STATUTO Approvato dall Assemblea del 23 aprile 2015
|
|
- Ricardo Valeri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Via G.Galilei n.65 Tel. 085/27348 Fax 085/ Pescara STATUTO Approvato dall Assemblea del 23 aprile
2 COSTITUZIONE SCOPI DURATA ART.1 L ASSOCIAZIONE FEDERMANAGER ABRUZZO E MOLISE è l Organizzazione sindacale dei dirigenti di aziende industriali e dei quadri, identificati all art. 5 del presente Statuto, con sede in Pescara. E retta dal presente statuto che i soci sono tenuti ad osservare. L Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione politica. L ASSOCIAZIONE ha i seguenti scopi: ART.2 a) promuovere e tutelare gli interessi generali dei Soci e rappresentarli nelle trattative per la stipulazione ed il perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro nazionali e/o aziendali; b) assistere i Soci nelle controversie individuali di lavoro anche ai fini della conciliazione ai sensi degli artt c.p.c. ; come modificati con d.legs. nr. 80/1998; c) prendere iniziative rivolte alla formazione ed all aggiornamento professionale dei dirigenti ai fini di migliori e/o opportunità di lavoro; d) svolgere ogni attività utile per la realizzazione dei fini istituzionali sopra precisati, anche promuovendo associazioni, costituendo società e/o assumendo partecipazioni, rafforzando tramite la promozione di servizi l assistenza e la solidarietà all interno della categoria; e) attivare la partecipazione dei soci al processo di evoluzione sociale e di crescita industriale, promuovendo l inserimento degli stessi negli Organismi territoriali nei quali siano rappresentate le forze del lavoro; f) fornire agli Organi politici e regionali la collaborazione per l impostazione e la soluzione dei problemi economici e sociali di interesse del territorio; ART.3 L Associazione, senza fini di lucro, aderisce e fa parte integrante della FEDERMANAGER (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - FNDAI), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest ultima aderisce. Nel rispetto dello statuto della FEDERMANAGER esplica le funzioni che in esso sono demandate alle Associazioni territoriali. La durata dell Associazione è a tempo indeterminato. ART.4 ART.5 Possono iscriversi all Associazione coloro che, in azienda industriali o esercenti servizi interessanti l industria, hanno od hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con qualifica di dirigente o di quadro ai sensi dell art.2095 Cod. Civ. Per quest ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall art. 1, comma 1, sez. II dell Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come quadri apicali ) Si possono iscrivere, inoltre e su delibera del Consiglio Direttivo le figure professionali previste come associabili dallo Statuto della Federazione Nazionale. Sono ammessi alla qualifica di soci sostenitori, persone o altre figure giuridiche che collaborino con l Associazione contribuendo a sostenere l azione e la promozione e ne condividono lo spirito. Il socio sostenitore potrà partecipare all assemblea annuale ma senza avere diritto di voto. E causa di non iscrivibilità all Associazione l essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell Associazione stessa. ART.6 2
3 Per l ammissione a Socio il dirigente o il quadro apicale deve presentare domanda per iscritto, con le informazioni relative al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge nell azienda. ART.7 Sulle domande di ammissione decide il Presidente; su quelle che offrono motivo di dubbio si pronuncia il Consiglio Direttivo dell Associazione, su relazione del Presidente. Contro il rifiuto dell ammissione l interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile. ART.8 L iscrizione impegna il Socio al rispetto delle norme del presente Statuto, alla osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi territoriali e/o aziendali stipulati con l assistenza dell Associazione. Il socio è tenuto a pagare un contributo associativo annuo nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale della FEDERMANAGER, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo dell Associazione di modifiche con modalità di cui all art.18 lettera H. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L impegno si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta entro il 30 settembre da comunicarsi a mezzo raccomandata. Le dimissioni non esimono il Socio dal pagamento della quota associativa fino al termine dell anno considerato. I Dirigenti che, non risultando Soci, chiedono assistenza soprattutto in materia di lavoro, sono tenuti ad iscriversi all Associazione ed a pagare, in aggiunta alla quota associativa dell anno in corso, oltre un ulteriore contributo individuato con le modalità dell Art.18, lettera I. L ammissione all associazione in qualità di socio sostenitore prevede l accettazione dello statuto associativo, il pagamento di una quota d iscrizione annua, e il rispetto delle condizioni generali dell Associazione. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l Associazione può chiedere ai propri iscritti, un supplemento del contributo associativo specificandone le ragioni. ART.9 L Associazione promuove la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) alle quali assicura coordinamento, assistenza e controllo. I componenti delle RSA devono essere iscritti alla FEDERMANAGER Abruzzo e Molise L Associazione può altresì costituire il Gruppo Pensionati di cui fanno parte gli iscritti titolari di pensioni o altri gruppi omogenei. La costituzione, il funzionamento, i compiti delle RSA nonché del Gruppo Pensionati sono regolati dalle norme della FEDERMANAGER di legge e dagli indirizzi della FEDERMANAGER. Art.10 La qualifica di Socio si perde: a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell art.8; b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari; c) per morosità nel pagamento del contributo associativo; La perdita della qualifica di Socio non fa cessare l obbligo del pagamento delle quote associative fino al termine dell anno. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art.11 Sono Organi dell Associazione: a) l Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio Dei Revisori dei Conti e) il Collegio dei Probiviri 3
