Normative di riferimento
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- Ugo Magnani
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1 Normative di riferimento D. Lgs. 30 dicembre 2010, n Nuovo codice dell amministrazione digitale Determinazione Commissariale 69/2010 Modifiche alla deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 Deliberazione CNIPA 45/2009 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico D. Lgs. 4 Aprile 2006, n. 159 Codice dell amministrazione digitale D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 D.P.C.M. 13 Gennaio 2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici D. Lgs. 23 Gennaio 2002, n. 10 Recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 così come modificato dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Decreto del Ministero della Sanità 14 Febbraio 1997 Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell art. 111, comma 10, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
2 D.lgs 17 marzo 1995, n Attuazione nazionale delle Direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria D.P.R. 27 Marzo 1969, n. 128 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri Circolare del Ministero della Sanità 19 Dicembre 1986, n. 61 Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni sanitarie pubbliche e private di ricovero e cura: Il vecchio codice dell amministrazione digitale ha imposto specifiche direttive per la conservazione dei documenti su supporto non cartaceo che non pregiudichi la certezza del diritto e l efficacia probatoria di un documento informatico sottoscritto. Il decreto legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005, meglio conosciuto come Codice dell Amministrazione Digitale, all art. 43 comma 1 I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 Inoltre ; all art. 43 comma 3, I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali. Pertanto per un documento generato ed archiviato in modalità elettronica, verrà valutata positivamente l efficacia probatoria ( validità Legale ) se la successiva riproduzione garantirà l originalità del documento stesso, l identità di chi lo ha redatto e l identità di chi lo ha archiviato, come indicato dalle attuali norme vigenti, di cui il presente documento.
3 Il nuovo codice dell amministrazione digitale ha migliorato l efficacia dell impianto normativo generale in materia di digitalizzazione. In seguito vengono evidenziati, alcuni obbiettivi correlati all archiviazione sostitutiva dei documenti: Dare chiarezza, validità e strumenti operativi all innovazione: - Più stringente definizione della validità dei documenti e dei procedimenti (art quater) Un intera sezione del nuovo CAD, profondamente rivisitata rispetto alla vecchia versione, si propone di diradare l incertezza sul complesso processo di dematerializzazione dei documenti. Le regole del nuovo codice rendono effettivamente praticabile l obiettivo di una PA senza carta. I provvedimenti in sintesi - Nella Pubblica Amministrazione digitale i cittadini e le imprese hanno nuovi diritti che il codice precisa e definisce e che rende quindi effettivamente esigibili, essi sono basati su strumenti che aiutano anche le amministrazioni a lavorare meglio e a spendere meno: - La PEC: canale di comunicazione e semplice strumento di identificazione (articoli 6 e 65) La PEC (Posta Elettronica Certificata) diventa, per tutte le imprese e i professionisti,che per legge devono esserne dotati e per i cittadini che lo desiderano il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le amministrazioni pubbliche. Da lì passano comunicazioni, atti e provvedimenti, ma anche istanze e dichiarazioni che un cittadino può trasmettere usando la propria casella PEC anche come strumento di identificazione che può evitare, nella maggior parte dei casi, l uso della firma digitale. - La validità dei documenti è indipendente dal supporto (articoli quater) Nella sezione I del Capo II vengono descritte dettagliatamente le condizioni validità dei documenti informatici, dei passaggi da analogico a digitale e viceversa, introducendo tra l altro un semplice sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer, per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali (c.d. glifo). La dematerializzazione, come sappiamo, riguarda sia la produzione direttamente digitale degli atti, sia la digitalizzazione di quelli che erano stati prodotti in forma analogica (su carta), per entrambi i procedimenti mancavano certezze di validità che ora il nuovo CAD detta, lascando poi ad un successivo documento l effettiva implementazione delle norme tecniche.
