CAPITOLO 1. Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

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2 CAPITOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO 1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di adeguamento degli impianti alle normative antincendio della scuola secondaria di primo grado G. Vida, ubicata in Via Balbo Cesare 8, Alba (CN). 2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell intervento è B88H Art 1.2 FORMA DELL'APPALTO L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro ,84 (Euro centoquarantunmilanovecentoquattordici/84) oltre IVA. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) a) Per lavori a CORPO Euro ,84 b) Per lavori a MISURA Euro 0,00 c) Per lavori in ECONOMIA Euro 0, Somma dei Lavori Euro ,84 Oneri della sicurezza Euro 1.500, Totale Lavori Euro ,84 L'importo complessivo stimato della incidenza della manodopera ammonta ad Euro ,98 (Euro trentottomilacinquecentottantadue/98) incluso nell importo di progetto. Art 1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO 1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro ,84 (Euro centoquarantunmilanovecentoquattordici/84) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato: Euro pag.2

3 Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza ,84 Oneri della sicurezza 1.500,00 TOTALE ,84 2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 1.500,00 (diconsi Euro millecinquecento/00), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro ,84 (diconsi Euro centoquarantamilaquattrocentoquattordici/84), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell offerta. 3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: a) CATEGORIA PREVALENTE Categoria OS30 Impianti interni elettrici per Euro ,84 (diconsi Euro centoquarantunmilanovecentoquattordici/84) 4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. Art. 1.4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI e CEI: - adeguamento degli impianti di distribuzione principale; - adeguamento dei quadri elettrici; - adeguamento degli impianti di distribuzione terminale; - adeguamento dell impianto di illuminazione di sicurezza; - rifacimento dell impianto di rivelazione fumi ed allarme incendio; - realizzazione dell impianto altoparlanti; Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Art. 1.5 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. pag.3

4 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all appaltatore l esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi". pag.4

5 CAPITOLO 2 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE Art. 2.1 NORME GENERALI Generalità La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Contabilizzazione delle varianti Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. Art. 2.2 MATERIALI A PIE' D'OPERA I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante quando l'impresa non debba effettuarne la posa in opera; b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto; c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010; d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'appaltatore. Art. 2.3 MANO D'OPERA I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'appaltatore. Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori. Art. 2.4 NOLEGGI Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione della Stazione Appaltante, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto della Stazione Appaltante o resteranno a disposizione della Stazione Appaltante stessa. Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e pag.5

6 spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. Art. 2.5 LAVORI IN ECONOMIA La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia. Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta. Per le prestazioni in economia l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti dall art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. pag.6

7 CAPITOLO 3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO Art. 3.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'appalto e nel Capitolato Generale d'appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. Art. 3.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente capitolato; d) l'elenco dei prezzi unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi; e) le polizze di garanzia; f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 11) ed i piani di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; g) i seguenti disegni di progetto: E Relazione generale impianti elettrici e speciali; E Calcoli impianti elettrici e speciali; E 2.1 Estratto di mappa e PRG; E 2.2.A - Progetto Piano Seminterrato (quota -3,4 m) e Piano Terra (quota +0,0 m); E 2.2.B - Progetto Piano Primo (quota +6,0 m); E 2.2.C - Progetto Piano Secondo (quota +11,0 m); E 2.2.D - Legenda e Dettagli Impianti Speciali; E 2.2.E - Legenda e Dettagli Impianti Speciali; E 3 - Computo metrico estimativo; E 4 - Elenco prezzi unitari; E 5 - Analisi prezzi; E 6 Incidenza della manodopera; E 7 - Capitolato speciale d'appalto; E 8 - Schema di contratto; E 9 Cronoprogramma; E 10 Piano di manutenzione; 11 - Piano di sicurezza e coordinamento. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato pag.7

8 speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. Art. 3.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: OS 30 Impianti interni elettrici,telefonici,radiotelefonici e televisivi Art. 3.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all esercizio provvisorio, ovvero l impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Art. 3.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; pag.8

9 b) con riferimento alle modifiche di cui all articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell articolo 106, comma 1, lettera e); - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell articolo 106; c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l appaltatore, qualora l inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Art. 3.6 GARANZIA PROVVISORIA La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la pag.9

10 stazione appaltante può motivatamente ridurre l importo della cauzione sino all 1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Art. 3.7 GARANZIA DEFINITIVA L appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all esecutore. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del pag.10

11 debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all esecuzione dell appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. E facoltà dell amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Art. 3.8 COPERTURE ASSICURATIVE A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Talepolizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro ed un massimo di di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell opera. L esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell opera realizzata con un minimo di euro ed un massimo di di euro. pag.11

12 Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Art. 3.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l appaltatore affida a terzi l esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all articolo 80 del Codice dei contratti. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47, di seguito elencate: OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l oggetto del subappalto subisca variazioni e l importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l assenza di motivi di esclusione di cui all articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una pag.12

13 microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Art CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE Divenuta efficace l aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell invito ad offrire, ovvero l ipotesi di differimento espressamente concordata con l aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l aggiudicatario pag.13

14 può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. La consegna dei lavori all'appaltatore, fatte salve ulteriori disposizione da parte della Direzione lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L esecuzione d urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4- ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta pag.14

15 oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all esecutore negli altri casi. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei pag.15

16 lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'anac. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 100 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Art ISPETTORI DI CANTIERE Ai sensi dell art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell art. 101, comma 3, del Codice. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle pag.16

17 eventuali manutenzioni. Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall attività esercitata ai sensi dell art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all art codice civile. Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza. Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni: a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) accertamento delle contestazioni dell impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza; e) segnalazione al Rup dell inosservanza, da parte dell impresa affidataria, delle disposizioni di cui all art. 105 del Codice. Art PENALI Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l appaltatore, qualora l inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera corrispondente all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. pag.17

18 Art SICUREZZA DEI LAVORI L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV Cantieri temporanei o mobili" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'allegato XV del citato decreto. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: - che il committente è il Comune di Alba e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'arch. Daniela ALBANO; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'arch.giorgio DE SIMONE; - Il Direttore dei Lavori è l Ing. Massimiliano MANERA; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l ing. Giorgio GIAMELLO; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il l ing. Giorgio GIAMELLO; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 1.500,00. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione pag.18

19 dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Art OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Art ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell appalto verrà calcolato l importo dell anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all appaltatore entro quindici giorni dall effettivo inizio dei lavori. L erogazione dell anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell albo degli intermediari finanziari di cui all articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro ,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo pag.19

20 precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Art CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. Art COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. pag.20

21 Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. ovvero Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l incarico di collaudo dell opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Art ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; ogni onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del pag.21

22 cantiere, la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'appaltatore. la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti; le prove sui prelievi di materiale posto in opera, a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati; l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità; l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su quadri elettrici, interruttori magnetotermici e differenziali, dorsali, punti di prelievo energia e qualsiasi altra apparecchiatura; la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; la fornitura di acqua potabile per il cantiere; l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; la comunicazione all'ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.; le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori; l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante; l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori; il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore; la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pag.22

23 pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza; il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso; la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Art CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. Art PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE Per i materiali provenienti da rimozioni e/o demolizioni si prescrive quanto segue: le risulte contenenti materiali non reimpiegabili all'interno del cantiere andranno regolarmente smaltiti presso le discariche autorizzate, previo rilascio di appositi formulari e certificazioni che andranno consegnati alla stazione appaltante come verifica dell'avvenuto smaltimento. I materiali che possono essere reimpiegati all'interno del cantiere, sono di proprietà della Stazione Appaltante. L'Appaltatore, previa autorizzazione della Direzione Lavori, deve trasportarli e regolarmente accatastarli presso i magazzini comunali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi delle demolizioni e rimozioni relative. Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta pag.23

24 nella determinazione dei prezzi. Art RINVENIMENTI Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. Art BREVETTI DI INVENZIONE I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente». Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. Art DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO ARBITRATO Accordo bonario Qualora in seguito all iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell avvio del procedimento stesso. Prima dell approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'anac con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha pag.24

25 formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. Collegio consultivo tecnico In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell avvio dell esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti. Arbitrato Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'anac tra i soggetti iscritti all albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in litesu iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Art DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. Essi compensano: a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome pag.25

26 territorialmente competenti, solo per l eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l impresa affidataria, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati. pag.26

