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1 AVV. PROF. ANDREA BARENGHi ROMA VIA DONATELLO, 75 TEI soaa 7038 FAX +sliio6 8~6S 70S6 I ILL.MO TRIBUNALE DI ROMA ATTO DI CITAZIONE Per la SOCIETÀ E. GIOVI S.R.L., con sede legale in Roma alla via Portuense 881, P. IVA , in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ing. Francesco Rando, il CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI (Co.La.Ri.) con sede legale in Roma alla via del Poggio Fiorito, 63, P. IVA , in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, avv. Manlio Cerroni, e anche in proprio l'avv. MANLIO CERRONI, residente in Roma, c.f. CRR MNL 26s180704s tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Andrea Barenghi (BRN NDR 64R29 H 5010) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Donatello 75, giusta delega in calce al presente atto. CONTRO il sig. Sergio Apollonio, domiciliato in Roma-00184, via Leonardo Fibonacci 77; il sig. Maurizio Melandri, residente in Roma-00166, via Tullio Ascarelli 276. l Con una serie di affermazioni reiterate negli anni e che hanno raggiunto il loro culmine con documenti fatti circolare in data , e , il sig. Sergio Apollonio unitamente ad altri, e in particolare al sig. Maurizio Melandri, poneva in essere una campagna denigratoria e diffamatoria su larga scala nei confronti degli odierni attori, allo scopo di gettare pubblico discredito sulle attività della discarica di Malagrotta, delle Società che ne sono proprietarie e che la gestiscono e delle persone che le dirigono, tentando (e, spesso, purtroppo riuscendo) a destare pubblico allarme e a provocare altre

2 sì l'intervento dell' Autorità amministrativa in ordine alle attività di discarica di rifiuti solidi urbani che gli odierni attori, in esecuzione e nel rispetto dei provvedimenti legislativi e amministrativi che le disciplinano, legittimamente svolgono nel sito di Malagrotta. Tale campagna diffamatoria, tutt'altro che innocente e tantomeno ispirata alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza locale come si vorrebbe far credere, pone in una falsa luce agli occhi del pubblico le attività degli odierni attori e provoca la lesione dei loro diritti della personalità, e in particolare delle loro reputazione personale e professionale, onore, identità personale e professionale, che in questa sede si chiede di veder appropriatamente tutelati. II. a) Con comunicazione del , il sig, Sergio Apollonio, sottoscrivendolo attraverso la sigla Comitato Ma/agrotta di cui si dice Presidente, e il sig. Maurizio Melandri pubblicavano un documento intitolato Le priorità ambientali secondo le Associazioni e Comitati dell 'Osservatorio ambientale partecipato della Valle Ga/eria (doc. 1) nel quale si leggono affermazioni del seguente testuale tenore: «L'inquinamento delle tglde acquifere e delle acque superficiali nell'area di Malagrotta ha raggiunto ormai dimensioni imponenti e incontrollate, come certificato in maniera conclusiva e irrefutabile dali 'ARPA. JlnJmLujnillJ!.eJ1.!Q_ç.11~ 11..9J1 P!llt!JQ!L~~Ssm~ J!l ' ~Q. jn_tej;~l?;i911e_flg!tn_a_çf!.ttiy.l!..ke. 1i..9..mul.eUÉ).A~~m:.i~1l, come più volte denunciato dai cittadini che hanno documentato sversamenti illegali del percolato nel Rio Ga/eria. diventato uno dei fiumi più inquinati d'italia e la mancata ricopertura serale dei rifiuti....~ ill@ gy1i1.>il _lj1lf! çf!f'.flj:.rflmw!lzé)., 1;!P i..p-e.rçqtsl _a_ujqti~tjyi ç.b..e n.elç,q..l!..trqui.. _y~rjti.9.b..e_4l6:!lgi.9ij...ru.il~l!to degli impianti, affidandosi e fidandosi troppo di controlli e accertamenti autoreferenziali dei gestori stessi degli impianti», 2

