Ospedaliera Universitaria Federico II di tutte le categorie.
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1 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO relativo al personale tecnico-amministrativo dell Ateneo Federico II approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del e sottoscritto il Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica esclusivamente al personale tecnico amministrativo, inquadrato nelle categorie B, C e D. 2. Esso non si applica al personale tecnicoamministrativo in servizio presso l Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di tutte le categorie. CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO relativo al personale tecnico-amministrativo dell Ateneo Federico II inquadrato nelle categorie B, Ce D IPOTESI DI NUOVO ACCORDO (In corsivo sottolineato sono riportate le modifiche e/o integrazioni) Premesso - che in data è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo per il personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle categorie professionali B,C e D, tutt'ora in vigore ai sensi dell'art.5,comma 4 del CCNL Comparto Università del ; - che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs n. 150 del 2009, le parti entro il 31 dicembre 2010 devono adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data del citato D.Lgs alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonchè a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III citato D.Lgs; - che il 2 comma del citato art. 65 sancisce, in caso di mancato adeguamento, l'inefficacia, a decorrere dall' , dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 e dispone che gli stessi non sono ulteriormente applicabili; - che il presente Contratto, nella rivisitazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa tiene conto, pur intervenendo con gradualità, dei principi sanciti dal citato Titolo III in un ottica di: miglioramento dell efficienza e dell efficacia dei servizi resi all utenza; equa distribuzione delle risorse che tengano conto quanto più possibile del principio di corrispettività. Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica esclusivamente al personale tecnico amministrativo, inquadrato nelle categorie B, C e D. 2. Esso non si applica al personale tecnico-
2 Art. 2 Durata e decorrenza del contratto Il presente contratto ha vigore dal 1 agosto 2006 e fino all entrata in vigore del successivo accordo integrativo. Art. 3 Pausa dell orario di lavoro giornaliero e fruizione del buono pasto (come modificato con delibera n. 44 del ) Orario di lavoro e pausa L orario istituzionale è distribuito su cinque giornate, dal lunedì al venerdì ed è così articolato: tre giornate pari a sei ore e venti minuti, con pausa minima di dieci minuti dopo le sei ore; di norma: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:10 alle ore 14:30. due giornate pari a otto ore e trenta minuti, con esclusione del mercoledì, con pausa minima di trenta minuti, dalle ore 14,0 alle 14,30; di norma: martedì, giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00; per il solo personale che articola la propria prestazione di lavoro su sei giorni, l orario di lavoro è così articolato: - cinque giornate pari a sei ore e venti minuti, con pausa minima di dieci minuti dopo le sei ore; di norma: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:10 alle ore 14:30; - una giornata pari a quattro ore e venti minuti; di norma: sabato: dalle ore 08:00 alle ore 12:20. Per quanto riguarda la sala macchine del C.S.I., in considerazione delle particolarità della stessa e fermo restando l attuale assetto organizzativo della struttura in turni (orario lavorativo 7-20 settimanale, con accavallamento di un ora al cambio di turno), amministrativo facente parte del contingente dell Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Art. 2 Durata e decorrenza del contratto Il presente contratto ha vigore dal 1 gennaio 2011 e fino al , salvo proroga esplicitamente concordata tra le parti. Art. 3 Orario istituzionale di lavoro, modifiche dell orario istituzionale, flessibilità oraria, pausa pranzo e fruizione del buono pasto Orario di lavoro 1. E confermata la distribuzione dell orario di lavoro su cinque giornate. E altresì confermata l articolazione dell orario di lavoro istituzionale nel modo che segue: - 3 giornate pari a 6 ore e 20 minuti (prestate di norma nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 14:00 e dalle alle 14.30) oltre pausa minima di dieci minuti da effettuare dopo le sei ore effettive; - 2 giornate pari a 8 ore e 30 minuti, con esclusione del mercoledì (prestate di norma nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.00 alle e dalle alle 17.00) oltre pausa minima di 30 minuti da effettuare dopo le sei ore effettive. Per il solo personale che articola la propria prestazione di lavoro su sei giorni, è confermato l orario di lavoro articolato nel modo che segue: - cinque giornate pari a sei ore e 20 minuti (prestate di norma nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 14:00 e dalle alle 14.30) oltre pausa minima di dieci minuti da effettuare dopo le sei ore effettive; - una giornata pari a quattro ore e venti minuti (da prestare di norma nel giorno di sabato dalle ore 8.00 alle 12:20). E confermato, in considerazione della particolarità della sala macchine del Centro di
3 l articolazione dell orario di lavoro ordinario, oltre la pausa pranzo, è la seguente: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: sei ore e venti sabato quattro e venti La fascia di fruibilità della pausa è individuata tra le ore 13:30 e le ore 14:30: Compatibilmente con la funzionalità della Struttura, che in ogni caso dovrà essere assicurata, ed allo scopo di razionalizzare l impiego delle risorse umane, detta articolazione potrà subire modifiche per evidenti specificità delle strutture interessate, nonché per particolari e documentate o autocertificate esigenze personali. Flessibilità E confermato l istituto della flessibilità in ingresso fino alle ore 9:00 a tutto il personale tecnicoamministrativo che osserva un profilo orario autorizzato con ingresso nella fascia compresa tra le ore 8:00 e le ore 9:00. Per il personale che osserva un profilo orario il cui ingresso sia antecedente alle ore 8:00 o successivo alle ore 9:00, e per il personale che articola la propria prestazione di lavoro in turni, l istituto della flessibilità è ampliato da 30 a 40 minuti, a partire dall orario di ingresso previsto. Sono soppresse le seguenti causali giustificative: 07 flessibilità in ingresso 08 recupero flessibilità. Ateneo per i Servizi Informativi e fermo restando l attuale assetto organizzativo della struttura in turni (orario lavorativo 7-20 settimanale, con accavallamento di un ora al cambio di turno), l orario di lavoro del personale che ivi presta servizio nel modo che segue: - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: sei ore e 20 minuti; - sabato: quattro ore e venti minuti. 2. E confermata la fascia di fruibilità della pausa pranzo tra le ore 13:30 e le ore 14:30 per tutte le giornate lavorative. Si conferma che, compatibilmente con la funzionalità delle strutture, da assicurare in ogni caso, ed allo scopo di razionalizzare l impiego delle risorse umane, il profilo orario istituzionale di cui al comma 1 può subire modifiche per evidenti specificità delle strutture interessate, nonché per particolari e documentate o autocertificate esigenze personali. Flessibilità 3. E confermato l istituto della flessibilità in ingresso fino alle ore 9:00 a tutto il personale tecnicoamministrativo che osserva un profilo orario autorizzato con ingresso nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00. Nei casi di profili orari autorizzati il cui ingresso sia antecedente alle ore 8:00 o successivo alle ore 9:00, e per il personale che articola la propria prestazione di lavoro in turni, l istituto della flessibilità è fissato in quaranta minuti a partire dall orario di ingresso previsto. Apertura al pubblico Conseguentemente al nuovo orario di lavoro, le Strutture effettueranno l apertura al Pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Apertura al pubblico 4. Si conferma che le Strutture effettueranno l apertura al Pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Buono pasto E confermato il diritto a fruire del buono pasto subordinatamente ad un orario di lavoro ordinario almeno pari a sei ore e venti minuti, oltre la pausa Buono pasto 5. Sono confermati i criteri da osservare per la
4 come sopra descritta. Detta condizione è applicabile anche al personale che articola la propria prestazione di lavoro in turni. Ai fini della fruizione del buono pasto, restano inoltre ferme le condizioni già in essere, e precisamente è necessario effettuare, immediatamente dopo l orario e oltre la pausa, almeno due ore di servizio per lavoro straordinario, credito orario o recupero di debiti orari, anche cumulati tra essi. Art. 4 Destinazione delle risorse Le parti concordano la seguente destinazione delle risorse: - indennità ex art. 41, comma 4, del CCNL incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi: - indennità per gravose articolazioni e condizioni di lavoro - incentivazione per servizi agli studenti - incentivazione per la