Ordinanza dell USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

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1 Ordinanza dell USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) del 12 agosto 2010 (Stato 1 marzo 2018) L Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), 1 visto l articolo 209 capoverso 1 dell ordinanza del 23 aprile sulla protezione degli animali (OPAn), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 La presente ordinanza disciplina la protezione degli animali nella macellazione ai sensi dell articolo 2 capoverso 3 lettera n OPAn. Vi figurano disposizioni concernenti: a. lo scarico, il ricovero e l accudimento di animali nei macelli 3 ; b. i requisiti degli impianti e degli apparecchi di stordimento; c. la conduzione e l immobilizzazione degli animali prima dello stordimento; d. lo stordimento e il dissanguamento degli animali; e e. la sorveglianza. Sezione 2: Scarico, ricovero e accudimento degli animali nel macello Art. 2 Responsabilità 1 Quale destinatario degli animali ai sensi dell articolo 153 OPAn, il gestore del macello è responsabile: a. della presa in consegna degli animali; b. dell attesa degli animali e della loro stabulazione (ricovero) nel macello; e RU La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RU ), con effetto dal 1 gen Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 2 RS Nuova espressione giusta il n. I dell O dell USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1 mar (RU ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. 1

2 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali c. della cura degli animali. 2 Il gestore del macello deve designare le persone che prendono in consegna, ricoverano e curano gli animali. Art. 3 Scarico 1 I macelli devono disporre di installazioni adeguate per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto. 2 Le installazioni per lo scarico, come le passerelle o le rampe, devono essere dotate di dispositivi di protezione affinché gli animali non possano cadere o fuggire. 3 Le rampe di scarico devono avere una pendenza massima di 20 gradi. Se l inclinazione è superiore a 10 gradi, devono essere provviste di un sistema antisdrucciolevole. Art. 4 Momento della macellazione 1 Gli animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e dai suini devono essere macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo nel macello. 2 Gli animali che fino alla loro macellazione rimangono in contenitori di trasporto devono essere macellati entro 2 ore al massimo dopo il loro arrivo al macello. Se nel settore d attesa esiste un sistema attivo di ventilazione, tale durata può essere aumentata a 4 ore al massimo. 3 Gli animali giovani nutriti con il latte devono essere macellati il giorno del loro arrivo. Art. 5 Requisiti in materia di ricovero degli animali 1 Le corsie non possono essere utilizzate per ricoverare gli animali. 2 Per gli animali che sono macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo devono essere adempiuti i requisiti minimi di cui all allegato 4 OPAn. Gli animali che sono macellati entro più di 4 ore dopo il loro arrivo devono essere ricoverati conformemente alle disposizioni dell allegato 1 OPAn. 3 Le stalle e i settori d attesa destinati agli animali trasportati in contenitori devono essere dotati di un sistema di ventilazione efficace. Se quest ultimo garantisce una ventilazione attiva, l afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all impianto. 4 Nei settori d attesa all aperto occorre provvedere a una protezione adeguata contro le intemperie. 5 In caso di temperature dell ambiente elevate o di tempo afoso, i suini devono essere rinfrescati mediante spruzzi d acqua. 6 Gli animali malati, feriti e deboli devono essere ricoverati separandoli dagli altri animali e devono essere macellati o uccisi il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo al macello. 2

3 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV 7 Gli animali che soffrono di menomazioni dolorose estremamente acute o di grado elevato devono essere storditi e uccisi senza indugio. Art. 6 Requisiti supplementari in caso di stabulazione durante la notte 1 Per gli animali di cui all articolo 3 lettera b dell ordinanza del 23 novembre concernente la macellazione e il controllo delle carni (bestiame da macello), che non sono macellati il giorno del loro arrivo, sono applicabili gli articoli 3 14 OPAn e l allegato 1 OPAn. 2 La sorveglianza del benessere degli animali secondo l articolo 181 capoverso 7 OPAn e il loro approvvigionamento devono essere assicurati la sera della consegna e in seguito regolarmente a intervalli di 12 ore al massimo. 3 La persona che effettua il controllo deve annotare la data, l ora del controllo e il proprio nome. I relativi documenti devono essere esibiti, su richiesta, al veterinario ufficiale. Art. 7 Piano di occupazione dei locali 1 Per i locali di stabulazione destinati al ricovero degli animali nel macello deve essere disponibile un piano di occupazione. 2 Il piano di occupazione deve indicare la densità di occupazione massima in caso di ricovero degli animali fino a 4 ore e in caso di loro ricovero per più di 4 ore, tenendo conto delle specie animali e delle categorie di animali. Sezione 3: Requisiti relativi agli impianti e agli apparecchi di stordimento Art. 8 Obblighi del gestore del macello Il gestore del macello deve poter provare all autorità cantonale competente che: a. prima della messa in servizio degli impianti e degli apparecchi di stordimento è stato effettuato un collaudo tecnico da parte del fabbricante, il quale conferma che gli impianti e gli apparecchi sono pronti all uso e funzionano in modo ineccepibile e conforme alle disposizioni; b. dispone di tutti i documenti tecnici inerenti agli impianti e agli apparecchi di stordimento. Art. 9 Manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento 1 In occasione del collaudo tecnico degli impianti e degli apparecchi di stordimento prima della messa in servizio, il fabbricante deve stabilire l entità e la frequenza della manutenzione. La manutenzione deve essere effettuata dal fabbricante o da una persona da questi incaricata. 4 RS

