi di informazioni fra Stati UE estratte dal casellario giudiziale (decisione quadro 2009/315/GAI)
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1 Scambi di informazioni fra Stati UE estratte dal casellario giudiziale (decisione quadro 2009/315/GAI) (Schema di decreto legislativo n. 262) N marzo 2016
2 CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Scambi di informazioni fra Stati UE estratte dal casellario giudiziale (decisione quadro 2009/315/GAI) (Schema di decreto legislativo n. 262) N marzo 2016
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
4 Informazioni sul provvedimento Atto n. Natura dell atto: 262 Schema di decreto legislativo Titolo: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale Riferimento normativo: art. 19, della legge 9 luglio 2015, n Relatore per la Commissione: Parrini Gruppi: PD Relazione tecnica (RT): Sì Commissioni competenti: II Giustizia Il provvedimento - adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) - reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. L articolo 19 della legge 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) ha delegato il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI, sulla base - tra gli altri - dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: prevedere che l autorità centrale da designare in attuazione della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia (comma 1, lett. b); prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata (comma 1, lett. c); prevedere che, per le richieste di informazioni sulle condanne, sia adoperata la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto, ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati (comma 1, lett. m). L articolo 19 dispone, infine, al comma 3, che: dall attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3). Il testo in esame è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica
5 VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI Articolo 1: definisce l ambito di applicazione del provvedimento, volta a dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in materia di scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne (istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009). Articolo 2: riporta le definizioni di «condanna», «procedimento penale», «casellario giudiziale» e «Paese terzo». Articolo 3: individua nell'ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica afferma, in termini generali, che gli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziali hanno ad oggetto le condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, le interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'unione. Il provvedimento persegue i seguenti obiettivi: definire le modalità di trasmissione delle informazioni, definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni, precisare le procedure da seguire nel rispondere ad una richiesta e delineare un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio informativo. La RT precisa che lo scopo delle norme in esame non è quello di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno, ma viene prevista la creazione di una interconnessione telematica dei rispettivi casellari giudiziali, al fine di rendere effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne in un formato standard comune a tutti. La RT evidenzia, inoltre, che l'interconnessione effettuata in Italia si inserisce in un quadro normativo incompleto, risultando carente dell'adozione di uno strumento normativo di riferimento idoneo a dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei. Pertanto la RT sottolinea la necessità di accelerare tale processo legislativo, rilevando che la piena efficacia anche in Italia del certificato penale ECRIS (certificato del casellario giudiziale europeo) 1 rende più efficace l'esercizio dell'azione penale e rafforza il processo di collaborazione e cooperazione giudiziaria all'interno dell'unione. Con riferimento specifico all articolo 1, la relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari. La relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari. La relazione tecnica sottolinea le attività indicate dal testo rientrano nei normali compiti 1 Si evidenzia che è attualmente all esame della V Commissione anche lo schema di decreto legislativo (AG 263) recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
6 DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia - ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. p), e 19 del DPR n. 313/ l'autorità centrale competente per le finalità del provvedimento in esame (attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne, quali la trasmissione, la richiesta e la risposta alle richieste di informazioni e conservazione dei dati). Articolo 4: prevede che l Ufficio centrale dello Stato di condanna comunichi alle autorità centrali degli altri Stati UE le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati, indicando anche le eventuali modifiche o eliminazioni di dati iscritti nel casellario giudiziale. Articolo 5: prevede che l Ufficio centrale conservi i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano. L Ufficio provvede agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione. Quando interpellato, l Ufficio dispone la trasmissione di dette informazioni all'autorità che ne faccia richiesta. Articolo 6: disciplina la richiesta di informazioni sulle condanne, disponendo che queste debbano essere redatte in conformità al modulo di cui all Allegato A al provvedimento in esame. Articolo 7: prevede che l'ufficio centrale risponda alle richieste di informazioni mediante un modulo allegato al provvedimento in esame (allegato B), secondo le modalità indicate dal medesimo articolo. Il modulo è corredato di un elenco delle condanne redatto conformemente al diritto nazionale. Articolo 8: disciplina i termini di risposta alle richieste di informazioni. Articolo 9: disciplina le condizioni di utilizzo dei dati personali, prevedendo che lo Stato membro richiedente possa usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti. I dati personali sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza. ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA istituzionali svolti dall amministrazione della giustizia. Pertanto dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi far fronte ai suddetti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma che le attività previste dall articolo in esame rientrano nei normali compiti istituzionali svolti dall amministrazione della giustizia. Pertanto dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi far fronte ai suddetti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di compiti che rientrano nelle attività istituzionali e che pertanto possono essere realizzati con le ordinarie risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere procedimentale. Da essa non derivano quindi effetti onerosi. La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere procedimentale. Da essa non derivano quindi effetti onerosi. La relazione tecnica evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione. La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 10: prevede che la richiesta di informazioni sulle condanne sia redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato La relazione tecnica afferma che non si ravvisano effetti finanziari con riguardo all articolo in esame. Infatti i relativi
7 DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI richiesto. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente. Articolo 11: viene inserito il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la segreteria della procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Viene a tal fine novellato l'art. 110 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. La definizione del certificato del casellario europeo è introdotta nel TU del casellario dalla disposizione successiva. Articolo 12: reca modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al DPR n. 313/2002. Vengono introdotte nuove definizioni, tra cui quella di casellario giudiziale europeo (qualificato come l insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'unione europea nei confronti di cittadini italiani). Vengono, inoltre, disciplinati i provvedimenti iscrivibili (condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti di cittadini italiani e successive modifiche) unitamente al contenuto delle informazioni (obbligatorie, facoltative e supplementari), nonché l eliminazione delle iscrizioni, delle richieste di certificati e delle modalità di rilascio degli stessi. Articolo 13: dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA adempimenti possono essere espletati utilizzando il personale già in servizio presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia che si occupa della traduzione di atti e documenti internazionali in applicazione di trattati e accordi internazionali in materia di cooperazione e assistenza giudiziaria. La relazione tecnica afferma che, avendo la norma carattere esclusivamente ordinamentale, non si ravvisa alcun profilo di onerosità derivante dall attuazione della stessa. La relazione tecnica afferma che trattandosi di attività che rientrano nei normali compiti istituzionali svolti dall amministrazione della giustizia, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi far fronte ai suddetti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica conferma la possibilità di dare attuazione alle disposizioni del provvedimento in esame, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica indica, inoltre, i capitoli di bilancio sui cui gravano ordinariamente le relative spese: il capitolo 1380 (Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzione di Accordi e Convenzioni internazionali) e il capitolo 1360 (Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili, ecc.), che recano per il 2016 stanziamenti pari - rispettivamente - ad euro e ad euro
8 In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che - come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica - gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte dell Amministrazione della giustizia possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l articolo 13 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, andrebbe valutata l opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all attuale denominazione Disposizioni finanziarie quella di Clausola di invarianza finanziaria
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