produttività degli uffici dell Amministrazione centrale e dei Poli - indennità di pronto intervento - indennità di responsabilità - indennità per la formazione Art. 5 Indennità mensile ex art. 41, comma 4, del CCNL maturazione del buono pasto e precisamente: - per il dipendente che osserva il profilo orario definito al comma 1, è necessario svolgere, a qualsiasi titolo, almeno 6 ore e 20 minuti di lavoro effettivi; - per il dipendente che osserva un profilo orario difforme da quello definito al comma 1, è necessario lo svolgimento: a) nelle giornate pari o superiori a 6 ore e 20 minuti, 6 ore e 20 minuti di lavoro effettivo a qualsiasi titolo; b) nelle giornate inferiori a 6 ore e 20 minuti, almeno 2 ore di eccedenza oraria (a titolo di recupero debiti orari, maturazione credito orario o lavoro straordinario, anche cumulati tra loro) e la giornata di lavoro deve essere comunque pari ad almeno 6 ore e 20 minuti effettivi. Art. 4 Destinazione delle risorse Le parti concordano, ai sensi dell art. 88 comma 2 del CCNL del , di destinare le risorse del costituendo fondo per il trattamento accessorio relativo all anno 2011 ai seguenti istituti: - indennità ex art. 41, comma 4, del CCNL , come riformulato dall art. 10 lett. e) del CCNL compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza - compensi diretti ad incentivare la produttività e miglioramento dei servizi - indennità di responsabilità per il personale inquadrato nella categoria D con incarichi formalmente attribuiti dal Direttore Amministrativo Art. 5
5 1. Ai sensi dell art. 41, comma 4, del CCNL di comparto del come riformulato dall art. 10 lett. e) del CCNL è istituita un indennità accessoria mensile pari a 140,00, erogata per 12 mensilità, decurtabile solo in caso di sciopero. 2. Contestualmente è abrogata l incentivazione per rientri pomeridiani, di cui all articolo 2 dell Intesa del e articolo 2 dell Intesa del Le economie rilevate per tale istituto saranno riutilizzate al fine di una eventuale rideterminazione dell importo. Art. 6 Indennità per gravose articolazioni e condizioni di lavoro L indennità per gravose articolazioni e condizioni di lavoro è corrisposta: 1 al personale adibito all apertura delle sale Museali nei giorni festivi: euro 26,00 per ogni giornata, in aggiunta allo straordinario per le ore lavorate, per un numero massimo di quattro ore. Nel caso di apertura dei musei nei giorni di festività civili e religiose l indennità giornaliera è raddoppiata; Indennità mensile ex art. 41, comma 4, del CCNL E confermata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 88 e 89 del CCNL del Comparto Università del e dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, la corresponsione dell indennità accessoria mensile ex art. 41, comma 4, del CCNL L importo di detta indennità è pari a lordi, erogato per 12 mensilità. 3. L importo di cui sopra sarà corrisposto in misura ridotta per il personale T.A. beneficiario di compensi per attività conto terzi, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo in materia, tenuto conto della media dei compensi, a tale titolo, percepiti, negli anni 2007/2009, secondo le seguenti fasce: DA A % - 500,00 0,00% 500,01 600,00 10,00% 600,01 900,00 20,00% 900, ,00 30,00% 1.200, ,00 40,00% 1.500, ,00 50,00% 1.800, ,00 60,00% 2.100, ,00 70,00% 2.400, ,00 80,00% 2.700, ,00 90,00% 3.000,01 95,00% Art. 6 Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza In relazione ai compiti indicati in epigrafe sono confermate le seguenti indennità: 2 al personale adibito alla guida dei veicoli di
6 rappresentanza: indennità chilometrica nella misura di euro 0,10, con le stesse modalità stabilite negli anni precedenti. L indennità chilometrica sarà corrisposta anche al restante personale adibito alla guida dei veicoli a disposizione dell Amministrazione centrale, nel solo caso della guida fuori regione; 3 al personale adibito, in maniera prevalente e continuativa, a lavori all aperto nelle Serre, negli Orti Botanici, nell Azienda Agraria: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi; 4 al personale tecnico addetto agli stabulari.: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi; 5 al personale tecnico addetto agli ambulatori di Clinica Medica e Chirurgica e al Centro di Radiologia della Facoltà di Medicina Veterinaria: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi; 6 al personale adibito al servizio di trasporto materiale in servizio presso i Servizi Generali, l Ufficio Protocollo e Archivio e analoghi servizi e uffici di Polo: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza; 7 al personale la cui prestazione lavorativa sia