4 Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), d), e) saranno composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all Associazione. La stessa composizione, nei termini stabiliti all art. 12, viene applicata per l Assemblea. ASSEMBLEA ART.12 L Assemblea dell Associazione è costituita da tutti i Soci ai sensi dell art.5, regolarmente iscritti all Associazione ed in regola con il pagamento del contributo associativo, per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all art.10. Per la partecipazione al voto ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo dei Soci. E stabilito che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%. In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto precisato al comma precedente. ART.13 L Assemblea si riunisce in sede Ordinaria e in sede Straordinaria. E convocata a mezzo lettera o tramite invio telematico diretto ai Soci, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data dell Assemblea. Ciascun partecipante può essere portatore fino a n 3 deleghe. L ASSEMBLEA ORDINARIA a) determina l indirizzo generale dell Associazione; b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l Associazione e le categorie da essa rappresentate; c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell Associazione; d) elegge ogni tre anni il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; e) delibera sugli altri argomenti posti all ordine del giorno; f) su proposta del Presidente nomina il Presidente Onorario. L ASSEMBLEA STRAORDINARIA a) delibera sulle modifiche del presente statuto; b) delibera di aderire ad altre organizzazioni territoriali o nazionali in cui ordinamenti non siano in contrasto con il presente statuto; c) delibera sull eventuale scioglimento e liquidazione dell Associazione. ART.14 L Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una volta all anno, entro il 30 aprile, per l espletamento dei compiti di cui alla lettera c) dell art. 13 ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta motivata al Consiglio almeno un quinto dei Soci dell Associazione. Il Consiglio può prorogare non oltre il 30 giugno la convocazione dell Assemblea per l approvazione dei bilanci ove particolari esigenze lo richiedano. 4
5 ART.15 L Assemblea Ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli iscritti, aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un ora dalla prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti e deleganti con il sistema della votazione segreta o per alzata di mano. L Assemblea è tenuta a nominare 3 scrutatori tra i presenti. ART.16 L Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con l intervento di almeno metà più uno dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, da tenersi a non meno di un ora dalla prima, le deliberazione saranno validamente prese con la presenza di almeno un quinto dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. ART.17 L Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri compreso il Presidente, ripartiti tra dirigenti e quadri apicali nella misura stabilita dall art. 11. Il Consiglio è integrato dal Presidente del Direttivo uscente, con solo funzione consultiva. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente. ART.18 Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) promuovere e deliberare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell Associazione; attuare gli adempimenti previsti dal presente Statuto e le deliberazioni dell Assemblea; b) deliberare sulla convocazione delle Assemblee; deliberare il bilancio preventivo e consultivo dell Associazione e la Relazione annuale da presentare all Assemblea; c) pronunciarsi per l ammissione e la espulsione dei Soci a norma degli artt. 7 e 27; determinare l ammontare del contributo associativo straordinario di cui all art.8; sottoporre all approvazione dell Assemblea: eventuali modifiche allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione, il recesso dell Associazione dalla FEDERMANAGER; d) nominare i delegati per i Congressi e le Assemblee della FEDERMANAGER e designare i rappresentanti dell Associazione per tutte le cariche negli organi e nelle commissioni della FEDERMANAGER e della CIDA, nonché in Enti, Associazioni e Organi esterni all Organizzazione; e) nominare Commissioni tecniche, formate da Consiglieri o Soci particolarmente qualificati, affidando loro lo studio di problemi di natura categoriale; f) nominare il segretario o affidare compiti di segreteria anche a persone non appartenenti all Associazione; g) indire referendum; h) deliberare la misura delle quote annuali di iscrizioni e/o dei contributi associativi; i) deliberare la misura dell ulteriore contributo di cui al penultimo comma dell art.8; l) costituire le Associazioni Territoriali; m) eleggere il Vice Presidente ART.19 Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei membri più uno. 5