27 CAPITOLO 4 QUALITA, REQUISITI E PROVENIENZA MATERIALI Art PRESCRIZIONI GENERALI I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti per ognuno dal capitolato salvo il caso che nel capitolato stesso siano determinati i luoghi a cui debbano prendersi alcuni dei materiali medesimi. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere di competenza dell'impresa, in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato. A ben precisare la natura delle provviste di materiali occorrenti alla esecuzione delle opere la direzione dei lavori potrà richiedere che l'impresa presenti, per le principali provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della direzione stessa, la quale, dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro forma, qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'impresa per l'intera provvista. La direzione lavori ha facoltà di prescrivere le qualità di materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattisi di materiali non contemplati nel presente capitolato. I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'impresa asportarsi dal cantiere e l'impresa sarà tenuta a surrogarli senza che ciò possa darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per la ultimazione dei lavori. Anche i materiali ammessi al cantiere non si intendono perciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del capitolato. L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione o protesta. In merito alla eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal capitolato, verrà deciso secondo la procedura stabilita dal capitolato medesimo. Allorché il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le necessarie verifiche. Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione. Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l'appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso. Art NORMATIVA DI RIFERIMENTO Tutti gli impianti dovranno essere realizzati a regola d arte. In particolare dovrà essere rispettato quanto indicato nel seguito: - il D.M. 26 agosto 1992, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica ; - il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81; - la legge 1 marzo 1968, n. 186; - la legge 18 ottobre 1977, n. 791; - il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; - il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392; - il D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 626; - il D. Lgs. 31 luglio 1997, n. 277; - il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462; - le direttive dell'unione Europea vigenti in materia; - le vigenti norme CEI applicabili; - le vigenti norme UNI applicabili; - le tabelle CEI UNEL applicabili; - le prescrizioni dell Ente Erogatore dell energia elettrica; - le prescrizioni degli Enti e delle Autorità locali e regionali; pag.27

28 - le prescrizioni dei Vigili del Fuoco; - ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione applicabile agli impianti elettrici ed alle loro parti componenti. Norma Fas. Titolo CEI Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici CEI Guida alla manutenzione degli impianti elettrici CEI Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza CEI DPR 22 ottobre 2001, n.462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi CEI Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali CEI EN Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) CEI EN /A Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) CEI EN /A Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD) CEI-UNEL 35024/ Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa in aria CEI-UNEL Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per pos interrata CEI-UNEL Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di aloge Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V CEI Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione CEI 20-40;V Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione CEI 20-40;V Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione CEI 20-40;V Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione CEI Guida per l uso dei cavi 0,6/1 kv CEI 20-67;V Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kv CEI EN Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi CEI EN Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere) pag.28

29 CEI Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Guida all applicazione della Norma CEI EN (CEI 31-30) Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili CEI 31-35/A 8851 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Guida all applicazione della Norma CEI EN (CEI 31-30) Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili: esempi di applicazione CEI 31-35;V Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Guida all applicazione della Norma CEI EN (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili CEI 64-8;V Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a V in corrente alternata e a V in corrente continua CEI 64-8;V Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua CEI 64-8/ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali CEI 64-8/ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua Parte 2: Definizioni CEI 64-8/ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua Parte 3: Caratteristiche generali CEI 64-8/ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza CEI 64-8/ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici CEI 64-8/ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua Parte 6: Verifiche CEI 64-8/ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 15 V in corrente continua pag.29

30 Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari CEI Edilizia ad uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari telefonici e di trasmissione dati negli edifici Criteri particolari per edifici scolastici CEI 81-10;V Protezione contro i fulmini Art LINEE ELETTRICHE La colorazione dei conduttori impiegati nella realizzazione degli impianti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle vigenti tabelle CEI-UNEL e 00712; in particolare il conduttore di neutro e il conduttore di protezione dovranno esser contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente dai colori blu chiaro e giallo-verde. I conduttori di fase avranno colorazione nero, grigio e marrone. Le sezioni dei conduttori saranno scelte in base alla corrente di impiego, alla protezione a monte e alla lunghezza della linea. La caduta di tensione su ciascuna linea non dovrà essere superiore al 4%. In ogni caso non sono ammessi conduttori di sezione inferiore a 1 mm2 per gli impianti di segnalazione e comando e inferiori a 1,5 mm 2 per gli impianti di alimentazione. Salvo indicazioni maggiormente restrittive le sezioni minime ammesse nella distribuzione terminale saranno: - 1 mm 2 per gli impianti di segnalazione e comando; - 1,5 mm 2 per le derivazioni da dorsali principali per gli impianti di illuminazione; - 2,5 mm 2 per le derivazioni da dorsali principali per gli impianti di f.m. e per le dorsali degli impianti di illuminazione; - 4 mm 2 le dorsali degli impianti di f.m.. La sezione dei conduttori di neutro dovrà essere pari a quella dei conduttori di fase fino alla sezione commerciale di 16 mm 2 ; al di sopra potrà essere dimezzata con il limite minimo di 16 mm 2. La sezione dei conduttori di protezione dovrà essere pari a quella dei conduttori di fase fino alla sezione commerciale di 16 mm 2 ; al di sopra potrà essere dimezzata con il limite minimo di 16 mm 2. I conduttori di protezione non facenti parte della conduttura della linea di alimentazione dovranno avere sezione minima 2,5 mm 2 se protetti meccanicamente e 4 mm 2 se non protetti. I cavi saranno contrassegnati in modo da consentire l individuazione dei circuiti di appartenenza mediante fascette segnacavo poste ad ogni loro estremità. Tutti i cavi impiegati dovranno essere non propaganti l incendio e allorché i cavi siano posati in ambienti chiusi con notevole afflusso di persone e con difficoltà di evacuazione dovranno essere utilizzate tipologie di cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici. Non verranno ammesse giunzioni sui cavi tranne che per i tratti di lunghezza maggiore delle pezzature standard in commercio. Art TUBAZIONI Il diametro interno dei tubi, mai inferiore a 16 mm 2, dovrà essere scelto in modo che il coefficiente di riempimento sia inferiore a 0,4, ovvero che il rapporto tra la sezione del fascio di cavi e la sezione interna del tubo sia inferiore a 0,4. I tubi dovranno seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture, evitando accavallamenti e percorsi diagonali. Per tutti i cambiamenti di direzione delle tubazioni incassate o interrate dovranno essere eseguite curve ad ampio raggio in modo da permettere l agevole passaggio dei cavi. La colorazione dei tubi da incasso dovrà essere contraddistinta per i vari tipi di servizi: elettrico, telefonico, citofonico, antenna TV, rete dati, ecc.. Il fissaggio delle tubazioni posate a vista dovrà avvenire tramite appositi sostegni fissati tramite tasselli idonei al tipo di muratura e al carico da sostenere, il passo tra i sostegni non dovrà essere maggiore di 80 cm. Per gli impianti in esecuzione a vista non sono ammessi raccordi a T, tutti i raccordi dovranno essere realizzati tramite gli accessori prestampati; le curve ad ampio raggio potranno essere realizzate tramite piegatura a freddo del tubo con apposita molla, in ogni caso dovrà essere garantita la facile sfilabilità dei conduttori. Nel caso di impiego di tubazioni metalliche dovrà essere garantita la continuità elettrica delle tubazioni fino alle pag.30

