Comun. N. 171 Soleto, NORME COMUNI SULLA VALUTAZIONE DA SEGUIRE NEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE
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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE e P. BORSELLINO SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1 GRADO Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO tel. 0836/ tel.-fax 0836/ c.f Via Isonzo, snc SOLETO (LE) Comun. N. 171 Soleto, OGGETTO: Adempimenti finali. Ai Docenti della Scuola Primaria e Sec. 1 grado LORO SEDI Al fine di consentire un agevole svolgimento delle operazioni di chiusura del corrente anno scolastico, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni. NORME COMUNI SULLA VALUTAZIONE DA SEGUIRE NEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE La valutazione nel primo ciclo dell istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 137/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 169/2008, dalle disposizioni del DPR 122/2009; dal Decreto legislativo n.62/2017; dal DM n. 741/2017; dal DM n.742/2017e dalla Nota n del 10 ottobre IL D.LGS. N. 62/2017, IL D.M. N.741/2017, IL D.M. N.742/2017 E LA NOTA N.1865/2017 COSTITUISCONO, DUNQUE, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE NOVITA INTRODOTTE DALLA LEGGE N.107/2015. Le norme citate sono consultabili sul sito sez. Amministrazione trasparente, sottosez. Atti generali - Riferimenti normativi su organizzazione e attività Gli alunni di cittadinanza non italiana sono valutati allo stesso modo di quelli italiani (art. 1, comma 9 del Regolamento). Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, discipline ed attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (art. 11 del D.lgs.62/2017). Per gli alunni con D.S.A. certificato (Disturbi Specifici dell Apprendimento), la valutazione tiene conto delle loro specifiche situazioni soggettive (art. 11 del D.lgs.62/2017). L insegnante di religione cattolica esprime la valutazione senza voto numerico (art. 2, comma 4 del Regolamento). L insegnante di sostegno contribuisce alla valutazione di tutti gli alunni della classe. I docenti esterni o esperti, incaricati dalla scuola per l ampliamento dell offerta formativa, forniscono preventivamente agli insegnanti della classe elementi conoscitivi sull interesse e profitto (art. 2, comma 5 del Regolamento). Gli insegnanti di lettere incaricati per l ora di approfondimento (scuola secondaria di primo grado) non vengono menzionati nel Regolamento ma, per analogia, forniscono gli elementi di cui sopra. Gli insegnati di scienze motorie e sportive (secondaria di 1 grado), esprimono la valutazione in decimi e il voto concorre alla media nel giudizio di ammissione (Regolamento art. 14, comma 5: è abrogato l art. 304 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 ).
2 La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 1, comma 3 D.Lgs.62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola sec. di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall istituzione scolastica. Dal corrente anno scolastico, per tutte le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito (C.M. 1865/17). CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA PRIMARIA Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (Art.3 D.Lgs.62/2017). Ne consegue che l alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione (nota MIUR 1865/2017). La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate (art.3, comma 2 D.Lgs. 62/2017). La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere approvata all unanimità dai docenti contitolari della classe nell ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti (art.3, comma 3 D. Lgs. 62/2017) ADEMPIMENTI PARTICOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO Il Consiglio di Classe accerta preliminarmente la validità dell anno scolastico per ogni alunno (frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato); in mancanza di tale requisito, l alunno non può accedere alla valutazione. L impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all esame. Il Collegio dei Docenti delibera motivate deroghe al limite massimo di assenze del punto precedente, ai fini della sua validità, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. La decisione finale spetta al consiglio di classe (art. 2, comma 10 del Regolamento) che delibera per la eventuale deroga riferita ad un preciso alunno, attenendosi strettamente ai soli motivi indicati dal collegio. Tale delibera deve essere assunta a maggioranza. Se la delibera è contraria alla deroga, l alunno non viene ammesso alla classe successiva o all esame. La valutazione periodica e finale, in voti numerici espressi anche in lettere, è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente o docente delegato (art. 2, comma 1 del Regolamento). I docenti che svolgono attività nell ambito del potenziamento o dell arricchimento dell offerta formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull interesse manifestato. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art.6, comma 2 D.Lgs.62/2017). Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede si scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione (nota MIUR 1865/2017). La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente
