VOLONTARIATO O PROMOZIONE SOCIALE?
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- Cecilia Pieri
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1 Iniziativa realizzata nell ambito del progetto per il piano di intervento per l associazionismo 2008 in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Ferrara Proposte formative per dirigenti, operatori e volontari di associazioni senza scopo di lucro. VOLONTARIATO O PROMOZIONE SOCIALE? FERRARA SABATO 28 FEBBRAIO 2009 Intervengono Francesco Pietrogrande Centro Servizi volontariato di Ferrara Francesca Colecchia Arsea srl PROGETTO REALIZZATO DA ENDAS IN COLLABORAZION CON
2 Associazioni di promozione sociale Quali associazioni possono diventare di promozione sociale. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e loro coordinamenti o federazioni, costituiti per svolgere senza finalità di lucro attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi. Sono, invece, specificatamente esclusi dallo status di associazione di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e tutte le associazioni che prevedono limiti o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all ammissione degli associati o che dispongono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, La normativa di settore: 1) Legge 383/2000 2) Legge regionale 34/2002 Altri utili elementi in: Delibera di Giunta Regionale n.978 del 30/06/2008 della quota associativa o che, infine, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di quote di natura patrimoniale. La Legge Regionale elenca, anche se in modo non esaustivo, le finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, che spaziano dalla promozione culturale, sportiva e del turismo sociale all attuazione dei principi di pace e solidarietà fra i popoli, dallo sviluppo della personalità umana alla difesa dei diritti dei consumatori, dalla tutela del patrimonio storico o ambientale alla difesa del principio della pari dignità sociale e di pari opportunità, lasciando ampia la casistica in quanto prevede una finalità definita in modo residuale che comunque miri al conseguimento di altri scopi di promozione sociale. I requisiti statutari e gestionali. Lo statuto deve contenere i seguenti requisiti espressamente stabiliti per legge (Legge 38-3/2000 e L.R. Emilia Romagna 34/2002): a) la sede legale e la denominazione; b) l oggetto sociale; c) l attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite; e) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con riferimento al principio del voto singolo, con la previsione dell elettività delle cariche associative e l effettività del rapporto associativo partecipativo democratico; g) i criteri per l ammissione e l esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell associazione; l) l obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o e- stinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. La Giunta della Regione Emilia Romagna questa estate ha modificato/integrato, con Delibera n.978 del 30/06/2008, la Delibera che definisce le modalità per l'iscrizione, cancellazione e revisione nei registri delle associazioni di Promozione Sociale. Pag.1
3 Al suo interno ci sono interessanti indicazioni in merito ai criteri di lettura dei requisiti statutari previsti dalla normativa nazionale e regionale tra cui si evidenziano i seguenti aspetti. SOCI DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Viene specificato che tra i soci delle suddette associazioni possono esserci anche persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell ambito dell associazione. GLI ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ATTENZIONE AL RAPPORTO TRA NUMERO DEI CONSIGLIERI E NUMERO DEI SOCI La Regione Emilia Romagna afferma la necessità che il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea). Se ciò si verificasse, verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all uno o all altro organo, tra cui, per l assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori. Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all assemblea l esercizio effettivo delle competenze specifiche, anche in riguardo ai poteri esercitabili nei confronti dell organo direttivo. Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico. LA DEMOCRATICITÀ DELL ORDINAMENTO INTERNO. La Delibera delle Regione esplica il concetto di democraticità dell'ordinamento interno assumendo come parametro quanto prescritto dal codice civile per le associazioni dotate di personalità giuridica affermandone l automatica applicabilità. La "democraticità dell ordinamento interno" infatti - può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute. In ragione di tale fonte normativa vanno richiamati principalmente, in sintesi non esaustiva, i seguenti elementi caratterizzanti un ordinamento democratico: - remissione alla base associativa delle determinazioni di maggior rilievo per la vita dell associazione: elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti, modifiche statutarie, ANCHE I SOCI POSSONO CONVOCARE L ASSEMBLEA scioglimento dell associazione (da deliberasi con il voto favorevole dei 3/4 dei soci, etc.; - applicazione del principio maggioritario; - parità di diritti e doveri tra i soci; - assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti; - riconoscimento alla base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee. Pag.2
