Magnifica Comunità di Fiemme
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- Italo Franceschi
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1 Magnifica Comunità di Fiemme Sicurezza e formazione nel lavoro in bosco Giorgio Behmann
2 LA MAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME La Magnifica Comunità di Fiemme è stata definita dalla Suprema Corte come: istituzione sui generis, relitto di antichi ordinamenti, che, pur non rientrando in nessuna delle categorie degli enti pubblici previste nel nostro sistema, ha essa stessa natura di ente pubblico, e, come tale, è munita del potere di darsi quell ordinamento che sia ritenuto meglio confacente alle sue esigenze ed alle sue finalità, pur essendo sottoposta ad un certo controllo da parte degli organi statuali. L Ente impersona e rappresenta l universitas degli abitanti della Valle, in particolare coloro che vi abitano stabilmente per almeno 20 anni e che sono denominati Vicini. Ha il compito di gestire il patrimonio collettivo e l impiego delle rendite che se ne possono ricavare.
3 La Magnifica Comunità di Fiemme, gestisce ha circa di territorio; di cui più della metà costituiti da foreste.
4 I boschi di produzione si estendono per circa ha, con una provvigione totale di quasi mc e un incremento annuo di oltre mc. Il volume della ripresa annua assomma a circa mc
5 La Magnifica Comunità di Fiemme garantisce la sua sopravvivenza principalmente grazie alla trasformazione ed alla vendita del legname prodotto dalle sue foreste.
6 Per la Magnifica quindi le utilizzazioni forestali costituiscono una delle attività di maggior importanza. Vengono garantite, per la quasi totalità, da circa 40 imprese boschive, e di trasporto legname, che lavorano stabilmente sul territorio Comunitario. A tali imprese vengono affidati dai 50 ai 100 lotti boschivi ogni anno.
7 E interesse primario della MCF quindi che le utilizzazioni forestali siano condotte con criteri di efficienza tecnica ed economica.
8 L esperienza ci ha consentito di constatare come una gestione inadeguata dei temi relativi alla sicurezza sul lavoro, anche in questo settore determini inutili, inaccettabili e spesso insostenibili aumenti dei costi,diretti ed indiretti, di produzione e di gestione.
9 Anche tralasciando valutazioni sugli aspetti umani ed etici della questione (pur fondamentali) e limitandosi a valutazioni esclusivamente economiche e relative al rischio d impresa il verificarsi di problemi connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori (infortuni e malattie professionali), conduce al cospicuo superamento dei costi prevenzionali (probabilità che nel settore boschivo aumenta grandemente in presenza di inadeguatezze in materia di sicurezza).
10 In particolare per le ditte boschive esecutrici il possibile livello di esposizione economica può essere tale da determinare la fine dell impresa stessa.
11 Tale consapevolezza ci ha portato, già in occasione delle modifiche all art. 7 della 626 (art. 26 del D. Lgs. 81/08), ad una nuova accelerazione delle azioni a favore della sicurezza sul lavoro nei nostri cantieri boschivi, azioni filtrate attraverso le competenze tecniche ed organizzative maturate per il settore. Il percorso si è sviluppato seguendo una direttrice che ha comportato il coinvolgimento, secondo noi utile e necessario in qualche caso anche solo a livello informativo, dei diversi soggetti istituzionali e tecnici coinvolti (ditte boschive, amministratori, tecnici, forestali, custodi, ecc.).
12 Abbiamo puntato quindi alla sensibilizzazione dei vari soggetti coinvolti, ed in particolare delle imprese boschive, sul tema della sicurezza e sui nuovi obblighi attraverso iniziative informative e formative; In modo da riuscire (al termine di un confronto che mirava alla massima condivisione possibile) ad imporre il rispetto di alcune azioni fondamentali per l adeguamento alle norme e per l innalzamento dei livelli di sicurezza nei cantieri boschivi.
13 In particolare l attenzione è stata rivolta a: iniziative di formazione; valutazione dei rischi con conseguente organizzazione del lavoro ed adozione delle regole di buona tecnica; utilizzo di macchine a norma e correttamente manutenute; utilizzo dei DPI; scelte decisionali condivise (tra committenza ed esecutori) e controlli frequenti e puntuali.
14 Si è quindi evidenziata, in questo percorso, la centralità della FORMAZIONE anche per il settore boschivo, tema sul quale mi appresto a proporre alcune riflessioni.
