Chiarimenti e novità applicative del Titolo IV del D.Lgs.81/08. Nuovo testo unico della sicurezza: indicazioni e adempimenti Le opere provvisionali
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1 Ordine degli Ingegneri di Trento Corso aggiornamento Coordinatori per la sicurezza cantieri Chiarimenti e novità applicative del Titolo IV del D.Lgs.81/08. Nuovo testo unico della sicurezza: indicazioni e adempimenti Le opere provvisionali dott. Mirko Mazzurana 3 e 5 dicembre 2011 Committente Appaltatore Subappaltatore Responsabile dei lavori Coordinatore per la progettazione Lavoratore autonomo Direttore di cantiere Preposto Dirigente Operai Preposto T.U.L.S. D.Lgs. 81/08 LL.PP. D.Lgs 163/06 Coordinatore per l esecuzione Cantiere Operai 1
2 Il committente soggetto per conto del quale l intera l opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto; Il responsabile dei lavori ( art.89 ) soggetto che può essere incaricato dal committente, committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; 2
3 Rapporto responsabile dei lavori e committente ( Responsabilità art. 93 c. 1 ) Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. Il coordinatore in fase di progettazione Un dovere in più: (art. 91 b-bis) b bis) coordinare l applicazione di principi e misure generali di tutela Nelle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, al fine di pianificare i lavori che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; Nella previsione della durata dei lavori o fasi di lavoro RENDERE EFFETTIVO IL SUO INTERVENTO DALLA FASE PROGETTUALE 3
4 Coordinatore per l esecuzione l soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. ( art.89 c.1 lett.f ); CLAUSOLE DI INCOMPATIBILITA Quanta vigilanza in cantiere del CSE? CONTINUATIVA o PERIODICA Sent. Cass. Pen. Sez. IV n. 115 del 04/01/2011 CASO: crollo del ponteggio in fase di smontaggio per il completamento delle opere di costruzione sul quale operavano 2 lavoratori ad un altezza di 27 metri. Condanna del CSE per non aver verificato applicazione del piano, segnalato le palesi inadempienze e non avere disposto la sospensione dei lavori RICORSO: tra i compiti del CSE NON rientra quello di una continua presenza in cantiere e come i suoi interlocutori non siano i singoli lavoratori ma le imprese alle quali non può sostituirsi 4
5 CASSAZIONE: Sul tema dei poteri impeditivi la Corte ribadisce che le figure del CSP e CSE sono investite di propria posizione di garanzia Condivisibile l affermazione secondo cui non rientra tra gli obblighi del CSE la continua presenza in cantiere. Ma l addebito su cui si fonda la responsabilità del CSE non è riferibile ad una improvvida e causale condotta ma alla totale inidoneità del ponteggio sia nella fase della progettazione che dell esecuzione ( carenza ancoraggi ) Quale Vigilanza del C.S.E. in cantiere La giurisprudenza NON richiede la presenza ininterrotta del CSE sul cantiere ma una presenza periodica però la vigilanza non può essere dispositiva bensì IMPOSITIVA cioè NON limitarsi ad ordinare, ma verificare che le violazioni siano cessate. Se c è un verbale di coordinamento questo vuol dire essere a conoscenza dei fatti e avere l obbligo giuridico di impedire l evento ( se accade l infortunio può incorrere in responsabilità penale). 5
6 Lavoratore autonomo Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione; art c.c. con il contratto d opera un soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con il lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Debitore e creditore di sicurezza La nuova impresa affidataria Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese (.. ), anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori (.. ) individuata (..) e comunicata al committente o, (.),( quella indicata ( con accettazione ) nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria ( art.89 c.1 lett.i ); 6
