STATUTO SEDE SCOPO -DURATA. Art.2. L Associazione ha sede in Latina. Art.3. L Associazione si propone di: a) VALORIZZARE LO STATUS Dei Dirigenti
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- Severino Natale
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1 STATUTO COSTITUZIONE Art.1 L Associazione del Dirigenti di Aziende e Quadri Apicali Industriali e alte professionalità,denominata FEDERMANAGER LATINA,(già Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Latina,costituito con atto in data 13 Febbraio 1964 a rogito Notaio Dott. Francesco Varcasia,repertorio n.2368 raccolta n.1213) È L organizzazione sindacale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali delle aziende industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie della Provincia di Latina. L Associazione è APOLITICA ed è retta dal presente STATUTO che forma legge per tutti i soci e stabilisce la rappresentanza dell Associazione verso i terzi. La FEDERMANAGER LATINA non ha fini di lucro e aderisce alla FEDERMANAGER NAZIONALE (già Federazione Nazionale Dirigenti Aziende industriali ). L Associazione opera sulla base del presente STATUTO e del REGOLAMENTO facendo comunque propri i principi contenuti nel Codice ETICO VALORIALE di FEDERMANAGER Nazionale. SEDE SCOPO -DURATA L Associazione ha sede in Latina. L Associazione si propone di: a) VALORIZZARE LO STATUS Dei Dirigenti Art.2 Art.3 1
2 Dei Quadri Apicali ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo aziendale sottoscritto da FEDERMANAGER. dei Quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all articolo 1 sez.ii dell accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e FEDERMANAGER. dei Quadri non rientranti in quest ultima definizione attraverso l iscrizione alle Organizzazioni di cui all articolo 2 dello Statuto Federale b) RAPPRESENTARE, DIFENDERE E TUTELARE gli interessi generali degli associati in vertenze sindacali ed individuali,partecipando a trattative sindacali per la stipula di accordi o di contratti collettivi di lavoro aziendali e/o territoriali,curandone gli aspetti interpretativi ed applicativi,promuovendone la formazione professionale ed intervenendo per definire o applicare condizioni previdenziali avanti a datori di lavoro,ogni autorità,amministrazione o organizzazione. c) ASSISTERE i propri associati anche durante i periodi di attività all estero, segnatamente per quanto riguarda la tutela dei diritti sindacali, assistenziali e previdenziali riferibili all ordinamento legislativo italiano. d) SOLLECITARE E CONSOLIDARE la cooperazione tra gli associati di cui all articolo 1 finalizzandola ad approfondire lo studio delle problematiche d interesse comune. e) PROMUOVERE azioni e iniziative di carattere tecnico e culturale che tendano alla qualificazione e alla valorizzazione della funzione delle categorie nella consapevolezza dei propri diritti e doveri e dei contributi che essa può mettere a disposizione di tutte le parti sociali. f) DARE il contributo per la soluzione dei problemi generali delle categorie rappresentate, ponendosi come strumento di supporto e di stimolo nei confronti della pubblica autorità, presentando proposte e studi adatti allo scopo. g) CURARE l assistenza morale degli iscritti, favorendo le iniziative dirette alla preparazione dei giovani ai compiti manageriali e quelle dirette all assistenza e supporto degli associati in mobilità e/o in cerca di nuova occupazione. h) PERSEGUIRE la tutela dei dirigenti e quadri in pensione e dare assistenza ai superstiti degli associati deceduti. i) ISTITUIRE rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e di coordinarne le attività. j) ASSICURARE la continuità dei collegamenti con altre associazioni in regione. k) CURARE l informazione agli associati con i mezzi a disposizione ritenuti più idonei e contemplati nel Regolamento. l) PORRE al servizio del Paese tutte le energie individuali dei soci e delle categorie. 2
3 NOTA Tutto quanto sopra riportato può essere realizzato da FEDERMANAGER LATINA anche promuovendo la costituzione o la partecipazione a enti, società, associazioni, unitamente ad altri soggetti aderenti o collegati a organizzazioni sindacali della dirigenza e delle altre professionalità, che comunque perseguano scopi comuni e in armonia con i principi generali derivanti da quanto sopra precisato. La durata dell Associazione è fino al Art.4 SOCI Art.5 Possono far parte dell Associazione in qualità di Soci tutti coloro che, in aziende industriali o esercenti servizi direttamente o indirettamente interessanti l industria, rivestono o hanno rivestito la qualifica di Dirigente d Azienda o di Quadro ai sensi dell articolo n.2095 del Codice Civile. Saranno iscrivibili i Quadri ai quali si applichi un contratto collettivo o un accordo aziendale sottoscritto da FEDERMANAGER o, in assenza di tali circostanze, i Quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall articolo 1, comma 1, sezione II dell accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e FEDERMANAGER (qui di seguito collettivamente identificati come QUADRI APICALI) e i quadri di cui al punto a dell articolo 3 del presente statuto. Possono altresì far parte dell Associazione le figure di elevata professionalità di lavoro subordinato e/o parasubordinato in base a quanto previsto dallo Statuto di FEDERMANAGER art.1 e 2. L essere iscritto ad altri Sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell Associazione stessa è causa di incompatibilità e pertanto determina la non iscrizione all Associazione. L iscrizione a Ordini o Collegi professionali invece non determina incompatibilità. Art.6 Per l ammissione a Socio il Dirigente o Quadro apicale deve presentare domanda per iscritto all Associazione, allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro e alle funzioni che svolge in Azienda. 3
