CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE E SUBLICENZA

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1 EUREPGAP Document Sub-Licence & Certification Agreement (V2.3) Page 1 of 7 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE E SUBLICENZA per la partecipazione in qualità di Partecipante di Mercato Interessato nel quadro del Sistema EUREPGAP di Buona Pratica Agricola tra ( Ente di Certificazione ) rappresentato da e ( Parte Contraente ) rappresentato da (Usare lettere maiuscole) CONSIDERATO CHE Commercianti al minuto e produttori agricoli a livello mondiale, ed anche altre parti interessate, hanno sviluppato il Sistema EUREPGAP, un sistema completo di buone pratiche agricole con lo scopo di garantire un consumatore migliorato e la protezione ambientale, così come il benessere sociale ed animale. Il sistema è basato su direttive di produzione che fanno riferimento all ambito definito del prodotto includendo i criteri interpretativi corrispondenti ( Protocolli EUREPGAP ), procedure standard di ispezione e certificazione ( Disposizioni Generali EUREPGAP ), così come su una sistema di accordi tra produttori / organizzazioni dei produttori / organizzazioni di vendita / operatori di sistemi certificati di verifica di qualità ( Partecipanti di Mercato Interessati ), enti di certificazione e Il Sistema EUREPGAP consiste di Contratti di Licenza e Certificazione (tra EUREPGAP e enti di certificazione) ed anche Contratti di Sublicenza e Certificazione (tra enti di certificazione e Partecipanti di Mercato Interessati). L Ente di Certificazione dovrà stipulare Contratti di Sublicenza e Certificazione solo con produttori agricoli del relativo ambito e le loro organizzazioni di coltivazione o marketing ed anche programmi certificati di verifica di qualità.

2 EUREPGAP Document Sub-Licence & Certification Agreement (V2.3) Page 2 of 7 SI STABILISCE QUINDI: 1. OBITTIVO DI QUESTO CONTRATTO Il Contratto stabilisce diritti ed obblighi dell Ente di Certificazione in qualità di organizzazione indipendente per le attività di ispezione, certificazione e licenza e di CP in qualità di parte interessata attiva sul mercato nell ambito del Sistema 2. CONCESSIONE DI LICENZA 2.1 Secondo il Contratto di Licenza e Certificazione datato (Allegato 1), EUREPGAP ha concesso una licenza non-esclusiva e non-trasferibile all Ente di Certificazione per la concessione di sublicenze a Partecipanti di Mercato Interessati nell ambito del Sistema 2.2 Con il presente atto l Ente di Certificazione concede una licenza non-esclusiva, nontrasferibile a CP (Parte Contraente) per l uso del Marchio CP avrà diritto a etichettare o aver etichettato, distribuire e commercializzare i propri prodotti sotto il Marchio EUREPGAP per quanto questi prodotti siano stati notificati all Ente di Certificazione e siano prodotti in piena conformità alle condizioni obbligatorie del pertinente Protocollo EUREPGAP ( Protocollo per l ambito EUREPGAP ) (Allegati 4 e 5) e Disposizioni Generali EUREPGAP (Allegato 3) o da CP o da qualsiasi altro Partecipante di Mercato Interessato che sia stato registrato con l Ente di Certificazione tramite CP. Le suddette disposizioni devono essere applicate anche alle consociate 1 della CP che sono elencate nell Allegato CP non avrà facoltà di concedere sublicenze. 3. SISTEMA EUREPGAP 3.1 EUREPGAP sarà responsabile per gli ulteriori sviluppi dei Protocolli e Disposizioni Generali Le versioni attuali del Protocollo EUREPGAP pertinente EUREPGAP sono allegate come Allegati 3, 4 e EUREPGAP deve compilare i materiali informativi che riguardano le Buone Pratiche Agricole e Produzione Integrata e deve renderli disponibili all Ente di Certificazione. L Ente di Certificazione deve trasferire queste Informazioni a CP senza indebito ritardo. 3.3 EUREPGAP deve participare allo sviluppo di standard per l identificazione e la rintracciabilità dei prodotti nella catena alimentare e di conseguenza informerà di questi l Ente di Certificazione. L Ente di Certificazione deve trasferire queste informazioni a CP senza indebito ritardo. 3.4 EUREPGAP deve consigliare CP, se richiesto, sull applicazione del sistema EUREPGAP e qualsiasi altra questione che la CP possa avere riguardo al Sistema EUREPGAP addebiterà una competenza alla CP per questi servizi. 1 Consociate significa società indipendenti o affiliate di CP, non produttori agricoli riconosciuti.

