AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA Viale F. Rodolfi n VICENZA COD. REGIONE 050 COD. U.L.SS. 006 COD.FISC. E P.IVA CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 SISTEMA PER L ESECUZIONE DI ESAMI DI EMOGAS, ELETTROLITI, GLUCOSIO, CALCIO E ACIDO LATTICO PER IL P.O. DI VICENZA ED IL P.O. DI NOVENTA VICENTINA

2 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 OGGETTO DELLA FORNITURA DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA QUALITA E QUANTITA TEST CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL SISTEMA ANALITICO INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE DEL PERSONALE CERTIFICAZIONI AGGIORNAMENTO FORNITURA CONSEGNA INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE VERIFICHE DI FUNZIONALITA NORMATIVE DI SICUREZZA TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO CAUZIONE DEFINITIVA REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI INADEMPIMENTI E PENALI SCHEDE DI SICUREZZA SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 2

3 ART. 25 ART. 26 ART. 27 ART. 28 RECESSO UNILATERALE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORO ESCLUSIVO NORME E CONDIZIONI FINALI 3

4 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura in service di un sistema per l esecuzione di esami di emogas, elettroliti, glucosio, calcio e acido lattico, presso il P.O. di Vicenza e presso il P.O. di Noventa Vicentina. La fornitura si intende comprensiva di reattivi, materiale di calibrazione e controlli, consumabili e strumentazione, con sistema di monitoraggio strumentale funzionale e qualitativo dei vari sistemi analitici collegati in rete. La strumentazione fornita dovrà essere collegata alla rete informatica per attivare il progetto di monitoraggio strumentale funzionale e qualitativo delle strumentazioni, nelle quantità indicate nel presente capitolato. Importo annuo a base d asta IVA esclusa: ,00 Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, così come dettagliati nell allegato Documento Unico Valutazione del Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.), ammontano ad 1.300,00 per tutta la durata dell appalto e non sono soggetti a ribasso. L aggiudicazione della fornitura avverrà in base ai criteri specificamente indicati nel disciplinare di gara. La gara avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006. ART. 2 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO Il presente contratto avrà la durata di tre anni e decorrerà da quando il collaudo, l interfacciamento e la fornitura di tutti gli accessori saranno stati completati positivamente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni, verificatane la convenienza economica. Il suddetto rinnovo si intende privo di ulteriori spese per l uso delle apparecchiature ( noleggio ), fatto salvo che le apparecchiature non vengano sostitute con altre di nuova generazione in occasione del rinnovo stesso. In ogni caso il rinnovo non potrà comportare un aumento dei costi. L Impresa aggiudicataria alla scadenza del contratto avrà l obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all espletamento della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del contratto. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Consip o una gara Regionale o di Area vasta per l affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell art del codice civile e dell art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell art.1373 II comma del Codice Civile. L impresa aggiudicataria dovrà fornire: ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 4