31 cassette di derivazione tramite la componentistica di raccordo e se necessario tramite tratti di cavo giallo-verde di sezione pari a 4 mm 2. Tutte le tubazioni posate a vista dovranno possedere staffaggi indipendenti da eventuali tubazioni e strutture di altri impianti e dovranno essere posate ad adeguata distanza da tubazioni di fluidi ad elevata temperatura. È vietato infilare in tubi distinti i cavi unipolari di uno stesso circuito monofase o trifase. Le tubazioni mantenute vuote dovranno essere dotate di opportuni fili pilota in materiale non soggetto a ruggine. Art TUBI RIGIDI IN PVC Nell esecuzione di impianti elettrici a vista, ove richiesti a progetto, dovranno essere utilizzati tubi rigidi in pvc rispondenti alle presenti specifiche. I tubi indicati potranno essere utilizzati anche in esecuzione incassata sotto intonaco. I tubi saranno in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile, a sezione circolare, rigidi, serie pesante caratteristiche a tabella UNEL , autoestinguenti, con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N su 5 cm; colore grigio, nei diametri da 16 a 63 mm. L installazione dovrà essere completata con tutti gli accessori di raccordo a seconda delle specifiche di installazioni. I materiali dovranno essere certificati dal costruttore rispondenti alle seguenti caratteristiche: classificazione secondo CEI EN 50086: 3321 resistenza alla compressione: 750N resistenza all urto: 2kg da 100mm temperatura di posa e utilizzo permanente: -5 C / +60 C resistenza di isolamento: >100Mohm a 500V per1 rigidità dielettrica: >2000V, 50Hz per 15 resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086: autoestinguente in meno di 30 glow wire test: 850 C Art TUBI FLESSIBILI IN PVC Per la sola realizzazione di distribuzione terminale in esecuzione incassata sottotraccia, dovranno essere utilizzati tubi in materiale termoplastico a sezione circolare, flessibili e pieghevoli, serie pesante caratteristiche a tabella UNEL , autoestinguente, con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N su 5 cm; vari colori per l esecuzione di impianti in esecuzione sottotraccia per la distribuzione di energia, diametri da 16 a 50mm. Le diverse colorazioni permettono di contraddistinguere le tipologie di impianto; le colorazioni consigliate sono: Nero: distribuzione elettrica da rete normale Azzurro: dati e fonia Marrone: allarmi, segnalazione e controllo Verde: disponibili vuoti Blu, bianco: eventuali altre distribuzioni. I tubi saranno conformi a: - CEI EN ; - CEI EN (CEI 23-55); e avranno le seguenti caratteristiche tecniche: classificazione secondo CEI EN 50086: 3321 resistenza alla compressione: 750N resistenza all urto: 2kg da 100mm temperatura di posa e utilizzo permanente: -5 C / +60 C resistenza di isolamento: >100Mohm a 500V per1 rigidità dielettrica: >2000V, 50Hz per 15 resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086: autoestinguente in meno di 30s pag.31

32 Art GUAINE FLESSIBILI IN PVC Nell esecuzione di raccordi tra impianto fisso e utilizzatori, quali motori elettrici, valvole, sensori, in esecuzione a vista nei locali tecnici, e negli casi previsti a progetto, dovranno essere utilizzate guaine flessibili in pvc rispondenti alle presenti specifiche. Il materiale indicato potrà essere utilizzato anche in esecuzione incassata sotto intonaco. Le guaine saranno realizzate in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile rigido o nylon, per la spirale, plastificato per la copertura, a sezione circolare, flessibili e pieghevoli, nei diametri da 16 a 60 mm. L installazione dovrà essere completata con tutti gli accessori di raccordo. Tali elementi dovranno essere utilizzati anche nell esecuzione di impianti elettrici a vista dove è richiesta un elevata adattabilità a percorsi difficoltosi, frequenti cambi di direzione e in tutti giunti di dilatazione e scorrimento tra le strutture. Le guaine saranno conformi alle norme: - CEI EN ; - CEI EN (CEI 23-54); - CEI I materiali dovranno essere certificati dal costruttore rispondenti alle seguenti caratteristiche: classificazione secondo CEI EN 50086: 2311 resistenza alla compressione: 320N resistenza all urto: 2kg da 100mm temperatura di posa e utilizzo permanente: -5 C / +60 C resistenza di isolamento: >100Mohm a 500V per1 rigidità dielettrica: 2000V, 50Hz per 15 resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086: autoestinguente in meno di 30s Art CASSETTE DI DERIVAZIONE Tutte le giunzioni dovranno essere realizzate all interno di cassette di derivazione. Le cassette dovranno essere impiegate ad ogni brusco cambiamento di direzione del percorso della tubazione, ogni volta che dovrà essere eseguita una derivazione sui conduttori e tutte le volte che le dimensioni o la lunghezza della tubazione lo richiedano. Le cassette in cui transitino cavi appartenenti a sistemi elettrici differenti dovranno essere dotate di setto separatore interno, le tubazioni dovranno essere attestate in modo da evitare transiti incrociati tra setti separati. Le tubazioni dovranno essere posate sul filo interno della cassetta in modo da agevolare la posa delle linee e non danneggiare i cavi. Nel caso di sistemi metallici, ogni cassetta dovrà essere predisposta di morsetto di terra e collegata al conduttore di protezione. Tutte le giunzioni dovranno essere realizzate con morsetti del tipo a cappuccio ad una o più vie; i cavi dovranno essere ordinatamente raccolti all interno delle cassette con un minimo di ricchezza. Il fissaggio delle cassette posate a vista dovrà avvenire tramite tasselli idonei al tipo di muratura. Le cassette per posa incassata dovranno essere fissate a filo del rivestimento; il coperchio dovrà essere montato ad ultimazione degli interventi murari di finitura o eventualmente prima della tinteggiatura delle pareti. Ogni cassetta dovrà essere contrassegnata in modo da individuare il tipo di servizio di appartenenza. Art QUADRI ELETTRICI I quadri dovranno essere conformi alle norme CEI o CEI Le carpenterie in materiale isolante dovranno garantire il doppio isolamento mentre le carpenterie metalliche dovranno possedere i morsetti necessari per il collegamento a terra di tutte le masse. Le carpenterie siano queste monoblocco o realizzate con elementi separati dovranno garantire la perfetta installazione dei componenti siano questi modulari per installazione su barra DIN oppure da installare con appositi kit. Gli interruttori automatici dovranno essere di tipo a scatto rapido simultaneo su tutti i poli con manovra indipendente dalla posizione della leva di comando e dovranno sezionare tutti i conduttori attivi. Ogni protezione dovrà essere adeguata ad interrompere la corrente di corto circuito in tempo breve ed in modo selettivo compatibilmente con le apparecchiature disponibili nel mercato e secondo lo stato dell arte. pag.32

33 Tutti gli interruttori dovranno presentare tropicalizzazione in esecuzione T2 secondo la norma IEC (umidità relativa 95% a 55 C). Ogni dispositivo installato sul quadro dovrà essere contraddistinto da targa indicante la funzione e la destinazione del dispositivo. Sulla carpenteria all esterno de quadro dovrà essere applicata la targa richiesta dalle norme, la marcatura CE, il monito di tensione pericolosa ed il cartello di divieto di spegnere gli incendi con acqua. Ciascun quadro elettrico dovrà essere installato in posizione idonea per permettere il passaggio delle persone e l agibilità nell area attorno allo stesso. I passaggi e le aree di accesso dovranno essere dimensionati in modo da consentire il passaggio delle attrezzature di lavoro, di movimentazione e di trasporto con il limite minimo di 80 cm. La larghezza dei passaggi non dovrà essere ridotta dalle sporgenze delle apparecchiature, come ad esempio da meccanismi di manovra installati permanentemente o da carrelli di apparecchiature in posizione estratta. Lo spazio per l evacuazione dovrà essere sempre almeno pari a 60 cm anche quando parti mobili o porte aperte invadono le vie di fuga. Per le vie di accesso necessarie per montaggi o per manutenzioni, ubicate dietro apparecchiature chiuse (pareti piene), la larghezza minima dovrà esser di 60 cm. Le porte degli armadi o dei componenti di apparecchiature dovranno chiudersi nella direzione di fuga. I quadri dovranno soddisfare le specifiche tecniche delle direttive comunitarie per la marcatura CE. Le apparecchiature facenti parte della fornitura dovranno essere previste per utilizzazione nelle condizioni normali di servizio seguenti: tipo di installazione interno con posa fissa massima temperatura ambiente 40 C con umidità relativa 50% 20 C con umidità relativa 90% minima temperatura ambiente -5 C temperatura ambiente valore medio 24 h = 35 C altitudine 2000 m. s.l.m. I quadri oggetto del presente capitolato tecnico dovranno avere le seguenti caratteristiche elettriche principali: tensione nominale di funzionamento 400 V tensione nominale di isolamento fino a 1000 V tensione nominale di tenuta all impulso 8 kv frequenza nominale 50 Hz sistema di collegamento a terra TT grado di protezione involucro esterno IP40 / IP55 grado di protezione segregazioni IP20 forma di segregazione Forma 1 Le caratteristiche costruttive dovranno garantire un grado di protezione meccanico dell involucro esterno non inferiore a quanto indicato nelle tavole di progetto, e con grado di protezione relativo alle segregazioni interne non inferiore ad IP20. Il grado di protezione indicato dovrà essere verificato in accordo alle norme CEI 70.1 (EN 60529). Per quanto riguarda le operazioni di esercizio ordinario (regolazione, ripristino relè, sostituzione fusibili / lampade, ecc.) dovrà essere garantito un grado di protezione IP20. Tutti gli ostacoli, barriere, segregazioni atti a realizzare la protezione contro il contatto con parti pericolose attive dovranno poter essere rimosse esclusivamente con l aiuto di un attrezzo o chiave. La costruzione del quadro dovrà avvenire nel pieno rispetto delle caratteristiche nominali comprese le forme di segregazione. In particolare le segregazioni dovranno essere realizzate utilizzando lamiere d acciaio realizzate con sistema protettivo di zincatura a caldo e di adeguato spessore, il grado di protezione tra le varie unità funzionali dovrà essere pari a IP20. Al fine di garantire i più elevati livelli di sicurezza e funzionalità, il montaggio delle segregazioni dovrà avvenire utilizzando attrezzi; non dovranno essere consentito l utilizzo di sistemi a rivetto o viti autoforanti autofilettanti. Il quadro dovrà contenere una barra collettrice di rame preforata per la messa a terra della struttura e di tutte le varie parti metalliche, compresi i conduttori PE in partenza dal quadro. La sezione dovrà essere dimensionata in accordo alle norme CEI 64-8 e posizionata in modo tale da facilitare il collegamento dei conduttori in uscita del quadro. I collegamenti tra parti mobili e struttura dovrà essere tale da assicurare una continuità metallica. La barra di terra dovrà avere alle estremità una foratura secondo tabelle UNEL per permettere l ampliamento su entrambi i lati. pag.33