6 Le riunioni sono valide quando intervengono almeno la metà dei componenti del Consiglio. Trascorsa un ora da quella fissata, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede. Il Socio facente parte del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo è considerato dimissionario ed è sostituito dal primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente otto giorni prima della data fissata; l avviso deve contenere l ordine del giorno, ed una relazione esplicativa. ART.20 Il Presidente viene eletto dall Assemblea per acclamazione oppure a votazione segreta. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e può proporre all Assemblea la nomina del Presidente Onorario. Il Presidente presiede di diritto l Assemblea, il Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento lo sostituisce il Vice Presidente o, in assenza, un consigliere nominato dall organo. Rappresenta l Associazione tanto nei rapporti interni dell Organizzazione Nazionale Federale e Confederale che di fronte ai terzi: provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l osservanza della disciplina dei Soci, dispone sull ordinamento e sui servizi dell Associazione nonché sulla gestione economicofinanziaria; propone la relazione annuale; ha la rappresentanza legale dell Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può delegare particolari incarichi di sua normale competenza a uno o più iscritti riconosciuti di significativa competenza nel settore. Nei casi di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale però deve riferire nella prima riunione per le opportune ratifiche. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.21 L Assemblea nomina tra i Soci tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, con il compito di sorvegliare la gestione amministrativa, eseguendo verifiche di cassa e contabili. I Revisori, inoltre: devono riscontrare la esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e controfirmato; partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo. Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente, il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni. COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART.22 L Assemblea nomina tra i Soci tre Probiviri e due supplenti. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni. Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente, il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente dei Probiviri. Il collegio decide entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e notifica il lodo al Consiglio. 6
7 PATRIMONIO ART.23 Il patrimonio sociale è formato ed alimentato : a) da beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in legittimo possesso dell Associazione; b) dall eccedenza annua del bilancio; c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione dell Associazione. Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale. BILANCI ART.24 Il Consiglio Direttivo per ciascun esercizio delibera un bilancio preventivo delle entrate e delle spese con annesso programma di iniziative ed azioni, da sottoporre all approvazione dell Assemblea ordinaria. Trascorso l anno solare il Consiglio Direttivo delibera pure il bilancio consuntivo della sua gestione che metterà a disposizione dei Revisori dei Conti, con tutti i documenti giustificativi per i controlli di spettanza. Il Bilancio consuntivo, comprensivo della relazione sulla gestione, unitamente alla relazione dei Revisori legali dei conti, è sottoposta all approvazione dell Assemblea entro il 30 aprile, salvo proroga motivata fino al 30 giugno. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. DURATA DELLE CARICHE ART.25 Tutte le cariche hanno la durata di tre anni, ed allo scadere del triennio devono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del triennio. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART.26 L Associazione può essere sciolta per deliberazione dell Assemblea appositamente convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo. La deliberazione dell Assemblea sarà valida se presa con l intervento di almeno due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti. Con deliberazione di scioglimento si provvede all eventuale nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 7
8 SANZIONI DISCIPILNARI ART.27 Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Socio da ogni incarico negli organi sociali, nel caso in cui questi abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali dell Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibili la sua partecipazione all Associazione. Contro il provvedimento di espulsione l interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri. DISPOSIZIONI GENERALI ART.28 Tutte le cariche ricoperte dai Soci dell Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dei compiti associativi. Quando nel Consiglio Direttivo e nei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri venga a ridursi per qualsiasi ragione la maggioranza dei componenti, la sostituzione dei membri uscenti sarà effettuata per cooptazione dai componenti rimasti in carica. REFERENDUM ART.29 Il consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dall art.16, potrà indire un referendum su altri problemi inerenti la categoria. Entro 8 (otto) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo dovranno essere inviate ai Soci le schede di votazione contenenti i quesiti deliberati ed il termine perentorio di restituzione. ART.30 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano, nonché in quanto compatibili allo Statuto della FEDERMANAGER ed al relativo regolamento di esecuzione. 8
TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI DI CAFFÈ
GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI DI CAFFÈ modificato in GRUPPO ITALIANO TORREFATTORI CAFFÈ S T A T U T O S O C I A L E 15 febbraio 1954 e modifiche del: 12/03/1964 13/03/1968 02/07/1975-05/07/1978-08/01/1987
Federazione Toscana dei Volontari per i Beni
Statuto della Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/91 Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.
STATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1
STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Costituzione e denominazione 1. Il Comitato Provinciale UNPLI di Pescara, costituita con scrittura privata il 14 marzo 2000 e registrata presso l Agenzia delle Entrate, Ufficio
CVAe opusc. StAtuto.qxp:CVAe opusc. StAtuto.qxp 28/01/09 16:31 pag
Art. 1 Il CIrColo Veneto Auto-Moto d epoca (C.V.A.e.) luigi BonfAntI è costituito da un gruppo di appassionati di veicoli d epoca con sede in Bassano del grappa, ed è federato all ASI (Auto- MotoCluB StorICo
STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI
STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI 1 Art.1 Costituzione e sede E costituita un Associazione denominata Club Giovani Soci Bcc Forlì. L Associazione ha Sede presso i locali di proprietà della Banca di Forlì
Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO
Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSAPAROLA NEL VENETO ORIENTALE ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSAPAROLA NEL VENETO ORIENTALE ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita un associazione culturale denominata Passaparola Nel Veneto Orientale con sede in San Donà
STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI
STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI ART. 1 È costituita una Associazione a carattere prevalentemente ambientalista con finalità sportive, culturali, ricreative
STATUTO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE, DEMOCRATICITA DELLA STRUTTURA ED ASSENZA DEL FINE DI LUCRO
STATUTO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE, DEMOCRATICITA DELLA STRUTTURA ED ASSENZA DEL FINE DI LUCRO E costituita l associazione di volontariato non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATTIA DI WILSON
INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE
Testo dello statuto della associazione di volontariato INSIEME PER L INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE con sede in Manerbio in via Palestro n. 49, modificato dall Assemblea Generale
L Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell Associazione ed è presieduta e diretta dal Presidente Nazionale.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA NAZIONALE Organi associativi nazionali Fanno parte dell organizzazione nazionale i seguenti organi associativi: l ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI; il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE;
Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]
Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007] Oggetto del regolamento 1.1. Il presente regolamento definisce
STATUTO UNICO VOMERO
STATUTO UNICO VOMERO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 E costituita in Napoli, ai sensi degli artt.14 e ss del Codice civile, l Associazione di promozione sociale denominata UNICO VOMERO. 1.2 L Associazione
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO. Titolo I Disposizioni generali
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione sede durata 1. E costituita un organizzazione di volontariato
Atto costitutivo e Statuto. Comitato Cittadino Genitori SCUOLE SICURE
Atto costitutivo e Statuto Comitato Cittadino Genitori SCUOLE SICURE art. 1 Costituzione e sede Su iniziativa di un gruppo di cittadini genitori della Città di Isernia, viene costituito il Comitato Cittadino
STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione
STATUTO E ATTO COSTITUTIVO ART. 1 Denominazione L'Associazione ManagerNoProfit, costituita a norma dell articolo 18 della Costituzione Italiana è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto
DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA
STATUTO Associazione COMUNITA IL CAMPO O.N.L.U.S. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale approvato il 13 dicembre 2008 davanti al Notaio Sola dott.ssa Secondina DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA Art.
Statuto. Dell Associazione Culturale Trastevere Attiva. Art. 1. E costituita l associazione denominata Associazione Culturale Trastevere Attiva
Statuto Dell Associazione Culturale Trastevere Attiva Art. 1 E costituita l associazione denominata Associazione Culturale Trastevere Attiva con sede in Roma, Via San Francesco a Ripa 4/A; essa potrà modificare
Associazione UNIONE NAZIONALE PER L INNOVAZIONE SCIENTIFICA FORESTALE ONLUS Codice fiscale 94002410481 S T A T U T O
Associazione UNIONE NAZIONALE PER L INNOVAZIONE SCIENTIFICA FORESTALE ONLUS Codice fiscale 94002410481 Articolo 1 Costituzione S T A T U T O Sotto l egida dell Accademia Italiana di Scienze Forestali è
STATUTO. Art. 1. - Denominazione. denominata Il Cavedio Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica. Art. 2. - Oggetto sociale e scopo
STATUTO Art. 1. - Denominazione 1. E costituita un associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata Il Cavedio Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica. Art. 2.
La Tartaruga O.n.l.u.s.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LA TARTARUGA Lo Statuto affda alla nostra libertà, alla nostra fedeltà al cammino associativo, alla nostra fantasia di bene la vita del La Tartaruga ; per cominciare a vivere
STATUTO. 1.L Associazione ha sede in Monte Vidon Corrado, nell immobile del Comune, sito in piazza O. Licini n. 9.
