Novità fiscali del 1' giugno 2007

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1 Novità fiscali del 1' giugno 2007 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 1 giugno ) DETRAZIONE IRPEF DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: RESI NOTI TUTTI I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Risparmio energetico: Parte lo sconto Irpef fino a In fattura costo mano d opera e certificazioni all Enea. L Agenzia delle Entrate ha emanato il 31/05/2007 la circolare con i chiarimenti per usufruire dello sconto Irpef previsto dalla finanziaria a favore di chi rende ecocompatibile l immobile. Sono interessati agli interventi i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale. Premessa La legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), articolo unico, commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti. 1

2 L agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Al via lo sconto Irpef del 55% per gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli immobili. Non occorre inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori come per le ristrutturazioni edilizie, ma deve essere indicato in fattura il costo della mano d opera, mentre il pagamento andrà effettuato mediante bonifico bancario o postale. Inoltre, necessita l asseverazione di un tecnico che attesti i requisiti dei lavori eseguiti in relazione al risparmio energetico, la trasmissione all Enea di un attestato di certificazione energetica dell edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori, oppure di qualificazione energetica nei comuni dove manca la procedura per la certificazione. La detrazione IRPEF Viene previsto uno sconto Irpef pari al 55% della spesa sostenuta che varia a seconda dell intervento effettuato da a delle spese sostenute nel corso del 2007 (si veda in seguito). E possibile cumulare il beneficio qualora si effettuano più interventi per ognuno dei quali é prevista una detrazione. 2

3 La detrazione va ripartita in tre quote annuali di pari importo. Lo sconto fino a un massimo di viene previsto per gli interventi di riqualificazione energetica che diano origine a un risparmio energetico per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell allegato C del Decreto 19/2/2007. Nel beneficio rientra la sostituzione o l installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, ecc.. Per le spese relative a interventi su edifici, parte di essi o unità immobiliari riguardanti coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi la detrazione massima arriva a Non essendo ancora stati definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l intervento tale sconto potrà essere ottenuto se l intervento rientra in quello più generale della qualificazione energetica globale dell edificio se consegue i requisiti richiesti per tale intervento. Per ottenere il beneficio fiscale non basta la semplice sostituzione di finestre e infissi ma occorre che ci sia una riduzione della trasmittanza termica rispetto alla situazione precedente ai lavori. Viene previsto lo stesso sconto fino a per chi installa pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno 3

4 di piscine, strutture sportive case di ricovero e di cura, scuole e università. Lo sconto può arrivare a un massimo di per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi dotati di caldaie a condensazione. Nel beneficio rientra anche la trasformazione di impianti individuali in impianti centralizzati con contabilizzazione di calore. Gli adempimenti La principale novità rispetto alla procedura per lo sgravio Irpef relativo alle ristrutturazioni é che non bisogna inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori. E, invece, necessario indicare in fattura il costo della mano d opera utilizzata per la realizzazione dell intervento. Occorre, inoltre, acquisire l asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici che garantiscano il risparmio energetico indicato. Va trasmessa per via telematica o raccomandata all Enea la copia dell attestato di certificazione energetica dell edificio prodotta dopo la realizzazione degli interventi che danno diritto allo sconto. 4

5 Nei comuni dove non sono state indicate le procedure per la certificazione energetica é sufficiente un attestato di qualificazione energetica prodotto secondo le indicazioni del decreto attuativo della Finanziaria in materia di risparmio energetico. All Enea va anche trasmessa una scheda informativa relativa agli interventi realizzati in cui vanno indicati i dati di chi ha sostenuto le spese quelli dell edificio, la tipologia di intervento di risparmio energetico nonché il costo sostenuto specificando quello delle spese professionali e l importo utilizzato per il calcolo della detrazione. La documentazione richiesta deve essere rilasciata da tecnici abilitati. Soggetti interessati Lo sconto spetta a tutti i soggetti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. Possono beneficiare della detrazione a condizione che sostengano le spese. Inoltre devono possedere o detenere l immobile. Sono ammessi al beneficio anche i familiari conviventi con il proprietario dell immobile: coniuge, parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado. Edifici interessati Sono interessati agli interventi i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria 5