3 EUREPGAP Document Sub-Licence & Certification Agreement (V2.3) Page 3 of 7 4. MARCHIO EUREPGAP 4.1 CP deve usare il Marchio EUREPGAP solo in connessione con prodotti che sono notificati all Ente di Certificazione e prodotti in piena conformità con le condizioni obbligatorie del Protocollo EUREPGAP pertinente da se stesso o qualsiasi altro Partecipante di Mercato Interessato che è stato registrato con CP all Ente di Certificazione. Le suddette disposizioni devono essere applicate anche alle consociate di CP che sono elencate nell Allegato 2. Il Marchio EUREPGAP deve essere usato solo per prodotti che sono stati prodotti in un sito di produzione registrato all Ente di Certificazione. 4.2 L uso del Marchio EUREPGAP come permesso sotto questo Contratto deve essere come segue: 4.3 Il Marchio EUREPGAP in lettere maiuscole, colore Nero e Carattere Arial altezza massima di 10 millimetri, seguito dal nome dell Ente di Certificazione e il numero di matricola emesso dall Ente di Certificazione e comunicato a I termini certificato o approvato o uno di essi combinato con un termine che indica il livello di distribuzione può essere aggiunto in una lingua consueta nella relativa attività economica. Esempi:: - EUREPGAP [nome depositato dell Ente di Certificazione] [numero di matricola dell Ente di Certificazione ] - Approvato EUREPGAP : numero di matricola: [nome depositato dell Ente di Certificazione] [numero di matricola dell Ente di Certificazione] - Approvato EUREPGAP : RegN.: [nome depositato dell Ente di Certificazione] [numero di matricola dell Ente di Certificazione] - EUREPGAP anerkannter Produzent: RegNo.: [nome depositato dell Ente di Certificazione Body] [numero di matricola dell Ente di Certificazione] - EUREPGAP anerkanntes Qualitätsprogramm: RegNo.: [nome depositato dell Ente di Certificazione] [numero di matricola dell Ente di Certificazione] Possono essere concordate ulteriori variazioni d uso. Le rettifiche devono essere per iscritto e richiedere l approvazione di EUREPGAP per essere valide. 4.4 Il Marchio può essere usato a livello d ingrosso per comunicazioni commerciali, non ancora al Punto di Vendita al consumatore finale. 4.5 CP deve indicare quando usare il Marchio EUREPGAP che è un marchio registrato 4.6 CP non userà il Marchio EUREPGAP né come parte della sua ragione sociale né in qualsiasi altro modo che identifichi EUREPGAP come parte della propria azienda.