5 1. le apparecchiature a noleggio nel numero e con le caratteristiche necessarie per l esecuzione dei test elencati all art. 4 del presente capitolato; 2. l interfacciamento del collegamento degli analizzatori con la rete ospedaliera; 3. il collegamento delle apparecchiature con il sistema informativo del laboratorio dell Ospedale di Vicenza (TD Sinergy Siemens), da strumento a TD-Synergy, con controllo dell'anagrafica, generazione di record e registrazione dei risultati in un'unica fase; 4. il software per la gestione degli strumenti (gestione degli strumenti a distanza: stato degli analizzatori, controllo di qualità, gestione del paziente); 5. l assistenza tecnica full-risk per tutta la durata del contratto nei termini di cui all art. 7 del presente capitolato; 6. la fornitura dei reagenti, calibratori, carta, controlli di qualità e ogni tipo di materiale necessario al buon funzionamento degli strumenti per l esecuzione dei test elencati all art. 4 del presente capitolato; 7. formazione del personale, anche di nuovo inserimento nel corso del contratto, addetto all uso delle apparecchiature fornite per il tempo necessario all apprendimento. La Ditta aggiudicataria dovrà procedere, dopo la consegna dei locali, alla disinstallazione delle apparecchiature in uso, così come indicate nella sottostante tabella: tali apparecchiature verranno cedute alla ditta medesima al prezzo dalla stessa offerto in sede di offerta di gara, nei termini precisati dal disciplinare; successivamente la ditta dovrà procedere alla installazione delle nuove apparecchiature. marca e modello n inv. ULSS centro di costo anno acquisto LAB. DI CHIMICA CLINICA E EMATOLOG BAYER MOD. RAPIDPOINT LAB. DI CHIMICA CLINICA E EMATOLOG BAYER MOD. RAPIDPOINT S.O. CARDIOCHIRURGIA 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT ANESTESIA E RIANIMAZIONE BAYER MOD. RAPIDPOINT SERV. UCIC 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT GRUPPO OPERATORIO 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT SERV. AMBULAT. EMODINAMICA 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT OSTETRICIA 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT SEZ. AGGREG. PATOLOGIA NEONATALE 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT PNEUMOLOGIA 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT AREA TERRITOR. DI PNEUMOTISIOLOGIA 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT LAB. DI CHIMICA CLINICA E EMATOLOG BAYER MOD. RAPIDPOINT SERV. DIALISI EXTRACORPOREA * 2004 BAYER MOD. RAPIDPOINT SERV. PRONTO SOCCORSO 2004 BAYER MOD. RAPIDPOIN PRONTO SOCCORSO NOVENTA 2007 SIEMENS AG MOD. RAPIDPOINT SERV. DIALISI EXTRACORPOREA * 2011 SIEMENS MOD. RAPIDLAB LAB. DI CHIMICA CLINICA E EMATOLOGIA

6 ART. 4 QUALITA E QUANTITA TEST Le apparecchiature a noleggio dovranno essere installate presso le unità operative di seguito indicate e dovranno avere le caratteristiche tecnico funzionali per il soddisfacimento del fabbisogno presunto annuo di test, dettagliato nella tabella sottostante: P.O. VICENZA Sede Test N. campioni/anno N. Strumenti Anestesia e Rianimazione 1 Emogas lattico Anestesia e Rianimazione 2 Emogas Cardiochirurgia TIPOC Emogas Cardiochirurgia 2 (sala Emogas operatoria) Cardiologia UCIC Emogas Cardiologia emodinamica Emogas Ca ++, Glucosio Nefrologia Laboratorio Emogas Ca ++, Elettroliti (Na +, K +, Cl - ) Nefrologia Emodialisi Emogas Ca ++, Elettroliti (Na +, K +, Cl - ) Pneumologia Emogas Ca ++, Glucosio Pediatria Emogas Poliambulatorio N. 1 Emogas Ca ++, Glucosio

7 Gruppo Operatorio Pronto Soccorso Vicenza Ostetricia Vicenza Laboratorio Ospedale Vicenza 1 Laboratorio Ospedale Vicenza 2 T.I.P.O Vicenza Emogas Emogas Emogas Emogas Emogas Emogas P.O. NOVENTA Sede Test N. campioni/anno N. Strumenti Pronto Soccorso Noventa Emogas Ca ++, Glucosio, acido lattico Laboratorio Ospedale Noventa Emogas Le quantità sopraelencate sono riferite al consumo prevedibile annuo e sono meramente indicative, e non impegnative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, e ciò ai sensi dell art comm a del Codice Civile, in cui l entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita come quella corrispondente al normale - reale fabbisogno dell U.L.SS. nel periodo contrattuale. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione alcuna relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a quelli indicati nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione. I reattivi ed il materiale necessario per l esecuzione dei test elencati dovranno essere conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 332/2000. Nel caso essi contengano una sostanza o 7