4 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 2 L intervallo tra due manutenzioni non può superare 2 anni. Sezione 4: Conduzione e immobilizzazione degli animali prima dello stordimento Art. 10 Accesso e conduzione al macello per lo stordimento 1 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere costruiti in modo tale da favorire il movimento autonomo in avanti degli animali, tenendo conto del comportamento tipico di ogni specie. 2 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere piatti, non scivolosi, tali da non provocare ferite, illuminati in modo da non abbagliare l animale né creare zone di oscurità. 3 Le corsie e il settore di conduzione al macello non possono presentare: a. restringimenti cuneiformi o ostacoli alla marcia; b. restringimenti nelle curve; c. elementi circostanti di disturbo o distrazione che intralciano l avanzamento degli animali; d. cambiamenti di direzione con un angolo inferiore a 100 gradi; e. curve con un raggio inferiore a 3 metri. 4 Le corsie devono essere accessibili da ogni punto, in modo da poter intervenire direttamente e in qualsiasi momento sugli animali che vi si trovano. 5 Le corsie individuali devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di saltare gli uni sugli altri. A tale scopo occorre limitare l altezza del passaggio o prevedere un sistema di tubi per impedire agli animali di saltare. 6 Nelle corsie individuali destinate ai bovini, lo spazio libero in altezza deve essere di almeno 20 centimetri al di sopra del garrese. 7 L accesso a un attrezzatura per immobilizzare gli animali prevista per la larghezza di un singolo animale non può avvenire contemporaneamente attraverso più corsie individuali parallele. Art. 11 Dispositivi di conduzione a scarica elettrica 1 Gli unici strumenti elettrici ammessi per condurre gli animali sono i dispositivi di conduzione a scarica elettrica che limitano la durata delle singole scariche a un secondo al massimo. 2 I dispositivi di conduzione a scarica elettrica possono essere utilizzati unicamente per suini e bovini sani, non feriti e in grado di spostarsi ed essere applicati esclusivamente alla muscolatura delle zampe posteriori. 4

5 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV 3 Essi possono essere utilizzati soltanto se gli animali si rifiutano completamente di avanzare, sia nel settore di isolamento individuale sia prima e durante la loro entrata immediata nel settore in cui si trova l attrezzatura per immobilizzarli. 4 Il dispositivo di conduzione a scarica elettrica può essere utilizzato ripetutamente soltanto se l animale reagisce e può evitare la scarica elettrica. 5 Gli elettrodi degli apparecchi di stordimento non possono essere utilizzati come dispositivi di conduzione. Art. 12 Livello sonoro nel settore di accesso In caso di funzionamento dell impianto e di flusso continuo di animali, il livello sonoro di base nel settore di accesso all impianto di stordimento non può superare 85 decibel. Sono permessi singoli picchi sonori. Art. 13 Immobilizzazione 1 Le attrezzature per immobilizzare gli animali da macello devono permettere uno stordimento rapido ed efficace degli animali e garantire il loro trasferimento immediato al dissanguamento. Tali attrezzature non possono essere utilizzate come locale di attesa. 2 Gli animali immobilizzati devono essere storditi senza indugio. 3 La costruzione dell attrezzatura per immobilizzare gli animali deve permettere di ripetere immediatamente lo stordimento di un animale non sufficientemente stordito. 4 Nel caso dei bovini e degli equini, l attrezzatura per immobilizzarli deve limitare i movimenti della testa degli animali in modo tale da poter sistemare in modo sicuro l apparecchio di stordimento. 5 È vietato utilizzare gli apparecchi elettrici di stordimento per immobilizzare gli animali o renderli incapaci di muoversi. Art. 14 Sospensione dei volatili 1 La grandezza e la forma del gancio che serve a sospendere i volatili vivi prima della macellazione devono essere adeguate alle dimensioni e al tipo di volatili. Ogni animale deve essere appeso per le due zampe. 2 I volatili vivi le cui dimensioni o il cui peso non permettono uno stordimento efficace devono essere storditi e dissanguati manualmente. Essi possono essere sospesi soltanto dopo il dissanguamento. 3 I volatili sospesi possono essere storditi al più presto 12 secondi e devono essere essere storditi al più tardi 60 secondi dopo la sospensione. 4 Nel settore del percorso in cui i volatili sono sospesi l illuminazione dev essere tale da poter tranquillizzare gli animali. 5

6 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali Sezione 5: Stordimento Art. 15 Requisiti specifici alle specie animali dei procedimenti di stordimento A seconda della specie animale ai procedimenti di stordimento sono applicabili speciali requisiti tecnici. Questi sono disciplinati negli allegati 1 6. Art. 16 Efficacia dello stordimento La perdita di coscienza e di sensibilità deve avvenire: a. immediatamente dopo l utilizzazione di procedimenti meccanici; b. entro il primo secondo in caso di stordimento elettrico. Art. 17 Controllo dell efficacia dello stordimento 1 Il gestore del macello deve designare una persona responsabile del controllo dell efficacia dello stordimento. 2 La persona responsabile deve verificare regolarmente l efficacia dello stordimento. Deve in particolare documentare i difetti constatati durante lo stordimento e le misure adottate in seguito per porvi rimedio. Le annotazioni devono essere conservate almeno un anno ed esibite, su richiesta, all autorità competente. 3 Le modalità del controllo sono disciplinate a seconda del procedimento e della specie animale all allegato 1 numero 3, all allegato 2 numeri 7 e 8, all allegato 3 numero 3 e all allegato 4 numero 5. Art. 18 Misure immediate in caso di stordimento insufficiente 1 Se un animale mostra segni che rivelano che sta ritrovando la sensibilità e la coscienza alla fine del procedimento di stordimento, prima che inizi il dissanguamento esso deve essere senza indugio stordito di nuovo a regola d arte. Nel caso dei volatili è ammessa anche l uccisione immediata. 2 Occorre tenere a disposizione sul posto apparecchiature di ricambio appropriate in modo da poterle utilizzare immediatamente per stordire di nuovo oppure per uccidere i volatili. Sezione 6: Dissanguamento Art. 19 Esecuzione del dissanguamento 1 L intervallo tra la fine del procedimento di stordimento e l inizio del dissanguamento deve essere calcolato in modo che un ritorno alla sensibilità e alla coscienza sia escluso fino al sopraggiungere della morte. 2 Se al bestiame da macello e ai ratiti è applicato un procedimento di stordimento che provoca soltanto uno stato temporaneo di incoscienza e di insensibilità, occorre 6