4 EUREPGAP Document Sub-Licence & Certification Agreement (V2.3) Page 4 of CP deve spiegare, quando usa il Marchio EUREPGAP, a terzi e consumatori, con l uso di appropriata etichettatura, che EUREPGAP non è il produttore delle merci in questione. CP deve indennizzare EUREPGAP contro eventuali richieste di responsabilità del prodotto che sorgano dall uso del Marchio 4.8 A CP non sarà permesso di perseguire infrazioni del Marchio EUREPGAP da parte di terzi. Tuttavia, il suo diritto ad unirsi nei procedimenti di infrazioni presentati da EUREPGAP per richiedere danni causati dall infrazione, deve restare inalterato. 4.9 CP dovrà, senza indebito ritardo, informare l Ente di Certificazione di qualsiasi utilizzazione o applicazione di un marchio in grado di essere confuso con il Marchio 4.10 CP dovrà informare l Ente di Certificazione e EUREPGAP di qualsiasi ingiunzione o rivendicazione per danni di terzi a causa dell utilizzo del Marchio EUREPGAP dovrà fare il massimo degli sforzi per assistere CP nella difesa contro queste rivendicazioni EUREPGAP può contare direttamente sulle disposizioni di questa clausola 4 (sezione 328 del Codice Civile Tedesco). 5. PRODUZIONE E CERTIFICAZIONI 5.1 CP deve produrre l intero raccolto dei prodotti o speci registrate all Ente di Certificazione, per il corrispondente sito(i) di produzione registrato, in conformità con le condizioni obbligatorie del Protocollo EUREPGAP pertinente e le Disposizioni Generali Per qualsiasi altro Partecipante di Mercato Interessato che è stato registrato con CP all Ente di Certificazione, CP deve garantire che siano presenti adeguate procedure di identificazione e rintracciabilità che riguardano i prodotti Questo deve essere effettuato tramite controlli regolari di accettabilità che devono essere debitamente documentati, nel quadro delle procedure di autocontrollo di CP. 5.2 CP deve garantire che nel quadro dell autocontrollo di CP può essere fornita, secondo il Protocollo EUREPGAP pertinente, la prova necessaria di Certificazione e che tra altre cose questa prova deve essere divulgata a scopo di una Certificazione neutrale. CP deve, come parte delle proprie ispezioni interne, conformarsi alle sezioni pertinenti delle Disposizioni Generali EUREPGAP, che viene fornito nella sua attuale versione come Allegato CP deve concedere libero accesso all ente indipendente di ispezione e certificazione durante i consueti orari d ufficio ai propri siti di produzione, uffici della società e dipendenti e a tutti i registri e registrazioni collegate a EUREPGAP che fanno riferimento alla conformità o applicazione del sistema CP deve anche fornire all ente di ispezione e Certificazione tutte le informazioni collegate a 5.4 CP deve garantire di fronte a EUREPGAP (sezione 328 del Codice Civile Tedesco) lo stesso grado di accesso ed informazione ad enti di certificazione indipendenti direttamente nominati da EUREPGAP deve nominare l ente di certificazione indipendenti a proprio costo. Tuttavia, se l organizzazione di ispezione o di certificazione

5 EUREPGAP Document Sub-Licence & Certification Agreement (V2.3) Page 5 of 7 che agisce per conto di EUREPGAP troverà delle mancanze, CP dovrà sopportare i costi dovuti alle ispezioni successive. 5.5 CP conviene che le organizzazioni di ispezione e certificazione, che agiscono per conto di CP o EUREPGAP, devono fornire ad EUREPGAP i risultati di ispezioni e certificazione. 6. REGISTRAZIONE 6.1 L Ente di Certificazione deve fornire a CP un numero di matricola individuale e permanente. Inoltre, qualsiasi altro Partecipante di Mercato Interessato che abbia notificato i propri prodotti con CP all Ente di Certificazione, deve ottenere questo numero di matricola. CP conviene di informare CB su qualsiasi numero di matricola EUREPGAP esistente o scaduto e qualsiasi precedente attività di ispezione e certificazione EUREPGAP nella propria organizzazione includendo i risultati. 6.2 CP conviene che l Ente di Certificazione trasferisca il numero(i) di matricola, inclusi numeri di matricola EUREPGAP paralleli ed esistenti, i prodotti notificati all Ente di Certificazione, l area di produzione aggregata così come i risultati delle ispezioni a CP deve dare instruzioni all Ente di Certificazione per informare EUREPGAP delle restrizioni delle persone che dovrebbero avere accesso a questi dati a livello individuale CP o provvedere in qualsiasi altro modo che EUREPGAP sarà informato di queste restrizioni. 6.3 CP conviene che EUREPGAP deve rendere disponibili ai dettaglianti alimentari, su richiesta dei dettaglianti, il numero(i) di matricola di CP e i prodotti EUREPGAP di CP, soggetti alle disposizioni applicabili di protezione dei dati e che l Ente di Certificazione deve rendere disponibile ai dettaglianti alimentari, su richiesta dei dettaglianti, il numero(i) di matricola di CP, nome depositato di CP; i prodotti EUREPGAP di CP e l indirizzo di CP, soggetti alle disposizioni applicabili di protezione dei dati. 6.4 CP conviene/non conviene [pregasi cancellare come appropriato] che EUREPGAP può rendere il proprio nome/o marchio così come, se rilevante, il proprio indirizzo Internet pubblicamente disponibile in un elenco ai membri del Sistema EUREPGAP (per esempio, sulla homepage EUREPGAP). 7. CAMBI DI IMPRESA CP deve immediatamente informare l Ente di Certificazione sui cambi nella propria impresa che potrebbero avere effetto su questo Contratto, in particolare l esistenza, concessione o scadenza dei numeri di matricola da altri Enti di Certificazione nel quadro del Sistema EUREPGAP, successioni legali, acquisizione o cessione di entità corporative connesse, così come cambi del personale o il reparto che è responsabile per il Sistema 8. SANZIONI In caso di infrazione negligente o volontaria degli obblighi sotto il Sistema EUREPGAP, in particolare obblighi che la CP ha intrapreso contrattualmente, EUREPGAP deve avere il permesso di applicare le misure descritte nell Elenco delle Sanzioni entro le Disposizioni Generali (Allegato 3).