4 I vincoli gestionali. Le associazioni di promozione sociale devono in particolare rispettare i seguenti vincoli: 1) avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; 2) ricorrere, in caso di particolare necessità, a collaboratori retribuiti (dipendenti o autonomi, anche propri associati). Ne consegue che a differenza di quanto previsto per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale a) possono ricorrere a personale retribuito ancorché non sia espressamente funzionale all - organizzazione o qualificazione del servizio; b) le persone retribuite possono essere socie dell associazione. I controlli. Oltre alle normali verifiche cui possono essere soggetti gli enti associativi (ispezioni della Guardia della Finanza, della SIAE, degli Istituti previdenziali, della Direzione Provinciale del Lavoro), le associazioni di promozione sociale sono periodicamente soggette a verifiche da parte degli Enti gestori del registro regionale e provinciale della promozione sociale. Tale verifica si realizza attraverso l acquisizione di informazioni attinenti le attività realizzate, la democraticità interna, la trasparenza gestionale (con possibilità di acquisire il rendiconto economico-finanziario annualmente approvato dal sodalizio). Le associazioni di promozione sociale dovranno altresì comunicare all Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti. Tale comunicazione avverrà per via telematica attraverso l invio di un modulo non ancora pubblicato. Le associazioni di promozione sociale sportive dilettantistiche sono infine soggette al controllo a campione del CONI. I vantaggi. Le associazioni di promozione sociale accedono a diversi vantaggi. Alcuni vantaggi indicati nella Legge 383/2000 in realtà sono propri di tutte le associazioni. Alcuni vantaggi sono riconosciuti a tutte le associazioni senza scopo di lucro (politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona) che abbiano uno statuto a norma dell art.148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi (ossia uno statuto registrato da cui emerga l assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura e la trasparenza gestionale). Altri vantaggi sono esclusivi. Vantaggi previsti per tutte le associazioni 1) Possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari. La norma (art.5 della Legge 383/2000) recita Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti Pag.3
5 testamentari, con l obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. In passato le associazioni non riconosciute non potevano acquistare immobili, ricevere per testamento o per donazione. Queste limitazioni di capacità giuridica sono venute meno nel tempo. Nel 1985 è stata prevista la possibilità per le associazioni non riconosciute di trascrivere nei registri immobiliari i relativi atti (L.52/1985). In questo caso oltre alla denominazione, la sede ed il codice fiscale dell associazione è necessario trascrivere anche le generalità delle persone che la rappresentano secondo l atto costitutivo. Dottrina e giurisprudenza hanno convenuto che la previsione della possibilità per le associazioni non riconosciute di trascrivere gli atti relativi a beni immobili comportasse evidentemente anche la capacità di essere titolari dei diritti oggetto di trascrizione e quindi la possibilità di possedere immobili. Successivamente è stato abrogato il divieto di ricevere per testamento e per adozione (L.127/97). Vantaggi previsti per le associazioni senza scopo di lucro (come sopra definite*) Si fa qui riferimento ai tipici vantaggi fiscali riconosciuti agli enti non commerciali di tipo associativo, quali l irrilevanza fiscale delle erogazioni liberali, dei corrispettivi derivanti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni per attività inerenti le finalità istituzionali, degli introiti derivanti da attività occasionali di raccolta fondi, delle quote di adesione, dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali e per l acquisto delle pubblicazioni dell associazione (purché le pubblicazioni siano prevalentemente cedute ai soci). Per le sole associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno (L.287/1991), è altresì prevista l irrilevanza fiscale dei corrispettivi specifici per la somministrazione di alimenti e bevande (c.d. bar circolistici) e per l organizzazione di viaggi e soggiorno (agevolazione estesa ad associazioni politiche, sindacali e di categoria e ad associazioni riconosciute dalle confessioni religiose). Queste agevolazioni non si applicano pertanto alle associazioni di promozione sociale a meno che non siano affiliate agli Enti riconosciuti dal Ministero dell Interno. Vantaggi previsti solo per le associazioni di promozione sociale. 1) Limiti alla responsabilità: per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti prima sul patrimonio dell associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti dei patrimoni individuali delle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione (c.d. privilegio della preventiva escussione). Maggiore tutela è prevista invece per i soci delle associazioni dotate di personalità giuridica laddove delle obbligazioni assunte risponde esclusivamente il patrimonio dell associazione. 2) Orario di lavoro flessibile per i volontari: per poter partecipare alla realizzazione delle attività istituzionali, i lavoratori hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibil- Pag.4