4 Art.7 Sull ammissione a Socio di cui al precedente articolo 6 e sull accoglimento della domanda di cui all ultimo comma del successivo articolo 9, decide il Presidente dell Associazione, informandone il Consiglio. Contro l eventuale decisione negativa del Presidente dell Associazione, l interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell Associazione stessa, il quale delibererà sulla base del Regolamento. Art.8 L iscrizione impegna i soci a tutti gli effetti statutari per un periodo di un anno solare; l impegno si rinnova tacitamente di anno in anno in assenza di dimissioni rassegnate entro il 30 Novembre, a mezzo lettera raccomandata. Ogni Socio è tenuto a seguire tassativamente le seguenti norme: a) All atto dell iscrizione il nuovo Socio è tenuto a sottoscrivere e a osservare quanto previsto dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico valoriale. b) Il nuovo Socio è tenuto a pagare la tassa di iscrizione (una tantum) ed il contributo associativo annuale differenziato per soci in servizio e soci in pensione,così come previsto dal Regolamento di FEDERMANAGER Nazionale. c) Il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui è accettata la richiesta, secondo le modalità riportate nel regolamento. d) Le iscrizioni sono impegnative per i soci fino alla fine dell anno solare successivo. e) Per poter usufruire dei Servizi dell Associazione la quota annuale deve essere versata entro il 31 Marzo dell anno in corso. f) In caso di cessazione della funzione di Dirigente e/o altra qualifica il Socio può chiedere di rimanere iscritto all Associazione purché non eserciti attività incompatibile con l appartenenza a FEDERMANAGER Latina. g) Coloro che continuano un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati in SERVIZIO ATTIVO a tutti gli effetti compreso il pagamento della quota annuale. h) La richiesta di rientro nell Associazione dopo cancellazione è regolata dalle norme previste dal Regolamento. i) Il contributo associativo è personale e non trasmissibile a terzi a qualsiasi titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei propri diritti e/o obblighi a terzi. 4
5 j) La posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e di ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell ente aderente. Art.9 La qualità di Socio si perde: a) Per dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti ai termini del precedente articolo 8. b) Per la perdita della qualifica di dirigente o quadro apicale, fatto salvo quanto previsto dall ultimo comma del presente articolo. c) Per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari. d) Per continua morosità accertata dal Consiglio Direttivo. e) La perdita della qualità di Socio, nei modi previsti dai comma b) e c) del presente articolo fa cessare anche gli obblighi del Socio verso l Associazione. Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all Associazione stessa sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile con quanto espresso dall articolo 5 del presente Statuto. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art.10 Sono organi dell Associazione: L Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente e Vice-Presidente Il collegio dei Revisori dei Conti Tutte le cariche dell Associazione sono svolte gratuitamente dai soci eletti, salvo il rimborso spese sostenute e provate effettivamente previa approvazione preventiva così come riportato nel Regolamento. L ASSEMBLEA DEI SOCI Art.11 5
6 L assemblea dell Associazione è costituita da tutti i Soci dell Associazione stessa in regola con il versamento dei contributi al 31 Dicembre dell anno precedente lo svolgimento dell assemblea stessa. In essa ogni Socio ha diritto a un sol voto; potrà però farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio comunque non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Art.12 L Assemblea: a) Determina l indirizzo dell Associazione. b) Esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l Associazione, proposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. c) Approva i bilanci preventivi e consuntivi dell Associazione. d) Approva la misura dei contributi associativi sia per i Soci in servizio attivo che per i soci in pensione qualora discostanti da quelli previsti da FEDERMANAGER. e) Delibera su eventuali modifiche dello Statuto. f) Ratifica la nomina della Commissione Elettorale proposta dal Consiglio Direttivo per le operazioni inerenti l elezione, da effettuarsi in ogni caso mediante referendum, di 7 Consiglieri, di 3 Revisori dei Conti effettivi e di 2 supplenti. g) Ratifica eventuali adesioni dell Associazione ad altri Enti che perseguono i medesimi fini in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale. h) E presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione. Art.13 L Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni anno entro il primo semestre per l espletamento dei compiti di cui ai comma c) e d) dell articolo precedente. E convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e/o quando ne faccia richiesta scritta almeno il 15% dei Soci. Art.14 Le Assemblee sono da ritenersi validamente costituite in prima convocazione con la presenza o rappresentanza mediante delega della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione con la presenza o rappresentanza per delega di almeno un ventesimo degli associati. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata. 6