4 - Conservazione digitale dei documenti: meno carta, senza perdere né sicurezza né storia (articoli bis) In centinaia di chilometri di archivi giace l immenso patrimonio informativo della PA: sino ad ora per digitalizzare un documento senza conservarne l originale cartaceo era necessaria una certificazione uno ad uno. Ora un responsabile della conservazione può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi se vuole di conservatori accreditati. anche privati. È così possibile risparmiare milioni di metri cubi di spazio e rendere possibile la reperibilità dei documenti. È ovviamente fatta salva l integrità cartacea di particolati documenti dotati di valore storico, culturale o artistico che potranno essere meglio conservati, anche perché non annegati tra milioni di faldoni. - Le nuove frontiere della sicurezza digitale (art.51) Se la PA diventa digitale la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture è sempre più un obiettivo chiave, anche per costruire quella fiducia nei servizi pubblici online che ancora manca. Il codice introduce disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disaster recovery dettando le modalità per il coordinamento delle azioni delle singole amministrazioni e per la predisposizione di piani operativi. - Moduli e formulari sempre disponibili (art.57) Il codice si mette dalla parte dei cittadini e delle imprese che non possono perdere tempo nella ricerca spesso vana di moduli e formulari. Le pubbliche amministrazioni devono provvedere a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. - Le regole tecniche (art.58) Per molti dei provvedimenti previsti dal nuovo codice sarà necessario predisporre regole tecniche che saranno dettate da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gran parte di queste l organo tecnico competente è DigitPa che istituirà tavoli di lavoro e di consultazione con tutti gli stakeholders pubblici e privati interessati, con particolare attenzione per le imprese di ICT.
5 - I tempi di applicazione La complessa normativa prevista dal Codice richiede tempi ragionevoli per il suo recepimento, per adeguare processi e per formare il personale. La riforma entrerà in vigore quindi a scaglioni secondo una precisa tempistica che coincide comunque con gli impegni presi nel piano di e-gov Entro 3 mesi dalla pubblicazione: Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo Entro 4 mesi dalla pubblicazione: Le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell attività ICT Entro 6 mesi dalla pubblicazione: Le PA centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso e tutta una serie di informazioni sul proprio funzionamento nell ottica della total disclosure Le amministrazioni consentiranno ovunque i pagamenti ad esse spettanti per via telematica Le amministrazioni e le imprese comunicheranno tra loro esclusivamente per via telematica Entro 12 mesi dalla pubblicazione: Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle firme elettroniche diverse da quella digitale, nonché, alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA Saranno emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale dando il via agli archivi informatizzati Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti Saranno definite le basi di dati di interesse nazionale Saranno emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all Amministrazione finanziaria Entro 15 mesi dalla pubblicazione: Le PA predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività fonte : 14/01/2011 FORUM PA
6 Rispondenza alla Normativa foglio 1 di 7 Data originale Revisione 0 Data revisione Preparato Rpr Approvato Y DELIERAZIONE CNIPA 19 FEBBRAIO 2004, N 11 Articolo 3 Conservazione sostitutiva di documenti informatici Capoverso 1 Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera f), e, eventualmente, anche delle loro impronte, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. L applicativo Marte.Web provvede all archiviazione dei documenti generati in modalità digitale, attraverso l integrazione con qualunque sistema gestionale presente, presso l utenza, attraverso l integrazione di un servizio di Web services*, con il quale si acquisiscono i dati essenziali al fine di consentire una corretta associazione tra paziente > documento clinico ( referto ) > conservazione sostitutiva. Tale funzionalità non inficia il contenuto del file.
7 Il sistema Marte.Web come previsto dal citato Art n 3 provvede al processo di conservazione sostitutiva, in virtù di : Calcolo dell impronta Hash di ogni file soggetto a conservazione con algoritmo, SHA-1 FIPS PUB SECURE HASH STANDARD RFC US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1) RFC IP Authentication using Keyed oppure SHA-2 (256, 384, 512) DFIPS PUB SECURE HASH STANDARD Realizzazione del file di evidenza. Questo file è la raccolta di tutte le impronte di tutti i file (documenti digitali ), acquisite attraverso il processo di integrazione del web services*. Questo file di evidenza che contiene le impronte Hash viene in seguito firmato digitalmente In fine viene marcato temporalmente. Con un processo di comunicazione conforme agli standard Chiave pubblica e privata oltre che il metodo di comunicazione basato su Web services,vengono apposte le firme digitali e le marcature temporali. Firma digitale e marca temporale sono disponibili, attraverso una connessione sicura in internet, usufruendo dei vari enti certificati e accreditati presso la CNIPA. Inoltre con lo stesso processo di connessione sicura, Marte.Web consente il controllo della validità dei certificati attraverso la consultazione delle liste di revoca. Il Prodotto Marte.Web attualmente utilizza il servizio Infocert di firma e marcatura temporale. Tale scelta e dettata dal aver riscontrato, che nel mercato Italiano, l ente certificatore delle Camere di Commercio Nazionale, è tra i più diffusi. Tuttavia, nulla osta nel implementare altri certificati di CA (Certification Authority ) diverse come Actalis, PosteCert.