6 mente con l organizzazione aziendale (previsto anche per le organizzazioni di volontariato dall art.14 L.266/91). Particolari agevolazioni fiscali: IL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE CHI DONA DETRAE 3) Agevolazioni sulle prestazioni di servizi rese ai famigliari dei soci. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati (si rammenta che le attività svolte nei confronti di terzi sono considerate pressoché sempre di natura commerciale). 4) Imposta sugli intrattenimenti: le quote e i contributi alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sugli intrattenimenti (in deroga a quanto previsto all art. 3, comma 3 del DPR 640/72). 5) Tributi locali: gli enti locali possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale (previsto anche per le ONLUS). 6) Attività turistiche e ricettive: le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni devono stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati. Incentivi alle donazioni (sono previsti incentivi anche per altre tipologie associative o in ragione del possesso della personalità giuridica). 7) Erogazioni liberali: le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nel relativo registro, possono garantire agevolazioni fiscali a chi effettua erogazioni liberali nei loro confronti. In particolare.. ai privati è riconosciuta la detrazione di imposta pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro (art.15 TUIR), per importi non superiori complessivamente a Euro 2.065,83 per anno solare; la deduzione (Art.14 DL 14 marzo 2005 n 35 ) dal reddito dell erogazione liberale effettuata ad associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di annui, purché l associazione beneficiaria tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e predisponga il bilancio. alle imprese è riconosciuta la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in denaro (quindi un riconoscimento come se fosse un costo aziendale) per un importo non superiore a Euro 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato (Art.100 comma 2 lett l) del TUIR ). la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali dirette ad associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale per importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro annui (Art.14 DL 14 marzo 2005 n 35), purché l associazione beneficiaria tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e predisponga il bilancio. Pag.5
7 LE AGEVOLAZIONI Rapporti privilegiati con le pubblica amministrazione 8) Convenzioni: la Legge n. 383/2000 come pure la Legge Regione Emilia Romagna n. 34- /2002 prevedono espressamente che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri da almeno sei mesi, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. È previsto un obbligo assicurativo dei soci impegnati nello svolgimento delle attività in convenzione (contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi), il cui onere è a carico dell ente pubblico con cui viene stipulata la convenzione stessa. La possibilità di addivenire a convenzioni è prevista anche per le Organizzazioni di Volontariato (art.7 L.266/91) ma in questo caso è prevista la possibilità di percepire solo il rimborso delle spese direttamente imputabili all attività convenzionata. 9) Strutture per manifestazioni pubbliche: le amministrazioni pubbliche possono prevedere forme e modi per l utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo ed uguaglianza. 10) Strutture per lo svolgimento delle attività sociali: gli enti pubblici possono concedere in comodato o in uso, anche a titolo gratuito, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (previsto anche per le Organizzazioni di Volontariato). 11) Destinazione d uso della sede e locali: la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica; inoltre, la destinazione d uso rimane inalterata finché le associazioni occupano tali spazi. Adempimenti semplificati. 11) Autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande: alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri di cui all art. 3, c. 4, della L , n Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono. 12) Crediti agevolati e privilegi nei crediti: 1. Privilegi: i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni del debitori (art bis codice civile). 2. Possibilità di accesso al credito agevolato per la realizzazione di progetti di opere pubbliche previste da convenzioni pubbliche o per la ristrutturazione di edifici in comodato dall ente pubblico. Pag.6
8 Associazioni senza scopo di lucro. ASSOCIAZIONI PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI PRO LOCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI IMMIGRATI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Le associazioni senza scopo di lucro sono disciplinate: 1. dal codice civile (artt.14 38), 2. dalla legislazione di settore nazionale L.266/1991 (organizzazioni di volontariato); Legge 87/1991 (organizzazioni non governative); Legge 184/1983 (associazioni per le adozioni internazionali); Legge 281/1998 (associazioni di tutela dei consumatori); DPR 394/1999 (associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati); L.383/2000 (associazioni di promozione sociale); Legge 289/2002 (associazioni sportive dilettantistiche); e regionale Legge regionale 27/1981 (associazioni pro loco); Legge Regionale 34/2002 (associazioni di promozione sociale); Legge regionale 1/2005 (associazioni di protezione civile) Legge Regionale 12/2005 (organizzazioni di volontariato); 3. dalla normativa fiscale, con particolare riferimento a quanto indicato dal Dlgs 460/1997 recante il Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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