7 L impresa nel governo della sicurezza (art. 97) 1 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC; 2 Invariati gli obblighi connessi ai contratti d appalto, d opera e somministrazione (art. 26) 3 Invariate le funzioni di coordinamento degli interventi previsti dagli art. 95 e 96 e di verifica dei POS 3 bis) In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, (..) di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici,, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3 ter) ) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 7
8 Impresa esecutrice Impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali ( art. 89 c.1 lett. i-bis i ) Idoneità tecnico-professionale Possesso di capacità organizzative, forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare ( art. 89 c.1 lett. l ) Il piano operativo di sicurezza Previsione di una esenzione per le mere forniture di materiali o attrezzature. (Art. 96 c. 1-bis ) In tali casi trovano comunque applicazione ( art.26 ) Informazione sui rischi esistenti Coordinamento e cooperazione Necessario coinvolgimento di CSP-CSE imprese 8
9 Le novità tecnico-normative normative relative alle forniture di cls in cantiere Circolare ministeriale del 10 febbraio 2011: approvazione procedura fornitura cls in cantiere Impresa esecutrice CSP Art. 26 c.1-2 CSE Art. 91 Art.92 Impresa fornitrice Trasportatore I rapporti tra impresa fornitrice ed esecutrice Fase di scambio informazioni preventive impresa esecutrice e fornitore Allegato 1allegato1.doc Allegato 2 allegato2.doc Il trasportatore terzo Le gestione in cantiere della fornitura Procedura operativa di sicurezza Gestione emergenze 9
10 L idoneità tecnico-professionale Possesso di capacità organizzative, nonchè disponibilità di forza lavoro,, di macchine e di attrezzature,, in riferimento alla realizzazione dell'opera ( art.89 c.1 lett.l) Il committente o il responsabile dei lavori, (..): a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui allegatoxvii. ( art.90 c.9 lett. a) Sistema di qualificazione e controllo art. 90 c.9 NUOVE MODALITA DI VERIFICA verifica l'idoneità tecnico- professionale (. ) ) con le modalità di cui allegato XVII dichiarazione organico medio annuo, con posizioni INPS, INAIL e casse edili nonché una dichiarazione relativa al CCL Trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto di P.C. o DIA, copia della NP, DURC e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica di cui punti precedenti Cantieri < 200 u/g e senza rischi particolari All.XI CCIAA e autocertificazione per gli altri requisiti DURC e auto certificazione relativa al contratto applicato REGIME DI SEMPLIFICAZIONE 10
11 Requisiti minimi della verifica IMPRESE AFFIDATARIE indicare (..) almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo articolo 97 IMPRESE a) iscrizione C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) D.V.R. o autocertificazione c) D.U.R.C. d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi AUTONOMI a) iscrizione C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica doc.attestante la conformità al d.lgs. di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei D.P.I d) attestati inerenti la formazione e idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal Decreto e) D.U.R.C. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto in sintesi 11
12 Le novità della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili dopo il D.Lgs 106/09 Regole Tecniche Organizzazione Gestione La prevenzione dei lavori in altezza Cos è il lavoro in quota Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile ( Art. 107 D.Lg. 81/08) Definizione che prende origine dalla Direttiva 2001/45/CE recepita con il D.Lgs. 235/03 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro per l esecuzione dei lavoro temporanei in quota 12
