Dott.ssa Federica Terzi
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- Lamberto Marchese
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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 02 APRILE 2015 In sintesi le principali novità della settimana. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 marzo 2015, che modifica i due precedenti del 5 novembre 2013 e del 2 agosto 2013, vengono esclusi dall'obbligo dello spesometro 2014 le pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico, amministrazioni autonome), come era già avvenuto per gli anni 2012 e Inoltre, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio e turismo (di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), in continuità con quanto stabilito per gli anni 2012 e 2013, anche per il 2014 non sono tenuti a comunicare le operazioni di importo unitario inferiore a euro, al netto dell Iva. Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo scorso è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 3 del , contenente "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", di fatto la riforma della banche popolari, che dovranno trasformarsi in Spa se supereranno gli 8 miliardi di attivo. Le banche popolari avranno 18 mesi per adeguarsi alla nuova disciplina sui limiti dell attivo e la trasformazione in Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle regole attuative che dovranno essere messe a punto. Dal 31 marzo è scattato l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni, che quindi ora non possono più accettare dai propri fornitori di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente, finché non riceveranno la fattura in formato elettronico conforme ai requisiti previsti dal DM 55/2013. Dal 1 aprile sono state rese disponibili dalle Entrate le funzionalità operative del portale MOSS per gli adempimenti dichiarativi e di versamento relativi alle prestazioni B2C di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettroniche. In particolare, la trasmissione della dichiarazione Iva deve essere effettuata a partire dal 1 giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese. Pertanto, con riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento va eseguito dal 1 al 20 aprile. Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versamento dell imposta dovuta in base alla dichiarazione. Sempre il 1 aprile è stato approvato dal Senato il disegno di legge anticorruzione, che ora passa all'esame della Camera. Nel testo del Ddl è presente anche una stretta sul reato di falso in bilancio, grazie alla riscrittura degli artt e 2622 del codice civile. Le pene per il reato di falso in bilancio sono diversificate per le società quotate e non quotate. In particolare, per le società non quotate la pena base prevista va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5 anni di reclusione, mentre per le società quotate in Borsa la reclusione va da 3 a 8 anni. 1
2 Il Mef ha firmato il 1 aprile due decreti che aggiornano rispettivamente le black list sulla indeducibilità dei costi e sulle Controlled Foreign Companies (CFC), già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del TUIR. I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015 per favorire l attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese. Nel frattempo, l'italia e la Santa Sede hanno firmato una Convenzione in materia fiscale, che consentirà il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Gli stessi soggetti potranno accedere ad una procedura di regolarizzazione delle stesse attività, con i medesimi effetti stabiliti dalla Legge n. 186/2014 (voluntary disclosure). Un augurio di Buona Pasqua dallo studio 2
3 INDICE SPESOMETRO 2015 E LE ALTRE COMUNICAZIONI CON IL MODELLO POLIVALENTE Entro il , per i soggetti con liquidazione IVA mensile, ed entro il 20 aprile per tutti gli altri, scade l'obbligo di presentazione dello spesometro relativo al periodo d'imposta L'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni documentate da fattura, senza limiti di importo, e quelle non soggette all'obbligo di fatturazione se di importo pari o superiore a Euro (al lordo dell'iva). IMU AGRICOLA, FISSATI I CRITERI DI ESENZIONE Il D.l. 4/2015 con cui erano stati definiti i nuovi criteri di esenzione per l'imu agricola, al posto di quelli altimetrici (fortemente criticati), è stato convertito in Legge e nell'iter di conversione sono state apportate alcune modifiche importanti, tra cui l'estensione dell'esenzione ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori. 3