7 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV recidere le due carotidi agli animali per dissanguarli oppure effettuare il dissanguamento per via toracica. 3 Nel caso del bestiame da macello occorre rispettare un intervallo di 3 minuti al minimo tra l inizio del dissanguamento e l esecuzione di altre operazioni di macellazione. Art. 20 Controllo del dissanguamento e del sopraggiungere della morte 1 L esecuzione del dissanguamento deve essere verificata regolarmente. Il gestore del macello deve designare una persona responsabile. 2 Durante la verifica occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta. A tale scopo occorre verificare, utilizzando un fascio luminoso focalizzabile, se la dilatazione della pupilla è massima. 3 La persona responsabile deve documentare eventuali segni di un ritorno alla sensibilità e alla coscienza o eventuali segni di un ritardo nel sopraggiungere della morte come pure le misure adottate per porvi rimedio. Le annotazioni devono essere conservate almeno un anno ed esibite, su richiesta, all autorità competente. Art. 21 Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente 1 L animale che, a causa di un dissanguamento insufficiente, mostra segni che rivelano che sta ritrovando la sensibilità e la coscienza deve essere immediatamente stordito di nuovo a regola d arte. Nel caso dei volatili è ammessa anche l uccisione immediata. 2 Se al momento di iniziare l esecuzione di altre operazioni di macellazione la morte di un animale non è sicura, questo deve essere senza indugio dissanguato correttamente o ucciso. 3 Se i volatili da cortile sono dissanguati mediante mozzatura automatica del collo, occorre garantire che gli animali non colpiti o colpiti in modo insufficiente dall apparecchio siano immediatamente dissanguati manualmente. Sezione 7: Sorveglianza Art Il gestore del macello è responsabile dei compiti di controllo e di documentazione di cui agli articoli 6 capoverso 3, 8, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 3. 2 Il veterinario ufficiale verifica le documentazioni per campionatura. 7

8 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali Sezione 8: Disposizioni finali Art. 23 Disposizioni transitorie per costruzioni e installazioni tecniche 1 Per le costruzioni esistenti in macello autorizzati viene applicato, per i necessari adeguamenti secondo l articolo 10, un periodo transitorio di 10 anni dall entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Per le installazioni tecniche esistenti in macelli autorizzati è applicato, per i necessari adeguamenti secondo gli articoli 13, 14 e 19, allegato 2 numeri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, allegato 3 numeri nonché allegato 4 numeri 1.1, 2.4 e 2.5, un periodo transitorio di 5 anni dall entrata in vigore della presente ordinanza. 5 Art. 24 Disposizioni transitorie per il procedimento di stordimento 1 L autorità cantonale competente può, d intesa con l USAV, autorizzare fino al 30 novembre 2020 al massimo l esercizio di un macello esistente il 1 dicembre 2010 che non soddisfa i requisiti di cui all articolo 15. Le domande devono essere presentate all autorità cantonale competente entro il 31 maggio L USAV acconsente soltanto se il gestore del macello prova, mediante una perizia effettuata da una persona specializzata indipendente e riconosciuta, che grazie al procedimento utilizzato nel macello lo stato di insensibilità e di incoscienza degli animali dura fino alla conclusione del dissanguamento. Nella perizia occorre elencare le misure necessarie a tale scopo. Le perizie devono essere presentate all USAV entro il 30 novembre Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre RU

9 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV Allegato 1 6 (art. 15 e 17 cpv. 3) Stordimento con la pistola a proiettile captivo 1 Requisiti degli apparecchi e delle munizioni 1.1 Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso. 1.2 L apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro. 1.3 Ad eccezione dello stordimento dei conigli, dei volatili e dei ratiti, gli apparecchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell aria compressa non possono essere utilizzati. 1.4 La lunghezza e il diametro del proiettile, come pure la sua potenza d impatto, devono essere tali da garantire che quest ultimo trapassi sicuramente la corteccia cerebrale. Le cariche propulsive o le pressioni di funzionamento devono essere adeguate, in modo oggettivamente constatabile, al peso e alle dimensioni dei diversi animali conformemente alle istruzioni del fabbricante. 1.5 Ad eccezione dei conigli, dei volatili e dei ratiti, le pistole a proiettile captivo devono soddisfare i seguenti parametri: a. lunghezza del proiettile che esce dalla guaina: almeno 8 cm; per i bovini di oltre 800 kg di peso, i bufali e gli yak, almeno 12 cm; b. calibro del proiettile: almeno 7 mm per i piccoli animali come agnelli, capretti e lattonzoli; almeno 9 mm per gli animali di taglia superiore; c. velocità di uscita del proiettile: a seconda della carica propulsiva, m al secondo; per proiettili di grande calibro, m al secondo; d. energia della carica propulsiva: J. 1.6 Per i conigli, i volatili e i ratiti, il calibro del proiettile deve essere di 4 6 mm. 1.7 Le munizioni devono essere conservate al secco. 1.8 Le munizioni umide, in particolare quelle soggette a un cambiamento dei colori, e le cartucce aperte da cui si sono staccati grani di polvere non vanno più utilizzate. 6 Aggiornato dal n. II dell O dell USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1 mar (RU ). 9