8 un prodotto che possa essere considerato pericoloso, gli stessi dovranno essere etichettati ed accompagnati da corretta documentazione informativa (scheda di sicurezza), così come previsto dalla normativa vigente in materia di classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. La ditta fornitrice dovrà garantire prodotti e servizi coerenti alle necessità del percorso ISO 15189, considerando che i laboratori sono certificati secondo questi standard. ART. 5 CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI SISTEMI ANALITICI Per tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire la strumentazione necessaria per l esecuzione dei test indicati nella tabella di cui all art. 4 del presente capitolato, da installare presso le unità operative indicate nella medesima tabella, impegnandosi altresì ad apportare le modifiche tecnico-operative che nel corso del contratto si rendessero necessarie. In particolare, la strumentazione offerta dovrà essere conforme alle seguenti normative: o Norme di sicurezza vigenti (IEC , CEI 66-5) o Direttiva Comunitaria 89/336 relativa alla compatibilità Elettromagnetica (Marcatura CE) o Direttiva Comunitaria 89/392, se prevista dal sistema diagnostico (Marcatura CE) o Direttiva Comunitaria 98/79 relativa ai dispositivi medici diagnostici in vitro o D.L. 46/97 e successive modifiche. Gli strumenti devono essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione con l impegno a fornire ogni miglioramento tecnologico in concomitanza alla commercializzazione dello stesso, per tutta la durata della fornitura. Gli strumenti dovranno: essere a cartuccia non monotest; non richiedere manutenzione ordinaria per l operatore di reparto, oltre la gestione dei cambi cartucce; non richiedere bombole per la determinazione dei gas; disporre di aspirazione automatica del campione con massima sicurezza per l operatore; prevedere dispositivo di raccolta; disporre di elettrodi di misura all interno della cartuccia di misura contenente i liquidi di calibrazione; disporre di fluidica dei reagenti all interno della cartuccia; disporre di lettore di codice a barre; utilizzare metodi e reattivi standardizzati: non utilizzare materiale homebrew o reagenti esterni (il materiale deve soggiacere a procedure standardizzate di produzione e controllo); avere un sistema di correzione dei risultati in relazione alla temperatura del paziente; presentare referenze scientifiche; essere completi di tutti i componenti ed accessori ai fini del collegamento (previsto nella fornitura) al computer di gestione del Laboratorio di Vicenza (TD Synergy Siemens); permettere il monitoraggio qualitativo e funzionale delle strumentazioni analitiche; 8

9 prevedere modalità tecniche ed operative per la riduzione del rischio clinico con particolare riguardo alla fase preanalitica. Il software gestionale dovrà permettere il monitoraggio in tempo reale delle stazioni di lavoro collegate per verificarne la qualità, tramite controlli sulle calibrazioni, sui controlli di qualità e sugli esami eseguiti, e la funzionalità, con eventuali test elettronici, meccanici e fluidici delle strumentazioni analitiche. Durante tutta la durata contrattuale dovrà essere realizzata la manutenzione conservativa, normativa ed evolutiva del software. ART. 6 INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE Tutti gli strumenti forniti devono essere interfacciati con il sistema gestionale dei Laboratori dell Azienda. In particolare, le stazioni che programmano il test sul LIS, dovranno essere collegate con il sistema informativo dei laboratori (TD Sinergy Siemens) secondo una modalità bidirezionale, con identificazione positiva dei campioni tramite codice a barre e alla rete informatica dell ULSS; per le stazioni di urgenza dovrà essere prevista l identificazione del campione attraverso l ID del Paziente (numero di ricovero o Codice fiscale, con richiamo dell anagrafica centralizzata del paziente) e l esecuzione del test dovrà generare verso LIS richiesta, input risultati e refertazione automatica, senza procedure di Accettazione. Attualmente i Laboratori sono dotati del sistema gestionale LIS modello TD Synergy della ditta Siemens spa. Il sistema gestionale del Laboratorio è unico per i Laboratori di Vicenza e Noventa Vicentina, con struttura multilab (unico server, diverse locazioni di sistema). Da un punto di vista tecnico TD-Synergy può gestire contemporaneamente 2 modalità di connessione ovvero: Modalità Standard: a) Viene fatto l'order entry della richiesta tramite una procedura di accettazione (Es. Alert). L'identificativo della richiesta in questo caso corrisponde al numero di IDEE. b) La richiesta viene inviata dalla procedura di accettazione a TD-Synergy ed il software di interfacciamento esegue il check-in in automatico. c) Viene eseguito l'esame emogas sullo strumento (query tramite nr. di IDEE ) ed inviato i risultati a TDS. Modalità POCT : a) Non viene fatto nessun order entry, ma la richiesta di emogas viene inserita direttamente nello strumento usando un identificativo univoco del paziente. Di solito si usa il Numero di Ricovero o comunque un identificativo univoco (braccialetto). b) TD-Synergy tramite questo numero recupera l'anagrafica su il DataBase Ricoveri di SIGMA (che deve essere sempre disponibile). c) Se lo step b invece va a buon fine, viene creata la richiesta ed i relativi risultati su TD-Synergy. In caso contrario la richiesta può essere non registrata oppure gestita come Anonimo. Il software di interfacciamento con TD Synergy è in grado di gestire le 2 modalità in contemporanea. 9

