Procedura Negoziata ai sensi dell art. 57 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 163/06 e smi. Importo complessivo presunto ,01+ IVA
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- Flaviano Barone
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1 . CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA GARA REGIONALE DI RIFERIMENTO PER I POR INRCA DI ANCONA, ROMA, CASATENOVO E COSENZA PER UN PERIODO DI 12 MESI. Procedura Negoziata ai sensi dell art. 57 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 163/06 e smi Importo complessivo presunto ,01+ IVA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Angela Paniconi TEL 071/ a.paniconi@inrca.it ADDETTO ALL ISTRUTTORIA Elisabetta Bernacchia TEL 071/ e.bernacchia@inrca.it 1
2 ART. 1 OGGETTO CARATTERISTICHE E QUANTITA DELLA FORNITURA Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di farmaci non compresi nella gara regionale di riferimento, ma divenuti necessari ai POR INRCA di Ancona, Roma, Casatenovo e Cosenza nei periodi successivi per lo svolgimento della normale pratica clinica, secondo le modalità di fornitura indicate nei seguenti articoli, e secondo il fabbisogno riportato nell allegato A alla lettera di invito, ove sono riepilogati i prodotti che dovranno essere offerti e l indicazione dei quantitativi presunti, nonché l importo a base di gara. ART. 2 IMPORTO L importo complessivo annuo della fornitura a base di gara non superabile è di ,01 (IVA esclusa). Il valore annuo della fornitura per ciascun lotto di gara è indicato nell allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della lettera di invito. Le quantità hanno un valore indicativo e non impegnativo in quanto sono subordinate alle esigenze specifiche dei vari Reparti e Servizi Ospedalieri dell Istituto e dai pazienti che li frequentano Conseguentemente, la Ditta aggiudicataria non potrà richiedere compensi o indennizzi di sorta nel caso in cui si verificassero differenze rispetto alla quantificazione della fornitura prevista nel presente capitolato di gara. ART. 3 DURATA DELLA FORNITURA La fornitura avrà la durata di dodici (12) mesi, decorrenti dalla data di effettivo inizio della stessa, come indicato al successivo art. 11. L impresa avrà l obbligo di continuare la fornitura alle condizioni pattuite, fino a quando l Istituto non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto medesimo. ART. 4 REQUISITI DEI FORNITORI I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. A tale proposito è necessario indicare: - i nominativi dei Responsabili di farmacovigilanza (direzione medica); settore commerciale; - le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario); - per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06; - le modalità ed i tempi per la comunicazione all INRCA di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione. In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati all INRCA che procederà così come disciplinato dall Art. 51 del D.Lgs. 163/2006. ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI I medicinali offerti devono essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. I medicinali devono garantire: - condizioni ottimali di stabilità fisico-chimica e di biodisponibilità, - confezionamento come previsto dalle norme in materia, - buone condizioni di conservazione. 2
3 La fornitura del materiale oggetto di gara dovrà avere costantemente impresso lo stesso marchio di fabbrica o logo di identificazione e dovrà essere di ottima qualità in tutto conforme al riassunto delle caratteristiche del prodotto. ART. 6 - CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti e alle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali. Il confezionamento e l etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa; dette diciture devono figurare sia sui recipienti o condizionamenti primari, sia sugli imballaggi esterni. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei medicinali o per la loro manipolazione nonché l indicazione della data di scadenza del prodotto devono essere chiaramente leggibili ed evidenziate, oltre che sul recipiente o condizionamento primario, anche sull imballaggio esterno. I prodotti forniti dovranno riportare sulla confezione il codice a barre leggibile con penna ottica. I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase del trasporto. I medicinali dovranno essere forniti nelle confezioni autorizzate dal Ministero della Sanità. I medicinali dovranno essere forniti, di norma, nella confezione ospedaliera. Ove la confezione ospedaliera non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e fornita dì fustella idoneamente annullata. Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. Il confezionamento e l etichettatura dei medicinali dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute. ART. 7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La ditta dovrà far pervenire un unico plico opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente: a. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato e compilata in ogni sua parte, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso; b. copia della lettera di invito, del Capitolato Speciale, della bozza del contratto, del Capitolato Generale sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante; c. copia del modulo Informativa ai sensi del Dlgs.vo 196/03 debitamente compilato e sottoscritto con timbro e firma del Legale Rappresentante, per il necessario consenso. E prevista l esclusione immediata dalla gara in caso di mancata presentazione di quanto previsto al precedente punto a) (salvo quanto previsto dall art. 41 comma 3 del D.Lgs.n.163/06), per i documenti di cui ai punti b), c) in caso di loro mancata presentazione l Istituto ne richiederà la regolarizzazione entro un termine di 3 giorni. L Istituto procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dall impresa (fermo restando l eventuale attivazione di controlli a campione ai sensi dell art. 71 del DPR 445/00 ed ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. 163/06). La documentazione da trasmettere, su esplicita richiesta dall Amministrazione, è costituita da: 3
