Protocollo della Valutazione

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1 Protocollo della Valutazione 1

2 PREMESSA Secondo quanto esplicitato dall art. 1 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni ha finalità formativa ed educativa, e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell identità personale e promuove l autovalutazione di ciascuno in relazione all acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l offerta formativa dell Istituzione Scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee Guida di cui ai D. P. R. n. 87, n. 88 e n. 89 del 15/03/2010; è effettuata dai docenti nell esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell Offerta Formativa. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione (D. M. n. 254/2012) e alle attività svolte nell ambito di Cittadinanza e Costituzione. Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell area storico-geografica ai sensi dell art. 1 della Legge n. 169/2008. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell ambito del potenziamento e dell arricchimento dell offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull interesse manifestato. Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento allegati al PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a sei decimi in una o più discipline. 1. VALIDITÀ DELL ANNO SCOLASTICO Secondo quanto esplicitato dall art. 5 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, ai fini della validità dell anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato, definito dall ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all Esame di Stato. 1a. CRITERI DI DEROGA Il Collegio dei Docenti in data 11/01/2018, con delibera n 26, ai sensi dell art. 11 del Decreto Legislativo n. 59/2004, del D. P. R. n. 122/2209, della C. M. n. 20 del 04/03/2011 e del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, ha approvato i criteri di deroga al mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria pari a 743 ore tenuto conto che il monte ore globale dell anno scolastico è pari a 990: a. Gravi problemi di salute documentati; b. Disagio familiare grave, documentato dagli organi competenti; c. Tardivo inserimento nella classe di studenti stranieri neoarrivati; d. Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI; 2

3 e. Adesione a Confessioni Religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. 2. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 62/2017) La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Patto Educativo di Corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle Istituzioni Scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento dell alunna e dell alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel Documento di Valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal D. P. R. n. 249 del 24 giugno Si allega al presente documento: - All.1: criteri di valutazione del comportamento della scuola primaria (Delibera n. 26 Collegio dei Docenti del 11/01/2018) - All.2: griglia di valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria (Delibera n. 26 Collegio dei Docenti del 11/01/2018) - All.3: criteri e griglia di valutazione del comportamento della scuola secondaria di primo grado (Delibera n. 21 Collegio dei Docenti del 29/10/2018) 3. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (Art. 2 del Decreto Legislativo n. 62/2017) La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. L Istituzione Scolastica, nell ambito dell autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del team/consiglio di Classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell insegnamento della Religione Cattolica e di attività alternative all insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell ambito del potenziamento e dell arricchimento dell offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull interesse manifestato. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell ambito di Cittadinanza e Costituzione. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui, a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Per quanto riguarda la valutazione dell insegnamento di Religione Cattolica non ci sono variazioni rispetto a quanto esplicitato dall art. 309 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile La valutazione delle attività alternative all insegnamento della Religione Cattolica, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. I docenti incaricati dell insegnamento della Religione Cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell insegnamento della Religione Cattolica. Per l insegnamento della Religione Cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente al 3