6 EUREPGAP Document Sub-Licence & Certification Agreement (V2.3) Page 6 of 7 9. TERMINE E RESCISSIONE 9.1 Questo Contratto è per un periodo di anno(i) dalla data della firma di questo Contratto a meno che rescisso prima secondo la clausola 9.2. o 9.4 sotto. Questo Contratto sarà automaticamente esteso per un anno se qualsiasi delle parti non rescinde il Contratto dando all altra una notifica scritta di tre mesi prima della fine di questo Contratto. Ogni parte deve dare notificare la rescissione di questo per mezzo di posta raccomandata. 9.2 Resta inalterato il diritto di rescindere questo Contratto in circostanze eccezionali e per ragioni materiali. Queste ragioni materiali includono, in particolare, infrazioni volontarie o negligenti di questo Contratto di una delle parti a cui non viene posto rimedio nonostante un notifica formale per smettere l infrazione entro un periodo ragionevole. Nel caso dell Ente di Certificazione, una ragione materiale include, in particolare, che CP è stato ritenuto da un tribunale di aver negligentemente infranto una rilevante legge alimentare nazionale o europea, ciascuna delle quali può comportare sanzioni criminali o altre leggi che sono rilevanti per l esecuzione di questo Contratto o lo stato del Marchio 9.3 A conclusione di questo Contratto il diritto della CP ad usare il Marchio EUREPGAP termina con effetto immediato. 9.4 Questo Contratto termina automaticamente senza previa notifica se - Il Marchio EUREPGAP viene cancellato e/o - Al termine del Contratto di Licenza e Certificazione tra l Ente di Certificazione e EUREPGAP. 9.5 In caso della clausola 9.4 secondo inserto, l Ente di Certificazione è obbligato a fornire a CP tutte le informazioni e intraprendere tutte le azioni necessarie per facilitare il trasferimento del contratto di sublicenza con la CP ad un nuovo Ente di Certificazione. 10. PARTI E MODIFICHE / RETTIFICHE DI QUESTO CONTRATTO 10.1 Gli Accessori e Allegati acclusi fanno parte di questo Contratto. L Ente di Certificazione deve informare la CP senza indebito ritardo di qualsiasi modifica / rettifica degli Allegati. Queste modifiche / rettifiche devono far parte di questo Contratto, se CP non si oppone alla modifica / rettifica entro due settimane dopo esserne stato informato. In caso di una opposizione entrambi le parti devono avere il diritto di rescindere questo Contratto entro due settimane dopo il ricevimento della opposizione dall Ente di Certificazione CP deve trasformare senza indebito ritardo le modifiche / rettifiche che fanno parte di questo Contratto ed informare di conseguenza l Ente di Certificazione.

7 EUREPGAP Document Sub-Licence & Certification Agreement (V2.3) Page 7 of 7..., ,... Luogo Data (Parte Contraente) (Ente di Certificazione) Timbro della Società Allegati 1. Contratto di Licenza e Certificazione FoodPLUS GmbH / nella sua versione più recente (può essere fatta presa visione alla sede centrale dell Ente di Certificazione). 2. Consociate di CP nella più recente versione 3. Disposizioni Generali EUREPGAP nella più recente versione 4. Punti di Controllo e Criteri di Confromità EUREPGAP nella più recente versione. 5. Direttive Ambito Nazionale per applicazione e interpretazione nella più recente versione (sottoposte appena disponibili)

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