6 catastale, compresi quelli rurali e quelli strumentali alle attività d impresa a condizione che siano già esistenti. Sono, quindi, esclusi dall agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell immobile. L esistenza dell immobile può essere provata con l iscrizione al catasto, la richiesta di accatastamento o il pagamento dell Ici. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere al beneficio solo in caso di fedele ricostruzione. Pagamenti I soggetti non titolari di reddito d impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario del bonifico. L obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico viene escluso per i soggetti esercenti attività d impresa. Documentazione Chi chiede lo sconto Irpef deve conservare ed esibire all Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata 6

7 all Enea, nonché le fatture e le ricevute del bonifico relative alle spese per le quali si fa valere la detrazione. L Amministrazione finanziaria può anche chiedere ulteriori documenti per verificare la corretta applicazione della detrazione d imposta. La mancata presentazione all Amministrazione della documentazione richiesta comporta la decadenza dal beneficio. Spese detraibili Sono detraibili sia le spese per la realizzazione degli interventi, comprese quelle funzionali alla realizzazione dell intervento di risparmio energetico, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. In particolare sono detraibili le spese per fornitura e messa in opera di materiale coibente, di materiali ordinari necessari per demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo. Rientrano nel beneficio le spese per interventi che riducono la trasmittanza termica delle finestre, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, gli interventi per la climatizzazione invernale come fornitura e posa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, lo smontaggio e dismissione dell impianto esistente. 7

8 Vendita immobile La variazione del possesso dell immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di risparmio comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue al nuovo proprietario. Cumulabilità La detrazione del 55% non può essere cumulata con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre é compatibile con gli interventi previsti in materia di risparmio energetico. La non cumulabilità opera nei confronto dello sconto Irpef del 36% per le ristrutturazioni. Aliquota IVA Infine, ai fini dell aliquota Iva da applicare occorre tenere conto di come l intervento di riqualificazione energetica viene qualificato sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione, ecc.). Per esempio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel 2007 continuano a godere dell aliquota agevolata del 10I. (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36 del 31/5/2007) 8

9 2) DICHIARAZIONI UNICO E PARAMETRI PROFESSIONI 2007: IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IN G. U. UN COMUNICATO DI RETTIFICA DEI MODELLI È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un comunicato di rettifica relativo ai modelli di dichiarazione UNICO 2007-PF, UNICO 2007-SC, UNICO 2007-ENC, UNICO 2007-SP e al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei Parametri professioni (Comunicato Agenzia delle Entrate 31/05/2007) 3) ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA: I CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED ESPORTAZIONE Il Ministero per le attività culturali ha disposto le modalità tecniche per usufruire dei contributi previsti a sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica di cui al D.Lgs. n. 28/2004 alla luce di quanto previsto dall art. 1, commi 1150 e 1151 legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007). (D.M. Ministero beni e attività culturali 12/04/2007, G.U. 30/05/2007, n. 124) 9

10 4) PROFESSIONISTI NON SOGGETTI ALL IRAP E PRESENTAZIONE TELEMATICA DI UNICO PF: PER IL MOMENTO RESTA LA FORZATURA SUL SOFTWARE ENTRATEL PER IL QUADRO IQ, CHE VA COMUNQUE COMPILATO Ha rilevato l Agenzia delle Entrate (in materia di IRAP, riguardo la definizione del concetto di autonoma organizzazione ), che la Corte di Cassazione non ha fornito indicazioni puntuali ed univoche, pertanto, in atto non è possibile affrontare sistematicamente il tema dell IRAP dovuta dai professionisti, sulla base delle sole sentenze della Suprema Corte finora depositate. Per conseguenza, l Agenzia delle Entrate definirà la posizione amministrativa al termine dell esame completo della giurisprudenza della Cassazione e, comunque, entro un breve termine che non sia di ostacolo alla determinazione e al versamento delle imposte dovute. In tal modo, l Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interrogazione parlamentare con la quale si chiedeva (alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di IRAP) la rimozione dal software ENTRATEL dell errore bloccante nella trasmissione in via telematica del modello UNICO 2007-PF (qualora nella dichiarazione risulti compilato il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo e non quello relativo all IRAP), in modo tale da consentire la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai professionisti che (adeguandosi alle pronunce della Suprema Corte) non intendono effettuare il versamento dell imposta. (Interrogazione Camera dei deputati 30/05/2007, n ) 10