4 a. capacità economico-finanziaria (vedi punto 13 della dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/00) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure estratto di bilancio); b. capacità tecnico-organizzativa (vedi punto 14 della dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/00) certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici. La falsa dichiarazione, oltre a comportare le sanzioni penali di cui all art. 76 del DPR 445/00, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d appalto nonché determina l esclusione dalla gara e la decadenza dall eventuale aggiudicazione. ART. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA Le Ditte partecipanti dovranno inviare pena esclusione, le schede tecniche dei prodotti offerti in lingua italiana, contrassegnate con il numero del lotto di riferimento, inclusive di tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, corrispondenti all ultimo aggiornamento approvato dall AIFA. Inoltre, le ditte partecipanti dovranno allegare una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente quanto indicato al precedente art. 4 del presente capitolato speciale di gara. ART. 9 OFFERTA ECONOMICA L offerta economica dovrà: essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana; indicare: - esatta denominazione o ragione sociale della Società; - domicilio, codice fiscale e partita IVA; - timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa. I prezzi devono essere indicati in modo inequivocabile e, in ogni caso, in cifre ed in lettere; in caso di difformità saranno considerate valide le indicazioni più favorevoli all Istituto. Il prezzo finale dovrà essere calcolato arrotondando il valore alla terza cifra decimale. La ditta dovrà inoltre allegare all offerta economica copia del listino prezzi con l indicazione della percentuale di sconto concessa per i prodotti non richiesti nella presente procedura e che potrebbe essere utilizzato per eventuali acquisti non previsti. L offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. ART. 10 PREZZI Il prezzo dovrà essere indicato su base di unità posologica IVA esclusa. I prezzi indicati in offerta dovranno restare fissi ed invariati per tutto il periodo della fornitura, quali che siano le variazioni che possono verificarsi nel corso del contratto. Solo in caso di diminuzione prevista da provvedimenti normativi, durante la vigenza contrattuale, i prezzi offerti dovranno essere diminuiti almeno della stessa percentuale di riduzione del prezzo al pubblico. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione dell INRCA. I prezzi di aggiudicazione s intendono per merce franco magazzini individuati dai diversi POR INRCA. ART. 11 AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione si intende definitiva per l Istituto solo dopo l intervenuta esecutività a termini di legge del relativo atto di affidamento, mentre la Ditta aggiudicataria rimarrà vincolata sin dal momento della presentazione dell offerta. La verifica della congruità dei prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto agli artt. 86, 87, 88 e 89 del Dlgs.vo 163/06 e smi. Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, l Istituto provvederà alle comunicazioni di cui all art. 79 comma 5 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. 4
5 L aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e l invio dei documenti di cui al successivo art. 10. ART. 12 DOCUMENTI (da presentare da parte dell aggiudicatario) La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Istituto, dovrà: Costituire le garanzie di esecuzione o coperture assicurative ai sensi dell art. 113 del Dlgs n. 163/06 e smi; Inviare il Certificato CCIAA con data non anteriore a sei mesi, completo della dicitura antimafia. ART. 13 MODALITA DI CONSEGNA Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti dei vari POR INRCA richiedenti dalle ore 8,30 alle 13,00 dei giorni feriali escluso i sabato, a seguito dell emissione di regolare ordine. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all interno dei magazzini indicati negli ordini. La merce dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni dalla data di ricevimento dell ordine, salvo casi d urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 48 ore dalla data ricevimento ordine. I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente dovranno obbligatoriamente indicare: Luogo di consegna della merce Data e numero di ordine Numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. La mancanza di tali dati potrà determinare la non accettazione della merce. Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente ai diversi POR INRCA ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell utilizzo/commercializzazione del prodotto o di suoi lotti di produzione disposto dall autorità giudiziaria e/o amministrativa e a provvedere all eventuale sostituzione del prodotto, nel termine indicato dall Istituto. In caso di mancata tempestiva sostituzione, l INRCA ha facoltà di approvvigionarsi presso terzi, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. ART. 14 FATTURAZIONE/MODALITA DI PAGAMENTO La fattura dovrà avvenire a norma di legge e con esplicito riferimento al Documento di Trasporto e al numero d Ordine emesso dall Istituto. La ditta dovrà intestare le fatture: - INRCA Amministrazione Centrale Via S. Margherita, Ancona. Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: - trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 5
6 - trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. L Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs. n. 231/2002 ed in accordo tra le parti: senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs. n. 231/2002. ART. 15 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, l Istituto risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L.136/2010 e dell art cod. civ., dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con raccomandata a.r.. ART. 16 DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione prima dell esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all impresa aggiudicataria. ART CONTROLLO SULLA MERCE Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all ordine. La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l Istituto che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all atto della consegna, analogamente l accettazione non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all atto dell utilizzazione del prodotto. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l Istituto li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. ART.18 DIVIETO DI SOSPENSIONE E DI MODIFICHE E fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell Istituto, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall esecutore, se non è disposta dal direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell esecuzione. 6
7 In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l INRCA potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l eventuale maggiore spesa. ART. 19 PENALITA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Per le penalità si applica l art. 26 del Capitolato Generale, così come per la risoluzione si applica l art. 27 del medesimo, per quanto non espressamente previsto in detti articoli trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo, nonché gli artt. dal 1453 e seguenti del codice civile. In ogni caso, se entro i termini stabiliti negli specifici articoli, le non conformità non vengano risolte, l Istituto avrà la facoltà di applicare, per ogni difformità penalità da 100,00 a 1.000,00 a seconda della gravità della inadempienza. L applicazione della penale sarà proceduta da apposita comunicazione scritta, con raccomandata R.R., indirizzata alla ditta fornitrice che dovrà quindi emettere la relativa nota di accredito entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il termine su indicato non dovesse pervenire il documento contabile richiesto, l Istituto provvederà a detrarre l ammontare della penale dall importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze o dall ultima fattura in liquidazione. Dopo la seconda mancata consegna l Istituto ha il diritto di risolvere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale. Essa può inoltre provvedere all acquisto di beni similari sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente le maggiori spese sostenute ed ogni altro danno conseguente nei seguenti casi: 1. dopo due mancate consegne; 2. cessione del credito senza opportuna e preventiva comunicazione all Istituto. Nei casi di cui sopra l Istituto provvede ad inoltrare formale disdetta con preavviso di giorni 30, dalla conoscenza della causa di risoluzione contrattuale, a mezzo di lettera raccomandata. Con la risoluzione del contratto sorge per l Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della ditta inadempiente e di incamerare l intero deposito cauzionale a titolo di penale di indennizzo con imputazione delle ulteriori e maggiori spese alla ditta inadempiente e conseguente azione di risarcimento danni. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo o giusta causa. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell Amministrazione verso l Aggiudicatario per danni subiti. ART CESSIONE DEL CONTRATTO Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l Istituto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d azienda o del ramo d azienda che comporti il trasferimento dell intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa. ART. 21 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all applicazione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Ancona. ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI L Istituto si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare la procedura in ogni sua fase e/o di non aggiudicare e/o non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. Anche per tali ipotesi è escluso per la Ditta partecipante richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. 7
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