articolata in turni: euro 20,00 per ogni giornata che comporti l ingresso pomeridiano. Al fine della corresponsione del predetto compenso, la turnazione dovrà consistere in un'effettiva rotazione, con alternanza del personale secondo una determinata programmazione definita dal responsabile della struttura, che evidenzi un numero di turni di mattina e di pomeriggio sostanzialmente equilibrato. Al personale addetto alla guida di autoveicoli, afferente alla Direzione Amministrativa e al Rettorato, compete la predetta indennità per ogni giorno di effettiva presenza, in considerazione dell orario di servizio 1 al personale adibito alla guida dei veicoli di rappresentanza, indennità chilometrica nella misura di euro 0,10 lordi, nel caso della guida espletata fuori provincia. La stessa indennità verrà corrisposta anche al restante personale adibito alla guida dei veicoli a disposizione dell Amministrazione centrale, nel solo caso della guida espletata fuori regione; 2 al personale adibito, in maniera prevalente e continuativa, a lavori all aperto nelle Serre, negli Orti Botanici, nell Azienda Agraria: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2.60 lordi. in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi; 3 al personale tecnico addetto agli stabulari.: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 lordi in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi; 4 al personale tecnico addetto agli ambulatori di Clinica Medica e Chirurgica e al Centro di Radiologia della Facoltà di Medicina Veterinaria: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 lordi in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi; 5 al personale adibito al servizio di trasporto materiale in servizio presso i Servizi Generali, l Ufficio Protocollo e Archivio e analoghi servizi e uffici di Polo: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza; 6 al personale la cui prestazione lavorativa sia articolata in turni, secondo quanto specificato al successivo articolo 7: euro 20,00 lordi per ogni giornata di lavoro svolto che comporti l ingresso pomeridiano. Tale indennità è incompatibile con l indennità di responsabilità. Al personale addetto alla guida di autoveicoli, afferente alla Direzione Amministrativa e al Rettorato, compete la predetta indennità per ogni giorno di effettiva presenza, in considerazione dell orario di servizio particolarmente disagiato;
7 particolarmente disagiato; 8 al personale che presta la propria attività in giornata festiva, nell ambito dell orario ordinario di lavoro viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo, per le ore effettivamente rese; 9 ai custodi adibiti alla sbarra dell edificio centrale di corso Umberto, ai custodi con abitazione nello stesso edificio, agli uscieri in servizio presso il Rettorato e la Direzione Amministrativa: euro 3.10 per ogni giorno di effettiva presenza; 10 al personale del centro xerografico e del centro stampa: euro 3.10 per ogni giorno di effettiva presenza; 11 agli altri custodi in servizio presso l edificio centrale di corso Umberto: euro 2,60 per ogni giorno di effettiva presenza; 12 al personale addetto alla manutenzione dei chioschi informatici: euro 3.10 per ogni giorno di effettivo servizio esterno con rimborso del titolo di viaggio. 7 al personale che presta la propria attività in giornata festiva, nell ambito dell orario ordinario di lavoro viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo, per le ore effettivamente rese; 8 ai custodi adibiti alla sbarra dell edificio centrale di corso Umberto, ai custodi con abitazione nello stesso edificio, agli uscieri in servizio presso il Rettorato e la Direzione Amministrativa: euro 3,10 lordi per ogni giorno di effettiva presenza; 9 al personale del centro xerografico: euro 3.10 per ogni giorno di effettiva presenza; 10 agli altri custodi in servizio presso l edificio centrale di corso Umberto: euro 2,60 lordi per ogni giorno di effettiva presenza; 11 al personale addetto alla manutenzione dei chioschi informatici: euro 3,10 lordi per ogni giorno di effettivo servizio esterno con rimborso del titolo di viaggio. 12. al personale, nell ambito del C.S.I,. addetto al servizio - necessario a garantire, durante la chiusura delle strutture universitarie, i servizi informatici e telematici di interesse generale dell Ateneo, quali la connettività di rete e la funzionalità del servizio web - è confermato, l indennità di pronto intervento come nel seguito specifictata: - per interventi da remoto euro 20 lordi, per ogni giorno. - per interventi sul luogo di lavoro euro 25 lordi per la prima ora ed euro 15 lordi per le successive, fino ad un massimo di altre due ore, per ogni giorno Per la risoluzione dello stesso problema i predetti importi non sono cumulabili. Laddove si verifichi l esigenza del pronto intervento, il personale adibito al servizio deve provvedere nel minor tempo possibile, se l intervento può essere realizzato da remoto, oppure deve recarsi tempestivamente sul luogo di lavoro. Art. 7 Definizione del turno Ai fini dell erogazione dell indennità di turno devono