13 Le misure per i lavori in quota Nei lavori in quota che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII ( art. 122 D.Lgs.81/08 ) In tal modo vengono meno le due differenti interpretazioni dei lavori in altezza dal quale discendere le indicazioni relative alla caratterizzazione delle misure di prevenzione X N.B.: La quota dei 2 metri non rappresenta una condizione o limite di applicazione di misure di prevenzione collettiva. Alcuni aspetti generali per i lavori in quota Esecuzione di lavori temporanei in quota: priorità di misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Scelta sistema di accesso in quota: frequenza, dislivello, durata dell impiego. Condizioni particolari per lavori in quota con scale Definizione modalità di uso sicure di scale, ponteggi e funi ( attrezzature frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota ). Formazione specifica teorico-pratica Previsione di uno specifico piano ( Pimus e programma lavori ) Divieto di assumere e somministrare bevande alcoliche 13
14 Il parapetto Per parapetto deve intendersi la protezione collettiva contro la caduta di persone verso il vuoto. Le norme di prevenzione individuano vari tipi di parapetto: Parapetto normale Parapetto normale con arresto al piede Parapetto per impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie poste ad altezza superiore a 2 metri Parapetto pieno Il parapetto: caratteristiche Parapetti ( art 126 T.U. All. XVIII ) 14
15 Il parapetto: alcune applicazioni Le aperture a pavimento ( art 146 T.U.) Lungo le rampe e piani delle scale ( art. 147 T.U.) Le aperture nei muri o vani ( art 146 T.U.) Andatoie e passerelle Art.130 T.U. 15
16 Il ponte su mensola Caratteristiche: All. XVIII E una variante del ponte a sbalzo, nel quale si usano sistemi di mensole metalliche. Le mensole sono fissate saldamente alla costruzione o ad altro supporto tramite bulloni passanti e trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o con altri sistemi con pari garanzia di resistenza (es. supporti annegati nel getto). Nel caso di unico ponte il parapetto può essere normale con tavola ferma piede. Se ve ne sono di sovrapposti, il parapetto del ponte inferiore deve essere pieno. Applicati sulle casseforme metalliche di grosse dimensioni per getto di muri e paratie ecc con sistemi di fissaggio predisposti dal costruttore. Parapetti e Guardacorpi I guardacorpi rientrano tra le attrezzature di lavoro- apprestamenti utilizzati a protezione contro la caduta dall alto in varie situazioni indicate dal costruttore (tetti, solai, scale) 16
17 I parapetti provvisori a protezione contro la caduta La normativa legislativa per i parapetti è oggi prevista dall art.126 e all.xviii T.U. Le normative tecniche di riferimento sono diverse: C.N.R.10027/85 strutture di acciaio per opere provvisionali. Carico orizzontale sul corrente di parapetto pari a 500 N/m(50 kg/ml). UNI HD 1000 Resistenza parapetto nella posizione più sfavorevole: carico concentrato di 0,3 KN senza freccia elastica superiore a 35 mm e un carico concentrato di 1,25 KN senza rottura o disassemblaggio UNI 8088(1980): Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri di sicurezza. UNI EN 13374(2004):Parapetti provvisori ( ora Sistemi temporanei di protezione dei bordi ). Specifica di prodotto, metodi di prova La scelta degli apprestamenti ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI Caratterizzazione del rischio di caduta Rischi associati a.. Condizioni tecniche Condizioni ambientali SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE DEI BORDI PARAPETTI PROVVISORI RETI DI SICUREZZA SISTEMI COMBINATI 17
18 La scelta degli apprestamenti I Criteri per la sicurezza UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri di sicurezza. IN RELAZIONE A: Tipologia di lavori posa in opera manutenzione manutenzione rilevante Tipologia copertura praticabile non praticabile Pendenza copertura fino a 15% oltre il 15% fino a 50 % oltre il 50% Stabilisce i principali sistemi di sicurezza per : Accesso Transito Lavori in quota Es: Lavori di posa in opera: Per qualunque attività in quota inerenti i lavori di posa in opera devono essere predisposti ponteggi o parapetti sull intero perimetro. I parapetti di gronda, nel caso di coperture fortemente inclinate, devono essere pieni, di altezza sempre maggiore di 1 metro e, comunque, rapportata all inclinazione della copertura stessa. Inoltre La tipologia di parapetti provvisori UNI EN 13374:2004 La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture. [.] Termini e definizioni Hf= altezza di caduta (1)= altezza del parapetto α = angolo di inclinazione della sup. di lavoro AC= linea verticale BC= linea ortogonale alla sup lavoro α= angolo inclinazione della sup lavoro γ= angolo tra linea AC e parapetto Altezza del parapetto: distanza tra il punto più alto della barriera di sicurezza principale e la superficie di lavoro, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro 18