3 Tale documento veniva presentato alla riunione consiliare straordinaria dei Municipi XV e XVI dal sig. Sergio Apollonio e da altri in data alle presso il Centro Anziani di Malagrotta di via V. Cigliutti. Esso è pubblicato sul sito nonché sul sito www. beppegrillo.it / listeciviche/liste/roma e su altri siti internet quali il sito www. infonnazione. it e reca la finna, tra altri, del Comitato Malagrotta, di cui il sig. Apol Ionio si presenta come Presidente. b) In data 30 e è stata largamente ripresa dalle agenzie e dalla stampa quotidiana (e sul sito la notizia di una lettera del sig. Apollonio al NOE dell'arma dei Carabinieri, nella quale si sosteneva l'esistenza di «fenditure e crateri di varie dimensioni» in un terreno «evidentemente intriso di biogas e di percolato» che spiegano il «rigonfiamento abnorme del terreno di discarica», che farebbe parte di non meglio precisate «dinamiche della megadiscarica». Nella stessa sede si faceva poi riferimento alla costruzione, a suo dire pericolosa, dell'impianto di produzione di energia, che sarebbe collocato «in contatto con l'ammasso dei rifiuti» e tale da costituire un <<punto critico di rischio in presenza di emissioni di biogas», di talché, in conclusione, «ci troviamo ancora di fronte a situazioni di estrema incertezza e di potenziale pericolosità di questo tipo» (v., quale esempio dell'ampia risonanza che notizie allarmistiche di questo tipo possono facilmente conquistare, l'articolo de la Repubblica, Rifiuti, Comitato Malagrotta: "rigonfiamenti e crateri nel terreno" del ). Naturalmente tale incredibile presa di posizione, che oltre ad essere diffamatoria e calunniosa configura ulteriori illeciti rilevanti anche penalmente, quale il procurato allarme, è stata subito ripresa dalla autorità politica. Così, ad es., l'ono Fabrizio Santori, presidente della Commissione sicurezza di Roma 3

4 Capitale, è subito intervenuto con un comunicato stampa diramato alle h del nel quale si chiede tra l'altro «di fare subito chiarezza sul cedimento e sulla conseguente ricostruzione di un muro di cinta... la costruzione era infatti collassata... si è gonfiato il terreno circostante e sono comparsi nella terra crepe e crateri...» (comunicato anch'esso prontamente ripreso dagli organi di stampa). Il giorno successivo a tale iniziativa, i funzionari dell' ARPA si sono recati nella Città delle industrie ambientali di Malagrotta con le torce prima che facesse giorno per prendere in esame la situazione. c) In data 3 L compariva sulla testata telematica del settimanale Panorama, 'Panorama.it', un articolo a firma della sig.ra Claudia Daconto, nella quale venivano riportate le seguenti dichiarazioni del sig. Apollonio: «È. una specie di incubo. A parte l'inconveniente fisico, quando per esempio inviti degli amici a casa e ti arriva questa folata di merda, scusate l'espressione ma non ci sono altre definizioni, è la qualità stessa della vita che viene distrutta. Qui la gente sente di essere offisa nella sua dignità di cittadino... Cerroni è un pirata, un megalomane...». d) Tra le innumerevoli e quasi quotidiane occasioni in cui il sig. Apol Ionio e il sig. Melandri hanno occasione di intervenire pubblicamente in argomento, si leggono espressioni come quelle che seguono, anch'esse di sicuro carattere illecito e lesivo: «è una stortura al servizio di un 'dominus' privato che da sempre fa la politica dei rifiuti a Roma e nel Lazio» (messaggio pubblicato a firma Comitato Malagrotta i sul sito e altrove); «e i sospetti aumentano che nell'ambito dei 200 ettari dell'extraterritorialità di Malagrotta le scorie solide e liquide dell 'impianto non venga 4

5 no trattate in maniera trasparente» (messaggio pubblicato a firma Sergio A pollonio il sul sito www. mauriziomelandri. it e altrove);. «la discarica della capitale continua a violare platealmente, come ha fatto da sempre, un articolo fondamentale della legge sulle discariche (dlgs n. 36 del 2003), e cioè l'art. 7, primo comma, che suona come segue: i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. A Malagrotta invece impera un'altra legge. E' quella del sottosviluppo a tutti i costi, anche se ammçmtato di tecnologia, cioè dei rifiuti tal quali o indifferenziati, come nelle discariche del Terzo mondo. Si spende meno e si guadagna di più» (dichiarazioni di Sergio Apollonio pubblicate il sul sito e altrove); «queste eterne proroghe per Malagrotta, che aìtro non sono se non le proroghe dell'impotenza, dell'inettitudine e dell'asservimento a interessi particolari... tanto più sconciamente in quanto due giorni su tre i rifiuti tal quali non vengono neppure ricoperti la sera - e questa è una violazione nella violazione, senza che Cerroni debba pagare neppure una multa! L'arroganza del 'dominus' riposa sulle infinite connivenze di cui ha goduto da sempre. Si permette anche di fare i ricorsi se uno lo becca ogni tanto con le mani nella marmellata» (messaggio pubblicato a firma Sergio Apollonio il sul sito www. maurizio melandri. it e il lo sul sito «subordinazione, di fatto alla protervia del privato, che ha sempre imposto le sue scelte, fino a creare un vero e proprio 'mostro' ecologico a livello europeo, e di conseguenza una 'Caienna dei rifiuti' alla quale è stata condannata una parte della popolazione romana... se per Malagrotta ancora una volta la soluzione sarà invece ['eterna proroga in chiave subalterna 5