15 La formazione è un preciso obbligo di legge previsto in dettaglio nel D. Lgs. 81/08 e s. m. e i. Il decreto definisce [Titolo I Art. 2, comma 1 aa), bb) e cc)]: aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
16 Di particolare rilievo le differenze concettuali tra due delle definizioni precedenti : (estratto INAIL Esperti comunicazione) Informazione: trasmissione di contenuti strutturati in maniera organica (COMUNICAZIONE) dall'emittente al ricettore. Il contenuto, il MESSAGGIO, può essere di natura diversa (parole, scritti, immagini, suoni, colori, ecc.); Modificazione delle CONOSCENZE Formazione: promozione, sviluppo e aggiornamento, attraverso meccanismi di apprendimento consapevole di tre dimensioni "SAPERE, "SAPER FARE" e "SAPER ESSERE" per realizzare, produrre, creare, svolgere una performance (competenza professionale). Modificazione del COMPORTAMENTO
17 Art. 36 del D. Lgs. 81/08 - informazione dei lavoratori (estratto) 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; (nomine) 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
18 Art. 37 del D. Lgs. 81/08 - formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (estratto). 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti (rischio, danno, prevenzione, protezione, ) b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
19 Art. 37 del D. Lgs. 81/08 - formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (estratto) 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
20 Per la specificità dell impresa boschiva, e dei rapporti contrattuali atipici che spesso ne caratterizzano le collaborazioni, vale la pena precisare la definizione data dal D. Lgs. 81/08 di Lavoratore e Datore di lavoro (estratto): Art. 2, comma 1 a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,.
21 D. Lgs. 81/08 di Lavoratore e Datore di lavoro (estratto): Art 2, comma 1 b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.. Art 299 : le posizioni di garanzia di cui ai soggetti (datore di lavoro, ) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti.
22 Come spesso accade, dal punto do vista pratico e operativo, le schematizzazioni e le classificazioni (utili ad una corretta interpretazione dei fenomeni) sfumano e perdono di efficacia, venendo superate in ambito applicativo. Infatti si può osservare come almeno gran parte degli eventi o dei percorsi formativi maggiormente efficaci, organizzati per il settore boschivo, sia all interno delle imprese come da enti ed istituzioni terze, contengono ed assommano elementi riferibili alle diverse attività di informazione, formazione e addestramento.
23 Si considera opportuno costruire percorsi nei quali integrare insegnamenti teorici, semplici ma rigorosi, ed attività pratica; con particolare attenzione a far provare le soluzioni proposte. Infatti il mestiere del boscaiolo è caratterizzato da contenuti tecnici anche articolati e complessi (comunque spesso applicati ad elementi naturali difficilmente o non calcolabili) ma sempre dalla necessita di saper mettere in campo grandi capacità pratiche ed operative.
24 Non si ritiene neppure giustificata la contrapposizione, spesso proposta tra formazione ed esperienza. In effetti efficaci iniziative formative mettono a disposizione degli operatori utili e consistenti volumi di esperienza maturata da altri, diversi e molteplici professionisti del settore.
25 La formazione si può quindi anche tradurre in valida esperienza somministrata ed acquisita rapidamente dagli operatori in modo pianificato ed in tempi programmati. Questa azione, sedimentata ed arricchita dalla maturata o maturanda esperienza personale che il boscaiolo si è costruita nei mesi e negli anni, cantiere dopo cantiere, va a costituire la professionalità degli addetti, primo tra gli elementi in grado di garantire un esecuzione in sicurezza dei lavori boschivi.
26 Per la crescita professionale di personale preparato è necessaria la coesistenza di entrambi gli aspetti citati, da promuovere in modo graduale e controllato (formazione / esperienza, ovvero esercizio della professione): La sola esperienza può essere troppo settoriale e limitata per affrontare in sicurezza situazioni non già conosciute; La sola formazione può risultare troppo generale e schematica per preparare adeguatamente alle specificità delle singole situazioni quotidiane.
27 La formazione, considerata dalla norma e dagli specialisti come uno dei pilastri per garantire sufficienti livelli di sicurezza in ambito lavorativo, ha anche un particolare valore. E il motore che attraverso il "SAPERE, "SAPER FARE" e "SAPER ESSERE", è in grado di rendere consapevoli e convincere gli operatori del settore boschivo sulla necessità e l opportunità di accettare ed osservare anche gli altri adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
28 Da quanto detto fino ad ora, ed in generale, quando si parla di formazione e sicurezza sul lavoro il pensiero corre subito alle imprese. In effetti, negli ultimi anni, in Italia, anche le imprese boschive, quantomeno in ambito alpino, sono state coinvolte in consistenti programmi di formazione con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle norme che regolano tale materia.
29 Quando però si affrontano, dal punto di vista delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, le problematiche specifiche delle imprese boschive, l offerta formativa si riduce drasticamente. La necessaria combinazione tra competenze in materia di sicurezza sul lavoro e competenze tecniche in ambito di utilizzazioni forestali sembra essere, ad oggi, una chimera per i tecnici del settore. E non tanto per le questioni legate alla sicurezza quanto piuttosto per una poco diffusa ma necessaria conoscenza approfondita dei processi produttivi delle imprese boschive.
30 Da questa ultima riflessione ne nasce una successiva: un efficace e reale innalzamento dei livelli di sicurezza operativa nei cantieri di utilizzazione boschiva, passa sicuramente per una crescita professionale degli imprenditori del settore ma dipenderà anche dalla capacità di adeguamento o dalla creazione di sufficienti competenze di tutti gli alti attori coinvolti. In particolare i tecnici, i Sevizi Forestali, L organo di Vigilanza (unità operative ASL).
31 Magnifica Comunità di Fiemme Grazie per l attenzione Giorgio Behmann
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