CONVENZIONE TRA CIO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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- Elvira Rossi
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1 CONVENZIONE TRA L Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema, con sede in l.go Ugo Dossena, 2, C.F rappresentata dal Dott. Luigi Ablondi, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, di seguito denominata Azienda E Il Comune di Ticengo, con sede in Ticengo, Piazza Caduti di tutte le guerre, 1, C.F , rappresentata dal Sig. Marco Arcari, Sindaco e legale rappresentate pro tempore, di seguito denominato Comune PREMESSO 1. che la DGR n del 23/12/2014 prevede la possibilità per i SMeL accreditati e a contratto con il SSR di apertura di attività di prelievo, secondo le modalità previste dall allegato 3C della DGR n. VII/3313/2001, presso locali che dispongano dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore, con accesso per tutti i cittadini, su richiesta delle amministrazioni locali allo scopo di facilitare l accesso alle attività di prelievo in particolare delle categorie fragili; 2. che il Comune di Ticengo intende garantire lo svolgimento di attività di prelievo presso l ambulatorio comunale sito a Ticengo in Piazza Caduti di tutte le guerre n. 3; 3. che il Comune di Ticengo ha a tal fine inoltrato apposita istanza con nota prot. A.O. 167/2015. CIO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO DEL PROGETTO Il Comune e l Azienda si adopereranno congiuntamente per garantire l attività di prelievo presso l ambulatorio di Ticengo sito in Piazza Caduti di tutte le guerre n. 3. ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI La titolarità e la gestione dell attività rimane in capo all Azienda, titolare dell accreditamento per l attività in questione. Il Comune si adopererà per garantire quanto occorrente per il suo funzionamento, ovvero: a. gli spazi necessari per l attività ambulatoriale e di accettazione amministrativa. La struttura deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Comune deve trasmettere alla Direzione Medica dei Presidi dell Azienda, prima dell avvio dell attività, la certificazione di possesso dei requisiti previsti. b. il personale amministrativo e/o sanitario, proprio o individuato da soggetti terzi con cui il Comune abbia stipulato apposite convenzioni, necessario per l accettazione, l esecuzione dei prelievi e la consegna dei referti on demand; c. le utenze, i servizi e le forniture necessarie, salvo diversamente specificato. Tra questi si citano senza che l elenco abbia carattere esaustivo: il riscaldamento, l elettricità, la telefonia, l acqua, le pulizie, lo smaltimento rifiuti compresi quelli a rischio infettivo (secondo il principio che il Comune si configura come produttore dei rifiuti), la manutenzione ordinaria e straordinaria, il trasporto campioni ecc.; 1
2 d. l hardware e il software di base (compresa la manutenzione/aggiornamento tecnologico) dotati delle caratteristiche indicate dall U.O. SIA dell Azienda, necessari per l utilizzo del software di accettazione nonché il collegamento Internet e relativi oneri; e. gli adeguamenti dei locali e gli interventi necessari per il rispetto dei requisiti e per garantirne la funzionalità; f. tutti i materiali necessari, fatta esclusione del sistema di prelievo sottovuoto necessario per l esecuzione di ciascun tipo di esame, delle provette e dei contenitori per la raccolta dei materiali biologici. L Azienda contribuirà per quanto di propria competenza esclusivamente mediante: a. l utilizzo del proprio accreditamento con il servizio sanitario regionale e quindi la titolarità delle prestazioni sanitarie ivi svolte; b. l esecuzione delle analisi presso il proprio laboratorio o tramite laboratori convenzionati e la produzione dei referti; c. la fornitura del sistema di prelievo sottovuoto necessario per l esecuzione di ciascun tipo di esame, delle provette e dei contenitori per la raccolta dei materiali biologici; d. la messa a disposizione dei software di accettazione e refertazione compresi i costi delle licenze dei software e del terminal server; e. le istruzioni in merito alla correttezza del prelievo (identificazione, modalità etichettatura, modalità confezionamento, sicurezza operatori) a cura delle UU.OO. interessate per il tramite dell U.O. Laboratorio; f. la responsabilità degli atti di natura medica mediante un medico dell U.O. Laboratorio. ART. 3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI PRELIEVO a. Adempimenti a carico del Comune Il Comune provvede con oneri a proprio carico: - alle operazioni di accettazione amministrativa; - all esecuzione dei prelievi ed al ritiro dei campioni biologici; - al trasporto e alla consegna dei campioni biologici (sangue e altri materiali) al Laboratorio di Crema; - alla successiva distribuzione on demand dei relativi referti dopo aver accertato l avvenuto pagamento del ticket e/o tariffa, se e in quanto dovuto. A tal fine il Comune si farà carico, con oneri propri e propria completa responsabilità, dei seguenti adempimenti: 1. procedura identificativa del paziente; 2. imputazione informatica dati anagrafici paziente, esenzioni, esami richiesti ecc. utilizzando il software Camelia attualmente in uso in Azienda ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni che saranno fornite dal Direttore di Laboratorio; 3. produzione e consegna ai pazienti di documento aziendale attestante l avvenuto prelievo con indicazione della data di ritiro referti conformemente al tipo di esame effettuato; 4. consegna ai pazienti tenuti al pagamento del ticket, di bollettino postale da utilizzare per il pagamento stesso e rilascio di nuovo bollettino in caso di esami aggiuntivi; 5. in caso ed all atto dell attivazione delle funzioni di cassa presso, procedura di incasso prima dell esecuzione del prelievo e contestuale rilascio della relativa fattura quietanzata; 6. prelievo venoso e microbiologico ed esecuzione di tampone nel rispetto delle normative di sicurezza con utilizzo di DPI; 7. ritiro campioni biologici; 8. etichettatura provette; 2
3 9. predisposizione contenitori e traporto degli stessi, secondo le modalità indicate dalle UU.OO. interessate per il tramite dell U.O. Laboratorio (tipologie contenitori e garanzia di temperatura), e delle relative prescrizioni al Laboratorio di Crema entro le ore 10,00-10,30; 10. stampa referti on demand mediante utilizzo dell apposito programma informatico e consegna referti all utente secondo le procedure indicate dal Direttore di Laboratorio previo accertamento dell avvenuto pagamento del ticket se ed in quanto dovuto; 11. registrazione e conferma dell avvenuto pagamento sul software Camelia, stampa e consegna della fattura quietanzata all utente; il documento fiscale consegnato a comprova dell avvenuto pagamento, sarà rilasciato in nome e per conto dell Azienda previa verifica dell avvenuto pagamento; 12. interazione con il personale dell U.O. interessata per eventuali problematiche e/o informazioni richieste dagli utenti; 13. verifica correttezza e completezza dati ai fini della qualità del flusso 28/SAN. L attività di cui alla presente lett. a dell articolo 3 viene svolta dal Comune con l assunzione in capo allo stesso di ogni conseguente responsabilità. b. Adempimenti a carico dell Azienda L Azienda si impegna: - all esecuzione delle analisi presso il proprio laboratorio o tramite laboratori convenzionati ed alla produzione dei relativi referti; - alla fornitura di sistemi di prelievo sottovuoto, delle provette e dei contenitori necessari alla raccolta dei materiali biologici; - alla messa a disposizione del software di accettazione e refertazione compresi i costi della licenza software e del terminal server. ART. 4 PERSONALE Il Comune si impegna all esecuzione dell attività di cui al presente accordo tramite personale, proprio o individuato da soggetti terzi con cui il Comune abbia stipulato apposite convenzioni, in possesso di laurea in scienze infermieristiche o diploma di infermiere professionale iscritto all apposito Collegio e, in caso di necessità, tramite personale di altra qualifica (amministrativo) nel numero necessario in relazione ai prelievi da eseguire secondo le richieste dell utenza. Il Comune si impegna ad inviare al SITRA dell A.O. di Crema la copia aggiornata dei requisiti del personale individuato per l esecuzione dell attività di prelievo; nello specifico: - diploma di laurea - iscrizione all albo professionale - curriculum vitae - certificato di idoneità - corsi di formazione obbligatori: BLSD e Legge 81 per tutti gli infermieri coinvolti. Il personale amministrativo e sanitario deve partecipare a: un corso di formazione iniziale aggiornamenti programmati. L Azienda provvederà all attività di formazione ed aggiornamento a favore del personale incaricato dal Comune. L attività di formazione iniziale dovrà concludersi entro la data concordata di avvio del servizio. Il personale sanitario deve indossare idonea divisa che dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre tutto il personale dovrà tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante in modo ben visibile nome, cognome e fotografia. 3