6 ali 'interesse privato dominante, e quindi la continuazione della 'Caienna dei rifiuti' per la popolazione - con in più il gassificatore! - una tale decisione sarà un atto con un chiaro risvolto criminale» (messaggio pubblicato a fuma del Comitato Malagrotta il sul sito www. maurizio melandri. it e sul sito «Qui passa anche il percolato - ha spiegato il presidente del Comitato Malagrotta, Sergio Apollonio - che va a finire nel Rio Galeria, inquinandone le acque» (agenzia ANSA, 20 marzo 2011). Una serie innumerevole di analoghe espressioni è allegata nel fascicolo del presente giudizio per documentare la vera e propria campagna denigratoria sistematicamente posta in essere dai convenuti e la sussistenza dell'elemento soggettivo, aggravato dalle particolari competenze che i convenuti hanno acquisito, o quantomeno affermano di aver acquisito, nel settore del trattamento dei rifiuti solidi urbani. III. Quanto ai fatti sub II letto a), nel documento intitolato Le priorità ambientali ecc. si allude esplicitamente a una scarsa trasparenza sia nei percorsi autorizzativi che nei controlli e verifiche di fimzionamento degli impianti, volendo con ciò evidentemente alludere a interferenze del gestore privato nell'attività della P.A. ovvero a fatti di corruzione, mentre, per altro verso, e con ancora più evidente gravità, si attribuisce all'attività di discarica esercita e gestita dagli odierni attori (E. Giovi S.r.l. e Consorzio Co.La.Ri.) nel sito di Malagrotta la responsabilità dell'inquinamento cui sarebbe soggetta l'area, e in particolare dell'inquinamento della falda acquifera e delle acque superficiali, come sarebbe per un verso certificato dall'amministrazione (ARPA) e per altro verso risulterebbe dalla documentazione, ad opera 'dei cittadini', degli 6

7 sversamenti illegali del percolato nel Rio Galeria, diventato uno dei fiumi più inquinati d'italia e della mancata ricopertura serale dei rifiuti. Si tratta di circostanze di varia gravità ma sempre false e prive di riscontro reale e obiettivo. Di gravità estrema è l'accusa generica di rappresentare la fonte e l'origine dell'inquinamento ambientale della Valle Galeria e dell'area di Malagrotta così come gravissime appaiono le accuse specifiche di pretesi sversamenti e alla mancanza di trasparenza (che allude ad attività corruttive). Di minor gravità, ma pur sempre assai rilevante, l'accusa, anch'essa specifica di non provvedere alla ricopertura dei rifiuti nella discaric~ secondo le prescrizioni legali e amministrative. Tali circostanze non corrispondono alla realtà e comportano addebiti di rilevante gravità e forieri di gravi danni a carico degli attori. Quanto aj fatti sub n letto b), la denuncia rivolta dal sig. Apollonio ai Carabinieri, e largamente pubblicizzata sulla stampa e sulle agenzie di stampa, si riferisce a fatti destituiti di qualsiasi fondamento, che appaiono del tutto fantasiosi e che tuttavia indicano circostanze di estrema gravità, che se fossero state effettivamente esistenti avrebbero individuato un rischio di catastrofe ambientale gravissimo. La leggerezza con la quale, per motivi esclusivamente legati al proprio personale interesse, il sig. Apollonio si lascia andare, approfittando dell'autorità derivantegli dal ruolo autoattribuitosi di 'interprete' delle esigenze della cittadinanza e di 'alfiere' della protezione dell'ambiente, a diffondere il panico relativamente alle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti svolto a Malagrotta appare indicativo della gravità dell'elemento soggettivo, cui andrà commisurata la responsabilità del convenuti. 7

