Poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo in un gruppo bancario nei confronti delle SGR

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE La nuova regolamentazione bancaria Poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo in un gruppo bancario nei confronti delle SGR Alessandra Zunino de Pignier 24 marzo Sala Convegni- Corso Europa 11- Milano

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE il quadro normativo le disposizioni di Banca d Italia gli impatti operativi profili problematici

3 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE il quadro normativo

4 Le fonti normative Fonti primarie Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio Titolo III - Gestione collettiva del Risparmio Fonti secondarie Provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 14 aprile 2005 Regolamento Consob 16190/2007 Regolamento Congiunto Banca d Italia- Consob del 29 ottobre 2007 Istruzioni di vigilanza per le banche Circolare 229 del 21 aprile 1999 Provvedimento n del 4 marzo 2008 Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Terzo livello Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse di Assogestioni 4

5 La pietra angolare L art. 40 del TUF Regole di comportamento e diritto di voto Le Sgr devono: a. Operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell interesse dei partecipanti ai fondi e dell integrità del mercato; b. Organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo i rischi di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR; c. Adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l efficiente svolgimento dei servizi; La società di gestione del risparmio provvede, nell interesse dei partecipanti, all esercizio dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. Nel caso in cui il gestore dia diverso dalla società promotrice, l esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore salvo patto contrario. 5

6 Gli impatti organizzativi derivanti dalla nuova disciplina di Banca d Italia 6

7 Autonomia patrimoniale Gli obiettivi del gruppo nel settore del risparmio gestito devono tener conto dei rischi strategici, reputazionali e operativi che derivano dalla gestione collettiva del risparmio. Il capitale della SGR deve essere adeguato alla valutazione dei rischi fatta dalla Capogruppo 7

8 Autonomia organizzativa La capogruppo: assegna alle stesse (SGR ndr) le risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) necessarie per svolgere in modo efficiente i servizi di gestione, nell ambito degli obiettivi del gruppo; la capogruppo tiene conto di tale esigenza nel definire le eventuali politiche di remunerazione della propria rete per la distribuzione dei fondi comuni gestiti dalle SGR del gruppo. Le SGR dispongono autonomamente delle risorse loro assegnate. 8

9 Autonomia commerciale La capogruppo: previene condizionamenti da parte delle reti distributive sulle società di gestione del gruppo, tenuto anche conto della collocazione delle stesse nel gruppo. Le SGR devono disporre, tra l altro, dell autonomia necessaria per valutare le indicazioni, relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita secondo il migliore interesse della clientela e tenuto conto delle proprie capacità gestorie. 9

10 Autonomia gestionale La capogruppo - assicura che eventuali strutture organizzative di gruppo a carattere integrato non limitino la piena autonomia gestionale delle Sgr 10

11 Indipendenza della Sgr La capogruppo - riconosce, nell ambito delle strategie generali perseguite nel comparto, l indipendenza delle SGR in materia di sviluppo dei prodotti, definizione di processi e strategie di investimento, modalità di esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari dei fondi gestiti, scelte di investimento dei fondi, politiche commerciali e scelta della banca depositaria 11

12 Governance e gestione dei conflitti di interesse La Capogruppo: promuove e verifica l applicazione presso le SGR controllate delle migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità degli esponenti, al numero e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi. A tal fine, tiene conto dei codici di autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni di categoria degli intermediari. 12

13 Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse- Assogestioni- Tre situazioni di conflitti di interesse: Selezione degli investimenti Scelta delle controparti contrattuali Esercizio del diritto di voto 13

14 Procedure per la gestione dei conflitti di interesse - 2- Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono,in particolare: a) essere idonee ad evitare che: i. il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi; ii. i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti; b) essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati; c) essere adeguate all'entità del rischio che gli interessi dell'olcr o del cliente siano danneggiati; d) garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del gruppo cui essa appartiene e adeguato all'entità del rischio che gli interessi dell OICR e dei clienti siano danneggiati. 14

15 Procedure per la gestione dei conflitti di interesse La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a: a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR e di uno o più clienti; b) garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i clienti, ovvero la vigilanza separata delle strutture che svolgono attività tra loro in conflitto; c) eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi; d) impedire o limitare l'esercizio di un influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d'investimento; e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi a attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi. 4. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine. 15

16 La governance secondo Assogestioni 1. La Società assicura che nel proprio organo con funzione di supervisione strategica sia presente un numero di consiglieri indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società. 2. I consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo. 3. Nelle Società in cui siano presenti comitati specializzati (controllo interno, di compliance, di remunerazione) questi sono presieduti da un consigliere indipendente e sono composti in maggioranza da consiglieri indipendenti. 4. Si considerano indipendenti i consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti rilevanti, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. 16

17 Assogestioni - Le ipotesi di mancata indipendenza del consigliere a) se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5 (cinque) per cento del capitale con diritto di voto della Società o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società; b) se è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società; c) è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo; d) se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente dell'organo con funzione di supervisione strategica di una società o ente del gruppo; e) se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia consigliere esecutivo o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo; 17