STATUTO ART. 1 1.E costituito (ai sensi dell art. 36 e seguenti del Cod. Civ.) per iniziativa dei fondatori, l Associazione culturale CENTRO STUDI OSVALDO LICINI. ART. 2 SEDE 1.L Associazione ha sede in
ASSOCIAZIONE CITTÀ NORMANNE S T A T U T O
ASSOCIAZIONE CITTÀ NORMANNE S T A T U T O 1. È costituita una associazione pubblico-privata denominata Associazione Città Normanne, con durata illimitata. 2. L Associazione, nel suo primo anno di vita,
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA PER NIDI FAMIGLIA
P21/e MODULISTICA MD04 Rev. 0 del 21/02/08 Al Dirigente del Settore Territorio e LL.PP. Sportello Unico per le Attività Produttive SS PP OO RR TT EE LL LL OO LL AA VV OO RR OO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA
STATUTO ASSOCIAZIONE I CUPPARINI
STATUTO ASSOCIAZIONE I CUPPARINI ARTICOLO 1 Costituzione e sede E costituita l associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 denominata I Cupparini con sede a Jesi, via La Malfa 36, presso
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ORA.AZIONE
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ORA.AZIONE TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE Articolo 1 A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "Ora.Azione. Articolo
Statuto di Federazione Territoriale CISL SCUOLA Cremona Lodi - Mantova
Statuto di Federazione Territoriale CISL SCUOLA Cremona Lodi - Mantova CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Costituzione E' costituita la Federazione Territoriale denominata CISL Scuola e Formazione di Cremona
STATUTO Associazione Italiana Endometriosi - ONLUS
Art. 1 - Costituzione 1.1 Ai sensi degli articoli 36 e 37 del C.C. e seguenti è costituita l associazione denominata. L Associazione promuove attività di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell
ASSOCIAZIONE SOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI CAGLIARI 0901
ASSOCIAZIONE SOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI CAGLIARI 0901 REGOLAMENTO DI SEZIONE (Art.11 com. F del C.R.S.) 1 Approvato in data 13 Febbraio 2005 in Macomer dal Comitato Regionale Sardegna
STATUTO ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI - MILANO (A.P.I.M.)
STATUTO ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI - MILANO (A.P.I.M.) Art. 1 - Costituzione a) E' costituita l'associazione Periti Industriali Milano (Associazione di categoria); b) L'Associazione ha sede in Milano,
STATUTO SANKALPA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE SANKALPA ONLUS
VIA S. PIETRO, 53-36064 MASON VICENTINO (VI) - C.F. 91017510248 tel. e fax : 0424/708710 - cell. 347/7899867 - E mail: info@sankalpa.it Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato N. VI 0487 - Sito
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA In data odierna presso la sede di in via si sono riuniti i seguenti soggetti: (elencare tutti i presenti con nominativo, codice fiscale,
STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.04.2008 (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.
STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.04.2008 (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato Art. 1: Denominazione Il dono Titolo I Disposizioni generali L Associazione
Statuto dell'avis Provinciale La Spezia
Statuto dell'avis Provinciale La Spezia Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE C.1 L Associazione "Avis Provinciale della Spezia" della Provincia della Spezia è costituita da coloro che donano volontariamente,
Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)
Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.) Art. 1 È costituita la Società Italiana di Luce di Sincrotrone (SILS); la sede legale è stabilita dalla Giunta Esecutiva. Gli scopi della
NUOVO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE UGO DA COMO
NUOVO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE UGO DA COMO Art. 1 - DENOMINAZIONE E costituita l Associazione di volontariato denominata Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como. Art. 2
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDS - L Energia Degli Studenti STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDS - L Energia Degli Studenti STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita l associazione culturale denominata LEDS L Energia Degli Studenti, di seguito semplicemente LEDS. LEDS
Opera Pia Casa Diodorea
Opera Pia Casa Diodorea Via Orfanotrofio n. 6 94011 Agira -EN Opera Pia Casa Diodorea di Agira Statuto approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 11 del 13/05/1994, modificato con delibera
STATUTO VENETOGLOBE.COM ASSOCIAZIONE CULTURALE
STATUTO VENETOGLOBE.COM ASSOCIAZIONE CULTURALE Articolo 1. DENOMINAZIONE Per volontà dei soci fondatori è costituita una Associazione denominata Venetoglobe.com Associazione Culturale. Articolo 2. SEDE
REGOLAMENTO. Articolo 1 Istituzione
REGOLAMENTO Articolo 1 Istituzione Nella ferma convinzione che la musica sia un bene socialmente rilevante, è istituita, per iniziativa dell Amministrazione Comunale, la Civica Accademia Musicale Sperimentale
STATUTO AVIS COMUNALE DI AMATRICE 2004
STATUTO AVIS COMUNALE DI AMATRICE 2004 Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE C.1 L Associazione Avis Comunale di Amatrice è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente
STATUTO DELLA FONDAZIONE FIDES ET RATIO
STATUTO DELLA FONDAZIONE FIDES ET RATIO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita la FONDAZIONE FIDES ET RATIO. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all estero. La Fondazione
ASSOCIAZIONE O.P.I. Oculisti della Ospedalità Privata Italiana S T A T U T O
ASSOCIAZIONE O.P.I. Oculisti della Ospedalità Privata Italiana S T A T U T O Art. 1 Costituzione dell associazione Art. 2 Sede dell associazione Art. 3 Finalità dell associazione Art. 4 Organi dell associazione
STATUTO dell Organizzazione di Volontariato Amici dell Oncologia del S. Matteo
STATUTO dell Organizzazione di Volontariato Amici dell Oncologia del S. Matteo Art. 1 Costituzione 1.1 E costituita l'organizzazione di volontariato denominata Amici dell Oncologia del San Matteo. L'Organizzazione
STATUTO ASS. CULTURALE E DI SERVIZI POSTURALAB
STATUTO ASS. CULTURALE E DI SERVIZI POSTURALAB Art. 1 E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del codice civile un associazione culturale e di servizi senza fini di lucro denominata PosturaLab, una
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA 1 DIRITTO DI VOTO NELLA ASSEMBLEA PARZIALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (SPA) 1) In caso di allevamenti
Statuti della società cooperativa Campo Cortoi 1. NOME, SEDE E SCOPO. Art. 1
Statuti della società cooperativa Campo Cortoi 1. NOME, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto il nome Società cooperativa Campo Cortoi (in seguito indicata come società cooperativa) è stata costituita a Zurigo a tempo
Statuto associazione culturale Photocompetition
Statuto associazione culturale Photocompetition ARTICOLO 1 E' costituita l'associazione Culturale "Photocompetition" con sede in Firenze, Via Cittadella n. 6. ARTICOLO 2 L'Associazione è apolitica, apartitica
STATUTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita un associazione di volontariato, ad esclusivo fine di solidarietà sociale e senza scopo di lucro, ai sensi degli artt.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MEDITAZIONE DI SASSARI E ALGHERO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO. Art. 1
Art. 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MEDITAZIONE DI SASSARI E ALGHERO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO E' costituita una associazione culturale, nella forma di associazione priva di personalità
STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede
STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede E costituita l Associazione denominata Associazione Michele Mariano Iannicelli in ricordo di Michele Mariano Iannicelli con sede in S.Andrea di Conza (AV). Un'eventuale
STATUTO TIPO PER ASSOCIAZIONE
STATUTO TIPO PER ASSOCIAZIONE Il presente documento vuole rappresentare uno strumento utile per quanti intendono richiedere il riconoscimento di personalità giuridica dell associazione cui fanno parte
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTICOLO 1 È costituita in data 15 marzo 2013 un Associazione Culturale Musicale no profit, denominata KillerDogz Productions con sede legale in via Forlanini 2, Cesano
CAMERA ARBITRALE. Articolo 1. Istituzione della Camera Arbitrale
CAMERA ARBITRALE Articolo 1 Istituzione della Camera Arbitrale 1. E costituita la CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA, (in seguito denominata anche soltanto
STATUTO. Allegato A TITOLO I. Art. 1 Costituzione
STATUTO Allegato A TITOLO I Art. 1 Costituzione 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata BICI X UMANITA, qui di seguito detta Associazione. 2. L Associazione si configura quale ente
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Playground Milano, associazione sportiva dilettantistica"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Playground Milano, associazione sportiva dilettantistica" Denominazione e sede Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l Associazione Sportiva
N. 359 Repertorio N. 220 Raccolta COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici - 2014 - il giorno 15 - quindici - del
N. 359 Repertorio N. 220 Raccolta COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici - 2014 - il giorno 15 - quindici - del mese di maggio. In Como, presso lo studio in via Cairoli
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTREMI DI METEO 4. E costituita, in Verona, l organizzazione di Volontariato denominata:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTREMI DI METEO 4 Art. 1) Costituzione e sede E costituita, in Verona, l organizzazione di Volontariato denominata: Associazione Estremi di Meteo 4 che assume la forma di
ORGANIZZAZIONE Art. 10 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17
PRINCIPI GENERALI Art. 1 Il Movimento Studenti Cattolici, di seguito denominato Movimento, è un associazione senza scopo di lucro che mira a riunire tutti gli studenti che condividono il progetto educativo
Statuto dell'associazione di promozione sociale GAS LODIGIANO-Gruppo di Acquisto Solidale
Statuto dell'associazione di promozione sociale GAS LODIGIANO-Gruppo di Acquisto Solidale 1) DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge n.