4 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Spesometro 2015 e le altre comunicazioni con il modello polivalente Lo spesometro è l'obbligo, introdotto dal D.l. 78/2010, di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA. Per farlo occorre utilizzare il Modello di comunicazione polivalente previsto dal Provvedimento n del dell Agenzia delle Entrate. Con il modello vanno comunicate anche: le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti black list, ai sensi dell art. 1 del DL n. 40 (conv. L n. 73); gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell IVA mediante autofattura, ai sensi dell art. 16 lett. c) del DM ; le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a ,00 euro, ai sensi dell art. 3 co. 2- bis del DL 16/2012. Il modello può essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa alla comunicazione prevista dai provv. Agenzia delle Entrate n e n Per il 2014 le scadenze sono quelle fissate a regime: per i soggetti mensili; per gli altri soggetti. Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell anno in cui è effettuato l invio della comunicazione. SPESOMETRO 2015 E LE ALTRE COMUNICAZIONI CON IL MODELLO POLIVALENTE 4
5 SOGGETTI INTERESSATI Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva. Sono esclusi espressamente: i contribuenti minimi (di cui all art. 1 co della L n. 244); i nuovi minimi di cui all art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, si verifica una causa di decadenza dal regime. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato; le Amministrazioni Pubbliche, ossia lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Si ricorda che l'esclusione era totale per il 2012 e 2013, mentre dal 2014 gli enti pubblici sono tenuti ad inviare la comunicazione per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica; a decorrere dal 2015 i soggetti che aderiscono al regime fiscale agevolato art. 1 commi L. 190/2014. Nel caso di operazioni straordinarie o di trasformazioni sostanziali soggettive, che avvengono durante il periodo di riferimento della comunicazione, occorre distinguere a seconda che: comportino l'estinzione del soggetto, in tal caso il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; non comportino l'estinzione del soggetto, in tal caso l'obbligo di comunicazione rimane a carico del soggetto stesso. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE L'obbligo di comunicazione dello spesometro riguarda le operazioni: con obbligo di emissione della fattura; in questo caso la comunicazione va effettuata a prescindere dall'importo; senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA. La soglia dei euro, prevista per i soggetti non tenuti all'emissione della fattura, non vale se la fattura viene comunque emessa in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (su base volontaria o a seguito della richiesta facoltativa del cliente, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale). In questo caso, quindi, ogni operazione - anche inferiore alla soglia dei euro - va comunicata. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria: le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili); le operazioni di importo pari o superiore a Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate; 5
6 operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72; le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni), comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. L'obbligo di comunicazione rimane per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili Iva ai sensi dell'art. 58 del D.l. 331/1993 (si veda Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E/2011 p. 3.4.); le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat (cessioni e acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi generiche, territorialmente rilevanti nel paese Ue del committente purché ivi imponibili). FORMA ANALITICA O AGGREGATA La comunicazione può essere predisposta: in forma analitica; o in forma aggregata; e l'opzione della modalità di invio è vincolante per l'intero contenuto del modello, anche in caso di invio sostitutivo. L'utilizzo della forma aggregata non è consentito per le comunicazioni relative: agli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell'iva mediante autofattura; agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime Iva di esonero, art. 34 comma 6 del DPR 633/72; alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto e agenzie di viaggio, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e diversa da quella di uno dei Paesi dell'unione Europea, o dei Paesi dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dallo stato italiano, di importo pari o superiore a Euro e fino a Euro. ACQUISTI DA OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO Il DM ha previsto l'uscita dalla black list della Repubblica di san Marino, pertanto le operazioni effettuate dal (data di entrata in vigore del decreto) non sono più comprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list. Il modello polivalente dovrà essere utilizzato per gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi Iva nazionali, presso operatori economici di San Marino, con pagamento dell IVA mediante autofattura. Tali operazioni andranno indicate nel quadro SE del modello di comunicazione polivalente per segnalare l'avvenuto assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Questo adempimento ha sostituito l'obbligo di comunicazione cartacea che doveva essere effettuato entro 5 giorni dall'annotazione dalla fattura nel registro acquisti, ai sensi dell art. 16 lett. c) del DM Per effettuare tale comunicazione non è possibile avvalersi della comunicazione aggregata, ma è necessaria la compilazione analitica. La comunicazione va presentata entro l ultimo giorno del mese successivo a 6
