PIEMONTE SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO LE SEDI DELL EDISU PIEMONTE CIG CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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1 PIEMONTE SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO LE SEDI DELL EDISU PIEMONTE CIG CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO 1

2 Art. 1 - Oggetto dell'appalto L appalto ha per oggetto l esecuzione dei servizi di trasloco, trasporto e facchinaggio di piccola e media entità, riordino e spostamento di mobili e attrezzature, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio, nonché l eventuale trasferimento di beni mobili e materiali fuori uso alle discariche autorizzate e lo smaltimento di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani, in relazione alle esigenze delle strutture dell EDISU Piemonte, con tutte le prestazioni di manodopera, provviste di materiali di consumo e automezzi che si renderanno necessari. Le sedi degli uffici o degli immobili in proprietà o in uso all' EDISU Piemonte sul territorio regionale sono le seguenti: TORINO Uffici amministrativi Via Madama Cristina, 83 Segreteria Studenti C.so Raffaello, 20/D Segreteria Studenti Via Giulia di Barolo, 3/bis Residenza Verdi Via Verdi, 15 Residenza Cavour Via Cavour, 32 Residenza Cappel Verde Via Cappel Verde, 5 Residenza Paoli Via Rosario di Santa Fè, 18 Residenza Cercenasco Via Cercenasco, 17 Residenza Giulia di Barolo- Via Verdi, 26/g Residenza Lungodora Siena, Lungo Dora Siena, 104 Residenza Borsellino Via P. Borsellino, 42 Residenza Turati Corso Turati, 6 Residenza San Liborio Via San Domenico, 10 Residenza Faà di Bruno Via Faà di Bruno 1 Sala Studio Via Verdi, 26 Sala Studio Via S. Ottavio, 8 Sala Studio Via Michelangelo Buonarroti, 17bis Sala Studio Via Pietro Giuria, 17 Sala Studio Corso Svizzera, 185 Sala Studio Corso Castelfidardo, 30 Ristorante Universitario - Lungo Dora Siena, 102 Ristorante Universitario - Via Principe Amedeo, 48 Ristorante Universitario - Via Galliari,30 Ristorante Universitario - Via Paolo Borsellino, 42 Ristorante Universitario - Corso Castelfidardo, 30/a GRUGLIASCO Residenza Villa Claretta Via Berta, 5 Residenza Clarettina, Via La Salle, 87 Ristorante Universitario Via Leonardo Da Vinci, 44 2

3 ALESSANDRIA Segreteria Studenti Via Pontida, 4 Residenza Casa Sappa Via S. Giacomo Della Vittoria, 63 Ristorante Universitario Via Parma, 36 CUNEO Residenza Casa Samone - Via Santa Croce, 7 Segreteria Studenti Via Santa Croce, 7 MONDOVI Residenza Mondovì Via Trona, 19 Segreteria Studenti Via Cottolengo, 29 NOVARA Residenza Mazzini Via Mazzini, 14 Residenza Pontida Via Pontida, 4 Segreteria Via Perrone, 18 Residenza Perrone Via Perrone VERCELLI Residenza Dal Pozzo Via Dal Pozzo, 10 Residenza Quintino Sella Via Quintino Sella, 5 Segreteria Studenti Via Quintino Sella, 5 La parte rilevante dei servizi richiesti verrà svolta in Torino. Il numero degli immobili è puramente indicativo e qualora nel corso del contratto l'amministrazione appaltante incrementasse o decrementasse l elenco degli stabili di cui sopra, la ditta sarà obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato senza nulla pretendere a titolo d indennizzo. Art. 2 Ammontare dell appalto L'importo complessivo a base d asta dell appalto è stabilito in ,00 oltre I.V.A. di cui ,00 oltre I.V.A. per il servizio biennale ed ,00 oltre I.V.A. per eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un numero massimo di due anni, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 57 comma 5 lett.b) del D. Lgs. 163/06. Ai fini dell aggiudicazione si terrà conto del prezzo biennale offerto sull importo a base d appalto. L'ammontare definitivo dell'appalto verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite. La somma complessiva non è pertanto impegnativa per l'amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in più o in meno a seconda delle effettive proprie esigenze senza che la ditta possa accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta. Per quanto attiene la mano d'opera si precisa che verrà applicato il prezzo del C.C.N.L. (paga più oneri) in vigore il giorno dell'aggiudicazione dell'appalto, maggiorato del 24,30% per spese generali ed utili; il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra indicata ed ai noli di cui 3