8 sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni: a. orario di servizio delle struttura di afferenza di almeno 10 ore, laddove per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l erogazione dei servizi all utenza; b. orario di servizio della struttura di afferenza continuativo e senza interruzioni; c. distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell arco del mese/settimana. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, l indennità di turno pomeridiano viene corrisposta al personale che per esigenze di servizio è soggetto a turnazione e svolge la propria attività lavorativa in un orario compreso tra le ore 11 e le ore 22. Non si considera turno la prestazione lavorativa che cominci prima del suddetto orario ed in particolare la semplice variazione del rientro pomeridiano. I turni devono essere effettuati da due o più persone per specifiche esigenze organizzative della struttura, garantendo così lo stesso servizio per l intero arco della giornata o comunque per un periodo di tempo maggiore rispetto all orario di lavoro di ciascun soggetto (che è massimo di 9 ore giornaliere, ai sensi dell art. 25 comma 6 del CCNL ). Al fine della corresponsione della predetta indennità, la turnazione dovrà consistere in un'effettiva rotazione, con alternanza del personale secondo una determinata programmazione definita dal responsabile della struttura, che evidenzi un numero di turni di mattina e di pomeriggio sostanzialmente equilibrato e che garantisca almeno due turni pomeridiani a settimana oppure otto rientri al mese. Per l attivazione ex novo dei turni, ciascun responsabile della struttura dovrà conseguentemente attestare la sussistenza di tutte le condizioni fissate nel presente articolo, le esigenze organizzative legate alla fruizione e all erogazione dei servizi da assicurare che giustificano il lavoro in turnazione, le unità di personale coinvolte e la conseguente calendarizzazione della prestazione lavorativa. Per la conferma degli attuali turni,l Ufficio
9 Art. 7 Incentivazione per servizi agli studenti 1. Ai fini del miglioramento dei servizi da rendere all utenza studentesca, per l accrescimento dei livelli di qualità e per il consolidamento di processi di riorganizzazione tesi allo snellimento delle procedure, sono erogati i seguenti compensi: a) al personale della I Ripartizione e degli Uffici ad essa afferenti, è corrisposta una incentivazione pari a euro 4,80 per ogni giornata di effettiva presenza (euro 4,00 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi); b) l indennità di cui alla lettera a) è corrisposta, nella stessa misura, anche al personale del C.S.I. adibito al contact center e, limitatamente all effettiva prestazione compresa nel periodo 1 settembre- 31 dicembre, al personale addetto al presidio delle aule informatizzate, al fine di garantire il servizio di immatricolazione on-line degli studenti; c) è corrisposta una incentivazione per ogni giornata di effettiva presenza al personale delle biblioteche di Facoltà aperte al pubblico nonché al personale dedicato ai servizi delle biblioteche dipartimentali, purché abbiano un patrimonio librario di almeno volumi e osservino un orario di apertura al pubblico di almeno 29 ore settimanali. L importo giornaliero sarà pari a euro 2,40 per ogni giornata di effettiva presenza (euro 2,00 in caso di orario Relazioni sindacali e trattamento accessorio (URSTA) provvederà ad acquisire da ciascun responsabile della struttura una attestazione comprovante la sussistenza di tutte le condizioni fissate nel presente articolo. In caso di riscontro negativo l articolazione in turni dovrà adeguarsi a quanto sancito nel presente articolo, diversamente si provvederà alla revoca dell autorizzazione concessa. Art. 8 Compensi diretti ad incentivare la produttività e miglioramento dei servizi E istituita un indennità di produttività collettiva annua per incentivare l incremento dei servizi delle strutture di seguito specificate, da erogarsi a conclusione del processo di valutazione annuale. A tal riguardo le parti si danno atto che allo stato é in corso di elaborazione un sistema di valutazione volto a misurare gli effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati dalle singole strutture, i cui criteri generali saranno sottoposti all esame della delegazione di Ateneo, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi: a) al personale della Ripartizione Relazione Studenti e degli Uffici ad essa afferenti, è corrisposta una indennità annua lorda pari a euro 1.100,00 lordi; b) al personale del C.S.I. adibito al contact center è corrisposta una indennità annua lorda pari a euro 1.100,00 lordi (allo stato attuale nessuno la percepisce perché sono tutti turnisti); c) al personale addetto al presidio delle aule informatizzate e, limitatamente alla prestazione compresa nel periodo 1 settembre- 31 dicembre, è corrisposta un indennità pari a euro 300,00 lordi al fine di garantire il servizio di immatricolazione on-line degli studenti; d) al personale delle biblioteche di Facoltà aperte al pubblico, nonché al personale dedicato ai servizi delle biblioteche dipartimentali, purché abbiano un patrimonio librario di almeno volumi e osservino un orario di apertura al pubblico di
10 articolato su 6 giorni lavorativi). almeno 29 ore settimanali, è corrisposta un indennità annua lorda pari a euro 550,00; 2. Tale incentivazione è compatibile con i compensi per lavoro straordinario, con l indennità ex art. 41 CCNL , con l indennità di responsabilità ed è incompatibile con le altri voci di trattamento accessorio disciplinate nel presente accordo, nonché con i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all incentivazione di prestazioni o risultati del personale. Art. 8 Incentivazione per la produttività degli uffici dell Amministrazione centrale e dei Poli e) al personale inquadrato nelle categorie B, C e D in servizio presso gli uffici dell Amministrazione centrale e dei Poli, è corrisposta un indennità annua lorda pari a 460, Tale indennità è compatibile con i compensi per lavoro straordinario, con l indennità ex art. 41 CCNL , con l indennità di responsabilità ed è incompatibile con le altri voci di trattamento accessorio disciplinate nel presente accordo, nonché con i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all incentivazione di prestazioni o risultati del personale. 1. Al fine di garantire l incremento della produttività ed il miglioramento dei servizi resi all utenza esterna ed interna all Ateneo, al personale inquadrato nelle categorie B, C e D in servizio presso gli uffici dell Amministrazione centrale e dei Poli, è corrisposta un incentivazione pari a 2,00, per ciascuna giornata di effettiva presenza. 2. Tale incentivazione è compatibile con i compensi per lavoro straordinario, con l indennità ex art. 41 CCNL , con l indennità di responsabilità ed è incompatibile con le altri voci di trattamento accessorio disciplinate nel presente accordo, nonché con i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all incentivazione di prestazioni o risultati del personale. Art. 9 Indennità di pronto intervento 1. Al fine di garantire, durante la chiusura delle strutture universitarie, i servizi informatici e telematici di interesse generale dell Ateneo, quali la connettività di rete e la funzionalità del servizio web, è introdotto l istituto del pronto intervento, nell ambito del C.S.I. 2. Laddove si verifichi l esigenza del pronto
11 intervento, il personale adibito al servizio deve provvedere nel minor tempo possibile, se l intervento può essere realizzato da remoto, oppure deve recarsi tempestivamente sul luogo di lavoro. 3. Il pronto intervento è compensato come segue: - per interventi da remoto euro 20,00, per ogni giorno. - per interventi sul luogo di lavoro euro 25,00 per la prima ora ed euro 15,00 per le successive, fino ad un massimo di altre due ore, per ogni giorno 4. Per la risoluzione dello stesso problema i predetti importi non sono cumulabili. Art. 10 Indennità di responsabilità 1. L indennità di responsabilità è corrisposta in relazione alla titolarità dei seguenti incarichi: 1. capo ufficio, ivi compresi i capi ufficio di Polo 2. segretario amministrativo di dipartimento e altre strutture con autonomia di bilancio 3. direttore tecnico del C.S.I. 4. direttore di biblioteca centrale di Facoltà. 2. L importo dell indennità di responsabilità è di euro 3.600,00 annui. 