REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione del Tribunale delle Imprese XVI Civile riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili Dott. Guglielmo Garri ha emesso la seguente S E N T E N Z A Presidente Giudice Giudice Relatore nella causa civile di 1 grado iscritta al n /2015 R.G., trattenuta in decisione all udienza del 7 marzo 2017 e vertente T R A FONDOSVILUPPO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Carmelo Maestrini n. 386, presso lo studio dell Avv. Ermanno Belli da cui è rappresentata e difesa unitamente all Avv. Emanuela Valentini in virtù di delega posta in calce all atto di citazione, E - ATTORE - 1

2 CE.S.ANT.ORF Società Cooperativa sociale Onlus, OGGETTO: recesso socio srl e liquidazione quota CONCLUSIONI: -CONVENUTO- -CONTUMACE- per parte attrice (atto di citazione): Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) dichiarare il recesso della Fondosviluppo S.P.A. dalla compagine sociale della CE.S.ANT.ORF Società Cooperativa sociale ONLUS ed in conseguenza di ciò 2) condannare CE.S.ANT.ORF Società Cooperativa sociale ONLUS al pagamento in favore di Fondosviluppo S.P.A. della somma di euro 6.666,66 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda sino all effettivo soddisfo, somma corrispondente al capitale sociale versato 3) con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali. Per parte convenuta (contumace) RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4/06/2015 la società Fondosviluppo S.p.a. conveniva in giudizio la CE.S.ANT.ORF Società Cooperativa Sociale ONLUS, al fine di sentir dichiarare il suo recesso dalla compagine sociale della CE.S.ANT.ORF Società Cooperativa Sociale ONLUS con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 6.666,66 versata a titolo di capitale. A sostegno della domanda premetteva in fatto che: 2

3 - la società Fondosviluppo s.p.a. (doc. n. 1 statuto), società costituita dalla Confederazione Cooperative Italiane (associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del DLCPS 1577/47) e dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, è il fondo mutualistico della Confcooperative, ai sensi dell'art. 11, co. 1, della legge 59/92; - il predetto articolo prevede al comma 2 che "l'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno; - il comma 3 del predetto articolo prevede: "Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma l possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate"; - in attuazione di detti compiti previsti dalla legge, la Fondosviluppo s.p.a. ha partecipato quale socio sovventore ai sensi dell art. 4 della legge 59/92 alla CE.S.ANT.ORF Società Cooperativa Sociale ONLUS; - la domanda di ammissione di Fondosviluppo s.p.a. a socio sovventore della cooperativa CE.S.ANT.ORF risale all' , richiesta che era sottoposta alla condizione per cui, trascorsi 5 anni dalla data di ammissione, il socio sovventore potesse recedere dalla cooperativa ed avere in restituzione la somma versata a titolo di capitale indipendentemente dalle perdite di esercizio; - con delibera del 10/1/2008 il consiglio di amministrazione della cooperativa CE.S.ANT.ORF deliberava l'ammissione a socio sovventore della società Fondosviluppo s.p.a. "accettando interamente le condizioni poste da Fondisviluppo sopra riportate e di accettare la sottoscrizione di una quota del capitale sociale pari ad ,00" (doc. n. 2 delibera assembleare); 3

4 - l art. 16 del titolo IV dello Statuto della cooperativa CE.S.ANT.ORF contempla, infatti, la possibilità di ammettere soci sovventori disponendo altresì al successivo art. 20 che "oltre che nei casi previsti dall'art c. c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall 'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo " (doc. n. 3 statuto cooperativa); - la società attrice in attuazione della medesima delibera, versava la somma di euro ,00 a titolo di capitale sociale tramite bonifico bancario (doc. n. 4 disposizione di bonifico); - trascorsi cinque anni dalla ammissione, precisamente in data , la società Fondosviluppo s.p.a. esercitava il diritto di recesso (doc. n. 5 raccomandata del ) invitando la cooperativa partecipata ad adottare la delibera di accoglimento di recesso di Fondosviluppo ed a procedere con la restituzione del capitale sociale versato, pari ad ,00, concedendo la possibilità di pagamento dilazionato in tre rate di pari importo. Ciò posto, parte attrice evidenziava che la cooperativa CE.S.ANT.ORF avesse restituito solo parte di quanto dovuto rimanendo così debitrice del residuo importo di 6.666,66, insistendo, pertanto, nella domanda di condanna. All udienza di prima comparizione, tenutasi in data 24/11/2015, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia della convenuta e concedeva a parte attrice i termini di cui all art c.p.c. rinviando per la decisione sull ammissione dei mezzi istruttori all udienza del 28/06/2016. All udienza del 28/06/2016 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusione all udienza del 07/03/2017; 4