10 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 2 Posizionamento della pistola a proiettile captivo 2.1 La pistola a proiettile captivo deve essere posizionata in modo che con il colpo i centri vitali della base del cervello degli animali che occorre stordire siano fortemente danneggiati o distrutti. 2.2 Alla partenza del colpo, la pistola a proiettile captivo deve essere applicata e premuta con forza sulla testa. 2.3 Nel caso dei bovini, ad eccezione dei bufali, degli equini e dei suini, la pistola non può essere applicata sulla nuca. 2.4 Nel caso degli ovini e dei caprini, la pistola può essere applicata sulla nuca soltanto se è impossibile applicarla sulla regione frontale a causa delle corna. Il proiettile della pistola deve essere diretto verso il centro del cervello. 2.5 La pistola a proiettile captivo deve essere applicata come segue: a. per i cavalli: in modo esattamente perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana, 2 cm al di sopra dell intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell occhio e il centro dell attaccatura dell orecchio opposto (base dell orecchio); 10

11 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV b. per i bovini, ad eccezione dei tori adulti, delle vacche pesanti e degli yak: in modo esattamente perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana; per i tori adulti, le vacche pesanti e gli yak: circa 1 cm accanto alla linea mediana, appena al di sopra dell intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell occhio e il centro dell attaccatura dell occhio opposto (base del corno); c. per gli ovini e i caprini sprovvisti di corna: al centro della linea che collega gli orecchi, mirando verso il basso in direzione della gola; d. per gli ovini e i caprini provvisti di corna: dietro la cresta occipitale tra le due corna sulla linea mediana direttamente dietro la base del corno, mirando in direzione della base della lingua o, da una prospettiva laterale, in direzione della gola; 11

12 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali e. per i suini a testa cuneiforme: sulla linea mediana della testa, 1 cm al di sopra della linea che collega il centro dei due occhi o, da una prospettiva laterale, in direzione della base esterna dell orecchio; f. per i suini con fronte inclinata: sulla linea mediana della testa, 2 3 cm al di sopra della linea che collega il centro dei due occhi, perpendicolarmente alla superficie della fronte; g. per i conigli: sulla linea mediana della cresta occipitale, al centro dei due orecchi, in direzione della mascella inferiore; a tale scopo l animale deve essere fissato al collo; 12

13 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV h. per la grossa selvaggina d allevamento: su una linea leggermente accanto alla linea mediana, all altezza dell intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi e il centro della base dell orecchio opposto; per la selvaggina portatrice di corna: sul punto d incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e la base delle corna opposte; i. per i volatili domestici e i ratiti: perpendicolarmente al punto culminante della testa, in direzione della gola o all intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi al centro della base dell orecchio. 3 Sintomi principali che permettono di controllare lo stordimento efficace con la pistola a proiettile captivo 3.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando sull animale la presenza dei seguenti sintomi principali: a. accasciamento immediato; b. crampi tonici (contrazioni muscolari continue e di forte intensità) seguiti da una fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni); c. arresto della respirazione; d. assenza del riflesso corneale; e. nessuna rotazione del bulbo oculare; f. nessuna reazione a uno stimolo di dolore (riflesso del setto nasale o della cresta nel caso dei volatili); 13

14 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali g. nessuna emissione sonora; e h. nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi. 4 Durata fino al dissanguamento 4.1 Dopo lo stordimento con la pistola a proiettile captivo, il taglio effettuato per dissanguare l animale deve essere eseguito al più tardi entro: a. 60 secondi per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini; b. 20 secondi per gli ovini e i caprini provvisti di corna che sono stati storditi con uno sparo nella nuca; c. 20 secondi per gli altri animali. 14

15 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV Allegato 2 (art. 15) Elettonarcosi di singoli animali 1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi 1.1 Gli apparecchi di elettronarcosi devono essere muniti: a. di strumenti di misura calibrati, posti nel campo visivo dell operatore, che indicano l intensità e la tensione effettive della corrente elettrica; b. di un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest ultima può essere regolata in modo variabile; c. ad eccezione del caso in cui lo stordimento è automatizzato, di un segnale acustico o ottico che indica all operatore la fine della durata minima di applicazione della corrente elettrica e di un segnale che indica un insufficiente intensità della corrente elettrica; entrambi i segnali devono essere distinguibili chiaramente. d. della possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento. 1.2 Gli elettrodi devono essere adeguati alla specie animale e alla taglia degli animali nonché disporre di superfici di contatto non ricoperte di ruggine, sporcizia o resti di tessuti di animali. 1.3 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo di corrente, all intensità elettrica effettiva (ampère; A), alla tensione elettrica (volt; V), alla frequenza (hertz; Hz) e alla durata della corrente elettrica (secondi; sec) dei diversi programmi, che permettano di stabilire una correlazione tra le regolazioni indicate sull apparecchio e il programma in questione. 1.4 Gli apparecchi o gli impianti di stordimento automatico a regolazione variabile devono visualizzare in continuazione i seguenti parametri: a. intensità elettrica effettiva (A); b. tensione elettrica (V); c. frequenza della corrente (Hz); d. durata della corrente elettrica (sec). 1.5 Le divergenze rispetto al procedimento di stordimento prescritto per quanto riguarda l intensità effettiva, la tensione, la frequenza e la durata della corrente elettrica devono essere indicate all operatore. 15