4 al successivo art. 23. I prezzi suddetti, diminuiti dal ribasso offerto, s'intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Art. 3 - Modalita' tecniche e condizioni per l esecuzione del servizio Il trasloco di mobili, attrezzature, materiale vario, apparecchiature, ecc. dovrà essere eseguito in modo accurato, comprendendo anche le operazioni di smontaggio e conseguente rimontaggio, riattacchi o fissaggi a parete o a pavimento. Ove necessario l'impresa aggiudicataria dell'appalto provvederà a fornire a propria cura e spesa gli imballaggi necessari (contenitori in cartone rigido o in casseri di altro materiale rigido ed indeformabile debitamente imbottiti per la protezione di oggetti fragili). Nell'esecuzione delle predette prestazioni il personale della Ditta dovrà usare la massima diligenza onde evitare qualsiasi danno. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, da ascriversi all'incuria o disattenzione del personale dell'impresa, è responsabile la ditta appaltatrice di fronte all EDISU Piemonte, che è autorizzata a rivalersi per l'intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti. Considerata la particolare attività non può, in genere, essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell anno, né in termini di monte ore complessivo annuale di personale e mezzi. Gli interventi saranno di volta in volta richiesti dall Ufficio competente che curerà il coordinamento ed il controllo della regolare esecuzione. Non sarà riconosciuto alcun emolumento per il tragitto dalla sede dell Impresa alla sede di Torino e viceversa. Nel caso di interventi di particolare complessità, potrà essere richiesto all Impresa aggiudicataria di indicare il nominativo di un responsabile per il coordinamento dei lavori medesimi, cui fare riferimento. Tale consulenza sarà ovviamente conteggiata a parte. L Impresa aggiudicataria provvederà a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione dell entità dei servizi, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Oltre questo limite ha diritto alla risoluzione del contratto (art. 132 D.lgs. n. 163/2006). Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio All impresa sarà comunicata ogni necessità di esecuzione di interventi di prestazioni per traslochi mediante ordini di lavoro sui quali verranno indicati i termini congrui per il regolare espletamento delle prestazioni. L Impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e persone, nel numero richiesto, nei giorni feriali ed eventualmente nel mese di Agosto, garantendo la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio. L Amministrazione garantisce in ogni caso all Impresa appaltatrice un minimo di 4 ore di servizio giornaliero. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti entro le 48 ore dalla chiamata, pena l applicazione delle penali di cui all art. 12 del presente capitolato, salvo diversa indicazione definita nella richiesta stessa o facente parte di una programmazione specifica. 4

5 Per gli interventi urgenti l esecuzione avrà il carattere dell immediatezza senza alcuna maggiorazione della tariffa oraria concordata. Non verrà riconosciuta come lavorativa la sosta per il pranzo. Eccezionalmente potranno essere richieste prestazioni da effettuarsi in giorni prefestivi e festivi. In tal caso per quanto concerne il costo orario della manodopera sarà riconosciuto l aumento percentuale previsto dal C.C.N.L. per lavori straordinari. Ogni prestazione dovrà essere rigorosamente registrata, compilata, timbrata e firmata dal responsabile della struttura presso la quale viene eseguito il servizio, (sia per inizio lavori e sia per fine lavori) su apposita scheda che i traslocatori consegneranno all inizio dell intervento, al fine di consentire il corretto riscontro e relativa quantificazione del lavoro svolto. Copia della scheda dovrà essere rilasciata alla struttura presso la quale viene eseguita la prestazione trattenendo una fotocopia per la propria contabilità. I traslocatori non dovranno effettuare le prestazioni se non verrà compilata la scheda. In caso di mancata o errata compilazione di detta scheda, l EDISU Piemonte potrà non riconoscere, a sua insindacabile discrezione, in parte o in tutto l intervento. Art. 5 Documenti che regolano l appalto I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono: a) il Contratto; b) il presente Capitolato Speciale d Appalto; c) l Offerta Economica presentata dall Appaltatore; d) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i servizi oggetto dell Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d Appalto. I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l uno sull altro nell ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell Offerta. Art. 6 - Controlli dell'ente Appaltante I controlli verranno effettuati dai responsabili delle strutture richiedenti che bimestralmente dovranno redigere un rapporto sull'andamento del servizio. A tal fine è stato predisposto un apposito modulo, che costituirà lo strumento di misurazione, della soddisfazione degli utenti, nei confronti dei servizi prestati (Allegato n. 2: Modulo Customer Satisfaction ). Durante il primo quadrimestre contrattuale, da considerarsi periodo di familiarizzazione, pur monitorando i livelli di qualità, non verrà applicata nessuna penale in caso di valutazione negativa. A partire dal quinto mese e sino alla scadenza contrattuale, in relazione alla valutazione della Customer Satisfaction, l EDISU Piemonte applicherà le panali previste al successivo art. 12. E espressamente accettato dall Ente Appaltante che gli eventi generati da cause di forza maggiore non potranno costituire elemento di valutazione negativa dei servizi. Art. 7 - Oneri, obblighi e responsabilita' a carico dell'appaltatore e dei suoi dipendenti 5