34 L identificazione della barra di terra dovrà essere tipo giallo/verde mediante nastro adesivo od altro sistema equivalente con cartelli monitori unificati. Il serraggio dei conduttori di protezione alla barra collettrice dovrà essere eseguito singolarmente con sistemi anti-allentamento e con protezione contro sollecitazioni meccaniche, chimiche e fisiche. Anche i vari elementi utilizzati per realizzare le segregazioni dovranno essere collegati a terra in modo efficace e sicuro evitando cavallotti di collegamento. Tutta la costruzione del quadro dovrà avvenire utilizzando attrezzi semplici di uso ordinario, con trattamento di protezione di zinco passivazione. Tutti i serraggi delle connessioni da barre di rame dovranno avere sistemi anti-allentamento. Le connessioni all interno del quadro per i circuiti di potenza dovranno essere realizzate in cavo unipolare con tensione nominale Uo/U = 450/750 di tipo non propagante la fiamma N07G9-K ed a contenuta emissione di gas nocivi (norme CEI 20-22) con approvazione IMQ con colorazione dell isolante tipo nero/marrone/grigio per le fasi, blu chiaro per neutro e giallo/verde per conduttori di collegamento a massa. Le sezioni dei conduttori dovranno essere calcolate in modo tale da ridurre a valori contenuti gli effetti termici della dissipazione di calore. L identificazione delle fasi avverrà con colorazione sulle terminazioni. I conduttori utilizzati per i circuiti ausiliari dovranno avere una sezione nominale di 2,5 mm2. con colorazione dell isolante tipo rosso per circuiti in alternata, blu per circuiti di comando in corrente continua e color arancio per circuiti con sorgente di tensione esterna. L identificazione dei conduttori deve avvenire con numerazione secondo le indicazioni dello schema mediante anelli segnafilo in materiale plastico. Le canalette contenenti i conduttori dovranno essere in materiale plastico del tipo a pettine con approvazione IMQ e non devono presentare un coefficiente di stipamento < del 50%. I circuiti voltmetrici dovranno essere protetti con sezionatori - fusibili. I circuiti amperometrici dovranno avere conduttori aventi sezione non inferiore a 2,5 mm2. L identificazione delle fasi e del neutro avverrà con simboli adesivi con scritta L1 - L2 - L3 - N. Gli strumenti di misura, qualora richiesti, dovranno essere adatti per montaggio su guida DIN o con foratura da pannello aventi dimensioni unificate. Il quadro, inoltre, dovrà essere completo dei seguenti accessori: porta targhette conglobato nella mostrina dell'interruttore (modulari compresi); tabelle e schemi funzionali; schemi unifilari e fronte quadro; manuali di istruzione e di installazione del quadro e delle apparecchiature principali; certificati di collaudo e delle prove di tipo richieste; Tutti i circuiti ausiliari di comando e segnalazione dovranno essere realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in gomma non propagante l'incendio e grado di isolamento minimo 2 kv, tipo N07G9-K, sezione minima 1,5 mm2. I conduttori dei circuiti ausiliari dovranno essere contrassegnati per tutta loro la lunghezza con numeri stampati su anelli imperdibili indicanti la destinazione e la provenienza degli stessi nel contesto dello schema funzionale. Ciascuna parte terminale dei conduttori dovrà essere provvista di adatti terminali opportunamente isolati. Tutti i conduttori dei circuiti relativi alle apparecchiature contenuta nel quadro dovranno essere attestati a morsettiere componibili numerate. Le morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro dovranno essere proporzionate per consentire il fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto. Dovrà inoltre essere previsto un numero di morsetti aggiuntivi di numero pari al 5% di morsetti utilizzati. Si dovranno effettuare le prove individuali previste dalla norma CEI EN , a tali prove dovrà poter assistere la D.L., anche in presenza della Committente. Le prove da eseguire sono: verifica della tensione d isolamento a frequenza industriale; verifica delle distanze in aria e superficiali; verifica del funzionamento meccanico di tutte le apparecchiature; ispezione e controllo del cablaggio; prova di funzionamento elettrico di tutto il quadro; verifica dei mezzi di protezione e della continuità dei circuiti di protezione. Il rapporto di collaudo dovrà far parte della documentazione allegata ai quadri. Tutte le apparecchiature montate sui quadri elettrici dovranno essere contraddistinte da una targhetta di identificazione del circuito di appartenenza, fissata sul quadro in corrispondenza dell'apparecchio stesso, inoltre, su ogni apparecchio dovrà essere riportata la sigla prevista nello schema elettrico. Le targhette sulle portelle esterne dovranno essere fissate mediante viti. Sulle portelle degli scomparti dovranno essere riportate le targhette pag.34

35 indicatrici per gli apparecchi di segnalazione e comando. Per le apparecchiature all'interno degli scomparti dovranno essere previste delle targhette di tipo adesivo. I quadri dovranno riportare, in luogo ben visibile, una targa indicante il nome del costruttore, le Norme di riferimento, il tipo di quadro, la data di fabbricazione, il numero di progetto di riferimento, i dati tecnici quali la tensione nominale, la frequenza, la corrente nominale delle sbarre principali, la corrente di corto circuito di breve durata e la marcatura CE. Tutti i quadri elettrici oggetto di fornitura saranno soggetti alla garanzia di impianto, gli interventi eventuali di riparazione in garanzia dovranno essere condotti senza creare disservizio all utente. Qualora il quadro fosse in funzione l intervento dovrà avvenire presso il luogo d installazione con tempi e modalità da concordare con la Committente. Gli eventuali interventi sui quadri in tensione dovranno avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza ed antinfortunistiche. Art APPARECCHI E DISPOSITIVI Dovranno essere impiegate apparecchiature modulari componibili della serie concordata con la Committente. Tutti gli apparecchi dovranno possedere una portata non inferiore a quella del dispositivo di protezione a monte. La componentistica dovrà garantire il grado di protezione richiesto per il tipo di impianto. I componenti dovranno essere posati all altezza indicata nel seguito, salvo indicazioni specifiche: - comandi luci come esistenti. - pulsanti di allarme 1,3 m dal p.p.f. - prese 0,30 m dal p.p.f. - prese su zoccolo attrezzato > 0,07 m dal p.p.f. - presa e comando luce specchi servizi 1,1 m dal p.p.f. - citofono 1,2 m dal p.p.f. - quadri elettrici come esistenti - apparecchi illuminanti a sospensione > 2,6 m dal p.p.f. - apparecchi illuminanti a parete 2,5 m dal p.p.f. Nel caso di ampliamento di impianto esistente le apparecchiature dovranno essere installate nel rispetto delle vigenti norme, alle altezze di quanto già in opera. Ogni presa alimentante un apparecchio a tensione superiore a 50 V dovrà essere provvista di poli di terra. Le prese saranno di tipo civile o industriale ad alveoli tutti protetti e/o schermati (CEI 23-16, CEI 23-5, CEI 23-12, CEI 17-11, CEI 96-2), dovranno essere installate unicamente con asse di inserzione orizzontale ed avranno, in funzione dell uso, passo ed alveoli differenziati a seconda del tipo di servizio o di tensione. In particolare dovranno essere distinte e separate le prese per le utenze seguenti: V c.a.; V c.a.; - linee telefoniche e linee di trasmissione dati. Gli apparecchi illuminanti per illuminazione di emergenza dovranno essere connessi in modo da garantire l intervento in seguito alla perdita dell illuminazione generale, dovrà essere possibile il test di funzionamento in ogni momento, indipendentemente dalle condizioni operative dell impianto di illuminazione; tali apparecchi dovranno per posizione, numero ed installazione, garantire l agevole esodo in conformità ai livelli di illuminamento prescritti dalla norma UNI 1838 e da eventuali normative antincendio applicabili. Art PLACCHE ESTETICHE DI FINITURA Tutte le placche estetiche di finitura saranno in materiale isolante, per montaggio a pressione su telai predisposti, prive di viti di fissaggio e non smontabili senza l ausilio si un attrezzo, saranno di tipo modulare, per frutti modulo standard 25x45 mm, nelle misure 6, 4, 3 moduli su di una fila. Dovranno essere di gradevole aspetto estetico, con spigoli arrotondati, disponibili in diversi colori a scelta della Committente, con finitura antistatica e antigraffio. Le placche di finitura dovranno essere conformi a CEI EN , adatte per impianti in esecuzione sottotraccia, a vista e in canalina attrezzata in ambienti ordinari, o con presenza di umidità e gocciolamenti, rigidità dielettrica non inferiore a 2000 V. Negli ambienti in cui dovrà essere rispettato il grado di protezione IP55 sarà possibile installare apparecchi pag.35