10 Sono a carico della ditta offerente il progetto di integrazione (definizione del flusso dei dati da scambiare) ed i relativi costi di integrazione di propria competenza, precisamente dallo strumento al Laboratorio e viceversa. Saranno a carico della ditta aggiudicataria i costi di integrazione con il sistema di Laboratorio. ART. 7 ASSISTENZA TECNICA La manutenzione degli strumenti, sia ordinaria che straordinaria, nonché un adeguata copertura assicurativa R.C., saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. La manutenzione dovrà essere di tipo full risk per tutta la durata del contratto. La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant altro necessario per il perfetto funzionamento dell apparecchiatura fornita. Dovranno essere garantiti: a) servizio di manutenzione ordinaria tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi: manutenzione generale programmata; verifiche di sicurezza; sostituzione parti difettose. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza tale da garantire il rispetto delle normative in materia e senza determinare l interruzione del servizio. Il calendario di massima delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato ai Direttori delle Unità Operative interessate. Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l avvenuta esecuzione dell intervento ai Direttori delle Unità Operative interessate e al Servizio di Ingegneria Clinica. b) Servizio di manutenzione straordinaria in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici. Dovrà essere garantita l esecuzione dell intervento di ripristino della piena funzionalità delle strumentazioni entro 8 ore lavorative (orario lavorativo: lun. ven. dalle 8.00 alle 18.00) successive alla segnalazione del guasto, con assistenza in loco: in caso di fermo apparecchiatura superiore a tale periodo dovrà essere garantita la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione. L assistenza tecnica ed il supporto scientifico dovranno essere prestati anche on-line e telefonicamente. Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco per la messa in funzione dei sistemi. Saranno a carico della Ditta i reagenti e i consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento degli strumenti, quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento. Non sono a carico della Ditta i consumi dovuti ad un utilizzo difforme dal protocollo proposto dalla Ditta. 10

11 ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, comprendente: o istruzione per l avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti; o assistenza on-line e telefonica al personale addetto per il corretto uso delle apparecchiature. Le istruzioni, il manuale d uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana. L addestramento iniziale dovrà essere svolto presso il luogo di installazione delle apparecchiature, previo accordo con il Direttore del Laboratorio di Chimica Clinica ed Ematologia di Vicenza. La formazione del personale tecnico dovrà prevedere addestramento all utilizzo, alla eventuale manutenzione correttiva e alla risoluzione di problemi tecnici di base. Successivamente, dovrà essere garantito un training specialistico in sede o presso la sede della Ditta, dedicato a poche figure tecniche, per la formazione di un ruolo di supervisore. Previo contatto con i Coordinatori dei diversi servizi in cui saranno istallate le nuove strumentazioni, dovranno essere organizzati presso il luogo di installazione delle apparecchiature corsi di utilizzo per il personale sanitario che il reparto/servizio intenderà impiegare nell uso delle strumentazioni. La Ditta concorrente dovrà sviluppare nell offerta tecnica (Busta n. 2) la descrizione del piano formativo proposto. ART. 9 CERTIFICAZIONI Tutte le strumentazioni, i reattivi ed il materiale necessario dovranno essere dotati del marchio CE ai sensi del D.Lgs. 332/00 ed essere conformi alle norme di sicurezza CEI vigenti od a equivalenti norme europee eventualmente applicabili. La non conformità dei prodotti proposti (siano essi apparecchiature o materiali diagnostici) alle normative vigenti, sopra indicate, determinerà automaticamente l esclusione dalla gara della Ditta che ha presentato i prodotti non conformi. ART. 10 AGGIORNAMENTO FORNITURA Qualora durante l esecuzione del contratto, l Impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi (apparecchiature/software/reattivi) analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/apparecchiature dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell U.L.S.S.. 11