11 5) REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: TASSABILITÀ DELL INDENNITÀ DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI In materia di redditi di lavoro dipendente, l indennità di trasferta a favore dell Ufficiale giudiziario, per atti compiuti fuori dell edificio in cui l Ufficio ha sede, ha natura retributiva e deve essere assoggettata ad Irpef. (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 21/05/2007, n ) 6) FORME PENSIONISTICHE PREESISTENTI: PUBBLICATE IN G.U. LE DISPOSIZIONI PER L ADEGUAMENTO Sulla G. U. è stata pubblicata la deliberazione con cui la Covip ha fornito alle forme pensionistiche preesistenti le direttive per l attuazione del DM n. 62/2007, recante i criteri e le modalità di adeguamento alla disciplina della previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005. (Deliberazione COVIP 23/05/2007, G.U. 30/05/2007, n. 124: Si veda qui di seguito) 11

12 Direttive in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n Con decreto n. 62 del 10 maggio 2007 adottato dal Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 112 del 16 maggio 2007, e stata data attuazione alla disposizione dell art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, individuando criteri e modalita di adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla nuova disciplina. Tale decreto contiene disposizioni atte a prefigurare un generale e complessivo percorso di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, secondo le disposizioni del decreto ministeriale medesimo, nonche alcune puntuali indicazioni preordinate ad individuare gli adeguamenti che devono essere posti in essere da parte dei fondi preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all art. 8 del decreto legislativo n. 252 del Tenuto conto di quanto sopra, con la presente direttiva si forniscono indicazioni circa i principali profili di adeguamento previsti dal decreto ministeriale in argomento, ripercorrendone le disposizioni nell ordine dell articolato medesimo e richiamando i termini indicati nelle diverse disposizioni, nonche le linee che i fondi preesistenti dovranno seguire nel porre in essere le conseguenti attivita. 12

13 Quanto alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento, l art. 3 del decreto ministeriale prevede che, in linea generale, tutti i fondi preesistenti adeguino i propri statuti alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8 (finanziamento), 11 (prestazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti), fatte salve alcune specifiche possibilita di deroga previste nel decreto medesimo. Per le specifiche finalita connesse al conferimento del TFR, l art. 4 del decreto ministeriale chiarisce che presupposto necessario per poter risultare destinataria del conferimento e che la forma sia a contribuzione definita, con conseguente obbligo di costituzione di un apposita sezione laddove non gia esistente, ed abbia autonoma soggettivita giuridica ovvero, con riguardo ai fondi pensione interni bancari o assicurativi, abbia comunque costituito, ove non gia esistente, un patrimonio separato. Va inoltre richiamata, con riferimento all ipotesi di conferimento con modalita tacite, l esigenza che sia garantita l osservanza della disposizione dell art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del Al riguardo, va rilevato che il decreto ministeriale prevede che i fondi preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono assicurare l attuazione della predetta disposizione anche mediante inserimento (ove non gia esistenti) di apposite clausole nei contratti assicurativi. Quanto a modelli gestionali e criteri di investimento, l art. 5 del decreto ministeriale richiama l applicazione dell art. 6, comma 13, del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relativa normativa di attuazione, pur prevedendo alcune specifiche deroghe. 13