16 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 2 Applicazione degli elettrodi 2.1 Occorre adottare provvedimenti adeguati per garantire un buon contatto elettrico e permettere di diminuire la resistenza alla conducibilità; in particolare è necessario liberare i punti di applicazione degli elettrodi dalle eccessive quantità di lana o di pelo e quindi inumidirli. Per gli ovini occorre utilizzare elettrodi con punte sufficientemente lunghe da attraversare il vello. 2.2 In caso di stordimento automatico occorre, se necessario, fare una cernita degli animali in funzione della loro taglia. 2.3 Gli elettrodi devono essere applicati nella zona situata tra gli occhi e gli orecchi in modo che la corrente possa attraversare efficacemente il cervello (passaggio di corrente elettrica attraverso la testa). Applicazione della pinza alla testa del suino 2.4 Per i bovini, gli ovini e i caprini, il passaggio della corrente attraverso il cervello invece di quello attraverso la testa secondo il numero 2.3 può essere ottenuto applicando un elettrodo alla testa e l altro sul dorso (passaggio dei corrente elettrica attraverso tutto il corpo). 2.5 Se si intende condurre la corrente dalla testa al cuore mediante un cambiamento di posizione degli elettrodi (elettronarcosi a due fasi), uno degli elettrodi deve essere sistemato sulla testa, l altro nella zona situata dietro alla posizione anatomica del cuore. Applicazione della pinza alla testa e al cuore del suino 16

17 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV 3 Passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello 3.1 Nel caso del passaggio della corrente attraverso la testa, il cervello deve subire il flusso di corrente prima del corpo, mentre in caso del passaggio di corrente elettrica attraverso tutto il corpo deve subirlo contemporaneamente. 4 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso il cervello dei mammiferi 4.1 In caso di utilzzazione della corrente continua a un voltaggio di almeno 220 V, per i mammiferi l intensità elettrica che occorre ottenere entro il primo secondo a una frequenza di 50 Hz CA deve raggiungere i seguenti valori minimi effettivi: Categoria di animali Bovini fino a 200 kg di peso vivo Bovini di oltre 200 kg di peso vivo Ovini, caprini Suini fino a 150 kg di peso vivo Suini di oltre 150 kg di peso vivo Conigli Intensità elettrica 1,3 A 1,5 A 1,0 A 1,3 A 2,0 A 0,4 A 4.2 Il tempo minimo di passaggio della corrente elettrica deve essere: a. di 8 secondi per gli animali non immobilizzati, se l applicazione di corrente al cervello non è seguita immediatamente da un applicazione di corrente al cuore; b. di 3 secondi per gli animali non immobilizzati, se l applicazione di corrente al cervello è seguita immediatamente da un applicazione di corrente al cuore; c. di 3 secondi per gli animali immobilizzati, ad eccezione dell elettronarcosi completamente automatizzata dei suini; d. di 1 secondo in caso di elettronarcosi completamente automatizzata dei suini prima di applicare l elettrodo al cuore, per un totale di 3 secondi. 4.3 Soltanto le correnti alternate (CA) sinusoidali o a forma rettangolare, con una frequenza di 50 Hz, possono essere utilizzate per effettuare l elettronarcosi. Se utilizza tipi di corrente diversi dalla corrente alternata (CA) sinusoidale o rettangolare oppure frequenze diverse da 50 Hz CA, il gestore del macello deve dimostrare l analogia dell efficacia rispetto all utilizzazione della corrente continua mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l articolo 24 capoverso 2. 17

18 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 5 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso il cervello dei volatili 5.1 Per i volatili, utilizzando la corrente continua, l intensità elettrica minima effettiva che occorre ottenere entro il primo secondo a una frequenza di 50 Hz CA e la durata minima dell applicazione sono le seguenti: Categoria di animali Intensità elettrica Durata Polli di meno di 2 kg di peso vivo 100 ma 4 sec. Polli a partire da 2 kg di peso vivo 400 ma 4 sec. Tacchini 400 ma 4 sec. Anatre, oche 600 ma 6 sec. Ratiti 500 ma 4 sec. 5.2 Se si utilizza una tensione alternata costante, la tensione che occorre applicare nonché l intensità elettrica minima effettiva che occorre ottenere entro il primo secondo e la durata minima dell applicazione sono le seguenti: Categoria di animali Intensità elettrica Tensione Durata Polli di meno di 2 kg di peso vivo 240 ma V 7 sec. Polli a partire da 2 kg di peso vivo 400 ma 180 V 7 sec. Tacchini 400 ma 180 V 7 sec. Anatre, oche 600 ma 180 V 7 sec. 5.3 Se applica parametri diversi da quelli indicati ai numeri 5.1 e 5.2, il gestore del macello deve dimostrare l analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l articolo 24 capoverso 2. 6 Arresto della funzione cardiaca provocato dal passaggio di corrente elettrica attraverso il cuore 6.1 Se il dissanguamento non avviene entro i 20 secondi successivi al passaggio di corrente elettrica attraverso la testa, occorre provocare un arresto della funzione cardiaca facendo passare la corrente elettrica attraverso il cuore. 6.2 L applicazione della corrente elettrica al cuore deve essere preceduta da un applicazione della corrente elettrica alla testa durante almeno 3 secondi, a meno che la corrente elettrica attraversi tutto il corpo e in caso di elettronarcosi completamente automatizzata dei suini. 18