7 quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA. In caso di fattura senza addebito di Iva il cessionario italiano dovrà: integrare la fattura ricevuta indicando l'ammontare dell'imposta dovuta; registrare la fattura così integrata nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti; comunicare l'avvenuta annotazione all'ufficio dell'agenzia delle Entrate specificando il numero progressivo assegnato in sede di annotazione. OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK LIST Le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti black list, ai sensi dell art. 1 del DL n. 40 (conv. L n. 73) devono essere comunicate con il modello polivalente. Recentemente il decreto semplificazioni (art. 21 del D.lgs. 175/2014) ha modificato la disciplina della comunicazione black list, prevedendo che: la stessa debba essere inviata con cadenza annuale (anziché mensile o trimestrale); solo se l'importo complessivo annuale eccede la soglia di Euro (anziché 500). Queste modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al (data di entrata in vigore del decreto semplificazioni). Tuttavia, per evitare problemi applicativi per la gestione delle operazioni relative a novembre /dicembre (soggetti mensili), al quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali), l Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa , ha riconosciuto la possibilità di chiudere il 2014 con le regole previgenti, prevedendo così una sorta di regime transitorio. Ciò è stato confermato anche con la Circolare 31/E del e con la Circolare 6/E del I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà, e hanno presentato le comunicazioni secondo le previgenti scadenze e in base alle previgenti regole, non saranno tenuti a presentare nel 2015 la comunicazione annuale relativa al Per le comunicazioni black list occorre compilare il quadro BL del modello polivalente barrando, al rigo BL002, il codice "2": Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata. A seguito delle novità introdotte dal decreto semplificazioni (d.lgs. 175/2014) la comunicazione ha periodicità annuale, anziché mensile/trimestrale come previsto in precedenza. Il decreto tuttavia non ha stabilito un termine preciso. E' opinione prevalente che il termine di invio della comunicazione black-list coincida con quello previsto per lo spesometro: 10.4 dell anno successivo, per i contribuenti che effettuano liquidazioni IVA mensili; 20.4 dell anno successivo per gli altri contribuenti. Sul punto tuttavia è auspicabile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. 7
8 OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO In deroga al divieto di utilizzo di denaro contante per importi pari o superiori a Euro, è consentito il superamento di tale limite, fino ad un importo di Euro per le operazioni: effettuate da commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio; nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano. Gli operatori devono comunicare all'agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con l'utilizzo del contante, di importo pari o superiore a Euro, e fino a Euro, compilando il quadro TU nel modello di comunicazione polivalente. Laddove ne sussistano i requisiti, tali operazioni devono essere riportate anche nei quadri FN e BL se riguardanti operazioni con soggetti non residenti, o con controparti aventi sede o domicilio in Stati o territori black list. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 8
9 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Imu agricola, fissati i criteri di esenzione Il decreto (D.l. 4/2015) con cui erano stati definiti i nuovi criteri di esenzione per l'imu agricola, al posto di quelli altimetrici (fortemente criticati), è stato convertito in Legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del In sede di conversione del decreto sono state apportate alcune modifiche, che saranno di seguito esaminate. I CRITERI DI ESENZIONE DELL'IMU AGRICOLA Nell'iter di conversione del D.l. 4/2015 è stata aggiunta una nuova fattispecie di esenzione, che riguarda i terreni agricoli (compresi quelli non coltivati) ubicati nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A della L. 448/2001, di seguito riportate: ESENTI ANCHE I TERRENI AGRICOLI DEI COMUNI DELLE ISOLE MINORI ISOLE TREMITI PANTELLERIA ISOLE PELAGIE ISOLE EGADI ISOLE EOLIE ISOLE SUSCITANE ISOLE DEL NORD SARDEGNA ISOLE PARTENOPEE ISOLE PONZIANE ISOLE TOSCANE ISOLE DEL MARE LIGURE San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa Pantelleria Lampedusa, Lampione, Linosa Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina Sant'Antioco, San Pietro La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara Ponza, PalIMU Amarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. Palmaria, Tino, Tinetto CRITERI DI ESENZIONE IMU AGRICOLA, UN RIEPILOGO A seguito delle modifiche apportate, risultano pertanto esenti Imu i terreni agricoli: 9
