TRA. Il dott. nato a il medico chirurgo, in prosieguo denominato medico esterno, codice fiscale. PREMESSO
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- Lelia Bosco
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1 Allegato 2 SCHEMA DI CONTRATTO TRA L ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO ESTERNO PER L ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI SANITARI AFFIDATI ALL INPS CON L ART. 20 DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102, ALL ARTICOLO 10, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 LUGLIO 2010, N. 122 E ALL ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, l ART. 1, COMMA 109, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, n. 228 E PER GLI ADEMPIMENTI SANITARI IN MATERIA PREVIDENZIALE DI COMPETENZA DELLE UOC/UOS TERRITORIALI. L anno il giorno del mese di, in TRA L Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, C.F , con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 nella persona del Direttore della Sede regionale nato a il e domiciliato in via E Il dott. nato a il medico chirurgo, in prosieguo denominato medico esterno, codice fiscale. PREMESSO che con l art. 10 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 l INPS è subentrato nell esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
2 che con DPCM del 30 marzo 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007, è stata data attuazione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalità del trasferimento all INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti le funzioni trasferite; che il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l articolo 20 che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, con l obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni; che l art. 10, comma 4, del citato Decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha incrementato gli obiettivi dell Istituto in materia di verifiche straordinarie di invalidità civile per gli anni 2011 e 2012, demandando all Amministrazione il compito di effettuare, anche nell anno 2012, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, ulteriori verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile; che l art. 38 del d.l. n.98/2011, convertito in legge n.111/2011, introducendo l art. 445 bis del codice di procedura civile, ha reso obbligatorio - nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all assegno di invalidità di cui alla legge n.222/ l accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie addotte a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio; l art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l anno 2013) ha incrementato gli obiettivi in materia di verifiche straordinarie sull invalidità civile, prevedendo, per il periodo , ulteriori verifiche, in aggiunta all ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali nei confronti dei titolari di benefici d invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.
3 SI CONVIENE E SI STIPULA Art. 1 Oggetto del Contratto Il presente contratto disciplina l affidamento da parte dell INPS, al dott., dell incarico di prestare la propria opera professionale per l espletamento degli adempimenti sanitari di cui all articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all articolo 10, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 21 luglio 2010, n. 122 e all articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, l art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e per gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali. Art. 2 Definizione delle competenze Il medico esterno si obbliga ad effettuare gli accertamenti medico-legali relativi alle funzioni della UOC/UOS INPS di nonché a partecipare, in rappresentanza dell Istituto, alle operazioni peritali nell ambito dell accertamento tecnico preventivo di cui all art. 445 bis del codice di procedura civile, con un impegno orario di almeno n. 20 ore settimanali e con un massimale di n ore annuali 1. Art. 3 Obblighi, condizioni e incompatibilità Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni: sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato; esercizio dell attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza della UOC/UOS dell attività oggetto del presente contratto; 1 Qualora il contratto di collaborazione venga stipulato nel corso dell anno 2013 in monte ore annuale dovrà essere riproporzionato in ragione di un impegno professionale prestato per 20 ore in ciascuna settimana ricompresa tra la data di decorrenza del rapporto e il 31 maggio 2014.
4 esercizio dell attività di medico pediatra convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza della UOC/UOS dell attività oggetto del presente contratto; È fatto divieto al medico esterno di eseguire consulenze tecniche di parte per conto e nell interesse di privati attinenti con l attività dell INPS e di effettuare consulenze tecniche d ufficio nei procedimenti nei quali l INPS figura quale legittimato passivo. L incarico in oggetto è incompatibile con l espletamento di compiti politici o amministrativi presso organi o istituzioni territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare. La candidatura ai predetti incarichi comporta la immediata cessazione del contratto stipulato. L incarico non può essere conferito a medici esterni che abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni. L incarico non può inoltre essere conferito a coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato o che siano stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari o che siano sottoposti a procedimenti penali in corso. Il medico esterno si obbliga ad utilizzare tutte le applicazioni informatiche connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, che l INPS metterà a disposizione. In particolare il medico esterno si impegna ad effettuare la composizione, l acquisizione e la trasmissione dei verbali e di ogni altro documento conseguente alle attività di cui all art. 1 del presente contratto secondo le modalità e le specifiche che saranno definite dall INPS. Il medico esterno si impegna altresì a non ricoprire incarichi presso Commissioni mediche ASL per la materia oggetto del contratto, anche se in qualità di Rappresentante di Associazione di Categoria. L attività oggetto del presente contratto è attività professionale libera e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell Inps. Art. 4 Emolumenti Per l espletamento della suddetta attività libero professionale, al medico esterno, è corrisposto il seguente importo orario lordo omnicomprensivo pari a: euro 38,76 (trentotto/76) Il pagamento degli emolumenti avverrà con cadenza mensile, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al medico esterno, al netto delle ritenute di legge. Resta fermo che nessun compenso sarà corrisposto per i periodi di assenza a qualsiasi titolo effettuati.
5 Art. 5 Durata del contratto Il rapporto di collaborazione si svolge a decorrere dal e fino al 31 maggio 2014 ed il presente contratto non è automaticamente rinnovabile. Art. 6 Cause di risoluzione Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero in caso di accertata incompatibilità, di conflitto o di danno e nei casi previsti dall art. 3. Il medico esterno è tenuto a dichiarare, con lettera raccomandata A/R, l eventuale sopravvenuta indisponibilità all incarico al Direttore della Sede INPS e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività libero-professionale, con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico esterno non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese. Art. 7 Dichiarazione di responsabilità Il medico esterno, sotto la propria responsabilità, dichiara: di essere iscritto all albo dell ordine dei medici della provincia di cui al n. ; di accettare gli obblighi e le condizioni di cui all art.3; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all articolo 3;
6 Art. 8 Obblighi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Il medico esterno si obbliga, nell espletamento dell incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso. L INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott., soggetto Incaricato del trattamento ai sensi dell articolo 30 del citato decreto legislativo n. 196/03 e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili. Art. 9 Norma finale Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, legislative o negoziali, difformi. Il direttore della Sede Regionale Il medico esterno
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