19 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV 6.3 Lo stordimento completamente automatizzato dei suini deve essere preceduto dall applicazione di una corrente elettrica alla testa della durata di almeno 1 secondo. 6.4 Per quanto riguarda i bovini di oltre 200 kg di peso vivo, i suini e in caso di frequenze della corrente superiori a 100 hertz, l applicazione della corrente elettrica alla testa deve essere accompagnata o immediatamente seguita da un applicazione supplementare al cuore. 6.5 Con una corrente sinusoidale di 50 hertz, l applicazione della corrente al cuore deve essere effettuata rispettando gli ulteriori parametri seguenti: Specie o categoria di animali Intensità elettrica Durata della corrente elettrica Condizione supplementare a. Suini 1 A 4 sec. b. Bovini fino a 200 kg 1 A 5 sec. Mantenere l applicazione della corrente alla testa c. Bovini di oltre 200 kg 1,5 A 5 sec. Mantenere l applicazione della corrente alla testa d. Bovini di oltre 200 kg 2,5 A 15 sec. Subito dopo l applicazione della corrente alla testa e. Polli 0,24 A 5 sec. 7 Sintomi principali che permettono di controllare l efficacia dell elettronarcosi cerebrale 7.1 Nei mammiferi il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato e accasciamento; b. crampi tonici (contrazioni muscolari continue e di forte intensità) seguiti da una fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni); c. arresto della respirazione durante più di 20 secondi; d. nessuna reazione a uno stimolo di dolore alla fine dei crampi toniciclonici (assenza del riflesso del setto nasale); e. assenza del riflesso corneale alla fine dei crampi tonici-clonici; f. nessuna emissione sonora; e g. nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi. 19

20 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 7.2 Neii volatili il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica; b. crampi tonici della durata di almeno 20 secondi, con irrigidimento delle zampe, occhi spalancati e arresto della respirazione; c. fase clonica con movimenti delle zampe e sbattimento delle ali simili a un riflesso nervoso; d. assenza del riflesso corneale alla fine dei crampi tonici-clonici; e. nessuna emissione sonora; e f. nessun tentativo di alzarsi, nessun movimento volontario. 8 Sintomi principali che permettono di controllare l efficacia dell elettronarcosi che provoca un arresto della funzione cardiaca 8.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato dopo la scarica elettrica; b. apparizione di crampi tonici; c. arresto della respirazione; d. fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni); e. nessuna reazione a uno stimolo di dolore alla fine dei crampi toniciclonici; f. assenza del riflesso corneale alla fine della fase tonico-clonica; g. rilassamento completo di tutto il corpo e dilatazione massima della pupilla. 9 Documentazione e provvedimenti 9.1 In caso di macellazione di più di 10 animali al giorno, il successo dello stordimento deve essere verificato per campionatura ogni giorno di macellazione. I sintomi principali di un elettronarcosi efficace vanno controllati immediatamente prima dell inizio del dissanguamento. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati. 9.2 Se il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento insufficiente raggiunge o supera l 1 per cento, occorre adottare misure adeguate per porvi rimedio; tali misure devono essere documentate. 20

21 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV 10 Durata fino al dissanguamento Per quanto riguarda gli animali a sangue caldo, il taglio per dissanguarli deve essere effettuato entro 20 secondi dall elettronarcosi, ad eccezione dei casi in cui è stato provocato preventivamente un arresto della funzione cardiaca. 21

22 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali Allegato 3 (art. 15) Elettronarcosi dei volatili in un bagno d acqua 1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi 1.1 La catena di sospensione dei volatili deve essere accessibile su tutta la sua lunghezza. Il bagno d acqua deve essere visibile. 1.2 La catena di dissanguamento dei volatili deve essere visibile su tutta la sua lunghezza ed essere accessibile sia all inizio del dissanguamento che immediatamente prima dell inizio della scottatura per poter prendere le misure previste all articolo Le dimensioni e la profondità della vasca di acqua destinata allo stordimento dei volatili devono essere tali da garantire un immersione dell intera testa di tutti gli animali; il livello della superficie dell acqua deve essere regolabile. 1.4 Durante lo stordimento dei volatili nel bagno d acqua nessuna parte del corpo può entrare in contatto con la corrente elettrica prima della testa; in particolare si deve evitare che, al momento dell immersione degli animali, l acqua non trabocchi da un lato ed entri in contatto con gli animali non ancora storditi. 1.5 Occorre prendere disposizioni adeguate per garantire un efficace conducibilità della corrente attraverso il corpo degli animali. In particolare si deve provvedere affinché vi sia un contatto sufficiente tra le zampe e il gancio di sospensione come pure al loro inumidimento. 1.6 La disposizione degli elettrodi nel bagno d acqua e la messa a terra devono garantire il passaggio della corrente elettrica attraverso tutto il corpo di ogni singolo animale. 1.7 Gli elettrodi immersi nell acqua devono estendersi su tutta la lunghezza della vasca. 1.8 L impianto di elettronarcosi deve essere munito di: a. strumenti di misura nel campo visivo dell operatore, che indicano l intensità e la tensione effettive della corrente elettrica; b. un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest ultima può essere regolata in modo variabile; c. un segnale acustico o ottico che indica chiaramente all operatore l insufficienza dello stordimento a causa di un calo di intensità della corrente elettrica; d. una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento. 22