14 In particolare, risulta consentito continuare a gestire le attivita mediante stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo n. 209 del 2005, ed e ammessa la gestione delle attivita in forma diretta, oltre che tramite convenzioni con i soggetti di cui all art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del Risultano altresi consentiti gli investimenti immobiliari in forma diretta entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo, ferma restando, in ogni caso, l esigenza di tener conto dei criteri generali di gestione di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703 del 1996, tra cui il principio della diversificazione degli investimenti e dei rischi. Per i fondi che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale detengano investimenti superiori al predetto limite e posto un termine di 5 anni per ricondurre gli investimenti medesimi nell ambito del limite medesimo. E inoltre previsto che la COVIP possa stabilire i casi in cui i predetti limiti possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo stesso. Piu in generale la COVIP puo limitare le categorie di attivita nelle quali i fondi preesistenti possono investire direttamente le risorse in funzione dell adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti. Specifiche disposizioni attengono poi alla possibilita, per fattispecie limitate, di continuare a concedere prestiti o di assumere prestiti esclusivamente a fini di liquidita e su base temporanea. Circa i tempi di adeguamento alle disposizioni in materia di investimenti e modelli gestionali, i commi 5 e 6 dell art. 5 del decreto ministeriale prevedono 14

15 un termine di tre anni per l adeguamento alle disposizioni legislative e di normativa secondaria in materia di limiti agli investimenti fermo restando che trova immediata applicazione la specifica previsione di cui all art. 6, comma 13, lett. c), del decreto legislativo n. 252 del 2005 e di cinque anni per l adeguamento alle altre disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del decreto ministeriale. Infine l art. 6 del decreto ministeriale precisa che i conflitti di interesse sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del Quanto alle attivita che i fondi pensione preesistenti dovranno porre in essere per attuare gli adeguamenti previsti dal decreto ministeriale, si rileva che, in coerenza con quanto in precedenza evidenziato, occorre distinguere due profili: uno relativo allea attivita preordinate a rendere possibile il conferimento, a tali fondi, del trattamento di fine rapporto ai sensi della nuova normativa, l altro connesso al piu generale e complessivo percorso di adeguamento alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005 secondo le disposizioni del decreto ministeriale in argomento. Con riguardo a tali profili, si forniscono le seguenti linee procedurali. I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all art. 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005 devono necessariamente 15

16 essere configurati secondo il regime della contribuzione definita (anche attraverso apposite sezioni), avere soggettivita giuridica ovvero, nel caso di fondi interni bancari o assicurativi, patrimonio separato e, quanto alla prospettiva di ricevere il TFR attraverso modalita tacite, devono provvedere all istituzione di una linea con le caratteristiche di cui all art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005, anche mediante inserimento di apposite clausole (ove non gia esistenti) nei contratti assicurativi in essere. La previa attuazione dei relativi adeguamenti e condizione necessaria affinche i fondi possano essere destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relative disposizioni attuative, del trattamento di fine rapporto e i relativi flussi possano essere conferiti. Al riguardo, i fondi pensione preesistenti che intendano ricevere il conferimento del predetto TFR a far data dal 1 luglio 2007 devono tempestivamente avviare le procedure di adeguamento alle norme del decreto e porre in essere gli specifici adeguamenti sopra richiamati che risultassero a tal fine necessari entro il 30 giugno 2007, dandone comunicazione alla COVIP e allegando la connessa documentazione relativa alle determinazioni adottate, anche con riferimento alle eventuali modifiche statutarie o regolamentari. I fondi dovranno altresi trasmettere alla COVIP una comunicazione, assentita dall organo di amministrazione del fondo, nella quale vengono specificati modalita e tempi per il completamento degli adeguamenti al decreto, tenendo conto che, laddove non siano indicati nel decreto stesso particolari e piu ampi termini con riguardo a specifici aspetti, l adeguamento dovra avvenire nel piu breve tempo possibile. Analoga comunicazione dovra essere trasmessa quanto prima alla COVIP da parte di tutti i fondi pensione preesistenti, ancorche non intendano essere destinatari del 16

17 trattamento di fine rapporto, con l indicazione delle modalita e dei tempi di adeguamento, formulati anche in ragione delle specificita e delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica. Si richiama, infine, l opportunita che nell attuazione dei conseguenti adeguamenti statutari, ad esempio con riferimento alle previsioni dell art. 3 del decreto ministeriale in materia di organizzazione e funzionamento, i fondi pensione preesistenti abbiano come parametro di riferimento, con gli eventuali necessari adattamenti, le relative disposizioni contenute nello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali adottato dalla COVIP con delibera del 31 ottobre Vincenzo D Andò 17

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