12 L Impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio. ART. 11 CONSEGNA INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE La Ditta aggiudicataria concorderà con questa Azienda le modalità di consegna e collaudo degli apparecchi, nonché l iter da seguire per le riparazioni e/o sostituzioni, per le verifiche periodiche di sicurezza, secondo la normativa vigente e le raccomandazioni del costruttore. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all installazione delle attrezzature presso le sedi di utilizzo e sono a suo completo carico: il trasporto, lo scarico e il posizionamento in sito delle attrezzature e degli accessori, con ogni onere e manovalanza compresa; la custodia in cantiere delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l installazione; l attivazione e la messa in funzione delle apparecchiature fornite; interfacciamento bidirezionale. Inoltre, la Ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire, a proprio carico, eventuali supporti che si rendessero necessari per il sostegno delle apparecchiature oggetto della presente fornitura. Concluso il procedimento la Ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei supporti forniti, previo accordo con i direttori delle Unità Operative interessate. Tali supporti saranno restituiti nello stato in cui si trovano dopo l uso e niente sarà dovuto alla Ditta per il loro utilizzo. La consegna delle attrezzature dovrà essere effettuata a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria presso le unità operative interessate, entro il termine massimo di 120 giorni consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione della formale aggiudicazione della fornitura. L installazione ed il relativo collaudo dovranno avvenire entro 60 giorni della consegna, previo accordo con il Direttore delle Unità Operative interessate. L Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione/collaudo. Le operazioni di collaudo verranno eseguite dall aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati della Azienda U.L.SS., previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall aggiudicatario al responsabile dell U.O.C. coinvolta ed al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Dell esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque l aggiudicatario da responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell aggiudicatario. 12

13 Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche entro il termine predetto, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti. Nell ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, l aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare e sostituire l apparecchiatura e/o le parti di essa risultati non conformi entro e non oltre 10 giorni, fatta salva la facoltà dell Amministrazione di risolvere il contratto. Resta salvo il diritto dell Azienda U.L.SS 6, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l ulteriore danno. Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle Apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche. La fornitura di tutte le parti/accessori e del materiale di consumo risulta essere un prerequisito essenziale per l avvio a regime della strumentazione e quindi per l esito positivo del collaudo. Tutto il materiale per le eventuali prove necessarie per il collaudo, compreso il materiale necessario per la definizione degli intervalli dì riferimento per i parametri quantitativi, dovrà essere fornito gratuitamente dalla ditta aggiudicataria fino alla messa a punto definitiva del sistema analitico. Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro di tutti gli strumenti forniti, che verranno resi nelle condizioni in cui si trovano a seguito dell uso, previo accordo con il Direttore dell U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia ed il Servizio di Ingegneria Clinica. L interfacciamento risulta essere un prerequisito essenziale per l avvio a regime della strumentazione: i pagamenti dei canoni partiranno da quando il collaudo è stato concluso con esito positivo. La fornitura si intenderà accettata solo all esito positivo delle prove di collaudo. La Ditta si farà carico di far pervenire al Servizio Approvvigionamenti ed al Servizio di Ingegneria Clinica copia del certificato di collaudo. Tutto il materiale per le eventuali prove necessarie per il collaudo, compreso il materiale necessario per la definizione degli intervalli dì riferimento per i parametri quantitativi, dovrà essere fornito gratuitamente dalla ditta aggiudicataria fino alla messa a punto definitiva del sistema analitico. ART. 12 VERIFICHE DI FUNZIONALITA I primi due mesi, dal collaudo positivo, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza del sistema alle caratteristiche del presente capitolato. Nell'arco dei 60 giorni successivi alla data del collaudo positivo, il Responsabile del Servizio di Laboratorio valuterà l'idoneità e la capacità delle strumentazioni offerte e della rete informatica per la gestione del POCT a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate, prevedendo l'esecuzione del test run della macchina, teso a verificare: 13