23 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV 1.9 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo di corrente, all intensità elettrica effettiva, alla tensione elettrica, alla frequenza e alla durata della corrente elettrica dei diversi programmi, che permettano di stabilire la correlazione tra le regolazioni indicate sull apparecchio e il programma in questione Gli impianti di stordimento a regolazione variabile devono visualizzare in continuazione i seguenti parametri: a. intensità elettrica effettiva (valore quadratico medio RMS in A); b. tensione effettiva della corrente (valore quadratico medio RMS1 in V); c. frequenza della corrente (Hz); e d. velocità della catena (m/sec) Gli scarti verso il basso della tensione effettiva della corrente superiori al 5 per cento e gli scarti della frequenza nominale della corrente devono essere visualizzati, documentando inoltre le misure prese per porvi rimedio. 2 Passaggio della corrente elettrica in un bagno d acqua 2.1 Se i volatili sono storditi in un bagno d acqua, la tensione elettrica deve essere sufficiente per produrre un intensità elettrica di tale efficacia da garantire lo stordimento di ogni animale. 2.2 Gli animali che nella vasca di acqua non sono stati storditi o lo sono stati in misura insufficiente devono essere senza indugio storditi o uccisi manualmente. 2.3 In caso di utilizzazione di una frequenza di 50 Hz, l intensità elettrica effettiva minima che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante l intervallo indicato è la seguente: Categoria di animali Intensità elettrica Durata Polli 100 ma 4 sec. Tacchini 150 ma 4 sec. Anatre, oche 130 ma 6 sec. Quaglie 45 ma 4 sec. 2.4 Se si utilizza una frequenza superiore a 50 hertz per i polli e i tacchini, l intensità elettrica effettiva minima che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante 4 secondi è la seguente: Frequenza della corrente Polli Tacchini più di 50 fino a 200 Hz 100 ma 250 ma Hz 150 ma 400 ma 23

24 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali Frequenza della corrente Polli Tacchini Hz 200 ma 400 ma 2.5 Se applica parametri diversi da quelli indicati ai numeri 2.3 e 2.4, il gestore del macello deve dimostrare l analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l articolo 24 capoverso Se il dissanguamento non avviene entro 10 secondi dalla fine della scarica elettrica nella vasca, questa scarica elettrica deve provocare un arresto della funzione cardiaca passando attraverso il cuore secondo il numero Per provocare l arresto della funzione cardiaca mediante una scarica elettrica occorre applicare, per almeno 1 secondo e con una corrente sinusoidale di 50 hertz, le seguenti intensità elettriche effettive: a. 150 ma per i polli; b. 250 ma per i tacchini. 3 Controllo dell efficacia dell elettronarcosi e del dissanguamento 3.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando sull animale la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica; b. nessuna reazione al momento in cui viene effettuato il taglio per dissanguarlo; c. nessun movimento durante il dissanguamento, nessun tentativo di alzarsi; e d. rilassamento del corpo, nessun riflesso corneale e dilatazione massima delle pupille prima dell inizio della scottatura. 3.2 Il successo dell elettronarcosi e del dissanguamento deve essere verificato per campionatura all inizio di ogni nuovo lotto. Occorre controllare i sintomi principali di un elettronarcosi efficace immediatamente prima dell inizio del dissanguamento e immediatamente prima della scottatura e della spiumatura. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati. 3.3 L entità dei controlli per campionatura comprende il numero di animali che, per ogni lotto, passano durante 1 minuto sulla catena, ma almeno 20 animali. Se all interno di questo campione vengono registrate divergenze, occorre adottare immediatamente le misure adeguate per porvi rimedio; tali misure essere documentate. 7 RU

25 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio Allegato 4 (art. 15) 1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi 1.1 Gli impianti di stordimento al biossido di carbonio per i suini devono soddisfare i requisiti seguenti: a. l entrata nell installazione per convogliare gli animali deve essere situata a livello del suolo, sprovvista di una soglia e di una pendenza; b. il dispositivo di convoglio e la cella nella quale i suini sono esposti al CO 2 devono essere illuminati da una luce indiretta; c. una finestra deve permettere di osservare l interno della cella in permanenza e senza pericoli; d. i suini devono poter restare in posizione eretta, senza compressione del torace e con i piedi fissi per terra finché perdono coscienza. 1.2 Occorre garantire che la capacità massima prevista per il passaggio nell impianto di stordimento (numero di animali all ora) non possa essere superata. La durata minima di esposizione al gas e la concentrazione minima di CO 2 al livello della testa dei suini non devono essere inferiori alle norme previste. 1.3 La concentrazione minima di CO 2 deve ammontare all 84 per cento sul volume. La durata minima di esposizione al CO 2 è di 100 secondi. 1.4 Soltanto la persona responsabile può apportare eventuali modifiche ai parametri tecnici; tali modifiche devono essere documentate. 2 Apparecchi di misura e annotazioni 2.1 La cella in cui i suini sono esposti al CO 2 deve essere munita di sensori che permettano di misurare la concentrazione del gas nei seguenti due punti chiaramente segnalati: a. nel punto in cui la testa dell animale viene immersa nel CO 2 con una concentrazione dell 84 per cento sul volume; b. nel punto in cui la testa dell animale esce dal CO 2 con una concentrazione dell 84 per cento sul volume. 2.2 L impianto di stordimento deve disporre di un dispositivo che permetta di registrare il tempo di esposizione degli animali al CO 2 nella concentrazione minima prevista. 25