7 La convocazione deve indicare l ordine del giorno, la data e l ora dell Assemblea e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta. Deve comunque essere inviata almeno 8 giorni prima della data prefissata secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o,in alternativa, in altro luogo purché in Provincia di Latina. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni che comportano modifiche statutarie sono ritenute valide se è assicuratala presenza in Assemblea di almeno un quinto degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; è ammessa la facoltà di ricorso al referendum per la cui validità è comunque richiesta la partecipazione di almeno un quinto dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art.15 Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci mediante referendum con le modalità di cui all articolo 12,comma f. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo presenti contestualmente le dimissioni,si dovrà procedere a nuove elezioni entro 60 giorni. Art.16 Il consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) Attua le deliberazioni dell Assemblea. b) Promuove e attua le iniziative e delibera i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal Presente Statuto. c) Sottopone all Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. d) Elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente. e) Nomina tre commissioni permanenti,designandone fra i propri membri i coordinatori, per seguire rispettivamente l area sindacale e i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali, gli aspetti previdenziali e fiscali e l organizzazione e la valorizzazione dell Associazione. Il coordinatore della commissione permanente dedicata all area sindacale e i rapporti con le R.S.A. deve essere preferibilmente un dirigente in servizio. E facoltà del Consiglio di istituire,in caso di necessità, ulteriori commissioni.tutte le commissioni hanno funzioni di consulenza e ausilio tecnico. 7
8 f) Assegna a uno dei membri il compito di redigere i bilanci preventivi e consuntivi. g) Approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo preventivamente compilato e revisionato e lo sottopone all approvazione dell Assemblea. h) Designa i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria di FEDERMANAGER Nazionale. i) Designa i rappresentanti dell Associazione nell Unione Regionale Dirigenti Aziende industriali del Lazio. j) Nomina, per la successiva ratifica dell Assemblea, i 3 membri della Commissione elettorale, che eleggono al loro interno il presidente della commissione,e che sovrintenderanno alle operazioni elettorali concernenti l elezione mediante referendum dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti. Di norma le operazioni elettorali si devono svolgere ogni 3 anni.i componenti la Commissione elettorale non possono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo e/o Collegio dei Revisori e si devono comunque impegnare a non candidarsi. k) Designa i rappresentanti dell Associazione in Enti Pubblici o privati,istituti o Organizzazioni aventi carattere o interesse provinciale o regionale,a cui l Associazione partecipa. l) Provvede all assunzione de dipendenti dell Associazione e alla nomina di Consulenti,regolandone il rapporto. m) Esercita in casi di urgenza i poteri dell Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa. n) Redige e approva il Regolamento per le norme attuative del Presente Statuto. o) Per le elezioni di cui ai precedenti comma d,e,f,si può ricorrere allo scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Art.17 a) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Soci ripartiti tra Dirigenti e quadri in servizio e Dirigenti in quiescenza,possibilmente nel medesimo rapporto esistente nel totale degli iscritti al 31 Dicembre dell anno precedente l elezione. b) Si riunisce almeno ogni due mesi.le riunioni e le relative deliberazioni sono valide quando intervengono almeno 4 componenti del Consiglio. c) Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti e a parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede. d) Nel caso di dimissioni,decadenza o decesso di un consigliere, deve subentrare nel Consiglio il Socio che è risultato il primo dei non eletti nelle ultime operazioni di voto e in caso di parità di voti,subentrerà il consigliere più anziano per iscrizione. Il Consigliere subentrato resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. 8
9 e) Il Socio facente parte del Consiglio che per 3 volte consecutive non interviene alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario ed è sostituito dal Socio primo dei non eletti. f) Al Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto i Revisori dei Conti e i Soci con incarichi specifici,precedentemente nominati dal Consiglio stesso. IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE Art.18 a) Il Presidente dell Associazione presiede di diritto l assemblea e il Consiglio Direttivo.Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. b) In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo assumendo provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. c) Ha facoltà di delegare la firma per gli ordinativi di incasso e pagamento. d) In caso di assenza o impedimento del Presidente,le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o,in assenza di quest ultimo, dal Consigliere con più anzianità associativa e subordinatamente di età. e) Il Presidente è tenuto a mettere il Vice-Presidente in grado di assolvere la sua funzione vicaria. f) Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei Componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica,nei seguenti casi: Mancanza di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Svolgimento di azioni che contrastano con gli interessi dell Associazione e le delibere del Consiglio. Comportamento non aderente al Codice Etico Valoriale di FEDERMANAGER. g) Qualora l assenza o l impedimento a esercitare le sue funzioni duri oltre i 4 mesi e/o in caso di revoca e/o dimissioni, il Vice-Presidente (o in sua assenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo per attivare le operazioni per l elezione del nuovo Presidente dell Associazione. 9