3 raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate (art. 6, comma 3 D.Lgs.62/2017) In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire a maggioranza e con adeguata motivazione, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti (art.6 D.Lgs 62/2017). È stata abrogata la norma (art.2 del Regolamento) che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ora espressa tramite un giudizio sintetico. Resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998) LA VALUTAZIONE RELATIVA ALL ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE L esame di stato che conclude il primo ciclo si svolgerà per l a.s. 2017/2018 secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 62/2017 e nel successivo DM n. 741/2017 che hanno in parte riscritto le disposizioni precedenti(dpr 122/2009), modificando i requisiti di ammissione all esame, le prove, la valutazione finale e la presidenza di Commissione. Le novità introdotte dai suddetti decreti sono state illustrate e chiarite tramite la nota n. 1865/2017 e la nota n. 2963/2018. Lo scrutinio finale per l ammissione all esame di stato è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. L ammissione è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell ammissione all esame, sono i seguenti: Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le e- ventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; Non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998(ove è, si dispone l esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale); Aver partecipato alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese predisposte dall Invalsi. Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all esame di stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti. L esito finale è costituito dalla media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove orali e scritte ed è espresso in decimi, arrotondato all unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Il voto di ammissione è e- spresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all esame con una o più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento). La non ammissione all esame di Stato è una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell alunno. Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all esame. La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. L esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio.
4 Le prove che gli studenti dovranno sostenere sono finalizzate, come chiarisce l art. 6 comma 1 del DM 741/2017, a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, verifica che dovrà tenere conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le diverse discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell Infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il profilo dello studente, al quale si deve fare riferimento, descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che uno studente deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Le tre prove scritte riguardano le discipline: Italiano, Matematica e le due Lingue straniere studiate. Le prove scritte saranno predisposte dalla commissione d esame. La commissione avrà piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove, che saranno calibrati in modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse prove. Il colloquio d esame sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo una calendarizzazione disposta dalla commissione d esame in sede di riunione preliminare. Come previsto dal Decreto Legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell ambito di Cittadinanza e Costituzione. I COORDINATORI delle CLASSI TERZE avranno cura di predisporre, almeno due giorni prima rispetto alle date fissate per gli scrutini di ciascuna classe, quanto segue: 1) Quadro delle valutazioni finali; 2) Proposta di giudizio di idoneità per ciascun alunno; 3) Relazione di presentazione della classe agli esami (che deve essere approvata in sede di scrutinio) con riferimento: alle attività della classe, unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli interventi effettuati nonché a quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione didattica e educativa. TUTTI I DOCENTI predisporranno la relazione finale sul programma svolto in ogni classe per singola disciplina, facendola pervenire in tempo utile al coordinatore. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE L articolo 9 del D.Lgs n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare si rammenta che: La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l esame di Stato). I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle otto competenze chiave individuate dall Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale o informale.
5 Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al DM 3 ottobre 2017, n Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall alunna e dall alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione e uso della lingua inglese. La certificazione delle competenze, definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. REVISIONE DEGLI ATTI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI ADEMPIMENTI DOCENTI DI SOSTEGNO Gli insegnanti di sostegno presenteranno in sede di scrutinio una relazione scritta sugli alunni che hanno seguito. Tale relazione deve far riferimento a: 1. la situazione dell alunno all inizio dell anno scolastico; 2. le attività svolte durante l anno scolastico, le strategie didattiche messe in atto, i progetti speciali, i punti di forza e di debolezza rilevati e le proposte per l anno successivo; 3. Il PEI per il prossimo anno scolastico entro il 30 giugno. SUSSIDI DIDATTICI E ALTRO MATERIALE Subito dopo il termine delle attività didattiche, dal 12 al , tutto il materiale di proprietà della scuola sarà consegnato ai responsabili di plesso per essere depositato negli appositi locali o armadi. COLLEGIO DOCENTI Il Collegio docenti è convocato per il 25 giugno 2018 alle ore 18,00; l ordine del giorno sarà comunicato successivamente. Durante il periodo estivo eventuali comunicazioni riguardanti la vita della scuola saranno pubblicate sul sito della scuola mentre le comunicazioni personali di carattere urgente saranno inviate ai recapiti indicati sulla domanda di ferie. IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to prof. Antonio CAPUTI
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