8 Appare evidente che lo scopo delle campagne illecitamente orchestrate dal sig. Apollonio è da individuarsi proprio nel discredito delle attività degli odierni attori e nella diffusione di un sentimento di panico nei confronti dell'attività industriale svolta a Malagrotta dagli attori, propedeutico a prese di posizione politiche e amministrative di carattere punitivo per l'attività impren~ ditoriale degli stessi. Per evidenti ragioni, l'autorità politica appare vulnerabile rispetto a tali iniziative, che vengono sistematicamente rilanciate sulla stampa e in sede politica, generando così quel perverso circuito di discredito che esse sono appunto intese a provocare e che cagiona agli attori i gravi danni per cui si chiede qui tutela. Quanto ai fatti sub II letto c) e d), oltre ad attribuire, senza alcuna do~ curnentazione e circostanziazione, alla discarica fatti che andrebbero meglio circostanziati in un distretto come quello di Malagrotta, nel quale le emissioni possono provenire da una pluralità di fonti, il sig. Apollonio si lancia anche nell'insulto personale affermando che l'avv. Cerroni (al quale costantemente, nella sua campagna diffamatoria, riconduce le attività della discarica) sarebbe un pirata e un megalomane, dedito ad attività criminali. IV. Tali dichiarazioni devono, con ogni evidenza, considerarsi gravemente diffamatorie e ingiuriose, e pertanto profondamente lesive dell'onore, della reputazione, della dignità e della stessa identità personale, economica e professionale degli attori. Tutte le affermazioni riportate contengono notizie radicalmente false e addebiti gravissimi a carico degli attori e dei responsabili dello stabilimento, e ciò in particolare quanto 8

9 - all'addebito di sversare il percolato in mare attraverso il sistema di acque superficiali; - all'addebito di mantenere in stato di pericolo costante il terreno di discarica, sia in relazione alle dinamiche del biogas e del percolato che in esso si svolgerebbero senza adeguato trattamento sia in relazione alla costruzione di impianti industriali sul terreno carico di rifiuti e quindi pericoloso per i motivi accennati che ne farebbero una bomba pronta ad esplodere; - all'instaurazione di un nesso di causalità tra l'attività della discarica di Malagrotta e la situazione di inquinamento dell' area di Malagrotta e dell'intera Valle Galeria e cui si allude in termini allarmistici, al di fuori di qualsivoglia analisi della effettiva realtà e delle opportune verifiche e distinzioni, e quindi in termini che non possono neppure qualificarsi idonei a servire il pubblico interesse all'informazione. Agli attori si fa carico di reati quali l'avvelenamento delle acque e il consumato disastro, l'attentato alla pubblica incolumità e alla salute dei cittadini mentre, maliziosamente, si affermano gli 'agganci' e la 'mancanza di trasparenza' che ne caratterizzerebbe l'attività e gli consentirebbe di operare in sistematica violazione della legge. Gli attori vengono quindi rappresentati in definitiva alla stregua di gangster dediti al malaffare, che per scopi di puro profitto avrebbero messo a rischio e poi concretamente e irriversibilmente pregiudicato un intero ecosistema in danno della cittadinanza e delle generazioni future, con l'interessata complicità della Pubblica Amministrazione. Le dichiarazioni sopra riportate vengono peraltro espresse con perentoria certezza, formulandole come se si trattasse di fatti storicamente accertati e documentati, pur senza fornire alcun tipo di prova o dimostrazione degli addebiti rivolti alla società esercente la discarica di Malagrotta, e ciò solo sulla ba 9

10 se della circostanza che detenrunati prelievi dell ' ARPA Lazio nell' area di Malagrotta hanno evidenziato la presenza di certe sostanze chimiche, ma senza svolgere alcun approfondimento sulla causa di tali evidenze, causa che viene apoditticamente e sommariamente addebitata all'attività di discarica esercita dalla E. Giovi S.r.l., e senza neppure prendere in considerazione il contesto degli insediamenti produttivi dell'area, di cui si dirà meglio infra. Anche sotto il profilo della continenza le affermazioni riportate appaiono chiaramente censurabili [si pensi al frequente riferimento alla assoluta mancanza di controlli, che avrebbe caratterizzato lo smaltimento dei rifiuti per quarant'anni, all'altrettanto frequente riferimento agli interessi del 'dominus' (individuato nell'avv. Cerroni) come guida per l'operato della P.A. nella pianificazione del trattamento dei rifiuti in una città come Roma (<<alla potenza del privato ha sempre fatto riscontro l'impotenza del pubblico», «asservimento a interessi particolari», «subordinazione di fatto alla protervia del privato» ecc.), all'allusione spesso ripetuta all'essere «beccato con le mani nella marmellata» al frequente uso dell'epiteto 'criminale' riferito allo smaltimento dei rifiuti a Roma, o ad espressioni come 'Cajenna dei rifiuti' utilizzata per descrivere Malagrotta e le aree circostanti, e via seguitando]. Tali modalità dell'espressione indubbiamente devono ritenersi qualificanti l'illiceità della condotta lamentata. Gli addebiti vengono corroborati da affermazioni provenienti da esponenti della P.A., e (in termini tuttavia generici e nebulosi) da esponenti dell'associazionismo ambientalista e di 'nuovi' movimenti politici e da 'cittadini', sempre sulla base dell'impostazione che la situazione di degrado ambientale sia ad ascriversi all'attività di discarica, e sempre al di fuori di qualsivoglia analisi, verifica, replica degli interessati. lo