26 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 2.3 La concentrazione di CO 2 e la durata di esposizione degli animali in almeno l 84 per cento sul volume di CO 2 devono essere annotate continuamente; inoltre occorre documentare i possibili scarti e le misure destinate a eliminare eventuali lacune. 2.4 Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1 e 2.2 devono poter essere consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione prevista o la concentrazione minima di CO 2 stabilita scende al di sotto dei valori fissati. Il segnale che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima di CO 2 diminuisce durante più di 60 secondi del 2 per cento o più rispetto ai valori fissati. 2.5 La funzionalità degli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1 e 2.2 deve essere verificata almeno una volta al semestre e i risultati devono essere documentati. 3 Trasferimento dei suini nel luogo di esposizione al CO Trasferimento automatizzato in gruppo Il meccanismo automatico di introduzione laterale dei suini in gruppo deve funzionare in modo tale che le forze esercitate su questi animali non siano eccessive. La pressione esercitata dalla porta di separazione immediatamente dopo l entrata dei suini nella navicella deve essere limitata a un valore massimo (numero di animali moltiplicato per 100 kg) In caso di utilizzazione di una porta di separazione pneumatica situata prima dello scompartimento in cui vengono introdotti i suini, la forza esercitata lateralmente su ogni suino deve essere limitata a 50 kg Se uno scompartimento mobile che spinge automaticamente i gruppi di suini è integrato nel sistema, la velocità di spostamento delle scompartimento deve essere regolata tra 0,2 e 0,5 m/sec. La parete dello scompartimento non deve esercitare una pressione superiore a 100 kg e deve poter restare accessibile fino al contatto con l eventuale porta di separazione. 3.2 Spostamento degli animali nell impianto di stordimento I suini devono essere convogliati nell atmosfera di CO 2, alla concentrazione minima prevista al numero 7, senza indugio e se possibile senza una pausa intermedia, ma al più tardi 20 secondi dopo l entrata del primo animale nell impianto Le installazioni per convogliare degli animali devono poter caricare almeno due suini; lo spazio disponibile deve essere adeguato al numero degli animali. 26

27 Protezione degli animali nella macellazione. O dell USAV 4 Esposizione al CO La concentrazione di CO 2 che permette di stordire i suini deve ammontare almeno all 84 del volume ed essere raggiunta entro 15 secondi dal momento in cui essi hanno abbandonato l aria atmosferica. La durata di esposizione dei suini in un ambiente che contiene al minimo l 84 per cento del volume di CO 2 deve essere di almeno 100 secondi. Inoltre non è possibile compensare un intervallo di permanenza inferiore a 100 secondi aumentando la concentrazione di CO Nei sistemi che prevedono più di una sosta nell atmosfera di CO 2, la concentrazione nel punto più basso dell impianto deve superare il 90 per cento del volume all altezza della testa degli animali. 5 Controllo dell efficacia dello stordimento con il CO Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. nessuna reazione a uno stimolo di dolore (assenza del riflesso del setto nasale); b. dilatazione delle pupille; c. nessuna chiusura spontanea delle palpebre; d. arresto della respirazione regolare e, inoltre, assenza di qualsiasi tentativo di respiro sussultorio a brevi intervalli; e. nessuna emissione sonora; f. nessun tentativo di alzarsi, nessun movimento volontario; g. rilassamento completo del corpo; e h. assenza di reazione al momento della iugulazione. 5.2 Il successo dello stordimento deve essere verificato per campionatura ogni giorno di macellazione. A tale proposito occorre controllare i sintomi principali di uno stordimento efficace con il CO 2 immediatamente prima dell inizio del dissanguamento. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati. 5.3 Se il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento insufficiente raggiunge o supera l 1 per cento, occorre adottare le misure adeguate per porvi rimedio; tali misure devono essere documentate. 27

28 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali 6 Nuovo stordimento 6.1 Se lo stordimento con il CO 2 è insufficiente, i suini devono essere storditi con la pistola a proiettile captivo. 6.2 Tra il settore nel quale i suini sono espulsi dall impianto di stordimento e la fine della catena di dissanguamento occorre sempre tenere a disposizione un apparecchio adatto a proiettile captivo, con una carica propulsiva adeguata, che possa essere immediatamente utilizzato per stordire di nuovo gli animali storditi in modo insufficiente. 7 Parametri per lo stordimento con il CO La concentrazione di CO 2, la durata di esposizione al CO 2 e l intervallo tra l uscita dall atmosfera di CO 2 e l inizio del dissanguamento devono essere correlati nel modo seguente: Concentrazione di CO 2 Durata di esposizione Intervallo fino all inizio del dissanguamento a. almeno 84 % vol. CO sec. max. 55 sec. dopo l uscita b. almeno 84 % vol. CO sec. max. 60 sec. dopo l uscita c. almeno 84 % vol. CO sec. max. 70 sec. dopo l uscita d. almeno 84 % vol. CO sec. max. 100 sec. dopo l uscita e. almeno 90 % vol. CO sec. max. 70 sec. dopo l uscita 7.2 L intervallo massimo ammesso tra il momento dell uscita dell animale dall atmosfera di CO 2 e l inizio della iugulazione vale per ogni singolo animale; nel caso in cui diversi animali si trovano nella navicella, l intervallo vale per l ultimo animale che giunge al dissanguamento. 7.3 Se applica valori diversi dai parametri previsti, il gestore del macello deve dimostrare l analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l articolo 24 capoverso La perizia deve provare che, in condizioni di esercizio normali, è possibile uno stordimento efficace di almeno 1000 suini. 7.5 La correlazione tra i parametri elencati al numero 7.1 e la capacità massima dell impianto di stordimento che ne risulta (numero di animali all ora) devono essere indicate nella perizia. 28

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