DELIBERAZIONE N. VI/42606 DEL

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1 DELIBERAZIONE N. VI/42606 DEL OGGETTO: Aggiornamento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell ambito del Servizio Sanitario Regionale e relative tariffe. PREMESSO CHE: LA GIUNTA REGIONALE - l art. 8, settimo comma del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le regioni e le provincie autonome adottino i provvedimenti necessari per l instaurazione tra le istituzioni sanitarie dei nuovi rapporti fondati sulla liquidazione di un corrispettivo predeterminato a fronte delle prestazioni rese, sull accreditamento e sulla verifica e revisione della qualità dell attività svolta; - l art. 6, commi quinto e sesto, della l. 724/94 recante: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica prevede che la remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenti la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell acconto erogato alle aziende ospedaliere e ai presidi a gestione diretta e che le medesime tariffe rappresentino la base di remunerazione per la compensazione della mobilità interregionale; - l art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica prevede che, in sede di prima applicazione del decreto le regioni fissino il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio entro un intervallo di variazione compreso fra il valore delle tariffe ministeriali ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%, fintantoché non dispongano di tariffe regionali determinate secondo i criteri generali previsti dall art. 3 del D.M. Sanità 15 aprile 1994; VISTO il d. m. Sanità 15 aprile 1994 Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera, in particolare l art. 3 recante criteri di determinazione delle tariffe che al comma quinto prevede che le regioni e le provincie autonome provvedono annualmente a verificare ed eventualmente a rettificare il sistema dei pesi relativi sulla base dei costi di produzione; VISTO il D.M. Sanità 22 luglio 1996 Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe ; RICHIAMATA la propria deliberazione VI/18664 del , successivamente modificata dalla d.g.r. VI/21511 del , con cui si è stabilito di recepire il nomenclatore tariffario allegato, quale parte integrante, al citato D.M , e di fissare il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori secondo quanto individuato dal Ministero della Sanità in attesa della determinazione del proprio tariffario regionale; VISTA la nota del Ministero della Sanità, Dipartimento della programmazione, n. 100/SCPS/ del 1 aprile 1997: Prime indicazioni per l applicazione del D.M. 22 luglio 1996 ; VISTO il decreto legislativo , n. 124, art.3; RICHIAMATA la propria deliberazione n. VI/38571 del Individuazione dei criteri per l applicazione dell art. 3, commi del decreto legislativo , n. 124 ( ) ; 1

2 VISTI il d.p.g.r.1301/334 del Istituzione del gruppo di lavoro per l analisi dei costi di produzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e per la modifica delle relative tariffe e il d.d.g. Sanità n /85 del Costituzione del gruppo di lavoro per l aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale ; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 3, comma 6, del sopracitato D.M. Sanità 15 aprile 1994 le regioni e le provincie autonome, con periodicità almeno triennale, provvedono all aggiornamento delle tariffe tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate ; CONSIDERATO altresì che per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale la rilevazione dei costi è stata effettuata su un campione significativo di strutture, appartenenti alle diverse tipologie, nel periodo temporale primo trimestre 1998; VISTA la relazione dei dirigenti dei Servizi Sistema Informativo e Controllo Qualità e Risorse del Servizio Sanitario Regionale che hanno coordinato il gruppo di lavoro Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale ; PRESO ATTO delle valutazioni e delle considerazioni dei dirigenti dei servizi proponenti, in particolare: - che la metodologia di rilevazione dei costi ha previsto la raccolta dei dati per specialità secondo il flusso informativo relativo all attività anche perché la branca specialistica rappresenta un aggregazione di diverse specialità, puramente a fini amministrativi; - che dalla rilevazione dei costi effettuata emerge che le tariffe vigenti risultano congrue rispetto ai costi di produzione rilevati per le seguenti specialità: Ematologia Cardiologia Radioterapia - che per le seguenti specialità le tariffe vigenti risultano non adeguate rispetto ai costi di produzione rilevati: Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche Microbiologia e virologia Immunoematologia e servizio trasfusionale Radiologia Ostetricia Ginecologia Oculistica Recupero e riabilitazione funzionale Neurologia Chirurgia generale Ortopedia e Traumatologia Urologia; CONSIDERATO: - che nell ambito della programmazione regionale, anche alla luce di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, è opportuno incentivare l assistenza specialistica ambulatoriale in alternativa alla ospedalizzazione in regime ordinario o diurno e che per raggiungere tale 2