10 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art.19 a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3Revisori effettivi e da 2 Revisori supplenti, eletti tra i Soci secondo le modalità riportate dell articolo 12 del Presente Statuto. b) Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. c) Hanno il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell Associazione eseguendo,con frequenza almeno trimestrale, le verifiche di cassa e contabili. d) Devono riscontrare la correttezza del bilancio consuntivo,stilarne la relazione e controfirmarlo. e) I Revisori effettivi hanno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza comunque diritto di voto. PATRIMONIO SOCIALE E BILANCI Art.20 Il Patrimonio Sociale di cui,con cadenza annuale,deve essere fatto un regolare inventario da trascrivere in apposito libro, è formato da: 1. Dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o altro sono in possesso dell Associazione. 2. Dall eccedenza delle entrate per contributi rispetto alle spese impegnate e liquidate ogni anno, che non sia destinata a integrare le entrate previste per l anno successivo. 3. Dalle quote Associative. 4. Dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione. Art.21 L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è tenuto a compilare,per ogni esercizio, il BILANCIO CONSUNTIVO e il BILANCIO PREVENTIVO delle entrate e delle spese previste per l anno successivo. I documenti di bilancio devono essere posti a disposizione dei Revisori dei Conti almeno un mese prima dell Assemblea in cui saranno sottoposti ad approvazione. 10
11 L Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione,anche in modo indiretto,di fondi,riserve o capitale durante la sua vita,salvo che la distribuzione e/o la destinazione siano imposte dalla legge. Art.22 Il bilancio consuntivo,il bilancio preventivo e la Relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere posti a disposizione degli Associati,presso la Sede, almeno 15 giorni prima dell Assemblea indetta per l approvazione del Bilancio. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art.23 L Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci e /o per disposizione legislativa. Nel primo caso è necessaria la delibera dell Assemblea,da ritenersi valida se presa con l intervento dei due terzi dei Soci e col voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti e il Patrimonio dell Associazione dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe o di pubblica utilità,sentito l Organo di controllo di cui all articolo 3,comma 190,della legge 23/12/1996 n.662,salvo diversa destinazione imposta per legge. Nel secondo caso e se l Associazione conserva la disponibilità del Patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione come sopra riportato.i Soci potranno assolvere questa incombenza o in sede assembleare o mediante referendum,rispettando comunque i quorum previsti. All Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori. SANZIONI DISCIPLINARI Art.24 Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate a carico dei Soci sono: -La censura -La sospensione temporanea da ogni attività sociale -L espulsione dall Associazione. Art.25 a) La censura può essere applicata dal Presidente al Socio che non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal Presente Statuto,alle istruzioni e deliberazioni degli 11
12 organi dell Associazione e che assuma comportamenti in contrasto con il Codice Etico Valoriale. b) La sospensione temporanea da ogni attività sociale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del Socio colpevole di recidive delle mancanze già censurate in precedenza o di aver commesso atti che rechino nocumento al prestigio, agli interessi materiali o morali dell Associazione o che siano gravemente in contrasto con i principi del Codice Etico Valoriale. c) L espulsione del Socio dall Associazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile il suo permanere nell Associazione. d) Contro il provvedimento di espulsione l interessato ha facoltà di ricorrere all Assemblea nella prima seduta utile. La decisione dell Assemblea è inappellabile. DISPOSIZIONI GENERALI Art.26 Tutte le cariche ricoperte dai Soci negli organi dell Associazione di cui all articolo 10 del presente Statuto sono senza alcun compenso. Sono rimborsabili invece le spese sostenute in nome e per conto dell Associazione. I Soci, chiamati a far parte del Consiglio Direttivo e/o Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione di altri Soci che per qualsiasi motivo non hanno potuto portare a compimento il mandato, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei Soci sostituiti. Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa riferimento alle norme dello Statuto di FEDERMANAGER nazionale nonché alle norme del Codice civile. Statuto Revisionato il 10 Marzo
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