6 1) L Impresa appaltatrice dovrà assumere il compimento dei servizi in oggetto con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell art c.c.; 2) L aggiudicatario dovrà presentare una polizza assicurativa con massimale di importo non inferiore a a copertura dei danni a cose comprensiva di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con uguale massimale come specificato all art. 8. L aggiudicatario è comunque tenuto a rispondere di qualsivoglia danno materiale che possa verificarsi anche durante le operazioni di carico, scarico e trasporto di beni. 3) Saranno a carico dell Impresa tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, ecc. ed in particolare quella riguardante l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale da essa utilizzato. L appaltatore è pienamente responsabile nei confronti dei terzi per danni derivanti a persone o cose dall esecuzione del contratto, imputabile a fatti dolosi o colposi di propri dipendenti, ed è inoltre responsabile civilmente e penalmente per eventuali infortuni sul lavoro subiti dal personale impiegato. 4) A tutto il personale dipendente dell Impresa Appaltatrice, anche se socio di cooperativa, deve essere integralmente riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal relativo C.C.N.L., nonché dalle disposizioni di eventuali intese intervenute in sede provinciale. L Impresa che si aggiudicherà il presente appalto è tenuta all osservanza delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e nelle eventuali intese intervenute in sede provinciale. 5) L Appaltatore dovrà trasmettere bimestralmente alla Amministrazione copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e annualmente dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 6) L Impresa aggiudicataria deve essere iscritta all albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla Legge 6/06/1974 n. 298 e possedere l autorizzazione di cui all art. 41 della medesima Legge. 7) Gli addetti al servizio dovranno essere muniti di idonei dispositivi individuali di protezione tali da assicurare la propria incolumità; l Impresa aggiudicataria dovrà all uopo dotare il proprio personale di idonee attrezzature per una corretta esecuzione del servizio (ceste, cinghie, paperine, scale, guanti, scarpe antinfortunistiche, pluriball, ecc.). 8) Saranno a carico dell aggiudicatario del servizio tutti gli oneri relativi all acquisto delle piccole attrezzature e/o di qualsiasi tipo necessarie, salvo diversa esplicita disposizione dell Ente. 9) L Impresa dovrà: - adottare idonee misure allo scopo di salvaguardare con ogni mezzo il materiale trasportato per conto dell EDISU Piemonte; - operare unicamente con proprio personale dipendente di assoluta fiducia e di provata riservatezza il quale dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza; - fornire al personale apposite divise e cartellini di identificazione con relativa fotografia, ai fini del riconoscimento delle persone che si trovano nelle strutture dell Ente. Tali segni distintivi dovranno essere portati obbligatoriamente dai dipendenti dell appaltatore e/o subappaltatore, durante l orario di lavoro, pena l applicazione nei confronti dell Impresa della penale prevista dall art. 12 del presente capitolato. 10) Nell ambito della squadra di operai richiesta dovrà essere nominato un capo-operaio che coordini e diriga la squadra stessa, di cui l Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad indicare il nominativo al momento della sottoscrizione del contratto; tale capo-operaio, con reperibilità immediata (telefono cellulare) avrà lo specifico compito di tenere i contatti con 6