36 del medesimo costruttore e della medesima serie di quelli installati negli altri ambienti dotati cassetta che non richiede la placca estetica di finitura. Saranno impiegate su tutti i punti di presa e di comando. La scelta, da parte della Committente o della D.L. di colori o finiture particolari, disponibili nel catalogo, non potrà costituire pretesto per dilazionare i tempi di consegna o modificare i prezzi contrattualmente previsti. Art IMPIANTO DI TERRA L'impianto di terra dovrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni indicate dal CEI; la struttura dell impianto sarà descritta nelle prescrizioni specifiche. Ad ultimazione dei lavori dovrà presentarsi un impianto di terra efficace, con resistenza coordinata alle soglie di intervento degli interruttori differenziali o al tempo di intervento dei dispositivi di massima corrente. Tutti i componenti a diretto contatto con il terreno dovranno essere protetti contro la corrosione elettrolitica tramite trattamento superficiale con opportuni metalli. Le corde dovranno essere esclusivamente di tipo rigido, con conduttori elementari di grande sezione. I dispersori ad asta dovranno essere del tipo ispezionabile, posati in pozzetto contrassegnato da apposito cartello. La sezione dei conduttori di terra non dovrà essere inferiore a quanto indicato in tabella: Protetti contro la corrosione Non protetti contro la corrosione Protetti meccanicamente Come conduttore di protezione 25 mm 2 rame 50 mm 2 acciaio zincato Non protetti meccanicamente 16 mm 2 rame 25 mm 2 acciaio zincato I conduttori equipotenziali principali non dovranno avere sezione inferiore alla metà della sezione del conduttore di protezione principale con il limite minimo di 6 mm 2 e il limite massimo di 25 mm 2. Tutti i conduttori di protezione, i conduttori equipotenziali e di terra dovranno essere attestati al collettore di terra principale. Il collettore dovrà essere realizzato con barra in rame di opportuna grandezza per attestare tutte le linee, fissato entro una cassetta di derivazione contraddistinta dall apposito adesivo. Tutte le giunzioni dovranno essere realizzate con capicorda e imbullonatura e dovranno avere una superficie di contatto minima di 200 mm². Tutte le giunzioni interrate dovranno essere realizzate esclusivamente mediante morsetti compressi con pinze oleodinamiche. Art PRESCRIZIONI PER DISABILI Riferimenti normativi D.M. 14 giugno 1989, n. 236: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Legge n.13 del 09/01/89: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici CEI 64-50: Edilizia residenziale - Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati - Criteri generali Il D.M. del 14 giugno 1989, n. 236 specifica quali sono le Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ossia come abbattere le barriere che limitano l utilizzo dell impianto elettrico da parte di portatori di handicap. Il decreto ministeriale suddetto deve essere applicato a: edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non residenziali (compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata); pag.36

37 edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; ristrutturazione degli edifici privati, anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto; spazi esterni di pertinenza degli edifici. Per poter abbattere le barriere architettoniche bisogna realizzare l impianto elettrico soddisfacendo i criteri di accessibilità, visitabilità ed adattabilità richiesti dal DM 236/89 in accordo con i vari ambienti ed edifici presi in considerazione. Accessibilità La definizione di accessibilità secondo il DM è la seguente: possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Il requisito di accessibilità è richiesto per: - spazi esterni (giardino, rampe di accesso); - parti comuni (scale, ingressi, pianerottoli); L'ascensore deve essere obbligatoriamente installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello (compresi eventuali livelli interrati e/o porticati); - almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento; - ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; - edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. Il DM fornisce criteri di progettazione per garantire l accessibilità, quelli principali inerenti all impianto elettrico sono i seguenti: Terminali elettrici Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. Ascensore Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti: un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. Segnaletica Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. Visitabilità La definizione di visitabilità secondo il DM è la seguente; possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione (ad esempio spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. La visitabilità è un requisito che deve avere qualsiasi unità immobiliare tenendo conto delle precisazioni e specifiche di progetto fornite dal DM. Adattabilità La definizione di adattabilità secondo il DM è la seguente: pag.37

38 possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il requisito di adattabilità deve essere soddisfatto da ogni unità immobiliare (a meno che non rispondente ad accessibilità o visibilità), qualunque sia la sua destinazione. Il DM fornisce i criteri di progettazione di adattabilità. Prescrizioni per l impianto elettrico I componenti dell impianto elettrico devono essere installati ad un altezza facilmente accessibile anche a chi è portatore di handicap. Il DM 236/89 (ripreso anche dalla Guida CEI 64-50) fornisce le seguenti altezze di installazione: Si ricorda che la fascia di accessibilità compresa fra i 40 e 140cm è riferita alle apparecchiature normalmente utilizzate e manovrate dall utente fruitore del locale o degli spazi e non si riferisce ai componenti installati in funzione di scelte progettuali che migliorano la sicurezza e l economia dell impianto come ad esempio: - presa per alimentazione aspiratore bagno al posto dell uscita cavi; - prese per alimentazione delle utenze fisse in cucina o bagno; - prese per alimentazione punti luce fissi a soffitto o parete. Gli apparecchi di comando devono essere facilmente individuabili (tramite dispositivi a segnalazione luminosa) e utilizzabili. Il pulsante a tirante deve essere installato ad un altezza di 2,25/3m (il pomello del tirante a 70/90cm). Se gli apparecchi di comando sono installati al di sopra di mobiletti o ripiani devono distare dal bordo del mobile non più di 55cm. Riferimenti normativi: - UNI 9795:2013 Art IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO ED ALLARME INCENDIO CRITERI DI INSTALLAZIONE RIVELATORI DI FUMO. L'area sorvegliata deve essere suddivisa in zone al fine di consentire una rapida individuazione del focolaio. Più locali non possono appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e se: il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 600 m2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno oppure il loro numero non è maggiore di 20 la loro superficie non è maggiore di 1000 m 2 in prossimità degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili, che consentono pag.38