19 La tipologia di parapetti provvisori In riferimento alla norma UNI EN 13374, i parapetti provvisori sono classificati in base ai requisiti di resistenza e condizioni di utilizzo in tre classi: A B C Costruito per resistere a sollecitazioni STATICHE o quasi statiche, al fine di sostenere una persona che si appoggia o che proceda appoggiandosi Costruito per resistere a sollecitazioni STATICHE e DINAMICHE limitate, al fine di sostenere una persona che scivola lungo una superficie inclinata Costruito per resistere a sollecitazioni DINAMICHE, al fine di sostenere una persona che scivola lungo una superficie molto inclinata Caratteristiche Superficie Pendenza Classe Luce correnti Applicazione sulla copertura Orizzontale < 10 (17 %) A Fori max 47 cm Inclinazione non maggiore di 15 rispetto alla verticale Debole pendenza Forte pendenza Fortissima pendenza < 30 (57%) < 60 (condizionata HF) 30 <α<45 45 <α<60 (condizionata HF) B C Altro sistema Fori max 25 cm Fori max 10 cm Inclinazione non maggiore di 15 rispetto alla verticale Inclinazione compresa tra la verticale, linea AC e la normale alla superficie, BC La scelta è guidata congiuntamente dalle caratteristiche della struttura di ancoraggio UNI EN 13374:
20 Possibili applicazioni Per un più specifico dettaglio sulle modalità e scelta d installazione dei parapetti provvisori si rimanda alla norma UNI EN Il ponteggio mobile PONTEGGI MOBILI Ponti su CAVALLETTI Ponti su ruote a torre TRABATTELLI ALTRI PONTI MOBILI Ponti AUTOSOLLEVANTI Ponti SVILUPPABILI Ponti SOSPESI 20
21 Il ponte su cavalletti Art.139 T.U. e All.XVIII Non può essere montato sugli impalcati dei ponteggi ; Deve avere un altezza minore di 2 metri e una larghezza maggiore uguale di 90 cm; Distanza massima tra due cavalletti 3,60 m se usate tavole cm 30x5 e lunghe 4 m; con tavole dimensione trasversali inferiori appoggio su tre cavalletti; I tavoloni devono essere ben accostati, fissati ai cavalletti e non essere a sbalzo per più di 20 cm; Non possono essere sovrapposti più ponti, il piano di appoggio deve essere orizzontale, solido e livellato. Trabattelli Tipologia di trabattelli: - a piano unico terminale, con gabbia di protezione a 3 piani con barre stabiliz. supplementari a 4 piani tipo tradizionale 21
22 Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla noma tecnica UNI EN 1004; il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale; l altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all interno (assenza di vento) e 8 metri se utilizzato all esterno (presenza di vento); per i ponti su ruote utilizzati all estero degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all edificio o altra struttura. Il ponteggio fisso PONTEGGI FISSI Ponteggi da costruzione Ponteggi da manutenzione Ponteggio A TUBI E GIUNTI Ponteggio A TELAI PREFABBRICATI Ponteggio MULTIDIREZIONALE 22
23 Tipi di ponteggio fisso Elementi comuni Autorizzazione ministeriale Marcatura elementi Libretto del ponteggio Disegno esecutivo Progetto fuori schemi tipo Piani di istruzioni montaggio uso smontaggio - Pimus Formazione specifica Verifiche ( allegato XIX ) 23
24 Disegno esecutivo il disegno esecutivo del ponteggio è obbligatorio per tutti i ponteggi; il disegno esecutivo di un ponteggio è costituito da una serie di elaborati grafici, eventualmente completi di una relazione tecnica; se a tale disegno vi si aggiunge il calcolo strutturale si realizza il PROGETTO del ponteggio. ( art.134 D.Lgs 81/08 allegato XXII punto 5) Contenuti disegno esecutivo Dal disegno esecutivo devono risultare: Generalità e firma del progettista ( nei casi previsti ) o di persona competente ( è sufficiente il redattore del Pimus ). Sovraccarichi max per impalcato Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi 24
