LEGGE REGIONALE , n. 18 Consiglio regionale dell Abruzzo, autonomia e organizzazione BURA n. 11 del 30 maggio Titolo I DELL AUTONOMIA

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1 LEGGE REGIONALE , n. 18 Consiglio regionale dell Abruzzo, autonomia e organizzazione BURA n. 11 del 30 maggio 2001 Titolo I DELL AUTONOMIA Art. 1 (Funzioni) 1. Il Consiglio regionale è la sede della funzione legislativa che è esercitata attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realtà socioeconomica regionale, il Consiglio svolge, oltre all attività ispettiva e di sindacato, anche quella di monitoraggio sull attuazione della produzione legislativa. 2. Il Consiglio esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Art. 2 (Autonomia) 1. Al fine di consentire la massima ampiezza all esercizio della rappresentanza democratica e l imparzialità all azione del Consiglio regionale, questo ha autonomia contabile, organizzativa e funzionale. Art. 3 (Contabilità e finanza) 1. Il Consiglio regionale dispone di un proprio bilancio, formulato sulla base del piano programmatico- strategico annuale e pluriennale, sorretto da apposito finanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. L Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio di previsione e il conto consuntivo. 3. Il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio costituiscono allegato al bilancio e al consuntivo della Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale. 4. La formazione, l articolazione e la gestione del bilancio del Consiglio sono rette dalle norme regionali e statali in materia. 5. Con apposito regolamento interno, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta dell Ufficio di Presidenza, fissa le modalità ed i criteri per l attuazione di quanto disposto nel presente articolo.

2 Art. 4 (Personale e organizzazione) 1. Il Consiglio regionale, per l esercizio delle proprie funzioni, dispone di una propria dotazione organica e di uno specifico ruolo. In sede di prima attuazione, la dotazione organica è quella di cui all allegata tabella A. 2. Il Consiglio regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall accordo quadro di settore in materia e dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, e in armonia con i principi fissati dal precedente articolo 2, è titolare di un autonomo potere di gestione del sistema delle relazioni sindacali nelle sue diverse forme. 3. Trovano applicazione le norme in materia di organizzazione contenute nella L.R. 14 settembre 1999, n. 77, in quanto applicabili al Consiglio regionale nel rispetto della sua autonomia. Titolo II DELLE SEGRETERIE Capo I Strutture Art. 5 (Segreterie del Presidente e dei Componenti l Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni) 1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n Il Servizio di segreteria del Presidente è articolato in un Ufficio. 3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti, di Vigilanza e Progetti Speciali, dispongono di una segreteria non costituita in unità organizzativa che risponde disciplinarmente e funzionalmente a ciascuno di essi. 4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1 e 2 e dei Consiglieri segretari è fissata nell allegata tabella C e può essere coperta con personale regionale, comandato o assunto a tempo determinato, pieno o parziale. 5. La dotazione organica delle segreterie dei Presidenti delle Commissioni di cui al comma 3 è fissata nell allegata tabella C e può essere ricoperta con personale regionale o comandato. 6. L Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella C, fissa le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all articolazione dell organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e può prevedere l assegnazione del personale presso la struttura di Pescara, Art. 6 (Segreterie dei gruppi consiliari)

3 1. L Ufficio di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a ciascuno di essi, in ragione della rispettiva composizione numerica, i locali, i mezzi strumentali e le risorse finanziarie. 2. La struttura di supporto a ciascun gruppo, denominata segreteria del gruppo, è equiparata ad ufficio, come individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14 settembre 1999, n La responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l accesso alla categoria D ; l incarico è conferito dalla Direzione competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo. 4. Il Presidente di ciascun gruppo, nel rispetto delle previsioni di cui all allegata tabella B, richiede nominativamente il personale da assegnare alla struttura. 5. Presso ciascun gruppo, può essere assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni prescritte nell art.9; in ogni gruppo di almeno 2 (due) Consiglieri, deve essere assicurata la presenza minima di almeno 1 unità di personale regionale, del Consiglio o della Giunta, elevata a 2 per i gruppi con consistenza superiore a 10 Consiglieri. 6. Fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla tabella B, la stessa, per comprovate esigenze organizzative e funzionali, può essere modificata con provvedimento dell Ufficio di Presidenza. Art. 7 (Disposizioni particolari per le segreterie dei gruppi consiliari) 1. A ciascun gruppo è riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell allegata tabella B. 2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante. 3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e sono utilizzati per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo. 4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi. 5. E vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine. 6. I contributi previsti dall'art.1 della Legge Regionale 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all anno precedente.

4 Capo II Disposizioni comuni alle segreterie Art. 8 (Assegnazione di personale) 1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) della Giunta regionale; b) del Consiglio regionale; c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strutturali della Regione, mediante l'istituto del comando; d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico. Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare una unità per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice- Presidenti, 2 unità per i gruppi composti da più di 6 Consiglieri. 2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d). 3. Per l assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto. 4. L assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall incarico del proponente e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura. 5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e L incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.

