NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 1 CICLO D.LGS , N. 62 NOTA MIUR 1865 DEL DM 742/2017
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1 NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 1 CICLO D.LGS , N. 62 NOTA MIUR 1865 DEL DM 742/2017 Collegio dei docenti del 27 ottobre 2017
2 IL QUADRO NORMATIVO Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107. Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015 approvati, in prima lettura, il 16 gennaio dal Consiglio dei ministri Precedente riferimento normativo: DPR 22 giugno 2009, n. 122
3 TEMPISTICA LE NORME CONTENUTE NEL D.LGS. N. 62 HANNO DECORRENZE DI APPLICAZIONE DISTRIBUITE SU DUE ANNI SCOLASTICI: IL 2017/18 E IL 2018/19
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5 ART. 1 C.1 PRINCIPI. OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
6 ART. 1 COMMA 2 PRINCIPI. OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
7 ART. 2 C.1 E 2 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo ( ) è espressa con votazioni in decimi. 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto: in caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (insufficienza) è obbligatorio attivare strategie di recupero miglioramento e dare contestuale informazione formale alla famiglia.
8 ART. 2 COMMA 3 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. ( ) Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Pertanto: sarà necessario adeguare il documento di valutazione periodica e finale tenendo conto della necessità di descrivere il processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
9 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ART. 1 COMMA 3 E ART. 2 C. 5 Art. 1 comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ( ) Art. 2 comma 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento: tali criteri sono già stati definiti con delibera del con chiaro riferimento alle competenze di cittadinanza, come esplicitate nelle Indicazioni nazionali 2012 a p. 25, nel PTOF, nel Curricolo trasversale relativo a Competenze sociali e civiche. Nella seduta odierna il collegio sarà chiamato ad esprimersi sulla congruenza dei Criteri di valutazione del comportamento rispetto alle competenze di Cittadinanza e al curricolo trasversale Competenze sociali e civiche.
10 ART. 2 COMMA 4 VALUTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n D.L. 137/2008 art. 1 A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, ( ) sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia Come chiarito dalla nota MIUR 1865 del , la valutazione di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell area storico-geografica. Tuttavia, in considerazione del rilievo conferito nel PTOF della scuola a Cittadinanza e Costituzione, viste le Indicazioni nazionali e, soprattutto, il Curricolo trasversale elaborato dal c.d.d. relativo a Competenze sociali e civiche, tutte le discipline contribuiscono a predisporre esperienze significative, quali cura di sé, dell alimentazione e dell igiene, rispetto dell ambiente, della sicurezza e delle libertà altrui, sviluppo della solidarietà, della legalità, conoscenza della Costituzione e degli organismi internazionali, tramite le quali implementare le competenze civiche. Gli indicatori di valutazione sono inseriti nel documento Criteri di valutazione.
11 ART. 2 COMMA 6 E 7 VALUTAZIONE ESPRESSA DA DOCENTI DI SOSTEGNO E VALUTAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE RELIGIONE 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
12 ART. 3 COMMA 1, 2 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Visto l art. 3 c.1, l alunno viene ammesso alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, cioè anche in caso di valutazione in una o più discipline con voto inferiore a 6/10, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede tempestivamente a dare comunicazione scritta alle famiglie e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
13 ART. 3 COMMA 3 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA. È POSSIBILE NON AMMETTERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA? 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. L ipotesi di non ammissione alla classe successiva (già prevista dall art. 3 comma 1 bis della L. 169/2008) è residuale e sconsigliabile. Da attuarsi solo in casi eccezionali e motivati, sulla base di criteri stabiliti dal C.d.d. Si propone bozza di delibera:
14 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Solo in presenza delle condizioni sotto elencate, documentate tramite accurata relazione dei docenti contitolari di classe da presentare al Dirigente scolastico, sarà possibile, con decisione assunta all unanimità, la delibera di non ammissione dell alunno/a alla classe /grado successiva/o. 1. Nonostante il team dei docenti, ravvisato il parziale raggiungimento/prima acquisizione dei livelli di apprendimento stabiliti nel Curricolo di Istituto e nel Progetto di classe da parte dell alunno/a, abbia attuato nel corso dell anno scolastico specifiche e documentate strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (quale stesura di progetti specifici o PdP) ai sensi dell art. 3 c. 2 del D.lgs 62/17, non è stato evidenziato alcun significativo processo di miglioramento cognitivo. 2. Le difficoltà, le carenze e le lacune nell apprendimento, che permangono nonostante le strategie didattiche attuate e documentate dai docenti contitolari di classe, costituiscono criticità di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in quanto riferite ad abilità propedeutiche ad acquisizioni successive, prefigurando oggettivamente l impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti. 3. Riguardo agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all impegno sono state evidenziate gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati. 4. Il team dei docenti ritiene che l alunno avrà concrete possibilità di recupero delle conoscenze e delle abilità di base nel caso in cui gli sarà consentito di ripetere la frequenza della classe e che, al contrario, l ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell istruzione potrebbe compromettere il processo di apprendimento e un adeguato sviluppo cognitivo e relazionale 5. I genitori dell alunno/a concordano circa l opportunità di non ammettere il figlio/a alla classe successiva. 6. L eventuale non ammissione è stata accuratamente preparata per l alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza. Delibera n. del Collegio dei docenti del
15 ART. 4 RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 1. Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica 2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. 4. Per la rilevazione di inglese, l'invalsi predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. Dalla nota MIUR 1865 del La prova INVALSI di Inglese è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunno/a rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER, livello A1. La prova si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell ascolto di un brano in lingua originale di livello A1. Pertanto sarà necessario definire soluzioni organizzative per la riproduzione audio del brano. Entro gennaio 2018 saranno resi disponibili sul sito INVALSI alcuni esempi di prova.