18 Assogestioni- Le ipotesi di mancata indipendenza del consigliere -2- f) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società del gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di consigliere non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria; g) se è stato consigliere esecutivo della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; h) se riveste la carica di consigliere esecutivo in un'altra società nella quale un consigliere esecutivo della Società sia consigliere; i) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società; j) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. 18

19 Assogestioni - I controlli e i divieti L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dall'organo con funzione di supervisione strategica. A tal fine i consiglieri indipendenti trasmettono all'organo con funzione di supervisione strategica una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4 e comunicano tempestivamente al medesimo organo l'eventuale perdita dei predetti requisiti. La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei consiglieri indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari. 19

20 Assogestioni - I compiti dei consiglieri indipendenti I consiglieri indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte all'organo con funzione di supervisione strategica per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I consiglieri indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dall'organo con funzione di supervisione strategica nonché sulle materie loro assegnate dal presente Protocollo. 20

21 Assogestioni- Efficacia dei pareri dei consiglieri indipendenti 10. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dai consiglieri indipendenti non hanno carattere vincolante, ma obbligano l'organo con funzione di supervisione strategica a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa. 11. I pareri resi dai consiglieri indipendenti hanno carattere vincolante in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti correlate aventi ad oggetto lo svolgimento della funzione di banca depositaria, la prestazione in favore dei patrimoni gestiti di servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF. 21

22 Autonomia dei consiglieri indipendenti 12.I consiglieri indipendenti possono proporre all organo con funzione di supervisione strategica di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dall organo con funzione di supervisione strategica, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale. 22

23 Assogestioni- Autonomia operativa e indipendenza della società -1- a) i componenti l'organo con funzione di supervisione strategica e di quello con funzione di gestione, nonché il direttore generale e i titolari di deleghe operative della Società non assumono le funzioni di componente esecutivo dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale né sono titolari di deleghe operative nelle società del gruppo che svolgano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF. Analogo divieto si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della Società; 23

24 Assogestioni - Autonomia operativa e indipendenza della società -2- b) il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, i componenti dell'organo con funzione di gestione, il direttore generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono le funzioni di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale né sono titolari di deleghe operative nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione. Fanno eccezione le Società i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché le società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nell'organo con funzione di supervisione strategica costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato. 24

25 Banca d Italia - I controlli della capogruppo Le società capogruppo di gruppi bancari al cui interno vi sia una società di gestione del risparmio conducono una valutazione circa la coerenza delle strategie e delle politiche del gruppo nel settore della gestione collettiva del risparmio. La valutazione forma oggetto di una apposita relazione, approvata dall organo di supervisione strategica con il parere dell organo di controllo- da inviare a Banca d Italia. 25

26 I punti della relazione a Banca d Italia La relazione deve riguardare almeno: - le linee strategiche di sviluppo del settore, in un orizzonte temporale di tre/cinque anni, e il posizionamento atteso sui mercati; - il capitale allocato presso le SGR del gruppo e gli obiettivi reddituali attesi; - il grado di apertura delle reti distributive del gruppo a prodotti del risparmio gestito promossi da soggetti non appartenenti al gruppo medesimo; - gli accordi distributivi tra le SGR e le reti di vendita del gruppo; - la collocazione delle SGR nel gruppo; - le politiche adottate per assicurare l autonomia delle SGR controllate nell ambito del gruppo; - le modalità per individuare e gestire gli eventuali conflitti di interesse tra le SGR e altre componenti del gruppo; - i controlli effettuati sulla funzionalità della governance delle SGR controllate e gli esiti degli stessi. 26

27 I controlli delle funzioni interne di controllo e dell organo di controllo L organo di controllo, le funzioni di compliance e di revisione interna della capogruppo, secondo le loro rispettive competenze, svolgono specifiche verifiche su base almeno annuale, informandone degli esiti, con relazione scritta, gli organi di amministrazione e, nel caso di verifiche condotte dalle funzioni di compliance e di revisione interna, di controllo della capogruppo. 27

28 Termine entro il quale adeguarsi La capogruppo si adegua alle presenti disposizioni entro il 30 giugno La prima relazione è inviata alla Banca d'italia entro la medesima data; successivamente, la relazione è aggiornata e inviata alla Banca d'italia solo in caso di variazione significativa delle informazioni contenute. 28

29 Profili Problematici 29

30 La governance Ripetuta presenza di medesimi consiglieri esecutivi sia a livello di capogruppo che nella Sgr o in altre società del Gruppo Scarsa rappresentatività dei consiglieri indipendenti e dubbia indipendenza 30

31 Politica commerciale Offerta commerciale del gruppo concentrata su prodotti di casa con Sgr captive Retribuzione della rete commerciale che privilegia i prodotti di gruppo 31

32 Autonomia organizzativa delle Sgr Risorse scarse sia patrimoniali che tecniche Utilizzo di outsourcing di Gruppo (es. informatica, negoziazione e raccolta ordini, controlli) 32

33 Autonomia gestionale Rilevante presenza nei portafogli di gestione di strumenti di gruppo; Utilizzo di banche depositarie parti correlate. 33

34 FINE 34

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