5 8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data dello scioglimento, mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale. 9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal Regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza. Art. 9 (Incarichi a tempo determinato) 1. Nell ambito delle dotazioni e nei limiti di cui alla tabella B, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l accesso all impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire. 2. Al personale assunto ai sensi del comma 1 spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti. 3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell art.10. Art. 10 (Trattamento economico) 1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento; ad essi continuano ad applicarsi le norme fissate nei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 2. Al personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilità organizzativa è mensilmente corrisposta, una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario; in attesa di apposita definizione contrattuale e in sede di prima attuazione, l Ufficio di Presidenza, tenuto conto del dettato del comma 2 dell articolo 4, provvede a determinare l ammontare annuo di tale indennità. 3. Al personale della categoria D, non investito della responsabilità di un ufficio può essere riconosciuta la indennità di responsabilità contrattualmente prevista per altre funzioni.

6 4. Ai responsabili delle strutture spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo quando previsto nel CCNL. 5. L Ufficio di Presidenza provvede a graduare per tutte le strutture delle segreterie, in armonia con quelle della organizzazione consiliare, la retribuzione di posizione, tenendo conto della consistenza di ciascuna, fermo restando i limiti, minimo e massimo, fissati dal C.C.N.L. 6. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito fondo nell ambito delle relative somme iscritte per il corrispondente trattamento del personale del Consiglio. Art. 11 (Disposizioni generali) 1. In alcun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi per le segreterie costituisce titolo o riconoscimento per la trasformazione in tempo indeterminato o comunque per l assunzione nel ruolo del Consiglio regionale. 2. I dipendenti del Consiglio regionale chiamati presso una segreteria e presso le autorità indipendenti possono essere temporaneamente sostituiti nelle strutture di appartenenza con personale di pari categoria assunto a tempo determinato, secondo le norme del CCNL. 3. Le segreterie, disciplinate dalla presente legge, godono di autonomia funzionale, non possono interferire con l attività propria delle strutture amministrative, né possono sostituirsi ad esse; le relative competenze sono individuate con provvedimento dell Ufficio di Presidenza. Titolo IV Norme finali e transitorie Art. 12 (Abrogazione o modificazione di norme) 1. E abrogata la L.R. 21 giugno 1996, n Trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali: L.R. 12 settembre 1978, n. 63; L.R. 13 novembre 1980, n. 76; L.R. 22 marzo 1985, n. 16, art. 7; L.R. 14 aprile 1988, n. 40; L.R. 17 aprile 1990, n. 45; L.R. 10 marzo 1993, n. 15, art. 2, comma 2; L.R. 7 settembre 1993, n. 47; L.R. 7 aprile 1994, n. 20; L.R. 26 agosto 1994, n. 58 (fatta eccezione per le norme concernenti le strutture della Giunta regionale); L.R. 7 dicembre 1995, n. 140;

7 L.R. 17 dicembre 1996, n. 141; L.R. 26 luglio 1997, n. 74; L.R. 10 marzo 1998, n. 17; L.R. 14 settembre 1999, n Dal medesimo termine di cui al comma 2 è abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle recate dalla presente legge e dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 5 dell articolo 4 è abrogata la L.R. 1 marzo 1974, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. 4. L articolo 4, primo comma, della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 è così modificato: I gruppi consiliari non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti in attuazione del disposto della Legge 18 novembre 1981, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 13 (Norma transitoria) 1. Le materie per le quali le disposizioni recate dalla presente legge rinviano ad appositi atti regolamentari e di organizzazione, restano regolate, sino alla emanazione di questi, dalle norme già in vigore. 2. Nella fase di prima attuazione e comunque entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite degli stanziamenti iscritti per l anno 2001 nel bilancio della Regione in favore del Consiglio regionale, l Ufficio di Presidenza adotta il bilancio di previsione della spesa del Consiglio per l anno corrente; per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell art Entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, le situazioni organizzative eventualmente realizzate in difformità dalle disposizioni recate da queste, sono adeguate alle stesse fatti salvi i finanziamenti sostitutivi legittimamente attribuiti ed in atto che rimangono invariati sino a termine della legislatura, sempre che non siano effettuate variazioni nella copertura dei relativi posti. Art. 14 (Norma finanziaria) 1. Alle spese conseguenti l attuazione della presente legge, si provvede nell ambito dello stanziamento annuale del bilancio della Regione in favore del Consiglio regionale e con l iscrizione in appositi capitoli del bilancio consiliare. 2. La dotazione organica di cui alla tabella A non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto meramente ricognitiva della situazione derivante dalla L.R. 14 settembre 1999, n.77 e degli effetti conseguenti l attuazione dell articolo 2, comma 3, della L.R. 29 luglio 1998, n. 61.

8 Art. 15 (Urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9 TABELLA A Dotazione organica del Consiglio regionale Dirigenti 15 Categoria D 34 Categoria C 37 Categoria B 65 Categoria A 2 Totale 153 TABELLA B Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari Segreterie Cat. D Cat. C Cat. B TOTALE Di cui assumibile a termine N Consiglieri da 3 a da 5 a da 7 a da 9 a Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiore a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di categoria C ogni ulteriori cinque Consiglieri.

10 TABELLA C dotazione organica delle segreterie dei componenti l Ufficio di Presidenza Segreterie Dirigente Cat. D Cat. C Cat. B TOTALE Di cui assumibile a termine Presidente Vice Presidente vicario 1 3* 4 1 Vice Presidente 1 3* 4 1 Cons.Segretario 2* 2 1 Cons. Segretario 2* 2 1 Pres. Commissione 1* 1 * Fermo restando il totale del contingente assegnato per tali segreterie, il personale della categoria C può essere sostituito, in tutto o in parte, con personale di categoria B.

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