3. L indennità di responsabilità è corrisposta nel seguente modo: 1. i 2/3 in via ordinaria per effetto dell incarico rivestito, corrisposti mensilmente; 2. il restante 1/3, a seguito di valutazione dell attività svolta dagli aventi diritto in relazione al conseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale: a) funzionalità di servizio; b) ottimizzazione dei rapporti con l utenza; c) semplificazione e/o riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti della Struttura di appartenenza; Art. 9 Indennità di responsabilità 1. L indennità di responsabilità è corrisposta in relazione alla titolarità dei seguenti incarichi: a) capo ufficio, ivi compresi i capi ufficio di Polo; b) segretario amministrativo di dipartimento e altre strutture con autonomia di bilancio; c) direttore tecnico del C.S.I.; d) direttore di biblioteca centrale di Facoltà; e) addetto stampa. 2. L importo dell indennità di responsabilità è di euro 3.600,00 annui lordi. 3. L indennità di responsabilità è corrisposta nel seguente modo: a) i 2/3 in via ordinaria per effetto dell incarico rivestito, corrisposti mensilmente; b) il restante 1/3, a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dagli aventi diritto, a conclusione del processo di valutazione annuale della performance individuale, da svolgersi in base al sistema di valutazione, i cui criteri generali saranno sottoposti all esame della delegazione di Ateneo,
12 e di obiettivi specifici che saranno assegnati annualmente dai competenti Dirigenti e Responsabili delle Strutture. Al termine di ciascun anno, gli aventi diritto predisporranno una relazione sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi assegnati per l anno di riferimento. I competenti Dirigenti e i Responsabili delle Strutture provvederanno, poi, alla valutazione di tali risultati, verificando la realizzazione degli obiettivi previsti e proponendo al Direttore Amministrativo la corresponsione dell indennità in oggetto in caso di esito positivo. La valutazione sarà effettuata tenendo conto degli incarichi ricoperti dagli interessati alla luce dei seguenti criteri: a) potenziamento e promozione di una maggiore utilizzazione di strumenti e di tecnologie informatiche e/o telematiche; b) competenza professionale dimostrata attraverso la qualità dell apporto personale; c) soddisfacimento del livello di attività atteso. secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. 4. L indennità di responsabilità è incompatibile con l indennità di turno di cui all art. 6, punto 7. Art. 11 Formazione 1. L Amministrazione organizza corsi di formazione, sulla base del programma pluriennale di formazione allegato al presente contratto, in cui sono previsti anche corsi con valutazione finale e rilascio di titoli certificati, valutabili ai fini della progressione di carriera, finalizzati a tutto il personale tecnicoamministrativo destinatario del presente accordo. 2. Il Direttore Amministrativo, attraverso i competenti uffici, provvede, a partire dall autunno 2006, alla definizione organizzativa dei corsi, all individuazione dei destinatari - dando priorità agli afferenti agli Uffici dell Amministrazione centrale e agli Uffici dei Poli e all erogazione dei relativi compensi. A tale formazione, da effettuarsi fuori dell orario di servizio per una durata di 24 ore pro capite, nell arco di quattro mesi, e per un importo di 25 euro all ora, è Art. 10 Formazione 1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dall Ateneo. A tal fine le parti, nelle more dell elaborazione di un piano pluriennale della formazione per il personale, le cui linee di indirizzo e la relativa programmazione generale saranno sottoposti all esame della delegazione di Ateneo, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, concordano a seguito dell analisi dei bisogni formativi che ha visto coinvolti i Dirigenti delle Ripartizioni, sull esigenza di avviare entro il corrente anno dei
13 destinata la somma di euro ,91, quale quota una tantum non ripetibile del fondo ex art. 67 CCNL Le parti condividono la centralità e l importanza della cultura della comunicazione nella formazione di tutto il personale. A tal riguardo, è individuato quale strumento per tale formazione lo specifico corso multimediale sulla Comunicazione pubblica della durata di 20 ore, con prova finale. Ritengono, pertanto, di incentivare la frequenza del corso attraverso l utilizzo di tale metodica di apprendimento da parte del personale, nell ambito dell orario di servizio, con un importo individuale complessivo di euro 200,00, correlato al superamento della prova finale. Analogo compenso incentivante è riconosciuto al personale che, con le stesse modalità, ha già seguito il corso di cui sopra con superamento dell esame finale. percorsi formativi ritenuti necessari a seguito dei recenti interventi normativi secondo quanto indicato nell allegata tabella A. Art. 12 Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Si conferma che il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di 