39 l'immediata individuazione del locale dal quale proviene l'allarme. La sezione dei conduttori, che dovranno essere del tipo resistente al fuoco FTG10(O)M1, normalmente dovrà essere 2x1,5 mm 2 oppure 2x2,5 mm 2 in caso di lunghe distanze o carichi particolarmente gravosi. Gli avvisatori manuali d'incendio (pulsanti) possono essere collegati ai circuiti dei rilevatori automatici purché i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione. Tali pulsanti dovranno essere ubicati in siti di facile accesso, quali corridoi, vani scale, atrii, ecc. e, comunque, lungo le vie di fuga previste per l'evacuazione delle persone ed essere collegati sugli stessi gruppi cui fanno capo rivelatori automatici. Nella scelta del tipo di rivelatore da installare, si dovranno considerare seguenti parametri: caratteristiche dell'incendio e suo probabile sviluppo nella fase iniziale configurazione geometrica dell'ambiente condizioni ambientali In ciascun distinto locale, facente parte dell'area sorvegliata, dovrà essere installato almeno un rivelatore. Rivelatori di fumo: area a pavimento massima sorvegliata da ogni rivelatore 60 / 80 m2 (ovvero, con soffitto piano, fino ad una eventuale pendenza max. di 20 ). Raggio di copertura massimo del rivelatore 6,5m. Distanza rivelatore/parete: non deve essere minore di 0,5 m a meno che i rivelatori siano installati in un corridoio di larghezza minore di 1 m. I rivelatori non dovranno essere installati dove potrebbero venire investiti direttamente dal flusso d'aria proveniente dagli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione. La centrale di controllo e segnalazione dovrà essere conforme a EN 54-2 e dovrà essere installata, in un locale che sia: protetto con rivelatori automatici d'incendio situato in vicinanza dall'ingresso principale o in un "centro di sorveglianza" protetto adeguatamente contro inquinamenti ambientali e, pertanto, mantenuto in condizioni compatibili col buon funzionamento dell'apparecchiatura medesima. dotato di illuminazione d'emergenza ad intervento immediato e automatico in caso di assenza di energia dalla rete. L'impianto dovrà ricevere l'alimentazione di rete a 230 V c.a. tramite un circuito indipendente, dotato di propri organi di protezione elettrica e derivato dalla rete principale con minor percorso possibile. Detto circuito non dovrà essere condiviso con altre linee elettriche (illuminazione, forza motrice, ecc.) onde evitare un'eventuale erronea interruzione. La rete di collegamento elettrico dovrà partire dalla centrale verso tutti i dispositivi periferici (rilevatori, pulsanti, segnalatori ottico/acustici, ecc.) e dovrà essere utilizzata soltanto per la rivelazione incendio, nettamente separata dalle altre reti nonché facilmente individuabile. I cavi, dovranno essere di tipologia idonea, con resistenza al fuoco non inferiore a 30 min. e dovranno correre all'interno degli ambienti protetti dai rivelatori. Art IMPIANTO DI EVACUAZIONE Requisiti Tecnici richiesti dalla norma CEI-EN Il sistema di sonorizzazione a scopo di emergenza, consentirà la diffusione di informazioni comprensibili quale misura salvaguardia della vita all'interno di una o più zone specificate. A tale scopo si dovranno seguire le seguenti modalità: a) Quando un allarme è rilevato, il sistema immediatamente inibirà qualunque funzione non relativa all emergenza (quali chiamate, musica o gli annunci preregistrati generali in stato di diffusione nelle zone degli altoparlanti che vengono richiesti per la diffusioni di emergenza). b) A meno che danneggiato come conseguenza dell'emergenza, il sistema dovrà essere disponibile in ogni momento (o secondo le esigenze specifiche del sistema). c) Il sistema sarà in grado di funzionare entro 10 s dopo che l'alimentazione primaria o secondaria è applicata. d) Il sistema sarà in grado di diffondere, in situazione di emergenza, un primo segnale di attenzione entro 3 s pag.39

40 sia dalla postazione dall'operatore, o automaticamente alla ricezione di un segnale di allarme dal sistema di rilevazione incendi o da altro sistema di rilevazione. Il periodo di 3 s include il tempo di reazione del sistema di rilevazione dello stato di emergenza per il comando della diffusione dell'allarme. e) Il sistema potrà trasmettere per diffusione simultaneamente i segnali ed i messaggi vocali ad una o più zone. Appropriati segnali di attenzione si alternano con uno o più messaggi vocali f) In ogni momento, l operatore del sistema sarà in grado di ricevere dal sistema principale di monitoraggio, indicazioni della corretta funzionalità o supervisione delle parti rilevanti del sistema di emergenza g) Il guasto di ogni singolo circuito dell'altoparlante o dell'amplificatore non provocherà la perdita totale di copertura della zona asservita dagli altoparlanti. h) Un segnale di attenzione precederà per 4 s 10 s il primo messaggio. Segnali e messaggi successivi non dovranno essere abilitati sino al variare della condizione in conformità alla procedura di evacuazione, o tacitato manualmente. L'intervallo fra i messaggi successivi non eccederà i 30 s ed i segnali di attenzione dovranno essere diffusi ogni volta che i periodi di silenzio potrebbero eccedere i 10 s. Dove più di un segnale di attenzione è usato ad identificare i differenti tipi di emergenze, ogni segnale sarà di carattere chiaramente distinguibile. i). Particolarmente importante sarà l alimentazione di emergenza che dovrà garantire il funzionamento dell intero sistema a bassa tensione (24V) in caso di mancanza di tensione di rete. Il dimensionamento delle batterie dovrà rispondere all esigenza di durata dell emergenza da un minimo di 30 minuti per gli ambienti normali fino ad un massimo di 120 minuti per le strutture ospedaliere. Tutti gli apparati interessati all evacuazione dovranno essere alimentabili a 24V CC, oltre ad eventuale rete. Requisiti del sistema EVAC-SYS (o equivalenti) Il sistema di evacuazione vocale dovrà svolgere autonomamente tutte le funzioni ad esso assegnate e contemporaneamente integrarsi con il sistema antincendio, in perfetta corrispondenza alle normative EN CEI L insieme dei dispositivi dovrà essere in grado di svolgere particolari funzioni corali, prelevando ed inviando segnali e segnalazioni analogiche e/o digitali. In sintesi si disporrà di una centrale suono che asservirà le diverse zone acustiche. Ogni singola zona sarà collegata con la centrale in modo che il sistema globale possa essere configurato secondo le necessità. Tutte le apparecchiature inserite nel sistema dovranno essere di tipo professionale e quindi adatte ad un uso intensivo senza decadimento delle caratteristiche originarie, esclusa solo la mancanza dei normali interventi di manutenzione. Tutte le connessioni previste tra le apparecchiature periferiche e la Centrale, tra i mobili rack, tra i vari apparati e tra i sistemi, dovranno corrispondere agli standard correnti per tipo e qualità dei connettori e dei cavi utilizzati, per tipologia e caratteristiche dei segnali in transito e per rispetto delle normative vigenti. Particolare cura dovrà essere posta nella predisposizione meccanica ed elettrica delle apparecchiature ai normali interventi di manutenzione. Il sistema dovrà essere configurato in modo da consentire una semplice espandibilità o modifica delle dimensioni e delle funzioni ad oggi previste e/o inserite. Le caratteristiche costruttive e di cablaggio, pertanto, dovranno presentare proprietà di modularità tali da permettere una configurazione adatta alle funzioni da svolgere attualmente e consentire ampliamenti o modifiche successive, tramite l aggiunta di ulteriori moduli o modificando la configurazione ed i software del sistema. Per ciascuna zona deve essere prevista una doppia linea ed i diffusori dovranno essere collegati in modo alternato sulle due linee in modo tale da garantire la diffusione omogenea del segnale di evacuazione in caso di guasto di una delle linee. In caso di diffusione con una sola linea, il livello sonoro non dovrà essere inferiore a quanto richiesto dalla norma ( livello minimo, superamento rumorosità ambientale, coefficiente di comprensione ) La sezione dei conduttori, che dovranno essere del tipo resistente al fuoco FTG10(O)M1, normalmente dovrà essere 2x1,5 mm 2 oppure 2x2,5 mm 2 in caso di lunghe distanze o carichi particolarmente gravosi. Tutte le apparecchiature dovranno essere costruite secondo normative internazionali compresa la standardizzazione dei sistemi di montaggio in rack da 19 (norme EIA). Al fine di usufruire di questi, di limitare al minimo gli eventuali guasti causati da cavi e connessioni a vista e nel rispetto di tutte le regole di una buona installazione, dovranno essere eseguite le seguenti modalità di cablaggio: Montaggio di tutte le apparecchiature collocabili in tale esecuzione in mobili rack standard EIA di tipo metallico modulare espandibile completi dei necessari pannelli di aerazione, delle guide interne di supporto e di eventuali piani a consolle. Il rack dovrà essere munito di porta con serratura a chiave per evitare manomissioni degli apparati pag.40