4 Del personale suddetto è responsabile il Comune il quale contestualmente alla stipula del contratto produrrà polizza assicurativa, propria o del soggetto terzo che mette a disposizione il personale, per la responsabilità civile verso terzi in campo sanitario con massimale di almeno ,00 per sinistro. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l Azienda ed il personale addetto all espletamento delle prestazioni assunte dal Comune. Il Comune è comunque responsabile del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro nonché di infortuni e malattie professionali. Il Comune dichiara altresì che i rapporti di lavoro del personale messo a disposizione sono conformi a seconda delle diverse tipologie contrattuali, alle norme in materia di lavoro. Il Comune solleva pertanto da ogni e qualsiasi responsabilità l Azienda in dipendenza della mancata osservazione degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. ART. 5 ATTIVITA AMMINISTRATIVA Per la gestione delle accettazioni e della consegna referti, il Comune dovrà utilizzare appositi software in uso presso l A.O. tramite collegamento online. Il costo della connessione è a carico del Comune. Il Comune dovrà essere dotato inoltre di tutti i software necessari al corretto svolgimento del complesso dell attività (SW office automation, , internet, ecc.). Per l attivazione delle necessarie utenze, il Comune dovrà ufficialmente comunicare all A.O. i nominativi dei singoli operatori da abilitare; gli operatori del Comune saranno abilitati esclusivamente alla visualizzazione delle prestazioni, sia sul software di prenotazione sia sul software di refertazione, dagli stessi direttamente registrati. Nello svolgimento della suddetta attività, il personale dovrà attenersi a quanto previsto dalla circolare 28/SAN e successive modifiche garantendo i medesimi requisiti di qualità imposti all A.O. (tempi, scadenze, completezza e qualità dei dati) ed attendendosi alle direttive e modalità operative impartite dall A.O. L attività di accettazione amministrativa dovrà essere inoltre svolta secondo le procedure e le disposizioni aziendali per garantire la realizzazione del progetto regionale CNS-SISS. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dal Comune con l assunzione in capo allo stesso di ogni conseguente responsabilità. In particolare il Comune è integralmente responsabile nei confronti del personale utilizzato, proprio o individuato da soggetti terzi con cui il Comune abbia stipulato apposite convenzioni, e dell attività da questi posta in essere. ART. 6 OBBLIGO DI RISERVATEZZA NORMATIVA PRIVACY Il Comune ed il personale addetto all espletamento dell attività in oggetto dovranno mantenere la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui venissero a conoscenza nell esercizio delle attività di cui alla presente convenzione. L Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa il Comune quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all oggetto dell accordo, il quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in accordo alle relative disposizioni emesse dall Azienda, e ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi incluse le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 sulle misure minime di sicurezza da adottare. Il Comune sarà pertanto tenuto a: a) curare che le operazioni di trattamento effettuate per conto dell Azienda Ospedaliera di Crema sui dati personali di cui quest ultima è titolare avvengano sempre in conformità alle norme di protezione dei dati personali di terzi; b) nominare gli incaricati degli specifici trattamenti dei dati di cui in oggetto; 4