ASSEMBLEA PROVINCIALE
Allegato "C" al numero 18341 della raccolta Statuto A.B.V.S. Associazione Bellunese Volontari del Sangue - ONLUS Belluno STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI Art.1 L'Associazione Bellunese Volontari del Sangue
CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE L'organizzazione di volontariato, denominata: CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO assume forma giuridica di associazione
Associazione "Compagnia delle Opere di Milano e Provincia" STATUTO
Associazione "Compagnia delle Opere di Milano e Provincia" STATUTO 1) DENOMINAZIONE 1 È costituita la ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI MILANO E PROVINCIA, con attività operativa in Lombardia e, in
STATUTO ASSOCIAZIONE SANTE MALATESTA a favore di studenti universitari stranieri, provenienti da paesi in difficoltà
STATUTO ASSOCIAZIONE SANTE MALATESTA a favore di studenti universitari stranieri, provenienti da paesi in difficoltà NATURA E SCOPI Art. 1 L'Associazione "SANTE MALATESTA" (di seguito Associazione) è stata
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE HOME STAGING LOVERS
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE HOME STAGING LOVERS Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE E costituita con sede a Bologna via Santa Maria Maggiore nr. 10/a-b, un associazione culturale di promozione sociale ai sensi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 1 DENOMINAZIONE: È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione culturale denominata ORCIA Art. 2 SEDE: L'associazione ha sede legale presso
Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico finanziario (XBRL Italia)
Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico finanziario (XBRL Italia) Titolo I Oggetto e attività Art. 1 OGGETTO E DURATA 1. L Associazione
STATUTO dell Organizzazione di Volontariato IL FOCOLARE
STATUTO dell Organizzazione di Volontariato IL FOCOLARE Art. 1 Costituzione 1.1 E costituita l'organizzazione di volontariato denominata IL FOCOLARE che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione
ASSOCIAZIONE Centro Servizi C.a.f. ENDAS LAZIO ATTO COSTITUTIVO
ATTO COSTITUTIVO Il giorno 15 Gennaio 2014 in ROMA, in Largo Generale Gonzaga del Vodice, 4, presso lo studio del Dott. Sergio Garroni; tra i presenti Sigg. Daniela Di Trochio..omissis.. che assumerà la
STATUTO. Art. 2 SEDE LEGALE. Art. 3 DURATA. La durata dell Associazione è a tempo illimitato.
ASSOCIAZIONE RESCUE BOXER LA FENICE STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E costituita l Associazione denomina Rescue Boxer La Fenice (in seguito chiamata Associazione ) che persegue il Mine esclusivo
Club UILOG. Logistica e Supply Chain Management 23 novembre 2015 STATUTO
Club UILOG Logistica e Supply Chain Management 23 novembre 2015 STATUTO COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1 È costituita in Cuneo una libera associazione privata, apolitica, senza scopi di lucro, denominata
Associazione Unicredit Friuli Venezia Giulia per la solidarietà O.N.L.U.S. STATUTO (COME MODIFICATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/5/2014)
Associazione Unicredit Friuli Venezia Giulia per la solidarietà O.N.L.U.S. STATUTO (COME MODIFICATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/5/2014) Art. 1 (Denominazione e Sede) E costituita tra alcuni dipendenti
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO PROVINCIA DI TREVISO Medaglia d argento al valore civile Gemellato con la Città di Boves (CN) Medaglia d oro al valore civile e militare Gemellato con la Città di Labastide
Statuto dell Organizzazione di Volontariato Fratelli SEA
Esente da imposta di bollo e tassa di registro ai sensi dell Art. 8 Legge n. 266/91 Statuto dell Organizzazione di Volontariato Fratelli SEA Art. 1 - Costituzione e Sede E costituita l Organizzazione di
Statuto ART. 1 DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI DELL ASSOCIAZIONE.
Statuto ART. 1 DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI DELL ASSOCIAZIONE. 1. E costituita l Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili o in forma abbreviata ANAPI. L associazione
STATUTO. Approvato con delibera C.d.A. del 10/7/2015 Decreto Interministeriale del 27/1/2016 Pubblicato Gazzetta Ufficiale n.
STATUTO Approvato con delibera C.d.A. del 10/7/2015 Decreto Interministeriale del 27/1/2016 Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/2/2016 Art. 1 - Denominazione e natura - Soci 1. A decorrere dal 1