10 ubicati nei comuni "totalmente montani": riportati alla colonna "R" dell'elenco dei Comuni elaborato dall'istat, e contraddistinti dalla lettera "T"; ubicati nei comuni "parzialmente montani", posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap iscritti alla previdenza agricola, riportati alla colonna "R" dell'elenco dei Comuni elaborato dall'istat, e contraddistinti dalla lettera "P". L'esenzione opera anche nel caso in cui tali terreni siano concessi in comodato o affitto a coltivatori diretti e a IAP iscritti nella previdenza agricola; ubicati nei comuni delle isole minori: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa, Pantelleria, Lampedusa, Lampione, Linosa, Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica, Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina, Sant'Antioco, San Pietro, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara, Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara, Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano, Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria, Palmaria, Tino, Tinetto. Mentre risultano soggetti al pagamento dell'imu: ubicati nei comuni "non montani", riportati alla colonna "R" dell'elenco dei Comuni elaborato dall'istat, e contraddistinti dalla lettera "NM"; ubicati nei comuni "parzialmente montani", posseduti e condotti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP, riportati alla colonna "R" dell'elenco dei Comuni elaborato dall'istat, e contraddistinti dalla lettera "P". NUOVA DETRAZIONE In sede di conversione è stato introdotta, con decorrenza dal 2015, una detrazione IMU di 200 Euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per i coltivatori diretti/iap con terreni ubicati nei Comuni elencati al nuovo Allegato 0A al D.l. 4/2015. Se il comune, riportato nell'allegato 0A è contraddistinto dall'annotazione "PD", parzialmente delimitato, allora la detrazione si applica soltanto ai terreni ubicati nel territorio comunale che ricade nel perimetro dell'esenzione individuato dalla CM n. 9 del Tale detrazione si applica anche ai terreni sono concessi in affitto/comodato a coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola. RIMBORSO VERSAMENTI NON DOVUTI In sede di conversione in legge del D.l. 4/2015, è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di chiedere il rimborso dell'imu versata per i terreni che, in base alle vecchie regole erano soggetti ad imposta ma che in base alle nuove disposizioni sono esenti. In alternativa è possibile usare in compensazione quanto versato e non dovuto, qualora il Comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. Tale possibilità, concessa dal dipartimento delle Finanze con risoluzione 2/DF del , 10
11 è stata inserita direttamente nel testo di legge. ABROGAZIONE DEDUZIONE IRAP SETTORE AGRICOLO L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.l. 4/2015 convertito in Legge ha abrogato la disposizione che prevedeva la deduzione IRAP del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli/società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che avesse lavorato almeno 150 giornate, e con contratto di durata almeno triennale. CRITERI PER IL 2014 AGGIORNATI ALLE RECENTI NOVITÀ DEL D.L.4/2015 CONVERTITO IN LEGGE Per il 2014, per stabilire se il terreno è soggetto o meno ad Imu, in considerazione dei diversi criteri che si sono susseguiti, è possibile applicare il criterio che risulta più favorevole al contribuente e pertanto: chi risulta esente in base alle regole dell'altitudine (del D.M ): comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri slm; posseduti da coltivatori diretti/iap iscritti alla previdenza agricola ubicati in comuni con altitudine pari o superiore a 281 slm; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; è esente ai fini Imu 2014 anche se non risulta esente in base alla nuova classificazione del D.l. 4/2015; chi risulta non esente in base alle regole dell'altitudine (del D.M ): comuni con altitudine inferiore a 601 metri slm; posseduti da coltivatori diretti/iap iscritti alla previdenza agricola ubicati in comuni con altitudine inferiore a 281 slm; ma esente in base alla classificazione del D.l. 4/2015: classificati totalmente montani (lettera T ); parzialmente montani (lettera P ) di coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola; delle isole minori (la lett. a-bis del comma 1 dell'art. 1 del D.l. 4/2015, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, ha effetto anche per l'anno d'imposta ); fruiscono dell esenzione IMU anche per il Con la conversione in legge del D.l. 4/2015, è stato disposto (comma 5 art. 1 D.l. 4/2015 conv. in L. 34/2015) inoltre che il pagamento dell'imu, in scadenza lo scorso 10 febbraio 2015, poteva essere versato senza sanzioni né interessi entro il (si veda nostra rassegna stampa del ). Tuttavia non si è trattato di una vera e propria proroga, in quanto la scadenza originaria non è stata soppressa; pertanto si ritiene che, ai fini di un eventuale ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, si debba considerare la scadenza originaria del Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento. 1 Come stabilito dal comma 3 dell'art. 1 del D.l. 4/
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