25 Il progetto Le condizioni che necessitano di un progetto: I ponteggi di altezza superiore a 20 metri In configurazioni non conformi agli schemi tipo Altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi Il progetto deve comprendere: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo Il progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all esercizio della professione, deve riportare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione. ( art. 133 D.Lgs.81/08 ) Regole di utilizzo: carichi supplementari App.sollevamento Calcolo del carico di servizio e dell effetto dinamico Vento Permeabilità dei teli 25
26 Progetto La progettazione del ponteggio deve essere relativa all intero ponteggio e non a singole parti (mensole, sbalzi, ponti di carico ecc.) Il pimus Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, [..]. Tale piano [ ] é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati ( art. 136 D.Lgs. 81/08 ) Perché il Pi-M.U.S. 26
27 Elementi costruttivi: impalcati Elemento costituito da tavolati per realizzare piani di calpestio, ponti di carico o sottoponti. Tavole in legname Metallo Pannelli multistrato ( spessore di almeno 9 mm.) UNI EN UNI EN UNI EN 322 Ponteggi da manutenzione Carico ammissibile 150 dan/mq Ponteggi da costruzione Carico ammissibile 300 dan/mq Piazzola di carico Carico ammissibile 450 dan/mq L uso di tavole diverse N.B.: L utilizzo di tavole metalliche con funzione di controventatura in pianta, in modo tale da sostituire le diagonali in pianta e il corrente interno in questa funzione, non è ammesso se non è espressamente previsto nell Aut. Min. 27
28 I raccordi tra impalcati Elementi costruttivi: sottoponti Per ogni impalcato del ponteggio deve essere previsto il relativo sottoponte costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50 La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni ( art. 128 c.2 ) 28
29 Elementi: mensole Gli ancoraggi Si tratta degli elementi costituenti un sistema di vincolo statico del ponteggio agganciando lo stesso a parti strutturali del corpo di fabbrica. Gli ancoraggi devono essere idonei a sopportare le azioni a essi trasmessi, in modo che sia impedito il movimento del ponteggio e rimanga stabile contro il ribaltamento e il cedimento. 29
30 Cosa garantiscono gli ancoraggi? Un grado predefinito per come indicato nelle Autorizzazioni Ministeriali dei ponteggi metallici fissi, di sicurezza al ribaltamento dell opera provvisionale; l assorbimento delle sollecitazioni orizzontali e il trasferimento delle stesse alle parti strutturali del fabbricati oggetto dell intervento; la costante e corretta stabilità geometrica dell intelaiatura metallica; al fine di determinare la stabilità della struttura, svolgono azione a tirare o a tirare e puntare. Art.125 c.6 D.Lgs.81/08 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizioni di ancoraggi a rombo o di pari efficacia 30
31 Schema - tipo di ancoraggio Verificare e predisporre sempre gli ancoraggi nella corretta collocazione rispetto alla maglia strutturale del ponteggio facendo sempre riferimento allo schema-tipo riportato nell Autorizzazione Ministeriale Gli ancoraggi devono essere sempre realizzati nel punto di incrocio dei montanti con il piano orizzontale diagonalato METODI di ancoraggio I ponteggi allestiti a servizio della facciate degli edifici in costruzione e/o manutenzione per essere utilizzati in sicurezza devono essere resistenti e stabili per garantire la sicurezza degli operatori, per far questo vi sono tre metodologie: alla facciata dell edificio controventi zavorra alla base del ponteggio 31