1. E' costituita l'associazione di volontariato "Associazione Pietro Santini" ONLUS.
Allegato "A" ad atto n. 21704 di Raccolta STATUTO Art. 1 - Costituzione 1. E' costituita l'associazione di volontariato "Associazione Pietro Santini" ONLUS. Tale associazione è costituita ai sensi della
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLA BARCA. Costituzione, denominazione, sede e durata, logo, scopi e attività
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLA BARCA Titolo I Costituzione, denominazione, sede e durata, logo, scopi e attività Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata, logo Il giorno 25/09/2013
STATUTO. dell Associazione. ANFFAS TRENTINO associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del trentino - Onlus
STATUTO dell Associazione ANFFAS TRENTINO associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del trentino - Onlus Articolo 1 COSTITUZIONE È costituita "l'associazione ANFFAS TRENTINO
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CIRCOLO DI LEGAMBIENTE
In virtù del presente atto, stipulano e convengono quanto segue: STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CIRCOLO DI LEGAMBIENTE > ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita,
STATUTO FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
STATUTO FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Articolo 1 Costituzione - sede - delegazioni E costituita una Fondazione denominata TORINO SMART CITY per lo Sviluppo Sostenibile, con sede
S T A T U T O. La Camera ha sede in Padova, presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO 1.- Denominazione e sede. S T A T U T O È costituita una Associazione denominata "Camera degli avvocati tributaristi del Veneto (di seguito: Camera ). La Camera
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTRO GATTI E UN SOGNO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTRO GATTI E UN SOGNO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI ARTICOLO 1 Denominazione e Sede E costituita l associazione di tipo culturale denominata QUATTRO GATTI
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI 1 Art. 1 Fonti Normative - DPR n.3 del 10.01.1957 - Legge n.412 del 30.12.1991 - Legge n.662 del 23.12.1996
MUNICIPALITA 8^ CHIAIANO, PISCINOLA MARIANELLA, SCAMPIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI
MUNICIPALITA 8^ CHIAIANO, PISCINOLA MARIANELLA, SCAMPIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA MUNICIPALITA ISTITUZIONE DEI TAVOLI DEL TERZO SETTORE
STATUTO ASSOCIAZIONE ROM PENTRU ROM CAPITOLO I DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE, DURATA
STATUTO ASSOCIAZIONE ROM PENTRU ROM CAPITOLO I DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE, DURATA Art.1 La presente associazione denominata Rom Pentru Rom è costituita in qualità di persona giuridica di diritto
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE CODISIE Via San Francesco 23, - 90023 Ciminna - Pa
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE CODISIE Via San Francesco 23, - 90023 Ciminna - Pa ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. Addì 22/11/2913 si è costituita con sede in Via San Francesco 23
Art.1. Costituzione, denominazione e sede
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.L.I.Ce. Sezione Provinciale Bologna Associazione per la Lotta all Ictus Cerebrale Art.1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita con sede in Bologna
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA di REGGIO EMILIA
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA di REGGIO EMILIA Via Costituzione, n. 6, Reggio Emilia STATUTO Legge Regionale 8 agosto 2001, n 24 Adottato dal Consiglio di Amministrazione dell ACER nelle sedute del 27.11.2001,
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA STARTUP"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA STARTUP" Articolo 1 L ASSOCIAZIONE E' costituita l'associazione denominata "Italia Startup" con sede in Italia, a Milano, in Via Durando 38/A. L associazione può, con
Convenzione tra la Tavola valdese e la Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano
13 Convenzione tra la Tavola valdese e la Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano N O T A La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano chiede nel 2006 di essere accolta nell Unione delle chiese
La struttura organizzativa di una fondazione Onlus
ASPETTI ISTITUZIONALI n.2/2006 non Onlus La struttura organizzativa di una fondazione Onlus Formula 1 Clausola statutaria che disciplina la nomina dell organo amministrativo Art. Consiglio di Amministrazione
Associazione Culturale e Musicale Coro Polifonico Città di Ladispoli
Associazione Culturale e Musicale Coro Polifonico Città di Ladispoli Sede sociale: Ladispoli Via Ancona 200 STATUTO C. F. 91054100580 Art. 1. COSTITUZIONE E' costituita l'associazione Culturale e Musicale
Assemblea della costituenda
Assemblea della costituenda Associazione «Azionisti» Veneto Banca Spresiano 14 marzo 2015 www.aavenetobanca.it 1 Chi Siamo Un gruppo di soci di Veneto Banca che intendono contribuire, per quanto possibile,
Statuto dell Associazione ARTEALMA
Statuto dell Associazione ARTEALMA Articolo 1 - Costituzione e denominazione E costituita l associazione culturale artistica denominata ArteAlma. L associazione è apolitica, senza scopo di lucro ed è regolata
STATUTO VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE. SUL TEATRO MUSICALE e COREUTICO ARTICOLO 1
STATUTO VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL TEATRO MUSICALE e COREUTICO ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, SEDE 1.1. Il Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione
Volontari per i beni culturali (atto esente imposta di bollo e di registro ai sensi dell art.8 L.266/91)
Statuto dell Associazione La NGEGNA Volontari per i beni culturali (atto esente imposta di bollo e di registro ai sensi dell art.8 L.266/91) Premessa L associazione La Ngegna, Volontari per i beni culturali,
REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI UNICA Società Cooperativa di Abitazione Viale Gramsci, 53 50121 FIRENZE PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Contenuto del Regolamento Il presente Regolamento stabilisce
Statuto Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000, l'associazione di promozione sociale
Statuto Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000, l'associazione di promozione sociale denominata "COMITATO ZONA STADIO" con sede in Corso Piave