41 da parte di non autorizzati, che possano alterare il processo di funzionamento. Costruzione dei relativi adattatori per eventuali apparati non prodotti in versione adeguata o che necessitino di particolari collocazioni meccaniche o elettriche; Cablaggio con costruzione dei Pannelli di Terminazione Cavi nella quantità e tipo necessari ad assicurare delle connessioni affidabili e conformi alla tipologia dei segnali in transito ed alle normative vigenti; Cablaggio con connessioni tra i vari apparati, corrispondenti agli standard correnti per tipo e qualità dei connettori e dei cavi utilizzati, per tipologia dei segnali in transito ed in rispetto delle normative vigenti; Cablaggio completo per ogni mobile rack di interruttore elettromagnetico e cavo di alimentazione disinseribile, di potenza adeguati e conformi alle normative; Si dovranno inoltre rispettare le posizioni di montaggio indicate in progetto. Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle normative vigenti e corredati delle opportune certificazioni o marchi di Qualità e di Sicurezza. Tutte le Case Costruttrici delle Apparecchiature e dei Software impiegati per la Realizzazione dell impianto, che Eseguano Lavorazioni per lo stesso (Cablaggi, Programmazioni e Personalizzazioni Software, Adattamenti o Modifiche, ecc) e che Producano, se necessario, la Progettazione Esecutiva o Costruttiva, dovranno essere Certificate UNI EN ISO Il Sistema Dovrà essere Certificato Completamente Conforme alle Normative CEI-EN / CEI da Ente Preposto a tali Servizi. Tutti i componenti utilizzati per la Gestione delle Emergenze dovranno far parte del Sistema stesso al fine di essere ugualmente Certificati. Tutti i materiali impiegati dovranno essere allo stato dell'arte, nuovi di fabbrica, esenti da difetti, prodotti e certificati da società leader nel settore e disporre di una rete di Assistenza Tecnica Ufficiale su tutto il Territorio Nazionale. Per tutti i materiali offerti si dovranno indicare le specifiche tecniche ufficiali allegando preferibilmente le relative schede tecniche del costruttore. Descrizione del sistema Le caratteristiche del sistema dovranno consentire configurazioni completamente conformi con le normative CEI EN / CEI (Sistemi Elettroacustici Applicati ai Servizi di Emergenza). Il sistema dovrà comunque possedere normalmente tutti i relativi requisiti. Le specifiche costruttive dovranno presentare caratteristiche di modularità, tali da permettere una configurazione adatta alle funzioni da svolgere attualmente e consentire ampliamenti o modifiche successive, tramite l aggiunta di ulteriori moduli o modificando la configurazione e la programmazione software del sistema. Le prestazioni di base, anche in configurazione minima, dovranno essere comunque sufficienti a svolgere le funzioni minime necessarie alla gestione delle emergenze. I componenti utilizzati dovranno possedere caratteristiche costruttive tali da garantire una alta affidabilità compresa l autodiagnosi del sistema, il funzionamento 24 ore su 24 con interruzione del servizio solo durante gli eventuali interventi di manutenzione e fornire l intero delle prestazioni dichiarate per non meno di 30 minuti continui, salvo i casi particolari in cui si richiedono tempi superiori. Al fine di non utilizzare inutilmente l amplificatore di scorta, la commutazione automatica dello stesso dovrà avvenire per effettivo guasto dell amplificatore di servizio e non della linea di diffusori ad esso collegata. L autodiagnosi delle linee di diffusori dovrà avvenire con sistema di controllo della Impedenza della linea verificando l effettivo funzionamento di una quantità di diffusori tale da garantire la diffusione adeguata dei messaggi di emergenza. Dovrà pertanto essere segnalata la variazione di impedenza che comporta l assenza sulla linea del 30/40% dei diffusori. Il sistema, comprensivo di tutti i componenti, delle modalità di installazione e di alimentazione di emergenza, dovrà essere completamente Conforme alle Normative CEI-EN Le principali sezioni in cui sarà suddiviso il sistema sono: Posto Operatore di emergenza ad uso dei VV.FF - Postazioni Microfoniche operative (per la zone presidiate) Centrale di Gestione; Centrale di Amplificazione Audio (se possibile inglobata nella centrale di gestione) Diffusori Audio nelle Aree/Zone di destinazione. pag.41

42 Ogni sezione dovrà essere configurata in modo da consentire una semplice espandibilità e/o modifica delle dimensioni e delle funzioni ad oggi previste, atte anche a minimizzare il possibile blocco dell intero sistema in caso di guasto e/o anomalie. Sistema Globale dovrà provvedere a: Diffusione Annunci da Console Microfoniche (Posti Operatore) con selezione della o delle zone interessate all annuncio; Diffusione Messaggi Automatici preregistrati per Allarme Evacuazione, Preallarmi, Informazioni Generali, Spot Pubblicitari, ecc.; Diffusione Musica di sottofondo (BGM Back Ground Music) eventualmente regolabile e/o escludibile per Area/Stanza/ecc.; Gli eventuali attenuatori delle Aree/Stanze (se previsti) si escludono automaticamente in caso di Annuncio o di Allarme; Controllo di più Livelli di Priorità; Possibilità di Gestione di Musica o Messaggi differenziati per Zona; Possibilità di invio contemporaneo su diverse zone separate di Contenuti Audio diversificati contemporanei o in successione. Alimentazione di Emergenza bassa tensione, di potenza adeguata alla norma, comprendente l autodiagnosi di tutti i parametri ed il controllo permanente dello stato delle batterie. Posti Operatore Postazione annunci manuali con funzioni specifiche e dedicate a questa attività; Tasti e segnalazioni funzionali di chiaro e semplice utilizzo; Tasti funzione programmabili secondo necessità per la selezione di gruppi di zone, selezione diretta delle zone ed attivazione di Funzioni speciali; Visualizzazione informazioni, diagnosi, conferma funzione, ecc.; Generatore di nota di attenzione; Controllo delle priorità con avviso di canale occupato; Postazione per l intervento del Vigile del Fuoco con funzioni di priorità assoluta. Centrale di gestione Sistema a Microprocessore/i con Software applicativo residente scritto su eprom per massima affidabilità (nessuna meccanica o parte in movimento - HD, FD, ecc.); Funzionamento Ordinario Completamente Autonomo, Il PC di Programmazione è una periferica della unità centrale e non il Gestore; Autodiagnosi Interna completa e continua del sistema con messaggistica di informazione sugli eventi; Equipaggiato con funzione di Autodiagnosi delle Memorie Audio Digitali; Equipaggiato con Funzione di Autodiagnosi Amplificatori; Equipaggiato con Funzione di Autodiagnosi Linee Diffusori con Tecnologia a Controllo dell impedenza Funzione di Commutazione Automatica Amplificatore Guasto con Amplificatore di Scorta; Equipaggiata con Sistema di Alimentazione in Emergenza a bassa tensione completo di Autodiagnosi stato batterie e unità di controllo; Porta RS-232 per collegamento a PC di Programmazione e/o Supervisione o per collegamento a sistemi esterni; Predisposizione all interfacciamento con Concentratore Allarmi o Sistema di Rivelazione Incendio (anche via contatti isolati galvanicamente); Gestione di più Contenuti Audio diversi e contemporanei; Possibilità di Espansione dei controlli di ingresso e uscita; Moduli di Memoria Audio Digitale a stato solido con 8 programmi/canali per modulo (Allarme Evacuazione, Preallarme di Allerta ed Informazione, ecc.); memoria non volatile in assenza di alimentazione e senza parti in movimento (no HD,FD, ecc.); Centrale di amplificazione Centrale di Amplificazione equipaggiata con Amplificatori di tipo Professionale in grado di rimanere attivi (accesi e pronti per l uso con reazione a tempo 0) 24 ore su 24 e di erogare per lunghi periodi la potenza totale dichiarata. Amplificatori (preferibilmente digitali) Equipaggiati con Autodiagnosi per verifica stato in grado di erogare l intero della potenza dichiarata con alimentazione a bassa tensione 24/28Vdc. Segnalazione ottica su ogni amplificatore di in funzione e di Surriscaldato ; Alimentazione in Emergenza a bassa tensione completo di Autodiagnosi stato batterie e unità di controllo; pag.42