7 l Ente relativamente alla gestione del servizio. 11) I nominativi del personale impiegato, indicati in sede di partecipazione di gara e aggiornati in corso di appalto, verranno periodicamente inviati all Ispettorato Provinciale del Lavoro per i necessari controlli. 12) L appaltatore si impegna a procedere immediatamente, su richiesta motivata dell EDISU Piemonte, alla sostituzione di quel personale che non risulterà di gradimento all Ente stesso. 13) L appaltatore ha l obbligo di comunicare ogni variazione gestionale che si verifichi durante la decorrenza del contratto, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi. Art. 8 - Assicurazioni 1. L Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti e per danni e/o furti arrecati ai beni e/o cose di proprietà e/o in disponibilità della Amministrazione aggiudicatrice durante l esecuzione del contratto, per un massimale corrispondente a ,00 (un milione/00). La polizza avrà validità dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e dovrà essere stipulata a favore della Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell articolo 1891 del Codice Civile. Per quanto riguarda i danni a terzi la polizza dovrà coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all Appaltatore nell esercizio della propria attività lavorativa per i danni provocati a terzi accidentalmente ed involontariamente, dai quali deriva un obbligo di risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile. Nel caso in cui l Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova che un importo pari ad almeno ,00 è destinato alla copertura del contratto. L Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, la modifica della suddetta polizza assicurativa, qualora si verificassero un numero di sinistri, ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato. Qualora nel corso del contratto l Appaltatore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, l Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di contrarre e di tenere in validità la suddetta assicurazione, prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute all Appaltatore. 2. Assicurazione di tutti i mezzi a disposizione dell'impresa per effettuare i necessari traslochi. 3. Assicurazione di tutto il materiale trasportato per un valore non inferiore al materiale stesso considerato sempre nuovo di fabbrica e compensi ed indennizzi per danni arrecati dalle prestazioni all'altrui proprietà. Sarà inoltre a cura e spesa dell'impresa assuntrice l'appalto, l'eventuale custodia di ogni arredo e/o materiale trasportato, per i quali si renda necessario il temporaneo deposito nei magazzini dell'impresa stessa. Il materiale ivi depositato dovrà essere sempre coperto da apposita assicurazione fino alla riconsegna nella sede propria. Art. 9 Oneri ed obblighi diversi a carico dell appaltatore Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato e di quelli previsti per legge sono pure a carico dell'appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, gli obblighi speciali di seguito indicati. L appaltatore è direttamente responsabile dell osservanza delle norme in materia di tutela del personale dipendente da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per 7

8 le prestazioni rese nell ambito dell Appalto. L Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture per apposita garanzia dell adempimento degli obblighi dell Appaltatore in materia, qualora risulti, da denuncia dell Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l osservanza: 1. delle condizioni normative e retributive di cui sopra; 2. delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.); 3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, ecc.). La sospensione del pagamento cesserà allorquando sia accertato che è stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l Appaltatore non può opporre eccezione di sorta alla Amministrazione aggiudicatrice, neanche a titolo di risarcimento danni e di rimborso di interessi. L'Impresa si impegna a manlevare l Ente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell EDISU Piemonte stesso da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art C.C. e così come si obbliga a manlevare l Ente da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire in dipendenza del servizio prestato. L EDISU Piemonte non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa e ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici. Art. 10 Sicurezza e igiene del lavoro (art. 7 del D.Lgs. 626/94 integrato dal D.Lgs. 242/96 e s.m.i., L. 3 agosto 2007, n. 123) L EDISU Piemonte fornirà all Impresa Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell ambiente in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all attività normalmente esercitata nell ambiente di lavoro. L Ente e l Impresa Appaltatrice si impegnano a cooperare all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell appalto. L Ente e l Impresa Appaltatrice coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell esecuzione delle attività lavorative oggetto dell appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all EDISU Piemonte, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L Impresa Appaltatrice (o il lavoratore autonomo) dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell appalto. Art Pagamenti Alla liquidazione delle spese relative agli interventi o prestazioni di cui trattasi si provvederà sulla base di fatture posticipate bimestrali giustificate da specifica contabilità vistata dall'impresa e previo collaudo favorevole. Le fatture dovranno essere accompagnate dalle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi (copia del documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. dal quale risulti la regolarità all atto dell emissione della fattura). 8