14 o precisione; o accuratezza; o carry over; o operatività; o consumi effettivi; o operatività gestionale e di controllo delle strumentazioni dal sistema o informatico dedicato. Superato tale test, la strumentazione, a insindacabile giudizio del Responsabile sopraccitato, verrà considerata a tutti gli effetti idonea e operativa. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l Azienda U.L.SS. potrà risolvere il contratto di fornitura, con addebito delle spese e dei danni alla ditta aggiudicataria. ART. 13 NORMATIVE DI SICUREZZA Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. ART. 14 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI La Ditta aggiudicatrice assumerà ogni responsabilità per l uso di apparecchiature o per l adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d autore. La Ditta appaltatrice dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell ente appaltatore in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma, per qualsivoglia altro titolo, la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato. ART. 15 IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO Le consegne del materiale di consumo verranno programmate secondo gli accordi presi e le necessità espresse dal laboratorio. Il materiale di consumo dovrà essere consegnato presso il Magazzino Aziendale - sito in Povolaro di Dueville (VI) o presso il Laboratorio Analisi di Noventa Vicentina entro 7 giorni dalla data di emissione dell ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell ordine contenente espressa indicazione in merito all urgenza. I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell ordine dell Azienda U.L.SS. e - per ogni prodotto fornito - dovranno obbligatoriamente specificare: quantità dei beni consegnati; descrizione dei beni consegnati; nome commerciale; codice ditta; 14

15 n Lotto; data di scadenza. La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all Azienda Sanitaria. I Kit diagnostici forniti dovranno avere una data di scadenza pari ad almeno i tre quarti della validità complessiva dalla data di consegna. L Azienda provvederà, a seconda dei casi, all applicazione delle relative penali di cui all art.21 Inadempimenti e Penali. Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto e per spese di qualsiasi altra natura - quand anche effettuato per consegne urgenti. Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali. Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballi e i confezionamenti, all esterno, dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti. I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. In ogni caso l Azienda U.L.SS. non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell effettiva accettazione e presa in carico. Gli eventuali oneri rimangono a carico dell aggiudicataria, la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: di igiene sulla produzione e sul commercio; di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi. Non saranno accettati i prodotti consegnati senza il rispetto delle temperature previste. La merce consegnata verrà presa in carico dal personale del magazzino aziendale, previo accertamento della corrispondenza qualitativa e quantitativa della prestazione effettuata rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto. La presa in carico da parte dell Azienda U.L.SS. non esclude la responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo. 15

16 Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall Azienda U.L.SS. ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. All atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell U.L.SS., campioni di merce per l accertamento delle caratteristiche richieste. I controlli qualitativi saranno effettuati, di norma, presso i Servizi Tecnico Sanitari dell U.L.SS. Quest ultima si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire i controlli chimici su campioni prelevati da singole consegne presso laboratori specializzati in materia. Le spese per analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultino difformi dal presente capitolato. L Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce eventualmente fornita in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il fornitore dovrà, a suoi rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non presi in carico, concordando con l Azienda U.L.SS. le modalità del ritiro. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall Amministrazione, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all immediata sostituzione. ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi, dovrà costituire a favore dell Azienda U.L.S.S - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L ammontare del deposito è pari al 10% o più dell importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all incompleto e irregolare adempimento 16

17 degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell Azienda U.L.S.S. interessata, sorge in quest ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art del Codice Civile nei riguardi dell Impresa obbligata e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006. ART. 17 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI Prima dell inizio della fornitura l aggiudicatario è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute. A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l aggiudicatario dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito. Sarà cura del committente verificare a Repertorio l effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell avvio della fornitura. ART. 18 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione relativamente ai reattivi ed al materiale di consumo effettivamente consegnati a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura e, quindi, presi in carico dall Azienda, ai sensi dell art. 16 del presente capitolato. Successivamente al ricevimento di regolare fattura, come previsto al comma precedente, questa Azienda U.L.SS. disporrà il pagamento del relativo corrispettivo. Resta salva, in capo all Azienda U.L.S.S., l azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Per quanto riguarda i canoni, rispettivamente relativi al noleggio dell apparecchiatura e all assistenza tecnica, la ditta potrà emettere fatture trimestrali posticipate, da quando il collaudo, l interfacciamento e la fornitura di tutti gli accessori saranno stati completati positivamente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/