4 Documento di Valutazione, riguardante l interesse con il quale l alunno segue l insegnamento e il profitto che ne ritrae. Si allega al presente documento: - All.4: criteri di valutazione delle discipline e delle competenze scuola primaria - All.5: livelli giudizio analitico della scheda di valutazione scuola primaria - All.6: tabella di corrispondenza voto in decimi relativo descrittore per le valutazioni assegnate dai docenti delle singole discipline al termine del primo e del secondo periodo scuola secondaria - All.7: criteri per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto scuola secondaria - All.8: rubriche di valutazione scuola dell infanzia/cl.1^ primaria ascolto e parlato - All.9: griglia di valutazione primaria testo scritto - All.10: griglia di valutazione primaria lingua straniera orale - All.11: rubriche di valutazione scuola primaria/secondaria - All.12: griglia valutazione secondaria lingua straniera orale - All.13: rubriche di valutazione scuola dell infanzia/primaria/sec. coordinazione oculo-manuale 4. STRATEGIE ED AZIONI PER IL RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO In occasione delle operazioni di scrutinio intermedio e finale, a seguito delle valutazioni periodiche, per gli alunni in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe procede come segue: a. Comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà dell alunno precisando le discipline in cui è insufficiente; b. Attiva percorsi individualizzati per recuperare le carenze individuate; c. Offre all alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero in orario extracurricolare (ove attivato); d. Tiene monitorata la situazione verbalizzando i progressi e le difficoltà; e. Comunica alla famiglia l evolversi della situazione didattica attraverso specifici colloqui. I Consigli di Classe della scuola secondaria di primo grado stabiliscono di utilizzare strategie didattiche al fine del recupero e del miglioramento del livello di apprendimento degli alunni con carenze nell ambito di quelle di seguito elencate: a. Verifiche scritte di recupero in merito agli argomenti in cui si sono registrate le carenze / difficoltà b. Verifiche orali di recupero in merito agli argomenti in cui si sono registrate le carenze / difficoltà; c. Esercitazione in classe; d. Lavoro di gruppo o peer tutoring; e. Corso di recupero pomeridiano; f. Studio autonomo; g. Assegnazione di schede supplementari con esercizi grammaticali di consolidamento di difficoltà graduale; h. Assegnazione di schede supplementari con esercizi di diversa tipologia per consolidare le aree lessicali studiate; i. Ascolto individuale dei dialoghi e dei testi letti in classe per il miglioramento della lettura e della pronuncia; j. Materiale didattico di supporto (schemi, presentazioni.ppt); k. Assegnazione di esercizi di produzione scritta guidata; l. Esercizi guidati in classe; 4

5 m. Elaborati grafici svolti in classe e a casa; n. Tutoraggio (tra gli alunni); o. Attività a coppie; p. Cooperative learning. 5. PROPOSTA CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA (Art. 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017) I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS, con decisione assunta all unanimità, possono non ammettere alla classe successiva l alunno/a della scuola primaria solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Tali situazioni eccezionali devono essere comunque frutto di un attenta analisi complessiva e di un percorso condiviso con la famiglia durante l intero anno scolastico. I docenti, nell assumere tale decisione, si atterranno ai seguenti criteri di massima, approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n.29 del 16/05/18: a) la non ammissione è possibile nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali dell alunno/a indichino livelli di apprendimento non raggiunti, nonostante le strategie di recupero messe in atto dalla scuola; b) la non ammissione è possibile nel caso in cui le assenze dalle lezioni siano state tali da non aver fornito ai docenti della classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 6. CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Art. 6 del Decreto Legislativo n. 62/2017) Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione, salvo quanto previsto dall art. 4, c. 6, del D. P. R. n. 249/1998. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali degli alunni indichino carenze nell acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l Istituzione Scolastica, nell ambito dell autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Ogni Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuta preliminarmente il processo di maturazione dell allievo considerando i seguenti fattori: A. La situazione di partenza, tenendo conto di: Situazioni certificate di disturbi di apprendimento; Svantaggio o deprivazione sociale/culturale; Difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie; B. L andamento nel corso dell anno, tenendo conto: 5

6 Del progresso rispetto alla situazione di partenza; Del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo; Del grado di maturazione delle competenze di base; Di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico; Della possibilità di completare nell immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline; Interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi; Delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; C. Gli indicatori comportamentali, tenendo conto: Della costanza, dell impegno e dello sforzo nell affrontare il lavoro a scuola e a casa; Della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica; Dell impegno e della volontà di migliorare; Dell assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; Del comportamento corretto e collaborativo. Dopo un attenta analisi del quadro globale dell alunno, allo scopo di creare le condizioni per attivare / riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell alunno, Il Consiglio di Classe può deliberare all unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe successiva. Secondo la normativa vigente: 1. La NON AMMISSIONE alla classe successiva è prevista nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) e come contemplato nel Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado dell Istituto. 2. La NON ammissione alla classe successiva è prevista nel caso in cui la frequenza sia stata inferiore ai ¾ del monte ore annuale (743 ore di presenza), e non siano applicate motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti. Al fine di rendere il più possibile omogenee le valutazioni in tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado dell Istituto, saranno adottati i seguenti criteri di riferimento per aprire la discussione in merito alla eventuale NON AMMISSIONE alla classe successiva. - Le INSUFFICIENZE da prendere in considerazione saranno quelle riportate nelle discipline del Curricolo. 6