5 c) impartire agli incaricati istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati e sugli adempimenti inerenti la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché vigilare sul loro operato; d) rilasciare agli incaricati del trattamento le autorizzazioni per l accesso ai dati sensibili e periodicamente verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle autorizzazioni; e) in caso di trattamento di dati effettuati presso la sede del responsabile del trattamento, provvedere senza ritardo alla distruzione dei dati stessi, una volta terminate le operazioni necessarie per la corretta esecuzione dell accordo; f) in caso di trattamenti eseguiti con strumenti elettronici, fornire la dichiarazione di aver redatto il documento programmatico sulla sicurezza nel quale si attesti di aver adottato le misure minime previste dal disciplinare tecnico costituente l allegato B) al D. Lgs. 196/2003 o fare pervenire una copia del documento programmatico sulla sicurezza redatto; in mancanza del documento programmatico sulla sicurezza è necessario che venga rilasciata una dichiarazione di adozione delle misure minime previste dall allegato B) al D. Lgs. 196/2003; g) non comunicare a terzi, né diffondere i dati di cui venga acquisita la conoscenza né farne un uso diverso da quello strumentale all esecuzione del contratto. Il Comune risponderà direttamente o in via di manleva di eventuali mancanze. ART. 7 SORVEGLIANZA La sorveglianza sul corretto svolgimento dell attività oggetto della presente convenzione nonché le modalità di effettuazione del servizio sono demandate al Direttore dell U.O. Laboratorio dell Azienda. Il Comune dovrà osservare ed applicare le procedure impartite dal Direttore di Laboratorio inerenti l accettazione amministrativa dei campioni, le procedure organizzative e le procedure tecniche specifiche, le procedure di trasporto e di consegna referti. L Azienda, tramite il Direttore dell U.O. Laboratorio dell Azienda o suo delegato, si riserva di procedere a verifiche e controlli circa il rispetto delle procedure di cui al presente articolo. In particolare è prevista la verifica periodica a campione della corretta imputazione dei dati secondo le regole 28/SAN. ART. 8 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO I giorni e gli orari di effettuazione del servizio in cui sarà possibile l accesso dell utenza per sottoporsi a prelievo sono i seguenti: dalle alle. L Azienda si riserva tuttavia la facoltà di modificare unilateralmente gli orari del servizio o la frequenza delle prestazioni in funzione di cambiamenti legislativi, esigenze territoriali o motivi di natura gestionale, convenienza o opportunità. ART. 9 DECORRENZA La convenzione ha validità per un periodo di 6 anni decorrenti dal 1/05/2015. L effettivo avvio dell attività è subordinato alla preventiva comunicazione congiunta da parte della Direzione Medica dei Presidi e del Comune di Ticengo all ASL e al completamento della formazione del personale; la data di avvio sarà attestata dal Direttore di Laboratorio su preventiva comunicazione da parte del Coordinatore Cup dell avvenuta formazione del personale amministrativo. ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La presente convenzione si risolve di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative e/o regolamentari successivamente intervenute, previa comunicazione mediante raccomandata RR con preavviso di 10 giorni. 5
6 Il presente contratto potrà inoltre essere risolto ipso facto et jure mediante comunicazione da inoltrarsi mediante raccomandata RR nel caso di gravi inadempienze rispetto agli obblighi ivi previsti. ART. 11 RECESSO Le parti concordano la possibilità di recesso unilaterale dalla presente convenzione. In caso di recesso anticipato rispetto ai termini temporali sopra esposti, la parte che intende recedere deve dare un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data da cui decorrerà il recesso medesimo. È prevista inoltre la possibilità di scioglimento consensuale anticipato della presente convenzione. ART. 12 CODICE ETICO Il Comune prende atto che l Azienda ha adottato un proprio codice etico, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale, che contiene i principi generali e di valori su cui si regge l organizzazione ed il funzionamento dell Azienda, e si impegna a garantire che il personale messo a disposizione dell Azienda, nella propria condotta comportamentale derivante dalla presente convenzione, si attenga a tali principi e valori. ART. 13 FORO COMPETENTE Per ogni controversia inerente l interpretazione e l esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Cremona. ART. 14 REGISTRAZIONE In caso di registrazione della presente convenzione, ogni relativa spesa, tassa, multa, danno sarà a carico della parte che rendendosi inadempiente avrà reso necessaria la registrazione. Crema, Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema Il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi Comune di Ticengo Il Sindaco Sig. Marco Arcari 6
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