11 Con tale condotta, i convenuti tentano di indurre nella pubblica opinione e nelle Autorità amministrative destinatarie dei loro interventi non già valutazioni tecniche, ma la convinzione che gli attori - e il personale direttivo che ne gestisce l'operatività svolgano attività che, per il solo scopo del perseguimento del profitto economico, si pongono al di fuori della legalità essendo anzi suscettibili di definirsi criminose e come tali ripetutamente qualificate dai convenuti. V. Il comportamento che in questa sede si denuncia non incontra alcuna possibile giustificazione nella verità, neppure putativa, dei fatti narrati, nella continenza dell' espressione, nelle modalità di divulgazione, né tantomeno nel preteso esercizio di un diritto di critica. Nel caso di specie vengono infatti attribuiti a soggetti determinati comportamenti penalmente rilevanti di carattere specifico, consistenti in definitiva nella realizzazione di attività criminose, al più alto grado di illiceità, che, nell' attentare alla salute pubblica e alla pubblica incolumità, per fini meramente economici ed imprenditoriali, minano per sempre la salubrità dell'ambiente e delle acque, stravolgendo l'ecosistema, e che attentano ai più minuti aspetti della vita quotidiana ed alla occupazione delle persone nel territorio. Si è dunque in presenza, come è agevole constatare, di accuse che si pongono in contrasto con i diritti essenziali degli attori e, peraltro, con!'impegno di tutela dell'ambiente e della salute pubblica di cui sono protagonisti in Italia e nel Mondo. L'offesa all'onore, alla reputazione, alla stessa dignità e identità personale, economica e professionale degli attori, la cui attività è stata presentata in modo infamante e in contrasto con la verità, hanno avuto un tale rilievo da non consentire dubbi sull'esistenza, almeno astratta, del fatto reato. 11 ~..... _- _-~

12 Come si accennava, le affermazioni di cui ci si duole in questa sede riportavano una narrazione di fatti che venivano presentati come storicamente accaduti e verificati. Sotto questo profilo, con ogni evidenza, la condotta di cui ci si duole dovrà sottoporsi al controllo penetrante proprio del diritto c.d. di cronaca. Ma anche sotto il profilo del diritto c.d. di critica, per prevenire una possibile obiezione di controparte, l'operato dei convenuti non può che essere considerato illecito e lesivo dei diritti degli attori. Anche il diritto di critica deve muovere. infatti. da circostanze di fatto realmente verificatesi e non immaginarie o distorte. o artatamente manipolate. o da mezze verità. La critica, per essere legittima, secondo il costante orientamento delle Corti, deve muovere infatti da fatti veri, ponendosi altrimenti al di fuori della garanzia costituzionale della libera manifestazione del pensiero e configurandosi come fatto illecito lesivo dei diritti individuali altrui. I convenuti hanno grossolanamente violato - in maniera grave e visibilmente intenzionale - i limiti del diritto di manifestare il proprio pensiero, così integrando gli estremi della diffamazione a mezzo stampa per la quale si chiede qui di veder somministrata l'opportuna tutela giudiziaria. Non si potrà infatti ritenere che abbiano adempiuto agli obblighi di riportare o di costruire la propria espressione critica su circostanze esistenti e non immaginarie, di riferire dei fatti e non di costruirli, e di esprimersi in maniera corretta e oggettiva. Questi sono infatti - tra altri - i limiti che incontra la libertà di manifestazione del pensiero, e l'operato di chi di tale libertà intenda avvalersi. Si tratta di materia ampiamente delibata dalle Corti fin dalla fondamentale sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n (in Foro it., 1984, I, c. 12, _.~