8 DELIERAZIONE CNIPA 19 FEBBRAIO 2004, N 11 Articolo 3 Conservazione sostitutiva di documenti informatici Capoverso 2 Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e termina con l'apposizione sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera f), è inoltre richiesta l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine. Inoltre da il Libro Bianco del Gruppo di Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale pubblicato dalla CNIPA Marzo 2006 ; Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale ha ordinato e riunito norme già esistenti e ne ha introdotte di nuove per nuovi servizi, creando il quadro legislativo necessario per dare validità giuridica alle innovazioni. In particolare, all interno del Codice, il concetto di documento originale unico è acquisito a livello di legge e viene attribuito pieno valore probatorio ai documenti informatici. Il Capo III riassume le disposizioni inerenti la formazione,gestione e conservazione dei documenti informatici: l art. 41 prevede la gestione dei procedimenti amministrativi con la raccolta dei documenti nei fascicoli informatici; l art. 42, usando per la prima volta il termine dematerializzazione all interno di un testo normativo, indica l opportunità di impostare piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, in particolare per i documenti dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione ; l art. 43, dedicato alla riproduzione e conservazione dei documenti, definisce validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i documenti riprodotti su supporti informatici, la validità dei documenti già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, la possibilità di archiviare i documenti informatici per cui è prescritta la conservazione anche in forma cartacea per le esigenze correnti, e in formato digitale per la conservazione permanente; l art. 44 detta i requisiti per la conservazione dei documenti informatici, che possono essere riassunti nell identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell amministrazione o Area Organizzativa Omogenea di riferimento, l integrità del documento, la leggibilità e reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e classificazione originari.
9 Articolo 8 - Altri supporti di memorizzazione Capoverso 1 Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è data facoltà alle pubbliche amministrazioni e ai privati, ove non ostino particolari motivazioni, di utilizzare, nei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo, un qualsiasi supporto di memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalità previste dalla presente deliberazione. In conformità al capoverso 2 della deliberazione del 19 febbraio 2004 e dell estratto dall libro bianco della CNIPA, l applicativo Marte.Web è in grado di gestire il processo di riversamento. L uso di un qualsiasi personal computer disponibile presso l utenza, purchè dotato di un accesso alla rete internet, permette di procedere al processo di riversamento nel caso in cui siano raggiunti i termini previsti dalla norma ( vedi deliberazione del 19 febbraio 2004 della CNIPA Articolo 5 Responsabile della archiviazione, capoverso 1 rigo H ) ( non superiore ai 5 anni ) Tale processo viene monitorato dal gestionale di Marte.Web che con la sua interfaccia Web di semplice interpretazione, indica tempestivamente quali sono i file ( documenti digitali ) da sottoporre al procedimento di riversamento. In questo processo vengono riversati tutti i dati contenuti nel vecchio file che dovrà essere ri_processato ai fini della archiviazione sostitutiva e contemporaneamente verranno esposti i dati salienti contenuti nel file medesimo, quali ad esempio il precedente nominativo del responsabile dell archiviazione e relativo certificato di firma e validità, anagrafica dei pazienti contenuti, ed altri eventuali dati ritenuti utili a consolidare il processo.
10 Articolo 5 Responsabile della archiviazione. Capoverso 1 Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva: a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato; b) archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: 1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; 2) estremi identificativi del responsabile della conservazione; 3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 4) indicazione delle copie di sicurezza; c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni; d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione; e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione; f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite; g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale; h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti. Capoverso 2 Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate. Capoverso 3 Il procedimento di conservazione sostitutiva può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla presente deliberazione.