7 - Il voto 5 identifica un giudizio lievemente insufficiente: Preparazione frammentaria ed incompleta che indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi previsti, con carenze nelle conoscenze e nelle abilità di base. - Il voto 4 identifica un giudizio gravemente insufficiente: Preparazione gravemente insufficiente che indica il mancato raggiungimento degli obiettivi, anche minimi, previsti e con numerose/diffuse carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base. - La tabella di seguito riportata fa riferimento al numero di discipline con valutazione inferiore a 6/10. CASI VOTI POSSIBILI PROPOSTI DAI DOCENTI 1 CASO Due o più 4 2 CASO Tre o più 5 3 CASO Due 5 e un 4 Si concorda sulla condivisione dei seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva: Essere incorsi in sanzioni disciplinari e comportamenti trasgressivi rispetto agli impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità. Mancanza di progressi effettuati rispetto al percorso scolastico. Mancata risposta ai percorsi individualizzati realizzati dal Consiglio di Classe e/o nel PTOF. Processo di maturazione globale ancora in via di definizione. Mancanza di una concreta ed effettiva possibilità di recupero da parte dell alunno. Percorso triennale insufficiente rispetto al profilo in uscita dal I ciclo (solo per gli alunni di classe terza). Esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto. 7. SCHEDE INFORMATIVE DI RACCORDO TRA ORDINI DI SCUOLE Nel mese di giugno gli insegnanti di scuola primaria sono coinvolti in incontri di continuità sia con i docenti di scuola dell infanzia e i professori di scuola secondaria di I grado. In tali occasioni vengono redatte schede informative di passaggio che favoriscono il percorso educativo in un ottica di continuità e mutuo scambio di competenze e conoscenze al fine della creazione di un sempre più efficace curriculum verticale. Le schede contengono i dati anagrafici dell alunno, le informazioni sul comportamento, l attenzione, l autonomia di lavoro, l impegno, la motivazione all apprendimento, il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze raggiunti e sulle capacità relazionali. Ogni Consiglio di Classe terza della scuola secondaria, per ogni alunno avrà cura di compilare entro il mese di maggio la relativa scheda informativa di raccordo, che sarà poi trasmessa alla scuola secondaria di secondo grado in cui l alunno risulta iscritto. Oltre ai dati anagrafici dell alunno, la scheda contiene informazioni riguardanti il comportamento, l attenzione, l autonomia di lavoro, l impegno, la motivazione all apprendimento il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nelle aree linguistica e 7

8 logico-matematica. Inoltre, contiene informazioni in merito alle relazioni rispetto agli altri e all ambiente scolastico e al grado di partecipazione alle attività della scuola. Si allegano: - All. 14: scheda di passaggio scuola dell infanzia scuola primaria - All. 15: scheda di passaggio scuola primaria scuola sec. di I grado - All. 16: scheda di passaggio scuola sec. di I grado scuola sec. di II grado 8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (D. M. 742/2017) Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo di istruzione certificano l acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. La certificazione delle competenze descrive inoltre i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l Esame di Stato. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale della cl. 5^ di scuola primaria dal team docenti e durante lo scrutinio finale della cl. 3^ di scuola sec. di I grado dal Consiglio di Classe. I modelli nazionali di certificazione al termine della cl. 5^ scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sono riportati in allegato (All. 17 e 18) 8

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