5 All udienza del 24/01/2017 venivano precisate le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all art. 190 c.p.c.. All esito del giudizio ritiene il Collegio fondata la domanda di restituzione formulata dal socio sovventore, odierno attore. Dalla documentazione in atti risulta pacifico che l odierna attrice ha partecipato, quale socio sovventore (ai sensi dell art. 4 della legge 59/1992), alla CE.S.ANT.ORF. A tal riguardo, è in atti la delibera del 10/01/2008 del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa, odierna convenuta, di ammissione di Fondosviluppo a socio sovventore, con accettazione delle condizioni poste da quest ultima, tra le quali quella secondo la quale, trascorsi 5 anni dalla data di ammissione, il socio sovventore potesse recedere dalla cooperativa ed avere in restituzione la somma versata a titolo di capitale, indipendentemente dalle perdite di esercizio. E, altresì, in atti lo Statuto della coop. CE.S.ANT.ORF (cfr. doc. 3), che prevede espressamente la possibilità di ammettere soci sovventori e disciplina la loro partecipazione e il loro recesso. Risulta, inoltre, provato il versamento da parte di Fondosviluppo dell importo di ,00 in favore della convenuta (cfr. disposizione di bonifico prodotta quale doc. 4 e distinta di bonifico prodotta quale doc. 7 allegato a memoria ex art 183 VI co. n. 2 c.p.c.), nonché la circostanza che, trascorsi cinque anni dall ammissione (precisamente in data 22/05/2014), l attrice abbia inviato raccomandata a/r con cui dichiarava di esercitare il proprio diritto di recesso (cfr. doc 5). Pertanto, devesi ritenere perfezionato il recesso di Fondosviluppo dalla società convenuta in ossequio alla normativa statutaria sopraesposta sia perché non contestato dalla stessa (gran parte del finanziamento è già stato restituito all odierna attrice) sia in quanto il recesso stesso è stato pacificamente comunicato alla società che non ne ha contestato gli effetti. In conclusione - così come avviene per i soci titolari di strumenti finanziari - per i soci sovventori il recesso si perfeziona con la ricezione da parte della società 5

6 dell atto con cui detto diritto potestativo è esercitato. Risulta evidente, pertanto, che il recesso esercitato da Fondosviluppo nel maggio 2014 abbia di per sé dato origine al diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato. Conseguentemente, non si può non ritenere sussistente il diritto della Fondosviluppo alla restituzione in conformità a quanto previsto nello statuto della società convenuta secondo cui è facoltà del socio sovventore Fondosviluppo s.p.a. di sciogliere il rapporto sociale e recedere dalla cooperativa trascorsi 5 anni dall ammissione, con conseguente obbligo di rimborso del capitale versato (art. 20 dello statuto CE.S.ANT.ORF ed art c.c.). In conclusione la domanda va accolta con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: 1. Accoglie la domanda e per l effetto condanna la CE.S.ANT.ORF Società Cooperativa sociale ONLUS al pagamento in favore di Fondosviluppo S.P.A. della somma di euro 6.666,66 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda sino all effettivo soddisfo; 2. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 2.975,00 di cui 2.738,00 per compensi professionali, 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario iva e cpa; Così deciso a Roma, 3/10/2017 Il Presidente Dott. Stefano Cardinali 6

7 Il Giudice relatore Dott. Guglielmo Garri 7

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