11 Capoverso 4 Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati,fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, commi 2 e 4, casi nei quali si richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione. Articolo 6 Obbligo di esibizione. Capoverso 1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione sostitutiva e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo. Capoverso 2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica. Capoverso 3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall'ambiente in cui è installato il sistema di conservazione sostitutiva, deve esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione è previsto il suo intervento. Il prodotto Marte.Web in costante aggiornamento, relativamente all implementazione di nuove funzionalità e all adeguamento delle norme in continua evoluzione, consente al responsabile della conservazione sostitutiva di analizzare le modalità ed il flusso informativo. A tale scopo il responsabile della conservazione sostitutiva, può intervenire sulle procedure di sicurezza e di tracciabilità degli eventi e redigerne un documento riassuntivo. Elementi imprescindibili per la tracciabilità di ogni evento, sono la registrazione di tutte le operazioni nei vari files di log. Quest ultimi riportano memorizzate tutte le operazioni informatiche svolte su Marte.Web oltre che a tutte le informazioni, dall anagrafico, al tipo di esame eseguito, dal codice paziente alla data di esecuzione ecc.. Queste ed altre informazioni sono disponibili anche tramite l integrazione del Web services*. La presenza di questi dati consente inoltre, la puntuale ricerca ( Es per paziente, data, esame ) ai fini della eventuale esibizione dei dati conservati, per qual si voglia necessità.
12 Pertanto, vengono garantite, la descrizione del contenuto dell insieme dei documenti, oltre che venir evidenziata l identificazione del responsabile dell archiviazione ed infine è possibile indicare. Marte.Web consente l auto consistenza, ovvero ogni singola archiviazione sostitutiva riporta tutti i dati necessari per permettere l esibizione ( la visualizzazione ) in qualunque momento delle informazioni cliniche de-materializzate, oltre che garantire nel tempo l'integrità, l autenticità e la leggibilità del documento informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione. Tutte le informazioni che vengono utilizzate ed armonizzate da Marte.Web,sono trasferite tramite connessione di rete sicura, al nostro data center dove risiedono in modalità disaster recovery. Tale configurazione consente a Marte.Web di garantire sempre il recupero dei dati relativi alla dematerializzazione, anche in presenza di grave guasto hardware. Con questa modalità di salvataggio dei dati in remoto, vengono ad aumentare le garanzie di buon funzionamento del sistema oltre che la garanzia sulla perdita dei dati. Tale funzionalità sono conformi a quanto previsto dalla norma ed in particolar modo all Articolo n 6 Obbligo di esibizione. Al software Marte.Web si accede utilizzando utente e password stabilite dalle politiche aziendali e dalle varie deleghe previste dalla norma. Il processo richiede l intervento del responsabile dell archiviazione o delegato, per inserire il codice PIN all inizio della sessione di lavoro. Il PIN inserito è il codice che abilità Marte.Web alla connessione alla CA, ed alla verifica della validità della firma digitale. Questa operazione associa l operatore alle attività di archiviazione sostitutiva. Marte.Web gestisce l eventuale doppia firma digitale sul evento di archiviazione sostitutiva. Pertanto è possibile apporre la firma del Responsabile della Conservazione Sostitutiva ed in seguito quella del pubblico ufficiale, qualora si renda necessario.
13 Web Services* Nel panorama dello sviluppo in ambiente Internet il web service rappresenta oggi la tecnologia di riferimento per lo sviluppo e l integrazione di applicazioni. Questa tecnologia oltre a consentire interoperabilità permette di realizzare dei servizi ad hoc personalizzabili secondo le esigenze degli utenti. Un sistema web service rappresenta infatti un insieme di operazioni accessibili attraverso una rete sulla quale si realizza lo scambio di appositi messaggi codificati secondo un determinato formato (XML). I messaggi viaggiano inclusi in una busta con formalismo SOAP (Simple Object Access Protocol) e sono trasportati tramite il protocollo http. Un servizio web è determinato tramite la descrizione del servizio che circostanzia in modo formale tutte le informazioni necessarie per la sua invocazione (il suo utilizzo), Caratteristica principale di questo servizio è l indipendenza dell applicazione dalla piattaforma di implementazione e la possibilità di utilizzarlo per comunicazioni e scambi di informazioni in modo automatico e sicurezza realizzando una interazione tra applicazioni.
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