18 Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte di questa U.L.SS.. * * * Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile e sottoposto, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente. Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità: entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1 anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa e comprovante la variazione richiesta, sulla base delle pubblicazioni di cui all art. 7, comma 4, lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente; la variazione di prezzo può essere riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici - intervenuta nell anno precedente a quello dell istanza ed ha effetto dal primo giorno dell anno successivo di validità del contratto; ai sensi dell art. 115 del D. Lgs n. 163/2006, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall esito della quale può essere definito il nuovo prezzo. ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all art. 116 D. Lgs. n. 163/2006. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell U.L.SS.. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la Ditta concorrente, all atto dell offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; - l appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attività subappaltate. 18

19 Il contratto di subappalto dovrà contenere,a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/10. In particolare l Azienda ULSS provvederà a verificare che siano poste nel contratto le seguenti clausole: 1. l Impresa, in qualità di subappaltatore dell Impresa nell ambito del contratto sottoscritto con l Azienda ULSS 6 Vicenza, CIG., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.; 2. l Impresa, in qualità di subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all Azienda ULSS 6 Vicenza della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Detto contratto di subappalto deve contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010. Con il deposito del contratto di subappalto, l appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui all art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). ART. 20 OBBLIGHI DELL APPALTATATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZARI La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all Azienda ULSS ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia di adempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall art. 3, comma 7, L. 136/2010, la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell Azienda Sanitaria, a mezzo telefax n , i seguenti dati: 1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postale dedicati, con l indicazione dell opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2. le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto dalla L. 136/2010, determinerà ai sensi dell art c.c. la risoluzione del contratto. ART. 21 INADEMPIMENTI E PENALI In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l Azienda U.L.SS. si riserva di applicare le seguenti penali: MATERIALE DI CONSUMO: 19

20 1) in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l ipotesi in cui in fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari al 5% dell importo complessivo dell ordine, al netto di IVA. Nel caso in cui l ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo; 2) in caso di ritardo che si protrae per oltre 15 giorni sarà dovuta per ogni giorno di ritardo - una penale pari al 10% dell importo complessivo dell ordine, al netto di IVA. 3) in caso di ritardo che si protrae per oltre 20 giorni l Azienda Ulss si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l Azienda U.L.SS. procederà ad ordinare la fornitura nel libero mercato, e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall Azienda, per le quantità poste in gara; 4) in caso di fornitura di prodotti difettosi, l Azienda contesta i difetti ed invita la Ditta all immediata sostituzione entro 24 ore; 5) nel caso di mancata messa a disposizione di un reagente proposto sarà dovuta una penale pari ad 200,00 per ogni giorno di ritardo dalla data pattuita per la consegna. In caso di ritardo protratto oltre 20 giorni l Azienda Ulss si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione; 6) nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.) la Ditta dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore dell U.O. Laboratorio analisi; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad euro 200; ATTREZZATURE: 1) ritardo nella consegna, installazione, interfacciamento e collaudo delle attrezzature: penale pari ad 300,00 per ogni giorno di ritardo; 2) ritardo per gli interventi di manutenzione preventiva: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma degli interventi di manutenzione preventiva, sarà applicata una penale di 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre i 30 giorni dalla data prevista; 3) ritardo per gli interventi di manutenzione straordinaria: nel caso in cui l intervento di manutenzione straordinaria non sia effettuato entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto verrà applicata una penale di 200,00 per ogni giorno di ritardo. La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. ART. 22 SCHEDE DI SICUREZZA La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire le schede di sicurezza dei materiali diagnostici redatte ai sensi del D.M in lingua italiana ed in 16 punti. ART. 23 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 20

21 Ai sensi dell art, 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122, D. Lgs. 163/2006, stimate in circa euro 800,00, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico della Impresa aggiudicataria, inoltre, tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell Azienda U.L.SS.. ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art C.C.). L Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all impresa inadempiente. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. ART. 25 RECESSO UNILATERALE L Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell art C.C., così come previsto dall art. 21-sexies L. 241/90. ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese 21

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