9 Art Penalita' Per ogni giorno, o frazione di giorno superiore alle tre ore, in cui la Stazione appaltante, sulla base anche dei rilievi posti in calce alle schede di lavoro di cui all art. 4, constati che i servizi non sono stati erogati, sarà detratto dalla somma dovuta l'importo di 400,00. Nel caso in cui il servizio non venga prestato per più di 3 giorni consecutivi, sarà detratto dalla somma dovuta l importo di 2.000,00 salvo la facoltà dell Ente di chiedere la risoluzione del contratto. L accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all EDISU Piemonte, il diritto all applicazione della penale. Rimane comunque risarcibile il danno ulteriore. Nell eventualità che, a seguito della compilazione del modulo denominato Customer Satisfaction di cui all art. 6 del presente capitolato la qualità dei servizi, nel bimestre di riferimento, il servizio risulti insufficiente l EDISU Piemonte si riserva la facoltà di applicare, sulle fatture relative al bimestre successivo, penali variabili da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di ,00, proporzionalmente alla gravità delle inadempienze ed al numero delle sedi coinvolte. Qualora il personale non sia dotato di specifico vestiario e di tessera di riconoscimento, così come previsto dalla L. 123/2007 e s.m.i. verrà applicata la penalità di 100,00 giornaliere. Nel caso in cui l inottemperanza persista l Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all Impresa. Le penali di cui sopra possono essere cumulate. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l Ente a tutela delle disposizioni contenute nel presente Capitolato si riserva di applicare delle penali la cui entità verrà rapportata alla gravità delle inadempienze. L'applicazione delle penali saranno precedute da regolare contestazione dell inadempienza, alla quale l Impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata. La Stazione Appaltante può altresì procedere nei confronti dell Impresa alla determinazione dei danni sofferti nel corso dei servizi prestati rivalendosi con l incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. Art. 13 Interruzione del servizio Sono consentite interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi: a) Interruzione temporanea del servizio per guasti. Sono ammesse interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture che non permettono lo svolgimento del servizio. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra l Impresa e Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative. b) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell Impresa, che quest ultima non possa evitare con l esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. 9

10 c) Interruzione per scioperi Le interruzioni per scioperi dovranno essere comunicate con congruo preavviso all Ente, l'impresa sarà tenuta a garantire un servizio di emergenza per far fronte ad interventi urgenti. Art Diritti dell'ente Appaltante L'Ente Appaltante si riserva il diritto di: a) risolvere anticipatamente il contratto, con incameramento della cauzione definitiva, qualora l Appaltatore incorra nell applicazione di n. 5 penali nel corso di un anno; b) controllare attraverso i competenti organi dello Stato (Ispettorato Provinciale del Lavoro) che l'assunzione del personale dipendente impiegato nel servizio sia conforme alla normativa vigente. L'assunzione del personale dipendente in violazione della normativa vigente e la mancata assicurazione del medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali determina "ipso iure" la risoluzione del contratto d'appalto; c) richiedere in presenza di motivate ragioni l'immediata sostituzione del personale che non risulti di gradimento all'ente stesso; d) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nell art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, procedimenti o provvedimenti di cui all art. 10 Legge 575/65 e/o elementi dai quali sono desumibili infiltrazioni mafiose ex art. 10, comma 7, D.P.R. 252/98. Art Revisione prezzi La revisione periodica del prezzo verrà applicata secondo quanto previsto dall art. 115 del D.lgs. n. 163/2006. Art Cessioni a) del contratto. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. b) del credito. La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall Ente. Art. 17 Disdetta del contratto da parte dell Impresa Qualora l'impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la S.A. si riserva di trattenere l intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Impresa, impregiudicato in ogni caso il risarcimento di ulteriori eventuali danni. Art Fusioni e conferimenti Qualora avvenissero cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione, cessione, il soggetto risultante dell'avvenuta trasformazione deve procedere alla comunicazione secondo l'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e unitamente presentare la documentazione sui requisiti di idoneità. L'Amministrazione nei sessanta giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non 10