32 Ancoraggi alla facciata dell edificio Gli ancoraggi si possono distinguere in: ancoraggi NORMALI ancoraggi SPECIALI ancoraggi a tirare e a puntare La realizzazione degli ancoraggi è limitata a quelli assentiti dalla specifiche Autorizzazioni Ministeriali che sostanzialmente si riconducono a questi schemi: tipo a cravatta tipo ad anello tipo a vitone tipo tassello chimico (con resina epossidica o ad espansione) o meccanico così come rappresentati graficamente in quasi tutti i libretti delle Autorizzazioni Ministeriali Sono fondamentali per la sicurezza, anche se molti installatori non danno loro la giusta attenzione. Gli ancoraggi vanno eseguiti ogni circa 20 mq circa di ponteggio, con distribuzione ben precise indicate negli schemi tipo e con tipologia definita. Ancoraggi diversi dovranno essere indicati dal tecnico abilitato che abbia eseguito relativa relazione di calcolo. Il sistema ancoraggio-parete dimensionato per 650 dan per sforzi diretti normalmente alla parete Vietato l utilizzo di altri tipi di ancoraggio ( es. filo di ferro). prove di pull-out Gli ancoraggi 32
33 Alcuni schemi di montaggio In nota: CONTROVENTATURE SCALE di SERVIZIO 33
34 Ponteggi fissi Art. 138 Norme particolari. c.2 :è consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri Regole di utilizzo: distanza dalla costruzione Le tavole dei piani di calpestio devono essere accostate all opera in costruzione e, solo per le opere di finitura, può discostarsi fino ad un massimo di 20 cm ( art. 138 T.U.) Diverse situazioni possono di fatto non permettere al ponteggio di essere accostato alla costruzione 34
35 Regole di utilizzo: altri aspetti oggetto di verifica Devono essere evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V ( 136 c.5 ) Il parapetto di testata, assolve a funzioni di protezione per la caduta dall alto e di irrigidimento della struttura. Sarebbe quindi necessario modificare questo modo, oramai assai diffuso, di montare i ponteggi con i pallets di legno al posto dei previsti parapetti di testata. Regole di utilizzo: manutenzione e controlli Idoneità delle opere provvisionali ( art.112) Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell allegato XIX. Manutenzione e revisione ( art. 137 ) Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 35
36 Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI Tipo di verifica Modalità di verifica Misura adottata Ponteggi fissi: le deroghe Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'art. 125, c.4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda; b) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; d) alla disposizione di cui all'art. 128, c.1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza 36
37 I ponteggi ( chiarimenti circolare MLPS 27 VALIDITA RINNOVO MANCATO RINNOVO Riprendere e discutere altri punti circolare ( chiarimenti circolare MLPS ) Autorizzazione alla costruzione ed all impiego ( art. 131 comma 5 D.Lgs.81/08 e s.s.m.m. ) Per Ponteggi con Aut. Min. ante 15 maggio maggio 2018 Utilizzatore Nessun adempimento Utilizzatore Continua l uso Per ponteggi con Aut. Min. post 15 maggio anni dal rilascio Titolare Aut. Min. A suo esclusivo carico Titolare Aut. Min. Sospensione La protezione dell ultimo implacato Art. 125 c.4 Disposizione dei montanti L altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull ultimo impalcato. 37
38 Il ponteggio come protezione per lavori su coperture La prassi. Criteri di progettazione N. circolare MLPS 27 agosto 2010 E possibile l uso di ponteggi come DPC per lavoratori che operano su coperture La nota APSS 6 agosto 2007 uso elementi a mensola.. Le norme legislative e tecniche La bocciatura MLPS 30 marzo 2010 Il ponteggio non è un apprestamento di sicurezza per lavori su coperture. Il ponteggio non può costituire un DPC La nuova viabilità nei cantieri Ampliati i requisiti minimi per garantire una viabilità sicura: In riferimento all area di cantiere: assenza di buche o sporgenze pericolose permettere il sicuro movimento e transito di persone e mezzi di trasporto essere correttamente areati e illuminati In riferimento alla gestione delle emergenze organizzazione vie e uscite di emergenza evacuazione 38