43 Diffusori Diffusori di tipo professionale in grado di erogare per lunghi periodi l intero della potenza dichiarata equipaggiati con trasformatore per linee a tensione costante, eventualmente con prese di attenuazione per la variazione della potenza emessa. Equipaggiati esternamente con fusibili termici e morsetti ceramici per maggiore resistenza alle alte temperature ed isolamento dalla linea in caso di temperatura eccessiva. Diffusori da soffitto comprensivi di calotta antifiamma, morsetti ceramici e fusibili termici per l isolamento dalla linea in caso di alterazione dovuta all eccessivo calore. Art FORNITURA DEI MATERIALI Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati nella realizzazione degli impianti descritti dovranno essere della migliore qualità, di primaria Casa Costruttrice, dovranno essere rispondenti, nell insieme e nelle singole parti, alle relative Norme CEI e UNI ed alle tabelle di unificazione UNEL applicabili. Dovranno essere adatti all ambiente d installazione ed avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e di umidità alle quali potranno essere sottoposti durante l esercizio. Tutti i materiali rientranti nel campo di applicazione delle direttive europee, dovranno essere marcati CE in conformità alle direttive 73/23, 93/68 (direttive bassa tensione), 89/336, 92/31 (compatibilità elettromagnetica). I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l Appaltatore riterrà di sua convenienza e dovranno essere ritenuti accettabili, a giudizio insindacabile dalla D.L., risultando della migliore qualità delle specie previste. In particolare i materiali elettrici dovranno avere il marchio di qualità italiano IMQ o marchio equivalente, rispondere a tutti i requisiti in appresso indicati e, conformi a quelli richiesti dal Capitolato d Appalto per le opere pubbliche, nonché alle disposizioni di legge richiamate e quelle che potrebbero essere in vigore all atto della esecuzione dei lavori. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell appalto devono corrispondere, come caratteristiche ovvero come prescrizioni fatte dagli Enti competenti, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia nonché dalle norme tecniche di settore (UNI, CTI, ISPESL, CEI, VV.F., Ministero della Sanità, ecc.); in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all impiego, l impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. Prima del loro utilizzo l appaltatore dovrà presentare per l approvazione, secondo le richieste della D.L., la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l opera oggetto dell appalto. L accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Art MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Per la realizzazione degli interventi a progetto potranno essere utilizzate le tipologie di materiali descritte nel seguito: - centralini in materiale isolante autoestinguente, in esecuzione da incasso, semincasso o parete, completi di guide EN 50022, con portelle interne sfinestabili e porta esterna trasparente, esecuzione in doppio isolamento (isolamento completo a norma EN ), grado di protezione come indicato negli elaborati di progetto, predisposizione per collegamento a tubi e canali, serrature esterne a chiave ove richiesto. - centralini in lamiera di acciaio zincato e verniciato, in esecuzione da semincasso o parete, completi di guide EN 50022, con portelle interne sfinestabili e porta esterna in vetro temprato, grado di protezione come indicato negli elaborati di progetto, predisposizione per collegamento a tubi e canali, serrature esterne a chiave ove richiesto. - interruttori automatici magnetotermici modulari, non compatti, con involucro isolante pag.43

44 autoestinguente e atossico, certificato UL94 carta gialla per il grado di autoestinguenza V0 a spessore 1.6 mm, avente meccanica di tipo autoportante svincolata dall involucro isolante, di dimensione modulare pari a 17,5 mm, comando a leva nera piombabile in posizione ON-OFF. Morsetti di collegamento predisposti per il collegamento di cavi e barrette di collegamento. - dispositivi di manovra e protezione, automatici e non, serie modulare, compatti e non compatti, per installazione su guide DIN, con involucro isolante atossico, grado di estinguenza V0, targa di identificazione del circuito, tutti i poli protetti o np+n dove specificatamente richiesto, temperatura di impiego C, tensione di isolamento non inferiore a 500 V, tensione nominale 230/400 V, frequenza nominale 50/60 Hz, comando di chiusura e apertura simultaneo su tutti i poli, segnalazione separata di intervento differenziale su dispositivi magnetotermici differenziali, meccanismo di sgancio indipendente dalla posizione della leva di manovra, sezione massima di cavo collegabile 16 mm 2, fasi diverse separate da setto isolante, morsetti a gabbia a serraggio indiretto protetti. - cassette di derivazione per installazione a parete, in materiale termoplastico autoestinguente secondo Norma UL94 HB e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 650 C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC , isolamento di classe II, grado di protezione come indicato nelle prescrizioni specifiche, fondo scatola predisposto per il montaggio di accessori (es: guide DIN, piastre di fondo, morsettiere). - cassette per installazione a incassata in pareti in muratura, in cartongesso e attrezzate, in materiale termoplastico autoestinguente e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 850 C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC , alette per il fissaggio delle viti dei supporti in acciaio zincato, passivato ed incerato, possibilità di inserimento di setti separatori, conformi alle norme CEI 23-48, fondo scatola predisposto per il montaggio di accessori (es: guide DIN, piastre di fondo, morsettiere). - tubi in materiale termoplastico a sezione circolare flessibili e pieghevoli, serie pesante, in materiale autoestinguente, con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N su 5 cm per l esecuzione di impianti in esecuzione sottotraccia. - tubi in materiale termoplastico a sezione circolare rigidi e pieghevoli a freddo, in materiale autoestinguente, piegabile a freddo, con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N su 5 cm (CEI 23-8 V2, V3); colore grigio per l esecuzione di impianti in esecuzione a vista. - scatole portautenze con interasse 83,5 (503), in abs autoestinguente, dotate di raccordi per sistemi di canalizzazione in esecuzione a vista con separatori, dotate di prefratture per inserzione di canalizzazioni a sezione rettangolare o quadrata, fissaggio del corpo scatola indipendente dal fissaggio del telaio portafrutti e della placca di finitura. - telai per scatole da incasso o a vista in policarbonato autoestinguente, rigidità dielettrica non inferiore a 2000V, resistenza al filo incandescente 850 C, reticolo posteriore di irrigidimento, viti in acciaio zincato e passivato con testa a croce e a taglio, conformi alle norme CEI EN apparecchi di comando e presa modulari (modulo 25x45 o suo multiplo intero), installazione da incasso in cassette predisposte, fissaggio a scatto con molla in acciaio inossidabile, inserimento sul supporto dal retro, viti con testa a croce e intaglio e piastrina di serraggio imperdibile, morsetti protetti a doppio ingresso per uno o due conduttori di sezione fino a 4 mm 2 anche non uguali fra loro, resistenza di isolamento superiore a 5M, rigidità dielettrica superiore a 2000 V; per gli interruttori, i pulsanti ed i deviatori: distanza di apertura dei contatti superiore a 3 mm, vita elettrica superiore a 5000 manovre a corrente e tensione nominali con cos = 0,6; per le prese: alveoli attivi schermati (grado di protezione 2.1 a sicurezza aumentata); per gli interruttori automatici: protezione magnetotermica con caratteristica di intervento C, bipolari con due poli protetti, potere di interruzione 3 ka; conformi alle norme CEI 23-3, 23-5, 23-16, placche di finitura di tipo modulare con montaggio a pressione, in tecnopolimero isolante, nei colori indicati dalla Committente, con finitura antistatica e antigraffio. - cavi con conduttori flessibili in rame rosso unipolari, conformi al regolamento dell unione europea n. 305/11, comunemente detto regolamento CPR (Contruction Product Regulation) tipo C ca -s1b,d1,a1 tipo FG17 450/750 V (idonei per luoghi marci tipo A), per posa entro tubazioni sui circuiti di energia terminali, con tensione fino a 230/400 V e per correnti deboli, esclusi i circuiti telefonici. - cavi con conduttori flessibili in rame multipolari, conformi al regolamento dell unione europea n. 305/11, comunemente detto regolamento CPR (Contruction Product Regulation) tipo C ca -s1b,d1,a1 tipo FG16(O)M16 0,6/1 kv (idonei per luoghi marci tipo A), per distribuzione primaria e terminale in canaline, passerelle e tubazioni, per distribuzione di energia e di segnale, anche per posa libera su strutture. - morsetteria di tipo a connessione unipolare su più vie per applicazioni in cassette di derivazione, pag.44

45 conformi alle norme CEI e 23-21, corpo in policarbonato antiurto autoestinguente trasparente, morsetti in acciaio trattato antiossidazione, piastrina di collegamento equipotenziale in rame stagnato, serraggio di tipo indiretto. Nell elenco indicato sono descritte le caratteristiche principali dei materiali che possono essere utilizzati per l esecuzione degli impianti elettrici. Il loro impiego specifico è indicato nella relazione tecnica. Quanto descritto indica una linea guida e non costituisce alcun obbligo per quanto riguarda la DL sull accettazione di un determinato materiale proposto dall impresa. Per quanto riguarda gli interventi di ampliamento e completamento degli impianti estendenti dovranno essere utilizzate le medesime marche e modelli al fine di garantire l integrazione tra esistente e nuovo senza rifacimenti complessivi. Per le caratteristiche dei componenti degli impianti speciali si faccia riferimento a quanto descritto nelle opere e nel computo metrico. Alba gennaio 2018 Il tecnico pag.45

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