3 obiettivo le tariffe di remunerazione delle prestazioni devono coprire i costi di produzione anche quando erogate in regime ambulatoriale; - che le attività di controllo sulle cartelle cliniche effettuate sia dal NOC regionale che dai NOC delle ASL hanno evidenziato casi di ricoveri ordinari per l effettuazione di prestazioni che avrebbero potuto essere erogate in regime ambulatoriale, con pari efficacia per gli assistiti e minori costi; - che tali controlli hanno fatto emergere la necessità di adeguare le tariffe per incentivare l erogazione di alcune prestazioni eseguibili in regime ambulatoriale che in passato venivano erogate in regime di ricovero, per ragioni legate al costo delle stesse ed alla inadeguatezza della tariffa; - di adottare inoltre quali criteri di adeguamento tariffario: per le procedure chirurgiche il valore pari al 20% della tariffa delle corrispondenti prestazioni erogate in regime di day hospital; per le procedure terapeutiche non chirurgiche il valore pari al 50% della tariffa delle corrispondenti prestazioni erogate in regime di day hospital o di ricovero ordinario di durata 0-1 giorno; RITENUTO quindi, anche alla luce delle suesposte considerazioni, di includere nel nomenclatore tariffario ulteriori prestazioni diagnostiche e terapeutiche eseguibili in regime ambulatoriale, al fine di ridurre il ricorso alla ospedalizzazione, e di contrassegnare tali prestazioni con la lettera I, conformemente alle indicazioni ministeriali; CONSIDERATO che le integrazioni di cui al punto precedente sono state effettuate secondo i criteri indicati dalle citate linee guida ministeriali: - effettiva erogabilità in regime ambulatoriale della prestazione; - effettiva diversità del contenuto della prestazione rispetto a quelle già presenti nell allegato 1 del nomenclatore tariffario nazionale; - impatto che l inclusione della nuova prestazione può avere sui comportamenti prescrittivi con particolare riferimento alla possibilità di ridurre i consumi inappropriati di prestazioni; RITENUTO inoltre: - di tenere in considerazione che gli aumenti tariffari delle prestazioni che ad oggi hanno una tariffa inferiore alle Lit porterebbero ad un aggravio della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e che pertanto per le specialità in cui è risultata, dalla rilevazione dei costi, la necessità di procedere all incremento tariffario si ritiene opportuno limitare l incremento alle prestazioni con tariffa superiore al limite su indicato e che comunque tutte le tariffe vengano arrotondate alle 1000 lire superiori limitatamente alle specialità di laboratorio e recupero e riabilitazione funzionale e alle 1000 lire inferiori per tutte le altre specialità non comportando ciò, nel complesso, aggravio a carico dei cittadini; - di incentivare l erogazione di quelle prestazioni per le quali si registrano tempi di attesa ancora non soddisfacenti, con particolare riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale di complessità media o elevata; SENTITE le OO.SS. regionali che hanno sottoscritto l accordo in data relativo, tra l altro, all apertura di un confronto di merito sull applicazione del D.M ; 3

4 PRESO ATTO dell intesa sottoscritta in data 17 aprile 1999 fra l Assessorato alla Sanità e le citate OO.SS. regionali; RITENUTO quindi di aggiornare l elenco e le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale secondo il nomenclatore tariffario di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; CONSIDERATO che dalle analisi compiute dal Servizio Sistema Informativo e Controllo Qualità emerge, fra l altro, che il sistema tariffario proposto tiene in considerazione il limite di spesa fissato, con d.g.r. n. VI/40903 del , in lire 1450 mld per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale che saranno erogate, nell anno 1999, a favore dei cittadini residenti in Lombardia; PRESO ATTO quindi delle valutazioni e delle considerazioni che emergono dalle analisi statisticoepidemiologiche fin qui effettuate: - che alla luce delle motivazioni espresse il sistema tariffario prospettato dal presente atto sia suscettibile di verifiche, ed eventualmente rettifiche, nel corso dell anno; - che le attività di controllo sulle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate della Regione Lombardia sono regolate dalle d.g.r.vi/31684 del e VI/34809 del oltre che dai singoli contratti che saranno stipulati, secondo lo schema contrattuale di cui all art. 12, comma 5, della l.r. 31/97, fra le ASL e le strutture erogatrici ai sensi dell art. 8, comma 5 del d. lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni; DATO atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell art. 17 comma 32 della L. 127/97; Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo di cui infra; A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge DELIBERA 1) di riconoscere, con decorrenza , il pagamento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale, rese da soggetti erogatori accreditati pubblici o privati, secondo il nomenclatore tariffario riportato negli allegati 1, 2, 3, 4 che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 2) di includere nel nomenclatore tariffario ulteriori prestazioni specialistiche diagnostiche e terapeutiche eseguibili in regime ambulatoriale, e di contrassegnarle con la lettera I ; 3) di ribadire che potranno essere remunerare esclusivamente quelle prestazioni documentate secondo le modalità previste dalla circolare 28/SAN 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 4) di ribadire inoltre che le prestazioni ricomprese nel presente nomenclatore tariffario devono di norma essere effettuate in regime ambulatoriale, e che il ricorso al ricovero dell assistito per 4

5 l erogazione delle suddette prestazioni trovi giustificazione solo in particolari condizioni cliniche del paziente, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente documentate nella cartella clinica; 5) di dare mandato al Direttore Generale della Sanità e alle ASL affinché venga effettuata una adeguata attività di controllo sul puntuale rispetto da parte di tutti i soggetti erogatori di quanto disposto ai punti precedenti, nonché sulla corretta applicazione del sistema di finanziamento a prestazione nel settore di cui trattasi; 6) di dare mandato al direttore generale della Sanità di approvare con proprio decreto, dopo un primo periodo di applicazione del nomenclatore tariffario di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente deliberazione, e comunque entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, linee guida regionali riportanti ulteriori indicazioni esplicative; 7) di riservarsi di adottare, sulla base del monitoraggio degli effetti socio economici delle tariffe di cui agli allegati, eventuali modifiche; 8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Sanità, entro sessanta giorni dall approvazione, ai sensi dell art. 4, comma 3 del D.M. 15 aprile 1994; 9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 10) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n IL SEGRETARIO 5

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