16 ART. 9 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni ( ) 2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione (in sede di scrutinio finale). 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni Nazionali 2012, e alle Competenze chiave europee Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). Con DM 3 ottobre 2017 n. 742 è stato emanato, in allegato al decreto, il modello nazionale di certificazione, uguale a quello adottato in via sperimentale nell a.s. concluso, con l unica differenza che, al posto della dicitura Spirito di iniziativa e imprenditorialità (mantenuta in lingua inglese sotto forma di nota), è stata introdotta la denominazione Spirito di iniziativa. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Analizziamo gli aspetti più significativi del DM 742/17
17 D.M. 3 OTTOBRE 2017 N. 742 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO
18 ART. 11 C. 1 VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA c.1 - La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. In merito alla valutazione degli alunni e alunne con disabilità e DSA l art. 11 del D.lgs. 62/17 non introduce sostanziali novità. Va effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, PEI e PDP
19 ART. 11 C. 4 VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
20 ART. 11 C. 9, 10, 14 VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA 9. Per le alunne e gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
21 ESAMI DI IDONEITÀ E ISTRUZIONE PARENTALE ARTT. 10 E 23 Possono accedere all esame di idoneità alla II, III, IV e V classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell anno in cui sostengono l esame, rispettivamente il sesto, settimo, ottavo, nono anno di età. Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell assolvimento dell obbligo di istruzione. Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (L. 27/2007), sostengono l esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria. L esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del I ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al DS dell istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di esame viene presentata di norma entro il 30 aprile al DS della scuola statale o paritaria scelta, ove viene costituita una Commissione, alla quale spetta la predisposizione delle prove d esame. L esito dell esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
22 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CHE COSA CAMBIA? Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). La non ammissione alla classe successiva o all esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Viene formalizzato l obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3). Le prove Invalsi si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e non fanno più parte dell esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).
23 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO: CHE COSA CAMBIA? Espunte le prove Invalsi, l esame di Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.). Presidente della commissione d esame è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2. Il voto finale dell esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d esame). L alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15)
24 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: CAMBIA SOLO L ESAME DI STATO (A PARTIRE DAL 2018/2019) Aumenta il peso del percorso nel triennio: il credito scolastico sale dai 25 punti di oggi fino a 40 (dodici per il terzo anno, tredici per il quarto e quindici per il quinto. Le Prove nazionali Invalsi (art. 19) sono previste per gli studenti del secondo e dell ultimo anno per italiano, matematica e inglese. Le prove dell ultimo anno costituiscono requisito per l ammissione agli esami; in caso di assenza per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. L esito di tali prove è valorizzato in una specifica sezione all interno del curriculum dello studente (istituito dalla legge n. 107/2015, art. 1, c. 28). È prevista la semplificazione dell esame di Stato: le prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da un colloquio (art. 17, c.2). Viene quindi abolita la terza prova. Cambia l impostazione del colloquio: allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione prevede che sia la commissione a proporre al candidato di analizzare testi, esperienze, problemi ecc. Infine, l esperienza di alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente oggetto di esposizione sotto forma di una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Il voto finale complessivo rimane in centesimi, come risultato della somma dei punti così attribuiti: massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto e del colloquio, fino al massimo complessivo di 60 punti; massimo 40 punti di credito scolastico.
25 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (DA INDICAZIONI NAZIONALI P. 25 È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell infanzia. L educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l organizzazione del lavoro comune, ecc. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l importanza delle procedure nell esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche (articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise. Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l esplorazione del mondo, l organizzazione del pensiero e per la riflessione sull esperienza e il sapere dell umanità. È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico.
26 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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