13 2711; in Giur. it., 1985, l,l, c. 762), il cui orientamento è stato poi sviluppato dalle successive pronunzie della Suprema Corte e delle Corti di merito, le quali hanno confermato che per potersi valere del diritto di cronaca si devono e sporre fatti veri; la verità non è più tale se è mezza verità o verità incompleta, dato che quest'ultima è più pericolosa dell'esposizione di singoli fatti falsi; occorre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che venga rispettato il principio della continenza e della correttezza della esposizione; l'esimente della verità putativa non può essere invocata quando la fonte non è attendibile e non è verificata. Per potersi eccepire l'esime~te del diritto di manifestazione del pensiero o del diritto di informazione devono quindi concorrere «tre condizioni e cioè la utilità sociale dell 'informazione, la verità oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest 'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione che deve essere improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio» (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, cit.). L'esimente della verità putativa può ammettersi quando risulti «esplicato ogni più attento vaglio in ordine all'attendibilità delle parti di informazione attraverso un profondo esame e un rigoroso controllo di verifica sulle notizie propalate da quella stessafonte» (Cass. 30 giugno 1984, in Foro il., 1984, n, c.531). Chi intenda esercitare il diritto di cronaca «ha l'obbligo di accertare in tutte le direzioni possibili la verità delle notizie che si accinge a diffondere in adempimento della propria funzione di informare l'opinione pubblica in ordine a fatti rilevanti e l'obbligo connesso di attivarsi alfine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in or ~ ~

14 dine alla verità complessiva delle notizie che si accinge a pubblicare» (Trib. Milano 18 settembre 1989, in Dir. in!, 1990, p. 144). Non solo, anzi, si deve dimostrare di avere assolto all' onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della narrazione, ma deve altresì offrirsi la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la verità sostanziale dei fatti (Cass. 17 marzo 1992, in Dir. in!, 1993, p. 467; Casso 23 aprile 1992, in Dir. in!, 1993, p. 468; nella giurisprudenza più recente, v. tra molte Casso 22 gennaio 1996, n. 465, in Foro it., 1996, I, c. 493; Casso 4 luglio 1997, n. 6041, in Danno e resp., 1998, p. 284). Si è poi espressamente evidenziato come ai fini della responsabilità dell'autore sia rilevante «anche la imprudenza dewautore newoccuparsi di particolari argomenti senza conoscere adeguatamente la materia» (Cass., 20 luglio 20 l O, n ) e non costituisca esimente la circostanza che il danneggiante abbia attinto la notizia da fonti qualificate «senza aver assolto all 'obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente [neppure, n.d.r.] l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte» (Cass. pen., 17 luglio 2009, n ; App. Milano, 19 giugno 2008). Mentre dalla giurisprudenza di merito si sottolinea che non può invocarsi «l'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo della putatività se non abbia dimostrato di aver posto ogni più oculata diligenza ed accortezza nell'individuazione delle fonti informative, di avere esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità, di avere operato ogni più penetrante e same e controllo sulla rispondenza al vero della notizia, non potendosi ritenersi svincolato dawonere di fornire tale dimostrazione, facendo semplice riferimento all'autorevolezza dellafonte» (App. Milano, 23 aprile 2010). 14 -_...~

15 Dirà il Tribunale in che modo i convenuti abbiano rispettato questi princìpi trasmettendo, anche con il mezzo pervasivo della pubblicazione su internet, notizie false in ordine alle attività svolte dalla società attrice e diffondendo un ingiustificato allarme nella popolazione con le reiterate ed incredibili affermazioni sull'attualità di un disastro ambientale di rilevanti dimensioni e sulla sua ascrivibilità all'attività di discarica RSU esercitata dalla Società E. Giovi S.r.L e dal Consorzio CO.La.Ri. Nel caso di specie, peraltro, è possibile affermare l'inesistenza di un pubblico interesse all'informazione e ciò in quanto le notizie false - ovvero, del pari, opinioni critiche fondate su fatti falsi - non possono realizzare l'utilità sociale cui la legge collega l'esistenza di questo interesse. Non avrebbe infatti senso ritenere che esista un interesse sociale all'informazionefalsa o alla critica fondata sull'affermazione difatti falsi. Né, come si accennava, varrebbe a giustificare le condotte denunciate affermare che le dichiarazioni in discorso debbano valutarsi alla stregua del c.d. diritto di critica, e ciò non solo per la scarsa dignità argomentativa delle stesse, ma perché anche la critica deve rispettare, siccome altrettanti limiti, i diritti individuali. Anche l'esercizio della critica è soggetto ai limiti della rilevanza sociale dell'argomento, dell'interesse pubblico e della correttezza delle espressioni usate, in definitiva presupponendo che una notizia vera preesista (Cass., sez. V pen., 3 giugno 1998, Favalli). Al di fuori di tali limiti, ritiene la giurisprudenza, ci si trova nel campo della diffamazione e dell'ingiuria (Cass., sez. V pen., 7 aprile 1992, Melchiorre, in Giur. il., 1993, II, c. 688). L'attribuzione a taluno, in termini oltretutto di perentoria certezza, di fatti non solo non accertati ma del tutto soggettivi non può sottrarsi al giudizio di illiceità solo perché inserita nel quadro di una determinata analisi critica (Cass., sez. I pen., 12 gen 15