39 Lavori in prossimità di parti attive (art.117 e 83) LE PRECAUZIONI: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. Un (KV) 1 1 < Un < Un 132 > 132 Distanza minima consentita (M) 3 3,5.. la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all allegato allegato IX o a quelli risultanti dall applicazione applicazione delle pertinenti norme tecniche 5 7 Le demolizioni: alcune modifiche e integrazioni Ordine delle demolizioni ( Art.151 ) 1.I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2.La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza 39
40 90 c.11 una modifica necessaria ma. Legge 7 luglio 2009, n. 88 art. 39 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200) La disposizione di cui al comma 3 ( nomina CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori; Circolare 30/2009: Per dare effettività alle funzioni del CSP la nomina del CSE deve essere contestuale all affidamento dell incarico di progettazione Un nuovo stop della Corte Europea Legge 7 luglio 2009, n. 88 art. 39 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia Sentenza Corte Europea Proc.C-224/09 7/10/10 Domanda di pronuncia Pregiudiziale La disposizione di cui al comma 3 ( nomina CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori; 40
41 Validità del DURC - Circolare n.35/2010 MLPS Circolare n.35/2010 MLPS - Relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs.. 163/2006: FASE PROCEDURA SELEZIONE FASE DI SAL o FINE ESECUZIONE APPALTI di BENI, SERVIZI e LAVORI in ECONOMIA RICADUTE PERIODO DI VALIDITA NEI LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA VALIDITA TRIMESTRALE TRIMESTRALE ANNUALE VALIDITA TRIMESTRALE Rispetto alla specifica procedura Ai fini del controllo autocertificazioni Ai fini aggiudicazione e sottoscrizione contratto Ai fini del pagamento Riferimento allo specifico contratto Nei casi consentiti di affidamento diretto Per documenti rilasciati per SOA e iscr albo fornit Per fruizione benefici normativi e contributivi Utilizzabile ai fini dell inizio di più lavori La nuova tessera di riconoscimento Legge 136/2010 art. 5 identificazione degli addetti nei cantieri Nell ambito di attività in regime di appalto o subappalto (art.18). Tessera per lavoratori: fotografia generalità lavoratore indicazione datore lavoro data assunzione autorizzazione al subappalto Tessera per lavoratori autonomi: fotografia generalità indicazione committente In vigore dal
42 Le nuove norme per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento Pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Entrata in vigore Lavori in ambienti confinati Circolare n.42/2010 SCOPO: : Indicazioni operative per uniforme applicazione normativa e responsabilizzazione di tutti gli operatori Lo SCENARIO - Carenze di maggior rilievo: Non controllo e analitica verifica dell atmosfera in ambiente confinato ( carente V.R.).) Mancata adozione misure prevenzione e protezione Carente formazione-informazione informazione lavoratori Insufficiente gestione emergenza 42
43 Lavori in ambienti confinati Circolare n.42/2010 Esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia in aree confinate Iniziative di vigilanza e controllo delle attività a rischio Interventi volti alla verifica: Corretta e completa elaborazione DUVRI Misure prevenzione e protezione previste Contenuti e effettività della formazione-info info Efficienza del sistema organizzativo dell emergenza Campo di applicazione e tutele Ambienti sospetti di inquinamento (art. 66 e 121 D.Lgs.81/08 ) e ambienti confinati ( all.iv p.3 ) 5 PILASTRI Competenza professionale Idoneità tecnica Gestione controllata dei lavori Regolarità contributiva Gestione dell appalto 43
44 GRAZIE PER L ATTENZIONE E BUON LAVORO Relatore: dott. Mirko Mazzurana Azienda provinciale per i servizi sanitari Coordinatore e docente C.d.L. in Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Università degli studi di Verona e Trento Telefono: 0464/ fax 0464/ mirko.mazzurana@apss.tn.it 44
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