11 risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i, ferme restando le ulteriori previsione legislative vigenti in tema di previsioni della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al primo capoverso producono tutti gli effetti giuridici loro attribuiti dalla legge. Art. 19 Fallimento e successione della impresa aggiudicataria Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, dell Impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell Impresa aggiudicataria, l E.DI.S.U. Piemonte può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l impegno assunto dal de cuius. Art. 20 Risoluzione di diritto del contratto Oltre a quanto previsto dall'art c.c., costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art c.c., le seguenti fattispecie: - apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento); - cessione dell'attività ad altri; - impiego di personale non dipendente dall'impresa, salvo deroghe previste; - frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - mancata applicazione dei contratti di lavoro collettivi ed integrativi, relativi al personale dipendente dell'impresa; - danni prodotti ad impianti ed attrezzature della S.A. ovvero ai locali; - uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto; - dopo l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato, in relazione alla gravità delle inadempienze e al ripetersi delle stesse; - interruzione del servizio fuori dai casi ammessi dal Capitolato; - per motivi di pubblico interesse; - nei casi di subappalto non autorizzati dall Amministrazione; In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, la S.A. incamererà la cauzione, impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni. L Impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell art del codice civile. Art Controversie Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Art Legge sulla Privacy La Ditta aggiudicataria è tenuta ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 (codice della privacy). E' tenuta a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di cui, eventualmente, 11

12 venisse in possesso. Art Prezzi unitari I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta saranno pagate le prestazioni appaltate, sono indicati nel seguente elenco e comprendono: a) per gli operai ogni spesa ed attrezzatura necessaria per poter espletare compiutamente la prestazione; b) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso comprensiva, ove necessita, del costo dell operatore. Si precisa che la liquidazione delle somme al netto del ribasso d asta delle prestazioni in economia sarà calcolata: - per la manodopera moltiplicando la tariffa oraria corrispondente per l effettivo tempo impiegato per lo svolgimento del servizio computato sui luoghi di carico e scarico compreso il tempo necessario per il trasferimento; - per i mezzi ed attrezzature moltiplicando le tariffe orarie corrispondenti di cui al successivo punto 1) per l effettivo tempo impiegato per lo svolgimento del servizio computato sui luoghi di carico e scarico escluso il tempo necessario per il trasferimento, che sarà quest ultimo computato sulla base delle tariffe orarie di cui al successivo punto 2 impiegato per percorrere il tragitto, per la via più breve, dal punto di carico al punto di scarico. c) Sarà comunque a carico della Ditta e pertanto non retribuita la percorrenza necessaria per raggiungere la località di caricamento e per il relativo rientro presso la sede della ditta. 1) Nolo orario di autocarro non in movimento in attesa di caricamento: a) autocarro fino a ql. 17 di portata utile 15,00 b) autocarro oltre 17 ql. fino a 35 ql. di portata utile 16,50 c) autocarro oltre ql. 35 fino a 130 ql. 30,95 2) Nolo orario autocarro, in marcia compreso carburante, lubrificante ed operatore: a) autocarro fino a ql. 17 di portata utile 38,00 b) autocarro oltre 17 ql. fino a 35 ql. di portata utile 39,00 c) autocarro oltre ql. 40 fino a 130 ql. 46,45 3) Nolo orario di piattaforma esterna per trasporto mobili rispondente alle norme ISPESL, compreso operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. INSTALLATO SU A SCALA AUTOCARRO a) con sollevamento della piattaforma fino a mt ,60 12,90 b) con sollevamento della piattaforma fino a mt ,45 18,05 c) con sollevamento della piattaforma a mt ,90 28,40 4) nolo orario di autocarro munito di braccio idraulico per carico e scarico sino a ql. 80 allungo del braccio fino mt. 4,40 compreso autista-operatore 32,10 5) nolo orario di muletto ql. 12 incluso trasporto a piè d'opera e operatore 28,40 12

13 6) nolo orario di muletto ql. 30 incluso trasporto a piè d opera e operatore 38,70 Art. 24 Rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente C.S.A. si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici D.Lgs. 163/06 ed alle norme del C.C. applicabili. 13

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