15 unità nella seguente composizione: n. 7 rappresentanti del personale tecnicoamministrativo; n. 4 rappresentanti del personale docente; n. 2 rappresentanti del personale ricercatore; n. 2 rappresentanti degli studenti. Le rappresentanze del personale tecnicoamministrativo sono designate dalla RSU. I rappresentanti del personale docente e ricercatore e degli studenti sono designati rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio degli studenti. I nominativi dei rappresentanti del personale tecnicoamministrativo sono comunicati dalla RSU all Università. L Università comunica al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare a tutte le strutture e a tutti i lavoratori, i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza designati per ciascuna categoria. Art. 11 Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 52 del CCNL comparto Università del , si conferma che il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di 15 unità nella seguente composizione: n. 7 rappresentanti del personale tecnicoamministrativo; n. 4 rappresentanti del personale docente; n. 2 rappresentanti del personale ricercatore; n. 2 rappresentanti degli studenti. Le rappresentanze del personale tecnicoamministrativo sono designate dalla RSU. I rappresentanti del personale docente e ricercatore e degli studenti sono designati rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio degli studenti. I nominativi dei rappresentanti del personale tecnicoamministrativo sono comunicati dalla RSU all Università. L Università comunica al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare a
14 Art. 13 Norma finale Le parti convengono di attribuire un importo di Euro 300,00 a tutte le unità di personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, quale indennità una tantum non consolidata e non ripetibile. Detta indennità trae origine dal differenziale di costo sostenuto dall Amministrazione in relazione all applicazione dal 1 agosto 2006 dell istituto previsto dall art. 41, comma 4, del CCNL , rispetto al costo dell istituto sostituito, già previsto dall art. 2 dell Intesa Art. 14 Fondo art. 67 CCNL Risorse consolidabili Le parti convengono che quanto previsto dai precedenti articoli racchiude l intera manovra del trattamento accessorio per l anno Per l anno 2007, il fondo, fatte salve le variazioni recate da norme legislative o contrattuali sopravvenute e fatto salvo quanto già previsto dalle norme esistenti in relazione alle cessazioni del personale, per differenziali di posizione economica e R.I.A., sarà costituito dal totale delle risorse ripetitive, pari ad euro ,13, e dall ulteriore importo di euro ,00, per un complessivo ammontare di euro ,13, utile a sostenere gli istituti della presente intesa a carattere ripetitivo; al fondo affluiranno inoltre le economie della gestione 2006, quali componenti una tantum. Napoli, La delegazione di parte pubblica: tutte le strutture e a tutti i lavoratori, i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza designati per ciascuna categoria. Art. 12 Fondo ex art. 87 CCNL e norma finale Le parti convengono che quanto previsto dai precedenti articoli definisce, per l'anno 2011, il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle categorie professionali B, C e D, compatibilmente con il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale relativo all'anno 2011, che sarà oggetto di certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/01 e dell art. 1, comma 196 della legge n.266 del La presente intesa attualmente trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2011, così come integrate dalle somme non utilizzate dell esercizio finanziario 2010, fatto salvo quanto già previsto dalle norme esistenti in relazione alle cessazioni del personale, per differenziali di posizione economica e R.I.A., che confluiranno nel fondo dell esercizio finanziario La presente intesa potrà essere oggetto di rivisitazione a seguito del conseguimento dell effettiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, anche tenuto conto di quanto disposto dall art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella L. n. 122 /2010. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI, si rinvia alle norme di legge e ai CCNNLL di comparto nel tempo vigenti. La delegazione di parte sindacale: CGIL CISAL CISL Napoli, La delegazione di parte pubblica: La delegazione di parte sindacale:
15 SNALS UIL CISAPUNI R S U _ F.l.c. CGIL - CISL Università UIL RUA CSA di CISAL CNFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI RDB Cub Univesità RSU
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