16 naio 1996, Bocca, in Casso pen., 1997, p. 57; Casso pen., lo febbraio 1999, n. 6866, in Riv. Pen., 1999, p. 757), che nella specie invero non sussiste. VI. Occorre infine considerare - per la valutazione della sussistenza e della gravità del danno - il quadro in cui opera la diffamazione in discorso. Le notizie, non accuratamente controllate, o, come nel caso di specie, volutamente false e calunniose, per il solo fatto di comparire (e, nel caso di specie, di essere ossessivamente reiterate) in una o più fonti infonnative in qualche modo 'ufficiali' finiscono per assumere, al di là di qualsivoglia riscontro e persino al di là delle smentite e delle eventuali pubblicazioni in contrario, una propria attendibilità che le fa assurgere, anche se non realmente accadute, alla dignità di fatti storicamente verificatisi. La pubblicazione è avvenuta ed è ancora disponibile su una pluralità di siti internet che riportano la notizia facendola rimbalzare di sito in sito con il crisma dell'ufficialità che in qualche modo finisce per attribuirgli la circolazione e la costante ripetizione sulla rete internet. Si deve inoltre considerare la gravità dell'elemento soggettivo del fatto illecito e la gravità dello stesso fatto dannoso, intesa come gravità degli addebiti mossi all'attore e delle altre circostanze del caso. Sotto il primo aspetto si può ricordare che dalle modalità della diffamazione compiuta non può revocarsi in dubbio che si sia trattato di una azione preordinata a gettare discredito sull'attività degli attori in particolare e sull'attività condotta a Malagrotta con indubbio beneficio dell'intera regione. Sotto il secondo profilo può sottolinearsi la gravità intrinseca della diffamazione operata. Occorre a tal fme valutare la particolare incidenza - specie per una società come E. Giovi S.r.l. - di accuse come quelle che le sono state mosse nell'articolo per cui è causa. La Giovi S.r.l. esercisce infatti un pubblico servizio e la pubblicazione di false notizie e di erronei apprezzamenti 16

17 quali quelli gravissimi che sopra si sono riportati si traduce in un immediato allarme della popolazione e delle Autorità amministrative, contribuendo alla adozione di provvedimenti negativi per gli attori che l'autorità politica può essere indotta ad assumere per mostrare alla pubblica opinione di reagire agli 'allarmi' suscitati. Si dovrà poi tener conto della personalità degli attori e della loro collocazione sociale e professionale, che in questo caso assume il più alto rilievo, trattandosi di uno dei maggiori gruppi industriali del mondo in questo settore, con un fatturato pari a centinaia di milioni, sì che la lesione della reputazione fmisce per ridondare in un danno che trascende la sfera personale degli attori, che sono presenti con società collegate e consorziate in moltissimi paesi, con posizioni di leadership, e tra questi in Brasile, in Canada, in Inghilterra, in E gitto, in Norvegia, con impianti di smaltimento che seguono le tecnologie perfezionate proprio a Malagrotta. Gli attori come si dirà meglio infra, sub IX operano infatti da molti decenni in diversi continenti sulla base del capitale di esperienza tecnologica, di credibilità economica e imprenditoriale, di cultura dello smaltimento di cui ha posto le basi nella ormai trentennale attività di smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, di talché un attacco mediatico alla collocazione delle società del gruppo nella loro realtà di origine non può che tradursi in un pregiudizio che assume risonanza in tutto l'ambito territoriale delle attività del gruppo di imprese. VII. Senza alcuna inversione dell' onere della prova, che come è ben noto grava sul convenuto per ciò che attiene alla verità delle affennazioni per cui è causa, e al fine invece di sottolineare la gravità delle condotte qui contestate 17

18 in relazione alla personalità degli attori, giova ancora sottolineare quanto segue. La discarica di Malagrotta riceve, da oltre 25 anni, i rifiuti solidi urbani della città di Roma. L'intera massa dei rifiuti prodotti ammonta a circa tonnellate al giorno. Di queste, circa tonnellate al giorno vengono smaltite negli impianti di Malagrotta. L'area di Malagrotta si estende per circa 200 ha, di cui circa 160 ca. sono destinati a discarica, per una profondità di molte decine di metri lineari. Via via che i rifiuti vengono destinati a discarica, essi vengono ricoperti. Via via che i singoli lotti dell'area vengono esauriti, essi vengono destinati ad una ricopertura definitiva (c.d. 'capping') che consisterà nella destinazione a verde delle aree ricoperte, sulle quali si prevede che saranno piantumati alberi. Nell'area di Malagrotta insistono vari e importanti impianti che realizzano uno fra i più moderni complessi deputati al trattamento industriale dei rifiuti urbani ed allo sfruttamento delle risorse con soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Tale complesso comprende: - due impianti per il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti (indicato con l'acronimo TMB) detti Malagrotta l e Malagrotta 2 che hanno la potenzialità nominale complessiva di l1giorno. Tale potenzialità ne fa il complesso più grande fra gli esistenti al mondo destinato alla produzione di l1giorno di combustibile da rifiuto (CDR); - una centrale elettrica incentrata su di un gassificatore, che applica una tecnica modernissima per il trattamento termico del combustibile e conseguente produzione di energia elettrica; 18

19 - altre due centrali elettriche, attrezzate l'una con motogeneratori e l'altra con turbìne a gas, per lo sfruttamento energetico del biogas che si produce nella discarica. Nella discarica sono infatti collocati migliaia di pozzi di captazione con cui viene raccolto il gas prodotto a tutte le profondità dai rifiuti accumulati, gas che viene utilizzato, oltre che per la produzione di energia elettrica, come detto, anche per la produzione di biometano. Nell'area di Malagrotta esiste, infatti, anche un impianto di produzione di biometano impiegato per usi di autotrazione, sia di veicoli per la raccolta dei rifiuti dell' AMA, sia di n. 7 minibus, acquistati dalla E. Giovi Srl ed affidati ad ATAC, per l'impiego come mezzi di pubblico trasporto in linee che interessano le vicinanze della discarica. Recentemente è stato anche predisposto un impianto di distribuzione del biometano da rifiuti al pubblico, di prossima entrata in funzione. È inoltre da annoverare, nel complesso industriale, un impianto di depurazione delle acque, articolato su varie linee (di cui due già realizzate), destinate oltre che al trattamento delle acque di processo del gassificatore soprattutto a quello del percolato della discarica. Detto percolato, che in oggi trova smaltimento presso impianti esterni ubicati anche al di fuori del Lazio, ad impianti completati, sarà interamente trattato all'interno dell'area di Malagrotta con notevoli benefici ambientali dovuti al recupero di acque per uso industriale e alla eliminazione di notevoli attività di trasporto su strada. n risultato frnale di tali lavorazioni di rifiuti urbani è costituito da materiali igienizzati e/o inerti, (nonché - in uscita dal gassificatore - da un granulato metallico vetrificato), per i quali sono in corso procedure normative che ne consentiranno l'utilizzazione anche in Italia, come già avviene in altri Pae SI. 19

20 Nell'area di Malagrotta insiste un gassificato re, che assorbe un volume di circa 600 tonnellate al giorno di rifiuti. In esso si riducono i rifiuti e i gas prodotti dai rifiuti a materia prima della produzione di energia, previa selezione ed eliminazione di taluni rifiuti particolari (ad esempio materiali in metallo, bottiglie di plastica). Il risultato finale di tale lavorazione, destinata alla produzione di energia, consiste in un materiale inerte che unitamente ad altri materiali inerti può essere utilizzato, tra l'altro, per la ricopertura della discarica. Oltre ai rifiuti trattati presso gli impianti TMB, circa ulteriori tonnellate al giorno di RSU sono destinate allo smaltimento diretto in discarica. Tali materiali vengono raccolti durante un ciclo di 24/24 h e pervengono quindi in discarica a ciclo continuo. Essi affiuiscono in una prima stazione di trasferimento dalla quale, nel corso delle ore diurne (per evidenti ragioni pratiche e di sicurezza), vengono trasportati nei lotti di volta in volta 'coltivati' ove vengono deposti con opportuni accorgimenti e poi, entro le 24 ore, ricoperti con materiali inerti per evitare dispersioni di polveri e limitare l'eventuale diffusione di odori. VDI. L'attività della Società E. Giovi è assoggettata alle disposizioni del d.lgs (Attuazione della direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), dalle quali deriva la sottoposizione ad un'attività programmata di monitoraggio e controllo, le cui risultanze sono periodicamente comunicate alle Autorità competenti. La Società attrice ha assunto nel corso del tempo una serie di iniziative rivolte alla tutela ambientale, nell'immediatezza dell'esercizio e in progresso di tempo, di cui occorre mettere, sia pure in modo schematico, in risalto i principali aspetti: 20

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